HTINTERUNIVERSITÄRE TAGUNG. Brixen - 6. Februar 2010 Casa della Gioventù Außenstelle der Universität Padua - Weißlahnstr. 6AI
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1 SCUOLA EUROPEA DI SCIENZE DELLA SALUTE INTEGRAZIONE TRA A CCREDITAMENTO, RISK MANAGEMENT E HTA PER GARANTIRE QUALITÀ E SICUREZZA AL PAZIENTE CONVEGNO INTERUNIVERSITARIO Bressanone - 6 febbraio 2010 Casa della Gioventù Via Rio Bianco 6 Sede distaccata dell Università di Padova EUROPÄISCHE SCHULE FÜR GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN Gewährleistung von Sicherheit und Qualität der Patientenversorgung durch Integration von Akkreditierung, Risikomanagement und HTINTERUNIVERSITÄRE TAGUNG Brixen - 6. Februar 2010 Casa della Gioventù Außenstelle der Universität Padua - Weißlahnstr. 6AI
2 Tavola rotonda - Runder Tisch: Formazione e responsabilità professionale Fortbildung und Verantwortlichkeit der Gesunhheitsberufe Daniele Rodriguez P.O. di Medicina legale Università degli Studi di Padova
3 LO SCENARIO LE PREOCCUPAZIONI DEI MEDICI : PER SÉ: S TIMORE DI CONSEGUENZE GIUDIZIARIE E/O DISCIPLINARI PER ALTRI: SENSAZIONE DI OPERARE UNA DELAZIONE
4 L OBIETTIVO RIDURRE LE PREOCCUPAZIONI SENSIBILIZZARE I MEDICI CHIARIRE I PROBLEMI DEONTOLOGICI RIFLETTERE SU RIPER- CUSSIONI GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVO- DISCIPLINARI
5 L OBIETTIVO RIDURRE LE PREOCCUPAZIONI SENSIBILIZZARE I MEDICI CHIARIRE I PROBLEMI DEONTOLOGICI RIFLETTERE SULLE RIPERCUSSIONI GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVO-DISCIPLINARI ecco il dettaglio
6 OBIETTIVO RIDURRE LE PREOCCUPAZIONI SENSIBILIZZARE I MEDICI ARDUA IMPRESA OCCULTARE ERRORI PROFESSIONALI (ALTRE FONTI CONOSCITIVE) DAL PUNTO DI VISTA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA È MEGLIO SEGNALARE PRONTAMENTE NON NECESSARIAMENTE VI È COLPA MEDICA
7 OBIETTIVO RIDURRE LE PREOCCUPAZIONI CHIARIRE I PROBLEMI DEONTOLOGICI IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2006 TITOLO IV RAPPORTI CON I COLLEGHI CAPO I Rapporti di collaborazione
8 OBIETTIVO RIDURRE LE PREOCCUPAZIONI CHIARIRE I PROBLEMI DEONTOLOGICI Art Rispetto reciproco Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà,, di reciproco rispetto e di considerazione della attività professionale di ognuno. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro salvo il diritto al ristoro delle spese. Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente accusati.
9 OBIETTIVO RIDURRE LE PREOCCUPAZIONI CHIARIRE I PROBLEMI DEONTOLOGICI IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2006 TITOLO II DOVERI GENERALI DEL MEDICO CAPO IV Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
10 OBIETTIVO RIDURRE LE PREOCCUPAZIONI CHIARIRE I PROBLEMI DEONTOLOGICI Art Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico. Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure.
11 OBIETTIVO RIDURRE LE PREOCCUPAZIONI CHIARIRE I PROBLEMI DEONTOLOGICI Art Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico. Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.
12 OBIETTIVO RIDURRE LE PREOCCUPAZIONI CHIARIRE I PROBLEMI DEONTOLOGICI CODICE DEONTOLOGICO DELL INFERMIERE 2009
13 Articolo 41. L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno dell'équipe.
14 Articolo 29. L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei familiari e lo sviluppo della cultura dell imparare dall errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del rischio Daniele Rodriguez clinico. Rodriguez - Università degli Studi di Padova
15 OBIETTIVO RIDURRE LE PREOCCUPAZIONI RIFLETTERE SULLE RIPERCUSSIONI GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVO- DISCIPLINARI
16 L UNITÀ DI GESTIONE DEL RISCHIO ANALISI SISTEMATICA DI TUTTI GLI EVENTI SENTINELLA, GLI EVENTI AVVERSI E GLI INCIDENTI CLINICI analisi con tutela anonimato?
17 L UNITÀ DI GESTIONE DEL RISCHIO ANALISI SISTEMATICA DI TUTTI GLI EVENTI SENTINELLA, GLI EVENTI AVVERSI E GLI INCIDENTI CLINICI IL PROBLEMA FONDAMENTALE
18 L UNITÀ DI GESTIONE DEL RISCHIO ANALISI SISTEMATICA DI TUTTI GLI EVENTI SENTINELLA, GLI EVENTI AVVERSI E GLI INCIDENTI CLINICI LA SEGNALAZIONE ALL AUTORIT AUTORITÀ GIUDIZIARIA DA PARTE DEI COMPONENTI DELL UNIT UNITÀ
19 Codice penale Art Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. {I} Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all autorit autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione. {II} {III} Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. Daniele Rodriguez - Universitàdegli Studi di Padova
20 Codice penale Art Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. {I} L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all autorit autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila. {II} Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa. Daniele Rodriguez - Universitàdegli Studi di Padova
21 Codice penale Art Omissione di referto Chiunque avendo nell`esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d ufficio,, omette o ritarda di riferirne all Autorit Autorità indicata nell articolo 361, è punito con la multa fino a lire 1 milione. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Daniele Rodriguez - Universitàdegli Studi di Padova
22 In base al codice penale sono oggetto di segnalazione all'autorità giudiziaria reati e delitti perseguibili di ufficio. Quindi, per quanto attiene la discussione, solo omicidi colposi = morti di cui si ricostruisca una responsabilità per colpa del medico o di altro professionista sanitario.
23 E' esclusa la segnalazione delle lesioni personali colpose = aggravamenti di patologie preesistenti o nuove patologie insorte per responsabilità per colpa del medico o di altro professionista sanitario.
24 In sintesi: i casi da segnalare finiscono con l'essere pochi le morti che comunque non sfuggirebbero all'attenzione dei familiari superstiti.
25 RICAPITOLANDO LA DENUNCIA ALL AUTORITA AUTORITA GIUDIZIARIA SÌ ESCLUSI REATI PERSEGUIBILI A QUERELA QUALE NOTIZIA?
26 ALL A.G. A.G. VANNO SEGNALATI I DANNI E NON LE MERE CONDOTTE
27 E I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI? NECESSITÀ DI VALUTAZIONE A LIVELLO LOCALE
28 HO CONCLUSO grazie per l attenzionel
29 PARTE PRIMA
30 formazione: obiettivi
31 formazione: obiettivi educare alla responsabilità
32 RESPONSABILITÀ Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nell interesse dell altra persona Valutazione prima e durante la prestazione d opera d da parte dello stesso soggetto agente
33 pericolo 1: fare del clinical risk management un luogo comune, privo di autentico significato
34 pericolo 2: alterare la concezione del clinical risk management, considerandolo strumento di prevenzione dei rischi per il professionista
35 pericolo 3: fare del concetto dell errore errore umano dipendente da difetto dell organizzazione una giustificazione deresponsabilizzante
36 È vero: l errore è spesso connesso a condizioni avverse di lavoro
37 È vero: l errore, nella maggior parte dei casi, è: * multicausale * il risultato di una interazione tra difetti tecnologici, procedurali, organizzativi, sociali e culturali
38 ALLORA SUSSISTE UNA NUOVA RESPONSABILITA PER IL SINGOLO PROFESSIONISTA
39 LA NUOVA RESPONSABILITA PER IL SINGOLO PROFESSIONISTA: VALORIZZARE L ESPERIENZA E PARTECIPARE
40 VALORIZZARE L ESPERIENZA E PARTECIPARE ALMENO A
41 individuazione dei rischi nella struttura e nell organizza organizza- zione sanitaria
42 identificazione degli strumenti della prevenzione
43 realizzazione degli strumenti della prevenzione
44 UNO STRUMENTO: I CODICI DEONTOLOGICI
45 I CODICI DEONTOLOGICI: IMPOSTAZIONE POSITIVA
46 I CODICI DEONTOLOGICI: GUIDA PER PENSARE COME ROFESSIONISTI DELLA SALUTE E NON COME OPERATORI DEL DIRITTO
47 passare cioè dalla imperante logica forense alla nostra autentica logica clinico- assistenziale
48 IL CODICE DEONTOLOGICO DELL INFERMIERE: HA CONTENUTO DI AUSPICABILE RIFERIMENTO ANCHE PER LE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE
49 Articolo 14. L infermiere riconosce che l interazionel fra professionisti e l'integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell assistito.
50 Articolo 22. L infermiere conosce il progetto diagnostico- terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l assistito.
51 Articolo 23. L infermiere riconosce il valore dell informazione integrata multi- professionale e si adopera affinché l assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.
52 Articolo 27. L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti inter- professionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.
53 Articolo 29. L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei familiari e lo sviluppo della cultura dell imparare dall errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del rischio Daniele Rodriguez clinico. Rodriguez - Università degli Studi di Padova
54 Articolo 41. L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno dell'équipe.
55 PARTE SECONDA
Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.
Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che,
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