DENUNCIA ALL AUTORITA GIUDIZIARIA

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1 5 WORKSHOP ITALIANO SULL AUDIT CLINICO GLI ASPETTI LEGALI NELLA CONDUZIONE DI UN AUDIT CLINICO Giuseppe Venturini Direttore S. C. Medicina Legale Staff Direzione Sanitaria Aziendale BERTINORO 4-5 Giugno 2010 DENUNCIA ALL AUTORITA GIUDIZIARIA 1

2 OMESSA DENUNCIA DA PARTE DI PUBBLICO UFFICIALE Sul medico pubblico ufficiale INCOMBE L OBBLIGO DI DENUNCIA GIUDIZIARIA QUALORA, NELL ESERCIZIO E A CAUSA DELLE FUNZIONI DI CUI È INVESTITO, VENGA A CONOSCENZA DI UN FATTO CHE PRESENTI i caratteri di reato perseguibile d ufficio. OMESSA DENUNCIA DA PARTE DI PUBBLICO UFFICIALE Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire sessantamila a un milione. LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI NON SI APPLICANO SE SI TRATTA DI DELITTO PUNIBILE A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA. Art. 361 C.P. 2

3 PUBBLICO UFFICIALE AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE, SONO PUBBLICI UFFICIALI COLORO I QUALI ESERCITANO UNA PUBBLICA FUNZIONE LEGISLATIVA, GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA. AGLI STESSI EFFETTI È PUBBLICA LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DISCIPLINATA DA NORME DI DIRITTO PUBBLICO E DA ATTI AUTORITATIVI E CARATTERIZZATA DALLA FORMAZIONE E DALLA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O DAL SUO SVOLGERSI PER MEZZO DI POTERI AUTORITATIVI O CERTIFICATIVI. Art. 357 C. P. MEDICO DIPENDENTE O CONVENZIONATO S.S.N. PUBBLICO UFFICIALE CASSAZIONE PENALE - SEZ. UNITE SENTENZA CASSAZIONE PENALE - SEZ. V, SENTENZA N CASSAZIONE PENALE - SEZ. V, SENTENZA N

4 MEDICO CONVENZIONATO S.S.N. MEDICO DI FAMIGLIA A PUBBLICO UFFICIALE CASSAZIONE PENALE - SEZ. V, SENTENZA N MEDICO DIPENDENTE S.S.N. NELLA ATTIVITÀ IN INTRAMOENIA IL MEDICO È PUBBLICO UFFICIALE. CASSAZIONE PENALE - SEZ. V, SENTENZA N

5 MEDICO DIPENDENTE S.S.N. È DAVVERO DIFFICILE RITENERE CHE L'OSPEDALE CONSENTA UNA ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELLE PROPRIE STRUTTURE E CON UTILIZZO DEGLI STRUMENTI PUBBLICI DELL'ENTE OSPEDALIERO AL SOLO FINE DI FAVORIRE L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DEI PROPRI DIPENDENTI; TALE ATTIVITÀ VIENE, INVECE, SVOLTA PERCHÈ COSTITUISCE UN completamento DELLA ATTIVITÀ SANITARIA DELL'ENTE. Il medico che la svolge, pertanto, non può non essere considerato un pubblico ufficiale. CASSAZIONE PENALE - SEZ. V, SENTENZA N PERSEGUIBILITA D UFFICIO 1) DELITTI CONTRO LA VITA; 2) DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE; 3) DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA; 4) DELITTI SESSUALI; 5) DELITTI DI ABORTO; 6) DELITTI DI MANOMISSIONE DI CADAVERE; 7) DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE; 8) DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA. 5

6 PERSEGUIBILITA A QUERELA IL DELITTO E PUNIBILE A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA, SALVO NEI CASI PREVISTI NEL PRIMO E SECONDO CAPOVERSO, LIMITATAMENTE AI FATTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO O RELATIVE ALL IGIENE DEL LAVORO O CHE ABBIANO DETERMINATO UNA MALATTIA PROFESSIONALE. ART.590 C.P. LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N PERSEGUIBILITA D UFFICIO OMICIDIO COLPOSO 6

7 PERSEGUIBILITA A QUERELA REATO PENALE NEL QUALE OCCORRE LA QUERELA PER PROMUOVERE L AZIONE PENALE PERSEGUIBILITA A QUERELA LESIONI PERSONALI 7

8 LISTA EVENTI SENTINELLA 1. Procedura in paziente sbagliato 2. Procedura in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte) 3. Errata procedura su paziente corretto 4. Strumento o altro materiale lasciato all interno del sito chirurgico che richieda un successivo intervento o ulteriori procedure 5. Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità AB0 6. Morte, coma o gravi alterazioni funzionali derivati da errori in terapia farmacologica 7. Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto 8. Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 g non correlata a malattia congenita 9. Morte o grave danno per caduta di paziente 10.Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale 11. Violenza su paziente 12.Atti di violenza a danno di operatore 13.Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero) 14.Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all interno del pronto soccorso 15 Morte o grave danno imprevisti a seguito dell'intervento chirurgico VIOLAZIONE DELLA PRIVACY O DEL SEGRETO PROFESSIONALE QUAEQUMQUE VERO INTER CURANDUM VIDERO AUT AUDIERO TACEBO IPPOCRATE ( a.c.) 8

9 IL CONSENSO NON E RICHIESTO QUANDO IL trattamentott t E necessario per la SALVAGUARDIA DELLA VITA O DELL'INCOLUMITÀ FISICA DI UN TERZO. ART.24 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 AUTORIZZAZIONE GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2/2008 AL TRATTAMENTO DEI DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE - 19 GIUGNO 2008 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AUTORIZZA GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per TUTELARE L'INCOLUMITÀ FISICA O LA SALUTE DI UN TERZO O DELLA COLLETTIVITÀ, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità. 9

10 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2006 ART. 12 AL MEDICO PERALTRO È CONSENTITO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PAZIENTE IN ASSENZA DEL CONSENSO DELL INTERESSATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANDO SUSSISTANO LE SPECIFICHE IPOTESI PREVISTE DALLA LEGGE OVVERO QUANDO VI SIA LA necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi. IL COMITATO ETICO È UN ORGANISMO INDIPENDENTE, CHE HA LA RESPONSABILITÀ DI GARANTIRE LA TUTELA DEI DIRITTI, DELLA SC SICUREZZA E DEL BENESSERE DEI SOGGETTI IN SPERIMENTAZIONE. E CHIAMATO AD ESPRIMERE PARERI RELATIVAMENTE A TEMATICHE DI CARATTERE BIOETICO IN MATERIA DI SANITÀ. 10

11 ASPETTI ETICI NELL AUDIT -RAPPORTO RISCHIO BENEFICIO -OTTIMALE UTILIZZO DELLE RISORSE -RAPPORTI TRA LE PROFESSIONI SANITARIE -IDENTIFICAZIONE DEI PAZIENTI-RISERVATEZZA E ANONIMATO -COERENZA DELLE PROPOSTE CON POLITICA LINEE GUIDA 11

12 LINEE GUIDA IN SEDE MEDICO LEGALE S.S.N. LE LINEE GUIDA SI PROPONGONO ANCHE COME STRUMENTO PER: 1)ELEVARE LO STANDARD QUALITATIVO 2)GARANTIRE UNIFORMITA DI GIUDIZIO QUESITO MEDICO LEGALE RESPONSABILITA PROFESSIONALE...IN RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA ED AI PROTOCOLLI ELABORATI SULLA BASE DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE E DELLE PRASSI MEDICHE PIU ACCREDITATE... 12

13 LINEE GUIDA RACCOMANDAZIONI DI COMPORTAMENTO CLINICO ELABORATE ATTRAVERSO UN PROCESSO DI REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA E DELLE OPINIONI DEGLI ESPERTI CON LO SCOPO DI AIUTARE CLINICI E PAZIENTI A DECIDERE LE MODALITA ASSISTENZIALI PIU APPROPRIATE IN SPECIFICHE SITUAZIONI CLINICHE. PROTOCOLLO SCHEMA PREDEFINITO E RIGIDO DI COMPORTAMENTO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO CHE SENZA POSSIBILITA DI LEGITTIMA DEROGA DELIMITA LA POSSIBILITA OPERATIVA DEL MEDICO 13

14 LINEE GUIDA IN SEDE MEDICO LEGALE LE LINEE GUIDA SI PROPONGONO COME UNO STRUMENTO FACILITATORE DELLE SCELTE VALUTATIVE. LINEE GUIDA INDISPENSABILI MOMENTI DI SINTESI SCIENTIFICA ED OPERATIVA 14

15 LINEE GUIDA CONTENGONO VERE E PROPRIE REGOLE DOVEROSE DI CONDOTTA LINEE GUIDA INDICATORI DI CONDOTTA PERITA E DILIGENTE 15

16 LINEE GUIDA UNA PROVA CONTRO L ACCUSA DI IMPERIZIA, INTESA COME INSUFFICIENZA TECNICA NELLA ESECUZIONE DI UN DETERMINATO ATTO, FORNITA DA UN CORRETTO INQUADRAMENTO DEI PAZIENTI SULLA SCORTA DI UNA PRECISA SCELTA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA. INSERIRE NELLA CARTELLA CLINICA LINEE GUIDA CONCORRE A DEFINIRE IL PROCESSO DI DI acquisizione del CONSENSO al trattamento sanitario, SENZAIL QUALE, COME CONCORDEMENTE AFFERMATO DA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, VIENE MENO la liceità a compiere l'atto medico. Cassazione III Sez. Civile Sentenza 14 Marzo 2006 n.5444 Cassazione VI Sez. Penale -Sentenza 4 Aprile 2006 n

17 CONTRATTO INFORMATO IL CONSENSO INFORMATO È UN OBBLIGO CONTRATTUALE DEL MEDICO, E FUNZIONALE A CORRETTO ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE. CASSAZIONE CIVILE SEZ. III SENTENZA N CONSENSO INFORMATO SPETTA AL MEDICO DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO CORRETTAMENTE IL PAZIENTE SULLA PRESTAZIONE SANITARIA. SPETTA AL MEDICO E ALLA AZIENDA PER LA QUALE LAVORA DIMOSTRARE DI AVER ADEMPIUTO CORRETTAMENTE ALL OBBLIGO. CASS. CIV. III Sez. Sentenza n

18 COMPLICANZA EVENTO SFAVOREVOLE CHE COMPARE DOPO UN TRATTAMENTO MEDICO O UNA PROCEDURA CHIRURGICA, EVENTO PREVEDIBILE, PREVENIBILE, NON SEMPRE EVITABILE. ERRORE INSUCCESSO O INCIDENTE NELLA CORRETTA APPLICAZIONE DI TEORIE O REGOLE SCIENTIFICHE E TECNICHE. 18

19 LE LINEE GUIDA NON POSSONO ASSURGERE A CANONE NORMATIVO IN TRIBUNALE IL CONFRONTO DEVE ESSERE COMUNQUE POSTO CON LE LINEE GUIDA IN USO ALL EPOCA DEI FATTI. 19

20 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2006 L'ESERCIZIO DELLA MEDICINA È FONDATO SULLA LIBERTÀ E SULL' INDIPENDENZA DELLA PROFESSIONE CHE COSTITUISCONO DIRITTO INALIENABILE DEL MEDICO. ART. 4 NELL ETA DEL SOVRACCARICO DI INFORMAZIONE, IL SIGNIFICATO ED IL CONTESTO SONO IL LUSSO SUPREMO IN THE AGE OF INFORMATION OVERLOAD, THE ULTIMATE LUXURY IS MEANING AND CONTEXT 20

21 LINEE GUIDA VINCOLANTI QUALORA PREVISTE DA SPECIFICI PROVVEDIMENTI NORMATIVI O AMMINISTRATIVI LINEE GUIDA E NOME DI SICUREZZA RISCONTRO DIAGNOSTICO SU SOGGETTI CON PROBABILE CREUTZENFELDT-JAKOB CIRCOLARE MINISTEROLINEE GUIDA del Ministro della Sanità per le attività di RIABILITAZIONE (in G.U , n. 124) SANITA No 900.2/16.AG/ LINEE GUIDA TRIAGE Atto di intesa Stato t Regioni i G.U , n

22 LINEE GUIDA su formazione,aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel SISTEMA DI EMERGENZA- URGENZA CONFERENZA STATO REGIONI LINEE GUIDA PER L ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEL DONATORE DI ORGANI ACCORDO MINISTERO SALUTE,REGIONI,P.A.T.B LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA DI GENETICA MEDICA CONFERENZA STATO REGIONI,P.A. T.B PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA LEGGE N.40 Art. 40 LINEE DI INDIRIZZO PERCORSO ASSISTENZIALE AI PAZIENTI CON ICTUS CEREBRALE CONFERENZA STATO REGIONI

23 COLPA SPECIFICA NEGLIGENTE RITARDO NELL ESECUZIONE DI UN ACCERTAMENTO ECOGRAFICO OSTETRICO PROTOCOLLO DI CUI AL D.M SENTENZA CORTE APPELLO PERUGIA LINEE GUIDA COSTRINGONO ALLA REGISTRAZIONE IN CARTELLA CLINICA DI TUTTE LE FASI CHE COSTITUISCONO L ATTO MEDICO, DAL MOMENTO CHE IL MEDICO DOVREBBE RIPORTARE NELLA CARTELLA CLINICA IL MOTIVO DELLE SCELTE OPERATE. 23

24 LINEE GUIDA FONDAMENTO DELLA QUALITA DI SISTEMA GRAZIE 24

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