I rischi di mercato. Dott. Michele Lanotte
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1 I rischi di mercato Assilea, Assifact, Assofin Le nuove disposizioni di Vigilanza della Banca d Italia per le Banche e gli Intermediari Finanziari dell Elenco Speciale Milano, 14 aprile 2008 Dott. Michele Lanotte Banca d Italia Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi Vigilanza Creditizia e Finanziaria
2 Le novità della disciplina sui rischi di mercato 1) interventi volti a modernizzare il vecchio framework regolamentare definizione di trading book (requisiti organizzativi) disciplina specifica per il rischio di posizione e cambio degli OICR derivati di credito di negoziazione e di copertura del rischio specifico rischio di regolamento: operazioni DVP/FREE DELIVERIES rischio di default per i modelli interni 2) modifiche che riflettono le novità in materia di rischio di credito/controparte fattori di ponderazione rischio specifico nuove metodologie di calcolo dell esposizione al rischio di controparte 3) allineamento alla CRD versus Basilea rischio di specifico su titoli di capitale rischio di cambio: modifica del calcolo del requisito patrimoniale (ORO) rischio su merci: metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato 4) modifiche regolamentari nazionali strumenti legati a fattori di rischio non codificati nella normativa strumenti complessi: scomposizione versus approccio sensitività 2
3 DEFINIZIONE DI TRADING BOOK Circolare n. 263 REQUISITI ORGANIZZATIVI La banca deve disporre di strategie, politiche e procedure per gestire la posizione o il portafoglio che rispettino determinati requisiti stabiliti dalla normativa (cfr. allegato A, Parte A, Titolo II, Capitolo 4, della Circolare n. 263/2006) La banca istituisce e mantiene sistemi e controlli per la gestione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza conformemente a specifici criteri (cfr. allegato A, Parte B, Titolo II, Capitolo 4, della Circolare n. 263/2006) 3
4 DEFINIZIONE DI TRADING BOOK Circolare n. 155 AMBITO DI APPLICAZIONE Rientrano nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza i titoli di debito, i titoli di capitale, O.I.C.R., le operazioni attive e passive di riporto e di PCT sugli anzidetti strumenti finanziari o su merci classificati in bilancio nel portafoglio Attività finanziarie detenute per la negoziazione ( [1] ) ( [2] ) o Passività finanziarie di negoziazione ( [3] ) Sono esclusi i finanziamenti ad eccezione di quelli derivanti da pct attivi Solo incluse le attività incluse nel HFS provenienti da HFT Solo pct e riporti passivi 4
5 DEFINIZIONE DI TRADING BOOK Circolare n. 155 AMBITO DI APPLICAZIONE Ai fini della presente disciplina si considerano inoltre nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza : a) le posizioni verso cartolarizzazioni riguardanti proprie attività, se a fini prudenziali si è realizzato l effettivo trasferimento del rischio di credito sottostante alle attività cartolarizzate, classificate dalla banca come di negoziazione a fini gestionali interni b) le operazioni di riporto e di PCT passive rilevate in bilancio tra le passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio, se trattate a fini interni come operazioni di negoziazione c) le assunzioni e le concessioni di titoli o merci in prestito d) le operazioni fuori bilancio gestite con finalità di negoziazione; si considerano i contratti derivati negoziati singolarmente, nonché i contratti derivati incorporati in strumenti finanziari strutturati se trattati a fini interni come derivati di negoziazione e) gli impegni assunti nelle gestioni patrimoniali (individuali e collettive) alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo, in quanto assimilati ad opzioni put emesse di negoziazione con sottostanti gli strumenti finanziari delle gestioni 5
6 RISCHI DI MERCATO RISCHI DI MERCATO Le diverse metodologie di calcolo del rischio Le diverse metodologie di calcolo del rischio rischio di posizione (standard / modelli interni) rischio di regolamento (standard) rischio di controparte (standard / modelli interni di tipo EPE) rischio di cambio (standard / modelli interni) rischio di posizione su merci (standard / modelli interni) 6
7 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR La precedente disciplina.. La direttiva CAD prevedeva per le quote di OICR il calcolo del requisito patrimoniale all interno del coefficiente di solvibilità piuttosto che dei rischi di mercato According to Annex 1, paragraph.11 of the CAD (position risk): Positions in units of collective-investment undertakings will be subject to the capital requirements of the SRD [89/647/EEC] (now the codified directive 2000/12/EC) rather than to position-risk requirements under this Annex. 7
8 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR La precedente disciplina il requisito patrimoniale, inoltre, era funzione dell attività più rischiosa tra quelle che costituiscono gli investimenti del fondo (approccio worst case) nella maggior parte dei casi, l approccio summenzionato si traduceva nell applicazione di un fattore di ponderazione pari al 100% ai fini del calcolo si consideravano solo le posizioni lunghe! 8
9 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR La nuova disciplina per ciascuna quota di OICR ai fini del calcolo del requisito sono previste quattro metodologie alternative (tre metodi specifici ed uno residuale) che sono funzione delle caratteristiche del fondo e delle informazioni a disposizione della banca investitrice si considerano le posizioni lunghe e corte! 9
10 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR Le linee guida della nuova disciplina l utilizzo dei metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale è subordinato al rispetto di criteri di ammissibilità previsti dalla normativa non è ammessa la compensazione tra gli investimenti effettuati dal fondo e altre posizioni allocate nel portafoglio di trading (eccezione: metodo della scomposizione integrale) è ammessa la compensazione preventiva tra le posizioni lunghe e corte nelle medesime quote di OICR è previsto un cap per il requisito generico più quello specifico pari al 32% del valore corrente della quota le banche possono delegare a un soggetto terzo (SGR, banca depositaria o sub-depositaria) il calcolo del requisito per il rischio di posizione sottostante le quote di O.I.C.R., a condizione che sia garantita la correttezza della misurazione 10
11 IL TRATTAMENTO DELLE QUOTE DI OICR NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA Requisito patrimoniale versus trasparenza informativa Requisito patrimoniale residuale scomposizione parziale scomposizione semplificata scomposizione integrale Trasparenza informativa 11
12 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR Metodologie di calcolo Metodi specifici scomposizione integrale (cd. full look through) scomposizione semplificata scomposizione parziale (cd. partial look through) residuale Necessità di rispettare determinati requisiti di ammissibilità 12
13 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR I requisiti di ammissibilità per i metodi specifici I tre metodi specifici possono essere adottati unicamente con riferimento a quote di O.I.C.R. emesse da società soggette a vigilanza in Paesi dell UE o del G-10 oppure costituite nei Paesi dell UE o del G-10, che rispettano i seguenti requisiti: a) il prospetto dell O.I.C.R. o documento equivalente deve contemplare: - le tipologie di attività in cui l O.I.C.R. è autorizzato ad investire - i limiti di investimento e le relative metodologie di calcolo, laddove applicati - il limite massimo di leva finanziaria, laddove ammessa - la procedura per limitare il rischio di controparte cui l O.I.C.R. si espone qualora esso possa negoziare derivati finanziari OTC, oppure operazioni PCT o di prestito titoli b) pubblicazione di un bilancio e di una relazione semestrale nei quali l operatività dell O.I.C.R. sia illustrata in maniera adeguata per poter effettuare una valutazione in merito alle attività e alle passività del fondo, nonché al risultato economico conseguito e all attività svolta dall O.I.C.R. nel periodo di riferimento c) le quote/azioni (nel caso di SICAV) devono poter essere rimborsate, su richiesta del possessore e su base giornaliera, in contanti attraverso lo smobilizzo delle attività dell O.I.C.R. d) deve essere prevista la segregazione del patrimonio dell O.I.C.R. rispetto alle attività del gestore e) la banca investitrici deve effettuare un adeguata valutazione della rischiosità di tali quote 13
14 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR Scomposizione integrale (cd. full look through) 1. necessità di conoscere su base giornaliera gli investimenti effettivi dell OICR (es. ETF) 2. le posizione lunghe o corte nelle quote di O.I.C.R. sono considerate come posizioni lunghe o corte negli investimenti sottostanti agli O.I.C.R. stessi 3. il valore corrente della quota di O.I.C.R. va attribuito agli strumenti finanziari che compongono l O.I.C.R. in proporzione al peso che ciascuno di essi ha sul totale degli investimenti dell O.I.C.R. 4. ogni posizione su titoli di debito, titoli di capitale, quote di OICR o merci così determinata va assoggettata ai relativi requisiti patrimoniali (rischio generico, specifico, ecc.) 5. è ammessa la compensazione preventiva tra gli strumenti finanziari sottostanti le quote e le altre posizioni detenute nel portafoglio di trading, a condizione che la banca detenga un numero di quote sufficienti per consentire il rimborso ovvero l attribuzione degli strumenti finanziari sottostanti alle quote di O.I.C.R. oggetto di compensazione 14
15 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR Scomposizione semplificata (1) tale metodo si applica alle quote riferite ad O.I.C.R. che replicano la composizione e la performance di indici esternamente determinati, oppure di insiemi (basket) prestabiliti di titoli di debito o titoli di capitale per l applicazione del metodo in esame deve esserci una correlazione minima dello 0.9 per cento tra la dinamica dei prezzi giornalieri delle quote di O.I.C.R. e quella dell indice esterno o del basket prestabilito di titoli di debito o titoli di capitale che l O.I.C.R. replica tale correlazione deve essere stata rispettata per un periodo minimo di sei mesi per correlazione si intende il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri della quota di O.I.C.R. e i rendimenti giornalieri dell indice esterno o del basket prestabilito di titoli di capitale o di titoli di debito che l O.I.C.R. 15
16 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR Scomposizione semplificata (2) in base al metodo della scomposizione semplificata la banca segnalante calcola i requisiti patrimoniali per il rischio generico e per il rischio specifico relativi alle posizioni in quote di O.I.C.R. facendo riferimento a posizioni sintetiche in titoli di debito o di capitale, a seconda della tipologia di attività sottostanti all indice esterno oppure al basket prestabilito oggetto di replica i requisiti patrimoniali per i rischi generico e specifico relativi alle posizioni sintetiche lunghe o corte così determinate vanno calcolati in base alle generali in materia di rischio generico e specifico dei titoli di debito e di capitale 16
17 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR Scomposizione parziale (1) tale metodo si applica quando la banca non è a conoscenza su base giornaliera degli investimenti effettivi dell O.I.C.R., ma conosce la tipologia di attività sottostanti le posizioni lunghe o corte relative alle quote di O.I.C.R. sono determinate nel seguente modo: -si ipotizza che l O.I.C.R. investa in primo luogo e nella misura massima consentita dal regolamento, nelle tipologie di attività cui corrisponde il requisito patrimoniale più elevato per i rischi generico e specifico e continui ad investire nelle attività via via meno rischiose, fino a che non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti; -il valore corrente della quota di O.I.C.R. va attribuito agli strumenti finanziari in cui l O.I.C.R. può investire in proporzione al peso che ciascuno di essi ha, in base al regolamento dell O.I.C.R., sul totale degli investimenti che l O.I.C.R. può effettuare 17
18 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR Scomposizione parziale (2) ). se il regolamento del fondo consente il ricorso all indebitamento ( effetto leverage ) occorre tenere conto dell esposizione indiretta massima che l O.I.C.R. può raggiungere facendo investimenti mediante indebitamento in questo caso il valore corrente della quota di OICR va incrementato in proporzione all aumento massimo che in base al regolamento dell O.I.C.R. gli investimenti sottostanti possono raggiungere ESEMPIO: Si ipotizzi che il regolamento dell O.I.C.R. X preveda investimenti per 100 che possono essere incrementati attraverso l indebitamento sino a 110. In tal caso, il valore corrente della quota di O.I.C.R. X va incrementato del 10 per cento ( /100) 18
19 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR Scomposizione parziale (3) i requisiti patrimoniali per il rischio generico su titoli di capitale e per il rischio specifico su titoli di debito e titoli di capitale relativi alle posizioni lunghe e corte come sopra determinate vanno calcolati sulla base di regole analoghe a quelle previste per il metodo della scomposizione semplificata il requisito patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito relativo alle posizioni lunghe e corte come sopra determinate si determina applicando una delle due metodologie previste per il rischio generico su titoli di debito la normativa italiana detta regole convenzionali per attribuire le quote nello scandenziere nel caso in cui il regolamento non fornisca informazioni sull orizzonte temporale degli investimenti 19
20 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR Metodo residuale 1. applicabile nei casi non riconducibili nelle precedenti metodologie 2. requisito patrimoniale: 32% del valore della quota 20
21 TRATTAMENTO DI QUOTE DI OICR REQUISITO MASSIMO (CAP) Il requisito massimo per i rischi generico e specifico computabile a fronte di singole quote di O.I.C.R. sulla base dei metodi della scomposizione semplificata e parziale non può essere superiore al 32 per cento del valore corrente delle medesime quote 21
22 Rischio di regolamento DEFINIZIONE Il rischio di regolamento si riferisce alle transazioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza non ancora liquidate dopo lo scadere della data di consegna dei titoli di debito, dei titoli di capitale, delle merci oppure degli importi di denaro dovuti. A tale scopo si tiene conto anche delle operazioni fuori bilancio in valuta estera e su merci aventi finalità di negoziazione. Sono escluse le operazioni attive e passive di riporto e di pronti contro termine, nonché le operazioni di assunzione o concessione di titoli o merci in prestito. Sono altresì esclusi i contratti derivati senza scambio di capitale. 22
23 Rischio di regolamento AMBITO DI APPLICAZIONE Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale si distingue tra: a) transazioni per le quali è previsto il regolamento del tipo consegna contro pagamento ( Delivery versus Payment ) o viceversa) b) transazioni per le quali il contante (titoli o merci) può (possono) essere liquidato (essere consegnati) prima di ricevere i titoli o le merci (il contante) (operazioni non DVP o a consegna libera; Free Deliveries ) 23
24 Rischio di regolamento DISFUNZIONI DI NATURA SISTEMICA Nel caso di disfunzioni di natura sistemica di sistemi di regolamento o compensazione, la Banca d Italia può sospendere l applicazione, in tutto o in parte, dei requisiti patrimoniali con riferimento alle operazioni non regolate, sino al momento i cui non sia ripristinato il regolare funzionamento dei sistemi stessi. Inoltre, del mancato regolamento delle transazioni in esame da parte delle controparti non si tiene conto ai fini della nozione di default prevista dal rischio di credito 24
25 Requisito patrimoniale per le transazioni DVP Il requisito patrimoniale richiesto è determinato applicando all esposizione creditizia risultante dalla differenza fra il valore convenuto alla scadenza e il valore corrente dei titoli o merci o valute i seguenti fattori di ponderazione differenziati per fasce temporali di inadempimento, indipendentemente dalla natura della controparte: - 8 per cento: dal 5º al 15º giorno lavorativo - 50 per cento: dal 16º al 30º giorno lavorativo - 75 per cento: dal 31º al 45º giorno lavorativo -100 per cento: oltre il 45º giorno lavorativo NESSUNA NOVITÀ RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA! 25
26 Requisito patrimoniale per le transazioni non DVP Il requisito patrimoniale per le transazioni non DVP (Free Deliveries) si applica: quando la banca ha pagato i titoli di debito, i titoli di capitale, le valute o le merci acquistati prima della loro consegna da parte della controparte, ovvero, ha ceduto i titoli di debito, i titoli di capitale, le valute o le merci vendute prima del loro pagamento da parte della controparte nelle transazioni transfrontaliere quando uno o più giorni sono trascorsi dal pagamento o dalla consegna di titoli di debito, titoli di capitale, valute o merci 26
27 Requisito patrimoniale per le transazioni non DVP CALCOLO DELL ESPOSIZIONE (1) BANCHE STANDARD ponderano l importo esposto al rischio di regolamento sulla base delle regole di ponderazione per il merito creditizio del debitore previste da detto metodo BANCHE IRB possono determinare il fattore di ponderazione delle esposizioni verso debitori per i quali non hanno esposizioni classificate nel portafoglio bancario, in base ai metodi alternativi di seguito indicati: -inserimento nelle previste funzioni regolamentari di: a) una PD ricavata sulla base del rating esterno assegnato da una ECAI riconosciuta; l assegnazione della PD va operata rispettando gli specifici criteri previsti in tali situazioni nell ambito della disciplina sui rating interni; b) una LGD pari al 45 per cento, in luogo di quella calcolata internamente qualora la banca adotti il metodo avanzato, a condizione che tale valore di LGD sia applicato a tutte le esposizioni free deliveries ; -utilizzo per tutte le esposizioni in esame dei fattori di ponderazione previsti dalla metodologia standardizzata relativa al rischio di credito; -utilizzo per tutte le esposizioni in esame di un fattore di ponderazione pari al 100 per cento. 27
28 Requisito patrimoniale per le transazioni non DVP CALCOLO DELL ESPOSIZIONE (2) Le banche indipendentemente dalla metodologia applicata per calcolare il rischio di credito (standardizzata, IRB base o avanzata) possono applicare un fattore di ponderazione pari al 100 per cento alle esposizioni di importo non significativo (ovviamente sempre se le posizioni non sono da dedurre) 28
29 DERIVATI SU CREDITI DI COPERTURA DEL RISCHIO SPECIFICO COMPENSAZIONE PREVENTIVA DEI DERIVATI DI CREDITO La normativa disciplina due fattispecie: 1) contratti derivati su crediti aventi le medesime condizioni contrattuali (durata, reference obligation, ecc.) 2) posizioni lunghe per cassa coperte da TROR (o viceversa) purchè vi sia: esatta corrispondenza tra reference obligation e underlying exposure non vi sia maturity mismatch 29
30 DERIVATI SU CREDITI DI COPERTURA DEL RISCHIO SPECIFICO Alcune considerazioni introduttive: è una modifica richiesta dall industria rappresenta una modalità di compensazione diversa dalla COMPENSAZIONE PREVENTIVA che riguarda il rischio generico e specifico si applica ai derivati di tipo single name e ai prodotti basket sono previste quattro tipologie di copertura in base al matching tra le caratteristiche del derivato di copertura e del titolo coperto 30
31 DERIVATI DI COPERTURA DEL RISCHIO SPECIFICO NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA Requisito patrimoniale versus matching dei contratti Requisito patrimoniale NESSUNA COPERTURA COPERTURA PARZIALE COPERTURA 80% COPERTURA TOTALE Matching dei contratti 31
32 RISCHIO SPECIFICO SU TITOLI DI DEBITO DERIVATI CREDITIZI A COPERTURA DEL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI PER CASSA PRODOTTI SINGLE NAME: TIPOLOGIA COPERTURA Protezione integralmente Protezione riconosciuta parzialmente Protezione non riconosciuta riconosciuta Protezione con compensazione fino all 80 per cento REQUISITO PATRIMONIALE nessun requisito sia sulla posizione lunga sia sulla posizione corta si considera il requisito maggiore a fronte del rischio specifico tra le due gambe della transazione; tale ammontare è diminuito dell 80% si considera solo il requisito maggiore per rischio specifico tra le due gambe della transazione si sommano i requisiti patrimoniali di entrambe le gambe della transazione 32
33 RISCHIO SPECIFICO SU TITOLI DI DEBITO Esempio di protezione riconosciuta integralmente la protezione è riconosciuta integralmente quando i valori della posizione lunga per cassa (cioè, l underlying exposure ) e della posizione corta di protezione (cioè, la reference obligation ) variano sempre in direzioni opposte e nella medesima misura tale situazione si verifica quando la posizione lunga per cassa è protetta per il tramite di un TROR (o viceversa) e vi è un esatta corrispondenza tra la reference obligation e l underlying exposure, ma è presente maturity mismatch se non ci fosse maturity mismatch saremmo nella compensazione preventiva 33
34 RISCHIO SPECIFICO SU TITOLI DI DEBITO DERIVATI CREDITIZI A COPERTURA DEL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI PER CASSA PRODOTTI BASKET: TIPOLOGIA COPERTURA Protezione riconosciuta integralmente Protezione con compensazione fino all 80 per cento Protezione riconosciuta parzialmente Protezione non riconosciuta REQUISITO PATRIMONIALE si considera protetta la posizione rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata a fronte del requisito per il rischio specifico si considera protetta la posizione rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata a fronte del requisito per il rischio specifico si considera protetta la posizione rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata a fronte del requisito per il rischio specifico si considera il requisito patrimoniale sul derivato di credito e sull underlying exposure 34
35 Rischio di cambio Le novità regolamentari: ai fini del calcolo della posizione in cambi è esplicitamente disciplinato il trattamento delle posizioni in quote di OICR coerentemente con la direttiva CRD e differentemente da Basilea la posizione in oro non costituisce una posizione ad hoc da sommare alla posizione netta lunga o corta in valuta ma la relativa posizione lunga netta o corta va sommata alle posizioni nette lunghe o corte in valuta, prima di determinare la posizione netta in cambi 35
36 Rischio di cambio Il trattamento delle quote di OICR Relativamente alle quote di O.I.C.R. occorre distinguere tra: a) quote di O.I.C.R. di cui la banca conosce le correnti sottostanti posizioni in valuta estera b) altre quote di O.I.C.R. Per gli O.I.C.R. di cui al punto a) il relativo valore di bilancio va attribuito alle attività in valuta che compongono l O.I.C.R. in proporzione al peso che ciascuna di esse ha sul totale degli investimenti dell O.I.C.R.. Le posizioni in valuta così determinate concorrono al calcolo della posizione netta in cambi 36
37 Rischio di cambio Il trattamento delle quote di OICR Le posizioni in valuta riferite alle altre quote di O.I.C.R. come sopra determinate vanno trattate come valute non distinte nel caso in cui la banca conosca il segno (attivo o passivo) delle posizioni in valuta sottostanti; tali posizioni (lunghe e corte) possono essere sommate, rispettivamente, ai totali delle posizioni attive e passive in valuta. Nei rimanenti casi le quote di O.I.C.R. vanno trattate come valute distinte. Non è consentita alcuna compensazione tra posizioni lunghe e corte riferite a medesime quote di O.I.C.R. oppure a quote di O.I.C.R. differenti 37
38 Rischio di cambio CALCOLO DELLA POSIZIONE NETTA IN CAMBI: UN ESEMPIO POSIZIONI YEN YUAN GB RUBLO DOLLARI ORO LUNGHE CORTE LUNGHE NETTE CORTE NETTE TOTALE LUNGHE NETTE 300 TOTALE CORTE POSIZIONE NETTA IN CAMBI REQUISITO PATRIMONIALE REQUISITO PATRIMONIALE (VECCHIA NORMATIVA) 300 0,08*300 = SOMMA [MAX (TOT. LUNGHE NETTE; TOT. CORTE NETTE)] + ORO = MAX [300;235]+ 35 0,08*( ) = 26,8 38
39 Rischio di cambio CALCOLO DELLA POSIZIONE NETTA IN CAMBI: VALUTE NON DISTINTE CONOSCENZA DELLA POSIZIONE POSIZIONI YEN YUAN GB RUBLO DOLLARI OICR: VALUTE NON DISTINTE ORO LUNGHE CORTE LUNGHE NETTE CORTE NETTE NO NETTING -35 TOTALE LUNGHE NETTE TOTALE CORTE POSIZIONE NETTA IN CAMBI REQUISITO PATRIMONIALE MAX (TOT. LUNGHE NETTE; TOT. CORTE NETTE) = 265 0,08*265 = 21,2 ( ) = -265 Nel caso di quote di OICR per le quali non applico il look through ("valute distinte" e "valute non distinte ) non è ammesso il netting tra le posizioni 39
40 Rischio di cambio CALCOLO DELLA POSIZIONE NETTA IN CAMBI: VALUTE DISTINTE SEGNO DELLA POSIZIONE SCONOSCIUTO POSIZIONI LUNGHE CORTE SEGNO POSIZIONI NON CONOSCIUTO LUNGHE NETTE CORTE NETTE TOTALE LUNGHE NETTE TOTALE CORTE POSIZIONE NETTA IN CAMBI REQUISITO PATRIMONIALE YEN YUAN GB RUBLO DOLLAR I SOMMA [MAX (TOT. LUNGHE NETTE; TOT. CORTE NETTE) + FONDI: VALUTE DISTINTE] = ,08*285 = 22,8-235 OICR: VALUTE DISTINT E 50 ORO
41 La disciplina sui rischi di mercato e il COREP SCHEMI SEGNALETICI CONTENUTI NEL COREP rischio generico e specifico sui titoli di debito e di capitale e quote di OICR rischio di posizione su merci rischio di regolamento (SOLO OPERAZIONI DVP) rischio di cambio modelli interni N.B. Il rischio di controparte e le operazioni free-deliveries sono trattati negli schemi sul rischio di credito 41
42 RISCHIO GENERICO SU TITOLI DI DEBITO: SEGNALAZIONE INDIVIDUALE PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILAN ZA: METODOLOGIA S TANDARDIZZATA TITOLI DI DEBITO RISCHIO GENERICO METODO BASATO SULLA SCADENZA Tipo tasso Vita residua tipo A Vita residua tipo B Valute Tipo importo 1. Titoli di proprietà posizioni lunghe posizioni corte 2. Operazioni fuori bilancio 2.1 Contratti derivati con titolo sottostante posizioni lunghe posizioni corte 2.2 Contratti derivati senza titolo sottostante posizioni lunghe posizioni corte 2.3 Altre operazioni fuori bilancio posizioni lunghe posizioni corte 3. Totale portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza posizioni lunghe posizioni corte NESSUNA NOVITÀ RISPETTO AD ALLA PRECEDENTE NORMATIVA Le informazioni aggiuntive rispetto al COREP (tipo tasso; titoli di proprietà /operazioni fuori bilancio) sono state richieste in quanto utili ai fini del 2 pilastro 42
43 RISCHIO GENERICO SU TITOLI DI DEBITO: SEGNALAZIONE INDIVIDUALE PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA TITOLI DI DEBITO RISCHIO GENERICO METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA 1. Totale portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza posizioni lunghe posizioni corte Zona Valuta Zona: 68 zona 1 71 zona 2 74 zona 3 Valuta: codice valuta 43
44 RISCHIO SPECIFICO SU TITOLI DI DEBITO: SEGNALAZIONE INDIVIDUALE Lo schema BI è allineato alle informazioni COREP In particolare è prevista la ripartizione tra: posizioni verso cartolarizzazioni altre posizioni derivati su crediti di copertura posizioni compensate attributi informativi: vita residua; tipologia emittente 44
45 RISCHIO SPECIFICO SU TITOLI DI DEBITO: SEGNALAZIONE INDIVIDUALE PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA: METODOLOGIA STANDARDIZZATA TITOLI DI DEBITO RISCHIO SPECIFICO 1. Posizioni verso cartolarizzazioni 1.1 Posizioni lunghe 1.2 Posizioni corte 2. Altre posizioni 2.1 Posizioni lunghe 2.2 Posizioni corte 3. Derivati su crediti di copertura di: 3.1. Posizioni verso cartolarizzazioni Posizioni lunghe Posizioni corte 3.2. Altre posizioni Posizioni lunghe Posizioni corte Tipologia emittente Vita residua 4. Posizioni compensate esposte al rischio specifico 4.1. Posizioni verso cartolarizzazioni 4.2. Altre posizioni 45
46 RISCHIO SPECIFICO SU TITOLI DI DEBITO: SEGNALAZIONE INDIVIDUALE VITA RESIDUA: Fino a 6 mesi 1.Da oltre 6 mesi e fino a 24 mesi 2.Oltre 24 mesi attributi informativi TIPOLOGIA EMITTENTE: 1.Emittenti a ponderazione nulla 2.Emittenti qualificati (fattori di ponderazione: 20%; 12,5%; 3,125%) 3.Emittenti non qualificati (fattore di ponderazione 100%) 4.Emittenti ad alto rischio (fattore di ponderazione 150%) L informazione vita residua e tipologia emittente non deve essere richiesta in corrispondenza della voce posizioni verso cartolarizzazioni 46
47 RISCHIO SPECIFICO SU TITOLI DI DEBITO: SEGNALAZIONE INDIVIDUALE Cosa segnala nella voce 1 Posizioni verso cartolarizzazione? In tale voce vanno indicati i titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione ai quali è associato un fattore di ponderazione del 1250% 47
48 RISCHIO SPECIFICO SU TITOLI DI DEBITO: SEGNALAZIONE INDIVIDUALE Cosa segnala nella voce 2 Altre posizioni? In tale voce vanno indicati i titoli e le operazioni fuori bilancio (derivati creditizi, finanziari, etc.) diversi da quelli ricondotti nella voce 1 posizioni verso cartolarizzazione e dai derivati creditizi di copertura 48
49 RISCHIO SPECIFICO SU TITOLI DI DEBITO: SEGNALAZIONE INDIVIDUALE Cosa segnala nella voce 3 Derivati su crediti di copertura la banca protection buyer? a) nel caso di protezione riconosciuta integralmente, l importo ponderato oggetto di copertura; b) nel caso di protezione con compensazione fino all 80 per cento : l 80 per cento del valore ponderato dell attività coperta, se questa è quella più rischiosa; l 80 per cento del valore ponderato dell attività coperta diminuito del 20 per cento della differenza tra valore ponderato del derivato di copertura e del valore ponderato valore dell attività coperta se il derivato di copertura costituisce la posizione più rischiosa ([1]); c) nel caso di protezione riconosciuta parzialmente non va segnalato alcun importo se l underlying exposure costituisce la maggiore esposizione per il rischio specifico ovvero va segnalata con segno negativo la differenza tra il valore ponderato del derivato e quello dell underlying assets ([1]) Si ipotizzi a titolo di esempio che l attività coperta sia pari a 100 e il valore del derivato di copertura sia pari a 110. In tal caso andrà segnalato un importo pari a 78 [(80% * % ( )] = (80 20% * 10) = (80 2) =
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