«LE REGOLE IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT»

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1 «LE REGOLE IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT» Marzo ore 13,45 sala Turismo Relatore: Giovanni Montesanto esperto doganale

2 Art. 13, comma 4 DPR 633/72 Operazioni in valuta estera La nuova versione del comma 4 dell art. 13, relativo al computo dei corrispettivi e delle spese in valuta in mancanza dell indicazione in fattura del giorno di effettuazione dell operazione introduce un nuovo criterio sussidiario rappresentato dal giorno di emissione della fattura. Il nuovo criterio facilita quindi la determinazione del cambio da utilizzare ai fini della determinazione della base imponibile iva. Resta confermato il computo residuale in base al cambio del giorno antecedente più prossimo, in assenza delle indicazioni sopra descritte. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla B.C.E. 2

3 Art. 17, comma 2 DPR 633/72 Inversione contabile (reverse charge) L attuale formulazione dell art. 17, comma secondo, prevede che Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell U.E., il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93. Quindi l art. 17, dal 1 gennaio 2013, dispone, in capo al soggetto passivo stabilito in Italia l obbligo di: integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore UE per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia. emissione dell autofattura in caso di acquisto di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-ue. 3

4 Art. 17, comma 2 DPR 633/72 Inversione contabile (reverse charge) Adempimenti Pertanto, il committente/cessionario nazionale, relativamente alle prestazioni rese dal fornitore/prestatore UE dovrà: (art. 46 D.L. 331/93). Numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell operazione espressi in valuta estera, nonché dell ammontare dell IVA; (art. 47, 1 comma, 1 periodo D.L. 331/93) annotare la fattura, già integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (art. 23, DPR n. 633/1972), secondo l ordine della numerazione, con l indicazione anche del corrispettivo dell operazione espresso in valuta estera; annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti (articolo 25, DPR n. 633/1972), al fine di esercitare la detrazione eventualmente spettante (articolo 47, comma 1, terzo periodo D.L. 331/93); emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione - nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione - ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (art. 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 331/93). 4

5 Art. 17, comma 2 DPR 633/72 Inversione contabile (reverse charge) Precisazione Con risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010, l Agenzia Entrate, ha precisato che l IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell imposta in Italia rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, se soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale. Pertanto l art. 17, secondo comma, esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano. Tuttavia è stato tuttavia consentito che, in relazione ad una cessione interna, il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa per proprie esigenze - emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell IVA, con indicazione della circostanza che l imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente. 5

6 Emissione della fattura Art. 21 D.P.R. 633/72 In materia di fatturazione l art. 21, 1 comma, stabilisce totale equiparazione del documento elettronico a quello cartaceo a seguito della modifica dell art. 217 della Direttiva 112/2006/CE il quale recita: Ai fini della presente direttiva per «fattura elettronica» s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico. Art. 21 comma 4: La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all altra parte. Art. 21 comma 5: La fattura di cui all art. 17, secondo comma, primo periodo (autofattura) è emessa in unico esemplare. L art. 21, 2 comma lett. f), stabilisce l obbligatorietà dell indicazione della P.IVA del cessionario o committente nazionale o comunitario o il codice fiscale del soggetto nazionale che agisce in veste di privato (consumatore finale). 6

7 Contenuto della fattura Art. 21 comma 2 D.P.R. 633/72 (art. 226 Direttiva 112/2006) La fattura deve contenere le seguenti informazioni: a) Data di emissione; b) Numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) Numero di partita iva del soggetto cedente o prestatore; e) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; f) Identificazione del soggetto cessionario o committente: N. di partita iva; N. di identificazione iva in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE; Codice fiscale in caso di soggetto privato residente nel territorio dello Stato. g) Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione h) Corrispettivi per la determinazione dell imponibile (compresi beni ceduti a titolo di sconto, premio abbuono art. 15, 1 comma, n. 2); i) Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono l) Aliquota iva, imponibile e ammontare dell imposta arrotondati al centesimo di euro; m) In caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto: Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri; Numeri dei chilometri percorsi o delle ore navigate. n) Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo 7

8 Emissione della fattura in valuta estera Art. 21 D.P.R. 633/72 In materia di fatturazione la legge di stabilità ha riformulato l art. 21, 3 comma, del DPR 633/72 eliminando dall ultimo periodo: gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purché l imposta sia indicata in euro Per effetto di tale modifica l Agenzia delle entrate, con circolare 12/E del 3 maggio 2013, ha sostenuto l impossibilità di emettere fatture in valuta estera, disponendo l applicazione della regola generale: indicazione in fattura dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro (art. 21, comma 2 lett. l). Tale impostazione contrasta con: a) Direttiva 112/2006 art. 230: Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'iva da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione di cui all'articolo 91 b) Direttiva 45/2010: nuove regole aventi lo scopo di promuovere e di semplificare le norme in materia di fatturazione Pertanto è orientamento generale che risulta ancora possibile emettere fattura recanti importi in valuta estera, a condizione che la stessa contenga la relativa conversione in euro. 8

9 Emissione della fattura Art. 21 D.P.R. 633/72 Comma 4, 1 periodo La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 del D.P.R. 633/72: 1 comma: Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1 e 2 (vendite con riserva di proprietà le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. 3 comma: Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. 4 comma: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. 9

10 Emissione della fattura Art. 21 D.P.R. 633/72 In generale la fattura può, indistintamente, essere emessa in formato: cartaceo (fattura cartacea o analogica) elettronico (fattura in formato elettronico e fattura elettronica) Attualmente, solamente per le operazioni attive rese nei confronti della Pubblica Amministrazione, vige l obbligo dell emissione della fattura elettronica. 10

11 Emissione della fattura Fattura cartacea La fattura cartacea o analogica si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione al destinatario. È redatta in due esemplari di cui uno deve essere spedito o consegnato al cessionario o committente dell operazione. Può essere inviata anche tramite fax o posta elettronica ( ). In quest ultimo caso essa deve essere materializzata dal destinatario nel momento in cui è ricevuta e prende il nome di fattura in formato elettronico. 11

12 Emissione della fattura Fattura elettronica La fattura elettronica è stata introdotta dal Dlgs n. 52 del 20/02/2004 in recepimento della Direttiva Ue 115/2001. La fattura elettronica è un documento informatico con rilevanza fiscale non modificabile. In modo informatico avviene la: formazione, registrazione, trasmissione, e conservazione Non è necessario materializzare il documento stampandolo. 12

13 Emissione della fattura Fattura elettronica art. 21 comma 1 DPR 633/72 Per fattura elettronica s intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato all accettazione da parte del cessionario o committente dell operazione. La fattura elettronica s intende emessa al momento della sua: trasmissione, o messa a disposizione del destinatario. I soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato possono incaricare terzi soggetti, anche residenti all estero, di emettere per loro conto la fattura. 13

14 Emissione della fattura Fattura elettronica art. 21 comma 3 DPR 633/72 La fattura elettronica dal momento della sua emissione e fino al termine del suo periodo di conservazione deve mantenere: L autenticità dell origine L integrità del contenuto La sua leggibilità Sia l autenticità dell origine sia l integrità devono essere garantiti da: sistemi di controllo di gestione che rendano sicuri il collegamento tra la fattura e l operazione cui la stessa si riferisce (cessione di beni o prestazione di servizi) apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati. 14

15 Emissione della fattura Fattura elettronica Circolare n. 18/E del 24/6/2014 Agenzia Entrate Con la circolare l Agenzia precisa che l elemento determinante che distingue la fattura elettronica da quella cartacea non è il tipo di formato prescelto: cartaceo o elettronico, quanto invece il fatto che la fattura sia in formato elettronico: quando viene trasmessa ovvero messa a disposizione, e quando viene ricevuta ed accettata dal cessionario o committente dell operazione; Non è elettronica la fattura emessa dal fornitore con un software di contabilità o di elaborazione testi e successivamente stampata, inviata e ricevuta in formato cartaceo. Di contro, invece, è considerata elettronica la fattura nata in formato cartaceo e successivamente trasformata in documento informatico e inviata e ricevuta tramite la posta elettronica. 15

16 Emissione della fattura Fattura elettronica Circolare n. 18/E del 24/6/2014 Agenzia Entrate L art. 21 comma 1 del D.P.R anche se specifica che il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario non specifica le modalità con le quali quest ultimo debba manifestare il proprio consenso. La circolare n. 18/E chiarisce che il termine accettazione non presuppone un accordo formale precedente o successivo alla fatturazione. L accettazione può essere manifesta (scritta o verbale) oppure derivante da comportamenti concludenti del destinatario. Es. la stampa e la conservazione cartacea della fattura ricevuta in formato elettronico è un comportamento concludente di non accettare la fattura come elettronica. Pertanto il soggetto emittente la fattura elettronica è obbligato alla sua conservazione elettronica, mentre per il destinatario la stampa della fattura rappresenta una copia analogica di un documento informatico. 16

17 Registrazione della fattura Art. 23 D.P.R. 633/72 1 comma Tutte le fatture devono essere annotate sul registro delle fatture emesse, nel seguente modo: Fatture immediate: entro 15 giorni dalla data di emissione esempio fattura emessa il 10 febbraio registrazione entro il 25 febbraio; Fattura differita: entro il termine di emissione della fattura stessa (cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione) esempio beni spediti il 25 febbraio, emissione fattura il 10 marzo registrazione entro il 15 marzo e con riferimento al mese di effettuazione dell operazione (febbraio). 17

18 Emissione della fattura Art. 21 co. 4 ultimo periodo DEROGHE art. 21 DPR 633/72 Comma 4 lett. a) Comma 4 lett. b) comma 4 lett. c) Comma 4 lett. d) Tipo operazione Cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali é effettuata l'operazione Prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente Prestazioni di servizi generici non soggette all imposta (art. 7 ter) rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro Prestazioni di servizi generici (art. 7 ter) rese o ricevute da soggetti passivi extra-ue Prestazioni di servizi diversi da quelli generici di cui all art. 7 ter (servizi specifici art. 7 quater e 7 quinquies) Emissione Emissione di una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni Emissione della fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni Emissione della fattura (o autofattura per i servizi ricevuti) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione Emissione della fattura al momento di effettuazione dell operazione. (art. 6 commi 3 e 4 DPR 633/72) Fatturazione termine di Registrazione Entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. art. 23, 1 comma, ultimo periodo DPR 633/72 Entro 15 giorni e con riferimento alla data della loro emissione. art. 23, 1 comma, primo periodo DPR 633/72 Entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. art. 23, 1 co. ultimo periodo DPR 633/72 Entro 15 giorni e con riferimento alla data della loro emissione. Art. 23, 1 comma, primo periodo DPR 633/72 18

19 Numerazione fatture Fino al 31 dicembre 2012 Dal 1 gennaio 2013 La nuova formulazione dell art. 21, comma 2, lett. b) del DPR 633/72 stabilisce che la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo unifico La fattura è numerata e datata in ordine progressivo per anno solare (Art. 21, 2 comma, DPR 633/72) Recepimento dell art. 226 della Direttiva 112/2006: Comma 1 punto 2.. nelle fatture emesse.. sono obbligatorie ai fini dell iva soltanto le indicazioni seguenti un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico Scelta della modalità di numerazione progressiva (Risoluzione 1/E del 10/1/2013) Fatturazione con numerazione progressiva senza azzeramento all inizio di ciascun anno solare Fatt. n. 1 Fatt. n. 2 Fatturazione con numerazione progressiva con azzeramento all inizio di ciascun anno solare affiancata dall indicazione dell anno solare Fatt. n. 1/2014 (ovvero 2014/1) Fatt. n. 2/2014 (ovvero 2014/2) 19

20 Fatturazione semplificata ART. 21 Bis del DPR 633/1972 Comma 1 Emissione semplificata della fattura per un ammontare complessivo di 100,00 (*) (Recepimento art. 220 bis, 1 comma, Direttiva 112/2006) DATI OBBLIGATORI a) Data di emissione b) Numero identificativo c) Ditta, ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente o prestatore, del rappresentante fiscale e ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti d) Numero p. iva del cedente o prestatore h) Per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. DATI RIDOTTI e) In caso di: Soggetto stabilito nel territorio dello Stato: solo codice fiscale o numero di p. iva Soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell U.E.: solo numero di identificazione IVA attribuito dallo stato membro di stabilimento. f) In modo sintetico: descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi g) Ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla (*) Art. 21 bis comma 3: il limite di 100 può essere elevabile fino a 400 euro, o rimosso per alcuni settori di attività o per specifiche tipologie di soggetti, con decreto di natura non regolamentare da parte del Ministro dell economia e delle finanze. La fattura semplificata può essere utilizzata anche per le rettifiche di cui all art. 26 del D.P.R. 633/72, a prescindere dall importo, indicando il riferimento alle fatture originarie e qualificandola come fattura rettificativa, termine che sostituisce quelli abitualmente usati di: note di addebito o accredito. 20

21 Fatturazione semplificata ART. 21 Bis del DPR 633/1972 Comma 2 Operazioni escluse (Recepimento art. 220 bis, 2 comma Direttiva 112/2006) a) Cessioni intracomunitarie art. 41 D.L. 331/93 b) Operazioni di cui all art. 21, comma 6 bis, lett. a). (In genere si tratta delle cessioni di beni o prestazioni di servizi carenti del presupposto territoriale, ai sensi dell art. 7 ter, effettuate da un soggetto passivo residente nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo di altro Stato membro debitore dell imposta). Operazioni incluse (*) Cessioni all esportazione Cessioni assimilate all esportazione Servizi internazionali Operazioni con la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino Operazioni non imponibili DPR art. 8 art. 8 bis art. 9 art. 71 art. 72 (*) Per le operazioni incluse sarà necessario indicare a secondo dei casi: ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome e residenza o domicilio del cessionario o committente. 21

22 Art. 21 Comma 6 DPR 633/72 Obbligo di emissione della fattura per le operazioni territoriali Il nuovo comma 6 dell articolo 21 del DPR 633/72 contiene un elenco particolareggiato delle annotazioni da riportare in fattura, prevedendo come eventuale e, quindi, non più obbligatorio il richiamo alla disposizione nazionale o comunitaria. Infatti l art. 226 della Direttiva 112/2006, riguardante il contenuto della fattura, specifica l obbligatorietà ai fini iva dell indicazione: al punto 10 bis della dicitura autofatturazione se l'acquirente/destinatario che riceve una cessione/prestazione emette una fattura in luogo del fornitore/prestatore, al punto 11 in caso di esenzione, del riferimento alla disposizione applicabile della Direttiva 112/2006 o alla disposizione nazionale corrispondente al punto 11bis la dicitura inversione contabile se l acquirente/destinatario è debitore dell imposta ai punti 13 e 14 la dicitura regime del margine rispettivamente per le operazioni in regime del margine per le agenzie di viaggio e per l applicazione di uno dei regimi speciali applicabili ai beni di occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. L indicazione eventuale in fattura della norma nazionale o comunitaria riguarda anche le: Operazioni nazionali in reverse charge (art. 17 co. 5 e 74 co. 7 del Dpr 633/72): art. 17 co. 5 cessioni di oro da investimento e materiali d oro e semilavorati art. 74 co. 7 cessioni di plastica, rottami ferrosi, stracci, carta, pelli, vetri, gomma, pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo Cessioni intracomunitarie (art. 46 co. 2 D.L. 331/93 emissione della fattura) Le operazioni elencate nel comma 6 bis dell art. 21 del Dpr 633/72, cioè le operazioni non soggette all imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7 septies. 22

23 Obbligo emissione fattura per operazioni territoriali senza addebito d imposta OPERAZIONI CON OBBLIGO EMISSIONE FATTURA SENZA ADDEBITO D IMPOSTA Annotazione obbligatoria INDICAZIONE IN FATTURA Eventuale norma nazionale o comunitaria Lett. a) Cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale non soggette all imposta Operazione non soggetta Art. 7-bis DPR 633/72 (art. 161 Direttiva 112/2006) Lett. b) Operazioni non imponibili per esportazioni definitive, operazioni assimilate all esportazione, servizi internazionali e cessioni a viaggiatori extra-ue Operazione non imponibile Art. 8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/72 (Art Direttiva 112/2006) Art. 21 comma 6 DPR 633/72 Lett. c) Lett. d) Operazioni esenti di cui all art. 10 ad eccezione di quelle indicate al. n. 6 Operazioni soggette al regime del margine Operazione esente A seconda dei casi regime del margine per: - beni usati - oggetti d arte - oggetti d antiquariato o da collezione Art. 10 DPR 633/72 (art. 135 Direttiva 112/2006) D.L. n. 41/95 modificato con Legge n. 85/1995 (art. 313 Direttiva 112/2006) Lett. e) Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine Regime del margine agenzie di viaggio Art. 74-ter DPR 633/72 (art. 306 Direttiva 112/2006) Art. 17 comma 5 e art. 74 comma 7 DPR 633/72 Operazioni interne in regime di reverse charge Inversione contabile Art. 17 commi 5 e art. 74 commi 7-8 DPR 633/72 (art. 199 Direttiva 112/2006) Art. 46 co. 2 D.L. 331/93 Cessioni intracomunitarie Operazione non imponibile Art. 41 D.L. 331/93 (art. 138 Direttiva 112/2006) 23

24 Art. 21 Comma 6 bis DPR 633/72 Obbligo di emissione della fattura per le operazioni non territoriali Per le operazioni attive sotto elencate, dal 1 gennaio 2013, il nuovo comma 6 bis prevede un generalizzato obbligo di fatturazione per tutte le operazioni non soggette all imposta per carenza del presupposto territoriale previsto dagli articoli da 7 a 7 septies del DPR 633/72 e con l indicazione in luogo dell ammontare dell imposta le annotazioni seguenti con l eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) Inversione contabile per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui agli art. 10, n da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell imposta in un altro Stato membro dell UE b) Operazione non soggetta per le cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell UE 24

25 Art. 21 Comma 6 bis, lettera a), DPR 633/72 Obbligo di emissione della fattura per operazioni non territoriali Per le operazioni di cui alla lettera a) del comma 6 bis, l obbligo di emissione della fattura scaturisce al verificarsi delle seguenti situazioni: L operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) è territorialmente rilevante in altro Stato membro ai sensi degli art. da 7 bis a 7 quinquies La controparte (cessionario o committente) è un soggetto passivo debitore dell imposta in altro Stato membro Deve trattarsi di servizi diversi da quelli previsti dall art. 10 n. da 1 a 4 e 9: cioè le prestazioni relative ad operazioni finanziarie, assicurative e relative intermediazioni. 25

26 Art. 21 Comma 6 bis, lettera b), DPR 633/72 Obbligo di emissione della fattura Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in un Paese extra-ue, ai sensi degli articoli da 7 bis a 7 septies, la fattura va sempre emessa con l indicazione di operazione non soggetta e, se si vuole, la relativa norma, a prescindere: dallo status: soggetto privato o soggetto passivo, e della residenza: Italia, UE o extra-ue della controparte (cessionario o committente) N.B. Fino al 31/12/2012 tale obbligo riguardava esclusivamente i servizi generici di cui all art. 7 ter del DPR 633/72 resi a soggetti passivi di altro Stato membro. 26

27 Obbligo emissione fattura per operazioni non territoriali Tipo operazione DPR 633/72 Servizio generico Art. 7 ter Servizi specifici rilevanti in altro Stato membro Articoli da 7 quater a 7 septies Servizi specifici rilevanti in altro Paese extra-ue Articoli da 7 quater a 7 septies Committente FATTURAZIONE Obbligo Indicazione Riferimento normativo Soggetto passivo UE SI Inversione contabile Soggetto passivo extra-ue Soggetto passivo UE Soggetto extra-ue Soggetto privato IT UE ovvero extra-ue Soggetto passivo UE ovvero extra-ue SI SI NO NO SI Operazione non soggetta Inversione contabile se il committente è debitore dell imposta nello Stato in cui l operazione è territoriale in quanto opera il meccanismo del reverse charge. Art. 21, comma 6 bis lett. a) Art. 21, comma 6 bis lett. b) Art. 21, comma 6 bis lett. a) Se la prestazione è eseguita all interno di un Paese dove non opera il meccanismo del reverse charge (ad es. Germania). In tal caso il prestatore italiano ha l obbligo di emettere la fattura nello Stato membro di esecuzione del servizio, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale, assoggettando ad imposta la prestazione. Oppure ad esempio: Per servizi di catering o manutenzione immobili eseguiti in Francia con committente soggetto passivo tedesco. Nei casi in cui il prestatore del servizio ha l obbligo di emettere la fattura nello Stato membro in cui l operazione è territoriale: es. servizio catering: imponibilità nel luogo di esecuzione del servizio es. manutenzione immobile: imponibilità nel Paese in cui si trova l immobile Operazione non soggetta Art. 21, comma 6 bis lett. b) Soggetto privato IT- UE ovvero extra-ue 27

28 Tipo operazione DPR 633/72 Cessione di beni estero su estero art. 7 bis esistenti in altro Stato membro dove rimangono Cessioni di beni estero su estero art. 7 bis esistenti in Paese extra-ue Cessionario Soggetto passivo UE Soggetto passivo UE Soggetto passivo extra-ue Soggetto passivo IT Obbligo emissione fattura per operazioni non territoriali FATTURAZIONE Obbligo indicazione Riferimento normativo SI NO SI Inversione contabile se il cessionario, soggetto passivo, è debitore dell imposta nello Stato in cui l operazione risulta territoriale, in quanto in tale Stato opera in via generalizzata il reverse charge (es. Francia). (*) Es. soggetto nazionale acquista in Francia beni che rivende a clienti francesi, soggetti passivi. Art. 21, comma 6 bis lett. a) Nel caso in cui vi è l obbligo di emissione della fattura nello Stato membro in cui l operazione è territoriale, in quanto in tale Paese non opera il reverse charge (*) Es. un soggetto italiano effettua una cessione locale di beni territorialmente rilevante in Germania (in quanto acquistati da un fornitore tedesco e venduti a cliente tedesco). In tal caso il soggetto italiano dovrà fatturare la cessione con iva, previa identificazione diretta o nomina di rappresentante fiscale, non risultando il cliente tedesco debitore dell imposta perché in Germania non opera il reverse charge. Operazione non soggetta Art. 21, comma 6 bis lett. b) (*) Attualmente l inversione contabile obbligatoria opera nei seguenti Stati membri: Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia. 28

29 Art. 21 Comma 6 ter DPR 633/72 Indicazioni in fattura Con l indicazione standardizzata delle cause di mancata applicazione dell iva in fattura il nuovo comma 6 ter, stabilisce che nei casi in cui agli obblighi iva, in luogo del fornitore, provvede il cessionario di un bene o il committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio, la relativa fattura deve riportare l indicazione di: autofatturazione 29

30 IMPOSTA DI BOLLO D.P.R. 642/1972 Ai sensi dell art. 6 della tabella di cui al D.P.R. 642/1972, le fatture riguardanti operazioni assoggettate ad IVA sono esenti dall imposta di bollo. Le fatture, comprese le note di credito o debito, per importi superiori a 77,47 non assoggettate ad IVA sono soggette all imposta di bollo in misura di 2,00 (art. 13 della tariffa parte I, del D.P.R. 642/1972). Le fatture riportanti componenti assoggettati e non assoggettati ad IVA, il bollo è dovuto se i componenti non assoggettati ad iva superino la somma di 77,47. 30

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