Comunicazione e dichiarazione IVA 2015 con analisi delle ultime novità in tema di IVA. dott. Stefano Setti
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1 Comunicazione e dichiarazione IVA 2015 con analisi delle ultime novità in tema di IVA dott. Stefano Setti 1
2 La nuova Dichiarazione d'intento 2
3 L'adempimento in breve L'adempimento Ambito soggettivo Modalità di trasmissione Termine di presentazione Profili sanzionatori Dichiarazione d'intento Esportatori abituali Per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'iva devono trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento (per il periodo fino all'11 febbraio 2015 vi è la possibilità di utilizzare le vecchie modalità si veda più avanti) L'esportatore deve rilasciare, ai propri fornitori, le dichiarazioni d'intento (con annessa ricevuta di trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate) prima dell'effettuazione dell'operazione Il cedente o prestatore dell'esportatore abituale è punito con la sanzione dal 100 al 200% dell'iva non esposta in fattura se effettua le operazioni di cui all'art. 8, 1 comma, lett. c), del DPR n. 633/1972 prima di aver ricevuto, da parte dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento, corredata della ricevuta di presentazione all'agenzia delle Entrate. 3
4 Dichiarazione d'intento: nuovo modello Il provvedimento direttoriale del 12 dicembre 2014, n ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Tale modello risulta composto: dal frontespizio e dal quadro A, contenente i dati relativi al plafond e l'impegno alla presentazione telematica. 4
5 Nuove modalità di comunicazione della dichiarazione d'intento e periodo transitorio Come anticipato l'art. 20 del Decreto semplificazioni ha disposto l'obbligo, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'iva, di trasmettere all'agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento relative alle operazioni da effettuare a decorrere dal 1 gennaio Attenzione: fino all'11 febbraio 2015 (così come previsto dal Provvedimento direttoriale del 12 dicembre 2014 Prot /2014 e confermato nella CM n. 31/E/2014) gli esportatori abituali possono consegnare al proprio fornitore le dichiarazioni d'intento secondo la vecchia modalità ed il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate. Così come chiarito da parte dell'agenzia delle Entrate in sede Video Forum di Italia Oggi, le dichiarazioni d'intento inviate con le vecchie modalità, se destinate a produrre effetti solo fino all'11 febbraio 2015, non dovranno essere trasmesse all'agenzia delle Entrate né dall'esportatore abituale, né dai fornitori; se hanno invece validità oltre tale termine, l'esportatore abituale ha l'obbligo di adeguarsi alla nuova procedura, trasmettendole all'agenzia e, a partire dal 12 febbraio 2015, il fornitore dovrà accertarsi che l'adempimento sia stato eseguito. 5
6 Novità Comunicazione black list 6
7 Premessa Il Decreto semplificazioni (D.lgs. n. 175/2014) è intervenuto in tema di comunicazioni Black list (art. 1 del DL 40/2010) stabilendo: l'innalzamento da 500,00 euro ad un importo complessivo annuale di ,00 Euro della soglia al di sotto della quale non è obbligatorio il monitoraggio delle operazioni; l'obbligo di presentare le comunicazioni con cadenza annuale, e non più con periodicità mensile o trimestrale (il termine per la presentazione dovrebbe essere quello previsto per lo spesometro, ovvero il o il a seconda della periodicità nella liquidazione IVA del singolo soggetto d'imposta). Tali novità si applicano già alle operazioni poste in essere nell'anno
8 Nuova soglia minima di Euro Con riferimento alla nuova soglia minima di comunicazione pari ad Euro , l'art. 21 del Decreto semplificazioni precisa che si tratta di un importo complessivo annuale. Sul punto la CM n. 31/E/2014 ha chiarito che tale importo si riferisce al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. NB: ne consegue che il limite di Euro si intende non per singola operazione, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l'obbligo di comunicazione una volta superato il limite di Euro di valore complessivo di operazioni. 8
9 Novità VIES 9
10 Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie: VIES novità D. semplificazioni Con il D.lgs. n. 175/2014 è stato modificato l'art. 35, comma 7 bis del DPR n. 633/1972, in base al quale i soggetti titolari di partita IVA, che richiedono l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie (acquisti ovvero cessioni intracomunitarie di beni di cui agli artt. 38 e 41 del DL n. 331/1993, nonché prestazioni di servizi "generiche", in ambito comunitario, di cui all'art. 7 ter del DPR n. 633/1972 tra cui vi rientrano le operazioni di commercio elettronico diretto), dovevano attendere il decorso di 30 giorni prima di ottenere l'inserimento nel VIES. Secondo la nuova formulazione della norma, invece, l'iscrizione sarà immediata. NB: quindi, non si dovranno più attendere i 30gg. 10
11 Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie: VIES novità D. semplificazioni (segue) Ciò premesso l'agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale del 15 dicembre 2014 (ribadito anche dalla CM n. 31/E/2014) ha stabilito che: il soggetto passivo che, in sede di dichiarazione di inizio attività (allo scopo di procedere all'opzione in sede di richiesta di apertura della partita IVA è necessario compilare il campo "Operazioni Intracomunitarie" del quadro I del modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/11 (per le imprese individuali ed i lavoratori autonomi); gli enti non commerciali, che non sono soggetti IVA, esprimono l'opzione nel Quadro A del modello AA7/10, selezionando la casella "C"), manifesta l'opzione di porre in essere operazioni intracomunitarie, viene incluso nella banca dati VIES nel momento stesso in cui gli viene attribuito il numero di partita IVA; il soggetto passivo che, successivamente all'attribuzione del numero di partita IVA (i soggetti già titolari di partita IVA possono esprimere l'opzione utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, direttamente ovvero mediante gli intermediari abilitati), manifesta l'intenzione di porre in essere operazioni intracomunitarie, viene incluso nella banca dati VIES nel momento stesso in cui manifesta tale intenzione. 11
12 Novità in tema di rimborsi IVA 12
13 Novità Il Decreto semplificazioni (art. 13 del D.lgs. n. 175/2014) ha riscritto l'art. 38 bis del DPR n. 633/1972, in tema di rimborsi IVA. In merito a tale novità, l'agenzia delle Entrate in data 30/12/2014 ha emesso la Circolare n. 32/E. 13
14 Novità (segue) In primo luogo, viene elevata da 5.164,57 a euro la soglia al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad alcun obbligo di garanzia o certificazione del credito. Si precisa che il limite di 15mila euro va riferito all'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso, con la conseguenza che l'esonero dalla prestazione della garanzia non potrà più essere consentito allorquando le richieste di rimborso IVA, annuali e infrannuali, presentate superino tale limite. La circolare citata ha chiarito che tale soglia deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Esemplificando, se l'importo da utilizzare in compensazione e quello da chiedere a rimborso ammontano a 10mila euro ciascuno, non è necessario presentare la garanzia o apporre il visto nonostante la somma dei due importi superi la soglia stabilita. 14
15 Novità (segue) Se l'importo chiesto a rimborso supera la soglia indicata di 15mila euro, in presenza dei parametri di integrità patrimoniale e di regolarità contributivoassicurativa indicati dal comma 3 dell'art. 13 citato, il contribuente può scegliere se presentare idonea garanzia le cui caratteristiche restano invariate ovvero se presentare la dichiarazione o l'istanza munita di apposizione del visto di conformità. Tale visto di conformità è quello previsto dall'art. 35, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 241/1997 rilasciato da: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF e soggetti iscritti nei ruoli delle camere di commercio. L'attestazione può essere sostituita dalla sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all'art bis del codice civile. In questa seconda ipotesi, alla richiesta di rimborso va allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, mediante la quale il contribuente attesti la sua qualifica di contribuente virtuoso in base ai parametri di cui al comma 3 sopra accennati. 15
16 Quando la garanzia? La disposizione individua poi le seguenti situazioni di rischio per le quali è necessaria la prestazione di apposita garanzia, sempre per rimborsi di ammontare superiore a euro : soggetti in attività da meno di due anni, con l'eccezione delle cd. start up innovative di cui al D.L. n. 179/2012; soggetti che, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinate soglie; cessazione dell'attività. 16
17 Decorrenza Le nuove disposizioni sono applicabili già in relazione ai rimborsi: dei crediti IVA relativi al 2014, sulla base delle dichiarazioni annuali che saranno presentate nel 2015; dei crediti trimestrali relativi al 2015, sulla base dei modelli TR che saranno presentati nel Le medesime disposizioni si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del provvedimento. In questo caso, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l'apposizione del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva deve essere verificata alla stessa data. Da ultimo, si segnala che è stata portata da ,54 a 250 milioni di euro la soglia del patrimonio risultante dal bilancio consolidato per le società facenti parte di gruppi, il cui superamento consente di prestare garanzia da parte della società capogruppo o controllante mediante la diretta assunzione dell'obbligazione di integrale restituzione all'amministrazione finanziaria dell'ammontare chiesto a rimborso. 17
18 Nuovo regime forfetario le regole per la fatturazione 18
19 Novità A partire dal 1 gennaio 2015, a seguito della Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014) per le persone fisiche che fruiranno del nuovo regime forfetario è previsto un regime IVA analogo a quello applicabile ai contribuenti minimi. Quindi pur mantenendo la soggettività passiva ai fini IVA, costoro non addebitano l'imposta a titolo di rivalsa e per quanto concerne le operazioni passive sono considerati dei consumatori finali. 19
20 Cessioni all'esportazione ed operazioni ad esse assimilate Il nuovo regime, diversamente da quanto accade per il regime dei nuovi minimi (di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011), prevede che l'effettuazione di cessioni all'esportazione (art. 8 del DPR n. 633/1972) non pregiudica l'accesso al regime. Non essendo stabilita alcuna soglia potrebbe quindi applicarlo anche un soggetto che effettua solo operazioni verso soggetti esteri, pur nel rispetto degli altri requisiti. Oltre alle cessioni all'esportazione possono essere effettuate anche le operazioni ad esse assimilate, servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da Trattati ed accordi internazionali. 20
21 Cessioni all'esportazione ed operazioni ad esse assimilate (segue) NB: pur applicando l'ordinaria disciplina relativa alle importazioni ed esportazioni, i contribuenti forfettari non possono avvalersi della possibilità di acquistare beni o servizi in sospensione d'imposta utilizzando il plafond. 21
22 Novità in tema di note di variazione in diminuzione IVA 22
23 Novità Con l'art. 31 del D.lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto semplificazioni), è stato modificato, integrandolo, il 2 comma dell'art. 26 del DPR n. 633/1972 con riferimento alla facoltà, da parte dei cedenti/prestatori, di emettere note di variazione in diminuzione ai fini IVA senza limiti temporali. A seguito delle modifiche apportate al 2 comma dell'art. 26 del DPR n. 633/1972, sono state previste due nuove fattispecie, che attribuiscono al creditore il diritto all'emissione della nota di variazione senza limiti temporali. Più nello specifico si tratta: dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e del piano attestato di risanamento. Tali novità decorrono dal 13 dicembre
24 Novità in tema di reverse charge 24
25 Reverse charge nel settore edile Prestazioni relative ad edifici Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici Casi in cui torna applicabile il reverse charge c.d. interno Dovrebbero essere soggette a reverse charge (ancorché risulta opportuna/necessaria una conferma ministeriale) le seguenti prestazioni di pulizia: pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione; pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici; pulizia generale (non specializzata) di edifici; altre attività di pulizia specializzata di edifici esclusa la pulizia di impianti e macchinari; servizi di disinfestazione. In linea generale rientra nel reverse charge la demolizione di edifici; non rientra, invece, la demolizione di altre tipologie di strutture diverse dagli edifici come ad esempio impianti industriali. 25
26 Reverse charge nel settore edile (segue) Prestazioni relative ad edifici Prestazioni di servizi di installazione di impianti relative ad edifici Casi in cui torna applicabile il reverse charge c.d. interno Dovrebbero essere soggette a reverse charge (ancorché risulta opportuna/necessaria una conferma ministeriale) le seguenti prestazioni: installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione; installazione di impianti elettronici; installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria in edifici o in altre opere di costruzione; installazione di impianti per la distribuzione del gas; installazione di impianti di spegnimento antincendio; installazione di impianti di depurazione per piscine ancorché risulta necessario un chiarimento al fine di stabilire se la piscina può rientrare nel concetto di edificio ovvero parte di esso; installazione di impianti di irrigazione per giardini ancorché risulta necessario un chiarimento al fine di stabilire se il giardino può rientrare nel concetto di edificio ovvero parte di esso; installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili; lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni. altri lavori di costruzione e installazione. NB:adogginonèchiaroserientranonelreverse charge anche i servizi di manutenzione nonché riparazione delle citate installazioni. 26
27 Reverse charge nel settore edile (segue) Prestazioni relative ad edifici Servizi di completamento relative ad edifici Casi in cui torna applicabile il reverse charge c.d. interno Dovrebbero essere soggette a reverse charge (ancorché risulta opportuna/necessaria una conferma ministeriale) le seguenti prestazioni: intonacatura e stuccatura; posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate; posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili; rivestimento di pavimento e di muri; tinteggiatura e posa in opera di vetri; attività non specializzate di lavori edili muratori; altri lavori di completamento e di finitura degli edifici. NB: l'agenzia delle Entrate dovrà chiarire se il reverse charge torna applicabile solo per il completamento ovvero costruzione degli edifici ovvero sia esteso anche per i servizi di manutenzione/ristrutturazione. 27
28 Reverse charge nel settore energetico Con l'inserimento, ad opera sempre della Legge di Stabilità 2015, delle lettere d bis), d ter) e d quater) nell'art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972 è stata introdotta l'applicazione del reverse charge in regime interno anche al settore energetico e più in particolare in merito alle operazioni che seguono: d bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; d ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; d quater)allecessionidigasedienergiaelettricaaunsoggettopassivo rivenditore ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lettera a) del DPR 633/
29 Nuovo Split payment 29
30 Novità La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) con il nuovo art. 17 ter del DPR n. 633/1972 ha introdotto il c.d. split payment ovvero una particolare modalità di versamento dell'iva per le operazioni effettuate nei confronti di determinati enti pubblici i quali non siano, comunque, debitori di imposta per effetto delle norme sul reverse charge in regime interno laddove agiscano nell'esercizio di una loro attività commerciale. DM 23 gennaio 2015 CM n. 1/E del 9 febbraio
31 Commercio elettronico diretto: profili IVA 31
32 Esemplificazione regole dal 1 gennaio 2015 BtoC Prestatore Committente Regime IVA Profili operativi Soggetto passivo IVA stabilito in Italia Privato della UE Privato extra UE IVA del Paese UE del committente IVA del Paese extra UE Fattura del prestatore nazionale assoggettata ad IVA con l aliquota del Paese UE del committente Non vi è l obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT Fattura del prestatore nazionale fuori campo IVA in Italia ai sensi dell art. 7 sexies, 1 comma, lett. F del DPR n. 633/1972 Verifica nel Paese extra UE degli adempimenti fiscali Soggetto passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall Italia Italiano privato IVA in Italia Fattura del prestatore comunitario con IVA in Italia del 22% Soggetto passivo IVA stabilito in un Paese extra UE Italiano privato IVA in Italia Fattura con IVA in Italia del 22% 32
33 Comunicazione dati IVA
34 L'adempimento L'adempimento Ambito soggettivo Modalità di trasmissione Termine di invio Profili sanzionatori Comunicazione Dati IVA 2015 (anno d'imposta 2014) Tutti i titolari di partita IVA salvo alcuni casi di esclusioni (si veda più avanti) In via telematica all'agenzia delle Entrate, ovvero direttamente tramite un intermediario abilitato Entro il 2 marzo 2015 NB: non vi è l'obbligo di presentazione della Comunicazione dati IVA se entro il 2 marzo 2015 viene presentata la dichiarazione annuale IVA in via autonoma Per l'omissione dell'obbligo di presentazione o di presentazione con dati incompleti o non veritieri trova applicazione la sanzione amministrativa da Euro 258,00 a Euro 2.065,00 (senza possibilità di procedere a ravvedimento operoso) 34
35 Dichiarazione IVA
36 Premessa L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2015 (Prot. 2015/4774) ha approvato le istruzioni ed i modelli di dichiarazione IVA 2015 e IVA base 2015; si ricorda che così come accadeva per gli altri anni, all'interno di tutti i modelli di dichiarazione gli importi dovranno essere riportati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite. 36
37 Le principali novità La sezione Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi del rigo VX4 deve essere compilata da parte dei contribuenti che richiedono rimborsi di importo superiore a 15mila euro, senza prestazione della garanzia (si tratta della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiesta dal nuovo articolo 38 bis del DPR n. 633/72). In questi casi la dichiarazione annuale deve essere munita anche del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo Il campo 6 è riservato ai contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della garanzia. La casella deve essere compilata indicando il codice: 1, se presente il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 2, se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori; 3, se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio 37
38 Le principali novità (segue) Nei righi VO23 e VO24 sono state reintrodotte le caselle relative all'opzione di società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, che intendono comunicare l'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del Tuir. Queste possibilità sono state (dapprima) abrogate dalla legge di Stabilità 2013 (commi , articolo 1 della legge 228/12), e poi riattivate con la Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 36 della legge 147/13) 38
39 Le principali novità (segue) Nella sezione 2 è stato soppresso il rigo per l'indicazione delle operazioni con aliquota al 21 per cento. Conseguentemente i righi della sezione 3 sono stati rinumerati 39
40 Le principali novità (segue) Nella sezione 4 il rigo VE30 è stato implementato con l'introduzione del nuovo campo 5 denominato Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, di cui all'articolo 8 bis del DPR n. 633/1972. Infatti, analogamente a quanto previsto dal quadro A della nuova dichiarazione d'intento da comunicare alle Entrate, gli esportatori abituali devono indicare in dichiarazione quali sono le operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond. In aggiunta alle cessioni all'esportazione, a quelle intracomunitarie e alle vendite a San Marino, già previste in passato, il campo 5 del rigo VE30 dovrà riportare anche le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione. Poiché le istruzioni precisano che l'importo complessivo di cui al campo 1 di tale rigo, relativo al totale delle operazioni rilevanti per il plafond, deve essere ripartito nei successivi campi da 2 a 5, se non vi saranno chiarimenti di segno contrario potrebbe ritenersi che il riferimento non vada inteso in senso letterale alle sole cessioni e prestazioni di cui all'articolo 8 bis del DPR n. 633/1972, bensì anche a tutte le altre operazioni che rilevano ai fini del plafond (servizi internazionali ex articolo 9, per esempio), consentendo così la quadratura con i dati forniti nelle dichiarazioni d'intento. 40
41 Le principali novità (segue) Il rigo VE34 da quest'anno è denominato Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies. Si tratta delle operazioni che lo scorso anno erano indicate nel rigo VE39. I righi successivi sono stati rinumerati. 41
42 Le principali novità (segue) Nella sezione 1 è stato soppresso il rigo per l'indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Conseguentemente i righi della sezione 1 e della sezione 2 sono stati rinumerati. 42
43 Le principali novità (segue) Nella sezione 3 A il rigo VF34 è stato implementato con l'introduzione del campo 8 denominato Operazionidicuiagliarticolida7a7 septies senza diritto alla detrazione. Il nuovo campo è stato previsto per tenere conto in sede di determinazione del pro rata di detrazione delle operazioni non soggette, già comprese nel rigo VE34, che non danno diritto alla detrazione. 43
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