Fatto e diritto Con decreto che dispone il giudizio del 16 giugno 2010 il g.i.p. in sede all esito dell udienza preliminare relativa al procedimento

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3 Fatto e diritto Con decreto che dispone il giudizio del 16 giugno 2010 il g.i.p. in sede all esito dell udienza preliminare relativa al procedimento penale n. 8877/08 R.g.n.r. e n. 2611/09 R.g.g.i.p. traeva innanzi a questo Tribunale CAROVIGNO Alberto, chiamato a rispondere dei fatti a lui ascritti nel capo di imputazione, come compiutamente riportati in epigrafe. Nel corso della prima udienza dibattimentale, tenutasi il 1 ottobre 2010, il Collegio accertava la regolare instaurazione del contraddittorio, alla presenza dell imputato e della già costituita parte civile, MANIGRASSO Gabriella, e aperto il dibattimento rinviava il processo ad altra data in ragione dell accordo esistente tra la Presidenza del Tribunale, la Procura della Repubblica in sede ed il locale Consiglio dell Ordine Forense in base al quale la prima udienza è deputata alla trattazione delle questioni preliminari ed all apertura del dibattimento. Nell udienza all uopo fissata (ud. 14 gennaio 2011), il Tribunale ammetteva le prove richieste dalle parti ed acquisiva la documentazione sottoposta all attenzione dell Ufficio, di seguito procedendo all escussione di MANIGRASSO Gabriella, teste di lista del p.m., e rinviando il processo ad altra data per il prosieguo. In quella sede (ud. 20 maggio 2011), il Collegio istruiva il processo con l esame dell ass. PESCE Salvatore, di RESINA Caterina, di SALAMINA Anna e di SOLITO Vito, testi di lista del p.m., ed acquisiva ai sensi degli artt. 493, comma 3, e 500, comma 7, c.p.p. la consulenza tecnica compilata nel corso delle indagini dall ing. Roberto BONICA, al cui esame le parti congiuntamente rinunciavano, con conseguente revoca dell ordinanza ammissiva delle prove nella relativa parte. All esito, il processo veniva rinviato ad altra data per la conclusione dell istruttoria. Dopo alcune udienze di mero rinvio, determinato, nella prima occasione (ud. 9 marzo 2012), dalla richiesta congiunta di rinvio esternata dalle parti, e, nelle due successive (ud. 12 ottobre 2012 ed ud. 8 marzo 2013), dall assenza del teste da escutere, il processo perveniva all udienza del 22 novembre 2013, ove, esaminato l isp. TRIMBOLI Gianfranco, teste di lista del p.m., venivano acquisiti ai sensi dell art. 513 c.p.p. il verbale di interrogatorio reso nel corso delle indagini dall imputato e ai sensi degli artt. 493, comma 3, e 500, comma 7, c.p.p. la relazione di servizio dell 11 marzo 2008, a firma dell ass. PESCE Salvatore, e la 1

4 c.n.r. del 9 agosto 2008, a firma del dott. Fabio ABIS, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Taranto. All esito, dichiarata la chiusura del dibattimento e l utilizzabilità degli atti acquisiti, il processo veniva rinviato ad altra data per la sua definizione. A seguito di un udienza di mero rinvio (ud. 21 marzo 2014), determinato dall adesione dei difensori delle parti all astensione degli avvocati dalle udienze penali, proclamata dagli organi rappresentativi della categoria, il processo perveniva all udienza del 2 maggio 2014, ove rassegnate dalle parti le conclusioni come compiutamente riepilogate in epigrafe il processo veniva definito con una pronuncia di affermazione della penale responsabilità dell imputato per il reato di cui all art. 660 c.p., con una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto per il delitto di cui all art. 629 c.p. e con una declaratoria di non doversi procedere perché l azione penale non poteva essere iniziata e, comunque, non può essere proseguita, per tardività della querela con riferimento al delitto di cui all art. 609 bis c.p. Va premesso che CAROVIGNO Alberto è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis, art. 609 septies, comma 4, 629 e 660 c.p. per avere dapprima prestato a MANIGRASSO Gabriella sua ex dipendente e amica la somma. 800,00 di cui quest ultima aveva urgente bisogno con l accordo di una comoda restituzione o di una compensazione con lavori che avrebbe potuto effettuare per suo conto (di esso CAROVIGNO), e poi richiedendole contrariamente agli accordi, una immediata ed impossibile (per la MANIGRASSO) restituzione della somma prestata, minacciando altresì di informare il padre della MANIGRASSO del prestito fattole, così costretto la stessa MANIGRASSO a sottostare a due incontri sessuali; continuando inoltre. Prima e dopo gli incontri sopracitati, a molestarla a mezzo telefono, con pedinamenti durante l intera giornata e con appostamenti anche sul luogo di lavoro della MANIGRASSO. In Taranto, nell anno 2007 con permanenza al 7 novembre Alla luce delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento da MANIGRASSO Gabriella si è appreso che la stessa aveva conosciuto l odierno imputato nel mese di agosto del 1998, quando ella era dipendente part-time di un negozio di telefonia ove era impiegato anche CAROVIGNO Giulio, fratello di CAROVIGNO Alberto, ed ove spesso quest ultimo si recava a trovare il proprio germano. 2

5 La MANIGRASSO ha dunque spiegato che ella dovendosi sposare ed avendo necessità di guadagnare più denaro aveva cominciato a lavorare (nelle ore pomeridiane), a far data dall anno 1999, anche presso la ditta Web Service dell imputato, ove aveva svolto le mansioni di ragioniera ed ove a far data dal mese di febbraio del 2002, a seguito del licenziamento presso il negozio di telefonia aveva lavorato a tempo pieno fino al mese di dicembre del 2003, quando rimasta incinta del secondo figlio ed in ragione di una crisi di liquidità del CAROVIGNO aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro in essere. MANIGRASSO Gabriella ha in ogni caso chiarito che il rapporto professionale con il CAROVIGNO si era consensualmente interrotto. Per confermare tale asserzione, la donna ha dichiarato, infatti, di aver mantenuto un rapporto amichevole con l imputato, rimasto per altro suo debitore di alcune somme di denaro dovutele a titolo di arretrati sulle buste paga formalmente in precedenza già quietanzate. La p.o. ha, quindi, asserito che dopo la nascita della sua seconda figlia, avvenuta nel mese di luglio del 2004 ella, dovendo nuovamente tornare al lavoro, aveva ricevuto una nuova proposta lavorativa dal CAROVIGNO, che, nel frattempo, aveva istituito una nuova società, presso la quale ella, però, non aveva mai iniziato a lavorare poiché non a suo agio con l oggetto dell attività commerciale, operante nel settore della pornografia. La persona offesa ha inoltre aggiunto che, a seguito di questo momento, a far data dal periodo natalizio dell anno 2006, il CAROVIGNO aveva cominciato ad importunarla, facendosi trovare continuamente nei luoghi in cui ella si recava per attendere alle sue ordinarie occupazioni. In particolare, la donna ha riferito al Tribunale di ricordare che, nel mese di dicembre del 2006, mentre era impegnata a svolgere l attività di promoter presso un negozio di telefonia ubicato alla via Cesare Battisti di Taranto, aveva più volte incontrato il CAROVIGNO in quel luogo recatosi per trovarla con il quale aveva ripetutamente consumato dei caffè e dal quale aveva ricevuto la proposta rifiutata di consumare, pur senza intraprendere una relazione, un rapporto sessuale, dovutogli secondo la richiesta avanzata per l aiuto fino a quel momento prestatole. La MANIGRASSO ha chiarito che nonostante la proposta ricevuta aveva mantenuto ancora un rapporto amichevole con il CAROVIGNO, con il quale 3

6 chiarita, come in passato (quando aveva già rifiutato le avances dell uomo), la sua posizione di disinteresse verso una relazione diversa da quella di sola amicizia aveva continuato anche a sentirsi telefonicamente, tanto da essere invitata, nel mese di gennaio del 2007, a riprendere la sua attività professionale presso una nuova società che il CAROVIGNO medesimo aveva dichiarato di essere in procinto di avviare. MANIGRASSO Gabriella dopo aver specificato che, nelle more, il CAROVIGNO aveva saldato il debito che aveva nei suoi confronti ha spiegato al Tribunale che, nel mese di gennaio del 2007, essendosi trovata in difficoltà economica, aveva richiesto (d accordo con il proprio consorte) e ricevuto un prestito dal CAROVIGNO, mostratosi disponibile ad aiutarla nel momento del bisogno. Nello specifico, la donna ha rammentato di aver ricevuto dall imputato la somma di. 800,00 e di essersi accordata per la restituzione di quel denaro senza la individuazione di particolari modalità di pagamento, posto che il CAROVIGNO si era detto disponibile a poter aspettare il momento in cui ella avesse avuto liquidità sufficienti a consentirle la restituzione del dovuto. La MANIGRASSO ha, però, aggiunto che, a seguito della consegna di questa somma di denaro nonostante la disponibilità mostrata ad attendere la restituzione dei soldi, il CAROVIGNO, già dai primi giorni del mese di febbraio, aveva cominciato a perseguitarla, raggiungendola reiteratamente al telefono, seguendola in ogni dove, sul posto di lavoro, mentre faceva la spesa, nei pressi della scuola dei bambini, nel corso delle uscite con altri parenti, chiedendo insistentemente la consumazione di un rapporto sessuale ovvero, in mancanza, l immediata restituzione dei soldi, sotto la minaccia di riferire dell esistenza di tale debito a suo padre, ignaro delle difficoltà economiche in cui ella versava. MANIGRASSO Gabriella ha, in proposito, sottolineato che le persecuzioni del tenore descritto da parte del CAROVIGNO si erano a lungo protratte, anche dopo il mese di agosto del 2007, quando il debito di. 800,00 era stato saldato. La persona offesa ha, difatti, dichiarato che il CAROVIGNO era solito seguirla anche mentre ella si trovava in compagnia di altri parenti e, in particolare, di RESINA Caterina (anch ella più volte pedinata dall odierno imputato), con la quale aveva l abitudine di uscire, poiché, non avendo la patente, veniva da costei spesso accompagnata nei suoi spostamenti. 4

7 Al fine di circostanziare i fatti, la MANIGRASSO ha descritto al Tribunale un episodio verificatosi l 11 marzo 2008, quando ella prelevata alle ore 9.00 circa dalla RESINA, la quale le aveva già riferito di essersi accorta di esser pedinata dal CAROVIGNO si era portata in compagnia della RESINA medesima presso il bar Old Fashion sito al viale Magna Grecia, ove era stata raggiunta dall odierno imputato, che aveva posto in essere un vero e proprio inseguimento dopo l uscita dal bar, tanto da indurre la RESINA a chiedere telefonicamente aiuto ad un suo amico poliziotto (tale PESCE Salvatore), il quale aveva consigliato loro di portarsi nei pressi della vicina caserma Doria e che, in quel luogo, aveva fermato la vettura del CAROVIGNO ancora intento nell inseguimento. In merito alle pretese avanzate dall imputato (facendo un passo temporale indietro rispetto all episodio da ultimo descritto), MANIGRASSO Gabriella ha altresì chiarito che, in precedenza, il 28 febbraio 2007, quando si era trovata a fronteggiare le insistenze del CAROVIGNO e l impossibilità di restituire la somma di denaro da questi pretesa, aveva suo malgrado, così credendo di interrompere le insistenze dell uomo acconsentito, pur rappresentando di non aderire per desiderio alla richiesta, ad avere un incontro sessuale con l odierno imputato. La donna ha spiegato di essersi portata insieme al CAROVIGNO in una villetta disabitata situata fuori dal centro abitato di Taranto, alla località c.d. Tramontone, e di essersi ivi spogliata invitando in lacrime il suo interlocutore a consumare rapidamente il rapporto nel corso del quale aveva precisato non avrebbe avuto nessuna forma di partecipazione e di collaborazione da parte sua. La MANIGRASSO ha poi aggiunto che, nonostante il tentativo posto in essere atteso che il CAROVIGNO si era spogliato e, ponendosi sul suo corpo, aveva cominciato a toccarla, il rapporto non era stato consumato, giacché l imputato, verosimilmente inibito dalla condizione di sua prostrazione e dal fatto che ella aveva espressamente dichiarato di non essere intenzionata a collaborare, non aveva avuto alcuna erezione, così trovandosi, pur essendosi recato più volte nel bagno per cercare di porsi nelle condizioni di agire, nell impossibilità meccanica di effettuare la penetrazione cercata. MANIGRASSO Gabriella ha quindi rammentato che, a fronte della descritta situazione, ella si era rivestita ed aveva chiesto di essere riaccompagnata a casa, ed ha precisato che, nel corso del tragitto, aveva ribadito al CAROVIGNO che non 5

8 voleva più essere importunata a maggior ragione in considerazione del fatto che il rapporto non si era concluso non per sua colpa. La persona offesa ha, però, ricordato che, nella circostanza, il CAROVIGNO l aveva accusata della mancata riuscita dell atto, mostrando di non avere l intenzione di desistere dal suo intento, tanto che, nei giorni seguenti, costui aveva nuovamente insistito per concordare un ulteriore incontro sessuale, con la solita promessa/minaccia di riferire in caso di rifiuto dell esistenza del debito ai suoi familiari. La donna ha dunque chiarito che, a circa quindici giorni dal primo convegno, era stata con le medesime modalità condotta nello stesso appartamento di Tramontone, ove compiuta la solita premessa relativa al fatto che ella non avrebbe collaborato in alcun modo all atto si era spogliata ed aveva invitato il CAROVIGNO ad ultimare rapidamente l incontro. La MANIGRASSO ha ricordato che, nella circostanza, il CAROVIGNO le aveva chiesto la consumazione di un rapporto sessuale orale che ella, tuttavia, non era stata in condizione di porre in essere poiché sentitasi male e, non essendo ancora una volta riuscito ad avere un erezione, l aveva afferrata e strattonata sbattendola sull armadio, cercando di bloccarla mentre ella si rivestiva. La persona offesa ha viepiù dichiarato che, nel medesimo contesto, il CAROVIGNO aveva da solo interrotto tale azione, lasciandola andare e prelevando l apparecchio cellulare con il quale aveva scattato alcune fotografie. MANIGRASSO Gabriella ha poi aggiunto che, nel frangente, aveva colpito il CAROVIGNO per costringerlo a cancellare gli scatti fotografici che aveva effettuato e gli aveva comunicato che sarebbe tornata a casa a piedi, venendo ciò nonostante nuovamente ricondotta in città dall uomo, il quale le aveva ancora una volta addebitato il fallimento dell incontro ed al quale ella aveva comunicato che avrebbe riferito ad altri l accaduto, sì da non sottostare più in futuro ai suoi ricatti. La persona offesa ha infatti riferito di essersi messa in contatto con RESINA Caterina alla quale aveva chiesto di raggiungerla alla via Campania ed a cui, appena entrata in macchina, in lacrime aveva riferito ogni cosa di quelle accadute sino a quel momento. La donna ha inoltre ricordato che, a seguito di un incontro avvenuto verosimilmente alla fine di marzo dell anno 2007 cui aveva partecipato anche la RESINA (offertasi di aiutarla eventualmente anche a racimolare il denaro da 6

9 restituire al CAROVIGNO) era stato convenuto che la somma dovuta all imputato gli sarebbe stata restituita un poco alla volta, cosa avvenuta (come anticipato innanzi) nel mese di agosto del Ciò non di meno, la MANIGRASSO ha reso edotto il Tribunale che, tra il momento di quest incontro, dopo il quale aveva consegnato all imputato la somma di. 100,00, un successivo incontro avvenuto, in un momento intermedio, sotto l abitazione dell imputato alla presenza anche di tale SOLITO Vito e del marito della MANIGRASSO, ed il mese di agosto del 2007, la condotta del CAROVIGNO non era in alcun modo cambiata, posto che l uomo aveva continuato a pedinarla ovunque, a chiamarla insistentemente al telefono ed a raggiungerla reiteratamente con messaggi telefonici di testo, pretendendo una volta abbandonata la pretesa di consumazione di un rapporto sessuale, non più avanzata in maniera pressante la immediata restituzione del residuo denaro. MANIGRASSO Gabriella ha, viepiù, ricordato che, nell indicato frangente temporale, la condotta molesta di pedinamento da parte del CAROVIGNO era stata posta in essere anche ai danni della RESINA, oramai al corrente di tutti i fatti. La donna ha aggiuntivamente precisato come innanzi già accennato che anche a seguito della consegna della somma il CAROVIGNO aveva continuato a perseguitarla, seguendola ovunque e mettendosi in contatto con lei per minacciarla, adducendo che la sua intenzione era quella di rovinarle la vita e di distruggerle la famiglia, e chiarendo che, per raggiungere il suo obiettivo, avrebbe inventato anche altre storie per farle togliere i figli, posto altresì che RESINA Gianluca, marito della MANIGRASSO, al corrente della vicenda relativa al prestito, era invece all oscuro degli episodi verificatisi all interno della villetta fuori Taranto. MANIGRASSO Gabriella ha, quindi, spiegato che, a seguito dell episodio dell 11 marzo 2008, conclusosi con la denuncia presentata dalla RESINA, aveva deciso di temporeggiare ancora nella presentazione della denuncia per la paura delle minacce poste in essere dall imputato, e che, da ultimo, si era determinata, dopo aver confidato la vicenda all ass. PESCE Salvatore ed aver avuto vari incontri con il sost. comm. ROSATO Vanessa della Squadra Mobile della Questura di Taranto, a presentare la denuncia da cui è stato generato il presente processo, il 7 ottobre 2008, a seguito di due ulteriori episodi verificatisi. La MANIGRASSO ha, infatti, rammentato che, qualche giorno prima della presentazione della denuncia, di ritorno dalla Questura, mentre si trovava in 7

10 prossimità della scuola di suo figlio, ove si era recata per prelevarlo, mentre attraversava la strada, era stata raggiunta dal CAROVIGNO, che, avvicinatosi, le aveva detto <<troia, puttana, tu ed il poliziotto che ti scopi>>, accennando a riprenderla con una videocamera (cfr. verb. ud. 14 gennaio 2011, p. 43). Nella stessa maniera, la donna ha ricordato che, il 1 ottobre, mentre era sul balcone della sua abitazione, aveva notato che lateralmente a tale punto era presente la vettura del CAROVIGNO e che, nei pressi di tale mezzo, fuori dall auto, vi era il CAROVIGNO medesimo con una videocamera, e si era determinata dopo che qualcuno aveva bussato al citofono di casa a richiedere l intervento delle forze dell ordine, arrivate tuttavia dopo che l imputato si era allontanato dal luogo in questione. Da ultimo, la MANIGRASSO ha riferito di aver presentato il 1 dicembre del 2008 un ulteriore denuncia nei confronti di CAROVIGNO Alberto, atteso che l uomo, in almeno altre due circostanze, l aveva nuovamente molestata. MANIGRASSO Gabriella ha, in particolare, riferito di essere stata raggiunta dall odierno imputato in occasione del decesso di suo fratello, quando il CAROVIGNO le aveva fatto pervenire un articolato messaggio di condoglianze, ed in occasione dell apertura di un nuovo punto vendita di telefonia ove ella doveva espletare la sua attività lavorativa, quando l odierno imputato pur essendo ancora il negozio chiuso al pubblico era entrato all interno dello spazio compreso tra le due vetrine ed aveva insistentemente guardato all interno dei locali, poi allontanandosi dal luogo. Con riferimento ai fatti descritti da MANIGRASSO Gabriella, RESINA Caterina, cognata della prima (poiché sorella del consorte della MANIGRASSO), ha riferito al Tribunale di aver vissuto unitamente alla propria congiunta ogni fase delle persecuzioni poste in essere dal CAROVIGNO, divenendo essa stessa vittima di alcune condotte criminose dall uomo poste in essere. Nello specifico, la RESINA ha confermato di essere al corrente tanto del fatto che la MANIGRASSO ed il CAROVIGNO si erano conosciuti presso il posto di lavoro della prima, quanto del fatto che sua cognata aveva poi prestato attività lavorativa per il CAROVIGNO medesimo, quanto, infine, del fatto che quest ultimo aveva prestato in un momento di difficoltà economica della MANIGRASSO, con il benestare del marito della stessa, al corrente della situazione a costei la somma di. 800,00. 8

11 RESINA Caterina ha quindi aggiunto che, dopo la consegna di questa somma di denaro ed anche in seguito alla sua restituzione, il CAROVIGNO aveva letteralmente perseguitato la MANIGRASSO, seguendola in ogni dove e tartassandola di telefonate. Nello specifico la donna ha dichiarato di essere stata nella maggior parte degli episodi testimone oculare dei fatti, attesa la sua abitudine di trascorrere moltissime ore in compagnia della congiunta, aggiungendo viepiù di essere divenuta a sua volta vittima delle condotte del CAROVIGNO, solito seguirla anche quando ella non era in compagnia della MANIGRASSO e, verosimilmente, aduso a contattarla con reiterate telefonate giornaliere sulla sua utenza telefonica, ove ella era stata, per tutto il periodo in cui si erano verificati i fatti e spesso in concomitanza con i pedinamenti posti in essere dal CAROVIGNO, raggiunta da numerose telefonate inviate da un numero anonimo, che si era ritenuto appartenersi all odierno imputato. La RESINA ha poi rammentato in relazione alla vicenda del prestito di avere interloquito personalmente con il CAROVIGNO in un paio di situazioni, chiedendo all uomo di interrompere la sua condotta persecutoria ed offrendosi di pagare in prima persona il debito pur di ottenere il risultato del suo allontanamento. RESINA Caterina dopo aver nuovamente ribadito che il CAROVIGNO era costantemente presente nei dintorni dei luoghi frequentati dalla MANIGRASSO, alla quale rivolgeva pressanti ed incessanti richieste di restituzione del denaro ha, altresì, reso edotto il Tribunale di aver appreso dalla MANIGRASSO (non essendo state, tali richieste, avanzate al suo cospetto) che l imputato aveva rappresentato alla sua debitrice la possibilità di rinunciare alla restituzione dei soldi ove ella avesse acconsentito ad intrattenersi sessualmente con lui, così saldando in maniera differente il suo debito, prospettando in caso di diniego e di ritardo nella dazione di quanto dovutogli di rovinarle la vita e la famiglia diffondendo non meglio precisate notizie sul suo conto. La testimone ha, inoltre, aggiunto di essere al corrente tanto che la MANIGRASSO sebbene costretta dall impellenza di liberarsi dell insistente richiesta dell uomo aveva acconsentito a recarsi con costui all interno di una villa ove avrebbe dovuto essere consumato il rapporto sessuale richiesto dal CAROVIGNO a saldo del debito, quanto che, però, nella occasione, nonostante i 9

12 due si fossero spogliati ed il CAROVIGNO avesse intrapreso l approccio sessuale, non era stato consumato alcun rapporto, atteso che verosimilmente a cagione dell atteggiamento assunto dalla MANIGRASSO, dichiaratasi, per quanto dalla stessa riferito, non collaborativa ed in lacrime l imputato aveva avuto una defaillance tale da impedirgli fisicamente di consumare l agognato amplesso. RESINA Caterina premettendo di essere al corrente di un unico incontro intercorso tra le parti presso la più volte menzionata villa fuori paese ha ricordato anche di aver appreso che, nella circostanza, il CAROVIGNO aveva scattato delle fotografie con il telefono cellulare, suscitando l ira della MANIGRASSO che aveva colpito l uomo per difendersi ed aveva cercato di distruggere le riprese che la ritraevano senza vestiti e che, in ogni caso, tanto aveva ingiunto di fare al suo interlocutore. La RESINA ha tuttavia specificato che, anche dopo tale approccio ed anche a seguito dell avvenuta consegna del denaro dovuto (compiuta da RESINA Gianluca alla presenza di SOLITO Vito), il CAROVIGNO non aveva modificato la propria condotta, proseguendo nei pedinamenti e nelle molestie continuativamente poste in essere ai danni di essa RESINA (anche indipendentemente dalla MANIGRASSO) e della MANIGRASSO, raggiunta sul luogo di lavoro, nei pressi della sua abitazione, vicino alla scuola dei figli ed in ogni dove dal CAROVIGNO. In proposito, la donna ha rievocato alla memoria l episodio verificatosi l 11 marzo 2008, quando ella e la MANIGRASSO, mentre si trovavano all interno del bar Old Fashion ove erano solite fare colazione ogni mattina ed ove sovente venivano raggiunte ed osservate dal CAROVIGNO, avevano scorto ancora una volta l uomo che le scrutava e dopo essersi allontanate a bordo della loro auto che le seguiva con la propria vettura. La RESINA ha ricordato che, nella circostanza, si era posta in collegamento telefonico con l ass. PESCE Salvatore (suo amico) e si era portata con l auto lungo il vicino Corso Italia, sì da consentire nei pressi della Caserma Doria, innanzi alla quale si era fermata chiedendo aiuto alla Polizia di Stato di fermare e di identificare il CAROVIGNO, a bordo della vettura che la seguiva da tergo. Riguardo all episodio avvenuto l 11 marzo 2008, l ass. PESCE Salvatore ha riferito che ricevuta una telefonata da RESINA Caterina, sua conoscente, che in lacrime le chiedeva aiuto aveva consigliato alla donna di portarsi con la sua 10

13 vettura nei pressi della Caserma Doria ove egli in quel momento prestava servizio per meglio comprendere cosa stesse accadendo. L operatore di p.g. ha aggiunto che, avuta la presenza della RESINA a bordo della cui vettura si trovava anche MANIGRASSO Gabriella egli aveva appreso che l uomo alla guida della vettura in marcia a tergo di quella condotta dalla donna le stava seguendo, come oramai di abitudine da circa un anno. Il poliziotto ha dunque aggiunto di aver fermato l auto in questione non senza notare che il conducente, poi identificato nell odierno imputato, alla vista dell incontro avvenuto tra la RESINA e l agente di p.g. in divisa, aveva tentato di cambiare direzione, venendo impedito in tale manovra dalle altre auto in transito e, dopo aver identificato l uomo al volante, di aver notato che costui deteneva innanzi al sedile del passeggero una video-camera. A seguito di tale evento, RESINA Caterina nelle more sentitasi male era stata invitata raggiungere gli uffici della Polizia di Stato per sporgere (cosa di poi effettivamente avvenuta) regolare querela. SALAMINA Anna vicina di casa ed amica della RESINA ha confermato tanto di aver appreso da quest ultima delle molestie poste in essere dal CAROVIGNO ai danni della MANIGRASSO, secondo quanto raccontatole, raggiunta incessantemente sul posto di lavoro e telefonicamente dall uomo, oltre che costretta a seguirlo in una casa isolata per la consumazione di un rapporto sessuale, non giunto all esito per incapacità dell uomo, inibitosi a cagione delle lacrime della sua interlocutrice, tanto di aver assistito personalmente ad alcuni episodi di tali molestie. La SALAMINA dopo aver precisato che la RESINA aveva spesso confidato a suo marito, SOLITO Vito, di essere importunata, unitamente alla MANIGRASSO, da CAROVIGNO Alberto ha ricordato che, in un occasione, a seguito della richiesta di intervento compiuta dalla RESINA, ella unitamente a suo marito, SOLITO Vito aveva assistito ad un incontro nel corso del quale, nei pressi della Concattedrale, il CAROVIGNO, sceso dalla sua vettura, aveva iniziato a discutere con la RESINA e la MANIGRASSO e si era allontanato da quel luogo, tra l altro minacciando denunce, solo a seguito dell intervento del SOLITO medesimo. SALAMINA Anna ha, quindi, dichiarato di aver visto dopo quel fatto reiterate volte dal balcone la stessa vettura in quella circostanza condotta dal CAROVIGNO, con costui a bordo, seguire la MANIGRASSO e la RESINA nei pressi 11

14 della loro abitazione, quando le donne uscivano di casa per prelevare e/o accompagnare i bambini a scuola o al catechismo. Al contrario, SALAMINA Anna ha riferito di non conoscere l eventuale pretesa creditoria vantata dal CAROVIGNO nei confronti della MANIGRASSO. Quanto a tale ultimo aspetto, invece, SOLITO Vito ha dichiarato di aver assistito in un periodo non meglio collocato nel tempo, se non con riferimento al fatto che si trattava di fine estate alla consegna del denaro richiesto dal CAROVIGNO, nella misura residua di. 700,00 (essendogli stata in una precedente occasione consegnata già la somma di. 100,00), da parte di RESINA Gianluca, marito della MANIGRASSO. Il SOLITO ha rappresentato di aver accompagnato il RESINA e la MANIGRASSO (unitamente a sua moglie, SALAMINA Anna) presso l abitazione del CAROVIGNO e di aver presenziato alla consegna del denaro, adducendo pure di aver interloquito in disparte con il CAROVIGNO, invitato a non molestare più la MANIGRASSO ed a non riferire a RESINA Gianluca all oscuro di tali fatti nulla in ordine agli incontri sessuali avvenuti presso la villa di Tramontone. Il teste ha anche ricordato che, nella circostanza, il CAROVIGNO aveva proferito ulteriori minacce rivolte alla MANIGRASSO (cui prospettava di poterle far togliere i figli), additata come l autrice di un danneggiamento patito alla sua vettura. SOLITO Vito ha inoltre aggiunto di aver appreso da RESINA Caterina e da MANIGRASSO Gabriella delle molestie poste in essere ripetutamente dal CAROVIGNO ai loro danni (atteso che il CAROVIGNO era solito telefonare insistentemente alla MANIGRASSO, pedinarla con costanza e raggiungerla nei luoghi di lavoro o di frequentazione abituale ove era certo di trovarla), tanto in un tempo antecedente alla consegna del denaro, quanto anche in momenti successivi a tale evento, giacché l odierno imputato pretendeva le scuse della MANIGRASSO per non meglio significati motivi. Il testimone ha confermato pure di aver appreso con la medesima modalità anche dei due incontri avvenuti nella villa fuori città, alla località Tramontone, ove la MANIGRASSO si era recata nella speranza di porre così fine alle persecuzioni poste in essere ai suoi danni per la restituzione del denaro, nonostante non fosse spontaneamente consenziente ad intrattenersi in convegni amorosi con il CAROVIGNO, del quale subiva la costrizione per la consumazione 12

15 di rapporti sessuali, comunque non andati a buon fine per la defaillance del CAROVIGNO medesimo, autore, in una delle due circostanze, delle riprese filmate, poi effettivamente rinvenute nell hardware del suo computer. In merito a tale ultimo aspetto, infatti, l isp. TRIMBOLI Gianfranco ha riferito di aver eseguito la perquisizione ed il sequestro presso l abitazione dell odierno imputato, ove era stato reperito il computer il cui contenuto è poi divenuto oggetto della consulenza tecnica disposta dal p.m. a mani del dott. BONICA Roberto. All esito dell attività peritale espletata per quanto in questa sede di interesse dal computer del CAROVIGNO erano stati estrapolati una conversazione intercorsa tra l imputato e la MANIGRASSO ed alcuni spezzoni di un filmato contestuale alla registrazione vocale relativi al giorno dell incontro avvenuto tra i due protagonisti della vicenda presso la villa di Tramontone, oltre che numerosi messaggi telefonici di testo, atti a dimostrare l esistenza di una fitta comunicazione tra le parti, quanto meno fino alla fine del mese di febbraio del Orbene, il testo della conversazione (alla cui lettura integrale si rimanda per ragioni di completezza, senza la trasposizione in questa sede del suo contenuto, per ragioni di sintesi espositiva), registrata nel corso del tragitto per raggiungere il luogo in cui il reato si era consumato e all interno della dimora in cui la MANIGRASSO era stata condotta per la consumazione del rapporto sessuale sebbene intervallato da numerose interruzioni che rendono difficile la comprensione integrale del contenuto, essendo molteplici i punti in cui la conversazione diviene incomprensibile, consente in ogni caso di cogliere lo stato d animo della giovane e la sua mancanza di predisposizione all atto che stava per essere consumato. Numerosi sono i passi in cui MANIGRASSO Gabriella, infatti, aveva ripetuto in lacrime (spesso addirittura singhiozzando) al CAROVIGNO di non volere (cfr.: pp. 22, 27, 28, 29, 30, 31), così evidenziando la mancanza del consenso verso l atto che evidentemente si accingeva a compiere al solo scopo di porre fine ad una condizione di prostrazione derivante dalle insistenze del suo interlocutore, dalle minacce da costui prospettate e dal fastidio provato per la sua continua presenza nei suoi spazi (cfr.: pp. 25, 26, 27). Contrariamente a quanto potrebbe arguirsi, anche la lettura della parte finale del dialogo, quando la MANIGRASSO registrata incitava il suo interlocutore a compiere l atto in essere, lungi dal consentire di ritenere che ella avesse aderito 13

16 alla richiesta avanzatale, rappresenta, visto il tenore letterale delle battute, la finalità liberatoria dell esternazione (cfr.: pp. 26 e 27) Con riferimento ai fatti oggetto della contestazione, CAROVIGNO Alberto sottopostosi ad interrogatorio nel corso delle indagini si è professato innocente, escludendo di aver posto in essere ai danni di MANIGRASSO Gabriella le condotte da costei descritte nella querela e rievocate in dibattimento. L imputato ha confermato di aver avuto una bella amicizia con la persona offesa, significando che nell ambito di tale rapporto egli le aveva effettivamente prestato del denaro, in altre occasioni regalandole pure ulteriori piccole somme per sopperire alle sue necessità, e di aver intrattenuto alcuni incontri sessuali con la donna, prestatasi consenzientemente agli stessi. Il CAROVIGNO ha, infatti, chiarito che i due episodi denunciati dalla MANIGRASSO erano stati da costoro concordati e non erano in alcun modo connessi al rapporto di debito-credito tra loro intercorrente, mentre l insistenza per ottenere la restituzione degli. 800,00 era stata determinata dal fatto che la MANIGRASSO aveva fatto comprendere di non essere intenzionata a rendere quanto dovuto. L uomo ha poi asserito di non aver in alcuna maniera seguito o molestato la MANIGRASSO, ripetutamente incontrata in maniera accidentale vista la coincidenza dei posti da entrambi frequentati. Nello specifico, con riferimento all episodio avvenuto l 11 marzo 2008, il CAROVIGNO ha chiarito di aver accidentalmente incontrato la RESINA e la MANIGRASSO all interno del bar e di essere uscito da tale esercizio commerciale indirizzandosi lungo il vicino Corso Italia, venendo superato dall auto condotta dalla RESINA postasi davanti al suo mezzo e poco dopo fermato dall ass. PESCE Salvatore. CAROVIGNO Alberto ha da ultimo affermato di essere, egli, stato vittima delle molestie e delle ingiurie poste in essere ai suoi danni dalla RESINA e dalla MANIGRASSO, nei cui confronti aveva in più occasioni provveduto a sporgere regolare querela Al fine di dare conto della conclusione raggiunta in ordine alla sussistenza del delitto di violenza sessuale e della contravvenzione di cui all art. 660 c.p. (non 14

17 potendosi ritenere integrata per le ragioni che si esporranno l ulteriore fattispecie delittuosa descritta dal p.m. nell editto di accusa), va premesso il positivo giudizio circa l attendibilità della persona offesa. Tale conclusione riposa, oltre che sulle considerazioni che di seguito si compiranno, sul pacifico orientamento giurisprudenziale a mente del quale la parola della persona offesa, pur costituta parte civile, può fondare una pronuncia di affermazione di penale responsabilità dell imputato, anche se non comprovata da riscontri esterni, essendo sufficiente un accurato vaglio sulla coerenza intrinseca ed estrinseca del narrato (per tutte, cfr.: Cass., S.U., 26 ottobre 2012, n ; Sez. III, 20 gennaio 2011, n. 1818; Cass., Sez. III, 25 febbraio 2008, n. 8382; Cass., Sez. Un., 9 marzo 2006, n. 8285; Cass., Sez. I, 4 novembre 2004, n ; Cass., Sez. VI, 13 novembre 2003, n ). Tanto premesso, a parere del Tribunale, MANIGRASSO Gabriella è apparsa teste non solo coerente, dettagliata e lineare nel racconto, ma anche non animata da alcun intento calunniatorio nei confronti del CAROVIGNO. La deposizione della MANIGRASSO è stata, infatti, connotata solo da alcune minime fisiologiche imprecisioni, in ogni caso giustificabili in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra il momento di verificazione dei fatti e quello della loro rievocazione in Tribunale, apparendo così complessivamente genuina. Né può trascurarsi che i toni utilizzati dalla donna sono apparsi assai pacati, non avendo ella manifestato alcun sentimento di acrimonia nei confronti dell imputato, rispetto al quale ha descritto sin da subito condotte minimamente invasive, avendo ella ammesso che i rapporti sessuali richiesti dal suo interlocutore non erano stati effettivamente consumati, poiché costui, a fronte delle sue lacrime, era stato a tal punto inibito da essere incapace di portare a termine il suo intento. Sulla scorta della considerazione da ultimo espressa, può essere logicamente escluso un intento calunniatorio della persona offesa, che a maggior ragione poiché costituitasi parte civile ove avesse dovuto addebitare all imputato fatti non rispondenti a quanto realmente accaduto avrebbe avuto tutto l interesse a calcare la mano, sì da aggravarne, anche dal punto di vista risarcitorio, la condizione. In proposito, a sostegno del ragionamento testé compiuto, non può essere trascurato, a parere del Collegio, che la MANIGRASSO la quale ha dato anche 15

18 compiutamente e condivisibilmente atto delle ragioni che l avevano indotta a denunciare i fatti a notevole distanza di tempo dal momento di loro verificazione proprio in ragione di tale ritardo nella presentazione della denuncia, stante l impossibilità di svolgere accertamenti di sorta su eventuali esiti di possibili violenze, avrebbe potuto accusare l imputato di condotte ben più gravi di quelle minimamente invasive denunciate con riferimento all approccio sessuale subito ed alla modalità attraverso la quale la violenza e la minaccia erano state poste in essere. Vi è poi che le dichiarazioni della MANIGRASSO hanno trovato conferma in quanto sostenuto da ciascuno degli altri testimoni escussi, ognuno dei quali con la propria deposizione ha fornito conforto, al contempo ricevendone, a quanto dichiarato da ciascuno degli altri. Deve, infatti, essere rammentato che SOLITO Vito e RESINA Caterina hanno confermato di aver appreso dalla MANIGRASSO con costoro confidatasi gli accadimenti relativi agli incontri sessuali avvenuti nella più volte menzionata villetta di Tramontone, i cui particolari hanno trovato, quanto meno con riferimento ad uno dei due convegni ivi avvenuti, conforto anche nel contenuto della registrazione effettuata dallo stesso imputato, che ha consentito di apprezzare tanto l esistenza della mancanza di volontà all atto della MANIGRASSO, ivi recatasi evidentemente per cercare di porre un argine alle pretese del suo interlocutore e di porre fine alla situazione in cui, suo malgrado, a seguito del ricevuto prestito era venuta a trovarsi, quanto, in ragione di ciò che è dato evincere dal colloquio trascritto, del fallito esito di tale incontro e delle innumerevoli lacrime nella circostanza in quel contesto versate dalla donna. Nella stessa maniera, SOLITO Vito e RESINA Caterina, unitamente all ass. PESCE Salvatore ed a SALAMINA Anna, hanno confermato a pieno le dichiarazioni della MANIGRASSO in ordine alla continua persecuzione dal CAROVIGNO posta in essere ai danni della donna. Ed invero, a ben vedere, lo stesso imputato non ha smentito i fatti a lui ascritti. Egli si è limitato esclusivamente a sostenere che le ragioni della sua insistenza nel contattare la donna erano determinate dall esigenza di recuperare i denari prestati alla stessa, dalla quale temeva di non ottenere la restituzione delle somme 16

19 consegnate e che la ragione dei ripetuti incontri con l odierna parte civile era da ricercarsi nella combinazione di frequentare i medesimi posti in cui ella si trovava. In proposito, non può non rilevarsi l incongruenza di tale spiegazione rispetto alla acclarata circostanza della prosecuzione delle condotte di pedinamento anche in un epoca di gran lunga successiva a quella dell avvenuto integrale pagamento del debito e di osservazione effettuata nelle immediate vicinanze della dimora della donna. Per altro, con riferimento alla frequenza dei contatti esistenti tra le parti, rileva anche la trascrizione dei numerosi sms tra costoro scambiati (sebbene nel periodo immediatamente successivo alla consegna del denaro ed antecedente alla riscossione del credito da parte del CAROVIGNO), da cui si evince in maniera pressoché inconfutabile la natura dell interesse vantato nei confronti della MANIGRASSO dal CAROVIGNO. Nella stessa maniera, il CAROVIGNO in tanto però contraddetto dal contenuto della trascrizione della registrazione della conversazione relativa all incontro (da lui stessa confezionata) non ha negato di essersi recato con la MANIGRASSO nel luogo da costei indicato per la consumazione di un rapporto sessuale, adducendo esclusivamente che tale convegno amoroso era desiderato anche dalla MANIGRASSO. In merito è solo il caso di evidenziare l incongruenza di tale ultima affermazione rispetto tanto al contenuto delle asserzioni della MANIGRASSO, per tutto il tragitto dettasi contraria all atto che stava per essere consumato, rispetto al quale ella si mostrava disposta solo per cercare di porre fine alle pretese del suo interlocutore, quanto all atteggiamento da costei assunto per la maggior parte del periodo di permanenza all interno della villa, ove ella, nel corso di verificazione degli approcci, aveva quasi sempre implausibilmente, ove dovesse intendersi che aveva scientemente scelto di aderire a quanto in essere pianto Alla luce delle superiori considerazioni, a carico di CAROVIGNO Alberto devono intendersi integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all art. 609 bis c.p. e della contravvenzione di cui all art. 660 c.p., mentre al contrario non può giuridicamente ritenersi sussistente l ulteriore fattispecie criminosa di cui all art. 629 c.p. 17

20 In merito, va osservato che la norma da ultimo richiamata sanziona con la pena edittalmente prevista chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto. È fuori discussione che la suddetta ipotesi incriminatrice ha come oggetto della tutela sì anche la libertà personale del soggetto il cui agire venga coartato con violenza e/o minaccia ma soprattutto la protezione del patrimonio della vittima, oggetto di deminutio (con corrispettivo profitto per l agente ovvero per un terzo) per effetto del costringimento (non assoluto, vertendosi, altrimenti, nella differente ipotesi di rapina) da questa patito in ragione di quanto imposto dall autore del fatto. Nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che il danno patito dalla vittima del reato (a differenza del profitto per l agente ovvero per il terzo, che potrebbe consistere in qualsivoglia vantaggio, ingiusto perché non dovuto o perché ottenuto con mezzi antigiuridici) deve essere di natura patrimoniale, dovendo esso determinare un alterazione sfavorevole del rapporto fra gli elementi attivi e quelli passivi del patrimonio, da intendersi come un complesso di valori (economicamente o meno) valutabili. A tal fine va richiamato il risalente, ma non controverso, principio di diritto, secondo cui il danno non patrimoniale non lede l'interesse che costituisce l'oggetto giuridico del delitto di estorsione; infatti, trattandosi di un delitto contro il patrimonio, il danno che il soggetto passivo della violenza o altri deve subire in seguito all'imposizione deve essere un danno patrimoniale (Cass., Sez. I, 18 gennaio 1990, n. 679). Sulla scorta delle superiori premesse è evidente l insussistenza, nella specie, del delitto di estorsione. Il CAROVIGNO, nel porre quale alternativa alla legittima pretesa di restituzione della somma in precedenza prestata alla MANIGRASSO la consumazione di rapporti sessuali in cambio del silenzio nei confronti del di lei padre dell esistenza di quel debito della donna, ha posto in essere una condotta tale da dare luogo ad una coartazione della volontà della MAIGRASSO fonte per costei di un danno di natura sessuale, e dunque, pur se economicamente valutabile ai fini di un eventuale risarcimento del danno, non patrimoniale. La connotazione sessuale dell atto con la minaccia di rivelare al di lei padre l esistenza del debito in precedenza contratto imposto alla vittima fa sì che 18

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