NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ED INDAGINI ECONOMICO-FINANZIARIE

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1 Col. t.st Carlo Tomassini Capo Ufficio Operazioni Nucleo di Polizia Tributaria di Roma Guardia di Finanza NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ED INDAGINI ECONOMICO-FINANZIARIE

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3 SISTEMA PENALE: IL REATO DI RICICLAGGIO

4 Riciclaggio monetario Anni 70 Anni 80 Riciclaggio bancario Riciclaggio finanziario Anni 90 Anni 2000 Riciclaggio extrafinanziario BANCA

5 COLLOCAMENTO (Placement): Ingresso dei fondi provenienti da attività illecite nel circuito dei pagamenti PULITURA (Laundering): Mascheramento della provenienza illecita dei fondi mediante occultamento nel sistema finanziario INTEGRAZIONE ECONOMICA (Recycling): Reinvestimento dei capitali legittimati, al fine di trarne profitto

6 1978 D.L. 59/78. Introduzione del reato di riciclaggio nel Codice Penale 1990 Legge 55/90. Allargamento dei reati presupposto Legge 328/93. Ulteriore allargamento dei reati presupposto Legge 146/06. Estensione della responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati di riciclaggio transnazionali D.Lgs. 231/07. Allargamento della responsabilità amministrativa degli enti per tutti i reati di riciclaggio. Introduzione confisca obbligatoria anche per equivalente (art. 648-quater C.p.) DD.L. nn. 138/2011 e 201/2011. Modifiche alle disposizioni circa l utilizzo di denaro contante titoli al portatore, assegni e libretti al portatore Legge 186/2014. Introduzione reato Autoriciclaggio (Art. 648 ter1)

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8 CHIUNQUE DELITTO NON COLPOSO DELITTO (art. 648ter) SOGGETTO ATTIVO REATO PRESUP- POSTO ELEMENTO SOGGETTIVO CONDOTTA DOLO GENERICO SOSTITUZIONE TRASFERIMENTO OSTACOLO IMPIEGO (art. 648ter)

9 Art. 2 - Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l acquisto, la detenzione o l utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l esecuzione.

10 Inizialmente, maggiore disallineamento tra la definizione di riciclaggio ai fini amministrativi e quella penale (non previsione delitto di Autoriciclaggio nel sistema penale italiano) Introduzione sollecitata, nel 2005, dal Fondo Monetario Internazionale e, più di recente, dal Governatore della Banca d Italia e dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Nel 2014, con Legge n. 186, introduzione, ai fini penali, dell art. 648 ter 1 c.p., relativa al reato di Autoriciclaggio

11 Riferimento normativo Art. 648 ter del codice penale, introdotto dalla L. 186/2014 Definizione Ipotesi autonoma di delitto che punisce «colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l identificazione della loro provenienza delittuosa». 11

12 Condotta E necessario che sia concretamente idonea ad ostacolare l identificazione della provenienza delittuosa del denaro, del bene o delle altre utilità. Esclusioni Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla «mera utilizzazione» o al «godimento personale». Aggravante La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 12

13 Riferimento normativo Art. 1, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 2014, n. 186 Definizione La collaborazione volontaria è una procedura finalizzata al RIENTRO IN ITALIA DI CAPITALI TRASFERITI ALL ESTERO IN VIOLAZIONE DELLE NORME SUL MONITORAGGIO FISCALE di cui al D.L. 167 del 28 giugno 1990, convertito nella L.227 del 4 agosto 1990 e succ. modificato 13

14 Ambito oggettivo Illeciti fiscali commessi fino al 30 settembre 2014, concernenti gli obblighi di dichiarazione di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, relativi alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP e di IVA, nonché in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta. Estensioni Fino al 30 settembre 2015, possono avvalersi della procedura in esame anche i soggetti diversi da quelli destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale nonché coloro che non hanno compiuto alcuna violazione a tale disciplina. Esclusioni Non possono accedere alla procedura i contribuenti che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura. 14

15 Come accedere Il contribuente deve indicare spontaneamente all'amministrazione Finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona. Effetti Gli effetti premiali hanno ad oggetto soltanto il profilo sanzionatorio, sia sul piano penale che su quello amministrativo; non è, infatti, prevista alcuna forma di riduzione delle imposte dovute, che devono essere versate integralmente. Ambito temporale L'emersione deve necessariamente riguardare tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. 15

16 ULTERIORI STRUMENTI NORMATIVI DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO

17 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI D.Lgs 231/2001 à Responsabilità degli enti per reati commessi nell interesse e a vantaggio dell ente stesso SOGGETTI APICALI (che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione nonché esercitano gestione e controllo) SOTTOPOSTI (sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali) 17

18 v La responsabilità introdotta dal decreto legislativo 231/2001 mira a coinvolgere nella sanzione per taluni illeciti penali, tra i quali figura anche il riciclaggio, anche gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato. v Il legislatore ha introdotto una forma di responsabilità che, nonostante sia stata definita amministrativa e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici di quella penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale. v La responsabilità amministrativa degli Enti non esclude ma si cumula a quella della persona fisica che ha realizzato l illecito. v La responsabilità amministrativa sussiste allorché l autore del reato presupposto non sia stato identificato ovvero non risulti essere imputabile..segue

19 Al fine di non rispondere della violazione contestata, l Ente deve provare che: a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b..segue

20 DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE In ogni illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria (art. 10, comma 1). Per la sua applicazione si ricorre al sistema delle quote, che variano da un minimo di cento ad un massimo di mille. Ogni quota ha un valore compreso tra un minimo di euro 258 a un massimo di euro.

21 IL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO

22 Norme comunitarie Norme nazionali II - Direttiva n. 91/308/CEE (10/6/1991)) II - Direttiva n. 2001/97/CE (04/12/2001)) DL 143/1991 conv. L. 5/7/1991, n. 197 D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 In vigore dal 9/5/1991 In vigore dal 14/3/2004 III - Direttiva n. 2005/60/CE (26/10/2005) D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 Attualmente in vigore, dal 29/12/2007 IV - Direttiva n. 2015/849 (20/5/2015)) Effetto dal , da trasfonderne i contenuti in D. Lgs. di recepimento, che andrà a sostituire il D.Lgs. n. 231/2007

23 LA DISCIPLINA DI CARATTERE REGOLAMENTARE 23

24 Titolo I (Disposizioni.generali) Titolo II (Degli obblighi) Titolo III (Misure ulteriori) Titolo IV Titolo V (Disp. sanz. e finali) Capo I Disposizioni comuni Capo I Obblighi di adeguata verifica Misure per l assolv. degli obblighi Vigilanza e Controlli Capo I Sanzioni penali Capo II Autorità Capo II Obblighi di registrazione Capo II Sanzioni Amministrative Capo III Soggetti destinatari degli obblighi Capo III Obblighi di segnalazione Capo III Disposizioni finali Sezione I Disposizioni generali Sezione II Obblighi semplificati di adeguata verifica Sezione III Obblighi rafforzati di adeguata verifica Sezione IV Esecuzione da parte di terzi

25 AUTORITA COINVOLTE NEL SISTEMA DI PREVENZIONE L attività di prevenzione del sistema antiriciclaggio e antiterrorismo è ripartita tra: il Ministero dell Economia e delle Finanze, responsabile delle politiche di prevenzione per finalità di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo; il Comitato di Sicurezza Finanziaria, organismo collegiale di coordinamento con funzioni di analisi e di valutazione; l UIF, con compiti di analisi finanziaria delle segnalazioni sospette; la Guardia di Finanza e la DIA, con compiti di approfondimento investigativo delle segnalazioni e, per il Corpo, di vigilanza ispettiva; le Autorità di vigilanza (Banca d Italia, Consob e IVASS), con funzioni di regolamentazione e di controllo ispettivo.

26 DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11 D. Lgs. 231/2007) Operatori non finanziari (artt. 10 e 14 D. Lgs. 231/2007) Professionisti e revisori (artt. 12 e 13 D. Lgs. 231/2007)

27 INTERMEDIARI FINANZIARI E SIMILI Banche, poste e Cassa Depositi e Prestiti Intermediari finanziari e istituti di pagamento SIM, SGR e SICAV Società fiduciarie Agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, operatori del microcredito e confidi Agenti di cambio Imprese di assicurazione, agenti assicurativi e promotori finanziari

28 OPERATORI NON FINANZIARI Ø Esercizi commerciali di cose antiche Ø Case d asta o gallerie d arte Ø Imprese di commercio di oro e oggetti preziosi Ø Uffici della pubblica amministrazione Ø Attività di mediazione Art. 10 (NO ADEGUATA VERIFICA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI) Ø Società di recupero crediti per conto terzi Ø Società custodia e trasporto valori con e senza l impiego di guardia giurate Ø Agenzie di affari in mediazioni immobiliari Ø Case da gioco, offerte di giochi e scommesse attraverso internet ed i punti fisici, come le sale bingo Art. 14 OBBLIGHI COMPLETI

29 PROFESSIONISTI Commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro; Coloro che svolgono a favore dei proprie associati servizi in materia di contabilità e tributi (es. CAF e patronati); Notai ed avvocati che assistono i clienti in operazioni di natura finanziaria o immobiliare (c.d. avvocati d affari ). Non vi rientrano, altresì, le prestazioni rese nell espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario.

30 Adeguata verifica Registrazione e conservazione dei dati OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE Comunicazione al Ministero delle infrazioni al trasferimento di denaro contante Segnalazione operazioni sospette

31 Art. 41 D.Lgs. 231/2007 I SOGGETTI OBBLIGATI DEVONO SEGNALARE ALL UIF QUANDO SANNO SOSPETTANO VI SONO MOTIVI RAGIONEVOLI DI SOSPETTARE CHE SIANO IN CORSO STATE COMPIUTE STATE TENTATE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

32 IL SOSPETTO E DESUNTO Art. 41 D.Lgs. 231/2007 DALLE CARATTERISTICHE DALL ENTITA DALLA NATURA DELL OPERAZIONE DA QUALSIASI ALTRA CIRCOSTANZA CONOSCIUTA tenuto conto anche della capacità economica e dell attività svolta dal soggetto cui è riferita

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34 Procedura di segnalazione diversificata a seconda del soggetto obbligato Alla UIF tramite una struttura interna per intermediari finanziari (art. 42) Alla UIF tramite l ordine professionale per professionisti (art. 43)

35 SOGGETTI OBBLIGATI Analisi Finanziaria UNITA INFORMAZIONE FINANZIARIA ORDINI PROFESSIONALI Analisi Criminale D.I.A. (DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA) NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA G.diF. Reparti della G. di F. P.N.A. PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA

36 Nucleo Speciale Polizia Valutaria 103 Nuclei di Polizia Tributaria 63 Gruppi 203 Compagnie 210 Tenenze 52 Brigate Ultimi Reparti coinvolti

37 Analisi Finanziaria UNITA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA A seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 151/2009, l art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007 assegna all UIF il compito di definire i criteri per l approfondimento finanziario

38 Le segnalazioni sospette vengono classificate direttamente in categoria di rischio A. F. I. Prima facie, assenza di elementi che lascino supporre la sussistenza di violazioni

39 ESITO APPROFONDIMENTO Violazioni amministrative Violazioni penali Violazioni tributarie Nessun rilievo Contestazioni ex Legge 689/81 e trasmissione del verbale agli organi competenti Interessamento della competente Autorità Giudiziaria Interessamento del Reparto del Corpo territorialmente competente mediante appunto informativo Archiviazione della posizione segnalata

40 Unità di Informazione Finanziaria può sospendere operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini per un massimo di 5 giorni lavorativi La sospensione può avvenire anche su richiesta di D.I.A. (DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA) NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA G.diF.

41 Tale procedura è di solito strumentale e propedeutica all adozione di provvedimenti cautelativi di sequestro da parte dell Autorità Giudiziaria in campo penale

42 SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: TREND DEL FLUSSO ED ESITI

43 Trend Segnalazioni Operazioni Sospette Segnalazioni Ricevute Numero di segnalazioni ,321 49,075 67,047 64,601 71,758 0 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Fonte: Banca d Italia - Rapporto Annuale dell Unità di Informazione Finanziaria - Anno 2014.

44 Trend Segnalazioni Operazioni Sospette Segnalazioni Analizzate Numero di segnalazioni ,415 75,857 60,078 26,963 30,596 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Fonte: Banca d Italia - Rapporto Annuale dell Unità di Informazione Finanziaria - Anno 2014.

45 Numero di segnalazioni Trend Segnalazioni Operazioni Sospette Banche e Poste Intermediari Finanziari diversi Professionisti Operatori non Finanziari Anno 2013 Anno 2014 Fonte: Banca d Italia - Rapporto Annuale dell Unità di Informazione Finanziaria - Anno 2014.

46 Segnalazioni suddivise per categoria di Professionisti Anno 2014 Numero di segnalazioni Notai e Consiglio Dottori Commercialisti, Nazionale del Studi Notariato Esperti associati, Contabili, società Consulenti interprofessionali del Lavoro e società Avvocati tra Società Avvocati di Revisione e Revisori Contabili Altri Professionisti Fonte: Banca d Italia - Rapporto Annuale dell Unità di Informazione Finanziaria - Anno 2014.

47 Ripartizione per categorie di segnalazione Numero di segnalazioni Riciclaggio Finanziamento del Terrorismo Finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Fonte: Banca d Italia - Rapporto Annuale dell Unità di Informazione Finanziaria - Anno 2014.

48 REGIONE NUMERO SEGNALAZIONI Lombardia % Lazio % Campania % Veneto % Toscana % Emilia Romagna % Piemonte % Puglia % Sicilia % Calabria % Atre regioni % Totale % Fonte: Banca d Italia - Rapporto Annuale dell Unità di Informazione Finanziaria - Anno Δ

49 Fonte: Banca d Italia - Rapporto Annuale dell Unità di Informazione Finanziaria - Anno 2014.

50 Più del 95% delle segnalazioni proviene da banche, poste, imprese assicurative e intermediari finanziari. Il contributo dei professionisti è inferiore al 4%.

51 CAUSALE % CAUSALE % Prelevamento con moduli allo sportello 13,24% Pagamento per utilizzo carte di credito 0,64% Versamento di contante 11,66% Bonifico in arrivo 11,99% Versamento assegno circolare altro intermediario Incasso proprio assegno tratto sullo stesso intermediario 1,89% 1,38% Bonifico estero 6,55% Disposizione di trasferimento 3,48% Bonifico in partenza 8,43% Prelevamento contante < ,86% Addebito per estinzione assegno 4,72% Emissione assegni circolari e titoli similari, vaglia Versamento assegni tratti su altro intermediario Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore Versamento assegni tratti sullo stesso intermediario Cambio assegni tratti sullo stesso intermediario Versamento contante a mezzo sport. Automatico o cassa continua 0,99% 0,69% 0,78% 4,39% Rimborso su libretti di risparmio 1,18% 5,36% Sottoscrizione Polizze assicurative 0,52% 1,07% Versamento assegno circolare stesso intermediario 0,53% Versamento contante < euro 2,11% Deposito su libretti di risparmio 0,43% Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte clientela 0,88% Altre operazioni 5,68% Dati: Anno 2013.

52 Trend Segnalazioni Operazioni 2011 Sospette Segnalazioni Pervenute Totale Segnalazioni Analizzate Segnalazioni che il NSPV ha posto ad Altri Fini Istituzionali in quanto, prima facie, non sono emerse fattispecie di reato o violazioni amministrative o valutarie Segnalazioni assegnate dal NSPV per gli approfondimenti antiriciclaggio Segnalazioni oggetto di comunicazione ai Reparti del Corpo territorialmente competenti = = = Fonte: Relazione al Ministro dell Economia e delle Finanze del Comitato di Sicurezza Finanziaria Valutazione delle Attività di prevenzione del Riciclaggio e del finanziamento del Terrorismo - Anno 2014.

53 Dettaglio SS.OO.SS con esito positivo Segnalazioni riconducibili a procedimenti penali preesistenti Segnalazioni acquisite dall'autorità Giudiziaria Segnalazioni che hanno dato luogo a nuovi contesti penali Segnalazioni dalle quali sono scaturite violazioni amministrative Fonte: Relazione al Ministro dell Economia e delle Finanze del Comitato di Sicurezza Finanziaria Valutazione delle Attività di prevenzione del Riciclaggio e del finanziamento del Terrorismo - Anno 2014.

54 TECNICHE DI RICICLAGGIO

55 FRAZIONAMENTO OPERAZIONI I trafficanti sono soliti appoggiarsi ad agenzie di money transfer conniventi, a cui consegnano ingenti somme in contanti da trasferire, a favore di beneficiari già individuati, non in un'unica soluzione, ma in tranches di poco inferiori alla soglia di legge. I nominativi dei mittenti dei capitali non corrispondono a quelli reali. Indicatore di anomalia Banca d Italia (punto 12.7) Ripetuti trasferimenti di fondi per importi unitari inferiori alla soglia.specie se in un ristretto arco temporale, con modalità che rivelano tecniche di frazionamento degli importi.

56 Periodo Iscrizioni Consistenze Progressive (2) Tasso di incremento annuo % ,1% ,4% ,0% ,7% ,9% ,2% ,6% ,4% Alla data del 10 ottobre 2012 risultano iscritti agenti, con una consistenza progressiva di , con tasso di incremento annuo del 15,4 %. (1) Fonte: Banca d Italia Divisione Albi ed Elenchi (2) Al lordo delle cancellazioni

57 Importo trasferito Commissioni money transfer (Western Union) Commissioni banche Da 930, 01 a 1.085,00 euro 49,50 euro Da 1.860,01 a 2.170,00 euro Da 3.720,01 a 4.030,00 euro 85,50 euro 157,50 euro da 15 a 30 euro Da 4.650,01 a 4960,00 euro 193,50 euro

58 A fronte di 440 miliardi di dollari di trasferimenti di denaro a livello globale, l Italia è il secondo Paese in Europa, dopo la Spagna, per importanza delle rimesse. Nel 2011 il mercato italiano ammonta a oltre 7,4 miliardi di euro, con un aumento del 1,7% rispetto all anno precedente. Nel 2000 i flussi erano pari a 1,4 miliardi di euro.

59 CIRCUITO MONEY TRANSFER Principali paesi di destinazione delle rimesse nel 2010 Cina: 1,5 miliardi (27%) Cina ZHEJIANG Filippine: 922 milioni (14%) Romania: 768 milioni (12%) Marocco: 333 milioni (5%)

60 Ø associazione per delinquere di stampo mafioso, di prevalente etnia cinese, dedita al riciclaggio di proventi illeciti; Ø individuazione di un intermediario finanziario operante nel settore dei money transfer, attraverso un circuito di sub-agenzie dislocate sull intero territorio nazionale, che nel periodo hanno trasferito in Cina circa 5 miliardi di euro, solo in minima parte oggetto di regolari rimesse all estero; Ø utilizzo di nominativi di cittadini cinesi ignari o inesistenti, effettuavano i trasferimenti di ingenti somme di denaro in Cina mediante il frazionamento delle stesse in più operazioni to send di importo non superiore a euro.

61 Alcune banche e società finanziarie della Repubblica di San Marino, tramite loro agenti e dipendenti: - hanno effettuato in Italia la raccolta abusiva di cospicue somme di denaro provenienti da reati di evasione fiscale (RACCOLTA); - hanno fatto confluire le somme in conti riservati a disposizione dei beneficiari reali (PLACEMENT). Successivamente, i beneficiari reali chiedevano a banche italiane, di cui erano clienti, il rilascio di finanziamenti ed aperture di credito (LAYERING). I prestiti venivano garantiti da apposite fideiussioni accordate dalle banche sammarinesi depositarie dei fondi illeciti.

62 Indicatore di anomalia Banca d Italia (punto 7.5.) Richieste di finanziamenti di ammontare significativo assistiti da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio.

63 denaro sporco frutto di evasione fiscale Banche e società finanziarie San Marino Operatori economici italiani depositato in contanti 1 2 Finanziamenti e Aperture di credito Banca italiana Concessione di garanzie

64 Importanza delle indagini finanziarie: fideiussioni di banche estere Indicatore di anomalia Banca d Italia (punto 7.5.) Richieste di finanziamenti di ammontare significativo assistiti da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio. Art. 23 D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge 111/2011 Ampliamento delle indagini finanziarie ai fini fiscali con la possibilità di acquisire le garanzie prestate da intermediari finanziari.

65 TRIANGOLAZIONI CON PAESI OFF-SHORE Tecnica normalmente utilizzata per i casi di riciclaggio e di evasione più consistenti. Il metodo utilizzato è il pagamento da parte di società italiane di fatture per operazioni inesistenti emesse da holding situate in Paesi off shore. Le fatture false servono per giustificare i trasferimenti dall Italia di capitali sporchi da reimpiegare in forma anonima sui mercati finanziari, oppure da reintrodurre in Italia con operazioni commerciali o finanziarie Indicatore di anomalia Banca d Italia (punto 4) Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

66 TRIANGOLAZIONI CON PAESI OFF SHORE Operazione Transferre Trasferimento denaro sporco Operatori italiani 1 2 fatture false e contratti fittizi per lo più società austriache Denaro in Italia tramite spalloni 4 Denaro trasferito su conti correnti elvetici ed intestati a società interposte site in paradisi fiscali (Panama ed Isole Vergini)

67 Grazie per la vostra attenzione

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