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1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO COMMERCIALE I LEZIONE VII LE AZIONI PROF. RENATO SANTAGATA

2 Indice 1 NOZIONI E CARATTERI AZIONI E CAPITALE SOCIALE LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA LE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI LE AZIONI DI RISPARMIO E LE AZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI ED I SUOI LIMITI I VINCOLI SULLE AZIONI LE OBBLIGAZIONI NOZIONE E TIPOLOGIA I LIMITI ALL EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI L ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI di 14

3 1 Nozioni e caratteri. Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella società per azioni, omogenee, standardizzate, di regola liberamente trasferibili e rappresentate da documenti (titoli azionari) che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito. Nelle società per azioni il capitale sociale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare ciascuna delle quali costituisce un azione ed attribuisce identici diritti nella società e verso la società. La singola azione rappresenta l unità minima di partecipazione al capitale sociale e l unità di misura dei diritti sociali. È perciò indivisibile. Ciascun socio, pertanto, diventa titolare di una o di più azioni, di una o più partecipazioni sociali che restano tendenzialmente distinte ed autonome anche quando fanno capo alla stessa persona. Uguaglianza di valori e di diritti, indivisibilità, autonomia e circolazione in forma cartolare sono in sintesi i caratteri tipizzanti le azioni. Azioni e capitale sociale. Le azioni devono essere tutte di uguale valore (art. 2348, 1 co. c.c.) e perciò devono tutte rappresentare un identica frazione del capitale sociale nominale. Si definisce valore nominale delle azioni la parte del capitale sociale da ciascuna rappresentata espressa in cifra monetaria (oggi euro). Nelle azioni con valore nominale lo statuto deve specificare non solo il capitale sottoscritto, ma anche il valore nominale di ciascuna azione ed il loro numero complessivo. Nelle azioni senza valore nominale, invece, lo statuto ed i titoli azionari devono indicare solo il capitale sottoscritto ed il numero delle azioni emesse, fermo restando che anche le azioni senza valore nominale sono frazioni uguali del capitale sociale. Per tutte le azioni (con o senza valore nominale) vale la regola che in nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all ammontare globale del capitale sociale (art co. c.c.) il che comporta che le azioni non possono essere complessivamente emesse per somma inferiore al loro valore nominale. Le azioni possono essere emesse, invece, anche per una somma superiore al valore nominale (emissione con sovrapprezzo). Il valore di emissione delle azioni va tenuto distinto dal valore reale delle stesse, che si ottiene dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni. Tale valore varia nel 3 di 14

4 tempo in funzione delle vicende economiche della società e può essere accertato contabilmente con il bilancio di esercizio (valore di bilancio). Diverso è ancora il valore di mercato delle azioni che risulta giornalmente dai listini ufficiali quando le azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato (Borsa valori). La partecipazione azionaria. Ogni azione costituisce una partecipazione sociale ed attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa (ad es. diritto di intervento e di voto nelle assemblee), di natura patrimoniale (diritto agli utili) ed anche a contenuto complesso, amministrativo e patrimoniale (diritto di opzione, diritto di recesso). Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti (art co. c.c.). il principio di uguaglianza è inteso come uguaglianza relativa in quanto è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi (art co. c.c.). L uguaglianza è poi oggettiva e non soggettiva. Uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce e non i diritti di cui ciascun azionista globalmente dispone, dovendosi al riguardo tener conto anche del numero delle azioni di cui ciascuno è titolare. Se è vero infatti che alcuni diritti dell azionista sono indipendenti dal numero delle azioni possedute non è meno vero che i diritti più significativi spettano in proporzione del numero di azioni possedute. Sono tali il diritto di voto, il diritto agli utili, alla quota di liquidazione ed il diritto di opzione. È proprio con riferimento a questi diritti che si coglie la situazione di disuguaglianza soggettiva degli azionisti. Così, è vero che ogni azione (ordinaria) attribuisce il diritto di voto; non meno vero è però che diversa è la posizione di potere nelle società di chi è titolare di una sola azione e di un voto, rispetto a chi è titolare di mille azioni e di mille voti. Si badi però che si tratta di disuguaglianza soggettive perfettamente legittime e giuste, perché su di esse si fonda l ordinato funzionamento di un organismo economico a base capitalistica. In esse si esprime l essenza del principio cardine delle società di capitali: chi ha più conferito e più rischia ha più potere e può imporre, nel rispetto della legalità, la propria volontà alla minoranza. Le categorie speciali di azioni. Sono categorie speciali di azioni quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Le azioni speciali si contrappongono quindi alle azioni ordinarie. Esse possono essere create con lo statuto o con successiva modificazione dello stesso. 4 di 14

5 La presenza di categorie speciali di azioni comporta una modifica nell organizzazione interna della società per la compresenza di diversi gruppi di azionisti con interessi parzialmente non coincidenti. Infatti se esistono diverse categorie di azioni le deliberazioni dell assemblea (generale) che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall assemblea speciale della categoria interessata. La valutazione dell interesse di tutti gli azionisti (espressa dall assemblea straordinaria) e quella degli interessi di categoria (espressa dall assemblea speciale) prevalgono sulla volontà individuale e rendono legittimo, nell interesse comune il sacrificio di diritti speciali originariamente attribuiti ad una determinata categoria di soci che sono diritti di gruppo e non diritti individuali. La società gode di un ampia autonomia nel modellare il contenuto della partecipazione azionaria, sia pure con l osservanza dei limiti espressamente posti dalla legge o desumibili dal sistema (art co. c.c.). Fra i limiti espressi permane dopo la riforma del 2003 il divieto di emettere azioni a voto plurimo (art co. c.c.); azioni cioè che attribuiscono ciascuna più di un voto. Sono scomparse, nel contempo, le azioni privilegiate a voto limitato (alle sole assemblee straordinarie) e si consente a tutte le società: a) la creazione di azioni (anche non privilegiate) con diritto di voto limitato a particolari argomenti non necessariamente dell assemblea straordinaria (ad es. approvazione del bilancio); b) la creazione di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (azioni senza voto, che riacquistano tale diritto se la società non consegua e/o distribuisca utili per un certo periodo). Azioni senza voto, a voto limitato e a voto condizionato non possono tuttavia superare complessivamente la metà del capitale sociale in modo da evitare una eccessiva concentrazione di potere nelle mani degli azionisti a voto pieno. Alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (non quindi alle società quotate) è inoltre consentito anche di prevedere che, in relazione alle azioni possedute da uno stesso soggetto: a) il diritto di voto sia limitato ad una misura massima (ad es. fino al 10% del capitale posseduto ogni azioni attribuisce un voto, mentre per l eccedenza non è riconosciuto diritto di voto); 5 di 14

6 b) sia introdotto il c.d. voto scalare (ad es. fino al 10% del capitale spetta un voto per azione, dal 10% al 20% un voto per ogni due azioni e così via). Con l attuale disciplina, inoltre, è possibile l emissione di azioni privilegiate che permettono ai loro titolari l attribuzione di un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale nel momento dello scioglimento della società. Ad esempio, si può prevedere che in sede di distribuzione degli utili gli azionisti privilegiati avranno diritto ad una maggiorazione del 2% rispetto agli azionisti ordinari. Nessuna disciplina specifica è comunque dettata per quanto riguarda natura e misura del privilegio; la società, perciò, con il solo limite del divieto del patto leonino (art c.c.) è libera di articolare come preferisce il contenuto patrimoniale di tali azioni. L attuale disciplina ha anche rimosso ogni dubbio circa la possibilità di emettere azioni postergate nelle perdite (art co. c.c.). È altresì consentita l emissione di azioni correlate, cioè fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell attività sociale di un determinato settore anche quando non si danno vita a patrimoni separati destinati ad uno specifico affare. Le azioni di risparmio e le azioni a favore dei prestatori di lavoro. Espressamente regolate, fra le categorie speciali di azioni, vi sono le azioni di risparmio (artt Tuf) il cui scopo è quello di incentivare l investimento in azioni offrendo ai risparmiatori dei titoli che meglio rispondono ai loro specifici interessi. Le azioni di risparmio possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell Unione Europea. Non possono superare, in concorso con le azioni a voto limitato, la metà del capitale sociale. Con le azioni di risparmio la distinzione fra azionisti imprenditori ed azionisti risparmiatori trova pieno riconoscimento legislativo: le azioni di risparmio sono infatti del tutto prive del diritto di voto. Tuttavia esse si differenziano dalle azioni senza voto emesse dalle società non quotate per il fatto che devono essere necessariamente dotate di privilegi di natura patrimoniale, anche se sotto tale profilo l attuale disciplina (art Tuf) ha profondamente modificato quella originaria. A differenza delle altre azioni, possono essere emesse al portatore. Assicurano quindi l anonimato che costituisce un forte incentivo alla loro sottoscrizione, anche perché può essere previsto il diritto di conversione in azioni ordinarie dopo un certo tempo. 6 di 14

7 Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Di esse, perciò, on si tiene conto per il calcolo dei relativi quorum costitutivi o deliberativi. Non si tiene, inoltre, conto delle stesse per il calcolo delle aliquote di capitale richieste per l esercizio dei diritti attribuiti alle minoranze. Inoltre, pur nel silenzio della disciplina specifica, deve oggi escludersi che agli azionisti di risparmio possa essere riconosciuto il diritto di intervento in assemblea ed il diritto di impugnare le delibere assembleari invalide, poiché con la riforma del 2003 l esercizio di tali diritti è stato riservato agli azionisti con diritto di voto. La disciplina delle azioni di risparmio è poi completata dalla previsione di un organizzazione di gruppo per la tutela degli interessi comuni (artt. 146/147 Tuf). L organizzazione si articola nell assemblea speciale e nel rappresentante comune. L assemblea delibera sugli oggetti di interesse comune ed in particolare sull approvazione delle delibere dell assemblea della società che pregiudicano i diritti degli azionisti di risparmio e sulla transazione delle controversie con la società. Il rappresentante comune è nominato dall assemblea di categoria, provvede all esecuzione delle deliberazioni dell assemblea e tutela gli interessi comuni degli azionisti di azionisti di risparmio nei confronti della società. Nell ambito di tale funzione gli è riconosciuto il diritto di assistere alle assemblee della società ed impugnare le deliberazioni, diritti che sono invece preclusi al singolo azionista di risparmio. L art c.c. consente l assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti della società o di società controllate da attuarsi mediante un articolato procedimento: gli utili sono imputati a capitale e, per l importo corrispondente, la società emette speciali categorie di azioni che vengono assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro. Per tali azioni la società può stabilire norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti, fermo restando che esse devono essere assegnate individualmente ai dipendenti. La società può poi escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni a pagamento di nuova emissione, per offrire le stesse in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società controllate o controllanti. Con l attuale disciplina può infine assegnare ai propri dipendenti o ai dipendenti di società controllate strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni. In tal caso possono essere previste norme particolari per l esercizio dei diritti attribuiti nonché per quanto riguarda la possibilità di trasferimento e le eventuali cause di decadenza o di riscatto (art co. c.c.). 7 di 14

8 Azioni e strumenti finanziari partecipativi. Dalle azioni vanno tenuti distinti gli strumenti finanziari partecipativi in quanto questi ultimi non sono parte del capitale sociale. Gli apporti con cui sono liberati non sono assoggettati alla disciplina propria dei conferimenti in quanto non sono imputati a capitale sociale, pur contribuendo ad incrementare il patrimonio sociale. Gli strumenti finanziari partecipativi presentano ampia elasticità per quanto riguarda i diritti propri delle azioni che possono essere loro riconosciuti. Si prevede che possono essere forniti solo di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del diritto di voto nell assemblea generale degli azionisti. Possono tuttavia essere dotati di diritti di voto su argomenti specificamente indicati; in particolare può ad essi essere riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto la nomina di un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco (art co. c.c.). Per il resto è riconosciuto ampio spazio all autonomia statutaria, infatti è lo statuto a disciplinare modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni. La circolazione delle azioni ed i suoi limiti. È consentito nelle società per azioni che i titoli azionari possano essere oggetto di trasferimento secondo le regole proprie dei titoli di credito in quanto è opinione consolidata che ai titoli azionari deve essere riconosciuta la natura di titoli di credito. Le azioni sono in via di principio liberamente trasferibili salve le ipotesi in cui la libera trasferibilità è esclusa o limitata dalla legge, dallo statuto o convenzionalmente (sindacati di blocco il cui scopo è quello di evitare l ingresso in società di terzi non graditi). Limiti legali alla circolazione ritroviamo per le azioni liberate con conferimento diverso dal denaro prima del controllo della valutazione (art co. c.c.) e per le azioni con prestazioni accessorie senza il consenso dell organo amministrativo (art co. c.c). Per quanto riguarda le limitazioni statutarie possono essere previste clausole di prelazione (impongono al socio che intende alienare le azioni di offrirle preventivamente agli altri soci preferendoli a terzi a parità di condizioni), clausole di gradimento (distinte in clausole che richiedono il possesso di determinati requisiti da parte dell acquirente o clausole che subordinano il trasferimento delle azioni al consenso di un organo sociale), clausole di mero gradimento (subordinano il trasferimento, anche a causa di morte, delle azioni al mero gradimento di organi 8 di 14

9 sociali o di altri soci prevedendo altresì in caso di rifiuto del gradimento, un obbligo di acquisto a carico della società o di altri soci, oppure il diritto di recesso dell alienante). Espressamente prevista e disciplinata è oggi anche l introduzione di clausole che prevedono un potere di riscatto delle azioni da parte della società e dei soci al verificarsi di determinati eventi (art sexies c.c.). Il valore di rimborso di tali azioni è determinato applicando le corrispondenti disposizioni in tema di diritto di recesso dell azionista e trova applicazione anche il relativo procedimento di liquidazione. In caso di riscatto a favore della società trova inoltre applicazione la disciplina dell acquisto di azioni proprie. Le clausole statutarie limitative della circolazione possono essere introdotte o rimosse nel corso della società con delibera dell assemblea straordinaria; in tal caso se lo statuto non dispone diversamente è riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all approvazione della delibera (art co. lett. b) c.c.). I vincoli sulle azioni. Le azioni possono essere costituite in usufrutto o in pegno e possono formare oggetto di misure cautelari ed esecutive. L art c.c. a differenza della normativa previgente detta, per l esercizio dei diritti sociali relativi alle azioni gravate da vincoli, una disciplina più organica. Al riguardo è previsto che salvo convenzione contraria il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all usufruttuario. Essi dovranno comunque esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio, esponendosi altrimenti al risarcimento dei danni nei suoi confronti. Nel caso di sequestro di azioni il voto è esercitato dal custode. Gli altri diritti amministrativi spettano invece disgiuntamente sia al creditore pignoratizio o all usufruttuario, se dal titolo costitutivo del vincolo non risulta diversamente. In caso di sequestro sono invece esercitati dal custode salvo che dal provvedimento del giudice non risulti diversamente (art co. c.c.). Il diritto di opzione spetta al socio e si stabilisce che solo ad esso sono attribuite le nuove azioni sottoscritte. In caso di aumento gratuito del capitale, il pegno, l usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione. Espressamente regolato è il versamento delle somme dovute sulle azioni non liberate e con soluzione opposta per il pegno e l usufrutto. In caso di pegno, è il socio che deve provvedere al versamento. In mancanza, il creditore pignoratizio può far vendere le azioni tramite una banca o altro intermediario autorizzato, con trasferimento del pegno sul ricavato. 9 di 14

10 In caso di usufrutto, invece, è l usufruttuario che deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione di tale somma al termine dell usufrutto. 10 di 14

11 2 Le obbligazioni. Nozione e tipologia. La società per azioni può emettere obbligazioni che sono il tipico e tradizionale strumento per la raccolta di capitale di prestito fra il pubblico. Le obbligazioni sono titoli di credito (nominativi o al portatore) che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di una unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo. I titoli obbligazionari documentano, quindi, un credito verso la società. L obbligazionista, diversamente dall azionista, ha un diritto ad una remunerazione periodica fissa (interesse), normalmente svincolata dai risultati economici della società finanziata; ha inoltre diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza pattuita. L azionista, per contro, ha diritto al rimborso del suo apporto solo in sede di liquidazione della società e sempre che residui un attivo netto dopo che sono stati soddisfatti tutti i creditori, compresi gli obbligazionisti. Fra i tipi di obbligazioni possono essere ricordati per la loro diffusione: a) le obbligazioni partecipanti in cui la remunerazione periodica del capitale è in tutto o in parte commisurata agli utili di bilancio della società; b) le obbligazioni indicizzate che mirano a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria e ad adeguare il rendimento dei titoli all andamento del mercato finanziario ancorando il tempo ed il tasso di interesse e/o i tempi ed il valore di rimborso ad indici di varia natura che possono essere anche relativi all andamento economico della società; c) le obbligazioni convertibili in azioni che attribuiscono all azionista la facoltà di trasformare il proprio credito in una partecipazione azionaria della società emittente o di altra società alla prima collegata; d) le obbligazioni con warrant che attribuiscono all azionista il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente o di altra società, ferma restando la posizione di creditore per le obbligazioni possedute; e) le obbligazioni subordinate nelle quali il diritto degli obbligazionisti al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale è, in tutto o in parte, subordinato all integrale soddisfacimento degli altri creditori in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedura concorsuale della società emittente. 11 di 14

12 I limiti all emissione di obbligazioni. In base all attuale disciplina la società per azioni può emettere obbligazioni nominative o al portatore per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale (sottoscritto), della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto di tale limite (art co. c.c.). La società può tuttavia emettere obbligazioni per ammontare superiore al limite fissato quando: 1) le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate ad essere sottoscritte da investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale (art co. c.c.); 2) le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società sino a due terzi del valore (di bilancio) di questi (art co. c.c.); 3) ricorrono particolari esigenze che interessano l economia nazionale e la società è autorizzata con provvedimento dell autorità governativa a superare il limite. Il procedimento di emissione. Post riforma del 2003 (con la sola eccezione delle obbligazioni convertibili in azioni) se la legge o lo statuto non dispongono diversamente l emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori (art c.c.). La delibera di emissione deve risultare da verbale redatto da un notaio, è soggetto a controllo di legalità da parte dello stesso e ad iscrizione nel registro delle imprese. Essa produce effetti e può essere eseguita solo dopo l iscrizione (art co. c.c.). L ammontare delle obbligazioni emesse deve risultare da un apposito libro delle obbligazioni (art co. c.c.). Le obbligazioni convertibili in azioni. Una specifica disciplina è dettata dall art bis c.c. Più esattamente tale norma regola le obbligazioni convertibili in azioni della stessa società di futura emissione (procedimento diretto). Queste obbligazioni attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni della stessa società, in base ad un prefissato rapporto di cambio, utilizzando come conferimento le somme già versate al momento dell acquisto delle obbligazioni. Chi esercita il diritto di conversione cessa però di essere obbligazionista e diventa azionista della società. 12 di 14

13 Le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili precedentemente emesse. Competente a deliberare l emissione di obbligazioni convertibili è l assemblea straordinaria salvo che lo statuto o una sua successiva modifica attribuisca la competenza agli amministratori fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni. La delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale (art ter c.c.). La delibera di emissione delle obbligazioni deve determinare il rapporto di cambio nonché il periodo e le modalità di conversione al fine di assicurare ai sottoscrittori di obbligazioni convertibili l effettiva possibilità di conversione. Deve inoltre contestualmente deliberare l aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. L aumento di capitale così deliberato sarà sottoscritto, anche parzialmente, via via che gli obbligazionisti eserciteranno il diritto di conversione. La legge si preoccupa di conciliare, infine, durante il periodo concesso per la conversione la libertà di decisione della società con l esigenza di tutelare i possessori di tali obbligazioni di fronte ad operazioni societarie che possono vistosamente alterare la loro eventuale futura posizione di azionisti. Al riguardo sono fissate tre distinte regole: a) in caso di aumento di capitale sociale a pagamento e di nuove emissioni di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione sugli stessi spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili; b) in caso di aumento gratuito del capitale o di riduzione dello stesso per perdite, il rapporto di cambio è automaticamente modificato in proporzione alla misura dell aumento o della riduzione del capitale. Nel primo caso la società dovrà quindi aumentare proporzionalmente il numero delle azioni offerte in conversione se l aumento gratuito è attuato mediante emissione di nuovi titoli. Nel caso di riduzione per perdite invece sarà ridotto il valore nominale o il numero delle azioni offerte in conversione; c) la società non può deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale la fusione con altra società, la scissione o la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione di utili, fin quando non siano fissati i termine per la conversione. Tali limiti possono essere superati dalla società concedendo agli obbligazionisti la facoltà di conversione anticipata. 13 di 14

14 L organizzazione degli obbligazionisti. I prestiti obbligazionari emessi da una società per azioni si caratterizzano, rispetto a quelli dello Stato e degli enti pubblici, per la previsione di un organizzazione di gruppo degli obbligazionisti volta a tutelare gli interessi degli stessi verso la società ed articolata in due organi: l assemblea degli obbligazionisti ed il rappresentante comune (artt. 2415/2418 c.c.). Per l assemblea degli obbligazionisti valgono le regole di funzionamento dettate per l assemblea straordinaria dei soci, salvo alcune regole specifiche. L assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune degli obbligazionisti. La convocazione è obbligatoria quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentano un ventesimo dei titoli emessi e non estinti. All assemblea possono assistere amministratori e sindaci. Le deliberazioni dell assemblea degli obbligazionisti sono iscritte nel registro delle imprese a cura del notaio che ha redatto il verbale (art co c.c.). Il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall assemblea degli obbligazionisti. Se questa non vi provvede, è nominato dal Tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. Il rappresentante comune tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile. Può essere revocato dall assemblea anche senza giusta causa e salvo in tal caso il diritto al risarcimento dei danni. L organizzazione di gruppo non priva il singolo obbligazionista del potere di tutelare i propri diritti nei confronti della società. 14 di 14

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