Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Direzione Provinciale di Pistoia
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1 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Provinciale di Pistoia Dr.ssa Anna Paola Cappellini Responsabile Unità Operativa Complessa di Medicina Legale
2 CERTIFICAZIONE DI MALATTIA LAVORATORI DIPENDENTI art. 38 Costituzione OGNI CITTADINO INABILE AL LAVORO E SPROVVISTO DEI MEZZI NECESSARI PER VIVERE HA DIRITTO AL MANTENIMENTO E ALL ASSISTENZA SOCIALE. I LAVORATORI HANNO DIRITTO CHE SIANO PROVVEDUTI E ASSICURATI I MEZZI ADEGUATI ALLE LORO ESIGENZE DI VITA IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA, INVALIDITA E VECCHIAIA, DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA AI COMPITI PREVISTI IN QUESTO ARTICOLO PROVVEDONO ORGANI E ISTITUTI PREDISPOSTI O INTEGRATI DALLO STATO
3 INDENNITA ECONOMICA di MALATTIA art c.c. IN CASO D INFORTUNIO, MALATTIA, GRAVIDANZA O DI PUERPERIO, SE LA LEGGE O LE NORME CORPORATIVE NON STABILISCONO FORME EQUIVALENTI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA, E DOVUTA AL PRESTATORE DI LAVORO LA RETRIBUZIONE O UN INDENNITA NELLA MISURA E PER IL TEMPO DETERMINATI DALLE LEGGI SPECIALI, DALLE NORME CORPORATIVE, DAGLI USI O SECONDO EQUITA IL PERIODO DI ASSENZA DAL LAVORO PER UNA DELLE CAUSE ANZIDETTE DEVE ESSERE COMPUTATO NELL ANZIANITA DI SERVIZIO
4 Cass. N. 5634/88 L INCAPACITA LAVORATIVA LA QUALE E OGGETTO DELLA TUTELA PREVISTA EX ART C.C., SI PRESENTA DI REGOLA COME CONSEGUENZA DIRETTA E IMMEDIATA DELLA MALATTIA, LA QUALE IMPEDISCE DI PER SE LO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI LAVORATIVE, MA E PUR VERO CHE TALE IMPEDIMENTO, SECONDO LA STESSA RATIO DELLA NORMA SPECIFICA, PUO DISCENDERE, IN CERTI CASI, IN VIA INDIRETTA E MEDIATA
5 DUE DEFINIZIONI DI MALATTIA UNO STATO ANORMALE DELL ORGANISMO, IN VIA DI EVOLUZIONE, CON O SENZA ALTERAZIONI ANATOMICHE APPARISCENTI MA ACCOMPAGNATO DA DISTURBI FUNZIONALI, LOCALI O GENERALI, DIPENDENTI SIA DALL AZIONE DI UN AGENTE LESIVO, SIA DALLA REAZIONE DI DIFESA E DI RIPARAZIONE DA PARTE DELL ORGANISMO (Leoncini). UNA MODIFICAZIONE PEGGIORATIVA DELLO STATO ANTERIORE A CARATTERE DINAMICO, ESTRINSECANTESI IN UN DISORDINE FUNZIONALE APPREZZABILE (DI UNA PARTE O DELL INTERO ORGANISMO) IL QUALE DETERMINA UNA EFFETTIVA LIMITAZIONE DELLA VITA ORGANICA E SOPRATTUTTO DELLA VITA DI RELAZIONE (Gerin).
6 LA MALATTIA INDENNIZZABILE PUO DUNQUE ESSERE DEFINITA COME QUEL PROCESSO MORBOSO CHE, DI PER SE O INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO LE SUE CONSEGUENZE, DETERMINA UNA INCAPACITA DI FATTO E ASSOLUTA, MA TEMPORANEA AD ASSOLVERE I COMPITI PROPRI DI UNA DETERMINATA ATTIVITA LAVORATIVA QUINDI CONDIZIONE SANITARIA CHE DETERMINA UNA INCAPACITA TEMPORANEA ASSOLUTA AL LAVORO
7 INCAPACITÀ LAVORATIVA Nel tempo, estensione a fattispecie che, per quanto non possano essere considerate in senso stretto malattia, rendono comunque di fatto inespletabile l attività lavorativa. Situazioni tuttavia pur sempre riconducibili ad un evento morboso originario, che, per motivi diversi, esigono un intervento terapeutico o di riabilitazione non differibili. La previsione legislativa si è ampliata, nell ottica della sempre maggiore tutela del lavoratore che, per temporanea, accidentale, non prevista e non prevedibile incapacità biologica, si trovi in condizioni di non poter prestare la propria attività lavorativa nell ambito dell obbligo contrattuale col datore di lavoro.
8 L INDENNITA DI MALATTIA INPS SPETTA PATOLOGIA ACUTA O SUBACUTA COMUNE RIACUTIZZAZIONE DI PATOLOGIA CRONICA (es. diabete, artrosi ) NECESSITA DI ACCERTAMENTI NECESSITA DI CURE TERMALISMO TERAPEUTICO FISIOKINESI TERAPEUTICA MALATTIE CONTAGIOSE (es. salmonella)
9 SITUAZIONI PARTICOLARI RICOVERO ORDINARIO RICOVERO IN HOSPITAL DAY PER I GG. DI DIMISSIONE PROTETTA ma nei periodi intermedi SOLO SE PERSISTE INCAPACITA LAVORATIVA Certificazione a carico della struttura!
10 NON SPETTA CURE ESTETICHE senza finalità di rimozione vizi funzionali anche se concesse in regime di SSN TUBERCOLOSI altra tutela assicurativa e per la quale spetta una indennità di diverso importo PATOLOGIE CRONICHE o PATOLOGIE STABILIZZATE non riacutizzate, senza necessità di adeguamenti terapeutici, o come tali già oggetto di assegno invalidità INPS o di rendita INAIL GRAVI PATOLOGIE CONNESSE CON LA GRAVIDANZA per le quali spetta il trattamento di astensione obbligatoria pre-partum
11 ..ENONSPETTA TUTTE LE VOLTE CHE L ASSENZA DAL LAVORO NON E DOCUMENTATA DA IDONEA CERTIFICAZIONE, OVVERO QUANDO IL CERTIFICATO MEDICO NON COMPROVA UNA TEMPORANEA MA ASSOLUTA INCAPACITA AD ATTENDERE AL LAVORO SPECIFICO, PERCHE IL CERTIFICATO COSTITUISCE ATTO FEDEFACENTE AI FINI DELL IMPEGNO ECONOMICO DA PARTE DELLO STATO.
12 IL CERTIFICATO DI MALATTIA EVOLUZIONE NORMATIVA c. 149 art. 1 L. 311/2004 (finanziaria per il 2005) prevedeva la trasmissione on-line del certificato di malattia, da parte del medico curante, all INPS. art. 1, c. 810, Legge n. 296/2006 «dal 1 luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (artt. 72 e ss. del Codice dell amministra- zione digitale) al fine di portare avanti, tra l altro, il processo di telematizzazione dei certificati». art. 8 D.P.C.M ha definito i principi generali relativi alla trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al sistema tecnologico fornito dal Ministero dell economia e delle finanze e denomi nato SAC (sistema di accoglienza centrale), nonché le caratteristiche tecniche di acquisizione e trasmissione dei dati, in attesa di ulteriori modalità attuative da definirsi con decreto interministeriale.
13 Art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001: disposizioni per la trasmissione telematica all Inps dei certificati di malattia dei lavoratori del settore pubblico. Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell economia e delle finanze, del : ha disposto il collegamento in rete dei medici curanti nonché la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all Inps, per i lavoratori del settore privato. Circolare n. 1 del Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell innovazione tecnologica: istruzioni operative per la trasmissione telematica dei certificati secondo le modalità stabilite per il settore privato. Operativi a partire dal 03/04/2010
14 IL CERTIFICATO DI MALATTIA i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione ricevono dal Ministero dell economia e delle finanze apposite credenziali di accesso trasmettono rilasciano all INPS il al lavoratore certificato per il copia del certificato tramite del SAC e dell attestato o il N del certificato
15 VANTAGGI Datore lavoro e lavoratore, mediante proprie credenziali, possono consultare rispettivamente l attestato e il certificato sul sito dedicato dell INPS INPS utilizza il certificato per i propri fini istituzionali relativamente al lavoratore del settore privato INPS NON HA COMPTENZA ALCUNA PER L EROGAZIONE DELLA INDENNITA ECONOMICA DI MALATTIA DEL SETTORE PUBBLICO OBBLIGHI MEDICO CURANTE Il medico deve inserire/modificare se errati o incompleti: codice fiscale del lavoratore; residenza o domicilio abituale; eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia; codice di diagnosi, mediante l utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi (MEGLIO SE SI AGGIUNGE). data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di continuazione o ricaduta della malattia; modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.
16 ISTRUZIONI PER L USO Il sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell Economia e Finanze fornisce l assistenza agli utenti dello stesso tramite il servizio di Call Center, raggiungibile attraverso il numero gratuito Invece, il numero vocale consente l invio telematico del certificato qualora il medico per problemi di rete o altronon sia materialmente in condizione di poter trasmettere il certificato tramite il proprio PC, come in caso di vis. domiciliare. Al n vocale andranno forniti i dati che verranno richiesti, compreso il proprio PIN o PIN COD. Il certificato può essere redatto e inviato il giorno dopo solo se il medico effettua ambulatorio dunque non vi sono deroghe all obbligo di rilascio del certificato telematico di malattia in occasione della visita sia ambulatoriale che domiciliare: basta una telefonata!
17 CONTINUAZIONE E RICADUTA Legge 23 aprile 1981, n ha chiarito i termini di continuazione e ricaduta (art. 15) il medico curante, qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve fare menzione nel certificato e nell'attestazione. una malattia è da considerarsi «ricaduta» se interviene entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente è «continuazione» se non vi sono soluzioni di continuità fra un evento e il successivo (la malattia non riconosce sabati e domeniche o altri festivi)
18 IL CERTIFICATO MEDICO PER INVALIDITA CIVILE La copia del certificato deve o non deve essere consegnata al richiedente? Circ. INPS N 131/2009 «Completata l acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente. La ricevuta reca anche il numero di certificato che il cittadino dovrà riportare nella domanda per l abbinamento telematico dei due documenti. AL PATRONATO QUINDI SERVE SOLO L ATTESTATO PER POTER RILEVARE IL NUMERO CHE CONSENTE DI LEGARE LA DOMANDA AL CERTIFICATO. Si ricorda che, ai fini dell abbinamento, il certificato ha una validità massima di trenta giorni dalla data di rilascio: in questo periodo a quel certificato possono essere abbinate più domande.
19 La circolare INPS prevedeva anche che «Il medico provvede, altresì, alla stampa e al rilascio del certificato introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovrà esibire all atto della visita.» Successive ristampe dei certificati e delle relative ricevute potranno essere sempre eseguite dal medico certificatore, limitatamente ai certificati da egli stesso emessi. Detto ciò, la consegna del certificato stampato NON e un obbligo. MA. Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011 modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha dettato disposizioni in materia di copie cartacee dei documenti informatici, nell ottica del processo in corso di dematerializzazione dei documenti nell ambito della Pubblica Amministrazione.
20 QUINDI a modifica di quanto previsto con circolare INPS 131/2009, si rende necessario integrare le disposizioni in discorso, e pertanto il cittadino, all atto della visita presso la Commissione medica ASL, potrà esibire anche copia della domanda e del certificato medico abbinato alla stessa, privi delle sottoscrizioni autografe rispettivamente propria e del medico certificatore perché il documento è comunque valido sul piano amministrativo. Dunque, la copia del certificato che viene «scaricata» dalla procedura ai fini della istruttoria della pratica è amministrativamente valida. Teniamo tuttavia presente che non siamo nell ambito di una firma digitale, e che quindi in giudizio il Giudice potrebbe chiedere la produzione dell originale firmato. Ma come abbiamo visto, il documento può essere ristampato in qualunque momento e regolarizzato mediante la firma. In ultima analisi, potremmo anche dire che, il rilascio o meno del certificato al richiedente è in realtà un FALSO PROBLEMA: è o non è un certificato «a pagamento»?...
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