FEBBRAIO 2015 NOTIZIARIO DELLA SEZIONE SILCEA DI UNISIN

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1 FEBBRAIO 2015 NOTIZIARIO DELLA SEZIONE SILCEA DI UNISIN Via Cristoforo Colombo. 181 Roma Tel.: Fax info@silcea.org COMUNICATO STAMPA SCIOPERO E' STATO GRANDE SUCCESSO, ORA ABI CAMBI ATTEGGIAMENTO Sportelli chiusi e grande adesioni alle manifestazioni in tutta Italia, lo sciopero dei bancari ha ottenuto un grande successo e mandato un messaggio chiaro al'abi. L'adesione è stata superiore al 90%, è una grande soddisfazione - ha spiegato il Segretario Generale di Unità Sindacale Falcri Silcea, Emilio Contrasto - la risposta dei bancari è stata inequivocabile: Abi ora deve cambiare atteggiamento andando verso un contratto che salvaguardi i livelli occupazionali, normativi e economici. In parallelo è necessario ripensare il modello di banca passando da quello speculativo centrato sul trading finanziario verso uno che offra supporto concreto a territori, famiglie e imprese". Guardando al prossimo futuro Contrasto ha spiegato: Ora verificheremo la risposta di Abi, ma in assenza di risposte che vadano nella direzione delle richieste del sindacato la lotta continuerà e saranno messe in campo nuove iniziative. Roma 30 gennaio 2015 A CURA DEGLI UFFICI DELLA SEZIONE SILCEA Pagina 1

2 SETTORE DEL CREDITO. FESTIVITA ED EX FESTIVITA ANNO 2015 Ai sensi della normativa contrattuale di Settore, ai lavoratori spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate indicate come festive dalla Legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative. Questi permessi sono riconosciuti qualora dette ex festività ricorrano in giorni in cui è prevista la prestazione lavorativa ordinaria ed ove il dipendente stesso abbia diritto, per quei giorni, all intero trattamento economico. La cadenza settimanale delle ex festività per l anno 2015 è la seguente : 19 marzo: San Giuseppe (giovedì); 14 maggio: Ascensione (giovedì); 4 giugno: Corpus Domini (giovedì); 29 giugno: SS. Apostoli Pietro e Paolo (lunedì) festivo per il Comune di Roma; 4 novembre: Unità Nazionale (mercoledì). Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è pertanto pari a 4 giornate per il Comune di Roma e 5 giornate per tutti gli altri Comuni. In tema di ex festività, è opportuno rammentare che il ccnl 19 gennaio 2012 ha, tra l altro, istituito il "Fondo Nazionale per il Sostegno dell Occupazione nel Settore del Credito (F.O.C.)", alimentato con il contributo dei dipendenti delle imprese destinatarie dei contratti nazionali di Settore, con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. I contributi in parola sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni , salva proroga stabilita per accordo fra le Parti nazionali. A CURA DEGLI UFFICI DELLA SEZIONE SILCEA Pagina 2

3 Per quanto riguarda i Quadri Direttivi il contributo del singolo dipendente deve realizzarsi attraverso la rinuncia ad una giornata di ex festività (artt. 31 e 56 del CCNLl 19 gennaio 2012). Il medesimo contributo di una giornata di ex festività è stato poi esteso anche ai Dirigenti (art. 16 del ccnl 29 febbraio 2012). Per quanto concerne le festività civili, si ricorda che nel 2015 non si verifica alcuna coincidenza con la domenica. Le condiizioni per poter usufruire di dette giornate sono: Le giornate da recuperare sono fruibili dal 16 gennaio al 14 dicembre; Possono essere godute in tutto o in parte in aggiunta ai periodi di ferie ovvero anche se disgiuntamente dalle ferie medesime in tre o più giornate consecutive; in questi casi vanno segnalate al momento della predisposizione dei turni di ferie; Possono fruirsi anche in mezze giornate (in tal caso la richiesta va effettuata con congruo preavviso). Se non godute vengono liquidate sulla base della retribuzione corrispondente alla busta paga di dicembre. In alcuni Gruppi bancari e/o Aziende di Credito, Accordi relativi ad attuazione di Piani Industriali, non consentono la liquidazione delle festività soppresse non godute entro l anno di competenza. Giornata di permesso retribuito Ricordiamo ai colleghi delle Aree Professionali che il CCNL prevede, in aggiunta alla riduzione dell orario di lavoro di 23 ore annue(*), 1 giorno da utilizzarsi, inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell arco dell anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un ora. (*) Per gli anni 2012/2016, in via sperimentale, le 23 ore di riduzione dell orario di lavoro sono ridotte di 7 ore e 30 per finanziare il Fondo per l occupazione istituito dal CCNL 19/1/2012. Per i colleghi part-time: le giornate di permesso retribuito sono 3. Pena decadenza i permessi di cui sopra sono da utilizzarsi inderogabilmente entro il 31 dicembre (altrimenti vanno perduti poiché non è consentito alcun recupero economico). MULTA LEGITTIMA SE IL SEMAFORO GIALLO DURA OLTRE TRE SECONDI. C È IL TEMPO PER FERMARSI. LO RIBADISCE LA CASSAZIONE Col semaforo giallo bisogna fermarsi. Non ci sono scuse, pertanto, sulla sua durata che, se superiore a tre secondi, è congrua per arrestare il veicolo. Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n del 23 dicembre 2014, pronunciandosi sul ricorso di una automobilista avverso la sentenza del Tribunale di Lodi (in appello) che rigettava le opposizioni a quattro verbali di contestazione di infrazioni al Codice della strada, tutti elevati, in ore notturne, a seguito di rilevazione con apparecchiatura elettronica, per aver proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa. A nulla sono valse le doglianze della ricorrente che sosteneva l illegittimità dell accertamento in quanto effettuato con apparecchiatura della quale non era provata la regolarità e la taratura e l omessa motivazione sulla contestazione relativa alla durata della luce semaforica gialla che essendo, secondo la stessa, pari a 3,365 secondi era sufficiente a consentire l attraversamento dell incrocio in condizioni di sicurezza come prescritto dall art. 41, comma 10, del Cds. Per la Cassazione, va confermata la statuizione del giudice d appello. Quanto al primo punto, infatti, hanno ribadito gli Ermellini, lo strumento risultava regolarmente omologato, installato e controllato nel suo funzionamento sino a poco prima che fossero accertate le infrazioni in contestazione ed inoltre non era prevista alcuna taratura, non trattandosi di strumento di misurazione. Quanto alla durata della luce semaforica gialla, la stessa non ha alcuna rilevanza per la S.C., giacché la ricorrente era stata contravvenzionata per avere attraversato con il semaforo rosso senza addurre elementi dai quali desumere che non poteva tempestivamente arrestarsi in condizioni di sicurezza, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 41, comma 10, Cds, che legittima il passaggio con la luce gialla solo se, appunto, i veicoli vi si trovino così prossimi da non potersi più arrestare in condizioni di sicurezza. Del resto, in ordine ai tempi di permanenza del semaforo giallo, la Corte riportandosi ai principi già affermati in materia (cfr. Cass. n /2014; n /2012) ha affermato, preliminarmente, che l'automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi non costituisce un dato inderogabile e in ogni caso che una durata superiore ai 3 secondi deve senz altro ritenersi congrua, in linea sia con la risoluzione del Ministero dei Trasporti (n /2007), la quale accertando che il Codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, stabilisce solo che il tempo minimo di durata non può mai essere inferiore a tre secondi; sia con lo studio del CNR del settembre 2001 che stabilisce in tre secondi il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h. Su questo assunto, pertanto, la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Fonte: Multa legittima se il semaforo giallo dura oltre tre secondi. C è il tempo per fermarsi. Lo ribadisce la Cassazione ( CASSAZIONE: REGOLE E LIMITI AL LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 469 del 14 Gennaio E' legittimo licenziare una risorsa, assunta come categoria protetta con contratto a tempo indeterminato succedutosi a regolare tirocinio semestrale, per mancato A CURA DEGLI UFFICI DELLA SEZIONE SILCEA Pagina 3

4 superamento del periodo di prova, senza che il datore di lavoro osservi la forma scritta? Per la Cassazione la risposta è affermativa, dovendosi applicare i principi generali in tema di periodo di prova, non essendo necessaria una formale comunicazione delle ragioni del recesso. Nell'ipotesi di patto di prova, legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 Aprile 1968, n. 482, il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni di recesso. L'esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova, non è dunque vincolato ad alcuna forma particolare, dovendo tuttavia la decisione di interrompere il rapporto di lavoro essere motivata e comunicata al lavoratore. Resta onere e facoltà del lavoratore contestare tale indicazione, vincolando il giudice ad accertare, anche d'ufficio, la nullità o meno del recesso, in esito alla prova che risulti determinata o comunque influenzata dalle condizioni di cui alla legge n. 482 del 1968 collega l'obbligo di assunzione. Tale tipo di accertamento si risolve in un'indagine sul fatto, accertamento che non è certo ripetibile in Cassazione, dovendo la stessa Corte limitarsi a un sindacato esterno sulla motivazione. Data la mancata emersione di qualsiasi elemento di irragionevolezza o illogicità, il ricorso è rigettato Fonte: Cassazione: regole e limiti al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova ( CASSAZIONE: ECCESSO DI VELOCITÀ. QUANDO LA MULTA È ILLEGITTIMA. UNA RECENTE PRONUNCIA E A SEGUIRE UNA RACCOLTA DI ARTICOLI E SENTENZE SUGLI AUTOVELOX di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 707 del 16 Gennaio La sanzione irrogata per eccesso di velocità, a seguito di rilevazione effettuata con autovelox, per essere legittima deve tener conto di determinate condizioni, inerenti l'autovelox stesso. A seguito di primo accoglimento di domanda di annullamento, sentenza successivamente modificata in secondo grado, ricorre in Cassazione il conducente di autoveicolo, contestando appunto il mancato rispetto dei requisiti di legge, essendo l'autovelox, a suo dire, posizionato in maniera non completamente visibile. Nel caso di specie la Cassazione rileva come il giudice del merito abbia correttamente proceduto all'accertamento dei fatti (in particolare, prendendo in esame il materiale fotografico prodotto da entrambe le parti, interessato e Comune resistente, constatando come le angolazioni e le prospettive fossero diverse) e procede ad inquadrare la fattispecie entro gli argini dell'art. 142, comma 6bis, del Codice della strada, il quale stabilisce che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. In particolare, le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. In ogni caso, nel rispetto dell'ambiente, la segnaletica deve essere collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile. Non ravvisando alcun difetto di motivazione, né illogicità e carenza della stessa, la Suprema corte ha rigettato l'appello, stante l'impossibilità, stabilita per legge, di procedere a un nuovo e autonomo accertamento dei fatti. Fonte: Cassazione: eccesso di velocità. Quando la multa è illegittima. Una recente pronuncia e a seguire una raccolta di articoli e sentenze sugli autovelox ( LAVORATORE ADIBITO A MANSIONI DIVERSE: SENZA DEQUALIFICAZIONE, NON C È MOBBING. PAROLA DI CASSAZIONE Non può ritenersi integrata una condotta di mobbing se il datore di lavoro adibisce il dipendente a mansioni diverse a quelle per le quali è stato assunto, se le stesse non sono dequalificanti. Lo ha affermato la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n del 22 dicembre 2014, respingendo il ricorso di una lavoratrice contro il licenziamento disposto da un impresa alberghiera. La donna era stata assunta per occuparsi dell amministrazione di un hotel di prossima apertura ma inizialmente poiché la struttura non aveva ancora aperto era stata adibita a mansioni diverse. Successivamente, l impresa aveva assunto un direttore amministrativo e la donna si era rifiutata di sottostare gerarchicamente alla nuova figura ed era stata licenziata. Da qui la domanda di reintegro e il riconoscimento della condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro che veniva rigettata dalla Corte d Appello di Roma la quale aveva ritenuto ingiustificato il rifiuto della donna, atteso che le mansioni alle quali era stata adibita erano comunque di carattere amministrativo, e considerando il licenziamento avvenuto per giusta causa, dato il potere del datore di lavoro di organizzare l attività produttiva e l illegittimità, per contro, del rifiuto del singolo lavoratore di attenersi all organizzazione gerarchica. La donna adiva, quindi, la Suprema Corte adducendo che il datore di lavoro, nell ambito dell esercizio del potere organizzativo trova un limite invalicabile, nella dignità del lavoratore. Ma la S.C. condivide il ragionamento seguito dalla corte territoriale affermando che il potere del datore di lavoro di organizzare la propria attività e conseguentemente di mutare le mansioni di un dipendente, esercitando quello ius variandi ad esso riconosciuto è pienamente legittimo. Del resto, ha sottolineato la Cassazione, le mansioni diverse cui la lavoratrice era stata adibita trovavano giustificazione nella circostanza pacifica della mancata apertura dell hotel e ciò non poteva condurre a ritenerle necessariamente dequalificanti. La valutazione, infatti, sul legittimo esercizio dello ius variandi, ha spiegato la Corte, va valutata sulla base dell omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, dell equivalenza concreta rispetto alle competenze richieste, al livello professionale del dipendente, a prescindere dalla circostanza se, sul piano formale, le tipologie di mansioni rientrino o meno nella stessa area operativa. Tale valutazione, ha concluso la Corte rigettando il ricorso, spetta al giudice del merito che, nel caso di specie, ha escluso sia il demansionamento che la condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro. Fonte: Lavoratore adibito a mansioni diverse: senza dequalificazione, non c è mobbing. Parola di Cassazione ( REPERIBILITÀ FESTIVA? CASSAZIONE, NESSUN DIRITTO AL RIPOSO COMPENSATIVO. BASTA IL TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO Il servizio di reperibilità nel giorno festivo non dà diritto ad un riposo compensativo per il prestatore, ma soltanto ad un trattamento economico aggiuntivo. Lo ha precisato la sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n del 18 dicembre 2014, accogliendo il ricorso dell Asl contro la sentenza della Corte d Appello di Roma che, a conferma della decisione del giudice di primo grado, rigettava l opposizione dell azienda sanitaria avverso i decreti ingiuntivi emessi su istanza di alcuni medici ed operatori sanitari a titolo di differenze retributive relative a giorni di riposo non goduto, avendo gli stessi prestato servizio di pronta reperibilità nei giorni festivi. Contrariamente a quanto rilevato dalla corte di merito, la Cassazione ha preliminarmente affermato che la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa; conseguentemente il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, mentre non comporta, salvo specifiche previsioni della contrattazione collettiva, il diritto ad un giorno di riposo compensativo, il cui riconoscimento, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, non può trarre origine dall'art. 36 della Costituzione. Tuttavia, ha rilevato la S.C., la mancata concessione del giorno di riposo può essere idonea ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale (per usura psicofisica) da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, che è risarcibile in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava però l'onere della specifica deduzione e della prova. Atteso che nel caso di specie (in cui si verteva in materia di c.d. reperibilità passiva ovvero in assenza di prestazione lavorativa), non era stato dedotto né tanto meno provato da parte dei lavoratori un danno non patrimoniale da usura psicofisica, la Cassazione, dando continuità all orientamento consolidato in materia, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d Appello e revocando i decreti ingiuntivi opposti. Fonte: Reperibilità festiva? Cassazione, nessun diritto al riposo compensativo. Basta il trattamento economico aggiuntivo ( CASSAZIONE: LECITO REGISTRARE IL COLLOQUIO TELEFONICO CON IL CAPO PER UTILIZZARLO COME PROVA Con sentenza n. 2742/2014, la Suprema Corte torna ad esprimersi in tema di mezzi istruttori e, nello specifico, in merito alla possibilità di utilizzare la registrazione di una telefonata come prova nel processo civile. Nel caso di specie un lavoratore aveva registrato una conversazione avvenuta con il datore di lavoro per precostituirsi una prova da utilizzare successivamente nel giudizio di impugnazione del licenziamento. Secondo la Corte la registrazione di un colloquio intercorsa tra due persone assurge al rango di prova se è posta in essere da uno dei soggetti coinvolti nella conversazione. Nella fattispecie, una società aveva disposto il licenziamento di un proprio dipendente e i giudici di merito ne avevano dichiarato la illegittimità. Il ricorso in Cassazione contro detta pronuncia, non ha sortito gli effetti sperati per la società ricorrente. La Corte evidenzia infatti che non sono stati provati gli addebiti mossi al lavoratore e che il fatto di aver tentato di registrare una conversazione con i superiori non non A CURA DEGLI UFFICI DELLA SEZIONE SILCEA Pagina 4

5 può considerarsi una condotta illecita neppure sotto il profilo disciplinare. Al contrario, la registrazione della conversazione con il capo, se viene fatta allo scopo di utilizzarla in giudizio, è lecita e può costituire una prova utilizzabile nel processo civile. Gli ermellini chiariscono che nel caso di specie non può ritenersi leso il vincolo di fiducia con il datore di lavoro perché l'affidamento che il capo deve avere sul proprio dipendente riguarda la sua capacità di adempiere alle obbligazioni lavorative e non quella di "condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell'impresa". L'iniziativa del dipendente di registrare le contestazioni verbali da parte dei superiori di presunte infrazioni disciplinari, al contrario, integrava nella fattispecie la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'art. 51 c.p. Data la portata generale di tale diritto, ben poteva, così, il dipendente registrare il colloquio ancor prima dell'instaurazione di un eventuale procedimento civilistico o penalistico a suo carico, essendo detta attività orientata precisamente all'acquisizione di prove a suo favore Fonte: Cassazione: lecito registrare il colloquio telefonico con il capo per utilizzarlo come prova ( 30 gennaio 2015 I BANCARI INCROCIANO LE BRACCIA PER IL CONTRATTO. "ADESIONE ALTISSIMA"I BANCARI INCROCIANO LE BRACCIA PER IL CONTRATTO. "ADESIONE ALTISSIMA" Il corteo dei bancari a Milano, davanti alla sede dell'abi (ansa) Milano, Palermo, Roma e Ravenna sono le sedi della protesta. Sileoni della Fabi: "Gli sportelli sono chiusi in tutta Italia. Abbiamo la sensazione che l'abi non esista". Camusso: "Se non cambiano, ancora scioperi". Nel capoluogo lombardo in corteo sulle note dei 99 Posse MILANO - C'è una adesione "altissima, al 90%" allo sciopero nazionale dei lavoratori del settore bancario proclamato per protestare contro la disdetta del contratto nazionale annunciata dall'abi a partire dal primo aprile. Centinaia di lavoratori si sono ritrovati davanti alla sede milanese dell'associazione delle banche, da dove è partito il corteo cui prende parte il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. "Gli sportelli sono chiusi in tutta Italia", ha dichiarato il segretario generale della Fabi, Lando Sileoni, annunciando i primi dati sulla manifestazione, mentre altri cortei sono di stanza a Roma, Palermo e Ravenna. 20/01/2015 SVOLTA DEL GOVERNO SULLE BANCHE: DIECI POPOLARI DIVENTERANNO SPA. CHIUSURA CONTI A CARICO DEGLI ISTITUTI Le 10 interessate dalle norme avranno 18 mesi per adeguarsi. Altra novità: le spese di chiusura dei conti saranno a carico delle banche Raffaello Binelli "Oggi è una giornata storica - dice il presidente del Consiglio Matteo Renzi - perché dopo vent'anni di dibattito interveniamo attraverso il decreto legge sulle banche popolari: non su tutte, ma su quelle dagli attivi superiori agli otto miliardi, sono dieci banche in tutta Italia". Nella conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri il premier spiega che "le altre banche popolari se lo vorranno potranno mantenere l'attuale configurazione, ma queste dieci dovranno trasformarsi, nell'arco di diciotto mesi, in società per azioni". Gli istituti coinvolti avranno 18 mesi di tempo per superare il voto capitario e trasformarsi in Spa. Il provvedimento sulle banche è l articolo 1 del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri che contiene anche l Investment compact. Renzi assicura che il governo non vuole "danneggiare la storia dei piccoli istituti ma far sì che le banche sul territorio siano all altezza delle sfide europee e mondiali". E le altre banche? "Se lo vorranno - spiega Renzi - potranno rimanere così", con riferimento alle banche popolari di dimensioni più piccole. Il presidente del Consiglio ha anche precisato che non sono previsti "interventi sulle banche del credito cooperativo". "Non si tratta di danneggiare la storia di piccoli istituti ma di far sì che le banche sul territorio siano all altezza delle sfide europee e mondiali". Il premier ha sottolineato che "il nostro sistema bancario è solido, sano e serio. Ma ha bisogno di avere elementi di innovazione". Tra le novità previste anche una norma sulla portabilità dei conti correnti, con i costi a carico della banca. "Interveniamo sul Senato della Repubblica - prosegue Renzi - figuriamo se abbiamo paura di intervenire sul sistema bancario. Siamo il governo del coraggio, del cambiamento e dell innovazione". A CURA DEGLI UFFICI DELLA SEZIONE SILCEA Pagina 5

6 La trasformazione di 10 banche popolari in Spa "renderà le banche popolari più forti", ha detto il ministro dell Economia, Pier Carlo Padoan. "È una misura che rafforza il sistema bancario italiano che andrà sempre meglio man mano che la ripresa si consolida", ha sottolineato, osservando che l intervento "è interesse del sistema bancario e dei consumatori". Si tratta, ha spiegato di una misura "strutturale". La scelta di intervenire con dl, ha poi aggiunto, è legata "alle imminenti scadenze Ue". "Siccome - ha detto - stiamo uscendo dalla crisi c è sia l opportunità che la necessità di un sistema bancario che sia pronto a una concorrenza europea, maggiore". Ecco perché con un dl "diamo all intervento un significato di urgenza". Poi ha tenuto a precisare che il ministero ha ascoltato i consigli della Banca d Italia, ribadendo però che le decisioni politiche sono responsabilità del governo". Chiusura conti a carico delle banche "La portabilità dei conti correnti - spiega Padoan - è un vantaggio per i consumatori. Il costo di chiusura del conto è a carico della banca e il trasferimento dei fondi deve avvenire in massimo 12 giorni". 26 /1/2015 PIÙ FACILE CHIUDERE E TRASFERIRE IL C/C: ECCO LE NOVITÀ IN VIGORE Pubblicato il decreto che disciplina la portabilità dei conti correnti: basta una firma. Nessuna spesa aggiuntiva per passare a una nuova banca, che curerà il trasferimento anche di bollette e pagamenti. E a fissare la data di chiusura del c/c, dopo un minimo di sei giorni, sarà il cliente a cura di ANTONELLA DONATI Più facile chiudere e trasferire il c/c: ecco le novità in vigoreroma - Conti correnti "sospesi" tra una banca e l'altra? Bollette non saldate o carta di credito bloccata perché la vecchia banca ha dimenticato qualche passaggio operativo? Conto titoli trasferiti a caro prezzo? Tutti problemi del passato. Da oggi in poi il conto si chiude con una firma, i tempi li fissa il cliente e trasferire qualunque dossier è gratis. E' infatti in vigore il decreto con le misure urgenti per le banche, che oltre alle norme sulle Popolari contiene le novità sul trasferimento dei conti, i tempi certi, il costo zero, e l'obbligo di risarcire il cliente se i tempi si allungano o qualcosa non va nel verso giusto. Tempi certi e portabilità gratuita per tutti i conti. La portabilità dei conto a costo zero in realtà non dovrebbe essere una novità, dato che la legge prevede questa possibilità dal Non c'era però fino ad oggi alcun termine di legge per completare il trasferimento, né, tanto meno, una procedura standard che rendesse uniforme e trasparente questa tipologia di operazioni e prevedesse espressamente l'esclusione di addebiti in caso di trasferimento dei titoli. Conseguenza di ciò tempi di chiusura dilatati fino a 60 giorni, banche che dimenticavano di far firmare all'ormai ex cliente l'autorizzazione a trasferire l'addebito delle bollette, istituti e Poste spa che pretendevano che la richiesta di chiusura fosse presentata ai loro sportelli e sui loro moduli per poter essere accolta e portata a conclusione, e dossier titoli con costi di trasferimento a carico. Insomma l'autoregolamentazione del sistema è servita a ben poco, e anche l'antitrust è dovuto più volte intervenire per richiamare le banche al rispetto delle norme. Con l'entrata in vigore del decreto, però, tutto diventa più semplice perché per legge a curare il trasferimento e portalo a conclusione dovrà essere il nuovo istituto di credito, senza stress per il cliente. Una sola firma, quindi, per chiudere tutti i rapporti, e senza costi, dato che in caso di richiesta di trasferimento del conto corrente insieme alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti associati, la portabilità, si legge nel decreto, si deve concludere senza ulteriori oneri e spese per il consumatore. Data di chiusura fissata dal correntista. Per ottenere il trasferimento da un istituto all'altro, quindi, è sufficiente compilare la richiesta agli sportelli della banca nella quale ci si vuol trasferire, utilizzando un modello unico di autorizzazione. Il modello consente di identificare specificamente i bonifici in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti che devono essere trasferiti. Nello stesso documento va indicata la data a partire dalla quale i pagamenti devono essere eseguiti sul nuovo conto. La data, per legge, non può essere inferiore a sei giorni lavorativi a decorrere dall'arrivo della documentazione trasmessa dalla vecchia banca, ma il rispetto della data di chiusura diventa obbligatorio. Si potrà sapere quindi con esattezza quando tutta l'operazione sarà conclusa, anche perché tutta la procedura viene standardizzata, e non c'è più alcuna discrezione da parte del singolo istituto di credito. La richiesta di trasferimento deve essere inviata entro due giorni e la vecchia banca ha cinque giorni di tempo per consegnare tutta la documentazione necessaria, ossia l'elenco degli ordini permanenti in essere, gli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore nei precedenti 13 mesi in modo che sia possibile il loro reindirizzamento automatico. Trasferimento di bollette a cura della nuova banca. Inoltre l'ormai ex banca deve annullare gli ordini permanenti a partire dalla data indicata nella richiesta di trasferimento ma non prima, in modo da evitare qualunque possibile disguido al cliente (ad esempio il mancato pagamento di una rata di un finanziamento). L'istituto deve poi trasferire l'eventuale saldo positivo, detratto ovviamente il pagamento di eventuali bolli e spese di tenuta del conto se previste dal contratto, e chiudere il conto alla stesa data indicata dal consumatore. Se ci fossero impedimenti, ad esempio operazioni in sospeso e che non possono essere chiuse nei tempi previsti, è obbligatorio per l'istituto avvertire immediatamente il correntista. A comunicare ai gestori il cambio di conto dovrà essere invece il nuovo istituto e non più il cliente. Spetterà quindi alla banca farsi carico di inviare i nuovi dati di riferimento del conto sul quale saranno pagate le utenze, il saldo delle carte di credito, eventuali altri pagamenti rateali ecc, non appena ricevuta la documentazione necessaria. Le sanzioni per chi non rispetta le regole. Ma il decreto, oltre all'obbligo di effettuare tutte le operazioni senza costi, fissa anche specifiche sanzioni per le banche che non dovessero immediatamente adottare le nuove norme. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini stabiliti, infatti, scatta l'obbligo di risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento. 30 Gennaio 2015 Sciopero bancari del 30 gennaio: adesione altissima. Corteo a Milano Molti sportelli bancari chiusi Giornata di sciopero per i bancari italiani quella di venerdì 30 gennaio. "L'adesione è altissima, intorno al 90%, sono bloccati gli sportelli in tutta Italia". Lo ha dichiarato il segretario generale della Fabi (Federazione autonoma bancari italiani), Lando Maria Sileoni. A Milano il corteo è partito da via Olona. Si tratta di una manifestazione proclamata unitariamente dalle sigle sindacali d i categoria, Dircredito, Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl, Uilca e Falcri, in seguito alla rottura con Abi delle trattative di rinnovo del contratto nazionale avvenuta lo scorso 25 novembre. Secondo il sindacato Fiba Cisl, sono 312mila i lavoratori che, in tutta Italia, hanno deciso di mobilitarsi. I sindacati ritengono insufficiente l'adattamento salariale del +1,85% e si mobilitano contro le disparità di trattamento economico e normativo tra i lavoratori e le condizioni per ulteriori e selvaggi tagli di posti di lavoro, dopo i 68mila già eliminati negli ultimi 15 anni. A CURA DEL COMITATO TECNICO SILCEA Pagina 6

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