La tutela della salute e sicurezza del lavoro

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1 La tutela della salute e sicurezza del lavoro

2 La tutela della salute e sicurezza del lavoro nella Costituzione Il diritto del lavoratore alla tutela della propria salute e sicurezza è ricavabile da: - Art. 32: diritto alla salute come fondamentale diritto dell individuo ed interesse della collettività - Art. 35: tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni - Art. 41. c. 2: la libertà di iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale (utilità sociale rappresentata anche dalla tutela della salute e sicurezza del lavoro)

3 La tutela della salute e sicurezza del lavoro del diritto comunitario - L esigenza di tutelare la salute e sicurezza del lavoro era già presente nella versione originaria del Trattato di Roma del 1957 (trattato che istituisce la comunità economica europea): Gli Stati membri convengono sulla necessita di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso. - Il principio viene rafforzato e specificato dall Atto Unico Europeo del 1987 il quale (modificando il Trattato di Roma) prevede la possibilità per le istituzioni comunitarie di approvare a maggioranza direttive per promuovere il miglioramento dell ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e salute dei lavoratori - Numerose direttive, a partire dagli anni 80, vengono approvate a livello comunitario per dettare prescrizioni in relazione a diversi agenti di rischio. Tra queste Direttiva quadro n. 89/391, seguita da ulteriori 23 Direttive figlie

4 La tutela della salute e sicurezza nella legislazione ordinaria Art cod. civ. L imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure che secondo le PARTICOLARITA del lavoro, l ESPERIENZA e la TECNICA sono necessarie a tutelare l INTEGRITA PSICO-FISICA e la PERSONALITA MORALE del prestatore

5 La tutela della salute e sicurezza nella legislazione ordinaria Art cod. civ. 3 PRINCIPI: Cura della persona del lavoratore in ogni suo aspetto (fisico, psichico, morale) Criterio elastico e flessibile della MASSIMA SICUREZZA TECNICAMENTE POSSIBILE (ribadito anche dalla Corte Costituzionale, v. es. sentenza n. 312/1996) Irrilevanza della fattibilità economica (v. es. Cass., n. 2703/1998)

6 D.p.r. del 55 e 56 Contenuto: - Regolamentazione analitica delle misure antiinfortunistica - Corredo di sanzioni penali e amministrative Limiti: - Prescrizioni rapidamente obsolete - Difficilmente il singolo lavoratore si esponeva per chiederne il rispetto

7 Art. 9 St. lav. Diritto dei lavoratori per mezzo di proprie rappresentanze di: 1) Controllare l applicazione delle normative anti-infortunistiche 2) Promuovere nuove misure - Rappresentanze a forma libera - Composte da lavoratori dell azienda

8 D.Lgs. n. 626/ Disciplina organica e (quasi) completa sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro incentrata su: 1) PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE 2) GESTIONE CONDIVISA DELLA SICUREZZA: molti soggetti divengono responsabili nella predisposizione di un ambiente di lavoro sicuro

9 Problemi ancora aperti dopo il D.Lgs. n. 626/ Infortuni in costante diminuzione, ma ancora numerosi - Intreccio caotico delle fonti delle norme sulla sicurezza (costituzione, provvedimenti legislativi eterogenei ed episodici, orientamenti giurisprudenziali, prassi amministrative) a discapito della certezza del diritto - Alta incidenza degli infortuni nel lavoro atipico e flessibile (lavoratori a termine, somministrati, a progetto, apprendisti, ecc )

10 Problemi ancora aperti dopo il D.Lgs. n. 626/ Infortuni in costante diminuzione, ma ancora numerosi Ragioni: fattore psicologico del lavoratore: mantenere il posto prima di tutto Fattore ricollegabile all impresa: attribuzione al lavoro atipico e flessibile dei compiti più pericolosi = Alta incidenza degli infortuni nel lavoro flessibile (lavoratori a termine, somministrati, a progetto, apprendisti, ecc )

11 D.Lgs. n. 81/2008 (mod. D. Lgs. 106/2009) (testo unico sicurezza) Osservazioni generali - Testo non radicalmente innovativo: rappresenta più che altro una raccolta organica del caotico materiale normativo previgente - Testo molto corposo: oltre 300 articoli Tentativo, in linea con il precedente D.lgs. n. 626/1994, di combinare: - la moderna concezione preventiva e promozionale della sicurezza con - l ottica tradizionale attenta ai profili repressivi e sanzionatori

12 1) Parte generale D.Lgs. n. 81/2008 Struttura - contenente regole e principi comuni alle diverse attività lavorativa 2) Parte speciale - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione - Cantieri temporanei o mobili - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro - Movimentazione manuale dei carichi - Attrezzature munite di videoterminali - Agenti fisici - Sostanze pericolose - Esposizione ad agenti biologici - Protezione da atmosfere esplosive 3) Parte sanzionatoria - campionario delle sanzioni penali e amministrative

13 D.Lgs. n. 81/2008 Campo di applicazione Si applica a tutti i settori di attività PUBBLICI e PRIVATI Sono ESCLUSI soltanto attività particolari destinatarie di una specifica regolamentazione: forze armate, di polizia, vigili del fuoco, protezione civile, penitenziari, università, scuole, mezzi di trasporto, ecc..

14 D.Lgs. n. 81/2008 Campo di applicazione Si APPLICA a tutti i lavoratori presenti in azienda indipendentemente dalla tipologia contrattuale, retribuiti e non, anche solo per apprendere un mestiere, arte professione. Lavoratori subordinati tipici ed atipici Lavoratori autonomi e parasubordinati (co.co.pro e co.co.co) Volontari Tirocinanti e Stagisti Soci di cooperativa ed associati in partecipazione Sono sicuramente ESCLUSI gli addetti ai servizi domestici e familiari

15 Regole particolari per i lavoratori atipici SOMMINISTRAZIONE L obbligo di prevenzione e protezione così ripartito: a)agenzia: - informa e forma i lavoratori sui rischi connessi al lavoro in generale - forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti (salvo che tale obbligo sia attribuito da contratto all utilizzatore) b) Impresa utilizzatrice: - Ogni altro obbligo in tema di prevenzione e protezione DISTACCO L obbligo di prevenzione e protezione così ripartito: a)distaccante: - informa e forma il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato b) Distaccatario: - ogni altro obbligo in tema di prevenzione e protezione

16 Regole particolari per i lavoratori atipici LAVORO ACCESSORIO Si applicano tutte le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008, ad esclusione delle prestazioni rese in: - piccoli lavori domestici a carattere straordinario, - insegnamento privato supplementare - assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili TELELAVORO Si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 relative all uso dei videoterminali Possono accedere al luogo di lavoro al fine di verifica l applicazione delle misure di sicurezza: - datore di lavoro - rappresentanze dei lavoratori - autorità di vigilanza Se il lavoro viene svolto al domicilio del lavoratore occorre il consenso del lavoratore e un preavviso

17 Soggetti coinvolti nell attuazione della sicurezza Datore di lavoro Identificabile in prima battuta secondo un criterio formale: Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore Criterio che può essere superato dal dato sostanziale: o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

18 Soggetti coinvolti nell attuazione della sicurezza Nelle PERSONE GIURIDICHE (es. società) il datore di lavoro - e quindi il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti per la sicurezza e le relative responsabilità - non è sempre ed automaticamente il legale rappresentante, bensì il soggetto che effettivamente esercita i poteri del datore di lavoro (ad es. componente il cda, direttore generale, organo collegiale costituito ad hoc) Nel PUBBLICO IMPIEGO il datore di lavoro corrisponde al dirigente dell amministrazione al quale spettano i poteri di gestione ed è dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa

19 Adempimenti del datore connessi all attuazione della sicurezza Primo e principale compito del datore di lavoro è la VALUTAZIONE DEI RISCHI (compito non delegabile): ricognizione di tutte le possibili fonti di rischio presenti nell impresa, utilizzando anche dati scientifici e statistici Sulla base della valutazione si deve predisporre il DOCUMENTO sulla VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI), contenente tra le diverse indicazioni: 1) Tutti i rischi valutati 2) Tutte le misure di prevenzione e protezione adottate e dei dispositivi di protezione consegnati ai lavoratori 3) Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e delle modalità per la loro attuazione

20 Adempimenti del datore connessi all attuazione della sicurezza Il DUVRI deve essere conservato in azienda e rielaborato ogni qualvolta si verifichi: 1)Modifica del processo produttivo con ricadute significative per la salute e sicurezza dei lavoratori 2)Evoluzione della scienza e della tecnica che permetta di migliorare le misure di prevenzione e protezione 3)Infortuni in azienda rilevanti Il DOCUMENTO non è obbligatorio (fino al 2012) nelle imprese con meno di 10 dipendenti: basta un autocertificazione del datore di lavoro circa l avvenuta valutazione dei rischi

21 Adempimenti del datore connessi all attuazione della sicurezza Tra gli altri compiti del datore di lavoro si devono menzionare quelli di: - Richiedere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle misure di prevenzione e protezione - Informare, formare ed addestrare i lavoratori sui rischi presenti in generale nell impresa e sui rischi specifici in cui ciascun lavoratore incorre nelle proprie mansioni - Nominare i lavoratori con compiti particolari nelle emergenze - Nominare le altre figure tecniche della sicurezza necessarie in azienda: servizio di prevenzione e protezione, medico competente

22 Gli altri Soggetti coinvolti nell attuazione della sicurezza Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa Qualora al dirigente vengano attribuiti nella sostanza i tipici poteri datoriali (responsabilità dell organizzazione con adeguati poteri decisionali e di spesa), lo stesso diventa titolare dei medesimi obblighi sulla sicurezza e delle medesime responsabilità del datore di lavoro, senza necessità di apposita delega

23 Gli altri Soggetti coinvolti nell attuazione della sicurezza Preposto NOZIONE: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Si tratta del caporeparto, capocantiere, caposquadra, capoufficio

24 Preposto - Se possiede i poteri indicati, si sovrappone automaticamente, senza bisogno di apposita delega, al datore di lavoro ed ai dirigenti nel compito di: a)sovrintendere e vigilare sull osservanza delle prescrizioni sulla sicurezza da parte dei lavoratori b)dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa Nello svolgimento di tali compiti deve segnalare al datore di lavoro o ai suoi superiori: a) Persistente inosservanza da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza b) Deficienze delle misure di sicurezza o situazioni di pericolo Se non adempie ai propri doveri di vigilanza e segnalazione può essere ritenuto responsabile degli infortuni occorsi ai lavoratori e sanzionato in via disciplinare dal datore di lavoro

25 Gli altri Soggetti coinvolti nell attuazione della sicurezza Servizio di prevenzione e protezione (SPP) - Consulente tecnico del datore di lavoro sulla sicurezza - Costituzione obbligatoria nelle imprese di maggiori dimensioni - Composto da lavoratori dell impresa o esterni all impresa, nominati dal datore di lavoro, con opportuni requisiti professionali

26 SPP Principali compiti del servizio di prevenzione e protezione: 1) Collabora alla valutazione dei rischi e più in particolare all individuazione dei fattori di rischio e delle necessarie misure di protezione 2) Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività 3) Collabora alla formazione ed informazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione

27 Gli altri Soggetti coinvolti nell attuazione della sicurezza Medico competente - Medico in possesso degli adeguati titoli e requisiti formativi e professionali (specializzazione in medicina del lavoro o preventiva) - Nominato dal datore di lavoro - Può svolgere la propria attività come: 1) Dipendente dell azienda 2) Libero professionista 3) Dipendente o collaboratore di una struttura privata o pubblica che eroga il servizio di sorveglianza sanitaria

28 Medico competente Principali compiti del medico competente sono: 1) Sorveglianza sanitaria: visita medica diretta ad accertare l idoneità alle mansioni del lavoratore. - E obbligatoria nel caso di attività considerate dalla legge rischiose per la salute. - Può essere richiesta dal lavoratore. - Può essere disposta dal medico qualora la ritenga necessaria in correlazione ai rischi lavorativi. 2) Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed all attuazione delle misure di prevenzione e protezione 3) Collabora alla formazione ed informazione dei lavoratori circa i rischi presenti in azienda 4) Visita almeno una volta l anno gli ambienti di lavoro

29 Gli altri Soggetti coinvolti nell attuazione della sicurezza Lavoratori In linea generale i lavoratori devono prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali possono ricadere le loro azioni od omissioni Più in specifico è dovere dei lavoratori: 1) osservare le disposizioni e le istruzioni ai fini della protezione utilizzando correttamente le attrezzature, sostanze, mezzi di trasporto, dispositivi di protezione 2) Segnalare immediatamente deficienze degli strumenti di lavoro e la presenza di condizioni di pericolo 3) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 4) Partecipare ai corsi di formazione ed addestramento 5) Sottoporsi ai controlli sanitari

30 Lavoratori Il lavoratore che venga meno ai doveri in materia di sicurezza: -Può essere sanzionato in via disciplinare dal datore di lavoro -Può andare incontro a responsabilità civile e penale se dalle sua azioni od omissioni deriva una lesione nei confronti di altri lavoratori o terze persone presenti nei luoghi di lavoro

31 Gli altri Soggetti coinvolti nell attuazione della sicurezza Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) NOZIONE Persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - E previsto su diversi livelli: 1) Unità produttiva o di azienda 2) Territoriale o di comparto (pubblico impiego): destinato ad operare nelle aziende dove non c è un r.l.s. 3) Sito produttivo (contesto in cui sono presenti più aziende, quali cantieri, porti, interporti): coordina i r.l.s. aziendali e opera direttamente nelle aziende dove non c è un r.s.l.

32 R.L.S. Principali compiti e diritti del r.l.s. sono: 1) Diritto ad essere informato e consultato relativamente alla valutazione dei rischi ed alle nomine del s.p.p. e medico competente 2) Diritto a ricevere ogni informazione utile su macchine, ambienti di lavoro, sostanze e preparati pericolosi 3) Diritto ad ottenere una specifica formazione sulla sicurezza 4) Libertà di accedere ai luoghi di lavoro 5) Permessi retribuiti per svolgere il proprio ruolo 6) Possibilità di segnalare situazioni di pericolo 7) Possibilità di proporre nuove misura per la sicurezza 8) Diritto a permessi retribuiti, mezzi adeguati e protezione da ogni pregiudizio.

33 Vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione Competenti a vigilare sul rispetto delle sicurezza sono: 1) ASL competenti per territorio 2) In via sostitutiva, può intervenire anche l ISPETTORATO DEL LAVORO incardinato presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio con riferimento a: -attività edili ed affini; -attività comportanti elevati rischi identificate con D.M.

34 Vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione POTERE di SOSPENSIONE dell attività dell impresa - ASL: 1) per gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (ad es. mancata valutazione dei rischi, mancata costituzione del SPP, ecc ) -ISPETTORATO: oltre al caso sub 1), anche per: - 2) rilevante presenza di lavoratori in nero (in misura pari o superiore al 20% degli occupati in regola); - 3) violazioni reiterate in materia di tutela della salute e sicurezza tra cui anche quelle relative ai limiti previsti all orario di lavoro (che esponga i lavoratori ad un rilevante rischio infortuni)

35 Risarcimento del danno subito dal lavoratore In presenza di determinate condizioni, al verificarsi di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale (ricollegata cioè all attività lavorativa svolta), il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno I danni risarcibili nel nostro ordinamento possono avere: 1)Natura patrimoniale 2)Natura non patrimoniale

36 Danno risarcibile UNICI DANNI RISARCIBILI FINO A FINE ANNI 80 Danno patrimoniale: diminuzione della capacità di reddito provocata da una menomazione psico-fisica e rimborso delle spese (mediche, farmacologiche, terapeutiche) sostenute Danno morale: temporaneo turbamento psicologico conseguente ad una lesione dell integrità psico-fisica provocata da un fatto costituente reato

37 Danno risarcibile Riconosciuto per la prima volta da Corte Cost. n. 184/1986 Danno biologico: danno non patrimoniale, consistente nella lesione dell integrità psico-fisica, di per sé risarcibile (indipendentemente dalla riduzione della capacità di produrre reddito) Necessità di una valutazione medico-legale e determinazione su base tabellare

38 Danno risarcibile Consacrato ufficialmente dalle sentenze della Corte di Cassazione nn e 8828/2003 Danno esistenziale: danno non patrimoniale, consistente nell alterazione negativa dell insieme di azioni e consuetudini attraverso cui un individuo costruisce la propria identità ed esistenza Riconosciuto ogni qualvolta ci sia una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti (ad es. diritto alla salute, diritto all informazione, alla riservatezza, all immagine, all onore, al decoro)

39 Danno risarcibile Consacrato ufficialmente dalle sentenze della Corte di Cassazione nn e 8828/2003 MA Limitato di recente da Corte Cass, Sezioni Unite, n /2008: deve trattarsi di un pregiudizio grave e serio al di sopra della soglia minima in cui si collocano semplici fastidi, disagi, ansie, disappunti, insoddisfazioni

40 Risarcimento dei danni Al risarcimento dei danni provvedono: - in linea generale: INAIL (istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) - In determinate condizioni: il datore di lavoro

41 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Trova fondamento direttamente nell art. 38, comma 2 Cost.: I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Il rapporto assicurativo è costituito tra: A)Assicuratore (colui che eroga le prestazioni assicurative): INAIL B)Assicurante (colui che versa i premi assicurativi): tutti i datori di lavoro pubblici e privati C)Assicurato (colui che beneficia delle prestazioni assicurative): lavoratori subordinati, compresi soci di cooperativa, apprendisti, dirigenti, artigiani (al contempo assicuranti ed assicurati), co.co.co. e co.co.pro.

42 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali L assicurazione obbligatoria rappresenta un indubbio vantaggio per: -I lavoratori: ottengono subito un ristoro economico per l infortunio o la malattia professionale subita, senza dover attendere l esito di un lungo ed incerto processo - I datori di lavoro: dispensati, soltanto però in linea generale, dalla responsabilità civile a fronte del pagamento dei premi assicurativi

43 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Gli eventi assicurati sono: A) INFORTUNIO SUL LAVORO: ogni lesione che comporta la morte o un inabilità permanente o temporanea del lavoratore originata: - in occasione di lavoro: esistenza un nesso causale tra attività lavorativa e sinistro; è ritenuta occasione di lavoro anche l infortunio in itinere (tragitto casa-lavoro) - da una causa violenta: un fattore presente nell ambiente di lavoro che abbia causato un danno rapido nel suo manifestarsi B) MALATTIA PROFESSIONALE: inabilità che discende da un agente patogeno (fattore negativo presente nell ambiente di lavoro) che agisce lentamente sul lavoratore

44 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Le prestazioni erogate dall INAIL al verificarsi dell infortunio o della malattia professionale consistono in: 1)PRESTAZIONI SANITARIE: cure mediche e chirurgiche, soccorsi d urgenza, accertamenti clinici, protesi 2)INDENNITA PER L INVALIDITA TEMPORANEA ASSOLUTA a copertura, almeno parziale, della retribuzione persa fino a guarigione clinica 3)DANNO BIOLOGICO secondo le seguenti modalità: -Fino al 6% (lesioni micro-permanenti): nessun indennizzo -Dal 6% al 15%: indennizzo in capitale (somma unica) -Oltre il 16%: costituzione di una rendita riferita in parte alla percentuale di danno biologico, in parte alle conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla retribuzione precedente (DANNO PATRIMONIALE)

45 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali La copertura assicurativa dell INAIL prescinde (ed è quindi comunque presente) da: - eventuale colpa e quindi responsabilità civile del datore di lavoro o di suoi ausiliari - eventuale colpa dello stesso lavoratore Non c è invece copertura INAIL e nemmeno responsabilità del datore di lavoro in caso di: 1)Dolo del lavoratore 2)Rischio elettivo: l infortunio è causato da una condotta del lavoratore volontaria ed arbitraria, che nulla a che vedere con le finalità produttive 3)Rischio extraprofessionale: occorso per motivi che nulla hanno a che vedere con la prestazione svolta 4)Rischio generico: presente nell ordinaria vita quotidiana, noto a tutti, che prescinde quindi dalle concrete mansioni svolte

46 Responsabilità diretta del datore di lavoro I danni ulteriori, non liquidati dall INAIL, possono consistere in: -DANNO DIFFERENZIALE: rappresentato dall eventuale più generosa liquidazione del danno biologico e/o patrimoniale riconosciuto dal giudice rispetto a quello riconosciuto dall INAIL - DANNO MORALE, DANNO ESISTENZIALE: voci di danno mai indennizzate dall INAIL - DANNO BIOLOGICO inferiore al 6 %, il quale non viene mai liquidato dall INAIL

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