10.01 Stato al 1 gennaio 2012

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1 10.01 Stato al 1 gennaio 2012 Salariati che lavorano o sono domiciliati all estero e i membri della loro famiglia Persone interessate 1 Questo promemoria offre ragguagli sull obbligo assicurativo sulle possibilità di assicurarsi facoltativamente e sul diritto alle prestazioni di salariati che lavorano all estero per conto di un datore di lavoro la cui sede è in Svizzera, e di familiari che accompagnano il salariato all estero. 2 Questo promemoria non è destinato alle persone impiegate in organizzazioni internazionali od umanitarie e neppure al personale della Confederazione. Per queste persone valgono altre normative giuridico-assicurative. Per informazioni più dettagliate voglia rivolgersi al Suo datore di lavoro. Contributi alle assicurazioni sociali 3 I salariati che durante la loro attività all estero sono soggetti alle assicurazioni sociali svizzere sono tenuti per principio a versare contributi alle assicurazioni sociali seguenti: 1

2 assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), assicurazione per l invalidità (AI), indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (IPG), assicurazione contro la disoccupazione (AD), previdenza professionale (PP, 2 pilastro) (a partire da un determinato reddito annuo), assicurazione malattie (AMal), assicurazione contro gli infortuni non professionali. 4 Per AVS, AI, IPG, AD e PP anche i datori di lavoro sono tenuti a versare contributi in favore dell assicurato. È inoltre a loro carico l intero premio dell assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Invece, il premio dell assicurazione contro gli infortuni non professionali è completamente a carico della persona salariata, ed è detratto direttamente dallo stipendio. Il salariato deve corrispondere il premio dell assicurazione malattie direttamente alla cassa malati scelta. I datori di lavoro non vi contribuiscono. Per gli assegni familiari, invece, i salariati non devono pagare alcun contributo (costituisce un eccezione il Cantone del Vallese, dove i salariati versano contributi). 5 L AVS e l AI considerano datori di lavoro svizzeri tutte le imprese e le organizzazioni con sede in Svizzera tenute a versare contributi AVS/AI/IPG. Sistema assicurativo determinante per i salariati 6 Il fatto che una persona sia assicurata in Svizzera o all estero dipende principalmente da dove svolge un attività lucrativa (attenzione: per i salariati distaccati valgono disposizioni particolari), dove risiede, e quale cittadinanza ha. 2

3 Attività lucrativa e domicilio in un Paese dell UE Stati membri dell UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 7 Cittadini svizzeri o di uno Stato dell UE che esercitano un attività lucrativa esclusivamente in uno Stato dell UE sottostanno al sistema assicurativo di questo Stato per tutti i rami assicurativi (v., per analogia, par. 3); che esercitano un attività lucrativa in diversi Stati dell UE o che esercitano un attività lucrativa in Svizzera ed in uno o più Stati dell UE sottostanno per principio all assicurazione dello Stato dove risiedono per tutti i rami assicurativi. 8 n sono assicurati presso l AVS/AI svizzera coloro che lavorano e hanno il domicilio in uno Stato membro dell UE e che non hanno la nazionalità svizzera o quella di uno Stato dell UE. Attività lucrativa e domicilio in Islanda, Liechtenstein e/o rvegia Tra gli Stati dell AELS (Svizzera, Islanda, Liechtenstein e rvegia) valgono le stesse normative vigenti tra la Svizzera e gli Stati dell UE. 9 I cittadini di Svizzera, Islanda, rvegia e Liechtenstein che esercitano un attività lucrativa esclusivamente in uno di questi Stati sottostanno al sistema assicurativo di questo Stato per tutti i rami assicurativi (v., per analogia, par. 3) che esercitano un attività lucrativa in più di uno di questi Stati sottostanno per principio all assicurazione dello Stato dove risiedono per tutti i rami assicurativi. 10 I salariati che non hanno la cittadinanza di uno Stato dell AELS e che lavorano e risiedono in Islanda, rvegia o Liechtenstein non sono affiliati all AVS/AI svizzera. 3

4 Attività lucrativa e domicilio in uno Stato contraente Sono considerati Stati contraenti gli Stati non appartenenti all UE o all AELS con i quali la Svizzera ha firmato una convenzione bilaterale di sicurezza sociale. Si tratta di: Australia, Canada/Quebec, Cile, Croazia, Filippine, India (assoggettamento), Israele, Macedonia, ex Repubblica federale di Iugoslavia*, San Marino, Turchia, USA. *La convenzione è applicata ai seguenti Stati: Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Serbia. Le convenzioni di sicurezza sociale non riguardano tutti i rami assicurativi indicati al par I salariati di cittadinanza svizzera che lavorano e risiedono in uno Stato contraente sono assicurati in questo Stato ad eccezione dei salariati distaccati; esercitanti un attività lucrativa sia in Svizzera sia in uno Stato contraente sono di regola assicurati in entrambi gli Stati in rapporto al reddito che realizzano. La stessa normativa vale per coloro che esercitano un attività lucrativa in Svizzera e/o in uno Stato contraente ed hanno la cittadinanza di quest ultimo. 12 I salariati che non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato contraente e che lavorano e risiedono in uno Stato contraente sono assicurati in questo Stato; che lavorano sia in Svizzera sia in uno Stato contraente sono assicurati in entrambi gli Stati. In Svizzera sono tenuti a versare contributi sul reddito che vi hanno realizzato. 4

5 13 Attività lucrativa e domicilio in Stati non appartenenti all UE o all AELS e di uno Stato non contraente I salariati che non lavorano e non risiedono né in uno Stato dell UE né in uno degli Stati dell AELS Islanda, Liechtenstein e rvegia né in uno degli Stati contraenti elencati sopra non sono affiliati all AVS/AI/IPG, indipendentemente dalla loro nazionalità. Il loro caso non rientra neppure nelle competenze di altre assicurazioni sociali svizzere. 14 Eccezione: distacco I salariati di cittadinanza svizzera o di uno Stato dell UE che sono assicurati secondo il diritto svizzero e che vengono distaccati temporaneamente in uno Stato dell UE dal loro datore di lavoro rimangono soggetti alle assicurazioni svizzere (v. par. 3). Un datore di lavoro che desidera distaccare una persona per al massimo 12 mesi trasmette una richiesta di rilascio di un certificato di distacco alla sua cassa di compensazione AVS. Se le condizioni necessarie per il distacco sono soddisfatte, la cassa di compensazione AVS emette il formulario E 101 e lo consegna al datore di lavoro, che lo trasmetterà a sua volta al salariato interessato. Se si prevede che il periodo di attività all estero, contro qualsiasi aspettativa, sarà superiore a 12 mesi, il datore di lavoro può inoltrare una richiesta di proroga di al massimo un anno all istituzione competente dello Stato in cui il salariato verrà distaccato. L Ufficio federale delle assicurazioni sociali può accordare ulteriori prolungamenti previa consultazione dell autorità estera competente. 15 La stessa procedura vale per le persone salariate di nazionalità svizzera o cittadine di uno Stato dell AELS Islanda, Liechtenstein o rvegia distaccate in Islanda, nel Liechtenstein o in rvegia. 16 I salariati che non hanno la cittadinanza di uno Stato dell UE o dell AELS, ma che sono assicurati secondo il diritto svizzero e provvisoriamente distaccati in uno Stato membro dell UE* o dell AELS** dai loro datore di lavoro rimangono soggetti alle assicurazioni svizzere toccate dalla convenzione di sicurezza sociale conclusa con lo Stato interessato nonché 5

6 alle assicurazioni svizzere contro le malattie e gli infortuni. Per ottenere l esenzione dall assicurazione estera bisogna presentarle un certificato di distacco (da unire al formulario previsto dalla convenzione, disponibile presso le casse di compensazione). Il mantenimento dell assicurazione è valido per la durata fissata nella convenzione (di solito di 24 mesi) e, se richiesto, può venire prorogato mediante accordo tra l Ufficio federale delle assicurazioni sociali e la competente autorità estera. La stessa procedura vale anche per persone che non hanno la cittadinanza di uno degli Stati dell AELS, ma che sono assicurate secondo il diritto svizzero e che sono state temporaneamente distaccate nel Liechtenstein o in rvegia da un impresa con sede in Svizzera. I salariati che non hanno la cittadinanza di uno Stato dell UE o dell AELS, ma sono assicurati secondo il diritto svizzero e vengono distaccati dal datore di lavoro in Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania o a Malta, a certe condizioni, possono restare assicurati secondo il diritto svizzero. n sono tuttavia esentati dal versamento dei contributi alle assicurazioni sociali dello Stato in cui sono distaccati. *Convenzioni bilaterali sono concluse con gli Stati membri seguenti dell UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Republica Ceca, Slovacchia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria **Convenzioni bilaterali sono concluse con gli Stati membri seguenti dell AELS: Liechtenstein e rvegia. 17 A prescindere dalla loro cittadinanza, i salariati assicurati in Svizzera e distaccati dal proprio datore di lavoro in uno Stato contraente, non appartenente né all UE né all AELS, rimangono assoggettati alle assicurazioni sociali svizzere toccate dalla convenzione di sicurezza sociale interessata nonché alle assicurazioni svizzere contro le malattie e gli infortuni. Per ottenere l esenzione dall assicurazione estera bisogna presentarle un certificato di distacco (da unire al formulario previsto dalla convenzione, disponibile presso le casse di compensazione). Il mantenimento dell assicurazione è valido per la durata fissata nella convenzione (di solito di 24 mesi) e, se richiesto, può venire prorogato mediante accordo tra l Ufficio federale delle assicurazioni sociali e la competente autorità estera. 6

7 Distacchi Le disposizioni per il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG delle persone esercitanti un attività lucrativa in Svizzera valgono anche per i salariati distaccati da datori di lavoro svizzeri (lo stesso dicasi, a seconda del Paese interessato, per l AINF). In caso di distacco in un Paese dell UE o in un Paese dell AELS, il calcolo si riferisce sempre anche all AD, all AINF e, per principio, agli assegni familiari. L obbligo contributivo del datore di lavoro svizzero si riferisce al salario complessivo versato in Svizzera e all estero. La persona distaccata non è quindi obbligata a versare contributi all assicurazione sociale dello Stato in cui soggiorna, nella misura in cui il ramo assicurativo interessato rientra nella convenzione in questione. Come in Svizzera, i premi per l assicurazione contro gli infortuni non professionali sono dedotti dal salario. I premi per l assicurazione malattie vanno versati direttamente alla cassa malati competente. Nel caso in cui alla fine del periodo di distaccamento il salariato non tornasse a lavorare in Svizzera per il suo datore di lavoro, egli viene assoggettato all assicurazione sociale del Paese in cui lavora. AVS/AI Diritto alle prestazioni per salariati 18 Le rendite vengono calcolate secondo gli anni contributivi computabili, il reddito da attività lucrativa, gli assegni per compiti educativi o assistenziali. 19 I cittadini svizzeri che durante la loro attività all estero non erano affiliati all AVS/AI: si vedranno computate le lacune contributive eventualmente createsi in relazione agli anni di contribuzione mancanti (v. possibilità dell assicurazione facoltativa, par ); a seconda dei casi verrà quindi corrisposta solo una rendita parziale; 7

8 avranno diritto ad una rendita al raggiungimento dell età pensionabile solo se potranno dimostrare una durata contributiva di almeno un anno; avranno diritto ad una rendita in caso d invalidità solo se potranno dimostrare una durata contributiva di almeno tre anni. Dopo un anno di contributi nell AVS/AI, periodi di assicurazione in uno Stato membro dell UE o dell AELS sono presi in considerazione per i cittadini della Svizzera, di uno Stato membro dell UE o dell AELS. Previdenza professionale (v. par ) Assicurazione malattie (v. par ) Assicurazione contro gli infortuni (v. par ) Assegni familiari (v. par. 50) Assicurazione contro la disoccupazione (v. par ) Ripercussioni sugli altri componenti della famiglia 20 I coniugi di persone che lavorano e risiedono all estero e che non esercitano un attività lucrativa, non sono affiliati all AVS/AI a meno che il coniuge non sia stato distaccato da un datore di lavoro svizzero in uno dei Paesi seguenti: Australia, Austria*, Bulgaria, Canada/Quebec, Cile, Cipro*, Croazia, Danimarca*, Filippine, India, Irlanda*, Islanda**, Liechtenstein, Macedonia, rvegia, Portogallo*, Repubblica Ceca*, Slovacchia*, Slovenia*, Ungheria* o USA. In caso di distacco in un altro Stato dell UE o in uno Stato contraente, gli interessati hanno la possibilità, a determinate condizioni, di aderire all assicurazione obbligatoria. * Solo i familiari di cittadini di uno Stato terzo. ** Solo i familiari di cittadini di uno Stato AELS. 21 Per il calcolo delle rendite valgono i par. 18 e 19. 8

9 22 Chiunque sia sposato con una persona assicurata ottiene in caso di decesso del coniuge, il diritto ad una rendita per vedovi o vedove. Questa prestazione è calcolata unicamente in base agli anni contributivi e al reddito da attività lucrativa della persona deceduta. 23 I figli minorenni di persone che lavorano e risiedono all estero hanno diritto alle prestazioni AVS/AI. Le assicurazioni sociali svizzere competenti possono p. es. concedere provvedimenti d integrazione e finanziarne l applicazione all estero, quando le probabilità di successo e la situazione personale della persona interessata lo giustifichino. Il diritto ai provvedimenti d integrazione si estingue con la fine dell affiliazione dei genitori. In caso di trasferimento in uno Stato non appartenente all UE o all AELS si consiglia di assicurare facoltativamente i figli di più di 5 anni (v. par. 36). Questa formalità permette di raggiungere il numero di anni assicurativi necessario affinché, più tardi, i figli esercitanti un attività lucrativa possano pagare i contributi AVS/AI/IPG a partire dal 1 gennaio successivo al compimento dei 17 anni e quelli senza attività lucrativa dopo il compimento dei 20 anni. Assicurazione malattie 24 I familiari di una persona distaccata all estero da un datore di lavoro svizzero continuano ad essere affiliati all assicurazione malattie svizzera insieme al loro congiunto. Se queste persone sono assicurate obbligatoriamente anche all estero possono, a determinate condizioni e dietro richiesta, essere esentate dall assicurazione svizzera. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla cassa malati. Previdenza professionale (v. par ) Assicurazione malattie (v. par ) Assicurazione contro gli infortuni (v. par ) Assegni familiari (v. par. 50) 9

10 Ulteriori informazioni 25 Le pubblicazioni Sicurezza sociale in Svizzera Lasciare la Svizzera per uno Stato dell Unione europea (UE) o dell Associazione europea di libero scambio (AELS) offrono ulteriori informazioni alle persone che hanno la cittadinanza di uno Stato dell UE, di uno Stato dell AELS o di uno degli Stati contraenti indicati sopra (v. par. 6, 9 e 10). Sono disponibli sul sito Internet delle istituzioni AVS/AI all indirizzo 26 Il promemoria Cittadini degli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale offre ulteriori informazioni alle persone che non hanno la cittadinanza di uno Stato dell UE, di uno Stato dell AELS o di uno degli Stati contraenti indicati sopra. Adesione all AVS/AI obbligatoria o mantenimento della stessa 27 Le persone esercitanti un attività lucrativa all estero ed i loro familiari non sono per principio affiliati all AVS/AI svizzera obbligatoria. A determinate condizioni possono però aderirvi volontariamente. 28 Mantenimento dell assicurazione obbligatoria per salariati Le persone che lavorano all estero per conto di un datore di lavoro svizzero e vengono da esso remunerate possono, alle condizioni indicate al par. 29, continuare ad aderire all AVS/AI/IPG e all assicurazione contro la disoccupazione. 29 La nazionalità o il luogo di lavoro della persona interessata non sono rilevanti; vanno tuttavia rispettate le tre condizioni seguenti: 10

11 Versamento del salario da un datore di lavoro in Svizzera: il salario dev essere corrisposto da un datore di lavoro con sede in Svizzera. I salariati che ricevono solo una parte del loro salario da un datore di lavoro svizzero possono continuare ad aderire all assicurazione obbligatoria solo se il loro datore di lavoro paga anche i contributi sul salario corrisposto dall impresa estera. Assoggettamento per 5 anni consecutivi: per poter mantenere l assicurazione il salariato dev essere stato assicurato obbligatoriamente o facoltativamente all AVS/AI svizzera per almeno 5 anni consecutivi, immediatamente prima dell inizio dell attività all estero o dopo la fine del periodo di distacco. n è però necessario che la persona interessata abbia versato contributi durante questo periodo. Se non lo ha fatto per motivi legati all età o allo stato civile, gli anni di domicilio in Svizzera sono considerati anni contributivi. Per poter permettere di mantenere l assicurazione durante un attività esercitata in uno Stato dell UE i periodi di assicurazione compiuti da cittadini svizzeri o dell UE in Stati dell UE sono presi in considerazione nella verifica del periodo assicurativo minimo di 5 anni. Lo stesso vale quanto al mantenimento della copertura assicurativa da parte di persone aventi la cittadinanza di un Paese dell AELS attive in Islanda, Liechtenstein o rvegia. Accordo del salariato e del datore di lavoro: l assicurazione obbligatoria può essere mantenuta solo su richiesta scritta, firmata dal salariato e dal datore di lavoro ed indirizzata alla cassa di compensazione del datore di lavoro. Il datore di lavoro non è comunque tenuto a dare il proprio consenso. La richiesta dev essere inoltrata al più tardi entro 6 mesi dal giorno in cui il salariato ha adempiuto alle condizioni necessarie per il mantenimento dell assicurazione obbligatoria. Scaduto questo termine non è più possibile mantenere l assicurazione. 30 Il salario determinante ai fini del calcolo dei contributi AVS/AI/IPG comprende sia gli stipendi versati dall azienda svizzera sia quelli eventualmente versati da imprese estere, a condizione che vengano corrisposti attraverso un datore di lavoro svizzero. Ai fini del calcolo dei contributi, gli stipendi corrisposti in valuta estera (o parti di essi) dovranno essere convertiti in franchi svizzeri. 11

12 31 Assicurazione AVS/AI obbligatoria: adesione o mantenimento da parte dei familiari I coniugi di persone affiliate all AVS/AI svizzera che lavorano all estero possono aderire all AVS/AI/IPG obbligatoria solo se non esercitano un attività lucrativa. 32 La nazionalità o il luogo di soggiorno non sono rilevanti; tuttavia la stessa possibilità non è data ai coniugi dei frontalieri. L adesione non presuppone alcun periodo assicurativo precedente in Svizzera. 33 Coloro che sposano all estero una persona salariata affiliata all AVS/AI/IPG possono aderire all assicurazione. 34 Una persona senza attività lucrativa è esonerata dall obbligo contributivo se il coniuge esercitante un attività lucrativa versa più del doppio del contributo minimo. 35 La richiesta per il mantenimento dell assicurazione va inoltrata per iscritto alla cassa di compensazione del coniuge esercitante un attività lucrativa. Se la richiesta viene inoltrata entro 6 mesi dal giorno in cui il coniuge senza attività lucrativa ha adempiuto alle condizioni necessarie per poter aderire all assicurazione, questa viene mantenuta senza interruzioni. Se la richiesta non viene inoltrata entro questa scadenza, l assicurazione riprende a decorrere dal primo giorno del mese seguente la richiesta. 12

13 Assicurazione AVS/AI facoltativa 36 Persone aventi la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell UE o dell Islanda, del Liechtenstein o della rvegia possono aderire all assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità se non risiedono né in un Paese dell UE, né in Islanda, né nel Liechtenstein, né in rvegia, e sono state affiliate ininterrottamente almeno 5 anni all assicurazione obbligatoria prima di uscirne. 37 La richiesta di adesione all assicurazione facoltativa dev essere inoltrata alla rappresentanza svizzera competente (ambasciata, consolato) o alla Cassa svizzera di compensazione al più tardi un anno dopo l uscita dall assicurazione obbligatoria. 38 Per i salariati il tasso di contribuzione si situa al 9,8 % del reddito. Persone senza attività lucrativa versano contributi varianti da 904 a franchi, a dipendenza della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendite. 39 Le prestazioni dell AVS e dell AI facoltative sono le stesse dell assicurazione obbligatoria. Per i coniugi di salariati che soddisfano sia le condizioni per la proroga dell assicurazione obbligatoria o per l adesione alla stessa da parte di familiari secondo i par , sia quelle per l assicurazione facoltativa secondo il par. 36, quest ultima risulta più vantaggiosa in quanto può essere conclusa indipendentemente dallo stato civile. Questa copertura assicurativa resta valida anche dopo un divorzio o il decesso del coniuge. 13

14 Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (previdenza professionale) 40 La previdenza professionale in Svizzera fa parte del cosiddetto sistema dei tre pilastri: l AVS e l AI formano, insieme alle prestazioni complementari (PC), il 1 pilastro, che ha lo scopo di coprire adeguatamente il fabbisogno vitale ed è obbligatorio; il 2 pilastro è costituito dalla previdenza professionale (cassa pensioni) e ha lo scopo di garantire all assicurato o al superstite lo stesso standard di vita che aveva prima che si verificasse il caso d assicurazione (vecchiaia, decesso, invalidità). Per le persone esercitanti un attività lucrativa con un reddito superiore a franchi è anch essa obbligatoria; il 3 pilastro, infine, cioè la previdenza privata (risparmi individuali, assicurazioni private), completa gli altri due ed è facoltativo. 41 Le persone soggette alla previdenza professionale hanno diritto a una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell età pensionabile (o prima, secondo il regolamento della cassa pensioni); a una rendita d invalidità, se sono invalide almeno al 40 % e se sono assicurate al momento dell insorgenza della causa dell invalidità (i regolamenti degli istituti di previdenza possono prevedere disposizioni più favorevoli); a prestazioni per i superstiti (vedove, vedovi e figli) in caso di decesso dell assicurato; alla prestazione d uscita (= prestazione di libero passaggio), se si lascia la cassa pensioni del datore di lavoro prima che si verifichi uno dei tre casi assicurati summenzionati. 42 In generale, all uscita dalla cassa pensioni (che di norma coincide con la fine del rapporto lavorativo) la prestazione d uscita è versata su un conto o su una polizza di libero passaggio. 14

15 43 Gli assicurati che lasciano definitivamente la Svizzera possono richiedere il pagamento in contanti della prestazione d uscita. Richieste in tal senso devono essere inoltrate alla cassa pensioni dell ultimo datore di lavoro. Il pagamento della prestazione di uscita non è possibile quando l assicurato lascia la Svizzera ed è assicurato obbligatoriamente in uno Stato dell UE per i rischi vecchiaia, decesso e invalidità. Tuttavia, la parte sovra-obbligatoria della prestazione d uscita può continuare ad essere pagata su richiesta della persona assicurata. Sulla base della revisione dell accordo AELS, la stessa normativa vige per le persone che si trasferiscono in Islanda o in rvegia. L importo va versato su un conto o su una polizza di libero passaggio vincolati. La prestazione di libero passaggio delle persone che si trasferiscono nel Liechtenstein sarà corrisposta all istituto di previdenza del datore di lavoro del Liechtenstein. In questo caso non è possibile eseguire il versamento in contanti. Gli istituti di previdenza e il Fondo di garanzia LPP di Berna possono fornire ulteriori informazioni al riguardo. 44 Gli assicurati devono rivolgersi alla cassa pensioni del loro ultimo datore di lavoro. È perciò molto importante che conservino tutti i certificati d assicurazione del secondo pilastro di cui sono in possesso. 45 Se un assicurato lascia la Svizzera senza comunicare alla cassa pensioni dove versare la prestazione d uscita o senza aver ricevuto un pagamento in contanti, la cassa pensioni è tenuta a versare l importo all istituto collettore al più tardi 2 anni dopo che l assicurato ha lasciato la cassa stessa. 15

16 Assicurazione malattie 46 Chi rimane affiliato all assicurazione svizzera contro le malattie durante la sua attività all estero (in particolare i salariati distaccati) è coperto per le cure resesi necessarie all estero in seguito a malattia. I costi delle cure ricevute all estero vanno fatturati alla cassa malati svizzera, che rimborsa al massimo il doppio dei costi che verrebbero rifusi in Svizzera per le stesse cure. Lo stesso vale per i congiunti di persone distaccate all estero da parte di un datore di lavoro svizzero. Eccezioni Nell ambito dell assistenza reciproca in materia di prestazioni, i cittadini svizzeri o di un Paese dell UE affiliati all assicurazione malattie svizzera che soggiornano in uno Stato membro dell UE hanno diritto alle cure mediche necessarie tenuto conto della durata del soggiorno e della natura delle prestazioni. A tal scopo, devono presentare ai fornitori di prestazioni la tessera europea d assicurazione malattia o il relativo certificato di sostituzione (che possono essere richiesti presso le casse malati svizzere). In taluni casi il competente assicuratore estero imputa i costi all omologo svizzero, in altri l assicurato deve provvedere direttamente al pagamento ed è rimborsato in un secondo tempo. Per i cittadini d altri Stati un disciplinamento analogo è applicable in caso di malattia in Germania. 47 Le stesse normative vigenti tra la Svizzera e gli Stati dell UE valgono per le persone di cittadinanza svizzera o di uno degli Stati dell AELS che vengono distaccate in Islanda, Liechtenstein o rvegia e per i loro congiunti. Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi alle casse malati o all Istituzione comune LAMal di Soletta. 16

17 Assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali 48 Chi rimane affiliato all assicurazione svizzera contro gli infortuni durante un attività all estero è coperto per le cure resesi necessarie in seguito a infortunio o malattia professionale incorsi al di fuori della Svizzera. L assicurazione contro gli infortuni rimborsa i costi fino ad un importo due volte maggiore di quello che verrebbe rifuso se le cure fossero state prodigate in Svizzera. Eccezioni In Islanda e rvegia, negli Stati dell UE e nella maggioranza degli Stati contraenti, il ruolo dell assicuratore svizzero viene assunto da un assicurazione estera (un assicuratore-malattie o un assicuratore contro gli infortuni, secondo il Paese e il genere dell infortunio). I costi del trattamento verranno quindi fatturati all assicuratore svizzero. Gli infortuni occorsi nel Liechtenstein vengono trattati direttamente dall assicuratore svizzero. Ulteriori informazioni possono essere richieste agli assicuratori contro gli infortuni. 49 Infortuni non professionali occorsi a congiunti accompagnatori Persone non esercitanti un attività lucrativa non sono affiliate all assicurazione svizzera contro gli infortuni. Queste sono tenute a garantirsi la copertura contro gli infortuni attraverso l assicurazione malattie. Assegni familiari 50 In linea di principio gli assegni familiari versati in caso di distacco in uno Stato membro dell UE o dell AELS o in uno Stato contraente rimangono invariati rispetto a quanto si riceverebbe in Svizzera. Nel caso di un distacco all estero (al di fuori del territorio dell UE/AELS o di uno Stato contraente), gli assegni familiari sono esportabili ma il loro importo è adattato 17

18 al potere d acquisto del Paese di residenza. Ulteriori informazioni possono essere richieste alle casse di compensazione per gli assegni familiari. Assicurazione contro la disoccupazione 51 I salariati che durante la loro attività fuori dalla Svizzera hanno versato contributi all assicurazione contro la disoccupazione, al loro ritorno hanno diritto all indennità di disoccupazione a prescindere dalla loro nazionalità, a condizione tuttavia che si stabiliscano in Svizzera, s iscrivano all ufficio regionale di collocamento (URC) e si mettano a disposizione di quest ultimo. 52 Nel caso in cui durante il soggiorno all estero non venisse versato alcun contributo all assicurazione svizzera contro la disoccupazione, i cittadini svizzeri e stranieri con permesso di dimora, di ritorno in Svizzera dopo un soggiorno di più di un anno in un Paese non appartenente né all UE né all AELS, sono esonerati dall obbligo contributivo se sono in grado di dimostrare di avere esercitato all estero un attività lucrativa dipendente di una durata corrispondente al periodo di contribuzione minimo previsto dalla legge sull assicurazione contro la disoccupazione. 53 I salariati di cittadinanza svizzera o di uno Stato dell UE che hanno versato contributi all assicurazione di uno Stato membro dell UE devono richiedere l indennità di disoccupazione nello stesso Stato. Per al massimo 3 mesi possono tuttavia cercare un posto di lavoro in Svizzera, continuando a percepire le prestazioni dell assicurazione dell ultimo Stato in cui sono stati attivi professionalmente. La stessa normativa è applicabile ad Islanda e rvegia. Chi cerca lavoro nel Liechtenstein, continua a dover adempiere le prescrizioni di controllo in Svizzera e viene pagato dalla cassa di disoccupazione svizzera. Lo stesso vale nel caso opposto, vale a dire qualora una persona avente diritto alle prestazioni in Liechtenstein cercasse lavoro in Svizzera. In tal caso vanno adempiute le prescrizioni di controllo del Liechtenstein, che è competente per il pagamento delle prestazioni. 18

19 Indennità di maternità 54 Per aver diritto all indennità di maternità una donna, salariata o indipendente, deve per principio essere stata soggetta all assicurazione obbligatoria ai sensi della legge sull AVS durante i 9 mesi precedenti la nascita del bambino ed avere esercitato un attività lucrativa per almeno 5 mesi nello stesso periodo. Il calcolo tiene conto dei periodi d attività o d assicurazione compiuti in uno Stato membro dell UE o dell AELS. Il diritto alle prestazioni nasce il giorno del parto e si estingue al più tardi dopo 14 settimane o alla ripresa dell attività lucrativa. L indennità di maternità ammonta all 80% del reddito medio conseguito prima del parto, ma non può superare i 196 franchi al giorno. Va richiesta alla cassa di compensazione competente. Per le madri domiciliate all estero che non sono più soggette all assicurazione obbligatoria ai sensi della legge sull AVS è competente la Cassa svizzera di compensazione. Legge sull unione domestica registrata 55 In questo promemoria, i termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente: matrimonio: unione domestica registrata, divorzio: scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata, vedovo/a: partner registrato superstite. Chiarimenti ed altre informazioni 56 Per informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. La lista di tutte le casse di compensazione figura sulle ultime pagine degli elenchi telefonici o su Internet all indirizzo 19

20 57 Le persone che lavorano all estero per conto di un datore di lavoro svizzero sono pregate di rivolgersi alla cassa di compensazione AVS del datore di lavoro. 58 Informazioni relative all assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all estero sono disponibili presso la Cassa svizzera di compensazione, avenue Ed.-Vaucher 18, casella postale 3100, CH-1211 Ginevra 2, le ambasciate svizzere, i consolati generali e i consolati. 59 Informazioni relative a prestazioni d uscita inutilizzate possono essere richieste alle casse pensioni. Per informazioni concernenti la procedura per far valere eventuali diritti, gli assicurati possono rivolgersi, oltre che alle casse pensioni, ad un ufficio centrale al seguente indirizzo: Ufficio centrale 2 pilastro Casella postale 1023 CH-3000 Berna 14 Tel. +41 (0) info@zentralstelle.ch 60 Per informazioni concernenti l AD vogliate rivolgervi a: seco Direzione del lavoro Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione Effingerstrasse 31 CH-3003 Berna Tel. +41 (0) Ulteriori informazioni sull assicurazione contro la disoccupazione sono disponibili su Internet alla pagina 20

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