Operazione economica realizzata con il contratto di somministrazione

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1 LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: PROFILI GENERALI L istituto della somministrazione di lavoro, intendendosi per tale la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, è stato disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003. Si tratta di un contratto che sostituisce due istituti fra loro complementari: il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (e cioè quello che intercorreva tra l impresa fornitrice e l impresa utilizzatrice) e il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo (e cioè quello che intercorre tra l impresa fornitrice e il singolo lavoratore), previsti e disciplinati dai primi 11 articoli della L. n. 196/1997, dei quali viene disposta l abrogazione. L operazione economica è dunque posta in essere da tre soggetti: - l impresa utilizzatrice, che è il soggetto che si avvale dell attività lavorativa del prestatore; - l agenzia di somministrazione, che è il soggetto debitamente autorizzato a fornire la manodopera; - il prestatore di lavoro somministrato, che è il lavoratore assunto dall agenzia e inviato a svolgere la propria attività nell interesse, nonché sotto la direzione ed il controllo dell impresa utilizzatrice. Operazione economica realizzata con il contratto di somministrazione Impresa utilizzatrice Agenzia di somministrazione Prestatore di lavoro somministrato Giuridicamente la fattispecie si realizza tramite la stipula di due contratti collegati: - un contratto di somministrazione a tempo indeterminato o a termine, concluso fra l agenzia di somministrazione e l impresa utilizzatrice; - un contratto di lavoro subordinato, concluso fra l agenzia di somministrazione e il prestatore di lavoro. Pur non sussistendo tra l utilizzatore e il lavoratore alcun tipo di contratto, la legge fa discendere in capo all uno o all altro soggetto una serie di poteri e obblighi specificamente individuati (per es. gli obblighi di sicurezza in capo all utilizzatore o l obbligo cui è soggetto il lavoratore di eseguire la prestazione secondo le direttive impartite dall utilizzatore).

2 Obblighi senza contratto Utilizzatore a) Obblighi di sicurezza b) Obbligo di seguire le direttive dell utilizzatore Lavoratore Somministrazione a tempo indeterminato La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per il funzionamento permanente di interi reparti dell azienda è una forma di organizzazione del lavoro, nota come staff leasing, molto diffusa nel mercato del lavoro statunitense. La somministrazione è effettuata da un soggetto operante a tal fine in forma imprenditoriale, vale a dire l agenzia di sommnistrazione, e consente all impresa utilizzatrice la riduzione dei costi di reperimento e gestione della forza lavoro, oltre che una maggiore flessibilità nell utilizzo della stessa e un trasferimento all esterno dei vincoli. Con il D. Lgs. n. 276/2003 il legislatore ha fortemente innovato la pregressa disciplina che per oltre un quarantennio ha prima vietato e poi limitato la c.d. utilizzazione indiretta delle prestazioni lavorative. Si è ritenuto che la positiva sperimentazione della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo consentisse un ripensamento critico dell impianto complessivo della legge n. 1369/1960 che vietata l interposizione di manodopera e la somministrazione di lavoro altrui. Ed invero, la nuova disciplina, nell abrogare la legge n. 1369/1960, riscrive completamente la materia allargando le maglie delle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla somministrazione, non solo per un periodo predeterminato o per soddisfare esigenze temporanee, ma anche a tempo indeterminato e per il soddisfacimento di esigenze stabili e/o ricorrenti dell impresa. Il decreto indica le fattispecie in presenza delle quali è ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. L elencazione, che comprende una articolata e nominata serie di attività, termina con un rinvio a tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro, nazionali o territoriali, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Le suddette attività, alla cui esecuzione è consentito provvedere mediante contratti di somministrazione a tempo indeterminato, sono: a) servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; b) servizi di pulizia, custodia, portineria;

3 c) servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci (tale definizione, nella sua ultima parte, ben si presta a ricomprendere anche l attività di facchinaggio); d) la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; e) attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; f) attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; g) la gestione di call-center, nonché l avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; h) costruzioni edilizie all interno degli stabilimenti, installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, particolari attività produttive, con specifico riferimento all edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell impresa; i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. La disposizione di cui alla lett. h), va interpretata nel senso che le particolari attività produttive non si riducono all edilizia ed alla cantieristica navale, ma comprendono anche le attività che presentino le caratteristiche organizzative indicate dalla norma. Ed infatti nella lettera h) è unificato e riprodotto, in maniera pressoché letterale, il testo dell art. 5, lettere a), b) ed e), della l. n. 1369/1960, ora abrogata, concernente ipotesi di appalto consentito e non presidiato dal principio della parità di trattamento economico e normativo fra dipendenti dell appaltatore e dipendenti dell appaltante. In sintesi: Somministrazione a tempo indeterminato Ampia la casistica Liberalizzata nelle aree ad obiettivo 1 per tutte le nuove attività imprenditoriali

4 Somministrazione a tempo determinato La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all ordinaria attività dell utilizzatore, e quindi prive di qualsiasi connotato di temporaneità, straordinarietà, eccezionalità, imprevedibilità e simili. Cioè per le stesse ragioni che, secondo l art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, legittimano l apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato. Sempre in conformità a quanto previsto dalla disciplina di legge in materia di contratto di lavoro a termine, viene affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi l individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato. Viene così recuperata, in versione più elastica, la previsione secondo cui i prestatori di lavoro temporaneo non potevano superare la percentuale dei lavoratori, occupati presso l impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato, stabilite dai contratti collettivi nazionali, e viene, nel contempo, definita una serie di ipotesi in relazione alle quali non è prevista alcuna limitazione quantitativa. Somministrazione a tempo determinato Vengono meno i limiti della tassatività delle ipotesi e della temporaneità delle ragioni giustificative Limiti al controllo giudiziario Ai fini della valutazione della sussistenza delle ragioni che legittimano il ricorso al contratto di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a termine, l eventuale controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell ordinamento, all accertamento dell esistenza delle ragioni che lo giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che competono solo all'impresa utilizzatrice. Divieti Sono casi modellati, anche nella formulazione testuale, sulle disposizioni del D.Lgs. n. 368/2001 (disciplina del rapporto di lavoro a termine). Più specificamente, è vietato ricorrere alla somministrazione di lavoro: - per sostituire lavoratori in sciopero;

5 - quando, nell unità produttiva, si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; - quando, nell unità produttiva, è in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994. In particolare, riguardo a quest ultimo divieto, viene in sostanza confermato il divieto per l impresa utilizzatrice di stipulare contratti di somministrazione in assenza della prescritta valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994. Da rilevare che, con la nuova disciplina di legge, viene soppresso il divieto, precedentemente in vigore per il contratto di fornitura, di ricorrere alla somministrazione di manodopera per le mansioni, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, il cui svolgimento poteva rappresentare maggiore pericolo per la sicurezza del lavoratore o di soggetti terzi. Forma del contratto di somministrazione Il contratto di somministrazione è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi (Art. 21): a) gli estremi dell autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che rendono lecita la somministrazione; d) l indicazione della presenza di evnetuali rischi per l integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista dal contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione, da parte del somministratore, dell obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione, da parte dell utilizzatore, dell obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione, da parte dell utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento

6 economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. Tra gli obblighi previdenziali, anche se la norma fa espresso riferimento ai soli contributi previdenziali, deve ritenersi incluso anche il versamento dei premi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Da notare il riferimento, fra gli elementi da inserire nel contratto, alla data di inizio e alla durata prevista del contratto stesso, mentre la legge n. 196/1997, sia per il contratto di fornitura che per il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, prescriveva l indicazione della data di inizio e del termine, senza alcuna possibilità di precisare la durata di questo mediante semplice previsione. La mancanza di forma scritta, o la mancata indicazione di alcuni degli elementi sopra indicati (estremi dell autorizzazione rilasciata al somministratore; numero dei lavoratori da somministrare; casi in cui è ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato; ragioni, di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, giustificanti la stipulazione a tempo determinato; indicazione della presenza di eventuali rischi per l integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; data di inizio e durata prevista del contratto) determinano la nullità del contratto di somministrazione, e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell utilizzatore. Somministrazione irregolare A questo proposito, il decreto stabilisce che, quando la somministrazione avvenga fuori dei limiti e delle condizioni di cui alle citate lettere a), b), c) d) ed e) dell art. 21 (come pure fuori dei limiti e delle condizioni di cui all art. 20), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso a norma dell art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest ultimo, con effetto dall inizio della somministrazione. Ne consegue che le retribuzioni e le contribuzioni previdenziali, incluse le somme versate a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pagate dal somministratore liberano l utilizzatore dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma pagata, e che, per il periodo in cui la somministrazione ha avuto luogo, tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto si intendono compiuti dall utilizzatore. Il somministratore, all atto della stipulazione del contratto di lavoro col singolo lavoratore, ovvero all atto dell invio di quest ultimo presso l utilizzatore, deve comunicargli per iscritto tutti gli elementi contenuti nel contratto di somministrazione, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell attività lavorativa presso l utilizzatore. Disciplina dei rapporti di lavoro Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato In caso di somministrazione a tempo indeterminato, i lavoratori assunti dal somministratore sono soggetti alla disciplina generale di cui al codice civile e alle leggi speciali. Ciò significa che i lavoratori potranno essere somministrati a tempo indeterminato

7 ma anche a termine. In entrambe le ipotesi, inoltre, le assunzioni potranno essere effettuate a tempo pieno o a tempo parziale. Durante i periodi in cui non operano presso un utilizzatore, i lavoratori assunti a tempo indeterminato restano a disposizione del somministratore, salvo, ovviamente, il caso in cui sopravvenga una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento. I periodi di disponibilità, nei quali il lavoratore rimane in attesa di assegnazione, sono remunerati da una specifica indennità mensile (divisibile in quote orarie), esclusa dal computo di ogni istituto legale o contrattuale, che il somministratore eroga al lavoratore, nella misura stabilita dal contratto collettivo nazionale applicabile al somministratore stesso (ossia, quello ora applicabile alle agenzie di lavoro temporaneo), e indicata nel contratto individuale. Tale misura non può essere inferiore a quella prevista e periodicamente aggiornata con decreto del Ministro del Lavoro, ed è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione del lavoratore ad attività a tempo parziale, anche presso il somministratore. Il decreto precisa che, nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato, la risoluzione dei rapporti individuali di lavoro è disciplinata non dalla legge n. 223/1991 (disciplina da applicarsi in caso di licenziamento collettivo), bensì dalla legge n. 604/1966 (licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo), trovando altresì applicazione, in tale fattispecie, le disposizioni di cui all art. 12 dello stesso D.Lgs. n. 276/2003, che, per il caso di fine lavori, prevedono, fra l altro, l istituzione di fondi per l integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato Se la somministrazione è a tempo determinato, il rapporto di lavoro fra somministratore e lavoratore è disciplinato dalla normativa di legge in tema di assunzioni a termine, in quanto compatibile. Le disposizioni del D.Lgs. n. 368/2001, dichiarate inapplicabili al contratto di somministrazione a tempo determinato, riguardano, rispettivamente, la conversione automatica in contratti a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati a breve distanza di tempo rispetto a precedenti contratti a termine intercorsi con lo stesso lavoratore, e la riduzione ad un unico rapporto a tempo indeterminato di due contratti a termine stipulati con lo stesso lavoratore senza alcuna soluzione di continuità. Dunque, a differenza della normativa disciplinante il contratto a termine, il somministratore potrà concludere più contratti a termine con lo stesso lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo e, pertanto, effettuare rinnovi del contratto senza limitazioni. La nuova normativa prevede anche una speciale disciplina della proroga del termine apposto al contratto fra somministratore e lavoratore: in base a tale disciplina, che risponde a criteri meno rigidi rispetto a quella contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001, la proroga è in ogni caso ammissibile, con il consenso del lavoratore e mediante atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. L onere della prova relativa all obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

8 Alla scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto di lavoro tra l agenzia e il lavoratore può poi essere rinnovato Infine, il decreto sancisce la nullità di ogni clausola che, anche indirettamente, tenda a limitare la facoltà dell utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione a tempo determinato. Tale previsione non trova applicazione e, quindi, la clausola in questione mantiene la propria validità qualora al lavoratore sia corrisposta un adeguata indennità, in funzione di ristoro economico della diminuita possibilità di assunzione al termine del contratto di somministrazione, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore. Computabilità dei lavoratori e assunzioni obbligatorie E esclusa la computabilità del lavoratore somministrato nell organico dell utilizzatore ai fini dell applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, ad eccezione delle normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro (cfr., ad esempio, art. 18 D.Lgs. n. 626/1994, relativamente ai profili dimensionali dell azienda o dell unità produttiva, connessi alla nomina del rappresentante per la sicurezza). In particolare, è esclusa, in caso di somministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, l applicabilità della disciplina delle assunzioni obbligatorie e della riserva di cui all art. 4bis del D.Lgs. n.181/2000, secondo cui le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale. Pertanto, i lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione al fine di essere avviati presso gli utilizzatori non concorrono a determinare l organico dell agenzia al fine dell applicazione delle disposizioni suddette. Il citato art. 4bis, pone a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (oggi somministratori ) l obbligo di comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito è ubicata la loro sede operativa, l assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente. Al riguardo, la nuova normativa chiarisce che tale obbligo di comunicazione va riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. La violazione degli obblighi posti dall art. 4bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato. Tutela del prestatore di lavoro - Esercizio del potere disciplinare - Regime della solidarietà Trattamento economico e normativo Uno dei fondamentali principi sui quali si basa la nuova disciplina sulla somministrazione di lavoro è il principio di parità di trattamento tra lavoratori somministrati e lavoratori dipendenti dall utilizzatore.

9 In proposito, l art. 23 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell utilizzatore, a parità di mansioni svolte. L applicabilità di tale disposizione è esclusa nei casi di contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale, erogati a favore dei lavoratori svantaggiati. In attuazione del precetto contenuto nella delega, i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali spettanti ai lavoratori sono oggetto di obbligazione solidale fra utilizzatore e somministratore. Vengono, infine, confermate alcune prescrizioni già contenute nella legge n. 196/1997. Modalità e criteri per la determinazione e l erogazione ai lavoratori somministrati dei cosiddetti premi di risultato vengono stabiliti dai contratti collettivi applicati dall utilizzatore. I medesimi lavoratori hanno diritto alla parità di trattamento coi dipendenti dell utilizzatore operanti nella stessa unità produttiva, per quanto riguarda la fruizione di tutti i servizi sociali e assistenziali goduti da questi ultimi, con esclusione di quei servizi il cui godimento non sia aperto, ma condizionato all iscrizione ad associazioni o società cooperative oppure al raggiungimento di un anzianità di servizio determinata. Il somministratore è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi che le attività produttive in generale possono comportare per la sicurezza e la salute e, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994, svolge opera di formazione e addestramento sull uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell attività per la quale i lavoratori stessi vengono assunti. L adempimento di tale obbligo può essere trasferito sull utilizzatore ove il contratto di somministrazione così preveda. In tal caso, la variazione del soggetto obbligato va annotata nel contratto individuale con il lavoratore. Ulteriori incombenze a carico dell utilizzatore sono costituite dall obbligo di informare il lavoratore qualora le mansioni cui questi è adibito richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici. L utilizzatore è tenuto altresì ad osservare, nei confronti del lavoratore stesso, tutti gli obblighi di protezione previsti a tutela dei propri dipendenti, ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. In caso di assegnazione al lavoratore di mansioni superiori, o comunque non equivalenti a quelle dedotte nel contratto, l utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore e consegnare copia della comunicazione al lavoratore. Qualora non adempia a tale obbligo, l utilizzatore è tenuto in via esclusiva a corrispondere al lavoratore le differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori nonché l eventuale risarcimento del danno derivante dallo spostamento del lavoratore a mansioni inferiori. Infine, qualora venga addebitata al lavoratore una mancanza disciplinare, l utilizzatore è tenuto a trasmettere al somministratore, cui compete la titolarità del potere sanzionatorio, gli estremi dei fatti che formeranno oggetto di contestazione ai sensi della legge n. 300/1970.

10 L utilizzatore è responsabile nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal lavoratore nell esercizio delle sue mansioni. Diritti sindacali e garanzie collettive Il decreto riconosce ai lavoratori dipendenti dalle società o imprese di somministrazione e dagli appaltatori la spettanza dei diritti sindacali di cui alla legge n. 300/1970. In particolare il lavoratore, per tutta la durata della somministrazione, esercita presso l utilizzatore i diritti di libertà e di attività sindacale e può partecipare alle assemblee dei dipendenti dello stesso utilizzatore. Uno specifico diritto di riunione, secondo la normativa vigente (art. 20, legge n. 300/1970) e con modalità demandate alla contrattazione collettiva, è riservato ai dipendenti di uno stesso somministratore che operano presso diversi utilizzatori. E posto a carico dell utilizzatore l obbligo di comunicare alla r.s.u., ovvero alle r.s.a. e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: - prima della stipula del contratto col somministratore, il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, tali comunicazioni possono essere fornite dall utilizzatore, anziché in via preventiva, entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione; - il numero, i motivi e la durata dei contratti di somministrazione conclusi, e il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Per questa ulteriore comunicazione è prevista una periodicità di dodici mesi. Norme previdenziali Il D.Lgs. n. 276/2003 pone a carico del somministratore gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali (con obbligazione solidale dell utilizzatore). Viene mantenuto l inquadramento del somministratore nel settore terziario, analogamente a quanto già previsto per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo dalla legge n. 196/1997. Sull indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. Il somministratore è esonerato dal versamento del contributo integrativo per l assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (0,30). Gli obblighi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (da intendersi riferiti al versamento dei premi) sono determinati in relazione al tipo ed al rischio delle lavorazioni svolte, vale a dire secondo la classificazione delle lavorazioni alla corrispondente voce della tariffa relativa alla sottogestione terziario nella quale è inquadrato il somministratore. In concreto i premi sono determinati in relazione al tasso medio nazionale o medio ponderato stabilito dalla tariffa del settore terziario per l attività corrispondente a quella svolta dall impresa utilizzatrice ovvero, in alternativa, sono determinati in base al tasso medio o medio ponderato corrispondente alla lavorazione effettivamente svolta dal lavoratore qualora tale lavorazione non sia già stata denunciata ai fini assicurativi da parte dell impresa utilizzatrice.

11 SOMMINISTRAZIONE (ARTT ) Scheda riepilogativa La somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un soggetto munito di autorizzazione (somministratore) fornisce, a tempo indeterminato o a termine, manodopera ad un altro soggetto (utilizzatore). La somministrazione a tempo determinato è ammessa per ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, sostitutivo. Viene affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi l individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato. La somministrazione a tempo indeterminato è ammessa per le ipotesi previste dal decreto e in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere gli elementi tassativamente indicati dall art. 21, comma 1. La mancanza di forma scritta, o la mancata indicazione degli elementi di cui alle prime cinque lettere del comma 1 (estremi dell autorizzazione rilasciata al somministratore; numero dei lavoratori da somministrare; casi in cui è ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato; ragioni, di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, giustificanti la stipulazione a tempo determinato; indicazione della presenza di eventuali rischi per l integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; data di inizio e durata prevista del contratto) determinano la nullità del contratto di somministrazione, e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell utilizzatore. L attività del somministratore è subordinata ad un particolare regime autorizzatorio che, ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, comprende l iscrizione in un albo delle agenzie per il lavoro, istituito presso il Ministero del lavoro e il possesso di una articolata serie di requisiti giuridici e finanziari, richiesti quale condizione per l iscrizione all albo. Le agenzie di somministrazione di lavoro sono di due tipi: le agenzie abilitate a svolgere tutte le tipologie di attività (vale a dire, le attività di somministrazione a tempo indeterminato e a termine) e le agenzie abilitate a svolgere esclusivamente le specifiche attività per cui il decreto prevede l ammissibilità del contratto a tempo indeterminato. I periodi di disponibilità, nei quali il lavoratore rimane in attesa di assegnazione, sono remunerati da una specifica indennità mensile (divisibile in quote orarie) che il somministratore eroga al lavoratore, nella misura stabilita dal contratto collettivo nazionale applicabile al somministratore stesso, e indicata nel contratto individuale. E vietato ricorrere alla somministrazione di lavoro: per sostituire lavoratori in sciopero;

12 quando, nell unità produttiva, si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; quando, nell unità produttiva, è in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell art. 4 del d.lgs. n. 626 del 19 settembre Il lavoratore somministrato non è computato nell organico dell utilizzatore ai fini dell applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, ad eccezione delle normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell utilizzatore, a parità di mansioni svolte. I contratti collettivi stabiliscono modalità e criteri per la corresponsione delle erogazione economiche legate ai risultati collegati con l andamento economico dell impresa. Il somministratore assolve agli obblighi derivanti dalla legge n. 626/1994 ma il contratto di somministrazione può prevedere che tali obblighi siano adempiuti dall utilizzatore. Ai lavoratori dipendenti dalle società o imprese di somministrazione e dagli appaltatori sono riconosciuti i diritti sindacali di cui alla legge n. 300/1970. In particolare il lavoratore, per tutta la durata della somministrazione, esercita presso l utilizzatore i diritti di libertà e di attività sindacale e può partecipare alle assemblee dei dipendenti dello stesso utilizzatore. Uno specifico diritto di riunione, secondo la normativa vigente e con modalità demandate alla contrattazione collettiva, è riservato ai dipendenti di uno stesso somministratore che operano presso diversi utilizzatori. L utilizzatore ha l obbligo di comunicare alla r.s.u., ovvero alle r.s.a. e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: prima della stipula del contratto col somministratore, il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, tali comunicazioni possono essere fornite dall utilizzatore, anziché in via preventiva, entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione; il numero, i motivi e la durata dei contratti di somministrazione conclusi, e il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Per questa ulteriore comunicazione è prevista una periodicità di dodici mesi. Sono posti a carico del somministratore gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, con obbligazione solidale dell utilizzatore. AVV. MARIA COLOSIMO

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