TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

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1 TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE Sommario Premessa Sezione I: Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) 1. Istituzione e requisiti di accesso al trattamento 2. Calcolo e misura dell'indennità 3. Durata della prestazione 4. Domanda e decorrenza 5. Compatibilità con i rapporti di lavoro 6. Decadenza 7. Contribuzione figurativa Sezione II: Assegno di disoccupazione (ASDI) 1. Campo di applicazione 2. Durata e misura dell'indennità Sezione III: Contratto di ricollocazione 1. Campo di applicazione 2. Decadenza Sezione IV: Assicurazione Sociale per l'impiego (ASpI) 1. Campo di applicazione 2. Indennità 3. Durata del trattamento 4. Contribuzione 5. Richiesta 6. Sospensione e decadenza Sezione V: Mini-ASpI 1. Istituzione e requisiti di accesso al trattamento 2. Corresponsione Premessa La legge di Riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 28 giugno 2012), entrata in vigore il 18 luglio 2012, ha inteso operare un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (ASpI - Assicurazione Sociale per l'impiego) in cui - con decorrenza 1º gennaio 2013 e in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data - confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, indennità di disoccupazione speciale edile, nelle tre diverse varianti). Non subisce modifiche, invece, l'indennità di disoccupazione agricola. La funzione dell'aspi è quella di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione. L'ammortizzatore ASpI amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Alle prestazioni liquidate dall'aspi si applicano, per quanto non previsto dalla legge di riforma ed in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (art. 2, comma 24-bis, L. n. 92/2012). Con il D.Lgs. n. 22/2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati", a decorrere dal 1º maggio 2015, è stata istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e nell'ambito dell'aspi, una indennità mensile di disoccupazione, denominata NASpI - Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego -, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-aspi introdotte dall'art. 2 della legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º maggio Alla nuova Assicurazione si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili (vd. infra). A decorrere dal 1º maggio 2015, è stato istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'asdi - Assegno di Disoccupazione -, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai

2 lavoratori beneficiari della NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Il lavoratore in stato di disoccupazione ha il diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblico o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati econtinuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL (per la cui disciplina si rinvia alla nota redazionale Lavoro a progetto). SEZIONE I NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI) 1. Istituzione e requisiti di accesso al trattamento La NASpI si configura quale ulteriore strumento di sostegno al reddito che, con decorrenza 1º maggio 2015, assicura un trattamento a favore di ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-aspi introdotte dall'art. 2 della legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º maggio Alla nuova Assicurazione si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili (vd. infra). Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonchè degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. Essi devono aver perso involontariamente la propria occupazione e presentare congiuntamente i seguenti requisiti: - siano in stato di disoccupazione; - far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; - far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. I periodi di Cassa integrazione a zero ore o gli altri periodi non utili per il soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro), immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, devono considerarsi periodi neutri e determinano un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione. Inoltre, allo stesso modo, detti eventi sono considerati neutri per il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo (ML comunicato 20 marzo 2015). La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione ex art. 7, L. n. 604/1966 (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 22/2015) Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1º maggio 2015, la NASpI è corrisposta nella misura di cui all'art 4 del D.Lgs. n. 22/2015 (art. 13, D.Lgs. n. 22/2015). L'erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7, D.Lgs. n. 22/2015). 2. Calcolo e misura dell'indennità La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Inoltre, se la retribuzione mensile: - è pari/inferiore nel 2015 all'importo di euro (rivalutato annualmente): NASpI pari al 75% della retribuzione mensile; - è superiore al predetto importo: l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

3 L'importo massimo della NASpI nel 2015 è di euro mensili, rivalutato annualmente. La nuova Assicurazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (art. 4, D.Lgs. n. 22/2015). 3. Durata della prestazione La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane (art. 5, D.Lgs. n. 22/2015). 4. Domanda e decorrenza La domanda è presentata all'inps in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (art. 6, D.Lgs. n. 22/2015). Incentivo all'autoimprenditorialità E' possibile richiedere la liquidazione anticipata del trattamento, in un'unica soluzione, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. La domanda di anticipazione deve essere presentata all'inps in via telematica, entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla data di inizio attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa (art. 8, D.Lgs. n. 22/2015). 5. Compatibilità con i rapporti di lavoro Riguardo alla compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, in base all'importo del reddito annuale scatta la decadenza o la conservazione della prestazione (il riferimento è al reddito minimo escluso da imposizione fiscale). In particolare: - il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi; - il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo conserva il diritto alla prestazione, a condizione che comunichi all'inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; - il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966 e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASpI, a condizione che comunichi all'inps entro 30 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto (art. 9, D.Lgs. n. 22/2015). Riguardo alla compatibilità della NASpI con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, in base al reddito se inferiore/superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, scatta l'obbligo di informare l'inps entro un mese dall'inizio dell'attività (con riduzione della prestazione). Il lavoratore, quindi, che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'inps entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

4 La NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Detta riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi deve presentare all'inps un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (art. 10, D.Lgs. n. 22/2015). 6. Decadenza Il lavoratore decade dalla fruizione NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni prescritte; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla prescritta comunicazione; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI (art. 11, D.Lgs. n. 22/2015). 7. Contribuzione figurativa La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di NASpI entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso. Le retribuzioni computate nei predetti limiti, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni (art. 12, D.Lgs. n. 22/2015). SEZIONE II ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI) 1. Campo di applicazione A decorrere dal 1º maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'asdi - Assegno di Disoccupazione -, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo ad esso preordinato. Inoltre, la corresponsione dell'asdi è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio (art. 16, commi 1, 2, 5, D.Lgs. n. 22/2015). 2. Durata e misura dell'indennità L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale; detto ammontare è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con emanando decreto (art. 16, D.Lgs. n. 22/2015). SEZIONE III CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE 1. Campo di applicazione Il lavoratore in stato di disoccupazione ha il diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblico o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del

5 lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata "dote individuale di ricollocazione" spendibile presso i soggetti accreditati. L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto. Il contratto prevede: - il diritto del soggetto ad una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato; - il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato; - il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato (art. 17, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 22/2015). 2. Decadenza E' prevista la decadenza del soggetto dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione (art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 22/2015). SEZIONE IV ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (ASPI) 1. Campo di applicazione Possono accedere all'aspi tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, sono soggetti alla nuova assicurazione: i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970; le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato, stante l'abrogazione ex art. 2, comma 69, lett. c), L. n. 92/2012 a decorrere dal 1º gennaio 2013, dell'art. 40 del R.D.L. n. 1827/1935, che escludeva tali categorie di lavoratori subordinati dalla preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria (INPS circ. n. 140/2012). Restano esclusi dall'aspi gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione specifiche norme. Sono, altresì, esclusi, i seguenti soggetti: giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti all'albo professionale, nonché praticanti giornalisti, iscritti nell'apposito Registro, titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica; religiosi, frati e monache (che prestano attività lavorativa in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza, nonché di terzi); sacerdoti secolari (che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari), nonché lavoratori subordinati a carattere stagionale di cui al decreto legislativo n. 286/1998 (INPS circ. n. 140/2012). Oltre alla perdita involontaria dell'occupazione, i requisiti di accesso alla prestazione sono i seguenti: - stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 181/2000; - due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Restano esclusi, dunque, dall'aspi i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (art. 2, commi 1-5, L. n. 92/2012). Si ritiene rientrare tra le ipotesi di disoccupazione involontaria, per la quale non sembra potersi escludere la corresponsione dell'aspi di cui al comma 1 dell'art. 2, L. n. 92/2012 ed il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di cui al comma 31 del

6 medesimo art. 2, anche il licenziamento disciplinare che, per se stesso, può essere già considerato un'adeguata risposta dell'ordinamento al comportamento del lavoratore, e non può ex ante essere qualificato come disoccupazione "volontaria" (ML interpello n. 29/2013). Lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali Ai sensi dell'art. 3, comma 17, legge n. 92/2012, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 è riconosciuta l'aspi ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei seguenti requisiti: - status di disoccupato (art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 181/2000); - almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione; - intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali (art. 3, comma 14, legge n. 92/2012) o a carico dei fondi di solidarietà da istituire nei settori in cui manca un consolidato sistema di bilateralità (art. 3, comma 4, legge n. 92/2012). Nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi in parola si applica lo stesso importo massimo previsto per l'indennità di disoccupazione ASpI (INPS circ. n. 19/2015). La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, legge n. 92/2012, tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. In seguito all'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 19 del decreto legge n. 185/2008, per i lavoratori sospesi è ammissibile fare ricorso all'indennità di disoccupazione ASpI anche successivamente ad un periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale in deroga e, allo stesso tempo, il completo esaurimento della indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi non è condizione necessaria per l'accesso ai trattamenti in deroga alla normativa vigente (INPS mess. n /2013). 2. Indennità Calcolo e misura dell'indennità L'indennità (mensile) ASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (art. 2, commi 6-9, L. n. 92/2012). Per tale calcolo devono essere considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (in UniEmens settimane di tipo "X" o "2") (INPS circ. n. 142/2012). L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile così determinata ed è pari al 75% nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75% di euro incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di C.i.g.s. (art. unico, 2º comma, lett. b), L. n. 427/1980). Nelle ipotesi di pagamento dell'indennità relativa a frazione di mese, il valore giornaliero dell'indennità è determinato dividendo l'importo così ottenuto per il divisore 30 (INPS circ. n. 142/2012). L'indennità non è soggetta al prelievo contributivo di cui all'art. 26, L. n. 41/1986 (pari al 5,84%) corrispondente all'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti. La misura dell'aspi subisce una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennità medesima, ove dovuta, è ulteriormente decurtata del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. Per l'importo massimo mensile dell'indennità in parola in vigore dal 1º gennaio 2015 si veda INPS circ. n. 19/2015. Ricorsi

7 Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini-aspi è il Comitato provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento. Il ricorso va presentato, in via telematica, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo: Entro il termine decadenziale di un anno si può proporre vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione (INPS circ. n. 142/2012). 3. Durata del trattamento La durata massima del trattamento, a decorrere dal 1º gennaio 2016 per gli eventi che si verifichino da tale data è di: - 12 mesi, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi; - 18 mesi, per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi diciotto mesi (art. 2, comma 11, L. n. 92/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 250, L. n. 228/2012 (c.d. "legge di stabilità 2013"; vd. INPS circ. n. 37/2013). In caso di previsione di durata della prestazione superiore ai dodici mesi, per determinare la durata stessa della prestazione nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La norma relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti (INPS circ. n. 142/2012). 4. Contribuzione Le modalità di contribuzione per il finanziamento dei trattamenti ASpI sono in sostituzione delle aliquote a carico dei datori di lavoro per gli strumenti di sostegno del reddito vigenti fino a tutto il L'art. 2, commi 25-35, L. n. 92/2012 prevede che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, al finanziamento dell'aspi e della mini-aspi concorrono i seguenti contributi: - contributo ordinario (art. 2, commi e comma 36); - contributo addizionale (art. 2, commi 28-30); - contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, commi 31-35). Per la determinazione dei contributi ASpI si veda anche la nota redazionale INPS - Determinazione dei contributi. Contributo ordinario Il contributo ordinario di finanziamento delle indennità ASpI e mini-aspi, posto a carico del datore di lavoro, è pari all'1,31% della retribuzione imponibile. Tale aliquota contributiva deve essere incrementata anche del contributo dello 0,30%, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 845/1978 il quale è destinato, per le aziende che vi aderiscono, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ovvero devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia (2/3) e del lavoro (1/3). Di conseguenza, i datori di lavoro devono versare un contributo complessivo pari all'1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile (INPS circ. n. 140/2012). Continuano a trovare applicazione, su tale contributo, le eventuali riduzioni derivanti dai provvedimenti di riduzione del costo del lavoro operate dall'art. 120 della L. n. 388/2000, e dall'art. 1, comma 361, della L. n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all'art. 8 del D.L. n. 203/2005 relativo alla disciplina delle forme di compensazione per i datori di lavoro che conferiscono il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. Per i lavoratori per i quali il predetto contributo non trovava applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388/2000 e n. 266/2005. Qualora per i predetti lavoratori le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si potrà procedere, subordinatamente all'adozione annuale di apposito

8 decreto ministeriale, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, con incrementi annui pari allo 0,26% per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27% per l'anno Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06% annuo si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n Per l'anno 2013, le prestazioni ASpI e mini-aspi sono liquidate ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge n. 92/2012 (vd. per rideterminazione delle prestazioni e delle modalità di calcolo INPS circ. n. 15/2014) e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 20% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge n. 92/2012 (D.M. 25 gennaio 2013, n ). Per gli anni dal 2014 al 2017 le prestazioni ASpI e mini-aspi ai lavoratori predetti, sono liquidate in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione e pertanto: - per il 2014, per un importo pari al 40% della misura delle indennità (art. 2, D.M. 18 febbraio 2014, n ); - per il 2015, per un importo pari al 60% della misura delle indennità (art. 3, D.M. 18 febbraio 2014, n ); - per il 2016, per un importo pari all'80% della misura delle indennità (art. 4, D.M. 18 febbraio 2014, n ); - per il 2017 per un importo pari al 100% della misura della indennità (art. 5, D.M. 18 febbraio 2014, 79412). Sono, pertanto, obbligatoriamente assoggettati all'aspi, oltre ai lavoratori in precedenza assicurati contro la disoccupazione involontaria, i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie degli apprendisti, dei soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970 e del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato (INPS circc. n. 144/2013; n. 101/2014). Per quanto concerne l'estensione dell'aspi al personale apprendista, l'art. 2, comma 36 della legge n. 92/2012, prevede, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, a carico del datore di lavoro, un contributo pari all'1,31% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani e non artigiani. Anche l'aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%; pertanto, la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura pari all'1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti. Su tale contributo non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall'art. 22, comma 1 della legge n. 183/2011 e neanche le riduzioni di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005. Potranno, invece, continuare ad operare, ove spettanti, le misure compensative ex art. 8 del D.L. n. 203/2005 (INPS circ. n. 140/2012). Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 167/2011 e 2, comma 37 della legge n. 92/2012, per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, il contributo ordinario ASpI resta fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione. Per i dipendenti somministrati, tale contributo rimane determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l'ulteriore percentuale (0,30%) di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 (INPS circ. n. 44/2013). Contributo addizionale L'art. 2, comma 28, L. n. 92/2012 introduce, a carico del datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, un contributo addizionale pari all'1,4% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatte salve specifiche eccezioni. Di conseguenza, la contribuzione complessivamente dovuta per l'aspi si attesta in misura pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali riduzioni del contributo dell'1,31% (INPS circ. n. 140/2012). Il contributo addizionale, non si applica: a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. L'INPS precisa che per l'operatività dell'esenzione è sempre necessario che i datori di lavoro comunichino la particolare tipologia assuntiva. Pertanto, i datori di lavoro nel flusso UniEmens devono valorizzare l'elemento «Qualifica3» con il previsto codice A (INPS mess. n. 4152/2014); b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più

9 rappresentative. Pertanto, le imprese che svolgono un'attività a carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011, sono esonerate dal versamento del contributo per il personale a tempo determinato (ML interpello n. 42/2012); c) agli apprendisti; d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. A tal proposito, il Ministero del lavoro ritiene che tale esclusione sia applicabile ai datori di lavoro "pubblici", ma non anche nelle ipotesi di somministrazione di lavoro nei confronti delle PP.AA., da intendersi quali mere utilizzatrici della prestazione di lavoro. Il contributo addizionale è dovuto nell'ambito della somministrazione a termine, salvo che il lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni sopra indicate, nonché in caso di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato (ML interpello n. 15/2013). Si prevede la restituzione del contributo addizionale al datore di lavoro: - in caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato, successivamente al decorso del periodo di prova; - qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 135, L. n. 147/2013 (c.d. "legge di stabilità 2014") le trasformazioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1º gennaio 2014 di contratti a termine comportano la restituzione del contributo addizionale senza più il limite massimo di sei mensilità previste in origine dalla L. n. 92/2012. La restituzione piena ricorrerà solamente nei casi di trasformazione (entro la scadenza) del contratto da tempo determinato a indeterminato nonché nell'ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine; nei casi di stabilizzazione successiva, opera la contrazione prevista dalla norma. La restituzione può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l'assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato (INPS mess. n. 4152/2014). Sul contributo addizionale possono operare le riduzioni contributive previste dall'ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. n. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall'art. 4, commi 8 e 11 della legge n. 92/2012). Tale contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato ex art. 8, comma 2 della legge n. 223/1991 di lavoratori in mobilità (INPS circ. n. 44/2013). Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni L'art. 2, commi 31-35, L. n. 92/2012 dispone che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'aspi, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 167/2011 (INPS circ. n. 140/2012). Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione. Il contributo sostituisce le seguenti aliquote (a carico del datore di lavoro): disoccupazione involontaria (dal 1º gennaio 2013), pari all'1,31%; aliquota aggiuntiva per disoccupazione nel settore edile (a regime, dal 1º gennaio 2017), pari allo 0,80%; mobilità (a regime dal 1º gennaio 2017), pari allo 0,30%. Il contributo non è dovuto: a) fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo dovuto dal datore di lavoro per ogni lavoratore messo in mobilità; b) per il periodo , nei seguenti casi:

10 - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. La misura del contributo di licenziamento è aumentata nel seguente caso: il contributo è moltiplicato per tre volte, a decorrere dal 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, comma 9, L. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale. I datori di lavoro devono versare la contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. L'INPS, pertanto, precisa che tale contributo non è dovuto nei seguenti casi: - dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); - risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la DTL, nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; - decesso del lavoratore (INPS circ. n. 44/2013). Con riferimento all'anzianità aziendale su cui calcolare il contributo, l'inps specifica che è quella maturata in relazione all'interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato; con riferimento ai lavoratori intermittenti, con o senza disponibilità, i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell'anzianità aziendale. Inoltre, non vanno considerate ai fini della determinazione dell'anzianità aziendale, alcune vicende che possono caratterizzare il rapporto di lavoro, quali ad esempio le ipotesi di sospensione per aspettativa non retribuita ed i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 (INPS mess. n /2013). Riguardo alla misura del contributo, deve essere considerato il parametro del 41% del massimale mensile di ASpI. La somma limite di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 92/2012, utilizzata come soglia per determinare l'importo della prestazione mensile spettante al lavoratore è annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. L'INPS puntualizza che: - il contributo è scollegato all'importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time); - per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario; - nel computo dell'anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001; - la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata. Nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso la DTL secondo le modalità previste all'art. 7 della legge n. 604/1966, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore l'erogazione della nuova indennità ASpI. Infine, ai sensi dell'art. 34, comma 54, lett. b) del D.L. n. 179/2012, il contributo in questione non è dovuto nel caso di cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale ultima esclusione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di "tutela dei lavoratori anziani" di cui all'art. 4 della legge n. 92/2012 (INPS circ. n. 44/2013). Contribuzione figurativa Si prevede il riconoscimento dei contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del

11 conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata (art. 2, comma 10, L. n. 92/2012). Compilazione UniEmens Per la compilazione del flusso UniEmens, non sono previste modifiche in merito all'esposizione della contribuzione ASpI, né con riferimento al contributo ordinario, né a quello addizionale. Al fine di recepire le innovazioni normative, si è, invece, reso necessario ampliare i valori ammessi nell'elemento "Qualifica3" di "DenunciaIndividuale" del flusso UniEmens e precisamente: Valore Significato Tempo determinato o contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti (decorrenza A gennaio 2013) T Stagionale assunto per attività di cui al D.P.R. n. 1525/1963 (decorrenza gennaio 2013) G Stagionale assunto dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per attività definite da avvisi comuni e da cc.nn.ll. stipulati entro il 31 dicembre 2011 (decorrenza gennaio 2013) Per il recupero del contributo addizionale dell'1,40%, versato con riferimento ai lavoratori con contratto "non a tempo indeterminato", in caso di trasformazione dei rapporti di lavoro ovvero di stabilizzazioni, è stato istituito il codice causale "L810", avente il significato di "Recupero contributo addizionale art. 2, comma 30, L. n. 92/2012", nell'elemento "CausaleAcredito" di "AltreACredito" di "DatiRetributivi" di Denuncia Individuale. Le operazioni di recupero potranno essere effettuate a decorrere dal mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che ne realizza il titolo (INPS circ. n. 140/2012). Il pagamento delle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro deve essere effettuato entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro e soggiace all'ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro. Ai fini dell'esposizione sul flusso UniEmens del predetto contributo, deve essere valorizzato nell'elemento "CausaleADebito", di "AltreADebito", di "DatiRetributivi", il nuovo codice causale "M400" avente il significato di "Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 comma 31 della legge n. 92/2012" e, nell'elemento "ImportoADebito", l'importo da pagare. In merito alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da "gennaio a marzo 2013", il versamento del contributo ex art. 2, comma 31 della legge n. 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 giugno Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, deve essere valorizzata, nell'elemento "CausaleADebito" di "AltrePartiteADebito"di "DenunciaAziendale", la nuova causale "M401" avente il significato di "Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 comma 31 della legge n. 92/2012", nell'elemento "NumDip" il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell'elemento "SommaADebito" l'importo da pagare (INPS circ. n. 44/2013). 5. Richiesta Richiesta del trattamento L'indennità è corrisposta mensilmente, è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda (art. 2, commi 12 e 13, L. n. 92/2012). Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'inps, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (in merito alla modalità di presentazione in via telematica delle domande vd. INPS mess. n. 760/2013). Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che è così individuato:

12 a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore); c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; d) ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa (INPS circ. n. 142/2012). Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione Al fine di semplificare l'erogazione dell'indennità ASpI, la legge di Riforma del mercato del lavoro ha previsto che la dichiarazione dell'interessato volta ad attestare l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa possa essere resa all'inps, che la trasmette al Centro per l'impiego territorialmente competente in base al domicilio, mediante il sistema informativo (art. 4, commi 38 e 39, L. n. 92/2012). Le Regioni e le Province mettono a disposizione dell'inps, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, comprese le informazioni relative: - all'iscrizione nelle liste di mobilità; - al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata. Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo, l'inps ha aggiornato la modulistica per richiedere le indennità ASpI (SR134) e mini-aspi (SR133), pubblicata nell'apposita sezione del sito ( implementando conseguentemente la procedura di presentazione della domanda in via telematica da parte dei cittadini, Patronati e Contact Center integrato (INPS circ. n. 154/2013). Sono stati rilasciati gli aggiornamenti necessari per la presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità, contestualmente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI e mini-aspi (INPS mess. n /2013). Inoltre, per garantire il pieno utilizzo ed efficacia delle nuove funzionalità introdotte, le domande per le prestazioni ASpI in scadenza possono essere utilmente inviate entro il 30 novembre 2013 (INPS mess. n /2013). Richiesta anticipata del trattamento In via sperimentale per il periodo (nei limiti delle risorse annue stabilite) si prevede la possibilità per il lavoratore che percepisce l'aspi di richiedere la liquidazione dell'indennità per il numero delle mensilità non ancora percepite per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa (art. 2, comma 19, L. n. 92/2012). In attuazione della L. n. 92/2012, il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto 29 marzo 2013, n ha stabilito le modalità di erogazione in unica soluzione dell'indennità ASpI e mini-aspi, precisando che sono destinatari di tale beneficio i lavoratori che intendono: - intraprendere un'attività di lavoro autonomo; - avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa; - associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente; - sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-aspi; - intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co. svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all'indennità di disoccupazione ASpI o mini-aspi - ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell'art del cod. civ.. La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità mensile ASpI o mini-aspi, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite. Al fine di accedere al beneficio, i lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione devono trasmettere telematicamente all'inps domanda recante la specificazione dell'attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dall'istituto medesimo.

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