Anno 2014 N. RF212. La Nuova Redazione Fiscale PERIODO FERIALE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

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1 Anno 2014 N. RF212 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 8 OGGETTO PERIODO FERIALE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI RIFERIMENTI D.LGS. N. 546/92; ART. 1, L. 742/69; CM 9/2012; CM 65/2001 CIRCOLARE DEL 30/07/2014 Sintesi: dal 1 agosto al 15 settembre è prevista la sospensione dei termini processuali del contenzioso tributario (cd. periodo feriale ). L istituto della sospensione: - si applica: per l accertamento con adesione, l'acquiescenza e la definizione delle sole sanzioni; - non si applica: all'adesione al PVC e all invito al contraddittorio. In relazione alla mediazione obbligatoria, le modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2014: - il termine di 90 giorni entro cui va conclusa la mediazione è anch esso soggetto a sospensione feriale, ma la novità riguarda i soli atti reclamabili notificati a decorrere dal 03/03/2014; - la richiesta di mediazione costituisce condizione di procedibilità del ricorso, non più di ammissibilità. Come noto, l art.1 L. 742/69 dispone che, salvo i casi espressamente indicati, i termini dei procedimenti della giustizia civile, amministrativa e tributaria sono sospesi nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre (cd. sospensione feriale ) di ciascun anno. La sospensione: opera per tutti i termini previsti nel processo tributario ed a quelli che ad essi rinviano non opera per i termini aventi natura amministrativa (che precedano o meno il contenzioso). Atti processuali Strumenti deflattivi SOSPENSIONE FERIALE ISTITUTI CUI SI APPLICA TERMINI CUI N SI APPLICA Proposizione del ricorso di decadenza per la notifica di atti impositivi Non Costituzione in giudizio di decadenza per il rimborso delle imposte processuali Deposito di memorie e documenti (art. 38 Dpr 602/72 o art. 21 Dlgs 546/92) Proposizione dell'appello di sgravio delle somme iscritte a ruolo Accertamento con adesione Strumenti Adesione al PVC Definizione in via breve deflattivi Adesione all'invito al contraddittorio COMPUTO DEI GIORNI Secondo il disposto degli artt c. 2 c.c. e 155 c.p.c, con riferimento ai giorni di calendario : non va conteggiato il giorno iniziale (data notifica avviso) va considerato nel calcolo il giorno finale (60 giorno) Eccezione - giorni liberi : quando il termine è in giorni liberi (es.: deposito delle cd. "memorie"), non si considera l ultimo giorno. Decorso dei termini: se è iniziato prima del periodo feriale : il termine riprende a decorrere dal 16/09 si computa anche il periodo già trascorso prima del 1/08. Giorno iniziale nel periodo feriale: se il giorno iniziale cade nel periodo feriale (notifica il 31/07), il decorso è differito al termine di tale periodo (1 giorno è il 16/09) Giorno finale di sabato o festivo : la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 212/2014 Pag. 2 / 8 TERMINE DEL 16/09 FESTIVO Se il termine relativo agli adempimenti cade in un giorno festivo o di sabato, ai fini del computo dei termini è necessario distinguere a seconda che si tratti di un termine con decorrenza successiva, ovvero di un termine a ritroso (CM 56/2007): termine a decorrenza successiva (es: termine per proposizione e deposito del ricorso, dei motivi aggiunti, dell appello) termine a ritroso (es: deposito di documenti, memorie, istanza di discussione in pubblica udienza) la scadenza è prorogata al 1 giorno successivo non festivo. Es: dovendo il ricorso essere depositato entro 30 giorni dalla proposizione, se il 30 giorno cade di sabato il deposito può essere posticipato al lunedì successivo la scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo Santo patrono: la festività del santo patrono non è considerato giorno festivo per i termini processuali (tranne che la festività di San Pietro per il Comune di Roma CM 56/2007). TERMINI PROCESSUALI I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre anche in caso di interruzione del processo (art. 40 c. 4 DLgs.546/92). Nello specifico, la sospensione feriale opera: a) per i termini relativi ai ricorsi e agli appelli artt. 18 e 51 DLgs.546/92 b) c) d) per il termine di 30 gg dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante per il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato per il termine di deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica art. 22 DLgs.546/92 art. 23 DLgs.546/92 art. 32 DLgs.546/92 Diversamente, non vi è sospensione per le fasi amministrative precedenti il contenzioso, come la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente o la messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza (art. 70, DLgs.546/92). IPOTECA E FERMO BENI MOBILI REGISTRATI La pausa estiva sussiste anche per il termine del ricorso contro l ipoteca esattoriale (art. 77, DPR 602/73), posto che non si tratta di opposizione all esecuzione, esclusa dalla sospensione (Cass.n.1295/2012). Tuttavia, considerata la presenza di opinioni contrarie (CTR Napoli n. 488/50/14), al fine di evitare ogni tipo di contestazione potrebbe essere opportuno notificare ad esempio il ricorso non tenendo conto della sospensione feriale dei termini. Per il fermo dei beni mobili registrati (art. 86, DPR 602/73) valgono le medesime considerazioni. RICORSO L art. 21 del D.Lgs.546/92 stabilisce che il ricorso in commissione tributaria deve essere notificato entro 60 giorni dalla data di notifica dell atto impositivo: avviso di accertamento cartella di pagamento (ove autonomamente impugnabile, e quindi se non preceduta da un atto autonomamente impugnabile).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 212/2014 Pag. 3 / 8 Pertanto, se il termine scade o inizia a decorrere all interno della pausa estiva, esso riprende dal 16/09. La sospensione feriale dei termini può cumularsi con quella di 90 giorni derivante dalla presentazione della domanda di adesione ex art. 6 del DLgs. 218/97. Esempio1 ATTO TIFICATO ENTRO IL 31/07/2014 Avviso di accertamento notificato in data 15/07/2014: i decorrono dal 16/07/2014 (non rileva se festivo), dovendosi operare i seguenti conteggi: dal 16/07/2014 al 31/07/2014: 16gg dal 01/08/2014 al 15/09/2014: sospensione dal 16/09/2014 al 30/09/2014: 15gg dal 01/10/2014 al 29/10/2014: 29gg Notifica Accert. Decorso dei 16/07/ /08/ /09/ /10/2014 sospensione Variante: l atto sia stato notificato il 4/07/2014: il 18/10/2014 cade di sabato; la presentazione del ricorso slitta a lunedì 20/10/2014. Esempio2 60 giorni Periodo GG dal 5/07/2014 al 31/07/ dal 01/08/2014 al 15/09/2014 sospensione dal 16/09/2014 al 30/09/ dal 01/10/2014 al 18/10/ sabato ATTO TIFICATO TRA IL 1/08 ED IL 15/09 (NEL PERIODO FERIALE) Avviso di accertamento notificato in data 09/08/2014: i decorrono dal 16/09/2014 (non rileva il fatto che cade di domenica, in quanto non è il termine finale): dal 09/08/2014 al 15/09/2014: sospensione dal 16/09/2014 al 30/09/2014: 15gg dal 01/10/2014 al 31/10/2014: 31gg dal 01/11/2014 al 14/11/2014: 14gg COSTITUZIONE IN GIUDIZIO L art.22 del D.Lgs.546/92, prevede che: entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso è necessario depositare l originale o la copia conforme dell istanza presso la segreteria della commissione tributaria dal calcolo dei 30 giorni è escluso il periodo feriale tra il 1 agosto e il 15 settembre. CASI POSSIBILI: a) se tra il 1 agosto e il 15 settembre cade il termine per costituirsi in giudizio: nel calcolo dei 30 giorni si tiene conto dei giorni fino al 31 luglio e quelli a partire dal 16 settembre b) se nel periodo feriale inizierebbe a decorrere il termine per costituirsi in giudizio: il calcolo dei 30 giorni si determina a partire dal 16 settembre. L ipotesi si presenta anche nel caso in cui il ricorso venga ugualmente presentato, senza attendere la fine del periodo feriale.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 212/2014 Pag. 4 / 8 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E RECLAMO/MEDIAZIONE Se la procedura del reclamo non va a buon fine, il contribuente deve costituirsi in giudizio per proseguire nel contenzioso. In tal caso (v. anche par. succ.): i 30 gg per la costituzione vanno calcolati a partire dal giorno successivo al 90º giorno decorrente dal ricevimento dell istanza di reclamo da parte dell ufficio se prima di tali 90 giorni il contribuente riceva il rigetto o l accoglimento parziale del reclamo, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre in modo differenziato a seconda che l atto sia stato notificato: fino al 2/03/2014: dalla data di ricevimento del diniego/accoglimento parziale dal 3/03/2014: dal compimento dei 90 giorni previsti per giungere alla mediazione. MEMORIE: 20 giorni liberi prima della data dell udienza: memorie aggiuntive 10 giorni liberi prima della data dell udienza: memorie illustrative. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Per gli atti emessi dall Agenzia delle Entrate di valore fino a (art. 17-bis DLgs.546/92): in luogo del ricorso il contribuente è tenuto a presentare atto di reclamo, che, in via eventuale, può contenere una proposta di mediazione. L istituto è stato oggetto di modifiche ad opera della L.147/2014, che hanno inciso, in determinate circostanze, sull applicabilità della sospensione feriale. In particolare, la sospensione feriale è ora applicabile (post L. 147/2014): non solo al termine per la notifica del reclamo e a quello per il suo deposito in CTP, trattandosi di termini processuali (CM 9/2012) ma anche al termine di 90 giorni entro cui la mediazione va stipulata. DECORRENZA: le novità previste dalla legge di stabilità 2014 operano dalla sua data di entrata in vigore e cioè a valere sugli atti (reclamabili) notificati dagli uffici a decorrere dal 3/03/2014 (in quanto il 2/03/2014 è caduto di domenica). ATTI TIFICATI FI AL 2/03/2014: nel periodo ante L. 147/2014, la fase di reclamo antecedente alla costituzione in giudizio aveva natura amministrativa e non giudiziale, per cui il termine di 90 giorni entro cui concludere la mediazione non sarebbe stato sospeso nella cd pausa estiva (CM 9/2012). Si ricorda inoltre che la mancata presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso (non essendo più prevista come causa di inammissibilità del medesimo) anche per gli atti notificati prima del 2/03/2014 (Corte Costituzionale sent. n.98/2014). RECLAMO E MEDIAZIONE ADEMPIMENTO TERMINE SOSPENSIONE Notifica del reclamo Entro il termine per il ricorso SI Termine entro cui il reclamo va accolto o la mediazione stipulata Deposito del ricorso Versamento 1 rata o somme intere 90 giorni dalla data di notifica del reclamo 30 giorni dal termine ultimo per la stipula della mediazione SI SI

5 Redazione Fiscale Info Fisco 212/2014 Pag. 5 / 8 Esempio3 L Agenzia entrate ha notificato un avviso di accertamento in data 15/05/2014. Il contribuente ha proposto reclamo alla competente DRE in data 1/07/2014, entro il termine ultimo di scadente al 15/07/2014. Il termine di 90 giorni (che decorre dalla proposizione del reclamo) per concludere la mediazione scade al 15 novembre 2014: dal 02/07/2014 al 31/07/2014: 30gg dal 01/08/2014 al 15/09/2014: sospensione dal 16/09/2014 al 30/09/2014: 15gg dal 01/10/2014 al 31/10/2014: 31gg dal 01/11/2014 al 15/11/2014: 15gg 90gg PROCESSO CAUTELARE Ai procedimenti relativi la sospensione dell esecuzione degli atti amministrativi non si applica la sospensione feriale. (art. 5, L.742/69). In tal caso, si osserva che se, per ipotesi, una cartella di pagamento o un accertamento esecutivo fossero notificati alla fine del mese di luglio, ai fini della sospensiva, occorrerà notificare il ricorso (contenente la richiesta cautelare) al più presto, siccome, stante l inapplicabilità della sospensione feriale, l udienza cautelare potrà tenersi nella pausa estiva. Diversamente, sarebbe errato proporre la sola istanza cautelare disgiunta dal ricorso, posto che nel rito tributario la cautela non può essere presentata prima del ricorso. ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO La sospensione feriale riguarda i soli termini processuali, per cui: in generale: non vi rientrano gli adempimenti richiesti per accedere ad un istituto deflattivo del contenzioso in deroga: vi sono casi in cui la sospensione si applica posto che l adempimento è legato al termine per il ricorso, che, essendo processuale, subisce la sospensione. Tra i i primi, cui non si applica la sospensione feriale, rientrano: l adesione ai PVC l adesione agli inviti al contraddittorio l accertamento con adesione stipulato prima della notifica dell avviso di accertamento. ACCERTAMENTO CON ADESIONE Qualora il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione: il termine di presentazione del ricorso è sospeso per 90 giorni decorrenti dalla data in cui è depositata l istanza presso l Ufficio. In pratica: per effetto della sospensione, vi è un allungamento dei termini ordinari per ricorrere, e il soggetto che presenta l istanza di adesione ha 150 gg utili per proporre il ricorso. L istanza, per comportare l effetto sospensivo, va presentata prima del decorso del termine per impugnare (CM 65/2001). Esempio4 Avviso di accertamento notificato il 17/09/2014. Viene presentata istanza di adesione il 30/09/2014: la proposizione dell eventuale ricorso, per effetto della sospensione dei termini per 90 giorni, scadrà il 14/02/2015 come dal seguente calcolo:

6 Redazione Fiscale Info Fisco 212/2014 Pag. 6 / 8 1) 2) giorni fino alla presentazione dell'istanza di adesione (avvenuta il 30/09/2014), escludendo ai fini del computo il giorno iniziale: 14 gg periodo di sospensione dei termini per 90 giorni (dal 1/10/2014 al 29/12/2014): - i giorni successivi al periodo di sospensione riprendono a decorrere dal 30/12/2014 e fino alla data di scadenza per la proposizione del ricorso (14/02/2015): 47 gg TOTALE 60 gg CUMULO SOSPENSIONI: in pratica, si possono sovrapporre 2 tipi di sospensioni: SOSPENSIONE FERIALE SOSPENSIONE PER RICORSO si applica: sia per la proposizione dell istanza di adesione (se l accertamento è notificato nel periodo feriale o in prossimità di esso; infatti la richiesta di adesione va avanzata entro lo stesso termine entro cui si dovrebbe proporre ricorso) sia per la proposizione del ricorso (se il termine per proporre l adesione - di cui al punto precedente - è intervenuta prima del periodo feriale) l ordinaria sospensione per la proposizione del ricorso (90gg) si applica una volta richiesta l adesione da parte del contribuente (art. 6 D.Lgs.218/97) Esempio5 Esempio6 Esempio7 Accertamento notificato in data 30/07/2014 e istanza di adesione presentata il 10/11/2014 (entro i, considerato il periodo feriale): dal 30/07/14 al 31/07/14 (gg decorsi precedenti l Istanza): 1gg dal 01/08/14 al 15/09/14 (periodo di sospensione feriale): - dal 16/09/14 al 14/11/14 (gg decorsi precedenti l Istanza): 59gg Totale dal 14/11/14 al 14/01/15 (sospensione per l adesione): 90gg Avviso di accertamento notificato in data 05/08/2014: dal 05/08/14 al 15/09/14 (periodo di sospensione feriale): - dal 16/09/14 al 14/11/14 (gg decorsi precedenti l Istanza): Totale dal 15/11/14 al 14/02/15 (sospensione per l adesione): 90gg Sul termine finale, non rileva che l istanza sia presentata prima del termine ultimo (i 90gg non decorrono dal 10/11, ma dal 14/11) Avviso di accertamento notificato in data 20/03/2014; il contribuente ha presentato istanza di adesione il 1/04/2014 (entro i ): dal 21/03/14 al 31/03/14 (gg decorsi precedenti l Istanza): 11gg dal 01/04/14 al 29/06/14 (periodo di sospensione di 90gg): - dal 30/06/14 al 31/07/14 (gg decorsi fino alla sospensione feriale): 32gg dal 01/08/14 al 15/09/14 (periodo di sospensione feriale): - dal 16/09/14 al 02/10/14 (gg successivi alla sospensione feriale): 17gg Totale ACCERTAMENTO CON ADESIONE ADEMPIMENTO TERMINE SOSPENSIONE Istanza di adesione Entro il termine per il ricorso SI Versamento 1 rata o somme intere 20 giorni dalla data di stipula dell accertamento con adesione

7 Redazione Fiscale Info Fisco 212/2014 Pag. 7 / 8 ACQUIESCENZA Secondo l art. 15 del DLgs.218/97 in presenza di: rinuncia ad impugnare l avviso di accertamento rinuncia a presentare l istanza di adesione (in caso di notifica di avviso di accertamento o rettifica non preceduto dall invito da parte dell Ufficio a comparire) è ammesso il pagamento del dovuto (con la riduzione a 1/6 delle sanzioni): entro il termine per proporre ricorso (60 gg) con applicazione della sospensione feriale. Tuttavia, la rinuncia indicata non presuppone un atto espresso, in quanto si concretizza con il versamento delle somme dovute, per effetto dell acquiescenza, entro il termine per il ricorso. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI In tema di definizione agevolata delle sanzioni, la sospensione dei termini feriali: si applica anche al procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinato dall art. 16 del D.Lgs.472/97 (come modificato dall art. 2 del D.Lgs.99/2000); In particolare, i trasgressore e gli obbligati in solido devono definire la controversia: mediante il pagamento di una sanzione ridotta ad 1/3 da versare entro il termine di proposizione del ricorso Esempio7 Atto di contestazione notificato in data 10/07/2014; il termine entro cui procedere alla acquiescenza o definizione agevolata delle sanzioni è il 24/10/2014: dal 11/07/2014 al 31/07/2014 dal 01/08/2014 al 15/09/2014 dal 16/09/2014 al 24/10/2014 Totale ADESIONE A PVC E CONTRADDITTORIO 21 gg sospensione 39 gg Diversamente dai casi precedenti, non sono interessati dalla sospensione feriale: l adesione ai PVC (art. 5-bis, DLgs.218/97): in tal caso, la sospensione non si applica: né al termine di 30 giorni dalla consegna del PVC entro cui il contribuente deve inviare la comunicazione di adesione né al termine di 60 giorni entro cui l ufficio deve notificare l atto di definizione dell accertamento parziale. l adesione agli inviti al contraddittorio (art. 5 co.1-bis,dlgs.218/97): in tal caso, non è soggetto a sospensione il termine dei 15 giorni antecedenti alla data di comparizione, entro cui occorre sia inviare la comunicazione di adesione sia eseguire i versamenti. ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (PVC) ADEMPIMENTO TERMINE SOSPENSIONE Comunicazione di adesione al PVC 30 giorni dalla data di consegna del verbale Notifica atto di definizione dell accertamento parziale Versamento 1 rata o somme intere 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di adesione 20 giorni dalla data di notifica dell atto di definizione dell accertamento parziale

8 Redazione Fiscale Info Fisco 212/2014 Pag. 8 / 8 ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO ADEMPIMENTO TERMINE SOSPENSIONE Comunicazione di adesione e versamento della 1 rata o dell intero Entro i 15 giorni antecedenti alla data di comparizione CASI IN CUI N È APPLICABILE LA SOSPENSIONE FERIALE - SINTESI ACCERTAMENTI SU IMPOSTE D ATTO AVVISI BONARI CARTELLE DI PAGAMENTO E ATTI SUCCESSIVI MEMORIE DIFENSIVE negli accertamenti sulle imposte d atto (registro, successioni, donazioni, ipo-catastali) il contribuente raggiunto dall avviso di accertamento o di liquidazione, è tenuto: entro 60 giorni dalla notifica dell atto a versare le somme, per l intero o per 1/3, in relazione: all intenzione o meno di notificare il ricorso alla tipologia di atto emesso Per tale motivo, non trova applicazione la sospensione feriale, ancorché si verta in ipotesi di riscossione delle imposte in pendenza di giudizio. ai sensi dell art.2, del D.Lgs.462/97, le somme che a seguito: di controlli automatici di controlli eseguiti dagli uffici risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e sanzioni, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente/sostituto d'imposta versa il dovuto mediate F24, entro 30 giorni, decorrenti: dal ricevimento della comunicazione dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, per effetto dei chiarimenti forniti. In tal caso: - l'ammontare delle sanzioni dovute è ridotto ad 1/3 - gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese che precede quello di elaborazione della comunicazione. - non si gode della sospensione dei termini. l art. 25 del DPR 602/73 sancisce che gli importi contestati mediante cartella di pagamento devono essere versati entro 60 giorni dalla data di notifica. Sembra quindi da escludere l operatività della sospensione feriale. Del pari, la sospensione feriale non dovrebbe operare per i versamenti che devono essere eseguiti a seguito di: comunicazione di ipoteca: in tal caso si prevede vi sia l intimazione al versamento delle somme entro 30 giorni (art. 77,DPR 602/73) intimazione ad adempiere: in tal caso si prevede vi sia l invito al versamento delle somme entro 5 giorni (art. 50, DPR 602/73) Per effetto dell art.12 della L.212/2000, il contribuente sottoposto a verifica ha il diritto di formulare osservazioni e richieste entro 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione da parte degli organi di verifica. Dette osservazioni saranno oggetto di valutazione da parte degli uffici dell amministrazione finanziaria, imponendo all attività di accertamento dell ufficio una battuta d arresto della durata di almeno 60 giorni. Tuttavia, per questi, il riferimento ai termini processuali (art. 1, L. 742/69) fa propendere per una inapplicabilità della sospensione feriale.

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