Scheda paese progetto: Impariamo ad Internazionalizzarci GIAPPONE (JAPAN) Relatore : Giulio Fedele

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1 Scheda paese progetto: Impariamo ad Internazionalizzarci GIAPPONE (JAPAN) Relatore : Giulio Fedele

2 SOMMARIO PREMESSA 1. INQUADRAMENTO GENERALE 2. FORMESOCIETARIE 2.1. UFFICIO DI RAPPRESENTANZA 2.2. FILIALE 2.3. SOCIETÀ ESTERA 3. IMPOSTASULREDDITODELLEPERSONEFISICHE 3.1. SOGGETTI PASSIVI 3.2. REDDITO IMPONIBILE E ALIQUOTE FISCALI CATEGORIEDIREDDITI 3.3. REDDITI ESENTI 3.4. REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE IMPORTI ESENTI DALLA RETRIBUZIONE LORDA 3.5. REDDITI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D IMPRESA O PROFESSIONALI 4. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ 4.1. SOGGETTI PASSIVI E RESIDENZA 4.2. TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ E BASE IMPONIBILE TASSAZIONENAZIONALE TASSAZIONELOCALE IMPOSTA SULL ATTIVITÀ D IMPRESA IMPOSTA SULL ATTIVITÀ D IMPRESA BASATA SULLE DIMENSIONI IMPOSTA LOCALE SPECIALE SULLE SOCIETÀ 5. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

3 5.1. SOGGETTI PASSIVI 5.2. OPERAZIONI IMPONIBILI 5.3. ESENZIONI DALL IMPOSIZIONE FISCALE OPERAZIONI ESENTI PER LE QUALI NON È CONCESSO UN CREDITOD IMPOSTA OPERAZIONI ESENTI PER LE QUALI È CONCESSO UN CREDITO D IMPOSTA 5.4. BASE IMPONIBILE 6. ALTRI TRIBUTI 6.1. IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI 6.2. IMPOSTA SUL CAPITALE 7. ANTIELUSIONE 7.1. TRANSFER PRICING 7.2. NORMATIVA C.F.C. 8. Documenti per Export Vino in Giappone 9. Documenti per Export Olio in Giappone 9.1. DOCUMENTI DI ACCOMPAGNO ALLA MERCE 9.2. CONTENUTI DELL ETICHETTA 9.3. SPECIFICHE RELATIVE AGLI IMBALLAGGI CONCLUSIONI; APPENDICE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO.

4 Premessa I nuovi assetti dell economia globale confermano il ruolo di leadership del continente asiatico e dei paesi dell Asia orientale. Il baricentro dell economia si sta spostando da Occidente a Oriente, secondo una progressiva forza verso le nuove potenze economiche. Negli ultimi dieci anni il tasso di crescita medio annuale dell area asiatica ha superato, infatti, ogni altra regione, trainando l economia globale fuori dalla crisi finanziaria del Il continente asiatico, negli ultimi anni, ha, infatti, registrato una serie di record economici, diventato l area caratterizzata dal maggior volume di export e la Regione a più alto tasso di crescita del PIL per ogni singolo paese, superando Europa e Stati Uniti, sia in termini di ricchezza globale, sia nello sviluppo di nuovi mercati per gli investimenti stranieri. Sotto il profilo tributario, gli ordinamenti dei paesi asiatici stanno vivendo una fase di costante evoluzione, sulla scia dello sviluppo della Regione e del flusso degli investitori esteri. L ultimo triennio ha visto l introduzione di un numero significativo di riforme fiscali varate nei paesi asiatici ed in particolare nelle economie emergenti, con distinzioni tra paesi ad alta tassazione e paesi caratterizzati da parametri fiscali agevolati. 1 INQUADRAMENTO GENERALE Il Giappone è uno stato insulare situato nell Asia orientale, nell oceano pacifico, ad est di Cina, delle due Coree e della Russia, e si snoda a sud fino al mar cinese orientale e Taiwan. L intera nazione copre un area insulare di 377,390 km2 ed è suddivisa in 47 distretti governativi. La popolazione è di circa 127 milioni di abitanti, con una densità media di 336 abitanti per chilometro quadrato, facendo del Giappone il decimo paese più popoloso al mondo. L area metropolitana della capitale, Tokyocostituisce l area metropolitana più popolata al mondo, con oltre 30 milioni di abitanti. Il Giappone è la terza maggiore economia mondiale in termini di PIL, la cui industria è dominata da alcuni settori chiave quali la produzione di automobili e di elettronica di consumo. Un ruolo molto importante è svolto dal settore terziario (banche, assicurazioni, commercio, trasporti e comunicazione), che contribuisce a generare i due terzi del PIL. La capitale ospita le sedi delle maggiori banche al mondo e la borsa di Tokyo è la seconda borsa mondiale

5 per capitalizzazione. La valuta utilizzata è lo Yen e il costo della vita è fra i più alti al mondo. Tokyo registra i prezzi più alti al mondo per gli immobili anche se questa tendenza è scesa dopo il terremoto del Storicamente questo paese ha sofferto una forte recessione economica durante gli anni 90, principalmente causata da un sistema troppo rigido, eccessivamente burocratizzato e con un mercato interno non ancora adeguatamente sviluppato. Nel 1997, il paese venne inoltre colpito dagli effetti della crisi finanziaria asiatica. La crisi nacque da una serie di speculazioni finanziarie ed ebbe grandi effetti recessivi ed una forte svalutazione della moneta. Il governo adottò misure per promuovere le esportazioni e l economia ricominciò a crescere costantemente fra il 2003 e il 2007, uscendo definitivamente dagli effetti della crisi finanziaria asiatica. L economia giapponese accusò un altro colpo con la crisi finanziaria globale del 2008, che determinò un nuovo abbassamento della domanda estera e una ricaduta del PIL. Il governo implementò una politica di aumento della spesa pubblica negli anni successivi con il risultato di rimettere in sesto l economia nel 2009 e L economia della regione venne nuovamente colpita dal tremendo terremoto (e tsunami) del 2011, che causò enormi danni nella regione costiera del nord est, alle infrastrutture e alle centrali nucleari. La borsa valori di Tokyo (Tokyo Stock Exchange) è divisa principalmente in tre divisioni: grandi società, medie società e venture. Le altre due borse valori in ordine di importanza sono la Osaka Securities Exchange (OSE) e la Nagoya Stock Exchange (NSE). Il Giappone presenta dei forti aspetti che possono rivelarsi molto interessanti per dei potenziali investitori: 1)Primo tra tutti il grande mercato interno, data la popolazione di 127 milioni di abitanti, e la posizione strategica, come snodo commerciale chiave per il territorio asiatico; 2)La possibilità di operare in Giappone controllando il mercato asiatico con un alta disponibilità di tecnologia e trovandosi nel centro principale per l innovazione e la ricerca. A supporto delle compagnie intenzionate a espandersi internazionalmente, è stata istituita la Japan ExternalTradeorganization (JETRO). Quest istituto semigovernativo conta più 70 uffici dislocati in 50 paesi in tutto il mondo. Per le

6 aziende estere che sono intenzionate alla costituzione di un unità di business in Giappone, lo JETRO Invest Japan Business Centre (IBSC) nasce con l obiettivo di assistere queste società offrendo strutture e servizi di consulenza, informazioni sul settore e sui concorrenti, consulenza legale e fiscale, servizi reperimento di risorse umane e di individuazione di possibili partner d affari. Le autorità locali e nazionali offrono numerosi incentivi finalizzati alla promozione degli investimenti. Fra questi: politiche fiscali preferenziali come riduzioni o esenzioni dalle tasse sul lavoro, tasse sui cespiti e tributi sull acquisizione di capitali immobiliari. Otre a questi incentivi, l ISBC può organizzare convegni con rappresentanti di organizzazioni nazionali e locali. Parallelamente all IBSC opera l Office of Trade and InvestmentOmbudsman (OTO), si tratta di un organismo governativo finalizzato alla promozione degli investimenti provenienti dall estero. Più precisamente L OTO si occupa di fornire soluzioni ai problemi che possono a causa delle norme governative riguardo alle esportazioni o agli investimenti in Giappone. L OTO è il punto di contatto fra gli operatori di mercato, i ministri di governo e le restanti autorità, inclusa la dogana, uffici di consulenza, camere di commercio regionali, uffici di quarantena, uffici di trasporto regionale, ambasciate e consolati. 2 FORME SOCIETARIE Gli investitori esteri intenzionati a operare in Giappone attraverso un unità di business possono scegliere fra un ampio ventaglio di forme giuridiche, di seguito le più comuni: UFFICIO RAPPRESENTATIVO Ha un operatività limitata a compiti preparatori a più importanti investimenti in Giappone. Questi uffici possono svolgere una precisa serie di compiti quali ricerche di mercato, la verifica ed il controllo dei prodotti acquistati dalla casa madre nel mercato locale, e altri compiti non commerciali. L ufficio rappresentativo agisce solamente per conto della casa madre e non necessita di registrazione. 2.2 FILIALI Le società straniere che decidono di investire in Giappone devono farlo attraverso una filiale o una società controllata. La filiale non ha una propria

7 personalità giuridica, infatti mantiene lo stesso status della casa madre. In generale, la casa madre rimane responsabile per i debiti e i crediti generati attraverso le attività della filiale. Una filiale giapponese, tuttavia, può aprire un conto bancario e locare immobili a suo nome SOCIETÀ ESTERA Vi sono due tipologie principali di società che un investitore estero può utilizzare per stabilire delle organizzazioni con personalità giuridica in Giappone: 1)Joint Stock Company (equivalente alla società per azioni); 2)Membership Company (che ricomprende la società a responsabilità limitata e le società di persone) I soci della Joint Stock Company godono della responsabilità limitata commisurata alla quota di capitale investito nella società ma non hanno il potere di gestire la società, il quale deve essere affidato a soggetti diversi. Degli amministratori, almeno uno deve essere residente in Giappone. Non vi sono particolari limiti alla circolazione delle azioni di questi tipi di società.la tipologia della JSC è apprezzata in Giappone e gode di elevata credibilità sotto il profilo economico e finanziario.le joint-stock sono utilizzabili al pari delle LLC, ma quest ultime sono molto più utilizzate a causa dei vantaggi dati dalla responsabilità limitata. Entrambi i tipi di società devono essere registrati secondo le procedure indicata dalla legge. La casa madre agisce in qualità di socio della società estera per quanto riguarda la tipologia di responsabilità prevista dalla legge. La Membership Company, che è contraddistinto dall identità soggettiva tra investitori e organo di gestione, si declina in: General Partnership Company, Limited Partnership Company, Limited Liability Company. Le prime due tipologie, assimilabili alle società di persone, sono caratterizzati dalla responsabilità illimitata dei soci, motivo per cui sempre meno investitori scelgono tali forme societarie. La Limited Liability Company, al contrario, equivalente alla società a responsabilità limitata, è una soluzione sempre più spesso preferita grazie alla limitazione della responsabilità dei soci così come per le JSC, con l ulteriore vantaggio di poter partecipare

8 direttamente alla gestione e costruire a piacimento il sistema di governante indicato nello statuto. 3 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOGGETTI PASSIVI In Giappone la persona fisica è considerata residente permanente oppure non permanente. Una persona fisica è considerata residente non permanente quando ha avuto un domicilio o una residenza in Giappone per un periodo uguale/inferiore a 5 anni durante gli ultimi 10 anni. Sono considerati residenti permanenti tutti coloro che non rientrano nei non permanenti: Sono considerati soggetti passivi dell imposta sia i residenti (permanenti e non permanenti) nonché i non residenti REDDITO IMPONIBILE E ALIQUOTE FISCALI In linea generale la tassazione varia a seconda dellostatusdi residente: I redditi ordinari scontano un aliquota progressiva: Residenti / Non residenti residenti permanenti residenti non permanenti non residenti Redditi assoggettati all imposta tassati secondo il world wide principle tassati riguardo ai redditi di fonte giapponese e di fonte separata pagati in Giappone tassati esclusivamente riguardo ai redditi di fonte giapponese I redditi ordinari scontano un aliquota progressiva: Reddito Imponibile (milioni di Y) ALIQUOTA (%) DA O A DA A DA A

9 DA A DA A OLTRE Il reddito imponibile è determinato nel seguente modo: Reddito netto = Reddito lordo (Spese consentite + Deduzioni obbligatorie) Reddito imponibile = Reddito netto (Deduzioni + Detrazioni personali) CATEGORIE DI REDDITI Le categorie assoggettate all aliquota progressiva sono: 1. redditi immobiliari, 2.redditi da interessi, 3.redditi da dividendi, 4.redditi da lavoro dipendente, 5.redditi diversi da quelli occasionali, 6.plusvalenza (escluse quelle che derivano dall alienazione di immobili oppure titoli), 7.redditi da pensione REDDITI ESENTI Sono considerati esenti: 1) le plusvalenze che derivano dalla vendita di beni ritenuti essenziali per la vita quotidiana (i casalinghi, i mobili, i capi di abbigliamento), 2) le pensioni percepite dalla famiglia del de cuius, 3) i pagamenti di crediti assicurativi a causa di lesioni fisiche oppure mentali a seguito disottoscrizione di polizze assicurative contro i sinistri.

10 3.4 - REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE Sono ricompresi nel reddito in argomento gli stipendi, i salari, i pagamenti in natura, i bonus, i benefici economici che fornisce il datore di lavoro. Le deduzioni consentite dalla retribuzione lorda sono le seguenti: RETRIBUZIONE LORDA (Y) ALIQUOTA (%) 40% della retribuzione lordo con un minimo di FINO A DA A DA A DA A OLTRE % della retribuzione lorda con l aggiunta di % della retribuzione lorda con l aggiunta di % della retribuzione lorda con l aggiunta di % della retribuzione lorda con l aggiunta di IMPORTI ESENTI DALLA RETRIBUZIONE LORDA Non rientrano nel computo della retribuzione lorda: - le indennità per il pendolarismo, - rimborsi spese sostenute per i viaggi di lavoro, - le indennità sui costi di trasloco sostenuti per il cambio di mansione REDDITI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D IMPRESA O PROFESSIONALI Per reddito d impresa s intende il reddito che deriva dallo svolgimento di attività commerciali (vendita al dettaglio e all ingrosso), le attività manifatturiere, le prestazioni di servizi e le attività agricole. Tutti coloro che svolgono un attività economica sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi blu e godono della possibilità di poter dedurre gli stipendi dei propri dipendenti, il riporto delle perdite, la deduzione per gli stipendi versati a

11 membri della propria famiglia che svolgano prestazioni lavorative esclusivamente nei confronti del contribuente convivente. 4 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ 4.1- SOGGETTI PASSIVI E RESIDENZA Sono considerati soggetti passivi dell imposta sia le società nazionali e quelle straniere. Sono, invece, esenti dall applicazione dell imposta le società pubbliche e le società d interesse pubblico, ma quest ultime esclusivamente per il reddito non deriva da attività lucrative. Una società è considerata residente in Giappone quando ha in loco la propria sede centrale oppure principale. Non rileva l effettiva sede direzionale TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ E BASE IMPONIBILE Alle società giapponesi è applicata l imposta in argomento sui redditi ovunque prodotti (world wide principle).le società straniere, invece, sono tassate esclusivamente sui redditi prodotti in Giappone. Generalmente sono applicate le seguenti aliquote in base all ammontare del capitale versato: AMMONTARE DEL CAPITALE VERSATO (Y) ALIQUOTE (%) fino a oltre a Le società subiscono anche una tassazione in base all ammontare del reddito imponibile nonché alle dimensioni su base sia nazionale che locale TASSAZIONE NAZIONALE Per la tassazione nazionale si applicano le seguenti aliquote:

12 REDDITO IMPONIBILE (Y) ALIQUOTA APPLICATA (%) piccole medie imprese grandi imprese primi ulteriori Per piccole medie imprese s intende una società che soddisfa entrambi i seguenti requisiti: a) capitale inferiore a ; b) non interamente posseduta (direttamente oppure indirettamente) da una società con capitale uguale o superiore TASSAZIONE LOCALE La tassazione locale consta di tre imposte: -imposta sull attività d impresa, -imposta sull attività d impresa basata sulle dimensioni -imposta locale speciale sulle società IMPOSTA SULL ATTIVITÀ D IMPRESA E una tassa locale imposta dalle prefetture. L'aliquota che è applicata dipende dalla prefettura, che ha il potere di fissarne il valore minimo e massimo. L'imposta in argomento è detraibile ai fini dell'imposta sulle società. Generalmente è calcolata sul reddito imponibile netto, ma per alcune società (assicurazioni e i servizi di gas/elettricità) è calcolata sulla base delle entrate lorde con differenti aliquote d'imposta. Le aliquote applicabili sono le seguenti:

13 REDDITO IMPONIBILE (Y) CAPITALE VERSATO FINO A aliquota ordinaria Y aliquota massima CAPITALE VERSATO ECCEDENTE I Y aliquota ordinaria aliquota massima Aliquote applicabili prima del 1 ottobre fino a ,8 4,56 da a ,3 8,76 5,5 6,6 oltre gli ,6 11,52 7,2 8,64 Aliquote applicabili dal 1 ottobre fino a ,7 3,24 1,5 1,8 da a ,8 2,2 2,64 oltre gli ,3 6,36 2,9 3,48 Le aliquote per redditi superiori a trovano applicazione nel caso di società che hanno uffici in almeno tre diverse prefetture e capitale di almeno IMPOSTA SULL ATTIVITÀ D IMPRESA BASATA SULLE DIMENSIONI Tutte le società che hanno versato un capitale superiore a sono soggette, oltre all imposta indicata al precedente n , anche ad un imposta sull'attività d'impresa basata sulle dimensioni. Le aliquote previste sono: COMPONENTE ALIQUOTE di riferimento della base imponibile standard massima componente di valore totale degli interessi netti versati, totale dei canoni di locazione netti, totale di costi di lavoro e 0,48 0,576

14 aggiuntivo componente di capitale redditi/perdite per l esercizio in corso. capitale + eccedenza di capitale ai fini fiscali. 0,2 0, IMPOSTA LOCALE SPECIALE SULLE SOCIETÀ Per i periodi d imposta che sono iniziati il 1 ottobre 2008 trova applicazione l imposta in parola. I proventi derivanti dalla sua applicazione sono versati dal governo nazionale ai governi locali al fine di ridurre l ammontare del gettito fiscale tra le zone urbane e quelle rurali. Le aliquote dell'imposta locale speciale sulle società sono le seguenti: REDDITO IMPONIBILE (Y) CAPITALE VERSATO FINO A Y CAPITALE VERSATO ECCEDENTE I Y Aliquota (%) Aliquota (%) Reddito imponibile X Aliquota dell imposta sull attività d impresa IMPOSTA SUL CONSUMO (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) L imposta sul consumo è molto simile all imposta sul valore aggiunto ed è un imposta basata sullevendite. L aliquota prevista è del 5%, di cui il 4% è considerata imposta nazionale mentre il rimanente 1% è l imposta locale sul consumo SOGGETTI PASSIVI Sono considerati soggetti passivi all imposta sul consumo se, alternativamente:

15 1. le vendite imponibili nell esercizio contabile precedente all ultimo hanno superato i ; 2. la società è stata costituita da meno di 2 anni e con un capitale sociale, al momento della costituzione, di almeno ; 3. è stato optato per scegliere lo status di soggetto passivo ai fini del tributo in argomento. I non residenti e le società esteresono considerati soggetti passivi dell imposta sul consumo con le stesse modalità previste per i residenti, anche se le società non sono presenti in Giappone OPERAZIONI IMPONIBILI Sono considerate imponibili: - la vendita oppure la locazione di un bene in Giappone; - importazioni di merci (trasferimento di merci estere al di fuori delle zone franche); - la fornitura di beni e servizi in Giappone ESENZIONI DALL IMPOSIZIONE FISCALE Le operazioni non soggette all imposizione fiscale si distinguono in quelle che non consentono un credito d imposta per l Iva pagata sugli acquisti e quelle che consentono tale agevolazione OPERAZIONI ESENTI PER LE QUALI NON È CONCESSO UN CREDITO D IMPOSTA Le operazioni esenti che non consentono un credito d imposta per l Iva pagata sugli acquisti sono le seguenti: - la vendita o locazione di terreni, - l assistenza sanitaria, - le prestazioni educative, - i servizi bancari e assicurativi, - l affitto di alloggi.

16 OPERAZIONI ESENTI PER LE QUALI È CONCESSO UN CREDITO D IMPOSTA Le operazioni esenti che consentono un credito d imposta per l Iva pagata sugli acquisti sono le seguenti: - le operazioni di esportazione, - il trasferimento o il leasing di beni che rappresentano esportazione dal Giappone, - il trasporto internazionale BASE IMPONIBILE La base imponibile varia a seconda della sua natura: TIPO DI OPERAZIONE Operazione interna Operazioni d importazione imponibile DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE importo pagato per i beni e servizi Valore attribuito ai fini del dazio alle merci importate + importo dei dazi doganali + altre accise 6 - ALTRI TRIBUTI 6.1- IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI TIPO DI OPERAZIONE ALIQUOTA (%) Proprietà immobiliari acquisto di beni immobili trasferimento di beni immobili 4% del valore stimato (al 3% fino al per edifici e terreni residenziali). - trasferimento mediante vendita: 1,3% fino al , 1,5% fino al e 2% per i periodi successivi; - trasferimento a seguito di fusione: 0,4%; - consegna di bene immobile: 0,25% fino al

17 2012, 0,3% fino al Azioni, obbligazioni e altri titoli = = = Non è prevista alcuna imposta 6.2- IMPOSTA SUL CAPITALE L imposta in argomento varia a seconda dei soggetti che sono costituiti: SOGGETTI GIURIDICI COSTITUITI IMPOSTA PREVISTA IMPOSTA MINIMA Y Società per azioni 0,7% del capitale versato Società a responsabilità limitata Succursale di una società estera 0,7% del capitale versato Y oppure Y; = = = L aumento del capitale sociale da parte di una società per azioni oppure di una società a responsabilità limitata comporta l applicazione dell aliquota del 0,7% del capitale aumentato con un imposta minima di ANTIELUSIONE 7.1- TRANSFER PRICING La finalità della normativa in esame è quella di evitare l'evasione fiscale da parte delle società attraverso transazioni effettuate con le proprie società collegate estere. L amministrazione finanziaria giapponese, come quella italiana, impone che tutte le operazioni infragruppo siano effettuate in conformità con il principio del prezzo di libera concorrenza. Due società si definiscono collegate se una controlla l'altra o se entrambe sono controllate. Una società ne controlla un altra se: detiene, direttamente o indirettamente, il 50% o più del capitale

18 azionario complessivo dell'altra società, ha il potere di garantire che assicurare che gli affari dell altra società siano condotte secondo le proprie direttive. Per la determinazione del prezzo di libera concorrenza si utilizzano i seguenti metodi: - confronto del prezzo, - prezzi di rivendita, - costo maggiorato, - il metodo della divisione dei profitti, - il metodo del margine netto della transazione. E obbligatorio allegare alla dichiarazione dei redditi i seguenti documenti probatori: - documento contenente le informazioni di profitti e perdite della società estera affiliata, - informazioni sulle operazioni estere affiliate, - l indicazione del metodo di transfer pricing utilizzato con riguardo alle transazioni effettuate con società collegate, - il volume e le caratteristiche dell operazione. E previsto un termine di prescrizione di 6 anni con riguardo alle questioni relative al transfer pricing NORMATIVA C.F.C. Il sistema anti paradiso fiscale prevede che gli azionisti giapponesi che, direttamente oppure indirettamente, detengono quote di una società localizzata in un paradiso fiscale (Paese a bassa pressione tributaria) possono essere assoggettati a imposizione fiscale su una quota proporzionale del reddito complessivo della sussidiaria estera. La normativa in argomento si applica alle società giapponesi o agli investitori persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 5% (l aliquota sale al 10% per i periodi fiscali della società estera che terminano il o successivamente al 1 aprile 2010) della sussidiaria situata nel paradiso fiscale. Una società estera è considerata sussidiaria situata in un paradiso fiscale se: la società straniera è localizzata in un Paese che non riscuote

19 l'imposta sul reddito oppure è soggetta ad imposta estera a un tasso inferiore al 25% ( è prevista l aliquota del 20% per i periodi fiscali della società estera che terminano il o successivamente al 1 aprile 2010). oltre il 50% del capitale della società estera è, direttamente o indirettamente, di proprietà di una società del Sol Levante, di persone fisiche residenti o di amministratori non residenti di società giapponese. La quota parte del reddito complessivo della sussidiaria localizzata nel paradiso fiscale è considerata come parte integrante del reddito imponibile del socio giapponese ed è soggetta alle normali imposte societarie o di reddito, salvo che si verifichino tutte le seguenti condizioni: a) prova ai fini fiscali: nessuna delle seguenti è l attività principale della sussidiaria situata in un paradiso fiscale: 1. locazione di navi o di aeromobili, 2. concessione dei diritti di proprietà industriale o d'autore, 3. possesso di azioni o obbligazioni; b) prova materiale: la sussidiaria localizzata nel paradiso fiscale detiene un ufficio, fabbrica, negozio oppure altra sede fissa di affari necessaria per svolgere la propria attività nel paese in cui è situata la sede della sussidiaria; c) prova relativa all amministrazione e al controllo: la sussidiaria che è situata in un paradiso fiscale opera con una propria amministrazione, controllo e gestione nel Paese in cui è situata la sede centrale della sussidiaria; d) prova dell indipendenza delle parti o del Paese di ubicazione: LOCALIZZAZIONE DELL ATTIVITA la sussidiaria localizzata nel paradiso fiscale svolge l attività principalmente con soggetti indipendenti. SETTORE ATTIVITA PRINCIPALE - settore bancario, - settore vendite all ingrosso, - settore delle assicurazioni, - settore del trasporto marittimo, - settore fiduciario,

20 attività è svolta principalmente nel Paese in cui è situata la sede della sussidiaria. - settore dei valori mobiliari. l attività svolta non rientra tra le precedenti La riforma fiscale del 2010 ha imposto che se anche le condizioni sopra descritte indicate sono soddisfatte dalla sussidiaria localizzata nel paradiso fiscale, i suoi azionisti nipponici sono obbligati a far confluire nel proprio reddito imponibile giapponese la loro quota proporzionale del reddito passivo della sussidiaria stessa situata nel paradiso fiscale come di seguito specificato: a) le plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni tramite strumenti finanziari di scambio nel caso in cui la sussidiaria ubicata nel paradiso fiscale detiene meno del 10% delle azioni; b) i dividendi di azioni se la sussidiaria situata nel paradiso fiscale detiene meno del 10% delle azioni; c) le plusvalenze derivanti dalla vendita di obbligazioni tramite lo scambio di strumenti finanziari; d) le royalties derivanti dalla proprietà intellettuale (brevetti, diritti di proprietà industriale e diritti d'autore), escluse quelle sviluppate dalla controllata paradiso fiscale; e) gli interessi su obbligazioni e la differenza tra il prezzo di rimborso e il costo di acquisto di obbligazioni; f) reddito derivante dalla locazione di navi o di aeromobili. Se le voci riportate nei precedenti punti a), b), c), ed e) sono escluse dal reddito imponibile giapponese se derivano da attività che sono strettamente connesse con quanto svolto dalla sussidiaria localizzata in un paradiso fiscale. La doppia imposizione è evitata mediante l applicazione del credito d imposta estera.

21 8. Documenti per Export Vino in Giappone DOCUMENTI ESPORTAZIONE Fattura export non imponibile Art. 8 DPR comma a, b o c a seconda del tipo di consegna. La fattura redatta in triplice copia in lingua inglese o giapponese deve contenere le menzioni abituali. La menzione della provenienza e origine delle merci deve obbligatoriamente figurare sul documento. Dichiarazione doganale DAU EX1 dichiarazione di esportazione definitiva dall Unione Europea, emesso da dogana dell Unione Europea. La copia 3 del DAU vistata dalla dogana di uscita dall UE deve essere restituita all esportatore per documentare la non imponibilità IVA dell operazione. Documenti di trasporto AIR WAY BILL per via area BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo Packing List Certificato di analisi Certificato attestante l effettuazione da parte di un laboratorio competente nel paese di origine (Eno Tecno Chimica) di test fisici, chimici e microbiologici. Deve essere redatto in inglese,è raccomandata la traduzione in giapponese. Il certificato deve contenere le seguenti informazioni: origine delle merci, data delle analisi, nome e indirizzo del laboratorio che ha compiuto le analisi, descrizione dei campioni e delle loro caratteristiche, risultati dei test fisici e chimici, risultati dei test microbiologici, firma del direttore del laboratorio. Per il rilascio dei certificati di analisi Certificato di origine rilasciato da Eno Tecnco Chimica Etichettatura vino Standard di etichettatura I vini destinati alla vendita devono rispettare le norme sugli standard di etichettatura secondo la Legge riguardante l associazione per il commercio di alcolici e le misure per le garanzie della Tassa sugli Alcolici, la Legge per la Sanità degli Alimenti e la Legge sulle Misurazioni. Per i vini d importazione, sia gli importatori sia i grossisti sono responsabili delle seguenti indicazioni sulle etichette:

22 a. Nome del prodotto/tipo di vino (si deve distinguere tra vini, vini a base di frutta e vini a base di frutta dolcificati) b. Contenuto alcolico c. Additivi alimentari d. Quantità contenuto/volume del contenitore e. Addizionato di anidride carbonica o meno f. Paese d origine g. Nome e indirizzo dell azienda importatrice e del rivenditore h. Indirizzo di destinazione (sono se non coincide con g) i. Etichettatura per impedire il consumo da parte di minorenni Tali informazioni vengono tradotte in lingua giapponese dall importatore e stampigliate in un apposita etichetta (back label) che verrà applicata al prodotto prima dell immissione al consumo. Anche se non è obbligatorio, ogni produttore utilizza ulteriori etichette giapponesi di facile comprensione. Queste contengono informazioni come descrizioni del gusto, origine delle uve o del tipo di uva nella vendemmia. Imballaggi Legge per la promozione della raccolta differenziata e del riciclaggio di contenitori e imballaggi In base a questa legge, gli importatori e i distributori di vino hanno la responsabilità di riciclare le bottiglie di vino che potrebbero essere smaltite come rifiuti. Il riciclaggio delle bottiglie di vino rosso pone alcune difficoltà a causa dei vari colori e tipi di vetro. Per rispondere ai problemi di smaltimento, i produttori di vino giapponesi stanno orientando verso l uso di bottiglie di vetro chiaro Non risulta obbligo di fumigazione per imballaggi in legno Il Giappone non risulta aver comunicato l adozione dell'ispm-15 della FAO per gli imballaggi in legno. Sebbene il paese non abbia ancora adottato la normativa n 15, si suggerisce di utilizzare legname indenne da parassiti. DOCUMENTI IMPORTAZIONE Dichiarazione doganale di importazione A carico dell importatore. Oltre alla dichiarazione di importazione da presentare alle competenti autorità doganali. l importatore deve notificare al Ministero della Sanità, Lavoro e Welfare l importazione di prodotti alimentari almeno 7 giorni prima dell arrivo delle merci. La notifica va indirizzata a: Ministry of Health, Labour and Welfare, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, JP Tokyo, phone number: (fac simile e istruzioni: mkaccdb.eu.int).

23 Ispezione prodotti alimentari Il Ministero della Sanità, Lavoro e Welfare è responsabile dei controlli sui prodotti alimentari importati. Quando si importano dei vini, si deve presentare un Modulo di Notifica per l Importazione di Alimenti ecc. con allegata la documentazione necessaria come indicato nella Legge sulla Sanità Alimentare, alla stazione di quarantena (Sezione Ispezioni Alimentari) nel porto o nell aeroporto in cui il vino ha passato i controlli doganali. Il Ministero, ricevuta la notifica di importazione, può decidere di approvare l importazione direttamente oppure di effettuare una ispezione. Le ispezioni sul vino consistono nell analisi del contenuto di: - diossido di zolfo, con livello residuo massimo accettabile per gli alimenti di 0,35 g per kg. - acido sorbico, con livello residuo massimo accettabile per gli alimenti di 0,2 g per kg. come previsto nei regolamenti sugli additivi alimentari. In caso di ispezione con esito positivo viene emesso un Certificato di ispezione che permette lo sdoganamento delle merci. Se il vino è stato ispezionato volontariamente in anticipo da laboratori ufficiali in Italia designati dal Ministero della Sanità, del Lavoro e della Salute Pubblica giapponese, i risultati delle ispezioni si considerano identici a quelli effettuati nelle stazioni di quarantena e sono esentati gli articoli ispezionati nei laboratori ufficiali, velocizzando così il processo di autorizzazione all importazione. I nomi e gli indirizzi dei laboratori ufficiali all estero possono essere richiesti all Ambasciata giapponese in ciascun Paese o, per l Italia, direttamente all Ambasciata d Italia a Tokyo ( oppure all ICE di Tokyo. Registrazione importatore L importatore deve essere un operatore commerciale in possesso delle necessarie licenze per la vendita del vino che comprendono una licenza per l ingrosso e una licenza per la vendita. Dazi e altre imposte a carico dell importatore Dazio 21,3% su vino VD , altre imposte: LIQT (EX) JPY per LITRO variabile in base a valutazione della Dogana al momento dello sdoganamento VAT (VAT) 5% del valore CIF + Duty + Taxes Può essere suddiviso in General Consumption Tax and Local Consumption Tax = 4% of (CIF + Duty + Taxes) + 25% of (4% of (CIF + Duty + Taxes)) Per aggiornamenti: mkaccdb.eu.int

24 SPEDIZIONI A PRIVATI O TRAMITE INTERNET I privati possono importare piccole quantità per uso personale in esenzione da applicazione della Food Sanitation Law ma con applicazione del dazio; il vino che viene distribuito ai consumatori nei ristoranti è soggetto a tutte le disposizioni in vigore (Food Sanitation Law, importatore autorizzato, etichette, imballaggi). L'esenzione da dazio per import da parte di privati vale per non più di 3 bottiglie di alcolici. Ulteriori informazioni sul sito dogana Giappone: 1. sullo sdoganamento di pacchi postali: 2. sulle franchigie per importazioni di alcolici da parte di viaggiatori privati: Ulteriori informazioni e fonti consultate di mercato MARKET ACCESS Banca dati dell Unione Europea che permette di raccogliere informazioni su dazi, imposte, documenti di importazione ed eventuali ostacoli gravanti all importazione in vari paesi del mondo. La banca dati può essere consultata gratuitamente. Dalla prima pagina. si clicca il titolo APPLIED TARIFFS DATABASE per ottenere informazioni sui dazi ; per ottenere informazioni sui documenti di importazione si clicca sul titolo EXPORTER S GUIDE TO IMPORT FORMALITIES. In entrambi i casi la selezione prosegue cliccando sul nome del paese di destinazione della merce e inserendo le prime 4 cifre della voce doganale (HS CODE) del prodotto di interesse. Per il vino la VD adottata dalla Comunità Europea è (Vini Trentino Alto Adige e Friuli di gradazione inferiore a 13% vol.). Le prime sei cifre della classificazione doganale sono uguali in tutti i paesi che hanno adottato il Sistema Armonizzato di classificazione doganale, le cifre successive variano per ciascun paese. SCHEDE PAESE EXPORT Banca dati dell Unione delle Camere di Commercio italiane contenente informazioni aggiornate riguardo i documenti e le procedure per esportare le merci nei vari paesi del mondo Istituto nazionale Commercio Estero L Ufficio Ice di ciascun Paese pubblica una Guida Accesso al Mercato (consultabile gratuitamente sul sito previa registrazione o scaricabile a pagamento) con informazioni su documenti di importazione (sezione 5

25 Approccio al mercato), studi sulla grande distribuzione e ricerche di mercato (nella sezione Pubblicazioni). Gli uffici ICE nel mondo possono essere consultati direttamente per richiedere informazioni dettagliate sul regime d importazione dei vari prodotti (dazi, licenze, certificazioni, etichettatura, documenti necessari) JETRO Japan External Trade Organisation Via Agnello, 6/ Milano TEL , FAX UFFICI DOGANALI DEL GIAPPONE 9. Documenti per Export olio in Giappone 9.1 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNO ALLA MERCE Riportiamo, in questa sezione, i documenti commerciali di accompagnamento alla merce, classificati in base all operatore commerciale che ne deve garantire la presenza (esportatore, importatore, vettore/spedizioniere). DOCUMENTI A CARICO DELL ESPORTATORE Il Numero meccanografico e un codice alfanumerico, preceduto da una M, attribuito alle imprese che svolgono attività commerciali con l estero, e rappresenta una specie di matricola con cui l azienda viene individuata e riconosciuta dal Ministero del commercio internazionale. Il numero meccanografico viene rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente competente e deve essere sempre indicato sui documento utilizzati nelle operazioni con l estero (fatture, certificati di origine, ecc.). La Fattura commerciale è il documento che descrive il dettaglio del bene in transazione, ed è necessario per lo sdoganamento della merce. Non vi è uno specifico formato per la predisposizione della fattura commerciale, l importante è che essa sia scritta in inglese (possono essere previste altre lingue ma non in sostituzione) e che contenga almeno i seguenti dati: - numero della fattura e data; - Paese di origine e porto di ingresso;

26 - denominazione completa dell esportatore con relativa P.iva, nonché l esatta denominazione del destinatario; - natura, qualità e quantità dei prodotti oggetto della spedizione, specificando pesi e misure e numero dei colli inviati; - la forma di pagamento pattuita contrattualmente; - le modalità di trasporto e il riferimento all eventuale DDT emesso; - prezzo espresso nella valuta con cui sarà effettuato il pagamento, per i beni destinati alla vendita. L omissione dei dati relativi alla quantità, a pesi e misure comporterà l accertamento da parte delle autorità doganali con addebito dei costi al destinatario delle merci. La Dichiarazione doganale di esportazione è un documento che costituisce la manifestazione di volontà del proprietario delle merci, o del suo rappresentante (ad esempio lo spedizioniere), di voler trasferire fuori dal territorio doganale comunitario merci di produzione comunitaria. La Dichiarazione, predisposta su particolari moduli conformi al modello Dau-EX (Documento amministrativo unico), va presentata alla Dogana presso la quale si intende compiere l esportazione e segue un iter che corrisponde ai vari controlli doganali, ovvero: - accettazione della Dichiarazione da parte dell Ufficio divieti; - verifica delle merci da parte di un funzionario doganale per accertare la conformità della loro natura a quanto dichiarato; - dichiarazione di conformità con liquidazione e pagamento dei eventuali diritti doganali. La descrizione della merce sulla Dichiarazione non deve fare riferimento alla denominazione commerciale del prodotto, ma deve riportare le voci previste dalla tariffa doganale d uso integrata, consultabile dal sito delle dogane (vedi: Taric). Al termine di queste operazioni, all esportatore rimarrà la copia 3 della Dichiarazione, che deve essere conservata per documentare la non imponibilità IVA dell operazione. La Packing list, in Italiano Bolla di carico o anche Lista dei contenuti e dei pesi, è il documento che descrive il tipo, la natura (casse, cartoni, sacchi) ed il numero degli imballi preparati per la spedizione della merce, nonché il contenuto di ciascuno di essi. Il Certificato di origine è il documento che certifica l origine territoriale del bene importato e può essere, facoltativamente, richiesto dall importatore. Il

27 certificato di origine (in giapponese Gensanchi shoumeisho) viene emesso dalla CCIAA e deve essere consegnato in originale. Il Certificato di analisi deve attestare le caratteristiche fisiche e microbiologiche dell alimento e devono essere effettuate da un Laboratorio di analisi certificato, situato nel Paese di origine del prodotto. Il certificato deve essere fornito in lingua inglese (è raccomandata la traduzione in Giapponese anche se non è obbligatoria) e deve contenere almeno le seguenti informazioni: - Paese di origine; - data di effettuazione delle analisi; - nome ed indirizzo del Laboratorio di analisi; - descrizione dei campioni e delle loro caratteristiche; - i risultati delle analisi comprensivi del contenuto di germi per grammo; - la firma del direttore del laboratorio. Il certificato dovrà inoltre attestare l assenza di BHA e BHT nel prodotto finale. Bill of Lading In Italiano Polizza di carico, è il documento, in forza ad un contratto di spedizione, rappresentativo della merce, nel senso che il legittimo possessore di tale polizza ha il diritto di farsi consegnare la merce giunta a destinazione. Certificato di esportazione L esportazione di prodotti agricoli soggetti alla regolamentazione comunitaria, tra i quali l olio di oliva, prevede il rilascio di certificati di esportazione verso i Paesi terzi allo scopo di garantire un efficace gestione dell organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali certificati sono rilasciati, in via automatica, dal Ministero per il commercio internazionale e autorizzano l operatore ad esportare la quantità di prodotto specificato entro il periodo di validità previsto dal titolo stesso. Al momento del loro rilascio viene richiesto un deposito cauzionale a garanzia dell impegno ad esportare il prodotto indicato. Le richieste vanno inviate a Ministero del Commercio Internazionale - D.G. Politica Commerciale - Div. II - Viale Boston, Roma ( DOCUMENTI A CARICO DELL IMPORTATORE I documenti di seguito elencati sono a carico dell operatore estero e, pertanto, se ne fornirà una breve e sintetica descrizione.

28 Dichiarazione doganale di importazione (Customs Import Declaration). E' obbligatorio per lo sdoganamento e deve essere compilato dall'importatore in duplice copia. La Dichiarazione di valore assoggettabile a dazio è il documento che contiene tutte le informazioni necessarie a calcolare il valore della merce assoggettabile a dazio ed è richiesto alla dogana per lo sdoganamento della merce. La Notifica di importazione di prodotti alimentari è un documento che notifica, alle autorità competenti, l intenzione di importare prodotti alimentari provenienti dall estero e deve essere fornita almeno sette giorni prima dell arrivo della merce in dogana. La prima volta che viene richiesto deve essere corredata dall elenco degli ingredienti contenuti nel prodotto alimentare e/o una descrizione del processo produttivo. DOCUMENTI A CARICO DEL VETTORE/SPEDIZIONIERE I documenti di seguito elencati sono a carico del vettore/spedizioniere e, pertanto, se ne fornirà una breve e sintetica descrizione. La Air way bill, in Italiano Lettera di vettura aerea, è il documento di trasporto non rappresentativo della merce rilasciato dal vettore aereo generalmente attraverso un Agente IATA (trasportatore). La Inward Declaration for Aircraft / Vessels è il documento che fornisce i dettaglio del vettore in arrivo nel Giappone. Deve essere compilato dal comandante del vettore e fornito immediatamente alla dogana. Il Manifest for Aircraft/Manifest for Vessels è il documento obbligatorio in possesso del vettore, comprensivo del dettaglio completo della merce caricata a bordo mezzo, dei passeggeri e dell equipaggio. A seconda del vettore di trasporto può essere tanto aereo quanto marittimo. Tale documento viene consegnato alla dogana di arrivo della merce. 9.2 CONTENUTI DELL ETICHETTA Le informazioni obbligatorie da riportare in lingua giapponese, generalmente redatte con il supporto dell importatore, sono:

29 - nome del prodotto; - quantità netta; - Paese d origine; - metodo di conservazione; - nome e indirizzo dell importatore e del rivenditore; - indirizzo del distributore (solo se non coincide con quello dell importatore e del rivenditore). Si applica anche all olio extravergine di oliva la legge relativa al riciclaggio dei materiali degli imballaggi (Law for promotion of effective utilisation of resources), secondo la quale sull'etichetta o sul contenitore del prodotto devono essere obbligatoriamente riportati i marchi giapponesi (JIS) che indicano il materiale del tappo, del contenitore e dell etichetta. Ad esempio, nel caso di una bottiglia di alluminio, col tappo di plastica e l etichetta di carta, dovranno essere riprodotti i rispettivi marchi con accanto il nome della parte (es. marchio dell alluminio con dicitura bottiglia in Giapponese). È consigliabile che le bottiglie siano trasparenti e incolori, per incontrare meno difficoltà riguardo al riciclaggio. E facoltà dell operatore riportare sull etichetta ulteriori informazioni relative al metodo di produzione, se convenzionale o biologico. Per avvalersi di tale tipologia di loghi l operatore dovrà operare conformemente agli standard previsti dalla legge JAS (Japan Agricultural Standard) e dovrà essere certificato da un organismo nazionale (italiano) purché riconosciuto dal Ministero dell Agricoltura giapponese. In alternativa tali loghi potranno essere applicati direttamente dall importatore, le merci tuttavia dovranno essere accompagnate da

30 specifica certificazione rilasciata dal Paese di origine ed emessa da un ente riconosciuto dalle Autorità giapponesi. 9.3 SPECIFICHE RELATIVE AGLI IMBALLAGGI Per evitare che i prodotti giungano a destinazione deteriorati è necessario utilizzare un imballaggio idoneo. Un buon imballaggio deve: - proteggere la merce; - essere facilmente apribile per agevolare i controlli doganali, ma al contempo prevenire manomissioni; - essere poco ingombrante e, preferibilmente, cintato con opportune stringhe di metallo o plastica per evitare il furto parziale dei colli. Si tenga anche conto che un imballaggio non idoneo al mezzo di trasporto utilizzato può essere causa di esonero delle responsabilità del vettore in caso di danneggiamento durante il trasporto. E importante marchiare tutti i colli, al fine di agevolare le operazioni di identificazione in caso di smarrimento; le informazioni minime da riportare sono (vedi anche Packing list): nome dell esportatore, nome del cliente estero, luogo di destinazione delle merci, porto di spedizione, peso lordo e/o netto, numerazione dei colli, Paesi di origine (Made in Italy). Gli imballaggi di legno sono assoggettati a specifiche norme di fumigazione stabilite dalla International Plant Protection Convention (IPPC) del 15 marzo 2002; tale convenzione richiede l obbligo della marchiatura fitosanitaria IPCC/FAO sugli imballaggi di legno e la loro fumigazione. I costi relativi a tale procedura sono interamente a carico dell esportatore.

31 CONCLUSIONI Questa scheda paese, nell ambito del progetto Impariamo ad internazionalizzarci, si pone come uno strumento atto a facilitare la comprensione e le relazioni di business con i mercati emergenti e dell Asia orientale, che i processi di globalizzazione sempre più accentuati tendono a rendere meno distanti rispetto al loro effettivo posizionamento geografico. Nell ambito del crescente processo di internazionalizzazione dell imprenditoria siciliana e tenuto conto dell importanza che il Continente asiatico riveste per le attività di import/export, i paesi della regione rappresentano le più spiccate potenzialità di sviluppo e di business per le aziende della nostra Regione Sicilia. L attrattività dei Paesi asiatici è data da una serie di fattori di sicuro rilievo per gli imprenditori interessati a mettere in atto processi di internazionalizzazione. I Paesi asiatici si posizionano in un continente che da solo rappresenta più della metà della popolazione dell intero pianeta, con possibilità di produzione/commercializzazione destinata non solo al mercato locale nazionale, ma anche a quello di tutti i Paesi vicini dell area Asia-Pacifico.

32 APPENDICE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO GIAPPONESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO. Tokyo, 20 marzo 1969 (Ratificata con L. 18 dicembre 1972, n.855), G.U. 08 gennaio 1973, n. 6 Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Giapponese, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Articolo 2 - Imposte considerate 1. Le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono: a) in Giappone: I) l'imposta sul reddito (the income tax); II) l'imposta sulle società (the corporation tax); e III) le imposte locali sui residenti (the local inhabitant taxes) (qui di seguito indicate quali "imposta giapponese"); b) in Italia: I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e III) l'imposta locale sui redditi ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte,

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