Contratto collettivo per il lavoro domestico Piccolo manuale sulle norme del 1 CCNL per colf e badanti del

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1 Contratto collettivo per il lavoro domestico Piccolo manuale sulle norme del 1 CCNL per colf e badanti del Indice 1. Introduzione 1 2. La procedura di assunzione 2 3. Le mansioni 4 4. I tempi e i tipi di lavoro 4 5. Vitto e alloggio 7 6. Il salario 7 7. I contributi previdenziali e le tasse 8 8. La fine del rapporto di lavoro 9 9. Controversie di lavoro 10 Allegato 1: Enti competenti 11 Autore: Konrad Walter Aprile 2007 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL LAVORO DOMESTICO 1 Questo testo informa su Le procedure di assunzione Le mansioni nel lavoro domestico Il salario Le norme sul tempo di lavoro, vitto e alloggio I contributi sociali, le imposte, l assicurazione contro gli infortuni La conclusione del rapporto di lavoro Controversie di lavoro Questo testo contiene le informazioni di base sulle norme in merito al rapporto di lavoro domestico per colf e badanti, giardinieri, autisti ecc., il cui datore di lavoro è la famiglia. In caso di bisogno le persone interessate possono rivolgersi alle Organizzazioni sindacali. Il 13 febbraio 2007 le parti sociali 2 hanno firmato l intesa sul Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico con decorrenza 1 marzo 2007 e scadenza 28 febbraio Un aspetto importante in questo settore è il fatto che le forze lavoro sono quasi esclusivamente donne in maggior parte immigrate (la stima va da a presenze in questo settore in Italia con tendenza in crescita), in tanti casi da paesi non facenti parte dell Unione Europea. Una parte di loro lavora in nero (un indagine IRS stima che il 60% delle colf e badanti lavorano in modo irregolare, il 38% senza regolare permesso 1. Introduzione 1 Fonti: Siti di CGIL, CISL e UIL, Supplemento speciale di Il sole-24 ore 2 aprile Per ulteriori informazioni dettagliate vedi: Giuseppe Vinci: Lavoro Domestico Colf e Badanti, Editore Finanze e Lavoro Una sintesi del contratto è disponibile in lingua albanese, araba, francese, inglese, polacca, rumena, russa e spagnola su sito: B1/?OpenDocument 2 Federazione italiana datori di lavoro domestico (FIDALDO), Associazione nazionale datori di lavoro domestico (DOMINA), FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e FEDERCOLF

2 Informazione di base: norme contrattuali per il lavoro domestico 2 di soggiorno) o non dichiara tutto il tempo di lavoro. Inoltre il datore di lavoro di solito non è un impresa oppure un organizzazione, ma una famiglia. Queste eccezionalità comportano procedure specifiche che sono da rispettare. L iter del rinnovo del Contratto collettivo è stato piuttosto lungo: quasi due anni. Nel marzo del 2005 le categorie sindacali commercio e servizi hanno presentato la prima piattaforma alla controparte. Nel corso delle trattative le modifiche più importanti sono state apportate riguardo l inquadramento professionale (8 livelli in confronto ai 4 preesistenti), il lavoro parttime e in generale la flessibilità nell orario del lavoro. Ricordiamo che per rapporto di lavoro domestico si considera la prestazione del lavoratore a qualsiasi titolo della propria opera per il funzionamento della vita familiare (sia per una singola persona, che per un gruppo familiare nonché per comunità senza fini di lucro). Questo tipo di lavoro è regolato principalmente dalla Legge 2 aprile 1958, n. 339 "Per la tutela del rapporto di lavoro domestico" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 17 aprile 1958, dagli articoli 2240 e seguenti del codice civile, e per gli aspetti previdenziali, dal DPR 1403/71. Dopo aver trovato l accordo su una collaborazione complessa che richiede, oltre ad una certa qualificazione professionale, anche molta fiducia reciproca, bisogna compiere cinque passi: 1. la presentazione e l esame dei documenti della lavoratrice domestica/del lavoratore domestico; 2. la contrattazione delle condizioni di lavoro; 3. la conclusione, verbale (solo nel caso di prestazioni inferiore a 12 giorni) o scritta, di un contratto individuale di lavoro (vedi sotto); 4. l iscrizione agli enti previdenziali (INPS/NISF, INAIL ecc.) nonché 5. la comunicazione risp. il ricevimento dell assunzione. Ad 1 La persona in cerca di occupazione, di origine italiana o straniera, all atto dell assunzione deve consegnare al datore di lavoro (famiglia o organizzazione) una copia di a) documento valido di identità personale, b) codice fiscale, c) eventuali documenti assicurativi e previdenziali, d) eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici, e) un documento sanitario aggiornato. Il contratto di lavoro individuale deve contenere 3 : 1. data di inizio del rapporto di lavoro; 2. luogo (o luoghi) dove si dovrà svolgere il lavoro; 3. eventuale data di cessazione se si tratta di un contratto a termine 4 ; 4. durata del periodo di prova; 5. livello di appartenenza e anzianità di servizio in detta categoria; 6. esistenza o meno della convivenza con il datore di lavoro; 7. orario in cui si articola la prestazione di lavoro; 8. giorno di riposo settimanale solenne e mezza giornata aggiuntiva dove prevista; 9. periodo di godimento delle ferie; 10. eventuali indumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro; 11. spazio dove la/il dipendente può riporre i propri effetti personali; 12. retribuzione pattuita (che non può essere inferiore agli importi previsti dal contratto collettivo); 13. eventuali condizioni di vitto e alloggio; 14. la residenza o il domicilio. Il contratto di lavoro individuale deve essere redatto in duplice copia e firmato da ambedue le parti, ognuna delle quali ne riceve una copia. Il periodo di prova è predefinito per legge. Nel lavoro domestico ha la durata di 8 giorni di lavoro effettivo per le categorie A, B e C e 30 giorni per le categorie D e D super. Durante questo periodo sia il datore di lavoro, sia la lavoratrice/il lavoratore possono recedere dal 2. La procedura di assunzione 3 Il datore di lavoro e la/il dipendente possono concordare altre condizioni di lavoro purché risultino più favorevoli per la/il dipendente in confronto alle disposizioni di legge o contrattuali. 4 Un assunzione a tempo determinato è possibile per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (servizio predeterminato nel tempo, sostituzione, anche parziale, di un altra persona dipendente ecc.).

3 Informazione di base: norme contrattuali per il lavoro domestico 3 contratto senza preavviso. Solo in caso che la persona interessata provenga da un altra Regione senza aver trasferito la propria residenza ha diritto a tre giorni di preavviso, quando la risoluzione del rapporto di lavoro non avvenga per giusta causa. La persona assunta, però, ha diritto alla retribuzione maturata per il lavoro svolto. Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell anzianità di servizio. Nel caso che una persona assunta non si presentasse al posto di lavoro, senza che faccia avere al datore di lavoro una tempestiva giustificazione (tranne se si verifichino cause di forza maggiore), può essere licenziata per giusta causa. Il datore di lavoro deve mandare una lettera di contestazione all indirizzo della lavoratrice/del lavoratore, indicato nel contratto di lavoro individuale, e, in assenza di giustificazione, la lettera di licenziamento. Se la persona assunta si presenta dopo il quinto giorno dalla data concordata di inizio lavoro il datore di lavoro può decidere se procedere al licenziamento oppure all assunzione, considerando come ferie l assenza della persona interessata. Le cittadine comunitarie/i cittadini comunitari (compreso persone rumene e bulgare) devono richiedere la carta di soggiorno presso un ufficio postale o direttamente presso la Questura, esibendo il contratto di lavoro stipulato. Le persone minorenni, purché superino il 15 anno di età e il lavoro intrapreso non contrasti con l obbligo scolastico e non comprometta la salute del minore, devono consegnare al datore di lavoro, altre ai documenti citati sopra: - la dichiarazione di consenso dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal sindaco; - il certificato di idoneità al lavoro, rilasciata da un ufficiale sanitario presso l Azienda sanitaria locale. Per le persone non comunitarie, residenti nel loro Paese, è necessario inoltre esibire - il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Per ottenere questo permesso il datore di lavoro interessato deve fare un apposita richiesta 5 nominativa presso la Questura e aspettare il cosiddetto Decreto dei flussi, emanato dal Governo. Il permesso è legato a determinate condizioni: a) la persona richiedente non deve essere stata denunciata o condannata per reati gravi o a favore dell immigrazione clandestina, b) l orario di lavoro non deve essere inferiore a 20 ore alla settimana, c) la retribuzione mensile non deve essere inferiore al reddito minimo di inserimento (per il 2007 non inferiore a 480 euro, d) capacità congrua per sostenere gli oneri retributivi e assicurativi (redditi annui non al di sotto dell importo doppio in riguardo alla retribuzione lorda della persona che intende assumere, fatta eccezione se la famiglia abbia un componente affetto da grave patologia o handicap), e) disponibilità di un alloggio idoneo in base alle norme di legge. Le persone non comunitarie, già regolarmente soggiornanti in Italia, ossia in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro non stagionale, motivi familiari, motivi di studio, asilo politico, motivi umanitari e protezione sociale, possono essere assunte come colf o badanti senza dovere fare ulteriore domanda. Una persona con permesso di studio può essere assunta solo per un tempo non superiore a 20 ore settimanali e un limite annuo di ore di lavoro. L assunzione a tempo determinato è ammessa solo per specifiche fattispecie quali la sostituzione, anche solo parziali, di forze lavoro malate, infortunate, in maternità o in ferie ecc. La forma scritta del contratto non è obbligatoria se l attività non si protrae per più di 12 giorni di calendario. Il termine di questo tipo di contratto può essere prorogato solo una volta e solo in caso che la lavoratrice/il lavoratore dia il consenso e il contratto prevedeva inizialmente un periodo inferiore ai tre anni, e infine quando il prolungamento sia richiesto da regioni oggettive. Un datore di lavoro che occupa una persona sprovvista da permesso regolare ed idoneo all assunzione è punito con l arresto da tre a dodici mesi e l ammenda di euro. 5 La domanda (da inviare alla Questura sportello immigrazione) dovrà essere compilata utilizzando un apposito kit disponibile negli uffici postali che comprende un modulo da compilare, al quale sarà da allegare una fotocopia del documento di identità del datore di lavoro e del documento di riconoscimento della persona che richiede nonché una marca da bollo di 14,62 euro. Per il rinnovo del permesso di soggiorno valgono le stesse procedure. Alla domanda va allegata anche una copia del permesso in scadenza. In caso di bisogno ci si può rivolgere anche ad un patronato sindacale.

4 Informazione di base: norme contrattuali per il lavoro domestico 4 Le condizioni di lavoro sono definite dal Contratto collettivo. Le parti, datore di lavoro e la persona occupata, possono stabilire condizioni diverse dalle norme contrattuali, purché siano più favorevoli per la lavoratrice/il lavoratore. Le mansioni da svolgere possono fare riferimento a tre aree diverse: a) area direttiva: la persona assunta è in una posizione di lavoro caratterizzata da responsabilità di coordinamento e autonomia decisionale; b) area assistenziale: la persona assunta, con o senza specifico attestato professionale, è addetta alla cura e all assistenza delle persone, più o meno autosufficienti, che ne abbiano bisogno, ma non esegue mansioni di carattere sanitario; c) area dei servizi familiari: la persona assunta esegue lavori relativi alla vita familiare, prettamente manuali o che richiedono determinate conoscenze di base. In base alle mansioni da eseguire il CCNL (art. 10) definisce i livelli di lavoro domestico che sono cambiati profondamente in confronto a quelle previste dal precedente contratto collettivo. In caso di mansioni plurime, ai fini dell inquadramento, prevalgono le mansioni di assistenza alla persona. Queste le declaratorie principali ed i profili professionali: Livello A: collaboratrici/collaboratori familiari generici addetti a lavori prettamente manuali sotto il diretto controllo del datore di lavoro, non di assistenza alla persona e con un esperienza professionale non superiore a dodici mesi (p. es. addetti alle pulizie, al giardino, in cucina); Livello A Super: addetta/addetto alla compagnia (p. es. babysitter); Livello B: collaboratrice/collaboratore generico polifunzionale (p. es. custode di a- bitazione privata, addetta alla stireria, cameriere, giardiniere, operaia qualificata; Livello B Super: assistente a persone autosufficienti (bambini o anziani); Livello C: lavoratrice/lavoratore che opera con totale autonomia e responsabilità, in possesso di specifiche conoscenze di base teoriche e pratiche (p. es. cuoca); Livello C super: assistente a persone non autosufficienti senza diploma professionale); Livello D: persona in possesso di attestati professionali (p.es. amministratore di beni di famiglia, maggiordomo, governante, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore); Livello D super: assistente diplomata/o a persone non autosufficienti, direttore di casa (p. es. infermiere diplomato generico, assistente geriatrico). Se una lavoratrice o un lavoratore deve eseguire più mansioni, ripartiti in vari livelli, ha diritto all inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente. Le mansioni di assistenza alla persona sono ritenute prevalenti. L inquadramento in una categoria è determinante per l applicazione della retribuzione, la durata del periodo di prova e della progressione automatica della carriera. La durata massima dell orario di lavoro è di 54 ore settimanali e di 10 giornaliere (non consecutive) per le lavoratrici/i lavoratori conviventi e di 40 ore settimanali (8 ore giornaliere non consecutive), distribuite su 5 o 6 giorni, per le/i dipendenti non conviventi. Nel nuovo contratto (art. 15) è stata estesa la possibilità di lavoro a tempo parziale fino a 30 ore settimanali, in regime di convivenza, riservato a studenti fra 16 e 40 anni (che conseguiranno un titolo riconosciuto dallo Stato o da altri enti pubblici) e a persone inquadrate nei livelli C, B e B super: il lavoro si potrà svolgere interamento solo nelle due fasce: tra le 6 e le 14 oppure tra le 14 e le 22, in non più di tre giorni settimanali (l assunzione con queste modalità deve risultare da atto scritto e firmato da entrambe le parti, da cui risulti l orario effettivo di lavoro e la sua collocazione temporale di cui sopra). In accordo tra le parti il contratto part-time potrà, per iscritto, essere trasformato in rapporto di convivenza con durata normale dell orario di lavoro e viceversa. La ripartizione dell orario di lavoro va definito in anticipo e possibilmente per iscritto. Si distingue tra: - lavoro a ore: la prestazione giornaliera è inferiore a 4 ore, da concordare tra le parti; - mezzo servizio: la prestazione si estende tra 4 e 8 ore, da concordare tra le parti; 3. Le mansioni 4. I tempi e i tipi di lavoro

5 Informazione di base: norme contrattuali per il lavoro domestico 5 - servizio intero: il lavoro giornaliero dura almeno 8 ore; in questo caso il datore di lavoro deve offrire vitto e alloggio (vedi sotto) e può fissare la ripartizione delle ore di lavoro. La collocazione dell orario di lavoro è fissato dal datore di lavoro nei confronti del personale convivente a servizio intero. Per il personale a part-time e non convivente la collocazione dell orario di lavoro è da concordare tra le parti. In ogni caso la lavoratrice/il lavoratore ha il diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e al riposo notturno di almeno 8 ore consecutive. Chi convive con il datore di lavoro ha diritto ad un riposo di 11 ore consecutive nell arco della stessa giornata e ad un riposo, di solito nel pomeriggio, di almeno 2 ore consecutive. Ad almeno 2 ore di riposo al giorno hanno diritto anche le persone che lavorano a tempo parziale. È consentito il recupero consensuale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere. Il tempo utilizzato per i pasti non viene considerato tempo di lavoro. L attività lavorativa prestata tra le 22 e le 6 del mattino, non prevista dal contratto, viene considerato come lavoro notturno, da compensare con una maggiorazione del 20% della retribuzione base oraria (50% se prestato oltre il limite dell orario concordato). Nel caso di lavoro a ore, si considera lavoro notturno quello svolto per almeno 7 ore consecutive che in parte si svolgono tra mezzanotte e le 5 di mattina. Il lavoro straordinario può essere richiesto dal datore di lavoro con almeno un giorno di preavviso. La lavoratrice/il lavoratore può rifiutarsi di svolgere tale lavoro solo se può fornire un giustificato motivo. Nel contratto di lavoro individuale vengono concordati i giorni di riposo settimanale di 36 ore alla settimana e le ferie. Il riposo coincide, di solito, con la domenica, ma può essere fissato anche un altro giorno della settimana. Se il giorno di riposo cade sulla domenica (o su altro giorno festivo per le persone che praticano una religione non cristiana), il riposo comprende 24 ore, alle persone impiegate a tempo parziale o conviventi spettano, invece, se il riposo non cade di domenica, solo 12 ore consecutive. Il datore di lavoro può chiedere la prestazione lavorativa nel giorno di riposo concordato solo per esigenze imprevedibili, da compensare con una maggiorazione della retribuzione del 60%, se di domenica, o del 40% si il lavoro viene eseguito in un altro giorno della settimana. Le ore di riposo non godute in tale giornata devono essere recuperate il giorno successivo. Le festività infrasettimanali sono giorni di riposo. Se una festività cade sulla domenica, dovrà essere pagata come un qualsiasi giorno di lavoro, nel caso che in tale giorno si lavori spetta la maggiorazione dovuta nonché una giornata di riposo compensativo. Le ferie previste dal Contratto collettivo non possono essere frazionate in più di due periodi e vengono fissate generalmente nel periodo estivo dal datore di lavoro nel rispetto delle esigenze della persona interessata. Le lavoratrici/i lavoratori con cittadinanza non italiana possono accumulare le ferie in un biennio per poter passare un periodo più lungo nel loro paese di provenienza. Anche durante il periodo di prova matura il diritto alle ferie. Per ogni mese (o frazione di almeno 15 giorni) di lavoro effettuato matura un dodicesimo delle ferie complessive nell anno di riferimento. Le ferie maturano anche durante l assenza per gravidanza e astensione obbligatoria, malattia e congedo matrimoniale. Chi si ammala durante le ferie, deve inviare al datore di lavoro il rispettivo certificato medico: in questo modo le ferie restanti valgono come periodo di malattia. Non si può rinunciare alle ferie tranne in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso l indennità giornaliera corrisponde alla retribuzione per una giornata normale di lavoro, calcolata come un ventiseiesimo della retribuzione mensile, comprensivo dell indennità di vitto e alloggio. Una persona dipendente convivente può trascorrere le proprie ferie anche nella casa del datore di lavoro, senza però essere chiamata al lavoro. Durata minima delle ferie Tipo del Mezzo servizio: Mezzo servizio: Servizio intero Servizio a ore contratto fino a 5 anni oltre 5 anni e conviventi Giorni di ferie Il contratto collettivo (art ) prevede due forme di lavoro notturno: - la presenza notturna: questo tipo di lavoro si volge esclusivamente tra le ore 21 e le ore 8 di mattina e riguarda soltanto la compagnia, non l assistenza. La persona adibita a questa prestazione ha diritto al completo riposo notturno in un alloggio idoneo. Eventuali lavori

6 Informazione di base: norme contrattuali per il lavoro domestico 6 svolti durante la presenza notturna vengono retribuiti aggiuntivamente in base alla tabella sotto elencata, con le eventuali maggiorazioni contrattuali; - l assistenza notturna: questa è una forma di prestazione discontinua notturna (tra le ore 20 e le 8 di mattina) di cura alla persona (bambini, anziani, portatori di handicap o persone malate) o a persona non autosufficiente. Al personale adibito alla prestazione descritta deve essere garantita la cena, la prima colazione e un idonea sistemazione per la notte. Al personale convivente deve essere garantito un periodo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore ogni 24 ore. Con la riforma del mercato del lavoro sono state introdotte nuove forme di lavoro che si distinguono anche in merito all orario di lavoro: - il lavoro occasionale: la prestazione non deve superare 30 giorni nel corso di un anno, il relativo compenso non deve essere superiore a all anno; - il lavoro ripartito (job sharing): due persone assumono, in base ad un contratto obbligatoriamente in forma scritta, insieme l adempimento di un unica obbligazione lavorativa, alternandosi sul posto di lavoro in modo predefinito. In questo caso ognuna delle due persone è personalmente responsabile dell adempimento dell intera obbligazione di lavoro. Quindi le due persone possono in qualsiasi momento sostituirsi fra di loro. La retribuzione è riproporzionata in ragione alla loro prestazione effettiva. La dimissione o il licenziamento di una di loro comporta l estinzione dell intero vincolo contrattuale, a meno che l altra persona voglia adempiere tutto il lavoro o trovi un altra persona che subentri al posto vacante. Se le parti non trovassero l accordo, il contratto viene sciolto. Una commissione nazionale paritetica sta elaborando un regolamento più dettagliato in questa materia. In caso di trasferimento temporaneo del posto di lavoro in un altro comune (per esempio nel caso delle vacanze della famiglia) la lavoratrice/il lavoratore deve essere preavvisato per iscritto almeno 15 giorni in anticipo e riceverà una maggiorazione retributiva del 20% e l eventuale rimborso delle spese sostenute. In caso di assenza dal lavoro per malattia e infortunio la persona interessata deve tempestivamente informare il datore di lavoro e comprovare la malattia con certificato medico rilasciato entro il giorno successivo dall inizio della malattia stessa dal medico e inviato entro i due giorni successivi al datore di lavoro. Le/i dipendenti conviventi devono presentare il certificato medico, solo su esplicita richiesta del datore di lavoro, tranne in caso di assenza per ferie o altri motivi. Il posto di lavoro viene conservato a secondo dell anzianità del lavoro: per 10 giorni in caso di anzianità fino a 6 mesi, per 45 giorni in caso di anzianità tra 6 e 24 mesi e per 180 giorni in caso di un anzianità maggiore. Per il futuro è prevista una propria Cassa Malattia Colf che potrebbe modificare le condizioni in caso di malattia o infortunio sul lavoro. Le persone che eseguono lavori domestici per conto di datori di lavoro hanno il diritto a godere dei permessi retribuiti (e non retribuiti) nel corso di un anno per i seguenti motivi: 1. visite mediche documentate: 16 ore se conviventi della categoria D e D super, 12 ore non conviventi con un orario di lavoro settimanale superiore a 30 ore, un numero riproporzionato di ore in presenza di un orario di lavoro inferiore 6. Oltre a questo numero di ore di permesso retribuito possono essere concesse, per giustificati motivi, permessi non retribuiti; 2. lutto in famiglia: 3 giorni in caso di morte di famigliari entro il 2 grado; 3. nascita di una figlia/un figlio: 2 giorni per il padre; 4. formazione professionale: 40 ore all anno per corsi specifici per collaboratrici/collaboratori familiari e assistenti domestici, se le persone interessate abbiano prestato opera presso lo stesso datore di lavoro da almeno 12 mesi; 5. scuola dell obbligo o professionale: distribuzione favorevole per la frequenza della scuola dietro esibizione mensile di attestati di frequenza nonché permessi retribuiti per sostenere gli esami annuali; 6. congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario dietro presentazione della rispettiva documentazione; 7. permessi di breve durata non retribuiti per giustificati motivi. 6 Esempio: se le ore di lavoro settimanali sono 25, il calcolo è il seguente: (25 x 40):100 = 10 ore all anno

7 Informazione di base: norme contrattuali per il lavoro domestico 7 In base all orario di lavoro ed alle mansioni nonché alla richiesta del datore di lavoro che la lavoratrice/il lavoratore conviva con la famiglia, spettano vitto e alloggio (o entrambi o nessuno dei due). Quando previsto, il datore di lavoro dovrà garantire: - un vitto che assicuri una nutrizione sana e sufficiente, - un ambiente di lavoro non nocivo all integrità fisica e morale, - un alloggio idoneo a salvaguardare la dignità e la riservatezza. Al personale dipendente spetta: - se convivente: vitto e alloggio nonché indennità di vitto e alloggio (importi vedi sopra); - se lavora pari a o più di sei ore al giorno con presenza continuativa sul posto di lavoro: pasto o indennità pari al valore convenzionale del vitto; - se addetto a prestazioni notturne (ore 20 ore 8) di cura alle persone: cena e prima colazione o indennità pari al valore convenzionale del vitto nonché ad un idonea sistemazione per la notte. Il valore convenzionale viene calcolato moltiplicando il valore dell indennità sostitutiva dell anno in corso con il numero delle giornate retribuite. Tali valori sono aumentati annualmente da un apposita commissione del Ministero del lavoro. 5. Vitto e alloggio Lo stipendio, ossia la retribuzione, può essere quantificata su base oraria o mensile. Il datore di lavoro deve predisporre un prospetto paga (busta paga) in duplice copia, in cui sono riportate e quantificate tutte le componenti della retribuzione. Una copia, firmata dal datore di lavoro, rimane alla persona assunta, l altra al datore di lavoro, firmata dalla/dal dipendente che verificherà che l importo indicato e quello ricevuto o versato sul conto corrente sia identico. Le voci della busta paga sono le seguenti: 6. Il salario 1. La retribuzione base non può essere inferiore a quella indicata nel Contratto collettivo in vigore e verrà aumentata da un apposita Commissione nazionale per l aggiornamento retributivo in base alle variazioni del costo della vita per le famiglie ogni anno al 30 novembre. La retribuzione delle lavoratrici/dei lavoratori domestici Importo mensile Importo orario Importo mensile Assistenza Categ. lav. conviventi lav. non conviv. lavoro parttime notturna A 550,00 4,00 AS 650,00 4,70 B 700,00 5,00 500,00 BS 750,00 5,30 525,00 862,50 C 800,00 5,60 580,00 CS 850,00 5,90 977,50 D* 1.000,00 6,80 DS* 1.050,00 7, ,50 Presenza notturna 577,50 *Alle forze lavoro inquadrate nelle categorie D e DS spetta un indennità mensile di 150,00 2. Il compenso sostitutivo di vitto e alloggio deve essere corrisposto per ogni giorno, nel quale la persona interessata non gode in natura, cioè anche per i giorni di ferie, ad ogni lavoratrice/lavoratore dipendente per compensare il disagio di non poter godere vitto ed alloggio in modo autonomo. Indennità giornaliera Tipo Pranzo/colazione Cena Alloggio Totale Importo 1,637 1,637 1,416 4,69 3. Gli scatti di anzianità, pari al 4% della retribuzione effettiva, spettano alla forza lavoro dipendente per ogni biennio di servizio svolto presso lo stesso datore di lavoro. 4. I compensi per il lavoro straordinario (oltre l orario di lavoro normale) spettano quando si eccede le ore di lavoro giornaliere definite nel contratto collettivo stesso. Gli importi sono diversi a secondo del tipo di lavoro straordinario prestato:

8 Informazione di base: norme contrattuali per il lavoro domestico 8 Compensi per il lavoro straordinario dalla 40 alla dalle ore 6 giorno di dalle ore 22 lavoro lavoro Orario 44 ora sett. alle ore 22 riposo alle ore 6 notturno festivo Aumento 10% 25% 40% 50% 50% 60% 5. La tredicesima mensilità spetta entro il mese di dicembre nella misura di un dodicesimo della retribuzione annuale per ogni mese di lavoro effettivo, malattia, infortunio da lavoro e congedo parentale, sempre nei limiti del periodo di conservazione del posto di lavoro. 6. Il salario superminimo individuale è una quota aggiuntiva facoltativa quando il datore di lavoro vuole premiare la persona dipendente (indicato come extra nella busta paga). 7. I contributi previdenziali sono in parte a carico della lavoratrice/del lavoratore e in parte a carico del datore di lavoro e vengono versati da quest ultimo. Per fare degli esempi dell aumento della retribuzione di seguito sono riportati i dati tratti dallo Speciale Colf e Badanti di Il sole-24 ore del : Mansione ore/ Conv./ Netto nuovo Netto Costo nuovo Netto Costo sett. non c. preced livello min. min. livello max. max. Baby sitter 36 n. c. 670,02 A sup. 698,88 842,40 B sup. 792,80 936,00 Colf 30 n. c. 558,35 B sup. 660,40 780, Colf fissa 54 conv. 518,05 B 646,54 870,10 B sup. 696,54 920,10 Badante 54 conv. 723,81 C sup. 796, ,10 D sup. 996, ,10 Colf a ore 20 n. c. 362,49 B 346,58 513,42 B sup. 430,00 539,22 Pres. notte - conv. 465,01 Unico 524,04 747, Assist. not. - conv. 840,90 D sup , , Assist. p. t. 25 n. c. - B sup. 510,24 600, Durante i periodi di malattia e infortunio fuori dal posto di lavoro la retribuzione, compresa l indennità sostitutiva di vitto e alloggio, spetta al 50% durante i primi tra giorni e al 100% dal quarto giorno in poi, ma solo se la persona interessata sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. In caso di infortunio sul posto di lavoro o malattia professionale, se la lavoratrice/il lavoratore è stata/o assicurata/o presso l INAIL e se il datore di lavoro abbia denunciato l infortunio tempestivamente 7, alla persona interessata spettano, a secondo del tipo di inabilità al lavoro: 1. una rendita per l inabilità temporanea oppure 2. una rendita per l inabilità permanente; 3. un assegno per l assistenza personale continuativa; 4. una rendita ai superstiti e un assegno in caso di morte; 5. le cure mediche e chirurgiche; 6. la fornitura degli apparecchi di protesi. Durante l astensione obbligatoria per maternità di 5 mesi (da 1 a 2 mesi prima e rispettivamente 4 o 3 mesi dopo il parto) ed eventuali periodi di interdizione anticipata disposta dal medico per motivi gravi di salute, la lavoratrice domestica, che entro il 7 mese di gravidanza presenta un apposita domanda, corredata dal certificato medico in merito alla gravidanza e entro 30 giorni dal parto presenta il certificato di nascita della figlia/del figlio al datore di lavoro e all INPS/NISF, ha diritto all indennità di maternità nella misura dell 80% della retribuzione. Il diritto all indennità sussiste se la lavoratrice abbia versato almeno 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti oppure almeno 26 nei 12 mesi precedenti il periodo di assenza obbligatoria. 7. I contributi previdenziali e le tasse I contributi previdenziali (o sociali) che il datore di lavoro versa all INPS/NISF si calcolano in base a: 7 Entro 24 ore in caso di infortunio mortale, entro 2 giorni in caso di prognosi superiore a tre giorni, entro 2 giorni a partire del quarto in caso di prognosi inferiore a 3 giorni, quando, però, i danni si protraggono oltre il 3 giorno.

9 Informazione di base: norme contrattuali per il lavoro domestico 9 1. retribuzione oraria concordata; mensilità calcolata in misura oraria; 3. valore convenzionale del vitto e alloggio, calcolata in misura oraria. Questi contributi sono da versare ogni 4 mesi (da poco anche in via telematica) per tutti i giorni comunque retribuiti e si sommano con quelli versati per malattia, ferie, festività infrasettimanali ecc. I contributi previdenziali, detratti dal reddito della/del dipendente e del datore di lavoro, sono una garanzia assicurativa a favore della/del dipendente in merito alla pensione, inabilità di lavoro, maternità, malattia, disoccupazione, assegno per il nucleo famigliare, infortuni di lavoro e malattie professionali. Tali contributi previdenziali danno diritto alle rispettive prestazioni in Italia e in tutti gli stati dell Unione Europea nonché in altri stati che hanno stipulato apposite convenzioni con l Italia e/o con l Unione Europea (finora: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Capoverde, Croazia, Israele, Montenegro, Serbia, Tunisia, USA e Venezuela). Attenzione! Le fotocopie dei versamenti dei contributi sociali costituiscono uno dei requisiti-base da esibire al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. A richiesta della lavoratrice/del lavoratore dipendente il datore di lavoro deve rilasciare entro fine marzo dell anno successivo a quello di riferimento, la dichiarazione sul totale delle somme erogate nell arco dell anno. Questa dichiarazione è un attestato sostitutivo del CUD (Certificazione unica dei compensi), utile ai fini della dichiarazione dei redditi della/del dipendente. Per avere diritto alla deduzione fiscale per i figli a carico e agli eventuali assegni per il nucleo familiare la persona interessata deve presentare apposita domanda all INPS/NISF. Il datore di lavoro può detrarre dal proprio reddito i contributi sociali versati per la persona assunta per il lavoro domestico fino ad un importo di 1.549,37 euro. Il rapporto di lavoro può essere concluso per tre motivi: 1. volontà della/del dipendente (dimissione), 2. volontà del datore di lavoro (licenziamento), 3. scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato. 8. La fine del rapporto di lavoro La/il dipendente può interrompere il rapporto di lavoro per a) giusta causa (mancato pagamento del salario, molestie sessuali, mobbing ecc.) con diritto ad avere l indennità di mancato preavviso; b) motivi personali; in questo caso la/il dipendente è tenuto a rispettare il periodo di preavviso che varia secondo l anzianità di servizio e l orario di lavoro settimanale: Anzianità/orario di lavoro oltre 25 ore settimanali Fino a 25 ore settimanali Fino a 2 anni di anzianità 7,5 giorni di calendario 4 giorni di calendario Oltre 2 anni di anzianità 15 giorni di calendario 7,5 giorni di calendario In caso di contratto di lavoro a tempo determinato, la/il dipendente che recede prima della scadenza deve corrispondere al datore di lavoro una somma equivalente all indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la/il dipendente non rispettasse i termini del preavviso il datore di lavoro potrà trattenere l importo dell indennità di mancato preavviso e richiedere il risarcimento danni. Se invece è il datore di lavoro a recedere prima del termine, la/il dipendente ha diritto alla retribuzione che avrebbe percepito se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto. Se invece viene instaurato un nuovo rapporto di lavoro tra le stesse parti, verrà calcolata la differenza tra la retribuzione non recepita e la nuova retribuzione. La dimissione o il licenziamento di una lavoratrice non comunitaria/un lavoratore non comunitario non comporta la revoca del permesso di soggiorno, almeno per il periodo di residua validità. La persona interessata ha comunque il diritto ad ottenere un nuovo permesso per attesa occupazione con durata di sei mesi. Per ottenere tale permesso è necessario: 1. presentarsi al Centro di mediazione lavoro (ex Ufficio del lavoro) competente per territorio entro 40 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, comunque non oltre la scadenza del permesso, per iscriversi nelle liste di collocamento, nonché 2. inoltrare alla Questura, mediante la spedizione dell apposito kit all Ufficio postale, la domanda di rilascio del permesso per attesa occupazionale allegando la fotocopia del permesso precedente, del passaporto e dell iscrizione alle liste di collocamento.

10 Informazione di base: norme contrattuali per il lavoro domestico 10 Qualora la persona interessata trovi un nuovo posto di lavoro dovrà inoltrare domanda alla Questura, sempre mediante l Ufficio postale, la domanda per la conversione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. Attenzione: Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rinnovato! In caso di cessazione del rapporto di lavoro la lavoratrice/il lavoratore ha diritto al Trattamento di fine rapporto (TFR) calcolato in rapporto agli importi della retribuzione e al periodo di lavoro svolto presso lo stesso datore di lavoro. Per le addette/gli addetti ai lavori domestici non è, invece, prevista la possibilità di aderire ad un fondo pensionistico contrattuale e di versarne il TFR. Sia durante il rapporto di lavoro, sia alla fine dello stesso possono sorgere delle controversie tra datore di lavoro e lavoratrice/lavoratore, per esempio sul lavoro da svolgere, il salario, i contributi previdenziali, il licenziamento. In questi casi è necessario tentare una conciliazione extragiudiziaria in forma di: 1. conciliazione sindacale, cioè avvalendosi di un sindacato dei lavoratori (mentre il datore di lavoro si rivolge alla rispettiva associazione datoriale); 2. conciliazione amministrativa, che avviene davanti all Ufficio servizio lavoro (ex Ufficio del lavoro) di Bolzano dove il caso viene trattato da una commissione di conciliazione composta da rappresentanti delle parti. La controversia deve essere affrontata entro 10 giorni e risolta entro 60 giorni dalla presentazione. Se la conciliazione va a buon fine, verrà redatto un apposito verbale, firmato dalle parti. Solo in caso di inadempimenti degli accordi o di impossibilità ad arrivare ad un accordo, la lavoratrice/il lavoratore si può rivolgere direttamente al giudice del lavoro. Il giudice tenterà di raggiungere un nuovo accordo. In caso di mancata conciliazione, il giudice può pronunciare, eventualmente dopo aver esaminata la causa, la sentenza immediatamente esecutiva. Contro tale sentenza è possibile ricorrere davanti alla Corte d appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro dove non sono ammesse domande nuove o eccezioni o nuovi mezzi di prova, salvo che non siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione. Le sentenze emesse nei gradi di appello possono essere impugnate in Cassazione, però a precise condizioni (non è ammessa la discussione in merito). Nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro o al momento della sua cessazione abbia firmato rinunce o transazioni riguardo i propri diritti, potrà impugnare tali atti davanti al Tribunale del lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La/il dipendente adibito al lavoro domestico è responsabile per danni causati, se il danno è causato intenzionalmente o per negligenza o disattenzione. In base all art del Codice Civile la/il dipendente deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione. Inoltre deve osservare le disposizioni per l esecuzione del servizio, impartite dal datore di lavoro. In caso di danni il datore di lavoro può chiedere il risarcimento entro 5 anni dal momento in cui il fatto è avvenuto, anche dietro apposito accordo tramite trattenuta di una certa quota dello stipendio che non può superare il 10% dello stesso, o dal trattamento di fine rapporto nella misura fino al 20%. Per danni causati verso terzi la persona danneggiata può rivolgersi al datore di lavoro che potrà rivalersi sulla persona dipendente che ha causata il danno. La lavoratrice/il lavoratore domestico dovrà fare attenzione ai termini di prescrizione, cioè ai tempi, entro cui far valere i propri diritti, decorsi i quali non potrà più avanzare alcuna pretesa. 3 anni Diritti per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori ad un mese; 5 anni Diritti inerenti alle indennità che spettano per la cessazione del rapporto di lavoro (TFR, indennità di mancato preavviso ecc.); diritti per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori ad un mese; 10 anni Diritti per l omesso versamento dei contributi previdenziali La prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. 9. Controversie di lavoro

11 Informazione di base: norme contrattuali per il lavoro domestico 11 Organizzazioni sindacali di categoria (sedi centrali, non sono elencate le sedi periferiche) ASGB Handel, Hotel und Gastgewerbe Bolzano, via Bottai 30, tel. 0471/308200, fax 0471/ CGIL/AGB FILCAMS/LHFD Bolzano, via Roma 79, tel. 0471/926423, fax 0471/ SGBCISL - FISASCAT Bolzano, via Siemens 23 (ufficio 505), tel , fax fisascat@sgbcisl.it UIL/SGK - UILTUCS Bolzano, via Roma 84 c, tel , uilbz@uilaltoadige.it Allegato 1: Enti competenti Enti competenti: Ripartizione Lavoro Ufficio tutela sociale del lavoro Bolzano - Via Leonardo da Vinci 7, tel. 0471/412750, Fax 0471/ tutela-sociale-lavoro@provincia.bz.it INPS/NISF Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Bolzano - Piazza Domenicani 30, tel anna.habicher@inps.it Questura di Bolzano Bolzano, via Marconi 33, tel. 0471/947611

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