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1 INTRASTAT N Soggetti obbligati, ambito oggettivo e soggettivo Termini di presentazione e cambio di periodicità I modelli da utilizzare e casi pratici

2 Soggetti obbligati e ambito oggettivo I soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni intracomunitarie, devono presentare: l elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea: cessioni intracomunitarie di beni comunitari; prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972). Sono tuttavia esclusi dagli elenchi i servizi di cui agli art. 7-quater e 7-quinquies del Decreto Iva, ossia le prestazioni oggettivamente localizzabili, cioè: prestazioni di servizi relative a beni immobili situati nel territorio dello Stato; prestazioni di trasporto di passeggeri; prestazioni di ristorazione e catering materialmente eseguite nel territorio dello Stato; prestazioni di ristorazione e catering a bordo di navi, aerei o treni con luogo di partenza nel territorio dello Stato, prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto a breve termine (non oltre i 30 giorni o 90 se natanti). l elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea: acquisti intracomunitari di beni comunitari prestazioni di servizi (articolo 7-ter del D.PR. n. 633/1972). Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di riepilogo le operazioni per le quali l'imposta non è dovuta nello Stato membro del destinatario. AMBITO SOGGETTIVO Soggetti obbligati (art. 50, co.6, D.L. 331/93; art. 1 D.M. 22/2/2010; C.M. 36/E/2010 1): 1. i soggetti passivi Iva (compresi gli enti commerciali e i soggetti non residenti identificati o stabiliti) che: effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nei confronti di controparti identificate in un altro Paese comunitario; 1

3 rendono servizi e/o acquistano servizi generali (diversi quindi da quelli dell art. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/72) nei confronti di controparti stabilite in un altro Paese comunitario; 2. gli enti non commerciali: - per le operazioni (attive e passive) di cui sopra riferibili alla sfera commerciale; - per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi riferibili alla sfera istituzionale; 3. gli enti non soggetti passivi, qualora titolari di partita Iva, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi; 4. in ogni caso (peraltro mensilmente), da parte dei soggetti di cui ai punti precedenti che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente. I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la loro responsabilità in materia. La delega è conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo. 1. Operazioni non imponibili nel paese estero Alfa SRL ha erogato una prestazione generica nei confronti di una impresa francese. Nel paese francese ci risulti tale operazione sia non imponibile. Bisogna indicare tale operazione nei Modelli INTRA? In caso di risposta negativa, quale documentazione dobbiamo conservare per dimostrare che non era necessaria l inclusione dell operazione nei Modelli INTRA? Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di riepilogo le operazioni per le quali l'imposta non è dovuta nello Stato membro del destinatario. L Amministrazione Finanziaria con la C.M. 43/E/2010 ha chiarito che per dimostrare la non debenza dell imposta nel paese estero, "il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente", e quindi in base alle disposizioni vigenti in tale Stato. Se il prestatore italiano non ha ottenuto alcuna dichiarazione da parte del committente stabilito in altro Stato UE, secondo l'agenzia, "il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente". Non viene chiarito tuttavia quali siano "gli elementi di fatto obiettivi che possano giustificare l esclusione. È nostro parere dunque che, in assenza di una dichiarazione da parte del committente, è bene includere l operazione negli elenchi. 2

4 2. Operazioni con soggetti extracomunitari Vanno riepilogate negli elenchi INTRASTAT le prestazioni di servizi generiche rese o ricevute da soggetti passivi extra comunitari? L Amministrazione Finanziaria con la C.M. 36/E/2010 ha chiarito che non sono rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi le prestazioni di servizi rese o ricevute, qualora la controparte sia un soggetto stabilito in Paese extracomunitario, senza stabile organizzazione nel territorio comunitario, ancorché identificato ai fini Iva nella Comunità (tramite rappresentante fiscale od identificazione diretta), in base al cd. principio di stabilimento. tramite propri mezzi), cosa deve indicare nel modello INTRA-1 quater? Ipotizzando che la prestazione di servizio sia effettuata tra soggetti passivi di due Paesi comunitari distinti, occorre verificare come la stessa venga addebitata al cliente finale. Se si tratta di una prestazione accessoria ad una vendita di beni, di cui all art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, l operazione complessiva dovrà essere evidenziata solo negli elenchi Intrastat relativi ai beni. Diversamente, la prestazione di trasporto andrà indicata nei modelli riepilogativi relativi ai servizi. 3. Operazioni esenti Un soggetto passivo IVA italiano riceve delle provvigioni da società francesi e spagnole. Tali provvigioni sono esenti da Iva in virtù dell articolo 10, primo comma, n. 22, del D.P.R. 633/1972. È necessario inserire l operazione negli elenchi INTRASTAT? Pare di capire che le prestazioni in oggetto rientrino nella regola generale di cui all'articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972 e, quindi, sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui è "stabilito" il committente soggetto passivo Iva, nel nostro caso Francia e Spagna. Ne consegue che, nel caso di specie, le fatture saranno fuori campo Iva ai sensi del citato articolo 7-ter, con indicazione sulla fattura della dicitura «inversione contabile». Non si dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat se l'operazione è esente, o non imponibile Iva nei Paesi dei committenti soggetti passivi Iva. Tali fattispecie è maggiormente problematica, in quanto tale prestazione rileva nello Stato del committente, ragion per cui è necessario verificare le disposizioni vigenti nel Paese del committente. 4. Spese di trasporto Se un azienda addebita al cliente italiano le spese di trasporto (effettuato da un vettore o 4. Beni in c/lavorazione L'impresa Alfa italiana riceve dei beni da un'impresa francese Beta, destinati ad essere lavorati, e successivamente inviati al committente francese al termine della lavorazione. Tali operazioni vanno incluse nei modelli INTRASTAT? Dal 01/01/2010 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2 della Direttiva 2008/8/CE, le lavorazioni relative a beni mobili materiali sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente, soggetto passivo. La movimentazione intracomunitaria dei beni a titolo non traslativo della proprietà deve essere riepilogata, solo ai fini statistici, nei modelli Intrastat, se il prestatore italiano presenta gli elenchi con periodicità mensile (nessun obbligo è previsto per gli operatori che presentano gli elenchi con periodicità trimestrale). Al momento del ricevimento del materiale da lavorare la società italiana deve compilare il mod. INTRA 2-bis ai soli fini statistici indicando: - in colonna 6, il codice 4 (Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi); - in colonna 10, il valore statistico dei beni. Al momento dell'invio del materiale lavorato, il prestatore se mensile, deve compilare il modello Intra 1 bis ai soli fini statistici indicando: - in colonna 5, il codice 5 (Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi); 3

5 - in colonna 9 il valore statistico comprensivo anche della lavorazione. 5. Cessione beni omaggio L'impresa Alfa italiana omaggia un proprio cliente francese di alcuni beni di propria produzione. Tale operazione va comunicata negli elenchi INTRA? E le eventuali spese di trasporto sostenute e che ci sono state fatturate dal vettore? Per i beni (rientranti nell attività d impresa) che vengono ceduti gratuitamente a clienti o potenziali clienti comunitari non si applica la normativa comunitaria, bensì la normativa interna, come chiarito dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. n. 13/1994, par Trattandosi infatti di operazioni nelle quali manca il requisito dell onerosità, queste devono essere trattate come cessioni interne. Di conseguenza, tali operazioni non andranno incluse negli elenchi INTRA. Per le spese di trasporto, non trattandosi nel caso di specie di prestazioni accessorie alla cessione di beni, la prestazione di trasporto andrà indicata nei modelli riepilogativi relativi ai servizi. 4

6 Termini di presentazione e cambio di periodicità L'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali deve avvenire entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Scadenza Intrastat mensile Gli adempimenti previsti da disposizioni fiscali riguardanti l'amministrazione economicofinanziaria, compresa la trasmissione dei modelli Intrastat che scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica (art. 7, co. 2, lett. l), D.L , n. 70). Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Dicembre 25 febbraio 25 marzo 25 Aprile 25 Maggio 25 Giugno 25 Luglio 25 Agosto 25 Settembre 25 Ottobre 25 Novembre 25 Gennaio anno successivo Scadenza Intrastat trimestrali Gli adempimenti previsti da disposizioni fiscali riguardanti l'amministrazione economicofinanziaria, compresa la trasmissione dei modelli Intrastat che scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica (art. 7, co. 2, lett. l), D.L , n. 70). I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 25 Aprile 25 Luglio 25 Ottobre 25 gennaio anno successivo 5

7 Periodicità di presentazione Il co. 1 dell'art. 2 del D.M. 22/02/2010 ha stabilito che ciascun elenco deve essere presentato: con cadenza trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore ad euro ; con cadenza mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto. Periodicità presentazione elenchi. Ammontare operazioni per categoria quattro trimestri precedenti inferiori a ,00. Ammontare operazioni per categoria quattro trimestri precedenti superiori a ,00. Trimestrale. Mensile. MODALITÀ E SCADENZE Scadenza di sabato (novità in vigore dal 14/5/2011) L art. 7, co. 2, lett. l) del D.L. n. 70 del 13/5/2011 ha disposto che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Tale previsione si riflette anche sulla presentazione degli elenchi Intrastat la cui scadenza, se cade di sabato, può quindi ritenersi prorogata al 1 giorno lavorativo successivo. Scadenza nei giorni festivi Vale proroga al giorno non festivo successivo ex art 1187 e 2963 c.c. (C.M. n. 60/D del 12/3/1999). 6

8 Intrastat di luglio Dal 2010 vanno ordinariamente presentati entro il 25 del mese successivo (25/8). SOGLIE PERIODICITÀ Intra 1 Periodicità trimestrale - Solo a condizione che nei quattro trimestri precedenti (art. 2, co.1) non venga superata né per le cessioni intracomunitarie di beni né per i servizi resi un ammontare totale trimestrale di Esempi: cessioni < = servizi < = servizi. Periodicità mensile - In tutti gli altri casi. Esempi: In uno qualsiasi dei 4 trimestri precedenti: cessioni servizi; cessioni servizi; cessioni servizi; cessioni servizi. Intra 2 Periodicità trimestrale - Come sopra, ma con riferimento agli acquisti Periodicità intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti. Periodicità mensile - Come sopra, ma con riferimento agli acquisti Periodicità intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti. CASI PARTICOLARI Ritorno alla presentazione trimestrale (C.M.36/E/10 2 n. 4 e 5) -> potrà avvenire solo se il contribuente non supera le soglie di per almeno quattro trimestri consecutivi. Soggetti obbligatoriamente mensili (art. 2, co.6) - > Soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d urgenza in Regioni sinistrate. Rimangono (previa autorizzazione Istat) le semplificazioni previste dal regolamento CE 1982/ > Transazioni di valore < 200 Impianti industriali di valore > di

9 1. Periodicità elenchi INTRASTAT Un contribuente che nell ultimo trimestre (I trimestre 2015) ha superato il plafond dei ,00 euro, da quando deve procedere all invio degli elenchi INTRASTAT con cadenza mensile? Il co. 1 dell'art. 2 del D.M. 22/02/2010 ha stabilito che ciascun elenco deve essere presentato: con cadenza trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore ad euro ; con cadenza mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto. Nel caso di superamento del plafond nel trimestre, si deve procedere al cambio di periodicità, da trimestrale a mensile, indicando nel modello Intra 2 "trimestre completo", da presentarsi entro il 25 aprile 2015, e riportando tutte le operazioni di acquisto effettuate nel corso del primo trimestre Di conseguenza, con riferimento alle operazioni relative al mese di aprile, il contribuente deve procedere alla presentazione del modello Intra con periodicità mensile (entro il 25 maggio 2015). degli acquisti, di beni e di servizi effettuati nei quattro trimestri precedenti, per quanto riguarda il modello INTRA 2. Da evidenziare che il superamento della soglia deve essere verificato con riferimento a ciascun elenco. Il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni all interno di un elenco comporta la variazione della periodicità di presentazione per l intero elenco a cui si riferisce Come evidenziato dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. 14/E/2010, le singole categorie di operazioni (beni e servizi), all'interno dello stesso modello, non si sommano, ma debbono essere considerate singolarmente. Tuttavia, il superamento della soglia, alternativamente per beni o servizi, comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria. È quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l elenco relativo alle cessioni di beni e servizi. Nel caso di specie, il contribuente sarà tenuto alla presentazione degli elenchi mensili sia per le cessione di beni che per i servizi resi. 2. Periodicità elenchi INTRASTAT Un contribuente che nell ultimo trimestre (I trimestre 2015) ha superato il plafond dei ,00 euro solo per la cessione di beni, deve presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT mensili anche per i servizi resi? Il "parametro" di riferimento per la determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi, è rappresentato dall'ammontare: delle vendite, di beni e di servizi, effettuate nei quattro trimestri precedenti, per quanto riguarda il modello INTRA 1; 3. Cambio di periodicità trimestrale - mensile Un contribuente passato da trimestrale a mensile perché nel I trimestre 2014 ha superato il limite dei ,00, può tornare ad essere mensile dal 2015? Il riferimento temporale sul quale verificare il superamento o meno della soglia di euro è rappresentato dai quattro trimestri precedenti, ragion per cui, si deve ritenere che il "plafond" delle operazioni effettuate sia "mobile" e consenta, quindi, anche il cambio di periodicità "regressivo" da mensile a trimestrale. Tale ipotesi, infatti, si verifica nel caso in cui un contribuente nei quattro trimestri precedenti, abbia realizzato operazioni per un importo inferiore al limite di cui sopra. 8

10 In tal caso, si potrebbe realizzare il cambio di periodicità "regressivo", con effetto dal secondo trimestre 2015, nell'ipotesi in cui, nel corso del I trimestre 2015, la stessa società realizzi un importo complessivo di operazioni, alternativamente per cessioni di beni e prestazioni di servizi, inferiore ad euro Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 25 febbraio 25 marzo 25 Aprile 25 Maggio 25 Giugno 4. Cambio di periodicità trimestrale - mensile Se un contribuente supera la soglia dei ,00 il mese di gennaio 2015, da quando deve presentare gli elenchi mensili? L art. 2, co. 4 D.M. 22 febbraio 2010 prevede che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di euro presentano l elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata. In tal caso, sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi. Nel caso la soglia sia stata superata nel mese di gennaio, il 25 Febbraio avrebbe dovuto essere presentato il Modello Intrastat mensile. Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre 25 Luglio 25 Agosto 25 Settembre 25 Ottobre 25 Novembre Dicembre 25 Gennaio anno successivo Scadenza Intrastat trimestrali I trimestre II trimestre III trimestre 25 Aprile 25 Luglio 25 Ottobre 5. Termini di presentazione Quali sono i termini di presentazione dei modelli INTRASTAT? L'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali deve avvenire entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Gli adempimenti previsti da disposizioni fiscali riguardanti l'amministrazione economicofinanziaria, compresa la trasmissione dei modelli Intrastat che scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica (art. 7, co. 2, lett. l), D.L , n. 70). IV trimestre 25 gennaio anno successivo 9

11 MODELLI E CASI PRATICI I modelli da utilizzare per espletare gli adempimenti sono i seguenti: Modello Intra-1 Relativo alle cessioni intracomunitarie e alle prestazioni di servizi rese, di colore verde. Tale modello si compone del: modello Intra-1: frontespizio; modello Intra-1-bis: riepilogo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo di riferimento; modello Intra-1-ter: sezione dedicata alle rettifiche di cessioni eseguite in periodi precedenti; modello Intra-1-quater: sezione dedicata alle prestazioni di servizi eseguite nei confronti di residenti in altri Stati membri eseguite in periodi precedenti; modello Intra-1-quinquies: sezione dedicata alle rettifiche di prestazioni di servizi eseguite in periodi precedenti. Modello Intra-2 Relativo agli acquisti intracomunitari ed alle prestazioni di servizio ricevute, di colore rosso. Il Modello si compone del: modello Intra-2: frontespizio; modello Intra-2-bis: riepilogo degli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo di riferimento; modello Intra-2-ter: sezione dedicata alle rettifiche di acquisti eseguiti in periodi precedenti; modello Intra-2-quater: sezione dedicata alle prestazioni di servizi ricevute da residenti in altri Stati membri eseguite in periodi precedenti; modello Intra-2-quinquies: sezione dedicata alle rettifiche di prestazioni di servizi ricevute in periodi precedenti. 10

12 1. Modelli Intra-2 quater e Intra-2 quinquies ancora validi Esiste ancora l'obbligo di presentare i modelli Intra-2 quater e Intra-2 quinquies per servizi ricevuti da prestatori stabiliti in altri Paesi UE? stato mantenuto l obbligo di compilazione e invio dei modelli INTRA 1 - quater (servizi resi) e o INTRA-2 quater (servizi ricevuti). 2. Senza operazioni niente elenchi INTRASTAT In via preliminare, è bene precisare che l art. 23 del Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014) ha previsto la riduzione del contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi (modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater). Sul sito dell Agenzia delle Dogane è stata pubblicata la determinazione del 19 febbraio 2015, n /RU, con cui sono modificate le istruzioni per l uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, in ottemperanza all art. 23 del Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) che, come precedentemente accennato, dispone la modifica del contenuto informativo previsto dai modelli INTRASTAT per le prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE. Restano espressamente escluse le prestazioni di servizi di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. n. 633/1972. Le nuove istruzioni alla compilazione dei modelli Intra-1 quater e Intra-2 quater prevedono l obbligo di compilare solamente alcuni campi dei modelli (quelli relativi a codice identificativo della controparte, valore della prestazione, codice del servizio e Stato di pagamento). Resta facoltativa la compilazione degli altri campi (numero e data della fattura, modalità di erogazione del servizio e modalità di incasso dei corrispettivi), non essendo stati sostituiti i modelli in questione, ed essendo state esclusivamente "riscritte" le istruzioni. Inoltre, le modifiche alla compilazione disposte dalla determinazione 19 febbraio 2015 riguardano anche i modelli di rettifica (Intra-1 quinquies e Intra-2 quinquies, il secondo al quale si riferisce il quesito). In assenza di indicazioni contrarie da parte dell Agenzia delle Entrate, si ritiene che sia È necessario presentare gli elenchi INTRASTAT se nell ultimo mese o trimestre non sono state effettuate operazioni? Nel caso in cui, nel periodo di riferimento (mese o trimestre) non siano state effettuate operazioni, non è necessaria la presentazione del modello a zero. 3. Acquisti da San Marino esclusi dagli elenchi INTRASTAT Abbiamo acquistato dei beni da un impresa di San Marino. Tale operazione va indicata nei modelli INTRASTAT? I rapporti di interscambio commerciale con San Marino sono disciplinati dall'art. 71, D.P.R. 633/1972 e dal D.M Relativamente agli obblighi Intra, le cessioni eseguite verso San Marino devono essere indicate nel modello Intra 1-bis, compilando solo la parte fiscale (colonne da 1 a 4), solamente se il cedente italiano è obbligato alla compilazione dei modelli in quanto effettua anche cessioni intracomunitarie. Pertanto, si possono distinguere le due seguenti ipotesi: il cedente italiano non effettua cessioni intracomunitarie, ma solamente cessioni verso operatori di San Marino: in tal caso, non sorge alcun obbligo di compilazione dei modelli Intra; il cedente italiano effettua cessioni intracomunitarie e cessioni verso operatori di San Marino: in tale ipotesi, il soggetto deve riepilogare negli elenchi Intra sia le cessioni intracomunitarie, sia le cessioni verso San Marino. In ogni caso, le transazioni con San Marino non alterano la periodicità di presentazione degli elenchi, per cui la periodicità è mensile, trimestrale o annuale in 11

13 funzione del volume delle sole cessioni intracomunitarie. Per quanto riguarda invece gli acquisti da operatori di San Marino, indipendentemente dal trattamento ai fini Iva di tali operazioni, non sussiste alcun obbligo di inclusione negli elenchi. 4. Compilazione parte statistica In quali casi deve essere compilata la parte statistica? L'obbligo di compilazione degli elenchi, sia per la parte fiscale, che per la parte statistica, dipende dalla periodicità di presentazione degli stessi. Infatti: - i soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi con cadenza mensile, devono compilare sia la parte fiscale, sia quella statistica, ad eccezione di alcuni casi particolari in cui è richiesta la compilazione "ai soli fini fiscali" (ad esempio, cessioni verso la Repubblica di S. Marino), ovvero "ai soli fini statistici" (movimentazioni di beni a titolo non traslativo della proprietà, da parte dei soggetti con obbligo di presentazione "mensile"); - i soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi con cadenza trimestrale o annuale invece, devono compilare solamente la parte fiscale. 1, comma 1, lett. a, n. 2, del Decreto). Restano, quindi, escluse dal predetto obbligo dichiarativo le prestazioni di servizi oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (ad esempio: prestazione di servizio relativa ad un bene immobile sito in altro Paese comunitario), disciplinate separatamente negli articoli 7- quater) e 7-quinquies) citati. Analogamente, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle prestazioni ricevute da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, andranno incluse tutte le operazioni tassabili in Italia, ai sensi del principio generale di cui all art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 1, comma 1, lett. b, n. 2, del Decreto). Inoltre, occorre precisare che non è obbligo del contribuente dichiarare le prestazioni di servizi rese per le quali non è dovuta l imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente, né quelle ricevute da un operatore residente da parte di un prestatore comunitario per le quali non è dovuta l imposta in Italia (come si evince dall art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 e dall art. 5, comma 4, del Decreto). 5. Modelli: contenuto generale Quali sono gli elementi principali che riguardano il contenuto degli elenchi riepilogativi? Sotto il profilo oggettivo si evidenzia che vanno incluse nei nuovi modelli riepilogativi delle prestazioni rese, le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater) e 7- quinquies) del D.P.R. n. 633 del Pertanto, formano oggetto del nuovo obbligo dichiarativo tutte le prestazioni di servizi rese da operatori italiani ad operatori economici comunitari che, in virtù del nuovo principio generale di territorialità, risultano tassabili nel luogo del committente (art. 12

14 LE DATE DA RICORDARE Argomento Già pubblicate Le principali novità della Legge di Stabilità /01/2015 Comunicazione annuale dati IVA 20/01/2015 Dichiarazione IVA Prima Parte 27/01/2015 Dichiarazione IVA Seconda Parte 03/02/2015 Telefisco e Videoforum 10/02/2015 Ravvedimento Operoso 17/02/2015 Collaborazione volontaria, ultime novità 24/02/2015 Bilancio /03/2015 Le novità del modello 730/ /03/2015 Novità oneri detraibili e deducibili 17/03/2015 Fatturazione elettronica entro il 31 marzo /03/2015 La gestione degli immobili in UNICO /03/2015 Spesometro /04/2015 Redditi internazionali UNICO /04/2015 Argomento Prossime uscite INTRASTAT Le società di comodo UNICO La compilazione del quadro RW Le novità del modello UNICO PF

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