Estero: Elenchi Intrastat 2010

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1 n 10 del 12 marzo 2010 circolare n 197 del 10 marzo 2010 referente BRUGNOLI-BERENZI/mr Estero: Elenchi Intrastat 2010 Il nuovo quadro normativo relativo agli elenchi Intrastat può dirsi completato con: la pubblicazione del decreto legislativo n.18/2010 (pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010); il decreto ministeriale 22 febbraio 2010 (pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 Marzo 2010); la determinazione dell Agenzia delle dogane del 22/02/2010. La novità principale riguarda l estensione della dichiarazione Intrastat alle prestazioni di servizi, come risulta dalla nuova formulazione dell'art. 50 del DL 331/93 (riformulato dal D.L. 18/2010) che prevede l'obbligo di dichiarare negli elenchi Intrastat le prestazioni di servizio rese/ricevute per le quali l'iva sia dovuta nello Stato membro in cui è stabilito il committente del servizio. Il decreto 22 febbraio 2010, emanato dal Ministero dell'economia e delle Finanze, che entrerà in vigore il prossimo 20 marzo, stabilisce le modalità e i termini di presentazione degli elenchi Intrastat. Si sottolinea che il decreto prevede espressamente che le disposizioni devono essere applicate alle operazioni effettuate dal 1 Gennaio 2010; tuttavia nessuna sanzione potrà essere irrogata a chi non ha presentato in Dogana lo scorso 20 Febbraio, o non ha trasmesso in via telematica entro il 25 Febbraio, gli elenchi Intrastat riguardanti le operazioni relative al mese di Gennaio in quanto mancava a quella data il provvedimento primario che legittimava la modulistica. I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat sono i soggetti passivi IVA che effettuano scambi intracomunitari di beni e di servizi con soggetti passivi IVA stabiliti in altri paesi dell UE. Per quanto riguarda i servizi, ai fini Intrastat rilevano le prestazioni di servizi rese diverse da quelle di cui agli artt. 7quater e 7quinquies del DPR 633/72, mentre per le prestazioni acquisite quelle di cui all'art. 7ter del DPR 633/72. Inoltre, anche gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali sono obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat relativi all acquisto di beni o servizi, in considerazione dell'estensione del concetto di soggetto passivo d imposta contenuta nel decreto 22 febbraio I soggetti che effettuano scambi intracomunitari di navi e aeromobili, energia elettrica, gas, merci acquisite o cedute come soccorsi d urgenza in regioni sinistrate devono dichiararli ai fini statistici, anche se non costituiscono cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari o prestazioni di servizio imponibili nello stato membro in cui è stabilito il committente. Il decreto 22 febbraio 2010 stabilisce inoltre che la periodicità degli elenchi riepilogativi Intrastat è: trimestrale: per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (beni e servizi) un ammontare totale trimestrale non superiore a euro. Quindi, a titolo di esempio, se un operatore in un trimestre realizza cessioni di beni per euro e cessioni di servizi per , non superando per nessuna delle due categorie la soglia di euro, è tenuto alla presentazione trimestrale. Invece, se un operatore realizza cessioni di beni per un valore di e cessioni di servizi per euro sarà tenuto alla pagina 189

2 presentazione dei modelli Intrastat per le cessioni su base mensile per il superamento della soglia di nella categoria dei servizi. mensile: negli altri casi. I soggetti che effettuano scambi intracomunitari di navi e aeromobili, di energia elettrica, di gas, i merci acquisite o cedute come soccorsi d urgenza in regioni sinistrate presentano gli elenchi con periodicità mensile. I soggetti tenuti alla presentazione trimestrale possono optare per la presentazione mensile. I soggetti trimestrali che nel corso del trimestre superano la soglia di riferimento devono presentare l elenco su base mensile a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Esempio: se la soglia di viene superata nel mese di maggio, la periodicità mensile scatterà dal mese di giugno. Le operazioni realizzate nel mese di aprile e maggio andranno riepilogate con l elenco trimestrale e nel frontespizio verrà evidenziato che il contenuto è relativo ai primi due mesi del trimestre. A partire dalle operazioni relative al mese di aprile 2010, gli elenchi riepilogativi dovranno essere presentati all Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi possono essere presentati in formato elettronico direttamente agli uffici doganali territorialmente competenti entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In questo caso è necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. Infine, sempre fino al 30 aprile 2010, i modelli Intrastat eventualmente presentati agli Uffici doganali secondo modalità non conformi alle previsioni di legge, verranno gestiti dagli uffici come segue: per quelli redatti in forma cartacea e spediti a mezzo raccomandata, il soggetto obbligato verrà invitato (a mezzo raccomandata) a inviarli per via telematica o in formato elettronico entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell avviso, precisando che per il futuro l invio dell elenco riepilogativo a mezzo posta non sarà più accettato; per quelli presentati su supporto magnetico e spediti a mezzo raccomandata, l ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA, comunicando al soggetto obbligato che per il futuro l invio dell elenco riepilogativo a mezzo posta non sarà più accettato. La struttura dei nuovi elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie è così schematizzata: cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi: mod. Intra-1 frontespizio; mod. Intra-1 bis cessioni di beni nel periodo di riferimento; mod. Intra-1 ter rettifiche a cessioni di beni di periodi precedenti; mod. Intra-1 quater servizi resi nel periodo di riferimento; mod. Intra-1 quinquies rettifiche a servizi resi di periodi precedenti; acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti: mod. Intra-2 frontespizio; mod. Intra-2 bis acquisti di beni nel periodo di riferimento; mod. Intra-2 ter rettifiche ad acquisti di beni di periodi precedenti; mod. Intra-2 quater servizi ricevuti nel periodo di riferimento; mod. Intra-2 quinquies rettifiche a servizi ricevuti di periodi precedenti. Negli elenchi Intrastat vanno riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (art. 5 decreto 22/02/2010). I modelli relativi alle merci contengono dati sia di natura fiscale che statistica. I dati contenuti negli elenchi riferiti alle prestazioni di servizi hanno natura fiscale, e quindi devono essere forniti da tutti gli operatori, a prescindere dalla periodicità di presentazione.

3 Per gli elenchi Intrastat relativi agli scambi di merci si ricorda che: i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità trimestrale compilano soltanto i campi fiscali; i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile compilano sia i dati fiscali che statistici. Tra questi ultimi la compilazione dei campi valore statistico, modo di trasporto e condizioni di consegna è obbligatoria soltanto per chi nel corso dell anno precedente ha realizzato un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro; gli scambi devono riguardare beni comunitari, cioè quelli originari degli stati membri della Comunità europea e quelli provenienti da paesi terzi ma immessi in libera pratica nella Comunità; gli acquisti di beni effettuati ai sensi dell art. 40 c. 2 DL 331/93 (triangolare comunitaria promossa dal soggetto passivo residente) sono riepilogati in modo distinto dalle altre operazioni (compilazione ai soli fini fiscali utilizzando un codice alfabetico nel campo natura della transazione); le merci movimentate in conto lavoro vanno riepilogate ai fini statistici negli elenchi Intrastat 1bis/2bis, mentre le relative prestazioni di servizi vanno segnalate negli elenchi Intrastat 1quater/2quater; nella parte statistica degli elenchi vanno riepilogati i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi e aeromobili, energia elettrica, gas, merci acquisite o cedute come soccorsi d urgenza in regioni sinistrate. Modalità di compilazione Sezioni destinate ai beni Le sezioni destinate ai beni non hanno subito variazioni e le modalità di compilazione sono identiche a quelle utilizzate fino all'anno Richiamiamo alcuni concetti di carattere generale e alcune particolarità per la relativa predisposizione. Nell'ambito di tali sezioni permane la suddivisione tra dati di natura fiscale e natura statistica. Gli importi da indicare nelle colonne "ammontare delle operazioni in euro" e "valore statistico in euro" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro. Gli importi da indicare nella colonna "ammontare delle operazioni in valuta" sono arrotondati all'unità. Nel caso di importi inferiori a 1 si dovrà indicare 1. Cessioni di beni registrate nel periodo (Mod. INTRA-1 bis) I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare: a. tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici; b. le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa); c. le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 6 (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa). Nella parte statistica la colonna 9 "valore statistico in euro", la colonna 10 "condizioni di consegna" e la colonna 11 "modo di trasporto" devono essere compilate esclusivamente dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio di attività presumono di realizzare, un valore delle spedizioni superiore a di euro. Tuttavia, indipendentemente dal valore delle spedizioni, la colonna 9 deve essere compilata qualora, conformemente alle disposizioni in materia Iva, non sia stata compilata la colonna 4 relativa all'ammontare delle operazioni in euro.

4 Rimangono esclusi dall'obbligo di compilazione dei dati statistici i soggetti che pur potendo beneficiare della presentazione con periodicità trimestrale hanno optato per la periodicità di presentazione mensile. I soggetti che spediscono beni in relazione a servizi di lavorazione devono continuare ad indicare i dati statistici relativi a tali spedizioni (il valore statistico sarà determinato sulla base dell'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita del bene), anche se il servizio di lavorazione dovrà poi essere riepilogato nella sezione Intrastat dedicata ai servizi. Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-1 ter) Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento. In caso di rettifica del numero di identificazione dell'acquirente (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio: la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno "-" nella colonna 7; la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi. Acquisti di beni registrati nel periodo (Mod. INTRA-2 bis). I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare: a. tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici; b. le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 6 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 7 è facoltativa); c. le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono fornire soltanto le colonne da 1 a 7 (la colonna 6 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 7 è facoltativa). Nella parte statistica la colonna 10 "valore statistico in euro", la colonna 11 "condizioni di consegna" e la colonna 12 "modo di trasporto" devono essere compilate esclusivamente dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio di attività presumono di realizzare, un valore degli acquisti superiore ad euro Tuttavia, indipendentemente dal valore degli acquisti, la colonna 10 deve essere compilata qualora, conformemente alle disposizioni in materia Iva, non sia stata compilata la colonna 4 relativa all'ammontare delle operazioni in euro. Rimangono esclusi dall'obbligo di compilazione dei dati statistici i soggetti che pur potendo beneficiare della presentazione con periodicità trimestrale hanno optato per la periodicità di presentazione mensile. I soggetti che acquisiscono beni in relazione a servizi di lavorazione devono continuare ad indicare i dati statistici relativi a tali arrivi (il valore statistico sarà determinato sulla base dell'importo che

5 sarebbe stato fatturato in caso di acquisto del bene), anche se il servizio di lavorazione dovrà poi essere riepilogato nella sezione Intrastat dedicata ai servizi. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-2 ter) Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento. In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (stato e codice Iva), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinti righe dettaglio: la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno "-" nella colonna 7; la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni in euro o dell'ammontare delle operazioni in valuta o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice Iva) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun fornitore e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi. Sezioni destinate ai servizi Sia i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile che quelli che li presentano con cadenza trimestrale devono compilare tutte le colonne. Gli importi da indicare nella colonna "ammontare delle operazioni in euro" devono essere arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro. Gli importi da indicare nella colonna "ammontare delle operazioni in valuta" sono arrotondati all'unità. Nel solo caso di "ammontare delle operazioni in valuta" inferiori a 1 si dovrà indicare 1. Servizi resi registrati nel periodo (Mod. INTRA-1 quater) I dati richiesti nell'elenco dei servizi resi sono i seguenti: Numero progressivo (col. 1): occorre indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 3. Stato (col. 2): occorre indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (tabella A delle istruzioni). Codice IVA (col. 3): occorre indicare il codice di identificazione Iva dell'acquirente. Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (tabella A delle istruzioni). Ammontare delle operazioni in euro (col. 4): occorre indicare l'ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Numero fattura (col. 5): occorre indicare il numero della fattura relativa al servizio reso. Data fattura (col. 6): occorre indicare la data della fattura relativa al servizio reso. Codice servizio (col. 7): occorre indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). (Vedere tabella CPA 2008 pubblicata sul sito dell'agenzia delle Dogane - settore Intrastat e nel sito di Confindustria Bergamo alla voce commercio estero).. Modalità di erogazione (col. 8): occorre indicare:

6 il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione; il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese. Modalità di incasso (col. 9): occorre indicare: il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario; il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario; il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato con modalità diverse da quelle previste nei precedenti punti. Paese di pagamento (col. 10): occorre indicare il Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso. Rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti (Mod. INTRA-1 quinquies) Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche (modifiche e/o cancellazioni) alle sezioni 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori e/o correzioni non già rilevati dagli organi dell'amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento. In caso di modifica di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre indicare: nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare dichiarata in precedenza; nelle colonne da 6 a 14 tutti i dati comprensivi delle modifiche. In caso di cancellazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre: indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza; non compilare le colonne da 6 a 14. Qualora, invece, sia necessario integrare in una precedente dichiarazione prestazioni di servizio rese si dovrà compilare un'apposita dichiarazione indicando tale/i operazione/i nella sezione 3. Servizi ricevuti registrati nel periodo (Mod. INTRA-2 quater) I dati richiesti nell'elenco dei servizi ricevuti sono i seguenti: Numero progressivo (col. 1): occorre indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 3. Stato (col. 2): occorre indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (tabella A delle istruzioni). Codice IVA (col. 3): occorre indicare il codice di identificazione Iva del fornitore. Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (tabella A delle istruzioni). Ammontare delle operazioni in euro (col. 4): occorre indicare l'ammontare dei servizi ricevuti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di Iva. Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5): occorre indicare l'ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro. Numero fattura (col. 6): occorre indicare il numero della fattura relativa al servizio ricevuto. Data fattura (col. 7) occorre indicare la data della fattura relativa al servizio ricevuto. Codice servizio (col. 8): occorre indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). (Vedere tabella CPA 2008 pubblicata sul sito dell'agenzia delle Dogane - settore Intrastat) e nel sito di Confindustria Bergamo alla voce commercio estero ). Modalità di erogazione (col. 9): occorre indicare: il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato in un'unica soluzione; il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato a più riprese.

7 Modalità di incasso (col. 10): occorre indicare: il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante bonifico bancario; il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario. il codice X (altro) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato con modalità diverse da quelle previste nei punti precedenti. Paese di pagamento (col. 11): occorre indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto. Rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti (Mod. INTRA-2 quinquies) Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche (modifiche e/o cancellazioni) alle sezioni 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori o correzioni non già rilevati dagli organi dell'amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento. In caso di modifica di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre indicare: nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare dichiarata in precedenza; nelle colonne da 6 a 15 tutti i dati comprensivi delle modifiche. In caso di cancellazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre: indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza; non compilare le colonne da 6 a 15. Qualora, invece, sia necessario integrare in una precedente dichiarazione prestazioni di servizio ricevute si dovrà compilare una apposita dichiarazione indicando tale/i operazione/i nella sezione 3. La normativa completa è disponibile sul sito nel settore Intrastat/riferimenti normativi. Distinti saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini

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