Gli aiuti di Stato. A cura dell Ufficio Studi del Consorzio Camerale per il credito e la finanza

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1 Gli aiuti di Stato A cura dell Ufficio Studi del Consorzio Camerale per il credito e la finanza Consulenza scientifica: Cristina Pozzi, Professore a contratto di Diritto Comunitario dei trasporti, Cattedra Jean Monnet, Università di Parma

2 I Dossier del Consorzio N.1, Anno I Novembre 2010 Gli aiuti di Stato Introduzione 1 1. Cos è un aiuto di Stato? 2 2. Quando sono ammessi gli aiuti di Stato? 3 3. Forma o effetto? 5 4. Aiuti solo di Stato? 6 5. Lo Stato investitore 7 6. L equilibrio di mercato 8 7. Gli aiuti settoriali 9 8. I salvataggi di imprese Gli aiuti di Stato sotto forma di garanzia Il metodo di calcolo dell aiuto La regola de minimis Gli aiuti anti-crisi 16 Le fonti principali 18 L esperto risponde 19 Presidente Direttore Responsabile progetto editoriale Responsabili dossier Consulente scientifico Carlo Sangalli Pier Andrea Chevallard Roberto Calugi Gianmarco Paglietti Alessandra Guaitamacchi Cristina Pozzi

3 Introduzione La crisi che ha caratterizzato l ultimo triennio ha riportato in primo piano il tema degli aiuti di Stato. Da un lato, la Commissione Europea ha autorizzato i governi ad adottare una serie di provvedimenti d urgenza, in deroga alla normativa vigente, che andranno in scadenza, salvo proroghe, con la fine dell anno. Dall altro, è stato rivisto il quadro giuridico comunitario che regola l intervento pubblico nel mercato delle garanzie. Un intervento che, soprattutto in Italia, è risultato fondamentale, soprattutto in questa fase estremamente delicata, per sostenere le imprese e per facilitarne l accesso al credito. Né va, peraltro, dimenticato il ruolo crescente che il sostegno pubblico gioca in ambiti nuovi come il mercato del capitale di rischio o le tecnologie eco-compatibili. D altra parte, quando si parla di aiuti di Stato non ci si limita a considerare solo gli aiuti statali. La progressiva applicazione del principio di sussidiarietà, che ha favorito il passaggio di poteri e competenze dal governo centrale agli Enti locali e alle cosiddette Autonomie funzionali, e il diffondersi di Istituzioni e di Enti a vario grado controllati o partecipati da soggetti pubblici hanno determinato un continuo allargamento del campo di applicazione della normativa. Sulla base di tali considerazioni è nata l idea di realizzare un dossier che possa proporsi come un utile strumento di primo orientamento per quanti sentano l esigenza di comprendere meglio le regole, gli ambiti di applicazione, le procedure relativi agli aiuti di Stato. Questo dossier non può ovviamente offrire un quadro esauriente del vastissimo campo di applicazione della normativa né riferire, in maniera esaustiva, della corposa giurisprudenza che la Corte di Giustizia europea ha prodotto in materia. Vuole, invece, o quanto meno, spera di essere un pratico vademecum che possa contribuire a fare un po di chiarezza sul tema, lasciando a successivi interventi il compito di approfondirne gli aspetti di maggior interesse per il sistema camerale. Buona lettura!

4 1 Cos è un aiuto di Stato? I 4 elementi che caratterizzano un aiuto di Stato Non esiste, nella normativa europea, una definizione, neppure indiretta, di aiuto di Stato. L art. 107 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea si limita a elencare i requisiti che una misura pubblica deve presentare per essere considerata aiuto di Stato. In breve, si è in presenza di un aiuto di Stato quando: è concesso dallo Stato o fa ricorso a risorse statali; è selettivo, garantendo a singole imprese o produzioni un vantaggio economico che le favorisce rispetto agli altri operatori; falsa o potrebbe falsare la concorrenza sul mercato; incide, anche solo potenzialmente, sugli scambi tra gli Stati membri. Secondo la giurisprudenza, questi quattro criteri vanno intesi cumulativamente e devono manifestarsi tutti contemporaneamente affinché si possa affermare che una misura costituisce un aiuto di Stato. 2 Il Trattato vieta in linea generale gli aiuti di Stato, in quanto incompatibili con il mercato unico europeo.

5 2 Quando sono ammessi gli aiuti di Stato? Un aiuto di Stato è ammissibile quando sia utile per perseguire un obiettivo di interesse comune a livello europeo Un aiuto di Stato può essere considerato compatibile con il mercato unico solo se esiste un interesse comune europeo, che giustifichi una limitazione, anche potenziale, alla concorrenza. In altri termini, la Commissione Europea può autorizzare un comportamento che normalmente dovrebbe essere vietato in ragione della sua anticoncorrenzalità, per favorire il raggiungimento di uno degli obiettivi generali del Trattato dell Unione. Si applica, cioè, il principio della compensatory justification, secondo cui un aiuto può essere ritenuto compatibile se gli effetti distorsivi sulla concorrenza sono minimi ed esso appare necessario e proporzionale rispetto agli obiettivi che intende realizzare. Sono previsti due tipi di deroghe al divieto di aiuti: uno di carattere generale uno di carattere particolare, a discrezione della Commissione. 3 Le 3 deroghe generali alla normativa sugli aiuti Rientrano nelle deroghe di carattere generale gli aiuti: a carattere sociale concessi ai consumatori, a condizione che non si creino discriminazioni in base all'origine dei prodotti; destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; concessi all'economia di determinate regioni della Germania che ancora risentono della antica divisione, finalizzati a compensare gli svantaggi economici ne sono derivati (deroga quinquennale).

6 Possono, invece, considerarsi compatibili con il mercato unico, a discrezione della Commissione gli aiuti: Le 6 tipologie di deroghe contingenti che possono essere accordate dalla Commissione che promuovono lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, o di altre regioni specificamente previste dal Trattato; destinati alla realizzazione di progetti di interesse comune europeo finalizzati ad ovviare a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; che agevolano lo sviluppo di specifiche attività o di specifiche regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; che facilitano la conservazione del patrimonio naturale, purché non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'unione in misura contraria all'interesse comune; specificamente individuati dal Consiglio, su proposta della Commissione. 4

7 3 Forma o effetto? Secondo la normativa europea conta l effetto dell aiuto di Stato, mentre non ha alcuna rilevanza la causa o lo scopo dell'intervento. E determinante l effetto, reale o potenziale, dell intervento pubblico per verificare l esistenza o meno di un aiuto di Stato non consentito dalla normativa. E quindi del tutto irrilevante la forma attraverso cui l aiuto di Stato è erogato. Sono quindi da considerarsi vietati tutti gli interventi diretti, come le sovvenzioni, e indiretti che attribuiscano un vantaggio concorrenziale a un'impresa, liberandola da oneri che essa dovrebbe normalmente sostenere o offrendole vantaggi aggiuntivi. Allo stesso tempo, non hanno alcuna importanza la forma giuridica o il tipo di provvedimento attraverso cui è concesso l aiuto. 5 Possono essere considerati aiuti di Stato: assegnazioni di risorse, esenzioni fiscali, sgravi previdenziali, premi di produzione, copertura di perdite, agevolazioni nella restituzione di crediti, sussidi all'esportazione, incentivi agli investimenti, fornitura di prodotti o servizi a condizioni preferenziali per le imprese, concessione di strutture alle imprese da parte dello Stato.

8 4 Aiuti solo di Stato? La normativa parla genericamente di aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali. L aiuto di Stato presuppone comunque l utilizzo di risorse pubbliche. La nozione di Stato, però, va intesa in senso molto ampio. Di conseguenza, sono considerati aiuti di Stato e quindi vietati non solo quelli che derivano direttamente dallo Stato ma anche quelli provenienti da Enti e Istituzioni che ad esso facciano riferimento. In tal senso, rientrano nella definizione di Stato organismi quali Agenzie statali, Enti parastatali, imprese di proprietà pubblica. Allo stesso modo, gli aiuti di Stato possono essere concessi non solo dal governo centrale, ma anche da Regioni, Enti territoriali, locali e funzionali nonché da Enti intermedi, privati o pubblici, formalmente autonomi ma che facciano comunque riferimento al potere pubblico, agendo sotto il suo controllo o secondo le sue direttive. 6 Quando si parla di aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali si intende, secondo le opinioni più diffuse, ricomprendere tutte le misure direttamente o indirettamente finanziate dallo Stato. Per parlare di aiuto è pertanto necessario che vi sia un utilizzo di risorse pubbliche. Quando si parla di Stato, pertanto, si intendono tutti quei livelli di governo e tutti quegli Enti, pubblici o anche privati, che rappresentino o siano comunque riconducibili a un potere pubblico.

9 5 Lo Stato investitore Il comportamento dello Stato deve essere improntato alle stesse prospettive di redditività di quelle di qualsiasi operatore privato del mercato. Come va considerato il caso in cui lo Stato intenda acquisire una partecipazione nel capitale di un'impresa, agendo in veste di investitore?. A tale riguardo, la Commissione utilizza il principio dell'investitore privato che agisce in un contesto di libero mercato. In base a questo principio, bisogna valutare se la partecipazione al capitale di un'impresa sia stata acquisita dallo Stato alle stesse condizioni di un investitore privato, con prospettive reali di profitto e redditività, o se, invece, sia stata assunta senza valutarne la profittabilità. Pertanto, l acquisizione di una partecipazione non costituisce un aiuto se il soggetto pubblico ha effettuato un investimento che avrebbe realizzato anche un normale investitore privato, alle medesime condizioni e con le stesse clausole. Bisogna quindi verificare se lo Stato abbia conferito all impresa lo stesso vantaggio che questa avrebbe potuto ottenere alle normali condizioni di mercato o se, secondo un diverso punto di vista, in simili circostanze un investitore avrebbe posto in essere un investimento dello stesso tipo e alle stesse condizioni di quello realizzato dall ente pubblico. Naturalmente, tale valutazione viene effettuata tenendo conto delle considerazioni che un investitore privato potrebbe fare al momento di decidere l investimento e non sulla base delle informazioni successivamente disponibili o dei risultati conseguiti ex post. Sviluppando il principio dell investitore privato in economia di mercato, la Corte di Giustizia ha introdotto il criterio del creditore pubblico. Tale criterio viene utilizzato quando lo Stato abbia concesso particolari modalità di rimborso e di dilazione di debiti alle imprese: in tal caso, si deve valutare se la condotta dello Stato sia paragonabile a quella di un creditore privato che mira a valorizzare al massimo il tasso di interesse e a recuperare, alle migliori condizioni, gli importi che gli spettano oppure no. In caso di risposta negativa, saremo di fronte a un aiuto di Stato. 7

10 6 L equilibrio di mercato L intervento pubblico costituisce aiuto di Stato e, pertanto, è vietato quando sia in grado di alterare l'equilibrio di mercato tra l'impresa beneficiaria e i suoi concorrenti. Si può avere aiuto di Stato quando i beneficiari degli aiuti siano imprese o organismi che svolgono attività economicamente rilevanti sul mercato. Qualsiasi intervento pubblico che rafforzi la posizione di una o più imprese sul mercato e colpisca le concorrenti incide sugli scambi comunitari ed è pertanto vietato. Non sono, invece, vietati gli interventi che abbiano natura generale e siano applicabili indistintamente a tutte le imprese, come le misure di sostegno adottate per favorire il riassetto di un settore o di un intero sistema produttivo. Bisogna, d altra parte, valutare anche l incidenza che gli interventi pubblici possono avere sugli scambi intracomunitari. Se tali interventi dovessero o potessero arrecare un pregiudizio alla concorrenza sul mercato, sarebbero da ritenere illegittimi e quindi vietati. 8 Di fatto, il Trattato non vieta solo gli aiuti che falsino la concorrenza ma anche tutti quegli interventi che possano ostacolare potenzialmente gli scambi intracomunitari o la concorrenza sul mercato. La Commissione ha dato una interpretazione assai ampia del principio: in sostanza, per individuare una distorsione negli scambi è sufficiente constatare che il beneficiario dell aiuto esercita, anche in minima parte, attività che danno luogo a scambi tra gli Stati membri.

11 7 Gli aiuti settoriali La normativa europea consente aiuti pubblici settoriali. Gli aiuti di Stato settoriali sono ammessi solo in caso di assoluta necessità e per un periodo di tempo limitato. Gli aiuti settoriali sono interventi destinati ad agevolare lo sviluppo di specifiche attività o regioni, purché non alterino le condizioni del mercato in misura contraria all interesse comune europeo. Tali aiuti sono, pertanto, permessi se ricorrono due condizioni: facilitare la crescita economica di un settore produttivo o di una regione; non costituire un ostacolo per gli scambi nel mercato unico, in misura contraria al comune interesse. In particolare, devono rispettare alcuni requisiti: essere limitati ai casi in cui si rendano assolutamente necessari, dato lo stato di un settore o di una regione; essere utilizzati per favorire la ripresa economica nel lungo periodo e non per difendere lo status quo; avere una durata limitata ed essere finalizzati a sostenere ristrutturazioni produttive sistemiche e settoriali; servire ad alleggerirne i costi sociali ed economici; avere un intensità che diminuisce nel tempo e che sia proporzionata alle criticità da affrontare; non favorire il trasferimento di tali criticità ad altri Stati membri. 9

12 8 I salvataggi di imprese Si tratta di interventi straordinari, non replicabili e finalizzati ad ovviare a un problema sociale di notevole entità. Si parla di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese quando gli interventi sono caratterizzati dalla temporaneità e dalla necessità di mantenere in vita un impresa in crisi, a condizione che la stessa avvii, al contempo, un processo di ristrutturazione. Questi aiuti possono essere concessi solo in presenza di precise condizioni: costituire un operazione una tantum; configurarsi come aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia su crediti gravati da un tasso di interesse equivalente a quello di mercato; ammontare a quanto è strettamente necessario per mantenere l impresa in attività; essere concessi per non più di sei mesi e comunque per il periodo strettamente necessario all implementazione delle misure di risanamento; essere finalizzati a ovviare a criticità sociali e non avere effetti negativi sulla produzione industriale di altri Stati membri. Per quanto concerne, in particolare, gli aiuti alla ristrutturazione, è necessario che: ammontino a quanto strettamente necessario per attuare le misure di ristrutturazione; sia presentato e attuato un piano di ristrutturazione realistico; siano evitate indebite distorsioni della concorrenza; ne sia garantito il monitoraggio e sia predisposta una relazione annuale sull andamento del processo di ristrutturazione. 10

13 9 Gli aiuti di Stato sotto forma di garanzia Nel giugno 2008, la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie. Si applica il principio dell investitore privato La Commissione ha inteso, così, accrescere la trasparenza dei meccanismi di valutazione dell intensità dell aiuto sotto forma di garanzie e, dall altro, agevolare l accesso ai finanziamenti per le PMI grazie ad un sistema semplificato di verifica della compatibilità della garanzia prestata con le regole sulla concorrenza. Il principio fondamentale è che, se una garanzia concessa a una impresa non determina un vantaggio per l impresa stessa, essa non costituisce un aiuto di Stato. Per verificare se esiste o meno questo vantaggio, si fa riferimento al criterio dell investitore privato operante in un economia di mercato, in modo da valutare se le condizioni poste per l accesso al credito all impresa sono accettabili per un finanziatore privato. Sono prese in considerazione due tipologie di garanzie: garanzia ad hoc per una singola impresa regime di garanzie. In questo contesto, si farà particolare riferimento al regime di garanzie. 11 Le condizioni di base per la concessione di garanzie ammissibili La Commissione stabilisce che: le garanzie non devono essere concesse a imprese in difficoltà finanziarie; l entità delle garanzie deve poter essere correttamente misurata al momento della concessione; la valutazione del rischio deve essere realistica, in modo che i premi consentano l autofinanziamento del regime; la copertura offerta dalla garanzia non deve superare l 80% di ciascun prestito; la durata massima della garanzia è fissata in 30 anni; il premio pagato dall impresa deve essere conforme al prezzo di mercato. Il regime di aiuti deve essere costantemente monitorato. I regimi di garanzia non costituiscono aiuti di Stato se si applicano i premi minimi esenti. Allo stesso tempo, se non si supera la soglia dei 2,5 milioni di euro pro-impresa, si può fare riferimento a un premio annuo unico per tutti i mutuatari, a prescindere dalle categorie di rischio.

14 10 Il metodo di calcolo dell aiuto Per soggetti attuatori si intendono: i Ministeri, le Regioni, gli Enti locali, la Pubblica Amministrazione, le istituzioni finanziarie pubbliche o private a cui siano state attribuite risorse pubbliche (agenzie, finanziarie regionali, confidi). Il governo, nel luglio 2010, ha provveduto a definire il metodo nazionale di calcolo dell elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI. Il metodo è applicabile ai regimi di aiuti in forma di garanzie, cogaranzie e controgaranzie fornite a fronte di prestiti per le PMI. I soggetti attuatori che vogliono applicare il metodo di calcolo nazionale devono attenersi alla formula di seguito evidenziata. Il metodo confronta il premio teorico di mercato della garanzia con il costo effettivamente addebitato alla PMI beneficiaria. Il metodo fa riferimento a un unico fattore di rischio per ciascuna tipologia di garanzia a prescindere dalla classe di rischio. Il premio teorico di mercato della garanzia deve coprire i rischi normali legati alla garanzia, le spese amministrative e una remunerazione adeguata del capitale impegnato. 12 La formula per calcolare il premio teorico di mercato della garanzia. I D Z FR C R I = D * Z * (FR + C + R) Dove = premio teorico di mercato della garanzia = importo del finanziamento = quota percentuale della garanzia pubblica = fattore di rischio = costi amministrativi = remunerazione delle risorse pubbliche investite L intensità agevolativa della garanzia sarà data dalle seguenti formule (valide per tutti i tipi di garanzia): Le formule per calcolare l intensità dell aiuto. durata inferiore all anno: Intensità = D * Z * [(FR + C + R) G] dove G = premio effettivamente pagato dalla PMI durata superiore all anno: Intensità = Σ (I t - P t ) * (1+i) -t dove i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione I t = premio annuo teorico dell anno t calcolato secondo la formula = premio annuo effettivo pagato dalla PMI nell anno t P t

15 Il fattore di rischio è determinato sulla base delle serie storiche fornite dal Fondo Centrale di Garanzia. I valori del parametro relativo al fattore di rischio restano in vigore per 12 mesi. Quindi, il parametro FR della formula è pari a: 0,57% per le garanzie concesse a copertura degli investimenti 0,65% per le garanzie concesse a copertura dei prestiti per sostenere il capitale circolante. I costi amministrativi minimi da considerare per la definizione del prezzo di mercato sono pari allo 0,60%. I costi amministrativi sono stimati sulla base di alcuni elementi: spese generali; spese di monitoraggio; spese di istruttoria; spese di gestione del rischio spese legali per il recupero crediti. Sulla base dei dati forniti dal Fondo Centrale, i costi stimati (parametro C della formula) sono pari allo 0,60%. Il tasso è da considerare come il valore minimo al di sotto del quale il soggetto attuatore non potrà quantificare i costi amministrativi. 13 Il parametro relativo alla remunerazione del capitale va sempre applicato, anche se non vi è un effettivo versamento di risorse pubbliche nel fondo di rischio. La remunerazione del capitale viene stimata applicando al capitale investito (posto pari all 8% dell importo garantito) un premio di rischio pari al 4%. Pertanto, il parametro R della formula è pari allo 0,32%. Tale parametro va sempre utilizzato dai soggetti attuatori nell applicazione della formula, a prescindere dall effettivo versamento delle risorse pubbliche in un determinato fondo.

16 11 La regola de minimis Per far fronte alla crisi, il massimale standard triennale è stato elevato a euro ( per le aziende operanti nella produzione agricola primaria) Lo Stato e gli altri organismi pubblici devono preventivamente notificare alla Commissione Europea gli aiuti che si intendono concedere a una o più imprese, al fine di verificarne la compatibilità con il mercato unico europeo. Per semplificare la normativa relativa alla regolamentazione degli aiuti di Stato è stata, però, introdotta la regola "de minimis", ossia del "valore minimo". La regola prevede che, al di sotto di una determinata soglia quantitativa, gli aiuti possono essere erogati alle imprese senza che l Ente erogatore debba notificarne l utilizzo alla Commissione Europea. Fino al 1996 il limite del "de minimis" era quantificato in ECU; successivamente l importo massimo erogabile, nell arco di un triennio, era stato elevato a euro. Per far fronte agli effetti della crisi finanziaria, l importo è stato elevato a euro per ciascuna impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre Non si tratta, però, di una automatica estensione della soglia de minimis, poiché gli aiuti così concessi devono rientrare nell'ambito di regimi di aiuto previamente notificati dagli Stati membri. L aiuto in regime di de minimis può essere concesso sotto qualsiasi forma: sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, prestiti, regimi di garanzia, misure fiscali. L'aiuto può coprire sia spese per investimenti che spese di funzionamento. Sono escluse le imprese attive nel settore della pesca e della produzione primaria di prodotti agricoli. Dal 2007 possono essere concessi aiuti in regime di de minimis anche alle imprese operanti nei settori dei trasporti (con alcune limitazioni) e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 14

17 Per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione pubblica in regime de minimis e per calcolare l ammontare della agevolazione stessa, occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo, in regime de minimis, nell'arco del triennio costituito dall esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso e dai due precedenti. La cumulabilità degli aiuti L impresa che richiede una qualsiasi agevolazione pubblica deve dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base al regime de minimis. Allo stesso tempo, l Ente pubblico che concede l agevolazione deve verificare la disponibilità residua di aiuti rispetto al massimale individuale dell'impresa. Nel caso in cui un'agevolazione concessa in regime di de minimis superi il massimale individuale dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non può essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale soglia. Dal calcolo del massimale vanno esclusi gli aiuti che un'impresa ha ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime specificamente autorizzato dalla Commissione o esentato ai sensi di uno specifico regolamento. Tuttavia, il cumulo di un'agevolazione de minimis con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento specifico dalle regole comunitarie. 15

18 12 Gli aiuti anti-crisi Nel corso del 2009, la Commissione Europea ha formalmente permesso agli Stati membri di adottare misure di aiuto temporanee per far fronte alla crisi economica e finanziaria. La Commissione, in particolare, ha previsto la possibilità per gli Stati di erogare aiuti alle imprese senza preventiva autorizzazione fino alla fine del L Italia ha dato attuazione alle Comunicazioni della Commissione Europea con due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del giugno 2009 e del maggio Sono state approvate dalla Commissione le seguenti tipologie di aiuto contenute nel Decreto del 2009: aiuti di importo limitato: o fino a euro nel triennio per impresa, concessi sotto qualsiasi forma, per spese di investimento o di funzionamento, o fino a euro nel triennio per impresa operante nel settore della produzione agricola primaria. aiuti sotto forma di garanzia: o riduzione del 25% del premio annuo minimo sulle garanzie per le PMI o riduzione del 15% del premio per le imprese di maggiori dimensioni o ampliamento fino al 90% della quota di garanzia sul prestito che non può superare l ammontare delle spese salariali totali dell impresa del aiuti per la produzione di prodotti verdi: o riduzione degli interessi su prestiti per investimenti fino al 50% degli interessi per le PMI e al 25% per le grandi imprese; o prestiti concessi entro il ; o durata dell agevolazione: due anni. aiuti sotto forma di abbattimento tassi di interesse: o metodo basato sul tasso overnight della BCE + un premio uguale alla differenza tra tasso interbancario a 1 anno e la media del tasso overnight (periodo / ), + premio per il rischio (rating/collaterale) o applicabili a prestiti contratti entro la fine del 2010 e al pagamento di interessi non successivi alla fine del aiuti per investimenti in capitale di rischio delle PMI: o target di investimento: da 1,5 a 2,5 milioni, o importo minimo della partecipazione privata: 30% o applicabile ad investimenti decisi entro il 31/12/

19 Prima della concessione degli aiuti di importo limitato ( euro nel triennio) deve essere acquisita dall Ente una dichiarazione scritta dell impresa beneficiaria anche per via telematica che evidenzi tutte le eventuali sovvenzioni in regime di de minimis ricevute a partire dal 1 gennaio Gli aiuti potranno essere concessi dopo aver verificato che la somma degli aiuti ricevuti dall impresa in via straordinaria per far fronte alla crisi e delle agevolazioni in regime di de minimis non superi l importo massimo di euro nel triennio. Tale importo va calcolato al lordo delle imposte dovute. 17

20 Le fonti principali Trattato della Comunità Economica Europea: Titolo VI, dedicato alle Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni, capo I, sezione II; Art. 3, lettera g) del Trattato che afferma come finalità generale della Comunità sia la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno ; Artt. 107, 108, 109 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea. Commissione Europea: Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, in G.U.C.E. C 368 del 23 dicembre 1994; Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, in G.U.C.E. C 283 del 19 settembre 1997, 2; Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, dell 8 luglio 1999, in GUCE N. C 288 del 9 ottobre Comunicazione della Commissione del 20 giugno 2008, relativa alla applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata in GU serie C, 155 del 20 giugno Art. 1, par. 7 del Regolamento CE n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, pubblicato in GU L n. 214 del 9 agosto Comunicazione 2009/C 16/01 pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'unione europea n. C 16/1 del (piano anticrisi). Decisione n. C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 con cui la Commissione europea ha autorizzato l aiuto di Stato n. 82/2010 Italia, relativo al metodo nazionale di calcolo per individuare l'elemento di aiuto nella garanzie a favore delle PMI. 18 Governo italiano: Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N 182/2010) notificate dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvate dalla Commissione europea con decisione N del 6 luglio 2010.

21 A cura di Cristina Pozzi, Professore a contratto presso l Università di Parma L esperto risponde Quale organo è preposto a effettuare i controlli sull esistenza degli aiuti di Stato? Il Trattato attribuisce alla Commissione il compito di controllare, in modo costante, gli aiuti di Stato esistenti, nonché tutti i progetti volti a istituire o a modificare aiuti. Allo stesso tempo, gli Stati membri devono notificare preventivamente alla Commissione ogni provvedimento che possa comportare un regime di aiuti. I provvedimenti generali non costituiscono mai un aiuto? Anche un provvedimento a vocazione generale può contenere elementi di aiuto, soprattutto quando, nella fase di applicazione del provvedimento, il soggetto pubblico gode di poteri discrezionali accentuati che permettono di incidere in modo determinante sul mercato e di privilegiare una o più imprese private. 19 Allo stesso modo, nel caso in cui un provvedimento a vocazione generale conferisca un vantaggio competitivo ad un determinato settore produttivo o ad una regione si può configurare un aiuto di Stato. L aiuto è sanzionato anche se il beneficiario non ha benefici? Non è importante, ai fini della valutazione, che la situazione del presunto beneficiario sia migliorata o si sia evoluta nel tempo in conseguenza dell intervento pubblico. L unico aspetto discriminante attiene alla possibilità del provvedimento di favorire talune imprese o produzioni rispetto ad altre che si trovino in una situazione di concorrenza reale o potenziale. E se la concorrenza è solo potenziale? Come si è detto, la normativa sanziona anche le ipotesi di aiuti che possano avere effetti o siano di ostacolo alla concorrenza potenziale o alla concorrenza di sostituzione, ovvero quella relativa alla produzione di beni o servizi tra loro sostituibili.

22 Come sono giudicate le privatizzazioni? Per la valutazione dei casi relativi alle privatizzazioni si è fatto ricorso al principio dell investitore in un economia di mercato, precedentemente illustrato. Il controllo della Commissione è volto a verificare che la dismissione effettuata dal soggetto pubblico avvenga alle medesime condizioni che sarebbero state adottate da un soggetto privato. Gli aiuti riguardano anche i consumatori? Sono ammessi aiuti a carattere sociale, concessi anche a singole categorie di consumatori, purché non vi sia discriminazione quanto all origine dei prodotti e dei servizi. L importante è che non vi siano vantaggi attribuiti a specifiche imprese e produzioni. Il beneficio deve interessare i soli consumatori finali che ottengono un agevolazione attraverso un minor costo di un bene o di un servizio, senza che ciò influisca sulla concorrenza. Come sono trattate le calamità naturali? 20 Gli aiuti destinati a far fronte a calamità sono ritenuti compatibili limitatamente alla finalità di ristabilire l equilibrio preesistente e nel rispetto di due criteri: temporaneità e limitazione, quanto all ammontare, alla sola compensazione dei danni effettivamente subiti. Nell interpretazione concreta, si sono compresi nel concetto di calamità avvenimenti di grande rilevanza, in grado di compromettere l equilibrio economico di uno Stato membro. Le start up possono ricevere aiuti? Le imprese di nuova costituzione non possono ottenere aiuti. Nella categoria delle start up sono ricomprese anche le società fondate rilevando le attività di un impresa preesistente. Perché si considera aiuto fornire strutture alle imprese? Si configura un aiuto vietato ogni volta che il beneficio sia destinato solo ad alcuni operatori attraverso un utilizzo differenziato della struttura, in relazione al costo e alle condizioni di utilizzo della stessa.

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