NOVITA FISCALI INTRODOTTE DALLA < LEGGE DI STABILITA > PER L ANNO 2013

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1 Circolare n. 11 del 28 Dicembre 2012 OGGETTO: NOVITA FISCALI INTRODOTTE DALLA < LEGGE DI STABILITA > PER L ANNO 2013 Informiamo i clienti su alcune delle novità più urgenti introdotte dalla < LEGGE DI STABILITA > che entreranno in vigore all'inizio dell anno 2013, a seguito della definitiva approvazione del disegno di legge da parte dalla Camera, avvenuta venerdì vigilia di Natale 21/12/2012. Ad oggi siamo comunque ancora in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'amministrazione Finanziaria in merito alle novità fiscali approvate. 1) NOVITA IN MATERIA DI IVA IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2013 (legge stabilità art. 1 commi da 324 a 335) Con l approvazione definitiva della legge di stabilità anche l Italia adegua la propria legislazione alle nuove regole IVA di fatturazione e registrazione previste dalla Direttiva Comunitaria 2010/45. Le nuove regole, essendo direttamente collegate agli adempimenti di certificazione dei corrispettivi e di contabilizzazione, impongono agli operatori una tempestiva valutazione, per allineare i propri sistemi gestionali agli obblighi e alle tempistiche che scaturiscono dalle previsioni comunitarie. Le nuove regole entrano in vigore del 01 Gennaio 2013 con riferimento a tutte le operazioni (siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate o ricevute dopo tale data. Vengono introdotte diverse modifiche al Dpr 633/1972. I) BASE IMPONIBILE (art 13 DPR 633/1972): - ai fini della conversione in euro degli importi in valuta eventualmente contenuti sulla fattura si prevede la possibilità di effettuare la conversione in euro in base al cambio del giorno precedente oppure per tutte le operazioni effettuate nell anno solare, sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca d Italia. II) SOGGETTI PASSIVI (art 17 DPR 633/1972): 1

2 - Nel caso di acquisti di beni o prestazioni di servizi intracomunitari, sia il cessionario che il committente italiano devono adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione (applicazione del reverse charge mediante integrazione del documento ricevuto con indicazione in fattura <inversione contabile> e l eventuale indicazione della norma di cui al presente comma <art. 17) c.2 DPR 633/1972>). III) FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI (art 21 DPR 633/1972): a) Vengono modificate le regole di fatturazione Iva delle operazioni prevedendo ora anche l obbligo dell inserimento in fattura della partita Iva del cessionario/committente ovvero il codice fiscale in caso di privato consumatore. b) Viene equiparata la fattura elettronica alla fattura cartacea. Viene definita fattura elettronica quella fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. La fattura elettronica è comunque subordinata all accettazione da parte del destinatario. Per quanto riguarda l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, sono elementi che il soggetto passivo deve assicurare sin dall emissione della fattura e sino al termine del periodo di conservazione, anche mediante sistemi di controllo di gestione. L autenticità e la integrità del documento devono essere provate mediante firma digitale o sistemi gestionali appositi (EDI). c) Viene inoltre prevista la possibilità di emettere fatture periodiche entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni a patto che queste trovino riscontro in un documento di trasporto se si tratta di cessione di beni o di documentazione idonea se si tratta di prestazione di servizi. d) In merito all obbligatorietà dell emissione della fattura, se ne prevede ora l emissione anche per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in un altro stato dell Ue e fuori dall Ue (estensione dell'obbligo di fatturazione a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizio carenti del requisito territoriale sulla base degli articoli da 7 a 7 septies DPR 633/1972). e) La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sotto elencate e deve contenere, in luogo dell ammontare dell imposta, le seguenti annotazioni con l eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 1) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all imposta a norma dell articolo 7-bis, comma 1, con l annotazione "operazione non soggetta ; 2

3 2) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 (operazioni in export e servizi internazionali) e 38-quater (trasporto in bagagli al seguito con importo inferiore a.154,94), con l annotazione "operazione non imponibile"; 3) operazioni esenti di cui all articolo 10 con l annotazione "operazione esente"; 4) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l annotazione, a seconda dei casi, regime del margine- beni usati, regime del margine oggetti d arte o regime del margine-oggetti di antiquariato o da collezione ; 5) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall articolo 74-ter, con l annotazione regime del margine - agenzie di viaggio ; 6) le operazioni non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies se cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e debitore dell imposta in un altro Stato membro dell Unione europea, con l annotazione "inversione contabile"; 7) le operazioni non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies se cessioni di beni e prestazioni di servizi, se effettuate fuori dell Unione europea, con l annotazione "operazione non soggetta ". 8) Le fatture emesse dal cessionario o dal committente, in virtù di un obbligo proprio, recano l annotazione "autofatturazione". 9) Le operazioni di cui all art. 74, settimo comma (cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero di stracci gomma plastica ect) devono inserire in fattura l annotazione inversione contabile e l eventuale indicazione della norma di cui al presente comma. IV) NUOVO ART. 21 BIS, FATTURA SEMPLIFICATA : - la fattura semplificata può essere emessa per operazioni di importo complessivo non superiore a 100 euro e per note di variazione. Sulla fattura semplificata, relativamente al cessionario o al committente stabilito in Italia si può indicare solo il codice fiscale o la partita Iva, mentre, se stabilito nell Unione europea, è sufficiente il numero di identificazione Iva del relativo Stato. Il ministro dell Economia e delle finanze, con un decreto, potrà portare a variazioni per ampliare i beneficiari. Quanto alla conservazione delle fatture, viene ammessa la modalità elettronica sia per quelle emesse in formato elettronico che quelle cartacee. 3

4 V) EMISSIONE DELLE FATTURE MEDIANTE REGISTRATORI DI CASSA: - Le fatture ordinarie e semplificate possono essere emesse anche mediante registratori di cassa. In questo caso, per l identificazione del soggetto cedente o prestatore le fatture possono recare i dati identificativi determinati con un decreto del ministro dell Economia e delle finanze non ancora emanato. VI) Cessioni e acquisti INTRA UE: Per quanto riguarda le cessioni e gli acquisti intra-comunitari di beni, il momento di effettuazione dell operazione coincide ora con l atto dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Inoltre per queste operazioni gli acconti incassati o pagati sono irrilevanti ai fini dell effettuazione dell operazione: pertanto dal pagamento di tali acconti non scatta più l obbligo di fatturazione. Per la cessione intracomunitaria di beni, se prima di verificarsi il trasferimento del bene al cessionario l operazione viene fatturata, la stessa si considera effettuata nei limiti della fattura. Da segnalare la nuova tempistica prevista in caso di non ricezione della fattura da soggetto non residente: in questo caso il soggetto nazionale deve provvedere in via autonoma all emissione dell autofattura entro il 15 del terzo mese successivo all effettuazione dell operazione. Per l effettuazione di servizi generici UE o extra UE la fattura/autofattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo all effettuazione dell operazione. Lo stesso avviene per le cessioni intracomunitarie di beni. 4

5 2) AUMENTO DELL ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% (legge stabilità art. 1 commi da 480 a 490) Dal 1 Luglio 2013 l aliquota iva ordinaria salirà dal 21% al 22% mentre resterà invariata quella del 10%. 3) RICERCA E SVILUPPO (legge stabilità art. 1 commi da 95 a 97) Viene previsto un incentivo del tutto nuovo. Si tratta di un credito d imposta per la ricerca e lo sviluppo la cui disciplina viene demandata a un decreto interministeriale da emanarsi. Privilegiate le piccole e medie imprese che effettuano investimenti diretti. Sono ammesse anche le reti d impresa. 4) IMU (legge stabilità art. 1 comma 380) A decorrere dagli anni 2013 e 2014, il gettito dell Imu è interamente attribuito ai comuni, con l eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, calcolata con l aliquota base dello 0,76%. I comuni possono elevare sino allo 0,3% l aliquota base sui suddetti immobili di categoria D, introitando il gettito corrispondente. 5) TARES (legge stabilità art. 1 comma 387) Dal 2013 nasce l imposta TARES (tariffa comunale sui rifiuti e servizi) che sostituirà la TARSU/TIA. I Comuni dovranno dare comunicazioni ai cittadini. 6) RIVALUTAZIONI PERTECIPAZIONI E TERRENI DETENUTI DA PERSONE FISICHE (legge stabilità art. 1 comma 473) Nuova tornata per la rivalutazione delle partecipazioni e terreni detenuti da persone fisiche. Necessario il possesso dei beni in questione alla data del 1 gennaio 2013, la redazione di una perizia e il pagamento dell imposta sostitutiva, anche in relazione della prima rata, entro il 30 giugno 2013 (ammesse tre rate). 5

6 7) TOBIN TAX (legge stabilità art. 1 commi da 491 a 500) Si introduce la cosiddetta Tobin Tax, vale a dire l imposta sul trasferimento (diverso dalla successione e dalla donazione) della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell articolo 2346 del Codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato. L aliquota è dello 0,2%, dimezzata per i trasferimenti in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. L imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. 8) AUTO AZIENDALI LA QUOTA DEDUCIBILE SCENDE AL 20% (legge stabilità art. 1 comma 501) La legge di stabilità modifica nuovamente le regole di deduzione dei costi auto dell articolo 164 del Tuir. Di seguito una minima ricostruzione storica. Sino al periodo d imposta 2012, i costi delle autovetture sono deducibili al 100% nei casi di veicoli esclusivamente strumentali e per quelli a uso pubblico (taxi, noleggio con conducente), al 40% per le vetture a uso aziendale e al 90% per le vetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti. Su questo scenario è intervenuta, nel corso del 2012, la legge 92/2012 (Legge Fornero) che ha disposto la riduzione della percentuale di deducibilità per le auto aziendali dal 40% al 27,5% e per quelle date in uso promiscuo ai dipendenti dal 90% al 70% a decorrere dall esercizio successivo a quello in corso alla data del 18 luglio Su una parte di queste regole interviene la legge di stabilità, riducendo ulteriormente la percentuale di deducibilità per le sole auto aziendali dal 27,5% al 20% a partire al 01 gennaio 2013; per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti non si registra nessuna variazione, pertanto la deducibilità è fissata in misura pari al 70%. Analogamente, rimane inalterata la deduzione al 100% dei costi relativi alle vetture esclusivamente strumentali o adibite a uso pubblico. 6

7 9) IRAP (legge stabilità art. 1 comma 515) Esenzione dal tributo regionale per le piccole imprese e i lavoratori autonomi senza dipendenti e dotati di un valore di beni strumentali non superiore a una soglia che sarà individuata da un decreto. 10) ULTERIORI NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA IRPEF (legge stabilità art. 1 commi da 480 a 490) Aumentano le detrazioni Irpef per i figli a carico. RIALLINEAMENTI FISCALI CIVILI (legge stabilità art. 1 comma 502) Imposta sostitutiva su rivalutazione beni immateriali da operazioni straordinarie (scissione, fusione) o da acquisizione (di azioni o di aziende) in bilancio consolidato RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE (legge stabilità art. 1 comma 412) Proroga del termine per l esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo. RIVALUTAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE E DEL REDDITO AGRARIO PER REDDITI (legge stabilità art. 1 comma 512) E disposta la rivalutazione del 15% del reddito dominicale e del reddito agrario ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d imposta 2013, 2014 e Se però si tratta di terreni agricoli o terreni non coltivati, posseduti e condotti dai 7

8 coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5%. RITOCCHI IVIE E IVAFE (legge stabilità art. 1 commi 518 e 519) Le legge di stabilità sposta l istituzione dell IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili detenuti all Estero) e dell IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all Estero) dal 2011 al 2012, con ciò evitandosi censure incostituzionalità a causa della previgente retroattività, e pertanto sancisce che quanto è stato finora corrisposto dai contribuenti si intende in acconto dell imposta Occorre precisare che gli immobili per cui si paga l IVIE con aliquota dello 0,4% (immobile adibito ad abitazione principale) e agli immobili non locati non si applica l art. 70, comma 2 del Tuir (imposta sui redditi di natura fondiaria sulle persone fisiche) Vi informiamo che è attivo il sito internet dello Studio Morandi all indirizzo dove nella sezione circolari sono a disposizione tutte le circolari ad oggi inviate dall'anno Distinti saluti e buon anno nuovo! 8

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