I nuovi regimi doganali. Avv. Massimo Monosi Fedespedi Milano, 26 maggio 2016

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1 I nuovi regimi doganali Avv. Massimo Monosi Fedespedi Milano, 26 maggio

2 Destinazioni e regimi doganali Il Reg. CEE 12 ottobre 1992, n distingueva tra destinazioni doganali e regimi doganali Le destinazioni erano gli esiti che si intendeva dare alle merci ai fini doganali ed erano tassativamente elencate ai sensi dell art. 4, n. 15, cdc. Esse erano: il vincolo della merce a un regime doganale la sua introduzione in zona franca o in deposito franco la sua riesportazione fuori del territorio doganale dell Unione Europea la sua distruzione il suo abbandono all'erario Tra le destinazioni doganali, nella previgente disciplina, rientravano i regimi doganali, intendendosi per tali l insieme delle formalità necessarie perché le merci conseguano la destinazione doganale assegnata (art. 4, n. 16, Reg. CEE 2913/92). I regimi doganali, a loro volta, si distinguevano in regimi definitivi (libera pratica e esportazione), sospensivi (transito esterno, deposito doganale, perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale e ammissione temporanea), economici (deposito doganale, perfezionamento attivo e passivo, ammissione temporanea) e regimi di circolazione 2

3 Il reg. CEE 2913/92 disciplinava otto regimi doganali: 1. l immissione in libera pratica 2. il transito (sia interno che esterno) 3. il deposito doganale 4. il perfezionamento attivo 5. la trasformazione sotto controllo doganale 6. l ammissione temporanea (in entrata e in uscita) 7. il perfezionamento passivo 8. l esportazione La previgente disciplina comunitaria distingueva tra regimi sospensivi, per i quali i diritti doganali, inclusa l Iva, vanno garantiti e non pagati e regimi economici, per i quali è sempre necessaria un apposita autorizzazione dell Autorità doganale (previsti dall art. 84 Reg. CEE 2913/92) Regimi sospensivi Regimi economici - transito esterno - deposito doganale - deposito doganale - perfezionamento attivo - perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione - trasformazione sotto controllo doganale - ammissione temporanea - ammissione temporanea - perfezionamento passivo 3

4 Tale impostazione a partire dal 1 maggio 2016, è stata modificata dal nuovo Codice doganale dell Unione Europea (Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952), il quale ha abbandonato definitivamente la distinzione tra le destinazioni e i regimi doganali (artt. 210 e s. Reg. UE 952/2013) Il nuovo impianto comunitario qualifica come regimi speciali tutti quei regimi diversi dall immissione in libera pratica (art. 201 Reg. UE 952/2013) e dall esportazione (art. 263 Reg. Ue 953/2013) Inoltre, il nuovo codice doganale dell Unione non distingue più esplicitamente tra regimi sospensivi, per i quali i diritti doganali, inclusa l Iva, vanno garantiti e non pagati, e regimi economici, per i quali è sempre necessaria un apposita autorizzazione dell Autorità doganale, sebbene tale distinzione permanga nella pratica 4

5 Regimi doganali Destinazioni doganali 5

6 Regimi doganali Esportazione Immissione in libera pratica Regimi speciali 6

7 I regimi speciali Transito Deposito Transito interno Transito esterno Zone franche Deposito doganale 7

8 I regimi speciali Perfezionamento Uso particolare Attivo Passivo Ammissione temporanea Uso finale 8

9 Perfezionamento attivo Trasformazione sotto controllo doganale Sistema della sospensione 9

10 Regimi doganali Transito esterno ammissione temporanea Transito uso particolare Transito interno Perfezionamento I regimi speciali Deposito Passivo Attivo Zone franche Deposito doganale 10

11 Il reg. CEE 952/13 disciplina quattro regimi speciali che rappresentano quattro funzioni economiche: 1. transito (sia interno che esterno) 2. il deposito (zone franche) 3. il perfezionamento (attivo e passivo) 4. uso particolare (ammissione temporanea e uso finale) La trasformazione sotto controllo doganale non è più normata La nuova disciplina comunitaria non distingue tra regimi doganali sospensivi, ma riqualifica tutto come regimi speciali, verso i quali è possibile vincolare la merce (art. 210 Reg. CEE 952/13) 11

12 In particolare, il titolo VII del Reg. UE 952/2013 riduce da otto a quattro le categorie dei regimi speciali : 1. transito comunitario interno (artt. 233 e s. Reg. UE 952/2013) ed esterno (artt. 226 e s. Reg. UE 952/2013) 2. deposito (artt. 237 e s. Reg. UE 952/2013) che nel nuovo codice doganale dell Unione Europea ricomprende, al proprio interno, gli istituti del deposito doganale propriamente detto (artt. 240 e s. Reg. UE 952/2013), delle zone franche (artt. 243 e s. Reg. UE 952/2013) 3. uso particolare, comprensivo sia del regime dell ammissione temporanea (artt. 137 e s. Reg. 952/2013; (artt Reg. 952/2013; artt Reg. delegato 2446/2015, artt RDT) sia del regime di uso finale (art. 254, Reg. 952/2013) (ex destinazione particolare) 4. perfezionamento sia attivo (artt. 256 e s. Reg. UE 952/2013) e passivo (artt. 259 e s. Reg. UE 952/2013) Scompare il regime di trasformazione sotto controllo doganale che confluisce nel regime di perfezionamento attivo Scompare il regime economico del perfezionamento attivo con il sistema del rimborso 12

13 Novità Per tutti i regimi è previsto: il rilascio di un autorizzazione (art. 211 Reg. 952/2013) l obbligo della prestazione di una garanzia (art. 211, par. 3), lett. c), Reg. 952/2013). Il Legislatore unionale ha di fatto esteso a tutti i regimi speciali la disciplina previgente in materia di garanzia applicata al transito (tranne che per il regime dell ammissione temporanea) l obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 214 Reg. 952/2013) la possibilità di trasferire i diritti e gli obblighi relativi a tali regimi (art. 218 Reg. 952/2013) la possibilità di far circolare le merci vincolate a tali procedure senza l applicazione del regime del transito (art.219 Reg. 952/2013) l utilizzo delle merci equivalenti (art. 223 Reg. 952/2013) tranne che nei casi indicati dall art. 223, par. 3), Reg. 952/2013 e dall art. 169, Reg. delegato 2446/2015. (La merce equivalente avrà lo stesso codice di nomenclatura, le stesse caratteristiche tecniche e la stessa qualità commerciale della merce non unionale che sostituisce). 13

14 Il transito 14

15 Il transito (artt Reg. 952/2013; artt , Reg. delegato 2446/2015; artt , Reg. di esecuzione 2447/2015; artt , Reg. delegato transitorio 341/2015) Il regime doganale del transito può essere: esterno: transito comunitario (o unionale) esterno T1 (art. 226, Reg. UE 952/13) altre tipologie di transito esterno (regime Tir, Ata, manifesto renano, formulario NATO 302 e procedura postale) transito unionale interno T2 (art. 227, Reg. UE 952/13) 15

16 Il transito interno Consente alle merci unionali di circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'unione, attraversando un paese o un territorio non facente parte della Comunità europea, senza che muti la loro posizione doganale(art. 227, Reg. 952/13). Le merci soggette al regime del transito comunitario interno devono essere accompagnate dal Documento Amministrativo Unico (DAU) con la dicitura T2 16

17 Il transito esterno Merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'unione senza che siano soggette ai dazi all importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'unione. (art. 226, Reg. 952/13) Le merci soggette al regime del transito unionale esterno devono essere accompagnate dal Documento Amministrativo Unico (DAU) con la dicitura T1 17

18 L obbligato principale è il titolare del regime del transito comunitario esterno, il quale deve: presentare alla dogana di destinazione le merci intatte e rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali rispettare le disposizioni relative al funzionamento del regime di transito comunitario Tali obblighi gravano altresì sullo spedizioniere o sul destinatario che accetta le merci sapendo che sono soggette al regime del transito comunitario esterno 18

19 Il funzionamento del transito comunitario 1. Procedure da seguire presso l ufficio di partenza Le merci che circolano vincolate al regime di transito devono essere trasportate fino all ufficio di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato. Per determinate merci ovvero quando le autorità doganali o l obbligato principale lo ritengono necessario, l ufficio di partenza deve stabilire un itinerario vincolante, indicando nella dichiarazione di transito (casella 44) gli Stati membri da attraversare La dichiarazione doganale (T1 o T2) deve essere presentata alla dogana di partenza dall obbligato principale, il quale dovrà altresì prestare idonea garanzia (nel transito unionale la garanzia globale può essere fornita unicamente sotto forma di impegno assunto da un fidejussore. Non sono quindi ammessi certificati di cui all art. 162 RE «Responsabilità delle associazioni garanti per le operazioni TIR») L ufficio di partenza fissa la data limite entro la quale le merci devono essere presentate all ufficio di destinazione, adotta le misure di identificazione che ritiene necessarie e sigilla le merci L ufficio di partenza può dispensare dalla sigillatura quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione di transito ne permette comunque l identificazione. Al riguardo, il Reg. CE 1192/2008 ha chiarito che le merci sono identificabili quando la loro descrizione è sufficientemente particolareggiata così da consentire il riconoscimento immediato della loro quantità a natura Infine, al momento dello svincolo delle merci, l ufficio di partenza notifica l operazione di transito comunitario all ufficio di destinazione, utilizzando il messaggio «avviso di arrivo previsto» e a ciascun ufficio di passaggio, con il messaggio «avviso di passaggio previsto» 19

20 Le semplificazioni in materia di transito unionale (233, par. 4, Reg. 952/2013) Per ottenere la concessione delle relative semplificazioni, l art. 191, Reg. delegato 2446/2015 stabilisce che i richiedenti devono possedere i criteri previsti per la concessione dello status di AEO, con particolare riferimento al rispetto di standard di competenza. Sotto il profilo soggettivo, in particolare, l autorizzazione alla semplificazione è concessa agli operatori economici che sono stabiliti nell Unione Europea ricorrono regolarmente al regime del transito comunitario o le autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi di tale regime non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale (requisito già soddisfatto se il soggetto è un AEO) Inoltre, l autorizzazione è concessa soltanto 1. se le autorità doganali possono assicurare la vigilanza e il controllo del regime senza dovere creare un dispositivo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità delle persone in causa e 2. se le persone conserva scritture tali da permettere alle autorità competenti di effettuare un controllo efficace (requisito già soddisfatto se il soggetto è un AEO) 20

21 Le semplificazioni in materia di transito unionale (233, par. 4, Reg. 952/2013) Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale o la conclusione di detto regime: a) lo status di speditore autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale senza presentarle in dogana; b) lo status di destinatario autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, per concludere il regime conformemente all'articolo 233, paragrafo 2; c) l'uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale; d) l'uso di una dichiarazione in dogana con requisiti in materia di dati ridotti per vincolare le merci al regime di transito unionale; e) l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale; 21

22 I depositi 22

23 Nozione Gli artt Reg. 952 del 2013 (ex art. 98, c.d.c.) e dagli artt Reg. di esecuzione 2447/2015 definiscono il deposito doganale come qualsiasi luogo, autorizzato dall autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite Il deposito doganale è un regime speciale che permette di detenere, senza pagamento dei dazi e della fiscalità interna, merce non comunitaria all interno dell Unione Europea Facilitare lo stoccaggio e la trasformazione delle merci allo stato estero Sospende l applicazione dell imposizione daziaria e delle misure di politica commerciale, che sono rinviate al successivo momento in cui la merce verrà immessa in libera pratica Le merci devono essere custodite in luoghi fisici autorizzati e sottoposti al controllo dell autorità doganale 23

24 I principali vantaggi 1. Il deposito doganale favorisce l approvvigionamento senza dover anticipare il pagamento dei diritti doganali rispetto al momento dell effettiva immissione in consumo 2. Il deposito doganale offre agli operatori economici facilitazioni in quanto favorisce il commercio, soprattutto di transito, consentendo in qualsiasi momento la riesportazione all estero delle merci depositate e la loro vendita sul territorio nazionale scegliendo il momento più vantaggioso 3. I soggetti che ottengono l autorizzazione a gestire un deposito doganale possono anche gestire il c.d. deposito fiscale ai sensi dell art. 50 bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, che consente di introdurre beni comunitari o nazionali in sospensione dell Iva 24

25 Possono essere vincolate al regime merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette a dazi all importazione e alle misure di politica commerciale merci comunitarie per le quali una normativa europea specifica prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l esportazione delle merci Il regime sarà concluso (appurato) quando la merce viene estratta dal deposito per essere dichiarata ad altra regime doganale e gli elementi della tassazione saranno rilevati all atto dell estrazione della merce dal deposito, allorché questa venga destinata all immissione in consumo Operazioni ammesse sulle merci immagazzinate nel deposito manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione, migliorarne la presentazione commerciale e prepararle per la distribuzione e la vendita altre più importanti lavorazioni, vincolando le merci all apposito regime di perfezionamento attivo rimozione temporanea l autorità doganale può consentire che le merci vincolate vengano trasferite da un deposito a un altro 25

26 Tipologia di depositi secondo la norma previgente (cdc) Deposito pubblico può essere utilizzato da qualsiasi persona per l immagazzinamento delle merci Tipo A: gestito sotto la responsabilità del depositario Tipo B: gestito sotto la responsabilità di ciascun depositante utilizzatore Tipo F: gestito direttamente dall autorità doganale Deposito privato destinato unicamente a immagazzinare merci del depositario Tipo C: gestito sotto la responsabilità del depositante/depositario Tipo D: si differenzia del tipo C per gli elementi di tassazione (specie, valore, quantità) che sono quelli riconosciuti al momento dell introduzione in deposito Tipo E: come il tipo C ma non è necessario predeterminare il locale di stoccaggio, anche se l esatta ubicazione delle merci deve poter essere indicata in qualsiasi momento all ufficio doganale di controllo 26

27 Tipologia di depositi secondo il nuovo Reg. 952/2013 Deposito pubblico può essere utilizzato da qualsiasi persona per l immagazzinamento delle merci Tipo I: gestito sotto la responsabilità del depositario Tipo II: gestito sotto la responsabilità di ciascun depositante utilizzatore Tipo III: gestito direttamente dall autorità doganale Deposito privato destinato unicamente a immagazzinare merci del depositario Tipo privato: gestito sotto la responsabilità del depositante/depositario Tipo privato: si differenzia del tipo C per gli elementi di tassazione (specie, valore, quantità) che sono quelli riconosciuti al momento dell introduzione in deposito Tipo privato: come il tipo C ma non è necessario predeterminare il locale di stoccaggio, anche se l esatta ubicazione delle merci deve poter essere indicata in qualsiasi momento all ufficio doganale di controllo 27

28 Novità Merci vincolabili al regime Il nuovo codice doganale prevede la possibilità di custodire merce equivalente in regime di deposito. All interno del deposito sarà infatti possibile stoccare insieme merce non unionale, merce unionale e merce equivalente. La merce equivalente dovrà avere lo stesso codice di nomenclatura, le stesse caratteristiche tecniche e la stessa qualità commerciale della merce non unionale che sostituisce. 28

29 Novità Merci vincolabili al regime Limitazione Nel deposito doganale non può essere utilizzata l equivalenza per: 1) le merci sensibili indicate nell allegato Reg. delegato 2446/2015 es. merci biologiche; 2) le merci ed i prodotti che sono stati geneticamente modificati o che contengono elementi che sono stati sottoposti a modificazione genetica; 3) le merci sottoposte a dazio antidumping provvisorio o definitivo, ad un dazio compensativo, ad un dazio di salvaguardia, ad un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l immissione in libera pratica. 29

30 Novità Lavorazioni e Garanzia Nel deposito doganale è possibile svolgere l attività di trasformazione anche in regime di uso finale oltre che di perfezionamento attivo. L art. 179, par. 3) Reg. delegato 2446/2015 permette la circolazione delle merci vincolate al regime di deposito doganale, in procedura semplificata, senza utilizzo del regime del transito entro il termine di 30 giorni prorogabile entro cui tale movimentazione deve concludersi. Deve essere possibile l Amministrazione doganale verificare l ubicazione delle merci e la movimentazione delle stesse. In deroga all art. 22, par.3) comma 1, Reg. 952/2013, il termine per il rilascio di un autorizzazione al deposito doganale rimasto invariato a 60 giorni. La durata di permanenza delle merci in regime di deposito doganale non è soggetta ad alcuna limitazione. È previsto l obbligo di prestazione della garanzia (art. 211 par. 3), lett. c), Reg. 952/2013). 30

31 Novità Misure transitorie previste Le autorizzazioni in essere rimarranno valide fino al 1 maggio 2019 data ultima entro la quale verrà svolto il riesame dei requisiti per usufruire del regime. Non è necessaria una apposita istanza dell operatore per il riesame ma provvederà l Ufficio. Le autorizzazioni ai depositi doganali esistenti dovranno essere trasformate in autorizzazioni a depositi doganali pubblici o privati in base alle indicazioni contenute nell allegato 90 del Reg. delegato 2446/2015. In particolare, i depositi di tipo A,B,F saranno trasformati in depositi pubblici, i depositi di tipo C, D, E saranno trasformati in depositi privati. In applicazione dell art. 22, Reg. 952/2013, fino alla data di implementazione del sistema di decisioni doganali del Reg. 952/2013, le istanze e le autorizzazioni al deposito doganale saranno rilasciate sulla base all allegato 12 del RDT medesimo, che riproduce l allegato 67 delle DAC. 31

32 Zone franche 32

33 Novità Il regime delle Zone franche (art Reg. 952/2013) nel nuovo codice unionale è previsto in una sola tipologia, quella interclusa (art. 243 Reg. 952/2013), in cui il perimetro e i cui punti di entrata e di uscita sono sottoposti a vigilanza doganale. L art. 211 del Reg. 952/2013 non prevede per tale regime né la necessità di rilasciare un autorizzazione né la prestazione di una garanzia. L art. 243, 952/2013 si limita a prevedere che gli Stati membri devono destinare alcune parti del territorio dell Unione a zona franca. L art. 223, par. 2), Reg. 952/2013 ha previsto la possibilità di autorizzare, se viene garantita la vigilanza doganale, l utilizzo delle merci equivalenti anche nelle zone franche. Ciò permetterebbe di utilizzare merce unionale equivalente al posto di quella non unionale stoccata nella zona franca 33

34 Misure transitorie Le zone franche di tipo II e i depositi franchi sono state soppressi. Le zone franche di tipo II e i depositi franchi esistenti al 1 maggio 2016 dovranno essere trasformati entro il termine del 1 maggio 2019 in depositi doganali. 34

35 Il perfezionamento 35

36 Nozione Il regime di perfezionamento attivo (artt Reg. 952/2013, art Reg. delegato 2446/2015, artt , Reg. di esecuzione 2447/2015) consente di sottoporre a lavorazione, sul territorio doganale della Comunità, merci non unionali, senza essere soggette né a dazi all importazione, né a misure di politica commerciale 36

37 Nozione Nella nozione più generale di «perfezionamento» rientra: la lavorazione, il montaggio, l assemblaggio ed il loro adattamento ad altre merci; la trasformazione delle merci prima oggetto di specifico regime (trasformazione sotto controllo doganale) la distruzione delle merci; la riparazione di merci; l utilizzazione di accessori alla produzione 37

38 Novità Il regime della trasformazione sotto controllo doganale non è più disciplinato nel nuovo codice ma è ricompreso nel regime del perfezionamento attivo (sistema di sospensione). Il regime del perfezionamento attivo con il sistema del rimborso è soppresso. Non è più previsto il pagamento di interessi compensatori per le merci introdotte in regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica. (Per le operazioni iniziate prima del 1 maggio 2016 ed ancora non appurate in quella data, gli interessi dovranno essere calcolati fino al 30 aprile 2016.). 38

39 Novità 50 considerando del Reg. 952/2013: Dato che l'intenzione di procedere alla riesportazione non è più necessaria, è opportuno fondere il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, con la trasformazione sotto controllo doganale e abbandonare il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso. Questo regime unico di perfezionamento attivo dovrebbe coprire anche la distruzione, tranne quando essa sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale. 39

40 Novità Con l entrata in vigore del nuovo codice dell Unione l istituto della trasformazione sotto controllo doganale sarà integralmente assorbito dal regime di perfezionamento attivo, in virtù del principio, espresso nel 50 considerando del Reg. 952/2013, per cui non è più necessario dichiarare la volontà di esportare le merci oggetto dell operazione al momento del loro vincolo al regime di perfezionamento attivo. L operatore economico è libero di scegliere se riesportare i prodotti compensatori o dichiararli per altro regime. 40

41 Novità Nuovi soggetti che possono ottenere l autorizzazione Ai sensi dell art. 161, Reg. delegato 2446/2015, in casi eccezionali, le autorità doganali possono rilasciare l autorizzazione di perfezionamento attivo anche a soggetti stabiliti in un paese terzo 41

42 Novità L art. 85 del Reg. 952/2013 (Sezione 3, Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all importazione e all esportazione) stabilisce che l importo dei dazi è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l obbligazione doganale. Nell ambito del regime del perfezionamento, l operatore potrà quindi importare i prodotti compensatori ottenuti dalla trasformazione applicando l aliquota daziaria propria di questi ultimi e non più quella afferente alle materie prime, come era previsto dalla normativa previgente. Ai sensi dell art. 86, par. 3), Reg. 952/2013, invece l operatore potrà, in alternativa, richiedere che l importo del dazio corrispondente all obbligazione sia determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci. 42

43 Misure transitorie Misure transitorie previste dal 1 maggio 2016 al 1 maggio 2019 (art. 251 Reg. delegato 2446/2015 allegato 90 Reg. delegato 2446/2015) Le autorizzazioni di perfezionamento attivo sistema del rimborso in essere al 1 maggio 2016 rimarranno valide fino alla scadenza delle stesse o al massimo fino al 1 maggio

44 Novità Il regime del perfezionamento passivo (artt Reg. 952/2013, artt Reg. delegato 2446/2015); Il principale elemento che caratterizza il nuovo impianto normativo del Reg. 952/2013 è rappresentato dalla possibilità di utilizzare le merci equivalenti e l importazione anticipata, in continuità con quanto analizzato precedentemente con riferimento al regime di perfezionamento attivo. Anche per tale regime, l art. 169 Reg. delegato 2446/2015 vieta l uso dell equivalenza se le merci vincolate al regime sono soggette ad un dazio antidumping, ad un dazio compensativo, ad un dazio di salvaguardia, ad un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica. 44

45 Uso particolare Ammissione temporanea 45

46 Nozione Le merci non unionali (destinate alla riesportazione) vincolate al regime di Ammissione temporanea (artt Reg. 952/2013; artt , artt RDT) possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell'unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e senza essere soggette ad oneri o a misure di politica commerciale. 46

47 Condizioni Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni (art. 250, Reg. 952/2013): a) le merci non siano destinate a subire modifiche; b) sia possibile garantire l'identificazione delle merci vincolate al regime; c) il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'unione, salvo che sia altrimenti disposto; d) siano soddisfatti i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale 47

48 Novità Per il regime di ammissione temporanea è stato previsto l uso di merci equivalenti ma solo per determinate ipotesi previste negli artt. da 208 a 211 Reg. delegato 2446/

49 Misure transitorie Misure transitorie previste dal 1 maggio 2016 al 1 maggio 2019 (art.251, Reg. delegato 2446/2015) Le autorizzazioni di ammissione temporanea in essere al 1 maggio 2016 rimarranno valide fino alla scadenza delle stesse o al massimo fino al 1 maggio

50 Uso particolare Uso finale 50

51 Nozione Il regime di uso finale (art. 254 Reg. 952/2013 e art. 239, Reg. delegato 2446/2015), permette di immettere in libera pratica merce in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare 51

52 Novità L art. 161, Reg. delegato 2446/2015, prevede la possibilità, in casi eccezionali, di rilasciare un autorizzazione all uso finale ad un soggetto stabilito in un Paese terzo. In tal caso l autorità doganale competente è quella del luogo di primo utilizzo delle merci (art. 162, Reg. delegato 2446/2015). Anche per il regime di uso finale è stato previsto l obbligo di prestazione della garanzia Possibilità di utilizzare merci equivalenti a condizione che sia garantito l ordinato svolgimento del regime in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale (art. 223, Reg. 952/2013). 52

53 Misure transitorie Misure transitorie previste dal 1 maggio 2016 al 1 maggio 2019 (art.251, Reg. delegato 2446/2015) Le autorizzazioni in essere al 1 maggio 2016 rimarranno valide fino alla scadenza delle stesse o al massimo fino al 1 maggio

54 Grazie per l attenzione! Piazza De Ferrari 4/2 Genova Via Torino 15/6 - Milano segreteria@studioarmella.com 54

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