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6 Titolo I Norme Generali... 6 Capo I Disposizioni comuni...6 Sezione I Principi...6 Articolo 1 Oggetto, contenuti e finalità...6 Articolo 2 Terminologia...6 Articolo 3 Richiamo a disposizioni legislative e regolamentari e risoluzione dei contrasti normativi 7 Sezione II Soggetti...7 Articolo 4 Soggetti titolari dell attività edilizia...7 Articolo 5 Progettisti...8 Articolo 6 Impresa Esecutrice dei Lavori...8 Articolo 7 Sportello Unico per l Edilizia...8 Articolo 8 Responsabile del procedimento...9 Articolo 9 Responsabile del provvedimento...9 Sezione III Semplificazione e informatizzazione dei procedimenti...9 Articolo 10 Documentazione amministrativa...9 Articolo 11 Autocertificazione e Asseverazione...9 Articolo 12 Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune Articolo 13 Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse Articolo 14 Domicilio digitale Titolo II Norme Procedurali...11 Capo I Interventi Edilizi e titoli abilitativi Sezione I Tipologie e definizioni degli interventi edilizi Articolo 15 Tipologie Articolo 16 Manutenzione ordinaria Articolo 17 Manutenzione straordinaria liberalizzata Articolo 18 Manutenzione straordinaria non liberalizzata Articolo 19 Restauro e risanamento conservativo Articolo 20 Ristrutturazione edilizia leggera Articolo 21 Ristrutturazione edilizia Articolo 22 Nuove costruzioni Articolo 23 Ristrutturazione urbanistica Articolo 24 Mutamento di destinazione d uso Articolo 25 Mutamento di destinazione d uso funzionale senza opere edilizie Articolo 26 Demolizioni Articolo 27 Interventi urgenti Sezione II Titoli abilitativi e comunicazioni Articolo 28 Permesso di costruire Articolo 29 Permesso di costruire in Sanatoria Articolo 30 Permesso di Costruire in variante Articolo 31 Permesso di Costruire Convenzionato Articolo 32 Denuncia di Inizio Attività Articolo 33 Segnalazione Certificata di Inizio Attività Articolo 34 Comunicazione di Inizio Lavori Articolo 35 Comunicazione di Inizio Lavori Tardiva e in Sanatoria Articolo 36 Comunicazione di mutamento della destinazione d uso senza opere Articolo 37 Attività edilizia libera Articolo 38 Comunicazione interventi urgenti Articolo 39 Pareri preventivi Articolo 40 Indicazioni interpretative Capo II Procedure e Fasi dell attività edilizia Sezione I Presentazione dei Progetti Edilizi Articolo 41 Disposizioni comuni Articolo 42 Dati e contenuti essenziali Articolo 43 Modalità di rappresentazione grafica Articolo 44 Rappresentazione del contesto ambientale Articolo 45 Relazione illustrativa Sezione II Documentazione progettuale tipo Articolo 46 Disposizioni comuni Articolo 47 Documentazione per Nuove Costruzioni, Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo Pagina 1 di 81

7 Articolo 48 Documentazione per interventi di Manutenzione Straordinaria Articolo 49 Documentazione per Mutamento di Destinazione d uso Articolo 50 Documentazione per Mutamento di Destinazione d uso funzionale senza opere edilizie 26 Sezione III Procedimento del Permesso di Costruire Articolo 51 Verifica della completezza documentale Articolo 52 Istruttoria e acquisizione atti di assenso Articolo 53 Relazione conclusiva Articolo 54 Richiesta modifiche di modesta entità Articolo 55 Esito positivo Articolo 56 Esito negativo Articolo 57 Comunicazione del provvedimento Articolo 58 Silenzio-assenso Articolo 59 Silenzio-rifiuto Sezione IV Procedimento del Permesso di Costruire in Sanatoria Articolo 60 Istruttoria Sezione V Procedimento della Denuncia di Inizio Attività Articolo 61 Istruttoria Articolo 62 Chiusura del procedimento Sezione VI Procedimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività Articolo 63 Controlli Sezione VII Procedimento della Comunicazione di Inizio Lavori Articolo 64 Controlli Sezione VIII Inizio dei lavori Articolo 65 Richiesta e consegna dei punti fissi Articolo 66 Comunicazione di inizio dei lavori Articolo 67 Documentazione da allegare alla comunicazione di inizio dei lavori Articolo 68 Proroghe per l inizio dei lavori Sezione IX Variazione dei soggetti, Proroghe, Decadenza Articolo 69 Voltura dei titoli edilizi Articolo 70 Sostituzione del Direttore dei Lavori e dell impresa esecutrice Articolo 71 Decadenza Sezione X Varianti in corso d opera e Comunicazione di Eseguita Attività Articolo 72 Varianti in corso d opera Articolo 73 Comunicazione di Eseguita Attività Sezione XI Fine dei lavori Articolo 74 Comunicazione di fine lavori Articolo 75 Proroghe per la fine dei lavori Articolo 76 Completamento Opere di finitura Sezione XII Agibilità Articolo 77 Certificato di agibilità Articolo 78 Richiesta del certificato di agibilità Articolo 79 Rilascio del certificato di agibilità Articolo 80 Dichiarazione di inagibilità Articolo 81 Libretto d uso e di manutenzione Capo III Accesso agli atti, Partecipazione al procedimento e Forme di pubblicità Sezione I Accesso ai documenti Articolo 82 Principi Articolo 83 Casi di esclusione Articolo 84 Differimento dell accesso ai documenti Articolo 85 Modalità di accesso ai documenti Articolo 86 Esame del documento Articolo 87 Estrazione di copia del documento Sezione II Partecipazione al procedimento Articolo 88 Comunicazioni ai controinteressati Sezione III Forme di Pubblicità Articolo 89 Pubblicazioni on-line Capo IV Disposizioni speciali per immobili adibiti ad attività economiche Sezione I Lo Sportello Unico per le Attività Produttive Articolo 90 Competenze Sezione II Procedimenti Pagina 2 di 81

8 Articolo 91 Varianti urbanistiche Articolo 92 Agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche Titolo III La Commissione Edilizia...41 Capo I Composizione e nomina Sezione I Composizione Articolo 93 Composizione Sezione II Nomina e durata Articolo 94 Nomina e designazione Articolo 95 Scadenza Sezione III Casi di incompatibilità Articolo 96 Incompatibilità Articolo 97 Conflitto d interessi Sezione IV Casi di decadenza dei commissari Articolo 98 Incompatibilità sopravvenuta Articolo 99 Assenze ingiustificate Capo II Le attribuzioni Sezione I Individuazione delle attribuzioni e ambito di valutazione Articolo 100 Attribuzioni e modalità di valutazione della commissione edilizia Articolo 101 Pareri obbligatori Sezione II Casi di esclusione del parere Articolo 102 Casi di esclusione del parere Capo III Funzionamento Sezione I Modalità di convocazione Articolo 103 Convocazione Sezione II Validità delle sedute e delle decisioni Articolo 104 Validità delle sedute e delle decisioni Articolo 105 Relazione dell esperto in materia di tutela paesistico-ambientale Articolo 106 Pubblicità delle sedute Articolo 107 Verbalizzazione Articolo 108 Sopralluogo Titolo IV Disposizioni sull attività edilizia...46 Capo I Tutela del patrimonio arboreo esistente Sezione I Criteri di progettazione Articolo 109 Disciplina del verde per interventi su aree pubbliche di nuova realizzazione Articolo 110 Disciplina del verde in interventi in aree private di nuova realizzazione Sezione II Criteri di tutela Articolo 111 Alberature da salvaguardare in ambito pubblico e privato Articolo 112 Abbattimento di alberature pubbliche e private Articolo 113 Procedura per l'abbattimento e la sostituzione di alberature private Articolo 114 Interventi su aree private Articolo 115 Norme per la difesa delle piante in aree pubbliche Capo II Ambiente urbano Sezione I Spazi pubblici e ad uso pubblico Articolo 116 Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico Articolo 117 Insegne e mezzi pubblicitari Articolo 118 Chioschi, edicole, totem informativi. cabine telefoniche Articolo 119 Passaggi pedonali Articolo 120 Percorsi ciclabili Articolo 121 Spazi porticati Articolo 122 Occupazione degli spazi pubblici Articolo 123 Disciplina d uso del sottosuolo Articolo 124 Reti di servizi pubblici Articolo 125 Razionalizzazione dei manufatti in spazi pubblici Articolo 126 Volumi tecnici ed impiantistici Articolo 127 Intercapedini e griglie di aerazione Sezione II Spazi privati Articolo 128 Accessi, passi carrabili e rampe di collegamento a spazi interrati Articolo 129 Strade private Articolo 130 Allacciamento alle reti fognarie Articolo 131 Allacciamento alle reti impiantistiche Articolo 132 Installazione di apparati di ricezione radiotelevisiva Pagina 3 di 81

9 Articolo 133 Installazione di apparati di trasmissione per la telefonia cellulare Articolo 134 Recinzioni Articolo 135 Spazi inedificati ed edifici in uso e in disuso Articolo 136 Sistemazioni esterne ai fabbricati Articolo 137 Toponomastica e segnaletica Articolo 138 Numeri civici Capo III Requisiti delle costruzioni in rapporto all ambiente e allo spazio urbano Sezione I Inserimento ambientale delle costruzioni Articolo 139 Decoro delle costruzioni Articolo 140 Allineamenti Articolo 141 Spazi conseguenti ad arretramenti Articolo 142 Prospetti su spazi pubblici e privati Articolo 143 Ombre portate Articolo 144 Sporgenze e aggetti Articolo 145 Portici e gallerie Articolo 146 Salubrità dei terreni edificabili Sezione II Ambiti del tessuto urbano consolidato (Nuclei di Antica Formazione),Aspetti formali ed architettonici, disciplina dei colori e dei materiali Articolo 147 Aspetti formali ed architettonici Articolo 148 Repertorio dei colori Articolo 149 Nuclei di antica formazione (AF):disciplina dell uso dei materiali di finitura Sezione III Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni Articolo 150 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni Capo IV Requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili Sezione I Requisiti di comfort ambientale Articolo 151 Qualità dell aria in spazi confinati Articolo 152 Ventilazione naturale Articolo 153 Ventilazione convogliata e controllata Articolo 154 Illuminazione naturale Articolo 155 Illuminazione artificiale Articolo 156 Controllo del soleggiamento Articolo 157 Comfort igrotermico Articolo 158 Comfort acustico Sezione II Requisiti spaziali Articolo 159 Caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari Articolo 160 Cortili, cavedii, patii Articolo 161 Locali sottotetto Articolo 162 Recupero dei sottotetti ai fini abitativi Articolo 163 Scale Articolo 164 Spazi cantinati e sotterranei Articolo 165 Box, autorimesse e fabbricati accessori Articolo 166 Pergolati Sezione III Requisiti funzionali Articolo 167 Dotazione di servizi Articolo 168 Flessibilità distributiva Articolo 169 Accessibilità, adattabilità, visitabilità Articolo 170 Teleriscaldamento urbano Articolo 171 Flessibilità impiantistica Articolo 172 Dotazione minima di canne Articolo 173 Locale immondezzaio Capo V Realizzazione degli interventi Sezione I Disciplina delle opere Articolo 174 Requisiti delle costruzioni Articolo 175 Materiali ecosostenibili Articolo 176 Materiali riciclati Articolo 177 Materiali locali Articolo 178 Isolamento acustico Articolo 179 Disciplina del cantiere Articolo 180 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie Articolo 181 Sicurezza del cantiere Articolo 182 Attività di prevenzione dei rischi di caduta dall alto Pagina 4 di 81

10 Articolo 183 Scavi e demolizioni Capo VI Azioni per la sostenibilità ambientale Sezione I Disciplina delle opere Articolo 184 Fabbisogni energetici limite per edifici a energia quasi zero Articolo 185 Edilizia a energia zero Articolo 186 Contabilizzazione individuale dell acqua potabile Articolo 187 Riduzione del consumo di acqua potabile Articolo 188 Recupero acque piovane Articolo 189 Sviluppo della mobilità sostenibile Articolo 190 Promozione della mobilità ciclabile Titolo V Norme finali e transitorie...81 Capo I Durata del regolamento edilizio Articolo 191 Modifiche al regolamento edilizio Capo II Rapporti tra il regolamento edilizio, norme del PGT vigente e regolamento d igiene Articolo 192 Modifiche al regolamento edilizio e alle Norme del Pgt vigente Articolo 193 Rapporti con il Regolamento d'igiene Pagina 5 di 81

11 Titolo I Capo I Sezione I Articolo 1 Articolo 2 Norme Generali Disposizioni comuni Principi Oggetto, contenuti e finalità 1. Il Regolamento Edilizio detta disposizioni relative a procedure e contenuti dell attività edilizia sul territorio comunale, così come previsto dall articolo 4 del D.P.R. 06/06/2001 n.380 e dall articolo 28 della L.R. 11/03/2005 n.12, e con riferimento ai criteri e agli indirizzi generali per la redazione dei regolamenti edilizi stabiliti dalla Regione Lombardia con propria D.G.R. 25/09/1998 n.6/ Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, per quanto di competenza, si ispirano alle seguenti finalità: salvaguardare il territorio comunale e il suo paesaggio, quali beni di interesse collettivo; garantire il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di salubrità, di sostenibilità ambientale e di vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi; realizzare un ambiente urbano di qualità, sia negli ambiti privati, sia nelle attrezzature e nei servizi pubblici; tutelare il libero e pieno svolgimento delle attività di costruzione e gestione degli edifici, nonché quelle di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio; garantire il rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza e di non aggravamento dei procedimenti. 3. Gli aspetti procedurali trattati dal Regolamento hanno lo scopo di individuare, nella maniera più uniforme ed efficiente possibile, le modalità di gestione di tutte le pratiche relative ad attività edilizie di competenza dell Amministrazione Comunale, stabilendo regole omogenee di trattazione delle istruttorie per qualunque tipo di pratica (istanze, segnalazioni, denunce, comunicazioni ), in modo da: unificare in un unico documento, in forma espressa o per rinvio, le procedure in materia edilizia; ricondurre tutte le istruttorie ad aggregazioni di un numero limitato di procedure tipo, ripetibili e riutilizzabili, qualora necessario, da una istruttoria all altra; facilitare la formazione e l aggiornamento del personale, riducendo al minimo i tipi di procedure base da apprendere ed esplicitando il più possibile le operazioni da eseguire; massimizzare la trasparenza nei rapporti con l utenza, esplicitando le modalità di presentazione delle pratiche, la documentazione da allegare e i tempi di trattazione; facilitare l utenza, rendendo il più possibile omogenea o quantomeno comparabile, la trattazione dei diversi tipi di pratica, e consentendo al massimo il riutilizzo della documentazione già presentata per altre pratiche; rispondere al modello organizzativo tipico dello Sportello Unico per l Edilizia. Terminologia 1. Nel presente Regolamento, ove non si utilizzi la descrizione analitica di una legge o articolo di normativa, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia: Testo Unico dell Edilizia o semplicemente Testo Unico: D.P.R. 06/06/2001, n.380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ; Legge per il Governo del Territorio: Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12; Codice dei beni culturali e del paesaggio: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42; Codice dell'amministrazione digitale: Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n Nel presente Regolamento viene altresì utilizzata la seguente terminologia: Progetto Edilizio: comprende l insieme dei titoli abilitativi e delle comunicazioni per mezzo delle quali viene svolta l attività edilizia (Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Comunicazione di Inizio Lavori, Pagina 6 di 81

12 Articolo 3 Sezione II Articolo 4 Comunicazione di Eseguita Attività ed eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti da normative successive al presente regolamento) sul territorio comunale; sono definiti dall Articolo 28 e seguenti; Titolari dell attività edilizia: soggetti a cui è riconosciuta la facoltà di presentare un Progetto Edilizio, definiti dal successivo Articolo 4. Richiamo a disposizioni legislative e regolamentari e risoluzione dei contrasti normativi 1. Il presente Regolamento si attua nel rispetto delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, del Regolamento Locale di Igiene, del Piano di Governo del Territorio (PGT) e degli altri Regolamenti sovra comunali e comunali aventi incidenza nella materia urbanistica ed edilizia. 2. Le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali, prevalgono, in caso di contrasto, su quelle contenute nel presente Regolamento; esse agiscono indipendentemente dal recepimento nella normativa locale. 3. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle contenute nel PGT, nel Regolamento Locale di Igiene e negli altri regolamenti comunali, si riterrà prevalente la disposizione più restrittiva. 4. Per quanto riguarda le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, comprese le distanze e le modalità di loro misurazione, si fa riferimento alle norme del Piano di Governo del Territorio, cui compete il ruolo di pianificazione degli usi dei suoli e dell edificabilità. Soggetti Soggetti titolari dell attività edilizia 1. Sono legittimati a presentare Progetti Edilizi, tanto per il titolo abilitativo originario, quanto per le sue possibili varianti, i proprietari degli immobili e coloro i quali hanno titolo legale o negoziale per eseguire l intervento; a titolo esemplificativo e non esaustivo: il proprietario; l amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni; il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale (manifestato attraverso una copia della delibera assembleare), quando l intervento avviene su parti comuni; il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l indicazione della procura; il rappresentante legale del proprietario; il titolare di diritto di superficie; l usufruttuario, nei limiti di cui all art.986 c.c.; l enfiteuta; il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l esercizio della servitù; l affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la legge n.203/82; il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza; il concessionario di cave estrattive, limitatamente alle opere necessarie all esercizio dell attività in concessione; il conduttore, l affittuario o l utilizzatore di un immobile in leasing, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi; colui che abbia ottenuto dall Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui; colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio. Pagina 7 di 81

13 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 2. In generale è valido il principio secondo cui sono sostanzialmente legittimati ad inoltrare un Progetto Edilizio coloro che si trovino in una relazione qualificata con l area o l immobile ove si intende realizzare l intervento edilizio e che abbiano la disponibilità giuridica e materiale del bene. Questa disponibilità può discendere dalla titolarità o di un diritto reale oppure di un diritto personale. 3. Nei casi di richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria, ha altresì titolo il responsabile dell abuso, a seguito atto di delega e assenso del proprietario. 4. Nel caso di comproprietà (pro quota indivisa) o di contitolarità dei diritti che legittimano la presentazione del progetto edilizio, lo stesso deve essere sottoscritto da tutti i comproprietari o contitolari. In alternativa è possibile allegare apposito atto di delega e assenso, sottoscritto da tutti gli altri soggetti legittimati. Progettisti 1. I progetti edilizi devono essere predisposti da tecnici professionisti, in possesso delle abilitazioni professionali e delle iscrizioni ad albi o ordini stabiliti dalla normativa vigente in tema di ordinamento delle professioni. 2. In base al principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale, il contributo e la collaborazione dei professionisti, nella loro qualità di persone esercenti un servizio di pubblica necessità, è essenziale al fine di migliorare l efficienza dei procedimenti edilizi. In tale ottica, fatti salvi i casi espressamente esclusi per legge, si predilige e si incentiva il ricorso alle forme di asseverazione previste dalla normativa vigente. Impresa Esecutrice dei Lavori 1. L impresa a cui viene affidata l esecuzione materiale dei lavori deve essere in possesso dell idoneità tecnico-professionale prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n L esecuzione di lavori in economia diretta, senza l ausilio di un impresa esecutrice e sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori, è ammessa solo per interventi minimali rientranti nell ambito delle manutenzioni ordinarie e straordinarie liberalizzate. Sportello Unico per l Edilizia 1. Presso il Settore Gestione del Territorio è istituito il Servizio Sportello Unico per l Edilizia (SUE), competente per tutto quanto afferisce la materia edilizia. 2. Al fine di assicurare l unicità di conduzione del procedimento amministrativo, favorire la semplificazione delle procedure e degli adempimenti, rispondere ai criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse, lo SUE cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad un progetto edilizio. 3. Lo SUE costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante Conferenza di Servizi ai sensi dell articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 4. Tale struttura provvede in particolare: alla ricezione di tutti i progetti edilizi e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490; a fornire informazioni sulla materia edilizia, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché delle norme comunali di attuazione; Pagina 8 di 81

14 Articolo 8 Articolo 9 Sezione III Articolo 10 Articolo 11 al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni, chiamate a pronunciarsi in ordine al progetto edilizio. 5. Resta comunque ferma la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 e disciplinata dall Articolo 90 e seguenti del presente Regolamento. Responsabile del procedimento 1. Ai fini del presente Regolamento, con Responsabile del procedimento si intende la persona incaricata della conduzione dell intero procedimento amministrativo; esso è individuato all interno dello Sportello Unico per l Edilizia. 2. Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata tale assegnazione è considerato responsabile del singolo procedimento il Responsabile del Settore Gestione del Territorio. 3. Il responsabile del procedimento: valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; accerta d ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; propone l'indizione delle conferenze di servizi; cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; stabilisce l ordine del giorno della Commissione edilizia; trasmette i provvedimenti all'organo competente per l'adozione. Responsabile del provvedimento 1. Ai fini del presente Regolamento, con Responsabile del provvedimento si intende la persona preposta alla sottoscrizione dei titoli abilitativi edilizi, nonché di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi in materia edilizia che impegnano l Amministrazione comunale verso l esterno, e coincide con il Responsabile del Settore Gestione del Territorio. Semplificazione e informatizzazione dei procedimenti Documentazione amministrativa 1. Ai fini della presentazione dei progetti edilizi e del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente Regolamento, lo Sportello Unico per l Edilizia è tenuto ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non può richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. Autocertificazione e Asseverazione 1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure ed in ottemperanza alle disposizioni delle leggi vigenti in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, tutte le situazioni giuridiche relative alla materia oggetto del presente regolamento risultanti da atti pubblici, dovranno essere autocertificate mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato, che contenga il richiamo esplicito alle norme di riferimento e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico che sostituisce. Pagina 9 di 81

15 Articolo 12 Articolo 13 Articolo Nelle ipotesi in cui l'amministrazione comunale deve verificare la sussistenza di dati di fatto o di requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente regolamento, il progettista e/o il titolare dell attività edilizia possono produrre una asseverazione consistente in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell'atto richiesti nelle distinte procedure. 3. In particolare, per accelerare la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio e alla formazione di atti abilitativi, deve essere asseverata: la conformità dei progetti agli strumenti urbanistici, alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti; la superficie delle aree da edificare; la superficie lorda di pavimento e la superficie coperta di fabbricati esistenti; le distanze di edifici esistenti dal confine; i distacchi dagli edifici; l'altezza dei fabbricati. Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune 1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, lo Sportello Unico per l Edilizia può indire una conferenza dei servizi tra le strutture interne all Amministrazione comunale. 2. La convocazione da parte dello Sportello Unico per l Edilizia deve essere inviata, per iscritto, ai responsabili delle strutture interessate almeno 5 giorni prima della data stabilita. 3. Nella convocazione viene indicato l oggetto del procedimento ed ogni altro elemento che consenta alle unità organizzative interne convocate di conoscere preventivamente le ragioni della convocazione. 4. Le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi vengono verbalizzate e assumono il carattere di provvedimento definitivo, conclusivo dell istruttoria, ovvero del procedimento a seconda che la conferenza dei servizi abbia natura istruttoria o decisoria. 5. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti ed assume valore provvedimentale nel caso di conferenza decisoria. Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, lo Sportello Unico per l Edilizia può indire una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando lo Sportello Unico per l Edilizia deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 3. Per quanto concerne il funzionamento e i lavori della conferenza di servizi si rimanda a quanto disposto dall articolo 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n.241. Domicilio digitale 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra lo Sportello Unico per l Edilizia e i titolari dell attività edilizia, è fatto obbligo di indicare, per ciascun progetto edilizio, un indirizzo di posta elettronica certificata, a cui verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo. 2. Qualora il privato cittadino sia sprovvisto di tale strumento potrà eleggere il proprio domicilio digitale presso il tecnico progettista incaricato, conferendo allo stesso apposita procura sulla base del modello predisposto dallo Sportello Unico per l Edilizia. 3. L elezione del domicilio digitale è effettuata ai sensi dell articolo 47 del Codice Civile e dell articolo 3-bis del Codice dell Amministrazione Digitale. 4. Ogni comunicazione effettuata al domicilio digitale indicato acquista valore legale di notificazione. Pagina 10 di 81

16 Titolo II Capo I Sezione I Articolo 15 Articolo 16 Norme Procedurali Interventi Edilizi e titoli abilitativi Tipologie e definizioni degli interventi edilizi Tipologie 1. Le tipologie degli interventi edilizi sono contenute nel Testo Unico dell Edilizia e nella Legge per il Governo del Territorio a cui si rinvia. 2. Il presente Regolamento, negli articoli che seguono, riprende le definizioni contenute nelle disposizioni di legge, le integra con elenchi esemplificativi e non esaustivi degli interventi riconducibili a ciascuna tipologia, con riferimento ai principali elementi costitutivi degli edifici riportati di seguito: Finiture esterne: intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura; Elementi strutturali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto; Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne; Tramezzi e aperture interne; Finiture interne: tinteggiatura, intonaci, rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici decorativi; Impianti ed apparecchi igienico sanitari; Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici: impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio, reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione dei rifiuti solidi e aeriformi. 3. Le definizioni di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia sono state suddivise in due sotto-tipologie al fine di facilitarne il collegamento con i titoli abilitativi edilizi riportati nella successiva Sezione II del presente capo. 4. Le opere edilizie dovranno essere ricondotte alle singole tipologie secondo il criterio dell analogia e della similitudine. 5. Non è consentito l artificioso frazionamento degli interventi finalizzato ad eludere il versamento del contributo di costruzione o ad operare nell ambito di una tipologia d intervento per la quale siano previste procedure più snelle. Al fine di ricondurre gli interventi edilizi nella categoria di appartenenza lo SUE può prendere in considerazione precedenti interventi eseguiti nell ultimo quinquennio. Manutenzione ordinaria 1. La definizione di manutenzione ordinaria comprende gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con il presente regolamento. 2. Sono riconducibili alla manutenzione ordinaria le seguenti opere, suddivise con riferimento ai principali elementi costitutivi degli edifici: Finiture esterne: pulizia delle facciate; riparazione di balconi e terrazzi; riparazione e sostituzione di infissi, serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine, serrande e ringhiere, anche con materiali e colori diversi; posa di tende da sole, zanzariere stabili, ripristino della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali e comignoli; riparazione, coibentazione, ricorsa e sostituzione del manto di copertura, mantenendo inalterate sagome e pendenza delle falde; rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi; Elementi strutturali: nessuna opera ammessa come manutenzione ordinaria; Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne: nessuna opera ammessa come manutenzione ordinaria; Pagina 11 di 81

17 Articolo 17 Articolo 18 Tramezzi e aperture interne: costruzione di arredi fissi e di piccole opere murarie come la creazione di nicchie e muretti, inserimento e spostamento di pareti mobili, senza pregiudizio per i rapporti aeroilluminanti; Finiture interne: riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture; Impianti ed apparecchi igienico-sanitari: riparazione, sostituzione e adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari; Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici: opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio; posa di nuovi impianti di condizionamento e trattamento dell aria. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attività edilizie libere ai sensi del successivo Articolo 37, eseguibili senza necessità di titoli abilitativi o comunicazioni preventive. Manutenzione straordinaria liberalizzata 1. La definizione di manutenzione straordinaria liberalizzata (in quanto ricompresa tra le attività di edilizia libera di cui all articolo 6 del Testo Unico dell Edilizia) comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, ivi compresa l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e non riguardino le parti strutturali dell edificio. 2. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria liberalizzata sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso. 3. Sono riconducibili alla manutenzione straordinaria liberalizzata le seguenti opere, suddivise con riferimento ai principali elementi costitutivi degli edifici: Finiture esterne: rifacimento di intonaci e rivestimenti; coibentazione e rifacimento totale della copertura senza modifica della sagoma e delle pendenze delle falde; Elementi strutturali: nessuna opera ammessa come manutenzione straordinaria liberalizzata; Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne: rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari; installazione inferriate anti-effrazione; Tramezzi e aperture interne: realizzazione o eliminazione di aperture interne, modifiche alla distribuzione interna di singole unità immobiliari, modifica di tramezzature e muri divisori tra le unità immobiliari; Finiture interne: nessuna opera ammessa come manutenzione straordinaria liberalizzata; Impianti ed apparecchi igienico-sanitari: installazione degli impianti e dei servizi igienico sanitari; Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e realizzazione dei conseguenti volumi tecnici; realizzazione di canne fumarie in facciata; 4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati mediante Comunicazione di Inizio Lavori (Articolo 34) o Permesso di Costruire (Articolo 28). Manutenzione straordinaria non liberalizzata 1. Rispetto alla Manutenzione straordinaria liberalizzata sono consentiti anche interventi sulle parti strutturali degli edifici. 2. Sono riconducibili alla manutenzione straordinaria non liberalizzata le seguenti opere, suddivise con riferimento ai principali elementi costitutivi degli edifici: Finiture esterne: nessuna opera ammessa come manutenzione straordinaria non liberalizzata; Elementi strutturali: consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali; è ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti nei casi in cui non siano tecnicamente o economicamente giustificabili Pagina 12 di 81

18 Articolo 19 interventi di consolidamento, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari; Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne: nessuna opera ammessa come manutenzione straordinaria non liberalizzata; Tramezzi e aperture interne: modifiche della distribuzione interna delle unità immobiliari volte al loro frazionamento o alla loro fusione; Finiture interne: nessuna opera ammessa come manutenzione straordinaria non liberalizzata; Impianti ed apparecchi igienico-sanitari: nessuna opera ammessa come manutenzione straordinaria non liberalizzata; Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e realizzazione dei conseguenti volumi tecnici. 3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Articolo 33) o Permesso di Costruire (Articolo 28). Restauro e risanamento conservativo 1. La definizione di restauro e di risanamento conservativo comprende gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio. 2. Il restauro è finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico, artistico, architettonico o ambientale anche con l impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con il carattere degli edifici; le opere di restauro, per la specifica natura di questo tipo di intervento, non possono essere analiticamente descritte in riferimento ai diversi elementi costitutivi degli edifici; in linea generale si considerano di restauro gli interventi diretti: alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, mediante l eliminazione delle parti storicamente o esteticamente incongrue, il consolidamento di elementi costitutivi e l inserimento di accessori e impianti così da recuperarne l uso, purché non risultino alterate la forma e la distribuzione; alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e artisticamente rilevanti, documentatamente autentici; alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi, sia interni che esterni, di per sé significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale. 3. Il risanamento conservativo è finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell assetto planimetrico, anche con l impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici. Sono riconducibili al risanamento conservativo le seguenti opere, suddivise con riferimento ai principali elementi costitutivi degli edifici: Finiture esterne: ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture da eseguirsi con l impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio; non è comunque ammesso l impoverimento dell eventuale apparato decorativo, se di pregio; Elementi strutturali: ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali; qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate; è ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti quando siano degradati o crollati, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale; devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio; per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d uso sono ammesse integrazioni degli elementi Pagina 13 di 81

19 Articolo 20 strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell edificio; è esclusa la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile; non sono ammesse alterazioni volumetriche o planimetriche, ne modifiche delle quote di imposta e di colmo delle coperture; Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne: ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà; parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari e a condizione che il progetto sia esteso all intera facciata oggetto dell intervento; è ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento; Tramezzi e aperture interne: ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione a quelli caratterizzati dalla eventuale presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti, pavimenti e affreschi; sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d uso, modificazioni dell assetto planimetrico che comportino le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alternino l impianto distributivo complessivo dell edificio, con particolare riguardo per le parti comuni; Finiture interne: ripristino di tutte le finiture; qualora ciò non sia possibile è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni; non è comunque ammesso l impoverimento dell eventuale apparato decorativo, se di pregio; Impianti ed apparecchi igienico-sanitari: realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d); Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici devono essere realizzati all interno dell edificio, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile; in caso di documentata impossibilità è consentito realizzarli all esterno e a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto dell edificio. 4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Articolo 33) o Permesso di Costruire (Articolo 28). Ristrutturazione edilizia leggera 1. La definizione di ristrutturazione edilizia leggera comprende gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti, a condizione che l intervento: non porti ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente; non comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; non comporti, limitatamente agli immobili compresi nelle aree AF Nuclei di antica formazione (definite dal Piano delle Regole del PGT vigente), mutamenti della destinazione d uso. 2. Sono riconducibili alla ristrutturazione edilizia leggera le seguenti opere, purchè considerate nell ambito di un intervento di ristrutturazione complessivo, suddivise con riferimento ai principali elementi costitutivi degli edifici: Finiture esterne: rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione degli eventuali elementi di pregio; Elementi strutturali: consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate; in casi di comprovata necessità è ammesso il rifacimento delle strutture perimetrali portanti dei muri perimetrali purché sia mantenuto il posizionamento dell'edificio e siano conservati gli eventuali elementi di pregio; sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale; è consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti; Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne: sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni; in casi di comprovata necessità è ammesso il rifacimento dei Pagina 14 di 81

20 Articolo 21 Articolo 22 muri perimetrali non portanti purché sia mantenuto il posizionamento dell'edificio e siano conservati gli eventuali elementi di pregio; Tramezzi e aperture interne: sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari; Finiture interne: rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli eventuali elementi di pregio; Impianti ed apparecchi igienico sanitari: realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari; Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purché non configurino un incremento della superficie utile di calpestio. 3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Articolo 33) o Permesso di Costruire (Articolo 28). Ristrutturazione edilizia 1. La definizione di ristrutturazione edilizia comprende gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; comprende gli interventi di ristrutturazione edilizia eccedenti rispetto a quelli di cui al precedente Articolo Nell ambito di tali interventi e di tali limitazioni sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. 3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati mediante Denuncia di Inizio Attività (Articolo 32) o Permesso di Costruire (Articolo 28). Nuove costruzioni 1. Gli interventi di nuova costruzione sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite negli articoli precedenti e precisamente: a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l ampliamento di quelli esistenti all esterno della sagoma esistente; b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; comprende la realizzazione di cabine elettriche; d) l installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e il regolamento edilizio, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell edificio principale; f) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all aperto ove comportino l esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; g) gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito. Pagina 15 di 81

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