recupero abitativo dei sottotetti esistenti ai sensi della LR 5/2010 variante alle norme tecniche di attuazione del PRG

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1 direzione urbanistica servizio edilizia privata recupero abitativo dei sottotetti esistenti ai sensi della LR 5/2010 variante alle norme tecniche di attuazione del PRG relazione tecnica avvio del procedimento marzo 2012

2 Gruppo di lavoro Responsabile del procedimento Domenico Palladino Collaboratori del Responsabile del procedimento Anna Lina De Rosis Silvia Scarsella Progettisti Elisabetta Fancelli Pasquale Silverii Collaboratori alla progettazione Mauro Stefani Franca Teri Garante della comunicazione Francesca Pascuzzi Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente 2

3 Relazione tecnica 1. PREMESSA 2. LA VARIANTE 3. VALUTAZIONE INTEGRATA E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 4. IL TESTO PROPOSTO 5. CONCLUSIONI ALLEGATO: - parere ASL Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente 3

4 PREMESSA La Regione Toscana, nel perseguire l obiettivo di rispondere alla domanda di sviluppo urbanistico e di residenza, in particolare senza utilizzo di nuovo suolo, ha definito, con la legge regionale 5/2010, una disciplina per consentire il recupero abitativo dei sottotetti senza ricorrere alle sopraelevazioni, garantendo comunque il rispetto dei requisiti igienico-sanitari della normativa nazionale in termini prestazionali, ove ciò non sia possibile in termini meramente dimensionali. La legge prevede infatti, per interventi di recupero dei sottotetti, la possibilità di applicare parametri igienico-sanitari minimi dei locali ridotti, a condizione però che l'intervento presenti alcune caratteristiche tali da scongiurare operazioni speculative e dequalificanti, ed in particolare: garantisca, nel complesso, livelli prestazionali analoghi a quelli prescritti dalla norma nazionale tramite apposite prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni, sottoposte alla competente ASL; garantisca, per edifici non adeguati alla L.R. 10/91, il rispetto delle vigenti normative in materia di contenimento dei consumi energetici; operi esclusivamente in ampliamento ad unità immobiliari esistenti, di superficie non superiore a quella originaria, senza costituire nuove unità immobiliari e con divieto di successivo frazionamento; non preveda sopraelevazioni o modifiche nella geometria delle coperture (altezze di colmo e di gronda e linee di pendenza delle falde). In particolare, alle condizioni sopra elencate, la legge regionale 5/2010 ammette le seguenti riduzioni di alcuni dei parametri dimensionali individuati dalla norma nazionale (D.M. 5/07/1975): per i locali ad uso abitazione, altezza media non inferiore a mt. 2,30 ed altezza minima non inferiore a mt 1,50 (con obbligo di chiusura delle porzioni con altezze inferiori con opere murarie o arredi fissi, salvi i casi in cui siano in corrispondenza di fonti di luce diretta); per gli spazi accessori o di servizio, altezza media non inferiore a mt. 2,10 ed altezza minima non inferiore a mt 1,30 (con obbligo di chiusura delle porzioni con altezze inferiori con opere murarie o arredi fissi, salvi i casi in cui siano in corrispondenza di fonti di luce diretta); rapporto aero-illuminante non inferiore ad un sedicesimo, consentendo allo scopo la realizzazione di finestre, abbaini e lucernari. Il titolo edilizio individuato dalla Legge per l'attuazione di questi interventi, classificati come Ristrutturazione edilizia, è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, soggetta al versamento del contributo di costruzione, calcolato come per le nuove costruzioni. La disciplina della legge regionale 5/2010 pertanto, pur individuando altezza media e superfici areoilluminanti dei locali inferiori a quelli normalmente richiesti per i nuovi edifici, non opera in deroga alla normativa regionale o alla pianificazione urbanistica, ma richiede invece ai Comuni, sentite la Aziende Sanitarie Locali competenti (art. 3 comma 6 della Legge), la definizione, nei propri strumenti urbanistici, di ulteriori prescrizioni finalizzate ad assicurare che gli interventi di recupero dei sottotetti garantiscano prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione delle norme igienico-sanitarie nazionali. 2. LA VARIANTE La legge regionale 5/2010 può pertanto trovare attuazione tramite adozione di un'apposita variante alle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore, in accordo con la competente ASL, conformemente agli indirizzi, obiettivi e prescrizioni del Piano Strutturale ed in raccordo con il Regolamento edilizio. Per ciò che attiene alla conformità con gli indirizzi del Piano strutturale, la variante si pone evidentemente in linea con l'obiettivo di non utilizzare suolo inedificato, privilegiando gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in ossequio al principio di Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente 4

5 sostenibilità che informa il medesimo piano, e pertanto in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata conformemente ai quali è stato redatto il Piano strutturale medesimo. Per ciò che attiene al necessario raccordo con la disciplina urbanistico-edilizia comunale si è operato sia in riferimento alle attuali norme del piano regolatore, che alla disciplina del regolamento edilizio, con lo scopo di individuare il campo di applicazione ottimale di detti interventi e definirlo con sufficiente chiarezza, considerato che gli stessi saranno poi oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. In tal senso, l'elemento di maggiore riflessione è stato la definizione del campo di applicazione della legge regionale in riferimento alla particolare realtà della città di Firenze, nella quale buona parte del patrimonio edilizio ricade in zona omogenea A ai sensi del DM 1444/68, ed è stato pertanto oggetto di puntuale classificazione, con applicazione di limiti di intervento ammissibile differenziati, molto rigorosi, ed un insieme di norme di particolare tutela dettagliate nell'ambito del regolamento edilizio. Le norme tecniche del piano regolatore, nel definire i limiti di intervento per gli edifici di maggiore rilevanza, si sono naturalmente riferiti alle tipologie di intervento canoniche, arrestandoli alla categoria del restauro e risanamento conservativo, ma ponendo comunque obblighi di indagine storico-critico stilistica, nonché la necessità di intervenire nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e formali di questi edifici. Il regolamento edilizio dettaglia ulteriormente tale previsione individuando una serie di requisiti di dettaglio per i diversi elementi e componenti dell'organismo edilizio, ivi comprese le coperture. Tali particolari tutele per gli edifici di maggiore rilevanza, considerata la particolare formulazione della legge regionale 5/2010, debbono naturalmente ritenersi indenni dalla variante in esame, e tuttavia presentano un elevato grado di compatibilità con interventi di recupero dei sottotetti quali quelli in esame, essendo comunque vietata, dalla legge regionale 10/2005, l'alterazione delle geometrie delle coperture esistenti. Pare pertanto del tutto coerente con la disciplina comunale, ed auspicabile, che questi particolari interventi di recupero dei sottotetti possano essere ammessi anche su immobili soggetti a restauro e risanamento conservativo, ferma la necessità di ottemperare alle prescrizioni di particolare tutela che si devono applicare agli interventi su tali immobili. Per la definizione delle prescrizioni più idonee ad assicurare che gli interventi di recupero dei sottotetti garantiscano prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione delle norme igienico-sanitarie nazionali, è stato attivato un tavolo tecnico con la competente ASL, ponendo a riferimento il D.M. 5/07/1975, in particolare ove prevede che, in caso di mancato raggiungimento delle altezze minime prescritte si possa agire incrementando le superfici dei locali ed in caso di mancato raggiungimento dei requisiti aero-illuminanti si possano prevedere idonee condizioni di ventilazione trasversale o meccanizzata. Si è pertanto individuato il criterio per incrementare le superfici in presenza di altezze medie inferiori ai limiti della norma nazionale, richiedendo che, in questi interventi di recupero, sia comunque garantito, per le diverse tipologie di locali, il raggiungimento del volume minimo risultante dal prodotto delle superfici minime e delle altezze minime prescritte dal D.M. 5/07/1975 Inoltre, considerato che la contemporanea presenza di aperture a tetto ed aperture a parete comporta una ventilazione trasversale naturalmente potenziata, e che tale condizione è verificata in tutti i casi in cui i locali sottotetto collegati agli ambienti sottostanti, siano provvisti di finestre a tetto, si è prescritto l'adozione di impianti di areazione meccanizzata solo nei casi in cui il rapporto areoilluminante sia inferiore a quello richiesto dalla norma nazionale (pari ad un ottavo) e tale rapporto sia conseguito esclusivamente con areazione a parete. Sulla base di tali considerazioni, si propone l inserimento di un nuovo articolo, 6bis, all interno del Capitolo II delle NTA, espressamente dedicato alla tipologia di intervento di recupero abitativo dei Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente 5

6 sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010, e l aggiunta, di due ulteriori comma all art. 6, di raccordo con il 6bis che precisano che, per gli edifici dove è ammesso restauro e risanamento conservativo sono altresì consentiti gli interventi di cui all art. 6bis, nel rispetto delle prescrizioni di cui all art , lettera h) e di ogni altra normativa. In esito al tavolo tecnico attivato con la competente Azienda Sanitaria Locale, ed in ottemperanza al disposto di cui all art. 3, comma 6 della L.R. 5/2010, la ASL ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta di variante in oggetto, che si allega di seguito. 3. VALUTAZIONE INTEGRATA E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Considerato che la variante incide su interventi molto ridotti e localizzati, senza consumo di suolo inedificato e senza incrementi volumetrici, si ritiene che la stessa rientri nelle casistiche di esclusione dalle procedure valutative previste dalla legge regionale 1/2005 e dalla legge regionale 10/2010. In particolare la variante non rientra nel campo di applicazione della legge regionale 10/2010 in quanto consiste in una variazione del PRG che: a. non definisce il quadro di riferimento di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA (lettera a del comma 1 dell art.5 della LR 10/2010), in quanto si riferisce ad interventi molto ridotti e localizzati su edifici esistenti, entro i limiti del Risanamento Conservativo, senza consumo di suolo inedificato e senza incrementi volumetrici e pertanto non soggetti a VIA; b. non definisce il quadro di riferimento di autorizzazione di progetti (lettera c del comma 3 dell art.5 della LR 10/2010), in quanto opera all'interno del quadro di riferimento definito con DM 5/7/1975, in attuazione dell'art.3, comma 6, della LR 5/2010, dettagliando le prescrizioni atte a garantire i livelli prestazionali individuati dalle norme igienico-sanitarie statali, nel rispetto del Decreto medesimo e facendo salva ogni altra normativa, ed interessa interventi edilizi minori, di tipologia "liberalizzata", ovvero non soggetti a procedimento autorizzatorio, ma a semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 4. IL TESTO PROPOSTO Di seguito si riporta il testo proposto in variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, raffrontato con quello attualmente vigente, precisando che la variante comporta: - l inserimento di un nuovo articolo, 6bis, all interno del Capitolo II delle NTA, espressamente dedicato alla tipologia di intervento di recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010; - l aggiunta, di due ulteriori comma all art. 6, di raccordo con il 6bis che precisano i termini di applicazione per particolari tipologie di immobili. Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente 6

7 VIGENTE VARIANTE PROPOSTA EX LR 5/2010 comma non Art presente L intervento comprende altresì il recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della LR , n.5, con le prescrizioni di cui all art. 6bis delle presenti Norme, qualora sia contestualmente verificato il rispetto dell art , lett. h), nonché di ogni altra prescrizione di tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali degli edifici. comma non presente comma non presente Art L intervento comprende altresì il recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della LR 8/02/2010, n.5, con le prescrizioni di cui all art. 6bis delle presenti Norme, qualora sia contestualmente verificato il rispetto dell art , lett. h), nonché di ogni altra prescrizione di tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali degli edifici. Art. 6bis 1. Negli edifici residenziali, esistenti in cui il PRG ammette interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, è consentito il recupero abitativo dei sottotetti nei limiti e con le prescrizioni di cui alla LR 5/2010, nonché nel rispetto: a. delle prescrizioni definite al successivo comma, ai sensi dell'art.3, comma 6, della LR 5/2010; b. delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e formali degli edifici nonché delle relative norme di tutela prescritte dal presente Piano e dal Regolamento edilizio; c. di ogni altra normativa applicabile. 2. Allo scopo di garantire livelli prestazionali analoghi a quelli derivanti dall'applicazione delle norme igienico-sanitarie nazionali, ai sensi dell'art.3, comma 6, della LR 5/2010 sono definite le seguenti prescrizioni: a. per conseguire il requisito prestazionale minimo di cubatura prescritto dalle norme nazionali per i vani di abitazione, qualora l'altezza media dei sottotetti sia inferiore a m. 2,70, deve essere proporzionalmente aumentata la superficie dei vani in modo tale che la cubatura non sia inferiore a tali quantità minime, pari al prodotto tra superficie minima ed altezza minima prescritti dal DM (mc. 24,30 per la camera singola e mc. 37,80 per la camera doppia e per il soggiorno); b. nei casi in cui il rapporto aeroilluminante dei nuovi locali sia conseguito esclusivamente tramite aperture a parete e sia inferiore ad 1/8 è prescritta l'installazione di impianti di immissione ed estrazione aria trattata con ricambio pari a 2 vol/h con sistema di recuperatore di calore; c. nel caso in cui spazi di altezza inferiore ai minimi individuati dalla LR 5/2010 siano mantenuti in collegamento con i locali recuperati per lo sfruttamento di fonti di luce diretta (esistenti o realizzate), la superficie aeroilluminante deve garantire il rapporto aeroilluminante anche per la superficie degli spazi di altezza inferiore ai minimi individuati. Per le unità immobiliari non conformi alla legge 9 gennaio 1991, n10, resta ferma la necessità di adeguamento alla vigente disciplina in materia di contenimento dei consumi energetici. 3. Raccordo con il Regolamento edilizio: Nel caso sia necessario aprire finestre a tetto per il conseguimento dei requisiti di aeroilluminazione naturale, le stesse devono rispettare le prescrizioni del Regolamento edilizio inerenti l aspetto esteriore degli edifici. Per i locali realizzati tramite interventi di recupero dei sottotetti ai sensi della LR 5/2010, nel rispetto delle prescrizioni di cui i commi precedenti non si applicano le eventuali particolari limitazioni di numero e dimensioni prescritte dal Regolamento edilizio per talune tipologie di edifici. Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente 7

8 5. CONCLUSIONI Gli interventi di recupero dei sottotetti ai sensi della legge regionale 5/2010, così normati, potranno interessare una consistente porzione del patrimonio edilizio esistente, compreso quello dell edificato storico e consolidato, in linea con gli obiettivi e le finalità del Piano strutturale approvato, ovvero evitando il consumo di suolo inedificato. Tali interventi saranno comunque tenuti a rispettare il particolare regime di tutela del centro storico e degli edifici di particolare interesse, operando in adeguamento alle normative sul contenimento dei consumi energetici, e quindi costituendo occasione per una generale riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Il Dirigente del Servizio Edilizia Privata arch. Elisabetta Fancelli Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente 8

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