Oggetto: Contesto: Secondo i ricorrenti:
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- Clemente Gori
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1 Corte giustizia, 21 marzo 2000, in causa C-6/99, Greenpeace France e al. e Ministère de l Agriculture et de la Pêche e al. (in Raccolta, 2000, p. I-1651) Oggetto: interpretazione della direttiva 90/220/CE, sull emissione deliberata nell ambiente di organismi geneticamente modificati (previsioni analoghe alla successiva dir. 2001/18/CE, che abroga la precedente) Contesto: - Richiesta di autorizzazione inoltrata alle autorità francesi dalla società Novartis per il mais geneticamente modificato Bt176 (ZEA Mays L) - le autorità francesi elaborano una relazione di valutazione (positiva) e la trasmettono alla Commissione - vengono sollevate obiezioni e osservazioni: la Commissione europea è chiamata a decidere, e adotta una «decisione favorevole» (v. decisione 97/98/CE) - le autorità francesi, sulla scorta della decisione della Commissione, rilasciano il consenso scritto, ossia adottano un provvedimento di autorizzazione del mais Gm Bt176 (ZEA Mays L) - diverse organizzazioni non governative e soggetti privati presentano ricorso al Conseil d'état per ottenere l'annullamento del provvedimento di autorizzazione Secondo i ricorrenti: la valutazione dei rischi per la salute era incompleta: il procedimento amministrativo nazionale di autorizzazione era perciò irregolare, e il relativo decreto di autorizzazione andava annullato era stato violato il principio di precauzione: in considerazione della situazione di incertezza dal punto di vista scientifico circa la possibilità di gravi danni alla salute derivanti dalla commercializzazione su vasta scala del mais transgenico, le autorità francesi avrebbero dovuto negare l autorizzazione del Ogm in questione - I1 Conseil détat opera un rinvio pregiudiziale d interpretazione alla Corte di giustizia chiedendo di fornire l interpretazione di alcune disposizioni della dir. 90/220/CE
2 Secondo la Corte di giustizia: Ove lo Stato membro sia in possesso di informazioni che lo inducono a ritenere che il prodotto oggetto della notifica possa essere pericoloso per la salute e l'ambiente, esso non sarà tenuto a dare il proprio consenso (autorizzazione), informando immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri la questione riguardava l'individuazione della portata del potere degli Stati membri di derogare a decisioni comunitarie relative all'autorizzazione all immissione in commercio di OGM uno Stato può negare l autorizzazione in presenza di informazioni scientifiche che comprovino l esistenza di rischi per la salute o per l ambiente derivanti dall OGM Ciò in applicazione del principio di precauzione
3 Corte giustizia, 9 settembre 2003, causa C-236/01, Monsanto Agricoltura e altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (in Raccolta, 2003, p. I-8105) Oggetto: interpretazione del regolamento (CE) n. 258/97, e in particolare dell art. 3, n. 4 (nozione di equivalenza sostanziale) e dell art. 12 (clausola di salvaguardia) Contesto: - Avanti il TAR Lazio pendeva una controversia che vedeva opposti la Monsanto Agricoltura Italia SpA e altre società attive nel settore della biotecnologia agroalimentare, da un lato, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, altri Ministeri e l Istituto Superiore di Sanità, dall altro. - Oggetto della controversia era la richiesta di annullamento del decreto 4 agosto 2000, con cui era stata sospesa provvisoriamente la commercializzazione e l'utilizzazione nel territorio italiano di alcuni prodotti transgenici (mais BT 11, mais MON 810, olio di semi di colza MSl RF1, MS1 RF2 e Gt-73, mais MON 809 e mais T25) - il TAR Lazio decideva di sospendere il procedimento e operare un rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia: le questioni su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi rigurdavano: 1) la nozione di equivalenza sostanziale di un nuovo alimento ad un alimento 2) il potere degli Stati membri di ricorrere, in forza del principio di precauzione, alla c.d. clausola di salvaguardia di cui l'art. 12 del regolamento n. 258/97, ossia adottare misure di limitazione o di sospensione (come il decreto 4 agosto 2000)
4 La Corte di giustizia ha affermato : 1) Nozione di equivalenza sostanziale - l equivalenza sostanziale di cui all'art. 3, n. 4, primo comma, del reg. n. 258/97 è valutata sulla base dei dati scientifici disponibili e generalmente riconosciuti, ovvero, ad opera di organismi scientifici specializzati nella valutazione dei rischi causati dai nuovi prodotti alimentari; tale valutazione deve intervenire ex ante, cioè prima dell'immissione sul mercato dei nuovi prodotti alimentari - prodotti alimentari alimentari nuovi, che presentano differenze di composizione rispetto ai prodotti alimentari convenzionali, senza però che queste differenze comportino rischi per la pubblica sanità, sono da considerarsi sostanzialmente equivalenti 2) Ricorso alla clausola di salvaguardia - Uno Stato membro può, a titolo preventivo, limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione del prodotto sul suo territorio ( clausola di salvaguardia, art. 12, reg. 258/97) se dimostra l esistenza di rischi per la salute che giustifichino l adozione di una tale misura. - In tal caso, il rischio non deve essere puramente ipotetico, né risultare fondato su semplici supposizioni non ancora verificate; lo Stato deve basarsi su indizi precisi e non su ragioni aventi carattere generico - la clausola di salvaguardia è un espressione specifica del principio di precauzione e permette di assumere misure di tutela senza attendere che l effettività e la gravità dei rischi siano pienamente dimostrate, ancorché una valutazione scientifica completa sia impossibile a causa dell insufficienza dei dati scientifici
5 Corte di giustizia, 6 settembre 2011, in causa C-442/09, Heinz Bablok e a. c. Freystaat Bayern (in Raccolta, 2011, p. I-7419) Oggetto: interpretazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 sugli alimenti e mangimi GM Contesto: - Il mais Gm MON 810 è coltivato in diversi territori del Land della Baviera, in Germania - in territori limitrofi il sig. Bablok produce miele per la vendita e per il proprio consumo, e polline destinato alla vendita come prodotto alimentare sotto forma di integratore - Si verifica una contaminazione accidentale di tale miele e polline da parte di polline di mais geneticamente modificato MON 810: nel polline di mais estratto dal sig. Bablok dagli alveari posti a una distanza di 500 m dai terreni del Freistaat Bayern viene riscontrata la presenza di DNA di mais MON 810 e di proteine transgeniche (il polline, raccolto dalle api e riposto in talune parti dell alveare ai fini dell alimentazione, può finire con l essere incorporato nel miele sia accidentalmente, attraverso le api stesse durante la produzione del miele, sia tecnicamente, mediante intervento dell apicoltore) - Il sig. Bablok ricorre al Tribunale amministrativo del Land della Baviera per far accertare che, a causa della presenza di polline di mais MON 810 nei prodotti apistici di cui trattasi, questi ultimi sono stati resi inadatti alla commercializzazione o al consumo e non possono perciò essere immessi in commercio o possono essere immessi in commercio se etichettati in modo da segnalare la modificazione genetica (a norma della normativa nazionale tedesca) - Il Tribunale amministrativo del Land della Baviera sospende il procedimento e opera un rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia, chiedendo a questa: - se possa essere qualificato come «organismo geneticamente modificato», materiale proveniente da varietà vegetali geneticamente modificate come il polline di mais Gm MON 810;
6 - se la mera presenza di tale materiale in un alimento (nella fattispecie miele e integratori a base di polline) sia sufficiente per poter considerare quest ultimo «prodotto a partire da OGM» ai sensi dell art. 2, punto 10 dello stesso regolamento; - se tali alimenti vadano assoggettati allo specifico regime di autorizzazione all immissione in commercio, etichettatura e sorveglianza previsto dal regolamento a fronte di qualsivoglia contaminazione, senza considerare eventuali soglie quantitative la Corte ha affermato che.. il polline di mais Gm MON810 deve considerarsi come ingrediente del miele in questione (il polline è una sostanza di fatto utilizzata nella preparazione di tale prodotto alimentare e in esso presente) il miele in questione è da qualificarsi come alimento che contiene ingredienti prodotti a partire da OGM ai sensi dell art. 3, n. 1, lett. c) del regolamento 1829/2003. per tale prodotto troverà applicazione lo specifico regime di autorizzazione all immissione in commercio, etichettatura e monitoraggio previsto dal regolamento (CE) n. 1829/2003 lo scopo è quello di garantire un «elevato livello di tutela della vita e della salute umana». A seguito di questa sentenza, la Commissione ha chiesto all EFSA di pronunciarsi in merito alla sicurezza del polline prodotto dalle piante di mais Gm MON810. Il 20 Ottobre 2012, il GMO Panel dell EFSA ha escluso l insorgere di potenziali rischi per la salute derivante dal consumo di miele che contenga polline di mais Gm MON 810 «[ ] GMO Panel [ ]concludes that the genetic modification in MON 810 maize does not constitute an additional health risk if MON 810 maize pollen were to replace maize pollen from non-gm maize in or as food».
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