Relazione del Notaio Stefano Santangelo PROFILI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI RETE. Con l istituto del contratto di rete di imprese è stato introdotto

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Relazione del Notaio Stefano Santangelo PROFILI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI RETE. Con l istituto del contratto di rete di imprese è stato introdotto"

Transcript

1 SEMINARIO PMI, COMPETITIVITA E CONTRATTI DI RETE INTERPORTO DI NOLA - 3 MARZO 2016 Relazione del Notaio Stefano Santangelo PROFILI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI RETE 1.Nozione Finalità Con l istituto del contratto di rete di imprese è stato introdotto nell Ordinamento dal Legislatore nel 2009 (DL 5/2009, convertito, con modificazioni dalla L. 33/2009 e poi successivamente modificato con vari interventi L. n.134/2012 e D L n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012) un nuovo strumento aggregativo per le imprese; strumento di sicuro interesse per gli operatori per la sua duttilità, capace di sviluppare le potenzialità delle strutture imprenditoriali e fiscalmente vantaggioso. 1

2 Il contratto di rete integra una nuova forma di aggregazione tra imprese che si caratterizza per l ampio spazio lasciato all autonomia negoziale nella definizione delle modalità di collaborazione. I costituenti la rete di imprese partecipano alla creazione di una attività di più grandi dimensioni con legami stabili, ma su aree parziali delle rispettive attività; salvaguardando, però, l autonomia dei singoli. La nozione del contratto di rete è fornita dal comma 4-ter dell art. 3 del DL 5/2009, il quale recita: con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano sulla base di un programma comune di rete a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. Lo scopo del Contratto di rete è quello di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato sia delle singole imprese della rete che della rete nel suo complesso. A tale fine i contraenti si obbligano, sulla base di un programma comune e predefinito, a: 2

3 collaborare in forme ed ambiti attinenti le attività delle imprese (es. creazione di un marchio comune, definizione di una politica dei prezzi, creazione di gruppi di acquisto, ecc.); scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica (es. condivisione degli esiti della ricerca, scambio di informazioni commerciali, scambio di prodotti tra segmenti della filiera, ecc.); esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa (es. attività ricerca e sviluppo, gestione di laboratori di analisi, condivisione di piattaforme logistiche, ecc.). Per le prime due modalità di collaborazione si parla di reti di coordinamento, in cui l incremento della competitività si realizza attraverso forme limitate di collaborazione tra i soggetti aderenti alla rete, nel terzo caso la rete può essere definita associativa e costituisce lo schema organizzativo con maggiori potenzialità operative. I vantaggi perseguibili con il contratto di rete sono, a titolo esemplificativo: - maggior potere contrattuale verso l esterno; - capacità di ottenere prezzi più bassi rispetto a quelli ottenibili dalle singole imprese; 3

4 - possibilità di organizzare azioni di promozione collettiva di un certo prodotto o servizio (ad esempio tramite la partecipazione ad eventi fieristici o tramite la predisposizione di un catalogo comune) - capacità di realizzare investimenti ingenti ripartendone i costi (per esempio di ricerca o di acquisizione delle attrezzature necessarie) - una maggiore adattabilità e mobilità dell uso delle risorse umane. Dall'esame dell'articolato normativo sembra emergere che elementi necessari per dar luogo ad una rete sono: 1. la presenza di almeno due imprenditori; 2. l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva sul mercato; 3. la determinazione di modalità concordate fra le parti per misurare l'avanzamento, individuale e collettivo, verso tali obiettivi; 4. la definizione del programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti ed egli obblighi assunti da ciascun partecipante, e le modalità di realizzazione delle scopo comune; 5. la durata del contratto; 6. le modalità di adesione di altri imprenditori; 4

5 7. le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune. 2. Le parti Alla rete funzionale al conseguimento dei vantaggi normativi possono partecipare solo imprenditori: siano essi commerciali e agricoli, piccoli, medi e grandi. 3. La forma La legge prescrive che ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4 quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del D.Lgs. 82/2005, precisando che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Efficacia non nel senso che l accordo non abbia la capacità di produrre effetti fra le parti, ma come capacità ad essere atto costitutivo di una rete di imprese e quindi a tutti gli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione. Ai medesimi oneri formali, sono naturalmente assoggettate anche le modifiche contrattuali, nonché i mutamenti soggettivi dei contraenti. 4. La pubblicità La soggettività 5

6 A seguito della novellazione portata dal D.L. 836/2012, convertito in Legge 134/2012 e dal D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 n.221, si sono avute due novità rilevanti: a) la rete di imprese contrattualmente dotata, per scelta dei contraenti, di un fondo comune e di un organo comune, può acquisire, per (ulteriore) scelta dei medesimi contraenti, la soggettività giuridica. b) qualora il contratto di rete preveda l istituzione sia di un fondo comune, sia di un organo comune legittimato ad agire con i terzi, in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall organo comune in relazione al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. La rete può essere soggetto di diritto e quindi divenire autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi. Si tratta di una scelta consegnata all autonomia privata, che può essere richiesta solo se: a) le parti hanno convenuto l istituzione di un fondo comune, costituito con i loro apporti (disciplina i cui tratti fondamentali sono indicati nella lett. c del comma 4-ter) e nominato un organo comune, stabilito la sede e la denominazione della rete (come si ricava dalla lett. a del comma 4-ter e dal comma 4-quater); 6

7 b) l atto sia pubblico o per scrittura privata autenticata o firmato digitalmente (a norma dell art.25 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82). Si deve chiedere che la rete sia iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Il contratto in oggetto è sempre stato, e continua ad essere (anche dopo le ultime novelle), soggetto a pubblicità presso il registro delle imprese, senza che ciò implichi necessariamente la soggettività della rete. Infatti: - ove NON sia richiesta la soggettività giuridica, il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari; il che significa che soggetto a pubblicità non è (tanto) il contratto di rete, ma la partecipazione dell impresa al contratto di rete (pur se il tenore letterale della norma è infelice). Ciò in quanto non essendo soggetto di diritto non può essere capace di iscrizione autonoma; - se E richiesta la soggettività, si tratta invece di una forma di pubblicità autonoma e non più complementare a quella delle singole imprese aderenti; è una pubblicità che riguarda il nuovo soggetto di diritto. La 7

8 pubblicità nella sezione ordinaria per ottenere la soggettività è esclusiva; non si aggiunge cioè a quella compiuta presso ogni singola impresa aderente a mente del primo periodo del comma 4-quater. Ne consegue che anche le modifiche al contratto della rete-soggetto saranno pubblicizzate unicamente presso il registro delle imprese del luogo in cui è stabilita la sua sede. E bene chiarire che se per richiedere la soggettività giuridica le parti devono adottare alcune scelte organizzative (fondo comune, organo comune, sede, denominazione, stipulare il contratto di rete con la forma dell atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o firmato digitalmente), nulla vieta che una rete che abbia tutti i requisiti elencati e quindi così conformata NON assuma la qualità di soggetto di diritto (la legittimità di tale assunto si basa sul terzo periodo del comma 4-ter il contratto di rete che prevede l organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte ). Pertanto sarà opportuno manifestare in atto l espressa volontà delle parti sul punto, sia in senso negativo sia in senso positivo. In mancanza il notaio non dovrà provvedere all iscrizione presso il registro ordinario: infatti, la disposizione sopra richiamata del terzo periodo dell art.4-ter ( il contratto di rete che prevede l organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di 8

9 soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4 quater ultima parte ) sembra pretendere un esplicita manifestazione di volontà dei contraenti a favore della soggettività giuridica, in assenza della quale la rete non è destinata ad assumere tale qualità. Ne deriva, ulteriormente, che se i contraenti scegliessero successivamente di far ottenere alla rete soggettività giuridica, sarebbe necessario un atto integrativo dell originario contratto, per le rilevanti ricadute che sui singoli aderenti sul piano dell imputazione degli effetti giuridici derivanti dall appartenenza alla rete. Modifica a maggioranza o con il consenso di tutti? L opzione per la soggettività giuridica non rappresenta una mera modifica contrattuale, poiché incide sulle regole di imputazione degli effetti giuridici degli atti posti in essere dall organo comune, e quindi, in definitiva, sulle regole in materia di rappresentanza dei singoli contraenti. Si tratta dunque di scelta che richiede il consenso unanime dei partecipanti alla rete. 5. Contenuto della rete Come si ricava dal testo di legge, qualunque accordo interaziendale si presta ad essere contratto di rete nella misura nella quale tollera le clausole coessenziali alla nozione di rete. 9

10 Si può far rete collaborando in qualunque forma o ambito predeterminato attinente all'esercizio delle imprese aderenti; oppure scambiandosi informazioni, ma anche prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ovvero ancora esercitando in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle imprese partecipanti. L'unico profilo oggetto di previsione analitica è quello del programma negoziale che ha lo scopo di accrescere (individualmente e collettivamente) la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti. L'attività svolta in rete e l'obiettivo strategico che tramite il contratto nello specifico si persegue si devono porre in posizione di servizio rispetto alle attività o alle articolazioni dell'attività che le imprese aderenti svolgono e continuano a svolgere in proprio. L'impresa aderente, tramite la partecipazione alla rete, deve poter migliorare le sue performance, la sua capacità individuale di produrre un risultato positivo. Al di là di tali caratteristiche non sembra che l'autonomia privata incontri ulteriori limiti; è questo un grande vantaggio, ma al tempo stesso pretende una grandissima attenzione da chi struttura la figura. 10

11 Mi sia permessa una piccola DIGRESSIONE: Non può non farsi la riflessione che il legislatore sempre più spesso appare schizofrenico! Con il contratto di rete ci disegna un perimetro entro il quale costruire liberamente una figura aggregativa e contestualmente, in un trend ormai consolidato, tende a standardizzare altre aggregazioni ritenendo che gli imprenditori: - possano rinunciare ad una struttura normativa (si pensi alle SRLS ove manca totalmente la regolamentazione statutaria) - possano valutare da soli la normativa da scegliere (peraltro in un atto costitutivo di società ove c è scontro tra opposti interessi) rinunciando al controllo di legalità del pubblico ufficiale ed alle indicazioni consulenziali di un tecnico super partes quale il notaio, districandosi perfettamente tra prelazione, gradimento, recesso, clausole di covendita e trascinamento, quorum costitutivi e deliberativi, diritti particolari dei soci, governance, riserve di competenza, operazioni straordinarie (si pensi alle start up innovative). Tornando alla rete, è opportuno sottolineare come possono stipulare un contratto che dia vita ad una rete non solo imprese che esercitano la medesima attività, ma anche imprese che agiscono in settori diversi e complementari, ad ognuna delle quali sia affidato il compito di svolgere una porzione del programma o delle commesse ottenute agendo in rete, con l'obiettivo di 11

12 conseguire lavori complessi, accrescendo, grazie all'integrazione, la competitività delle imprese partecipanti, cioè la possibilità di concorrere per ottenere commesse alle quali singolarmente non potrebbero aspirare. Nulla esclude che una medesima impresa possa partecipare a più reti che si propongono obiettivi diversi e sempre che quest'ultima abbia le capacità di far fronte alla pluralità di obblighi nascenti da più contratti costitutivi di più reti. I) Il programma di rete Innanzitutto si richiede che il contratto rechi chiara la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. Il programma di rete sembra rappresentare quello che in altri ambiti normativi è definito l'oggetto, ossia la selezione delle attività che dovranno essere svolte in rete. Gli obblighi a cui essi convengono di soggiacere possono essere di contenuto vario, sia negativo (consistendo in un non facere), sia positivo, in coerenza con il concreto assetto di interessi che sta alla base della creazione della rete. 12

13 Qualora sia prevista la creazione del fondo comune, la legge contempla la possibilità di imporre contrattualmente l'obbligo di contributi ulteriori e successivi all'apporto iniziale, per esempio a copertura dei costi di gestione della rete, alla stregua di quanto previsto anche nella disciplina dei consorzi e società consortili. L'esigenza sottesa a tale obbligo, infatti, accomuna tutte le forme di cooperazione interaziendale, come reso evidente dalla previsione di analoga disposizione nella disciplina del G.E.IE. e, ancor di più, dal secondo comma dell'art ter c.c., e scaturisce dalla funzione dell'attività svolta che spesso è attività di servizio alle imprese consociate ed improduttiva di un reddito autonomo. La stessa ragione, confrontata con la durata del contratto, rende impossibile la predeterminazione contrattuale dell'entità del contributo, essendo questa condizionata dall'andamento dell attività, che può determinare un mutamento dei costi della struttura e dei servizi. Sarà necessaria la previsione di parametri di riferimento sulla base dei quali calcolare l'entità dell'obbligo gravante sul partecipante, affinchè l'oggetto non ne sia indeterminabile. A fronte di scelte della maggioranza che conducano ad un incremento dell'entità degli obblighi a carico di tutti gli aderenti, nel rispetto del principio di parità di trattamento, un correttivo possibile può essere rappresentato dal riconoscimento del diritto di recesso all'aderente non consenziente, recesso a cui 13

14 può ascriversi una funzione, lato sensu, determinativa delle obbligazioni poste a suo carico. Se imposto, nel silenzio del contratto si deve presumere che l'entità del contributo sia uguale per tutti i partecipanti, alla stregua del principio desumibile dall'art c.c., ritenuto applicabile ai consorzi. II. Le cause di recesso (e di esclusione) La previsione di cause di recesso è facoltativa. Deve ritenersi coerente alla funzione della rete d'imprese anche la clausola di recesso ad nutum introdotta dalle parti nell'ambito di una loro libera valutazione dell'assetto concreto di interessi e della rilevanza della partecipazione di ogni singola impresa al programma, secondo una prassi negoziale ricorrente anche rispetto al contratto di consorzio. Nell'ottica della corretta esecuzione del rapporto e della tutela degli altri partecipanti appare tuttavia congruo mutuare la disciplina propria delle società cooperative, che prevede un obbligo di preavviso e la cessazione del rapporto differita almeno per quanto attiene all'adempimento degli obblighi assunti dal recedente. Fra le cause negoziali di recesso potranno trovare cittadinanza: 14

15 - il venire meno dei requisiti soggettivi per la partecipazione (cessazione dell'attività di impresa, apertura della fase di liquidazione delle società o di procedure concorsuali); - la modifica dell oggetto sociale delle società partecipanti; - qualunque altro rispetto al caso concreto. In tutti i casi nei quali il recesso dipende da decisione dell'aderente (come per esempio l'apertura della fase di liquidazione o la modifica dell'oggetto sociale), si può prevedere che permanga in capo al recedente l'obbligo di portare a termine l'esecuzione delle prestazioni poste a suo carico dal contratto: un conto è recedere dal rapporto associativo, un altro è interrompere l'esecuzione delle prestazioni che di quel rapporto costituiscono esecuzione, come reso evidente dall'ultimo comma dell'art c.c. in materia di recesso da società cooperativa. III. L'adesione di ulteriori contraenti La rete è immaginata come naturalmente aperta (Art.3 comma 4 ter, lett d D.L.5/2009). Il che tuttavia non significa che il contratto debba essere necessariamente aperto e che pertanto risulti illegittima la clausola che esclude l'adesione di altre imprese, poiché non si può certo ritenere che l'interesse alla partecipazione alla rete sia configurabile soltanto come interesse di categoria. Spetterà 15

16 esclusivamente ai contraenti decidere in merito al grado di apertura del contratto all'adesione di nuove imprese, potendosi anche stabilire una chiusura totale. Si può inoltre ritenere ammissibile che la decisione in merito all'adesione di nuove imprese sia affidata ad un ufficio esecutivo del programma di rete e non richieda l'adesione di tutti i contraenti originari. Resta la necessità di stipulare l'atto di adesione in forma pubblica o di scrittura privata autenticata, agli effetti della pubblicità presso il registro delle imprese della nuova impresa aderente. IV. Le decisioni dei partecipanti Nell'ambito del contenuto necessario sempre in funzione dell'accesso ai benefici accordati alla rete dalla legge in esame - sono comprese le regole che presiedono le decisioni dei partecipanti. In particolare, il contratto deve indicare: f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. 16

17 La norma prende in considerazione solo la modificabilità a maggioranza del programma di rete (ossia del punto c) ed alimenta il dubbio che la modifica di ogni altra regola debba essere soggetta alla regola del consenso unanime. 6. L'amministrazione e la rappresentanza Non è necessaria la previsione di una figura organizzativa (ufficio, o, meno propriamente, organo) comune incaricata di dare esecuzione al contratto stesso. Il mandato può avere un oggetto più o meno ampio, poiché al gestore i partecipanti possono commettere l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso; l'oggetto dello stesso non coincide, quindi, necessariamente col contenuto del programma di rete, salvo che le parti abbiano ritenuto di non precisare l'ampiezza dei poteri. Si tratterà di definire composizione, numero degli incaricati, regole di organizzazione e procedure di attuazione delle decisioni, competenze, in particolare in merito alla rappresentanza. Nulla impedisce che, anche in presenza di un mandato da esercitarsi congiuntamente o a maggioranza sul piano decisionale, la rappresentanza delle imprese aderenti, ossia la legittimazione ad agire in nome e per conto altrui, sia attribuita ad un solo soggetto. La volontà delle parti si traduce in un limite al 17

18 potere di rappresentanza, poiché la legittimazione del procuratore è subordinata al consenso di tutti o di più soggetti in ordine all'atto da compiere. 7. Il fondo patrimoniale comune e responsabilità patrimoniale La legge non ne considera la previsione come dato rilevante per identificare una rete fra imprese. Qualora sia previsto, dispone l'applicazione degli artt e 2615 c.c., se ed in quanto compatibili. E costituito dai conferimenti (denaro, beni in natura mobili o immobili, materiali o immateriali, servizi, prestazioni d opera, purchè suscettibili di valutazione economica) operati dagli aderenti alla rete per il raggiungimento degli scopi prestabiliti. Nel Contratto di rete dovranno essere indicate la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali al Fondo e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare, nonché le regole di gestione del Fondo Patrimoniale stesso, inclusa la ripartizione dei costi/ricavi. L obbligo del conferimento vale per tutti i partecipanti ma la misura può variare a discrezione dell autonomia privata: proporzionale o non proporzionale. Ciò detto, al fondo comune si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli art e 2615 c.c.: i creditori particolari dei partecipanti non possono far 18

19 valere i loro diritti sul fondo comune (che è indivisibile fra gli aderenti per la durata del contratto di rete art.2614); per le obbligazioni assunte in nome dei partecipanti alla rete dalle persone (fisiche o giuridiche) che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune. 8.Differenza tra la rete ed altre forme di aggregazione aziendale La collaborazione tra operatori è un fenomeno ampiamente diffuso nel mondo imprenditoriale. Per grandi linee, le aggregazioni possono essere classificate, in base alla diversa qualità di vincoli: rapporti formali, come ad esempio relazioni di natura commerciale e tecnico produttiva delle subforniture (es. Franchising, subfornitura); rapporti contrattuali, ovvero rapporti di collaborazione spesso incentrati sull ampliamento di quote di mercato (es. Consorzi, ATI, Geie, ecc.); rapporti patrimoniali, che si caratterizzano per la presenza di partecipazioni all interno del capitale delle diverse aziende (joint venture, holding company, ecc.). Un aspetto utile da sottolineare è che la partecipazione ad una rete consente alle imprese di cogliere opportunità e realizzare attività ulteriori 19

20 rispetto a quelle che esse esercitano individualmente, agevolando in questo modo i processi di aggregazione. Dal punto di vista della partecipazione, a differenza dei Distretti industriali, nella rete non è possibile ravvisare un diritto automatico in presenza di determinati requisiti - alla partecipazione e ciò in ragione della connotazione esclusivamente privata della rete, la quale trova origine in un contratto, quindi nell autonomia delle parti, e non in una legge. Nella rete inoltre, a differenza del Distretto, è possibile coinvolgere imprese di luoghi e specializzazioni diverse. Manca nel Distretto una puntuale regolamentazione dell intera collaborazione tra imprese, punto cruciale della rete. Pur essendo simile al GEIE (Gruppo europeo di interesse economico), che si costituisce con lo scopo di facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri, mettendo in comune risorse attività ed esperienza, alla rete possono partecipare solo i soggetti che il nostro ordinamento qualifica come imprenditori. L obiettivo del GEIE può anche essere diverso dal miglioramento della competitività delle partecipanti. Un GEIE, infine, dovrà essere composto da almeno due soggetti partecipanti, appartenenti a Stati membri diversi. Nell ATI (Associazione Temporanea di Imprese) l aggregazione è funzionale alla partecipazione ad un bando di gara o alla suddivisione di un lavoro altrimenti difficile da realizzare da parte di una sola impresa. Per tale 20

21 motivo la durata dell ATI può essere definita breve, rispetto all aggregazione delle imprese in rete. Altra differenza ravvisabile sta nel fatto che nell ATI l azienda capogruppo si erge sulle altre acquisendo un ruolo predominante, in quanto rappresentante dell aggregazione verso l esterno. A differenza del Consorzio, dove vengono messe in comune alcune attività del processo produttivo, unendo una fase dell attività tra i consorziati, nella rete le imprese svolgeranno attività in comune al fine di migliorare la competitività, ma non è richiesta l unificazione e di conseguenza la rinuncia al presidio - di una parte della propria attività commerciale/produttiva, da parte della singola impresa. Entrambi sono pensati per una cooperazione tra imprese, tuttavia soltanto con il Contratto di rete è possibile perseguire anche scopi lucrativi e non soltanto consortili (come avviene, appunto per i consorzi). Le reti di impresa di nuova generazione si differenziano per una fondamentale caratteristica: partecipano a creare la più grande dimensione con legami stabili, ma su aree parziali delle rispettive attività; salvaguardano, quindi, l autonomia dei singoli. Non fanno scomparire imprese o imprenditori, ma mettono in condizione i più piccoli per comportarsi da grandi e assicurano ai più grandi innovazioni e approvvigionamenti sicuri dai più piccoli, di solito molto creativi e dinamici. 21

Aeroporti e contratti di rete. Prospettive innovative per un sistema integrato aeroportuale Forlì, 28 agosto 2014 ENAV Academy.

Aeroporti e contratti di rete. Prospettive innovative per un sistema integrato aeroportuale Forlì, 28 agosto 2014 ENAV Academy. Aeroporti e contratti di rete Prospettive innovative per un sistema integrato aeroportuale Forlì, 28 agosto 2014 ENAV Academy Contratto di rete Vantaggi della rete d impresa Raffaella Rametta Ricercatore

Dettagli

IL DIRITTO DI ESSERE PICCOLI Per non scomparire, per aiutare l Italia a tornare grande

IL DIRITTO DI ESSERE PICCOLI Per non scomparire, per aiutare l Italia a tornare grande Tiziano Treu Appalti, Reti, Opportunità di integrazione e trasferimento tecnologico. IL DIRITTO DI ESSERE PICCOLI Per non scomparire, per aiutare l Italia a tornare grande Milano 6 maggio 2014 - Auditorium

Dettagli

DECRETO LEGGE 31/05/2010 n. 78 Art. 42 RETI DI IMPRESE convertito in Legge 30 Luglio 2010 n.122. In collaborazione

DECRETO LEGGE 31/05/2010 n. 78 Art. 42 RETI DI IMPRESE convertito in Legge 30 Luglio 2010 n.122. In collaborazione DECRETO LEGGE 31/05/2010 n. 78 Art. 42 RETI DI IMPRESE convertito in Legge 30 Luglio 2010 n.122 Comma 1 Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122. Con provvedimento del Direttore

Dettagli

Aspetti giuridici del contratto di rete nel rapporto bancario

Aspetti giuridici del contratto di rete nel rapporto bancario Aspetti giuridici del contratto di rete nel rapporto bancario Requisiti obbligatori del Contratto di Rete e importanza degli elementi facoltativi nel rapporto con la Banca Cuono Manna Elementi obbligatori

Dettagli

Il Contratto di Rete Aspetti Civilistici

Il Contratto di Rete Aspetti Civilistici Il Contratto di Rete Aspetti Civilistici BENEVENTO 22 gennaio 2015 Area Legale e Reti di Impresa Evoluzione normativa Legge 33/2009 conv. D.L 5/2009 Legge sviluppo 99/2009 Legge 122/2010 conv. D.L 78/2010

Dettagli

Diritto commerciale l. Lezione del 6/12/2016

Diritto commerciale l. Lezione del 6/12/2016 Diritto commerciale l Lezione del 6/12/2016 Consorzio Il consorzio è il contratto con il quale più imprenditori istituiscono un organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi

Dettagli

Introduzione. L aggregazione fra imprese è vista con grande favore dal Legislatore.

Introduzione. L aggregazione fra imprese è vista con grande favore dal Legislatore. LE RETI DI IMPRESE Introduzione L aggregazione fra imprese è vista con grande favore dal Legislatore. La moderna disciplina riguardante le aggregazioni tra imprese ha preso forma con la Legge Finanziaria

Dettagli

LE RETI D'IMPRESE: aggregarsi per competere ed innovare. Venezia, 4 novembre 2016

LE RETI D'IMPRESE: aggregarsi per competere ed innovare. Venezia, 4 novembre 2016 LE RETI D'IMPRESE: aggregarsi per competere ed innovare Venezia, 4 novembre 2016 DI COSA PARLIAMO: 1. COS È IL CONTRATTO DI RETE: PRINCIPALI CARATTERISTICHE E FLESSIBILITÀ DELLO STRUMENTO 2. IL CONTRATTO

Dettagli

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO DI RETE CONTRATTO DI RETE: DEFINIZIONE NORMATIVA 4-ter D.L. 10/09 (modificato da art. 42 L. 122/2010) Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo

Dettagli

nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante

nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante CAPITOLO 2 I soggetti del contratto di rete Principi generali "La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento

Dettagli

Il Contratto di Rete. Avv. Fabrizio Filì. Udine 10 ottobre 2013

Il Contratto di Rete. Avv. Fabrizio Filì. Udine 10 ottobre 2013 Il Contratto di Rete Avv. Fabrizio Filì Udine 10 ottobre 2013 Il Contratto di Rete (l art. 3, comma 4-ter e ss. Legge 33/2009) Contratto di collaborazione fra imprenditori, in forza del quale più imprenditori,

Dettagli

PERSONE GIURIDICHE e ENTI

PERSONE GIURIDICHE e ENTI PERSONE GIURIDICHE e ENTI Soggetto del rapporto giuridico non è soltanto l individuo, la persona fisica singolarmente ed autonomamente considerata, ma anche organizzazioni collettive di uomini (persone

Dettagli

ILARIO ALVINO. Contratto di rete e condivisione della prestazione dei lavoratori in Italia

ILARIO ALVINO. Contratto di rete e condivisione della prestazione dei lavoratori in Italia Contratto di rete e condivisione della prestazione dei lavoratori in Italia ILARIO ALVINO Università degli Studi di Milano-Bicocca Università degli Studi Roma Tre ilario.alvino@uniroma3.it 1 Il contesto

Dettagli

I CONTRATTI DI RETE TRA IMPRESE AGRICOLE

I CONTRATTI DI RETE TRA IMPRESE AGRICOLE I CONTRATTI DI RETE TRA IMPRESE AGRICOLE Convegno per le forme di aggregazione in agricoltura - Viterbo, 26 settembre 2017 Relazione di Massimo Bagnoli Responsabile ufficio fiscale Cia Agricoltori Italiani

Dettagli

LE PERSONE GIURIDICHE

LE PERSONE GIURIDICHE 1 LE PERSONE GIURIDICHE Soggetto del rapporto giuridico non è soltanto l individuo, la persona fisica singolarmente ed autonomamente considerata, ma anche organizzazioni collettive di uomini (persone giuridiche

Dettagli

RETI DI IMPRESE. I contratti di rete

RETI DI IMPRESE. I contratti di rete RETI DI IMPRESE I contratti di rete DEFINIZIONE DI RETE: fenomeno economico e giuridico in cui più imprese indipendenti agiscono in modo coordinato. VANTAGGI DELLA AGGREGAZIONE Snellimento delle grandi

Dettagli

Le modalità di adesione di nuovi imprenditori

Le modalità di adesione di nuovi imprenditori CAPITOLO 10 Le modalità di adesione di nuovi imprenditori Principi generali Una delle molteplici classificazioni dei contratti relativamente ai soggetti che ne sono parte è quella che distingue tra contratti

Dettagli

Aggregarsi per competere: il contratto di rete

Aggregarsi per competere: il contratto di rete Aggregarsi per competere: il contratto di rete Monza, 23 ottobre 2013 Avv. Valerio Pandolfini Lo scenario italiano Le PMI rappresentano oltre il 95% del sistema produttivo italiano. La piccola dimensione

Dettagli

Il Contratto di Rete Aspetti Civilistici

Il Contratto di Rete Aspetti Civilistici Il Contratto di Rete Aspetti Civilistici MACFRUT 26 settembre 2014 - Cesena Area Legale e Reti di Impresa Evoluzione normativa Legge 33/2009 conv. D.L 5/2009 Legge sviluppo 99/2009 Legge 122/2010 conv.

Dettagli

Aggregazioni d Impresa dai Distretti Industriali alle Reti d Impresa

Aggregazioni d Impresa dai Distretti Industriali alle Reti d Impresa Incontri tematici : RETI D IMPRESA Aggregazioni d Impresa dai Distretti Industriali alle Reti d Impresa P E L L E G R I N O Consulting Services driver per l innovazione Dai Distretti Industriali alle Reti

Dettagli

Consorzi. Lo scopo consortile

Consorzi. Lo scopo consortile Lo scopo consortile Consorzi Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. La causa

Dettagli

IL CONTRATTO DI RETE. Con l'art.3 comma 4-ter del D.L. N.5/2009, successivamente. modificato dall'art.42 del D.L.78/2010 convertito con Legge

IL CONTRATTO DI RETE. Con l'art.3 comma 4-ter del D.L. N.5/2009, successivamente. modificato dall'art.42 del D.L.78/2010 convertito con Legge IL CONTRATTO DI RETE Con l'art.3 comma 4-ter del D.L. N.5/2009, successivamente modificato dall'art.42 del D.L.78/2010 convertito con Legge n.122/2010, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento

Dettagli

LA RETE DI IMPRESE. di Massimiliano Di Pace. Massimiliano Di Pace 1

LA RETE DI IMPRESE. di Massimiliano Di Pace. Massimiliano Di Pace 1 LA RETE DI IMPRESE di Massimiliano Di Pace Massimiliano Di Pace 1 LA RETE DI IMPRESE - Definizione La rete di imprese è un contratto tra imprese, che consente ai partecipanti di mettere in comune attività

Dettagli

IL CONTRATTO DI RETE

IL CONTRATTO DI RETE IL CONTRATTO DI RETE dopo i «Decreti Sviluppo» Lucio Antonello Dottore Commercialista in Padova Cortellazzo & Soatto Economia Diritto e Finanza d Impresa Mestre, 21 febbraio 2013 1 NORMATIVA E PRASSI EVOLUZIONE

Dettagli

CONFINDUSTRIA BENEVENTO Giovani Imprenditori. ing. Ioanna Mitracos 28 maggio 2014 Università degli Studi del Sannio

CONFINDUSTRIA BENEVENTO Giovani Imprenditori. ing. Ioanna Mitracos 28 maggio 2014 Università degli Studi del Sannio CONFINDUSTRIA BENEVENTO Giovani Imprenditori ing. Ioanna Mitracos 28 maggio 2014 Università degli Studi del Sannio Art. 3 D.L. 5/2009 (convertito L. 33 del 9 aprile 2009) Introduce il contratto di rete

Dettagli

Reti d Impresa Insieme per Business. Angelo Peripimeno 29/01/2014

Reti d Impresa Insieme per Business. Angelo Peripimeno 29/01/2014 Reti d Impresa Insieme per Business Angelo Peripimeno 29/01/2014 Obiettivi Fornire una panoramica sui contratti di Reti d Impresa e sui vantaggi per le aziende aderenti Definizione: Contratto di rete La

Dettagli

LEZIONE 20 NOVEMBRE Oggi analizzeremo le peculiarità delle società di persone, partendo dalla

LEZIONE 20 NOVEMBRE Oggi analizzeremo le peculiarità delle società di persone, partendo dalla LEZIONE 20 NOVEMBRE 2013 Durante la scorsa lezione abbiamo analizzato la definizione giuridica del contratto di società, fornitaci dal legislatore all art. 2247 c.c., individuando i tre elementi essenziali

Dettagli

PARTE I LA TRASFORMAZIONE IN GENERALE

PARTE I LA TRASFORMAZIONE IN GENERALE SOMMARIO V PARTE I LA TRASFORMAZIONE IN GENERALE CAPITOLO I LA DISCIPLINA GENERALE DELLA TRASFORMAZIONE 1. La trasformazione: mutamento delle regole di organizzazione nella continuità dei rapporti patrimoniali

Dettagli

Dott. Carmine Ferrara

Dott. Carmine Ferrara Dott. Carmine Ferrara Commercialista Revisore legale Presidente Commissione Diritto Societario ODCEC Avellino Reti di imprese Aspetti fiscali e Organo comune di gestione Anno 2012 Decreto-legge del 31

Dettagli

Le reti di impresa La disciplina del Contratto di RETE SS 09 luglio 2014

Le reti di impresa La disciplina del Contratto di RETE SS 09 luglio 2014 Le reti di impresa La disciplina del Contratto di RETE SS 09 luglio 2014 LE RETI DI IMPRESA La disciplina del Contratto di RETE Acuradi: M. Francesca Virdis Dipartimento per la multifunzionalita dell impresa

Dettagli

Imprese in rete per competere all estero CCIAA 16 Dicembre 2013

Imprese in rete per competere all estero CCIAA 16 Dicembre 2013 Imprese in rete per competere all estero CCIAA 16 Dicembre 2013 I servizi di assistenza alle imprese Laura Marengo Ufficio Legale Unione Industriale Torino 1 Rete Nuova forma di aggregazione tra imprese

Dettagli

IL CONTRATTO DI RETE: UN INNOVATIVO STRUMENTO DI AGGREGAZIONE TRA IMPRESE

IL CONTRATTO DI RETE: UN INNOVATIVO STRUMENTO DI AGGREGAZIONE TRA IMPRESE IL CONTRATTO DI RETE: UN INNOVATIVO STRUMENTO DI AGGREGAZIONE TRA IMPRESE Confindustria Centro Sicilia Circolare n. 34 del 1 dicembre 2014 Il Direttore 1. Ratio e obiettivi del contratto di rete Il contratto

Dettagli

UNA BREVE SINTESI PRATICA

UNA BREVE SINTESI PRATICA a cura Dott. Marco Rigetti www.studiorighetti.it UNA BREVE SINTESI PRATICA AMMINISTRATORI Ai sensi dell art. 2475 bis del Codice civile, gli amministratori hanno la rappresentanza generale e legale della

Dettagli

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA Art. 1, commi Legge , n. 208

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA Art. 1, commi Legge , n. 208 GRUPPO DI LAVORO FISCALITÀ IMMOBILIARE TRASFORMAZIONE AGEVOLATA Art. 1, commi 115-120 Legge 28.12.2015, n. 208 Analisi dei principali aspetti civilistici 13 luglio 2016 Alberto Miglia Trasformazione -

Dettagli

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio Supplemento Ordinario n. 107

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio Supplemento Ordinario n. 107 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Dettagli

STUDIO DINAMI Dottori Commercialisti

STUDIO DINAMI Dottori Commercialisti Circolare di Studio n.02 del 2017 BREVE DISAMINA SULLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA; CONFRONTO TRA LE TRE DIFFERENTI FORME DI SRL PREVISTE DALL ATTUALE SISTEMA GIURIDICO ITALIANO La forma giuridica

Dettagli

Le società di persone

Le società di persone Le società di persone TIPOLOGIA ATTIVITA ESERCITABILE Rif.to Codice Civile Società semplice Attività non commerciali (agricole o professionali) art. 2251-2290 Società in nome collettivo Attività commerciali

Dettagli

Fiscalità del contratto di rete

Fiscalità del contratto di rete Lo sviluppo delle reti di impresa: strumenti, metodologie e azioni per favorire i processi di rete Fiscalità del contratto di rete alla luce della Circolare Agenzia Entrate 18 giugno 2013, n. 20/E Avv.

Dettagli

Il Contratto di Rete. Le possibili declinazioni del programma di rete.

Il Contratto di Rete. Le possibili declinazioni del programma di rete. Il Contratto di Rete. Le possibili declinazioni del programma di rete. Il programma di rete, all interno del contratto, rappresenta la ragione d essere dell aggregazione: le imprese, in questa sezione

Dettagli

Allegato 5 DICHIARAZIONI RELATIVE A CONSORZI, GEIE E RETI

Allegato 5 DICHIARAZIONI RELATIVE A CONSORZI, GEIE E RETI Allegato 5 DICHIARAZIONI RELATIVE A CONSORZI, GEIE E RETI OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l appalto del servizio di allestimento museale della Porta del Parco delle

Dettagli

ATI, CONSORZI, AVVALIMENTO: LE OPPORTUNITA ED I RISCHI PER L AZIENDA. Bergamo, 29 maggio 2012

ATI, CONSORZI, AVVALIMENTO: LE OPPORTUNITA ED I RISCHI PER L AZIENDA. Bergamo, 29 maggio 2012 ATI, CONSORZI, AVVALIMENTO: LE OPPORTUNITA ED I RISCHI PER L AZIENDA Bergamo, 29 maggio 2012 ATI CONSORZI AVVALIMENTO Caratteristiche requisiti e modalità di costituzione / rapporti interni / responsabilità

Dettagli

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E-book gratuito UFFICIO DI RAPPRESENTANZA 1 UFFICIO DI RAPPRESENTANZA Indice 1. LO STRUMENTO 2. L UFFICIO DI RAPPRESENTANZA IN ITALIA 3. DIFFERENZE RISPETTO ALLA STABILE ORGANIZZAZIONE 4. LA DISCIPLINA

Dettagli

Il fondo patrimoniale comune nelle reti di imprese

Il fondo patrimoniale comune nelle reti di imprese ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 20/11/2014 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/36681-il-fondo-patrimoniale-comune-nelle-reti-diimprese Autore: Munarini Elena Il fondo patrimoniale comune nelle reti

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO, LA COOPERAZIONE E LE POSTE PROGETTO DI LEGGE NORME SULLA COOPERAZIONE SOCIALE E DI SERVIZIO Articolato Art. 1 Nozione e finalità 1. Le cooperative

Dettagli

Come è noto il d.l. 90 del 2014 nella sua originaria formulazione aveva del tutto abolito il compenso incentivante per i progettisti pubblici

Come è noto il d.l. 90 del 2014 nella sua originaria formulazione aveva del tutto abolito il compenso incentivante per i progettisti pubblici 1 Come è noto il d.l. 90 del 2014 nella sua originaria formulazione aveva del tutto abolito il compenso incentivante per i progettisti pubblici dipendenti (e suoi collaboratori) di un opera pubblica. 2

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Introduzione... 1 PARTE PRIMA ASPETTI GIURIDICI CAPITOLO 1 CLASSIFICAZIONE DEI CONSORZI Tipi di consorzi...

INDICE SOMMARIO. Introduzione... 1 PARTE PRIMA ASPETTI GIURIDICI CAPITOLO 1 CLASSIFICAZIONE DEI CONSORZI Tipi di consorzi... Introduzione...................................... 1 PARTE PRIMA ASPETTI GIURIDICI CLASSIFICAZIONE DEI CONSORZI 1.1. Tipi di consorzi................................ 15 CAPITOLO 2 CONSORZI INDUSTRIALI

Dettagli

05/12/2012. Economia delle operazioni straordinarie 2012/2013

05/12/2012. Economia delle operazioni straordinarie 2012/2013 Economia delle operazioni straordinarie 2012/2013 Michela Piccarozzi Fabrizio Rossi 1 Art. 2272-2283 Società semplice Art. 2308-2312 Società in nome collettivo Art. 2323-2324 Società in accomandita s.

Dettagli

Società a responsabilità limitata

Società a responsabilità limitata Società a responsabilità limitata La società a responsabilità limitata (S.r.l.), disciplinata nel Codice Civile dagli articoli 2462-2483, rappresenta la forma più flessibile e diffusa tra le società di

Dettagli

Consorzi stabili e divieto di partecipazione alla medesima gara di una consorziata,

Consorzi stabili e divieto di partecipazione alla medesima gara di una consorziata, Consorzi stabili e divieto di partecipazione alla medesima gara di una consorziata, anche se non designata all esecuzione. Secondo l Autorità di vigilanza, dal combinato disposto di cui all art. 13, comma

Dettagli

NUOVE FORME DI SRL. A cura della Dott.ssa Vincenza Di Liberto

NUOVE FORME DI SRL. A cura della Dott.ssa Vincenza Di Liberto NUOVE FORME DI SRL A cura della Dott.ssa Vincenza Di Liberto NUOVI MODELLI IN TRE FASI NUOVO ART 2463-BIS nel C.C con DL 24/Gennaio/ 2012 N 1 successivamente convertito L n 27 del 24/Marzo/2012 DISCIPLINA

Dettagli

Le reti di imprese agricole nel settore vitivinicolo: una opportunità di crescita offerta dall attuale quadro normativo e fiscale

Le reti di imprese agricole nel settore vitivinicolo: una opportunità di crescita offerta dall attuale quadro normativo e fiscale Le reti di imprese agricole nel settore vitivinicolo: una opportunità di crescita offerta dall attuale quadro normativo e fiscale Dott. Luca Castagnetti CHI SIAMO E COSA FACCIAMO Studio Impresa è una consolidata

Dettagli

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i.

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i. TESTO della DISCIPLINA del CONTRATTO DI RETE coordinato con modifiche in vigore inserite con Legge n.134/2012 (in grassetto), successive modifiche introdotte con Decreto Legge n.179/2012 (in rosso) e con

Dettagli

Focus su Contratti di rete per aziende agricole

Focus su Contratti di rete per aziende agricole Titolo della lezione: APPUNTAMENTO CON LE RETI D IMPRESA: conoscere per unirsi conoscere per crescere Focus su Contratti di rete per aziende agricole Francesco Maria OLIVIERI Ricercatore - Universitas

Dettagli

Reti di Impresa in Agricoltura

Reti di Impresa in Agricoltura Reti di Impresa in Agricoltura Dalla Legge di Orientamento alle Reti di Impresa in Agricoltura. Nuove Opportunità per le Imprese Agricole ed Agroalimentari Contratto di Rete in Agricoltura Parte III Tipologia

Dettagli

I SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE AFFIDATI I CONTRATTI PUBBLICI

I SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE AFFIDATI I CONTRATTI PUBBLICI SOMMARIO Premessa... XIII CAPITOLO 1 I SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE AFFIDATI I CONTRATTI PUBBLICI 1. Classificazione dei soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici... 1 2. Ambito di applicazione

Dettagli

CIRCOLARE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE RETI D IMPRESA: PROFILI DI INTERESSE NOTARILE

CIRCOLARE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE RETI D IMPRESA: PROFILI DI INTERESSE NOTARILE Segnalazioni Novità Prassi Interpretative CIRCOLARE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE RETI D IMPRESA: PROFILI DI INTERESSE NOTARILE 1. Premessa Con la circolare n. 20/E del 18/6/2013 (in CNN Notizie del

Dettagli

negozio giuridico contratto

negozio giuridico contratto 89 Il contratto in generale un esame preliminare della disciplina del contratto in generale costituisce il presupposto 1. 2. assicurazione categoria del negozio giuridico, da tale nozione deve pertanto

Dettagli

di RAFFAELE AGOSTINACCHIO*

di RAFFAELE AGOSTINACCHIO* di RAFFAELE AGOSTINACCHIO* Quando due soggetti decidono di collaborare assieme, una delle forme che viene presa in considerazione, oltre alla costituzione di una società, è l associazione in partecipazione.

Dettagli

LA PROCEDURA IN PILLOLE

LA PROCEDURA IN PILLOLE LA PROCEDURA IN PILLOLE Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento LA LEGGE Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II - Sezione I, come integrata e modificata con Legge n. 221 del 17

Dettagli

COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari

COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari COMUNE DI SELARGIUS Area 6 Lavori Pubblici Gara del giorno: 15/09/2015 Scadenza offerte: 25/08/2015, ore 17.30 PROCEDURA APERTA PER L APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO

Dettagli

IL CAPITALE SOCIALE NELLA NUOVA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

IL CAPITALE SOCIALE NELLA NUOVA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA IL CAPITALE SOCIALE NELLA NUOVA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA di Claudio Venturi Sommario: - 1. La competenza dell assemblea. 2. Aumento del capitale mediante nuovi conferimenti. 2.1. Diritto di opzione.

Dettagli

13 AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DELLA SOCIETA SEMPLICE

13 AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DELLA SOCIETA SEMPLICE 13 AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DELLA SOCIETA LA SOCIETA è LA SOCIETA DESTINATA ALL ESERCIZIO DI UN ATTIVITA ECONOMICA NON COMMERCIALE ATTIVITA AGRICOLA O DI SERVIZI SVOLTI DAI PROFESSIONISTI 1 13

Dettagli

I presupposti per l iscrizione degli enti non profit al REA: il parere dell Agenzia per il Terzo Settore

I presupposti per l iscrizione degli enti non profit al REA: il parere dell Agenzia per il Terzo Settore S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO CCIAA e ENP, obblighi ed opportunità per gli enti non profit I presupposti per l iscrizione degli enti non profit al REA: il parere dell Agenzia per il Terzo

Dettagli

ELEMENTI DEL CONTRATTO DI RETE. Gilberto Del Pizzo Diffusore della Cultura delle Reti di Impresa Amaro, 25 marzo 2015

ELEMENTI DEL CONTRATTO DI RETE. Gilberto Del Pizzo Diffusore della Cultura delle Reti di Impresa Amaro, 25 marzo 2015 ELEMENTI DEL CONTRATTO DI RETE Gilberto Del Pizzo Diffusore della Cultura delle Reti di Impresa Amaro, 25 marzo 2015 Resistenza al cambiamento Ogni giorno, durante la mia professione, quando incontro imprenditori

Dettagli

GARA N /RMI FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI, GRASSI E ALTRI ADDITIVI PER MOTORI Lotti 1 e 2

GARA N /RMI FORNITURA DI OLI LUBRIFICANTI, GRASSI E ALTRI ADDITIVI PER MOTORI Lotti 1 e 2 Rif. punto 2.2.a.1 del Disciplinare di selezione Pag. 1 a 5 DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI Ragione sociale: Dati relativi all impresa Sede legale: Città cap Prov. ( ) via n Codice Fiscale

Dettagli

INDICE SEZIONE XI: DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE INTRODUZIONE

INDICE SEZIONE XI: DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE INTRODUZIONE INDICE SEZIONE XI: DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE INTRODUZIONE 1. Premessa..................................... 3 2. Origini e contesto dei patrimoni destinati a specifici affari.....

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi 1 Riferimenti normativi Codice civile: - articoli 2397 (spa), 2477 (srl), 2543 e 2519 (coop) Legge 12 novembre 2011, n. 183 Legge di stabilità - art. 14, comma 13 e 14: INTRODUZIONE SINDACO UNICO - art.

Dettagli

Il nuovo assetto dei Contratti di Rete

Il nuovo assetto dei Contratti di Rete Il nuovo assetto dei Contratti di Rete commento tecnico del quadro delle novità legislative aggiornato al 1 gennaio 2013 Il Parlamento con Legge 17 dicembre 2012 n.221 ha convertito, con modifiche, il

Dettagli

Corso di Diritto Commerciale

Corso di Diritto Commerciale Corso di Diritto Commerciale Anno accademico 2014-2015 PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS Powered by Control editing Mario Passaretta Powered by Il diritto d impresa Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente,

Dettagli

Maurizio d Albora Ezio Tartaglia. Il recesso. a cura dello Studio Carnelutti Napoli

Maurizio d Albora Ezio Tartaglia. Il recesso. a cura dello Studio Carnelutti Napoli A12 338 Maurizio d Albora Ezio Tartaglia Il recesso nel diritto societario spa e srl a cura dello Studio Carnelutti Napoli Copyright MMXI ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it

Dettagli

FORMA GIURIDICA APPROPRIATA

FORMA GIURIDICA APPROPRIATA FORMA GIURIDICA APPROPRIATA Prima di avviare un impresa è necessario individuare la forma giuridica che meglio coincide con le proprie necessità e caratteristiche. Esploriamo le principali forme d impresa.

Dettagli

Dentro la Notizia. 13 Settembre 2012

Dentro la Notizia. 13 Settembre 2012 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2012 SETTEMBRE/7/2012 (*) 13 Settembre 2012 DOPO LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ

Dettagli

LEZIONE 8 NOVEMBRE 2013

LEZIONE 8 NOVEMBRE 2013 LEZIONE 8 NOVEMBRE 2013 Nozione di società > le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall autonomia privata per l esercizio in comune di un attività produttiva. Le società costituiscono,

Dettagli

11 VARI TIPI DI SOCIETA

11 VARI TIPI DI SOCIETA SOC. DI MUTUA ASSICURAZIONE SOCIETA SEMPLICE SS SOC. IN NOME COLLETTIVO SNC SOC. COOPERATIVA SOC. IN ACCOMANDITA SEMPLICE SAS SOC. A RESPONSABILITA LIMITATA SRL SOC. IN ACCOMANDITA PER AZIONI SAPA SOC.

Dettagli

Parte I. Profilo autori... Prefazione... di Guido Bevilacqua

Parte I. Profilo autori... Prefazione... di Guido Bevilacqua SOMMARIO Profilo autori... Prefazione... V VII Parte I PROFILI CIVILISTICI di Guido Bevilacqua Capitolo 1 - Principi generali in tema di trasformazione 1. Premessa... 6 2. Il principio di continuità...

Dettagli

CHIEDO di partecipare alla gara in oggetto nella seguente forma

CHIEDO di partecipare alla gara in oggetto nella seguente forma Affidamento dei servizi assistenziali e diversi presso la struttura residenziale per anziani e disabili denominata Casa Domotica sita in Firenze, in Piazza Leopoldo n. 6/b CIG: 6637321A8D CPV: 85311000-2

Dettagli

26. Le aree funzionali

26. Le aree funzionali 26. Le aree funzionali Le funzioni aziendali sono composte da gruppi di operazioni omogenee attraverso le quali il sistema-azienda attua il proprio oggetto e persegue specifici obiettivi. Le aree funzionali

Dettagli

Reti di Impresa. Una nuova dimensione per le Imprese che vogliono crescere. Il supporto del Gruppo Intesa Sanpaolo

Reti di Impresa. Una nuova dimensione per le Imprese che vogliono crescere. Il supporto del Gruppo Intesa Sanpaolo Reti di Impresa Una nuova dimensione per le Imprese che vogliono crescere. Il supporto del Gruppo Intesa Sanpaolo maggio 2011 Sommario Introduzione alle Reti di Impresa L approccio del gruppo Intesa Sanpaolo

Dettagli

Nozioni di base: l'impresa, l'azienda, la società

Nozioni di base: l'impresa, l'azienda, la società Torino, 25 febbraio 2014 Nozioni di base: l'impresa, l'azienda, la società Seconda parte: La società a responsabilità limitata Simone Nepote SOCIETÀ DI CAPITALE - PERSONALITA' GIURIDICA E AUTONOMIA PATRIMONIALE

Dettagli

Quadro normativo: il diritto di recesso del socio non consenziente.

Quadro normativo: il diritto di recesso del socio non consenziente. Quadro normativo: il diritto di recesso del socio non consenziente. A tutela delle minoranze non consenzienti (assenti, dissenzienti, astenuti) è riconosciuto il diritto di recesso dalla società di fronte

Dettagli

Separazione funzionale

Separazione funzionale Risposte alle domande frequenti: Separazione funzionale (aggiornamento 04/10/2016) 1 Gestore indipendente... 2 2 Responsabile di Conformità... 4 3 Separazione del marchio e delle politiche di comunicazione...

Dettagli

Legge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale.

Legge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale. Legge 13 giugno 2005, n. 118 1 delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa Sociale. 1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005. Il testo non ha valore legale; rimane, dunque,

Dettagli

CIRCOLARE N. 60/E. Roma, 23 dicembre 2010

CIRCOLARE N. 60/E. Roma, 23 dicembre 2010 CIRCOLARE N. 60/E Roma, 23 dicembre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Modifiche introdotte alla determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative - articolo

Dettagli

SRL: semplificate e a capitale ridotto

SRL: semplificate e a capitale ridotto La circolare di aggiornamento professionale N. 261 03.07.2012 SRL: semplificate e a capitale ridotto Con il decreto sulla crescita, si affianca un nuovo tipo di società a capitale ridotto per persone fisiche

Dettagli

MODELLO LEGALE DELL ATTIVITÀ SOCIALE

MODELLO LEGALE DELL ATTIVITÀ SOCIALE MODELLO LEGALE DELL ATTIVITÀ SOCIALE Principi generali ogni socio illimitatamente responsabile è investito del potere di amministrazione e rappresentanza della società. in mancanza di diversa disposizione

Dettagli

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI. Convenzione

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI. Convenzione ALLEGATO SUB A) alla delibera dell Assemblea Consorziale n. 8 del 04.10.2010 CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI (Schema) Convenzione CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI - C O N V E

Dettagli

Le società tra professionisti

Le società tra professionisti IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE Le società tra professionisti Paola Castiglioni Dottore Commercialista 1 SOCIETA TRA PROFESSIONISTI- normativa Con la Legge di

Dettagli

Ausiliari dell'imprenditore commerciale: institore, procuratore, commessi.

Ausiliari dell'imprenditore commerciale: institore, procuratore, commessi. Ausiliari dell'imprenditore commerciale: institore, procuratore, commessi. Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale L'imprenditore nello svolgere la propria attività si avvale della collaborazione

Dettagli

COMUNE DI PONTE DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI PONTE DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO COMUNE DI PONTE DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL ART.93 D.LGS.163/2006 APPROVATO CON DELIBERAZIONE

Dettagli

IL CONTRATTO DI RETE GUIDA OPERATIVA

IL CONTRATTO DI RETE GUIDA OPERATIVA IL CONTRATTO DI RETE GUIDA OPERATIVA INDICE 1. INTRODUZIONE 3 2. PRINCIPI GENERALI 5 3. ANALISI DEGLI ELEMENTI NECESSARI 7 4. ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO DI RETE 13 APPENDICE 18 2 1. INTRODUZIONE

Dettagli

LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali (in G. U. 3 dicembre 1991, n. 283)

LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali (in G. U. 3 dicembre 1991, n. 283) LEGGE 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali (in G. U. 3 dicembre 1991, n. 283) LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato dall Amministratore Unico in data 15/3/2017 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione 1. E istituito

Dettagli

Definizione e funzione del bilancio consolidato

Definizione e funzione del bilancio consolidato Definizione e funzione del bilancio consolidato Gli enti locali redigono un bilancio consolidato che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato

Dettagli

Lezione 12. La trasformazione: profili giuridici la trasformazione progressiva

Lezione 12. La trasformazione: profili giuridici la trasformazione progressiva Lezione 12 La trasformazione: profili giuridici la trasformazione progressiva Prerequisiti Soc. persone ss (attività non commerciale) snc, sas (commerciali) Responsabilità illimitata e solidale Autonomia

Dettagli

Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012

Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012 Disposizioni in materia di professioni non organizzate Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012 Art. 1. (Oggetto e definizioni). 1. La presente legge, in attuazione dell

Dettagli

LE SOCIETÀ DI PERSONE

LE SOCIETÀ DI PERSONE LE SOCIETÀ DI PERSONE I requisiti tipologici essenziali delle SOCIETÀ DI PERSONE LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI I GRADI DELLA AUTONOMIA PATRIMONIALE 1. I creditori particolari dei soci [artt. 2270 e 2305 c.c.]

Dettagli

La liquidazione delle società di persone

La liquidazione delle società di persone La liquidazione delle società di persone Come noto la procedura di liquidazione nelle società di persone è una fase facoltativa alla quale i soci possono rinunciare, e quindi decidere di realizzare l'estinzione

Dettagli

Fiscalità dei consorzi tra imprese. I parte: inquadramento civilistico

Fiscalità dei consorzi tra imprese. I parte: inquadramento civilistico Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti Fiscalità dei consorzi tra imprese. I parte: inquadramento civilistico Elementi tipici sono: natura contrattuale dell accordo, partecipazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 5/E. Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali

CIRCOLARE N. 5/E. Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali CIRCOLARE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio IVA Roma, 17 febbraio 2011 Prot.: 2011/15649 Alle Direzioni regionali e provinciali Agli Uffici territoriali e, p.c. Al Ministero

Dettagli

15 LA STRUTTURA ORGANZZATIVA DELLA SOCIETA SEMPLICE

15 LA STRUTTURA ORGANZZATIVA DELLA SOCIETA SEMPLICE SOCIETA SEMPLICE OGNI SOCIETA, PER SVOLGERE L ATTIVITA ECONOMICA PER LA QUALE è STATA COSTITUITA, DEVE DOTARSI DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA NELLE SOCIETA DI PERSONE TALE ORGANIZZAZIONE è MENO

Dettagli