Introduzione. L aggregazione fra imprese è vista con grande favore dal Legislatore.
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- Cecilia Mele
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1 LE RETI DI IMPRESE
2 Introduzione L aggregazione fra imprese è vista con grande favore dal Legislatore. La moderna disciplina riguardante le aggregazioni tra imprese ha preso forma con la Legge Finanziaria del 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266). La norma definiva i «distretti produttivi» (art. 1, commi 368 ss.), sul piano giuridico, oltre che su quello economico gestionale. Solo in seguito si sono definite le «reti di imprese».
3 Introduzione L'art. 1, comma 366, della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) disciplina i «distretti produttivi» definendoli «libere aggregazioni d'imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali».
4 Introduzione In ambito fiscale, il nuovo art. 73, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. - così come modificato dal comma 368, lett. a), n. 3), dell'art. 1 della Finanziaria annovera tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) anche i «distretti produttivi», che diventano così un nuovo soggetto d'imposta. Tuttavia, ciò sarà materialmente possibile solo se le imprese che appartengono al distretto decidano, congiuntamente, di optare per la cd. «tassazione unitaria» di distretto. In altri termini, viene concessa la possibilità - alle imprese di ciascun distretto - di esercitare congiuntamente l'opzione per la tassazione unica ai fini IRES, proprio come avviene nel caso del consolidato nazionale per la tassazione dei gruppi di imprese controllate. In tal caso, il reddito su cui calcolare l'ires del distretto è pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle imprese che vi appartengono, con la possibilità di compensare, in modo diretto e verticale, i redditi e le perdite delle singole imprese.
5 Introduzione L introduzione del concetto di Rete di imprese rappresenta quindi un evoluzione della precedente disciplina sui distretti, che ormai deve ritenersi in buona parte superata.
6 Fonti normative Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 Art. 36 Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 Art. 45 Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 Art. 42 Decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 Art. 3 Provvedimento 14 aprile 2011 Decreto ministeriale 25 febbraio 2011
7 Fonti normative La disciplina generale del contratto di rete contenuta nell art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 è in continua evoluzione. Il testo normativo attualmente vigente è infatti il risultato di ripetuti interventi modificativi, fra i quali vanno evidenziati soprattutto quelli attuati con l art. 42 del D.L. n. 78/2010 e, più di recente, con l art. 45 del D.L. n. 83/2012 (cosiddetto Decreto Crescita ) e con l art. 36, comma 4, del D.L. n. 179/2012 (cosiddetto Decreto Crescita bis ).
8 Definizione Con la disciplina sul contratto di rete si regola una forma di collaborazione inter-imprenditoriale di natura contrattuale, che si aggiunge a quelle già disponibili tra gli strumenti di governo delle reti di imprese. Il contratto di rete è quel contratto con cui due o più imprese si obbligano a collaborare per la realizzazione di un programma di attività (c.d. "programma di rete") volto al perseguimento di obiettivi strategici di accrescimento della capacità competitiva e innovativa delle imprese partecipanti
9 Definizione In base al comma 4-ter del citato art. 3, la rete di imprese è il contratto con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa.
10 Definizione La rete di imprese consente di favorire i processi di cooperazione e di aggregazione fra le aziende italiane, la maggioranza delle quali presenta dimensioni troppo piccole per competere in maniera adeguata sui mercati globali e a più alto tasso di sviluppo. La rete di imprese rappresenta quindi una forma di collaborazione stabile ed organizzata fra imprenditori i quali, senza rinunciare alla propria autonomia giuridica e gestionale, possono condividere: - attività di ricerca e di marketing; - programmi di sviluppo innovativo; - progetti di internazionalizzazione della propria attività; - know-how specifico su prodotti e processi; Conseguendo così obiettivi di sviluppo e di crescita imprenditoriale che sarebbero difficilmente raggiungibili operando individualmente.
11 I partecipanti alla rete Partecipanti alla rete possono essere tutte le tipologie di imprese. La rete è un contratto a «struttura aperta» al quale, pertanto, possono aderire anche soggetti differenti da quelli originari. Vanno definite modalità di adesione predeterminate e stabilite nel contratto medesimo. Con esso è possibile creare collegamenti tra imprese sia in linea orizzontale (ovvero tra operatori attivi nel medesimo segmento della filiera), sia in linea verticale (ovvero tra soggetti appartenenti a segmenti diversi).
12 Disciplina generale Il contratto di rete prevede: - obbligo di collaborazione, come definito nel contratto; - partecipazione al "governo" della rete al fine di un efficace coordinamento tra i partecipanti; - partecipazione finanziaria da parte degli aderenti alla realizzazione del programma di rete; - vincoli di forma e di pubblicità presso il registro delle imprese (è richiesta l'autenticazione notarile soltanto se le parti siano interessate ad ottenere il riconoscimento della rete come distinto soggetto di diritto).
13 Modelli contrattuali contratto di rete privo di fondo comune; - gli aderenti collaborano per perseguire obiettivi comuni (ad esempio: scambio di informazioni relative a fornitori qualificati o condivisione di sistemi di conoscenze legate alle tecniche di produzione); - il programma impegna individualmente tutti gli aderenti senza benefici di limitazione della responsabilità.
14 Modelli contrattuali contratto di rete con fondo comune ed organo comune destinato a svolgere attività, anche commerciale; - assenza di soggettività; - regime di responsabilità limitata al solo fondo comune per ciò che attiene alle obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete; Questa configurazione è adatta per condividere investimenti di rilievo: - macchinari; - nuove tecnologie; - accesso a nuovi mercati, anche esteri, in forma aggregata con marchio comune. c)-un modello con soggettività giuridica, in cui l'aggregazione degli aderenti diventa essa stessa nuovo operatore economico distinto dagli aderenti: in tal caso è la rete in quanto tale a proporsi sul mercato (ad esempio per acquistare forniture o vendere prodotti degli aderenti) senza spendere il nome dei partecipanti, che comunque sono chiamati ad attivarsi per la realizzazione del programma comune.
15 Modelli contrattuali modello caratterizzato da soggettività giuridica; - aggregazione fra gli aderenti intesa come nuovo operatore economico distinto dagli aderenti; - la rete come soggetto autonomo si propone sul mercato. Esempi di finalità: - acquisto di forniture; - vendita di prodotti degli aderenti; senza impegnare il nome dei partecipanti, che comunque sono tenuti a realizzare il programma comune.
16 Soggettività della rete Presupposto sostanziale della soggettività conseguita mediante iscrizione al Registro delle Imprese: - istituzione del fondo comune; - individuazione della sede; - denominazione della rete; - individuazione dell'organo comune; - regime della responsabilità limitata: - senza soggettività; - con soggettività, quando richiesto dagli aderenti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
17 Durata del contratto Il contratto di rete può essere ricondotto alla famiglia dei cosiddetti contratti di durata, ove si prevede: - durata funzionale ad una collaborazione strategica; - penalità derivante dall'uscita e dallo scioglimento della rete. - stabilità del rapporto; - durata medio-lunga, mediamente oltre cinque anni e, a volte oltre il decennio; - ferma condivisione degli obiettivi, per tutta la durata del contratto; - assegnazione a tutti gli aderenti del potere di sciogliere la rete con decisione solitamente ad unanimità dei consensi, oppure a maggioranza, anche qualificata.
18 Obiettivi perseguiti In via generale le reti risultano costituite per il perseguimento di attività d'importanza strategica per gli aderenti per: - innovazione; - miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti; - loro collocazione sui mercati. Gli ambiti operativi riguardano normalmente: - Commercializzazione del prodotto o servizio offerto; - Acquisizione di nuovi mercati, specialmente internazionali - Consolidamento di canali già acquisiti; - Promozione commerciale; - Creazione di marchi collettivi; - Condivisione di standard dell'offerta. - Attività di ricerca e sviluppo, allo scopo di realizzare nuove soluzioni, prodotti e servizi.
19 Soggettività giuridica Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica. SOLTANTO A TALI CONDIZIONI si delinea un soggetto giuridico: - autonomo e distinto rispetto agli aderenti della rete; - dotato di una propria autonomia patrimoniale; - dotato di una struttura comune.
20 Soggettività giuridica L'iscrizione al registro delle imprese rappresenta UNA FACOLTÀ e non UN OBBLIGO per la rete. In base a tale scelta, la rete può avere o non avere soggettività giuridica. La differenza dipende dal fatto che con la soggettività giuridica si è in presenza di un ente che: - è centro autonomo di imputazione distinto dai soggetti aderenti al contratto plurilaterale; - ha un fondo comune.
21 Soggettività giuridica L'iscrizione al registro delle imprese rappresenta UNA FACOLTÀ e non UN OBBLIGO per la rete. Pertanto, la rete può avere o non avere soggettività giuridica. La differenza dipende dal fatto che con la soggettività giuridica si è in presenza di un ente che: - è centro autonomo di imputazione distinto dai soggetti aderenti al contratto plurilaterale; - ha un fondo comune.
22 Soggettività giuridica Pertanto si hanno: - reti di imprese non dotate di fondo comune e organo comune (cosiddette reti leggere ): non hanno MAI personalità giuridica; - reti dotate di fondo comune e organo comune (cosiddette reti pesanti ): l acquisizione della personalità è facoltativa e condizionata all iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.
23 La rete come contratto o come fattispecie aggregativa Sotto il profilo prettamente giuridico, tale accordo può dare luogo a: - una forma di collaborazione riconducibile alla figura del contratto plurilaterale con comunione di scopo. - una fattispecie aggregativa dotata di soggettività giuridica propria. Il contratto di rete si presenta a contenuto predeterminato: il legislatore fissa un parametro giuridico all interno della quale può poi esplicarsi l autonomia negoziale delle imprese contraenti.
24 Elementi essenziali del contratto di rete In particolare, secondo il succitato art. 3, comma 4-ter, gli elementi essenziali del suddetto contratto sono: - i dati identificativi delle imprese aderenti, (nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni soggetto partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva); - la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l istituzione di un fondo patrimoniale comune; - gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l avanzamento verso tali obiettivi; - la definizione di un programma comune di rete, che contenga l enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun imprenditore partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascuna impresa aderente al contratto di rete si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
25 Elementi essenziali del contratto di rete - le modalità di realizzazione dello scopo comune; - la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascuna impresa aderente al contratto di rete si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo (qualora sia prevista l istituzione di un fondo patrimoniale comune); - la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, ove pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
26 Elementi essenziali del contratto di rete - il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l ufficio di organo comune per l esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto (se il contratto ne prevede l istituzione); - le regole per l assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri di gestione conferiti all organo comune, ove istituito; - le modalità di assunzione delle decisioni di modifica di detto programma (se l accordo di rete prevede la modificabilità a maggioranza del relativo programma comune).
27 Elementi essenziali del contratto di rete - eventuali clausole volte a disciplinare compiutamente la riservatezza delle informazioni; - eventuali clausole volte a definire le regole di comportamento interne per limitare tutte le possibili occasioni di conflitto e di concorrenza.
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