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1 C O M U N E DI R E C E T T O PROVINCIA DI NOVARA - ORIGINALE - COPIA Verbale di deliberazione della Giunta comunale N. 07 Del OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI G.C. N. 20 DEL ED APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO DEL LOCALE COMUNALE ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO. L anno 2016 il giorno 28 del mese di Gennaio alle ore nella Casa comunale. Convocata dal sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l intervento dei Signori: PRESENTE ASSENTE BERTONE ENRICO PRESIDENTE X PASSARIN ROSELLA ASSESSORE X MANCIN STEFANO ASSESSORE X Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Ienco Ileana. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Enrico Bertone, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l oggetto sopra indicato.

2 LA GIUNTA COMUNALE CONSIDERATO che il Comune di Recetto è proprietario del locale sito al piano terra in via Cavour 8, e che tale immobile, meglio identificato nell allegata planimetria, è utilizzato per lo svolgimento di attività medicoambulatoriale; RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del , avente ad oggetto: REVOCA DELIBERA DI G.C. N. 48 DEL ED APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO DEL LOCALE COMUNALE ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO. ; VISTA la nota prot. com. n. 270 del , con cui il Dott. Michele Faragò, medico di medicina generale, richiedeva a Questa Amministrazione la possibilità di poter utilizzare i locali adibiti ad ambulatorio per lo svolgimento dell attività di medico di medicina generale presso il Comune di Recetto; VALUTATA l importanza del servizio reso alla Comunità Recettese da parte dei medici operanti nell ambulatorio; RITENUTO che, l inserimento di un nuovo medico consentirebbe un alternanza più agevole tra le varie professionalità, garantendone una maggiore continuità, a vantaggio di tutta la comunità Recettese; PRESO ATTO che si rende necessario procedere con la stipula di un nuovo contratto, che tenga conto dell inserimento del medico richiedente; RITENUTO pertanto opportuno revocare, ai sensi dell art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni la propria precedente deliberazione n. 20 del , sopra richiamata; VALUTATO, pertanto di procedere con l approvazione di un nuovo schema di contratto di comodato d uso gratuito, dedito a disciplinare l uso del predetto immobile, per il perseguimento delle finalità di cui sopra; RITENUTO di applicare le seguenti condizioni contrattuali: - le spese di manutenzione ordinaria, pulizia interna ed esterna dei locali, di fornitura di acqua, energia elettrica e gas metano sono interamente a carico del comodatario; - l installazione e l attivazione di dispositivi elettronici o informatici saranno ad esclusiva cura e carico del comodatario; - l'amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento dell'attività di che trattasi, come pure da qualsiasi obbligo di risarcimento danni a cose e/o persone, nonché da qualsiasi responsabilità concernente la custodia dei beni del locatario lasciati presso i locali dati in comodato d'uso; - divieto di concessione dei locali a terzi, da parte del comodatario. VISTE le allegate bozze di contratto di Comodato d uso gratuito della durata con decorrenza dalla stipula e con scadenza in data , composto da nn. 22 articoli; RITENUTO meritevole di approvazione il contratto di cui sopra; VISTO il favorevole parere espresso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell art. 49 del D.L.vo 267/2000; VISTI: - il D.lgs 267/00; - lo Statuto Comunale; - gli artt e ss. del c.c. Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

3 D E L I B E R A - Di prendere atto della nota prot. com. n. 270 del , con cui il Dott. Michele Faragò, medico di medicina generale, richiedeva a Questa Amministrazione la possibilità di poter utilizzare i locali adibiti ad ambulatorio per lo svolgimento dell attività di medico di medicina generale presso il Comune di Recetto; - Di revocare la propria deliberazione n. 20 del , avente ad oggetto: REVOCA DELIBERA DI G.C. N. 48 DEL ED APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO DEL LOCALE COMUNALE ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO. ; per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; - Di approvare il nuovo schema di contratto di comodato d uso gratuito, così come allegato per farne parte integrante e sostanziale, dedito a disciplinare l uso del predetto immobile, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, avente scadenza al ; - Di applicare le seguenti condizioni contrattuali; - Le spese di manutenzione ordinaria, pulizia interna ed esterna dei locali, di fornitura di acqua, energia elettrica e gas metano sono interamente a carico del comodatario; - L installazione e l attivazione di dispositivi elettronici o informatici saranno ad esclusiva cura e carico del comodatario; - L'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento dell'attività di che trattasi, come pure da qualsiasi obbligo di risarcimento danni a cose e/o persone, nonché da qualsiasi responsabilità concernente la custodia dei beni del locatario lasciati presso i locali dati in comodato d'uso; - Divieto di concessione dei locali a terzi, da parte del comodatario, - Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, per la sottoscrizione del relativo contratto; - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.lgs 267 del 18/08/2000.

4 Letto,approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE Bertone Enrico IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Ienco Ileana Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell art.49 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Arch. Rino Cimmino IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Antonella Pezzana Atteso che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo comunale il per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art.124 D. Lgs. 18/08/2000, n.267. IL MESSO COMUNALE Dell Olmo Franco IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Ienco Ileana La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell art.134 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267. Data IL SEGRETARIO COMUNALE Copia conforme all originale. Recetto, IL SEGRETARIO

5 COMUNE DI RECETTO Rep. /2016 Provincia di NOVARA CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO L anno 2016 il giorno.. del mese di Gennaio, presso il Comune di Recetto, TRA Il Comune di Recetto rappresentato dal Sindaco rappresentante legale, Arch. Enrico Bertone - Comodante, in esecuzione della deliberazione G.C. n... del., esecutiva ai sensi di legge, d ora in poi chiamato comodante; E - Dott. Bergamaschi Ruggero (CF. BRGRGR54B20I736O) nato a Sillavengo il , residente in Biandrate alla Via San Giacomo n. 1; (d ora in poi chiamato comodatario) PREMESSO CHE - il Comune di Recetto è proprietario del locale sito al piano terra in Via Cavour 8 che tale immobile (meglio identificato nell allegata planimetria) e utilizzato per lo svolgimento di attività medico ambulatoriale; - si rende necessario disciplinare l uso del predetto immobile, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, valutata l importanza del servizio reso alla Comunità Recettese da parte dei medici operanti nell ambulatorio; Si conviene e si stipula quanto segue: 1) Il Comune di Recetto (d ora in poi chiamato Comodante), consegna al Dott.: Bergamaschi Ruggero, (d ora in poi chiamato Comodatario), il locale comunale sito al piano terra in Via Cavour, n 8, come meglio individuato nell allegata planimetria (allegato A), perché se ne servano come ambulatorio medico, nei giorni e negli orari stabiliti dal Comodatario il quale potrà anche essere variato dello stesso. 2) Il Comodatario dichiara di aver visitato il locale, di averlo trovato idoneo allo scopo e di impegnarsi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d uso. 3) L immobile viene concesso per lo svolgimento dell'attività medico ambulatoriale, restando esclusa ogni possibilità di sub locazione anche parziale ed ogni mutamento di destinazione. 4) La mutata destinazione d uso dei locali o l esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico - edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa dei Comodatari. 5) Il silenzio o l acquiescenza del Comodante al mutamento d uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario. 6) E facoltà del Comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, senza alcun obbligo di preavviso scritto. 7) In deroga all art del CC., per ogni peggioramento dello stato dell immobile locato è responsabile il Comodatario. 8) Le migliorie, riparazioni o modifiche, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Comodante e, qualora eseguite dal Comodatario, restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante. Resta comunque salvo, per il Comodante, il diritto di pretendere dai Comodatari il ripristino del locale nello stato in cui questi lo ha ricevuto. 9) Il Comodatario è costituito custode dell immobile oggetto del presente contratto e ritenuti direttamente responsabili verso il Comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa, per ogni tipo di abuso o trascuratezza nell uso dell immobile. 10) L'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento dell'attività di che trattasi, come pure da qualsiasi obbligo di risarcimento danni a terzi, nonché da qualsiasi responsabilità concernente la custodia dei beni del locatario lasciati presso i locali dati in comodato d'uso.

6 11) In fase di utilizzo da parte del Comodatario del locale, lo stesso solleverà in toto il Comodante da ogni molestia od azione di qualsiasi natura, che provenissero da terzi, in conseguenza della sottoscrizione del presente atto. 12) Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non possono concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 13) Le spese di manutenzione ordinaria, pulizia interna ed esterna dei locali, di fornitura di acqua, energia elettrica e gas metano, ecc. sono interamente a carico del comodatario; le quote per il suddetto rimborso, anche parziale, delle spese, dovranno essere versate entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello di gestione, a seguito di apposita richiesta di rimborso da parte del Settore Finanziario. 14) L installazione e l attivazione di dispositivi elettronici o informatici sarà ad esclusiva cura e carico del comodatario; 15) Il presente contratto di comodato d uso ha durata fino al , con decorrenza dalla data della stipulazione e potrà essere, sia da parte del Comune Comodante che del Comodatario, sciolto in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale o dalle parti, previa tuttavia disdetta da inviare 6 (sei) mesi prima al Comodatario, mediante lettera raccomandata A.R.; 16) In mancanza di disdetta comunicata dalle parti, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del periodo di cui al precedente articolo, il contratto si intenderà rinnovato per 5 (cinque) anni e così di seguito. 17) Alla scadenza dei termini sopra convenuti, il Comodatario è obbligato a restituire il locale oggetto del presente contratto. 18) Il domicilio del Comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all indirizzo dell immobile ceduto in comodato. 19) Tutte le spese del presente atto, quelle accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico esclusivo del Comodatario. Il presente contratto verrà registrato in caso d uso. 20) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. 21) Qualunque altra modifica al presente contratto non può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto, previa autorizzazione del Comodante. 22) Per quanto non previsto si rinvia al codice Civile all articolo 1803 e seguenti, oltre alle altre leggi in vigore in materia, in quanto compatibili. Letto, approvato e sottoscritto. IL COMODANTE - COMUNE DI RECETTO IL COMODATARIO Dott. Bergamaschi Ruggero

7 COMUNE DI RECETTO Provincia di NOVARA Rep. /2016 CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO L anno 2016 il giorno.. del mese di Gennaio, presso il Comune di Recetto, TRA Il Comune di Recetto rappresentato dal Sindaco rappresentante legale, Arch. Enrico Bertone - Comodante, in esecuzione della deliberazione G.C. n... del., esecutiva ai sensi di legge, d ora in poi chiamato comodante; E - Dott.ssa Grosso Roberta (CF. GRSRRT68L45A859V) nata a Biella il , residente in Carpignano Sesia alla Via Roma n. 28; (d ora in poi chiamato comodatario) PREMESSO CHE - il Comune di Recetto è proprietario del locale sito al piano terra in Via Cavour 8 che tale immobile (meglio identificato nell allegata planimetria) e utilizzato per lo svolgimento di attività medico ambulatoriale; - si rende necessario disciplinare l uso del predetto immobile, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, valutata l importanza del servizio reso alla Comunità Recettese da parte dei medici operanti nell ambulatorio; Si conviene e si stipula quanto segue: 1) Il Comune di Recetto (d ora in poi chiamato Comodante), consegna al Dott.: Bergamaschi Ruggero, (d ora in poi chiamato Comodatario), il locale comunale sito al piano terra in Via Cavour, n 8, come meglio individuato nell allegata planimetria (allegato A), perché se ne servano come ambulatorio medico, nei giorni e negli orari stabiliti dal Comodatario il quale potrà anche essere variato dello stesso. 2) Il Comodatario dichiara di aver visitato il locale, di averlo trovato idoneo allo scopo e di impegnarsi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d uso. 3) L immobile viene concesso per lo svolgimento dell'attività medico ambulatoriale, restando esclusa ogni possibilità di sub locazione anche parziale ed ogni mutamento di destinazione. 4) La mutata destinazione d uso dei locali o l esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico - edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa dei Comodatari. 5) Il silenzio o l acquiescenza del Comodante al mutamento d uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario. 6) E facoltà del Comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, senza alcun obbligo di preavviso scritto. 7) In deroga all art del CC., per ogni peggioramento dello stato dell immobile locato è responsabile il Comodatario. 8) Le migliorie, riparazioni o modifiche, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Comodante e, qualora eseguite dal Comodatario, restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante. Resta comunque salvo, per il Comodante, il diritto di pretendere dai Comodatari il ripristino del locale nello stato in cui questi lo ha ricevuto. 9) Il Comodatario è costituito custode dell immobile oggetto del presente contratto e ritenuti direttamente responsabili verso il Comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa, per ogni tipo di abuso o trascuratezza nell uso dell immobile. 10) L'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento dell'attività di che trattasi, come pure da qualsiasi obbligo di risarcimento danni a terzi, nonché da qualsiasi responsabilità concernente la custodia dei beni del locatario lasciati presso i locali dati in comodato d'uso.

8 11) In fase di utilizzo da parte del Comodatario del locale, lo stesso solleverà in toto il Comodante da ogni molestia od azione di qualsiasi natura, che provenissero da terzi, in conseguenza della sottoscrizione del presente atto. 12) Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non possono concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 13) Le spese di manutenzione ordinaria, pulizia interna ed esterna dei locali, di fornitura di acqua, energia elettrica e gas metano, ecc. sono interamente a carico del comodatario; le quote per il suddetto rimborso, anche parziale, delle spese, dovranno essere versate entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello di gestione, a seguito di apposita richiesta di rimborso da parte del Settore Finanziario. 14) L installazione e l attivazione di dispositivi elettronici o informatici sarà ad esclusiva cura e carico del comodatario; 15) Il presente contratto di comodato d uso ha durata fino al , con decorrenza dalla data della stipulazione e potrà essere, sia da parte del Comune Comodante che del Comodatario, sciolto in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale o dalle parti, previa tuttavia disdetta da inviare 6 (sei) mesi prima al Comodatario, mediante lettera raccomandata A.R.; 16) In mancanza di disdetta comunicata dalle parti, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del periodo di cui al precedente articolo, il contratto si intenderà rinnovato per 5 (cinque) anni e così di seguito. 17) Alla scadenza dei termini sopra convenuti, il Comodatario è obbligato a restituire il locale oggetto del presente contratto. 18) Il domicilio del Comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all indirizzo dell immobile ceduto in comodato. 19) Tutte le spese del presente atto, quelle accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico esclusivo del Comodatario. Il presente contratto verrà registrato in caso d uso. 20) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. 21) Qualunque altra modifica al presente contratto non può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto, previa autorizzazione del Comodante. 22) Per quanto non previsto si rinvia al codice Civile all articolo 1803 e seguenti, oltre alle altre leggi in vigore in materia, in quanto compatibili. Letto, approvato e sottoscritto. IL COMODANTE - COMUNE DI RECETTO IL COMODATARIO Dott.ssa Grosso Roberto

9 COMUNE DI RECETTO Provincia di NOVARA Rep. /2016 CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO L anno 2016 il giorno.. del mese di Gennaio, presso il Comune di Recetto, TRA Il Comune di Recetto rappresentato dal Sindaco rappresentante legale, Arch. Enrico Bertone - Comodante, in esecuzione della deliberazione G.C. n... del., esecutiva ai sensi di legge, d ora in poi chiamato comodante; E - Dott. Pietro Scordo (CF. SCRPTR75H30D976B), nato a Locri (RC), il , residente in Reggio Calabria alla Via Sbarre Inferiori n. 288; (d ora in poi chiamato comodatario) PREMESSO CHE - il Comune di Recetto è proprietario del locale sito al piano terra in Via Cavour 8 che tale immobile (meglio identificato nell allegata planimetria) e utilizzato per lo svolgimento di attività medico ambulatoriale; - si rende necessario disciplinare l uso del predetto immobile, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, valutata l importanza del servizio reso alla Comunità Recettese da parte dei medici operanti nell ambulatorio; Si conviene e si stipula quanto segue: 1) Il Comune di Recetto (d ora in poi chiamato Comodante), consegna al Dott.: Bergamaschi Ruggero, (d ora in poi chiamato Comodatario), il locale comunale sito al piano terra in Via Cavour, n 8, come meglio individuato nell allegata planimetria (allegato A), perché se ne servano come ambulatorio medico, nei giorni e negli orari stabiliti dal Comodatario il quale potrà anche essere variato dello stesso. 2) Il Comodatario dichiara di aver visitato il locale, di averlo trovato idoneo allo scopo e di impegnarsi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d uso. 3) L immobile viene concesso per lo svolgimento dell'attività medico ambulatoriale, restando esclusa ogni possibilità di sub locazione anche parziale ed ogni mutamento di destinazione. 4) La mutata destinazione d uso dei locali o l esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico - edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa dei Comodatari. 5) Il silenzio o l acquiescenza del Comodante al mutamento d uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario. 6) E facoltà del Comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, senza alcun obbligo di preavviso scritto. 7) In deroga all art del CC., per ogni peggioramento dello stato dell immobile locato è responsabile il Comodatario. 8) Le migliorie, riparazioni o modifiche, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Comodante e, qualora eseguite dal Comodatario, restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante. Resta comunque salvo, per il Comodante, il diritto di pretendere dai Comodatari il ripristino del locale nello stato in cui questi lo ha ricevuto. 9) Il Comodatario è costituito custode dell immobile oggetto del presente contratto e ritenuti direttamente responsabili verso il Comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa, per ogni tipo di abuso o trascuratezza nell uso dell immobile. 10) L'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento dell'attività di che trattasi, come pure da qualsiasi obbligo di risarcimento danni a terzi, nonché da qualsiasi responsabilità concernente la custodia dei beni del locatario lasciati presso i locali dati in comodato d'uso.

10 11) In fase di utilizzo da parte del Comodatario del locale, lo stesso solleverà in toto il Comodante da ogni molestia od azione di qualsiasi natura, che provenissero da terzi, in conseguenza della sottoscrizione del presente atto. 12) Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non possono concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 13) Le spese di manutenzione ordinaria, pulizia interna ed esterna dei locali, di fornitura di acqua, energia elettrica e gas metano, ecc. sono interamente a carico del comodatario; le quote per il suddetto rimborso, anche parziale, delle spese, dovranno essere versate entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello di gestione, a seguito di apposita richiesta di rimborso da parte del Settore Finanziario. 14) L installazione e l attivazione di dispositivi elettronici o informatici sarà ad esclusiva cura e carico del comodatario; 15) Il presente contratto di comodato d uso ha durata fino al , con decorrenza dalla data della stipulazione e potrà essere, sia da parte del Comune Comodante che del Comodatario, sciolto in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale o dalle parti, previa tuttavia disdetta da inviare 6 (sei) mesi prima al Comodatario, mediante lettera raccomandata A.R.; 16) In mancanza di disdetta comunicata dalle parti, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del periodo di cui al precedente articolo, il contratto si intenderà rinnovato per 5 (cinque) anni e così di seguito. 17) Alla scadenza dei termini sopra convenuti, il Comodatario è obbligato a restituire il locale oggetto del presente contratto. 18) Il domicilio del Comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all indirizzo dell immobile ceduto in comodato. 19) Tutte le spese del presente atto, quelle accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico esclusivo del Comodatario. Il presente contratto verrà registrato in caso d uso. 20) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. 21) Qualunque altra modifica al presente contratto non può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto, previa autorizzazione del Comodante. 22) Per quanto non previsto si rinvia al codice Civile all articolo 1803 e seguenti, oltre alle altre leggi in vigore in materia, in quanto compatibili. Letto, approvato e sottoscritto. IL COMODANTE - COMUNE DI RECETTO IL COMODATARIO Dott. Pietro Scordo

11 COMUNE DI RECETTO Provincia di NOVARA Rep. /2016 CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO L anno 2016 il giorno.. del mese di Gennaio, presso il Comune di Recetto, TRA Il Comune di Recetto rappresentato dal Sindaco rappresentante legale, Arch. Enrico Bertone - Comodante, in esecuzione della deliberazione G.C. n... del., esecutiva ai sensi di legge, d ora in poi chiamato comodante; E Dott. Rocco Michele Faragò (CF. FRGRCM64P10B774H ) nato a Cariati (CS) il residente in Novara alla Via G. Marconi n. 26; (d ora in poi chiamato comodatario) PREMESSO CHE - il Comune di Recetto è proprietario del locale sito al piano terra in Via Cavour 8 che tale immobile (meglio identificato nell allegata planimetria) e utilizzato per lo svolgimento di attività medico ambulatoriale; - si rende necessario disciplinare l uso del predetto immobile, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, valutata l importanza del servizio reso alla Comunità Recettese da parte dei medici operanti nell ambulatorio; Si conviene e si stipula quanto segue: 1) Il Comune di Recetto (d ora in poi chiamato Comodante), consegna al Dott.: Bergamaschi Ruggero, (d ora in poi chiamato Comodatario), il locale comunale sito al piano terra in Via Cavour, n 8, come meglio individuato nell allegata planimetria (allegato A), perché se ne servano come ambulatorio medico, nei giorni e negli orari stabiliti dal Comodatario il quale potrà anche essere variato dello stesso. 2) Il Comodatario dichiara di aver visitato il locale, di averlo trovato idoneo allo scopo e di impegnarsi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d uso. 3) L immobile viene concesso per lo svolgimento dell'attività medico ambulatoriale, restando esclusa ogni possibilità di sub locazione anche parziale ed ogni mutamento di destinazione. 4) La mutata destinazione d uso dei locali o l esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico - edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa dei Comodatari. 5) Il silenzio o l acquiescenza del Comodante al mutamento d uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario. 6) E facoltà del Comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, senza alcun obbligo di preavviso scritto. 7) In deroga all art del CC., per ogni peggioramento dello stato dell immobile locato è responsabile il Comodatario. 8) Le migliorie, riparazioni o modifiche, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Comodante e, qualora eseguite dal Comodatario, restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante. Resta comunque salvo, per il Comodante, il diritto di pretendere dai Comodatari il ripristino del locale nello stato in cui questi lo ha ricevuto. 9) Il Comodatario è costituito custode dell immobile oggetto del presente contratto e ritenuti direttamente responsabili verso il Comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa, per ogni tipo di abuso o trascuratezza nell uso dell immobile. 10) L'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento dell'attività di che trattasi, come pure da qualsiasi obbligo di risarcimento danni a terzi, nonché da qualsiasi responsabilità concernente la custodia dei beni del locatario lasciati presso i locali dati in comodato d'uso.

12 11) In fase di utilizzo da parte del Comodatario del locale, lo stesso solleverà in toto il Comodante da ogni molestia od azione di qualsiasi natura, che provenissero da terzi, in conseguenza della sottoscrizione del presente atto. 12) Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non possono concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 13) Le spese di manutenzione ordinaria, pulizia interna ed esterna dei locali, di fornitura di acqua, energia elettrica e gas metano, ecc. sono interamente a carico del comodatario; le quote per il suddetto rimborso, anche parziale, delle spese, dovranno essere versate entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello di gestione, a seguito di apposita richiesta di rimborso da parte del Settore Finanziario. 14) L installazione e l attivazione di dispositivi elettronici o informatici sarà ad esclusiva cura e carico del comodatario; 15) Il presente contratto di comodato d uso ha durata fino al , con decorrenza dalla data della stipulazione e potrà essere, sia da parte del Comune Comodante che del Comodatario, sciolto in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale o dalle parti, previa tuttavia disdetta da inviare 6 (sei) mesi prima al Comodatario, mediante lettera raccomandata A.R.; 16) In mancanza di disdetta comunicata dalle parti, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata A.R, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del periodo di cui al precedente articolo, il contratto si intenderà rinnovato per 5 (cinque) anni e così di seguito. 17) Alla scadenza dei termini sopra convenuti, il Comodatario è obbligato a restituire il locale oggetto del presente contratto. 18) Il domicilio del Comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all indirizzo dell immobile ceduto in comodato. 19) Tutte le spese del presente atto, quelle accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico esclusivo del Comodatario. Il presente contratto verrà registrato in caso d uso. 20) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. 21) Qualunque altra modifica al presente contratto non può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto, previa autorizzazione del Comodante. 22) Per quanto non previsto si rinvia al codice Civile all articolo 1803 e seguenti, oltre alle altre leggi in vigore in materia, in quanto compatibili. Letto, approvato e sottoscritto. IL COMODANTE - COMUNE DI RECETTO IL COMODATARIO Dott. Rocco Michele Faragò

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