CIRCOLARE DEL LAVORO. n. 43 del 12/11/2016.

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1 CIRCOLARE DEL LAVORO n. 43 del 12/11/2016 1

2 QUESTA SETTIMANA SU FISCAL FOCUS QUESTA SETTIMANA SUL QUOTIDIANO FISCAL FOCUS... 3 PRASSI E GIURISPRUDENZA DELLA SETTIMANA... 4 INPRATICA LAVORO... 6 NASPI: COME PRESENTARE LA DOMANDA 7 FOCUS LAVORO IL PUNTO SUL LAVORO ACCESSORIO 21 STUDIO LAVORO IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE: CHECK LIST 41 IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: CHECK LIST 52 GIUSTIZIA & LAVORO TRASPORTO PUBBLICO: RISARCIMENTO PER LA DESTITUZIONE ILLEGITTIMA 59 CASI LAVORO ASSEGNAZIONE MANSIONI DIVERSE DAL CONTRATTO 63 LEGGE DI BILANCIO 2017: ESONERO CONTRIBUTIVO 65 LAVORO & PREVIDENZA CDS ESPANSIVI E CIGS: LE PRIME INDICAZIONI DEL MLPS 68 VOUCHER BABY-SITTING PER AUTONOME: PUBBLICATO IL DM 75 LEGGE DI BILANCIO 2017: LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PENSIONI 78 LAVORO PART-TIME: PLURALITÀ DI CONTRATTI 92 ENPACL: IV RATA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO FLASH LAVORO PREMIO INAIL : VERSAMENTO IV RATA 102 L AGENDA DEL PROFESSIONISTA & CCNL DELLA SETTIMANA CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI SCADENZE DAL AL

3 Questa settimana sul Quotidiano Fiscal Focus lunedì 7 novembre 2016 Manovra 2017: rafforzato il welfare aziendale Manovra 2017: le novità sui lavori usuranti Cdl: ultimo appuntamento per il contributo soggettivo 2016 martedì 8 novembre 2016 Bando ISI agricoltura 2016: via libera alle domande Sorveglianza sanitaria: obbligatoria anche per i medici di continuità assistenziale Lavoro autonomo e lavoro agile DDL 2233 approvato dal senato mercoledì 9 novembre 2016 Manovra 2017: le novità sui lavoratori precoci Dimissioni online: come assistere il cliente giovedì 10 novembre 2016 Settore agricolo: in scadenza la iii rata contributiva 2016 GPS sull auto aziendale: non è considerato strumento di lavoro venerdì 11 novembre 2016 CIGD: ampliata al 50% la quota di utilizzabilità Sicurezza: il DVR deve contenere anche i rischi generici aggravati Marittimi esteri: valido il certificato di malattia redatto in forma standard sabato 12 novembre 2016 Lavoratori ExtraUe: assunzioni 2016 Il collocamento obbligatorio dopo il decreto correttivo: focus dei CDL Premi INAIL : versamento IV rata Seguici anche su: 3

4 PRASSI E GIURISPRUDENZA DELLA SETTIMANA Prassi e giurisprudenza della settimana Circolare n. 193 del , INPS Convenzione fra l INPS e Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.). Circolare n. 194 del INPS Convenzione fra l INPS e FEDERNETWORK. Circolare n. 195 del , INPS Corresponsione della 13^ mensilità e dell Indennità Integrativa Speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle Gestioni esclusive dell Assicurazione Generale Obbligatoria. Messaggio n del , INPS Fondi di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese bancarie. Modalità di presentazione della domanda telematica degli assegni straordinari del Fondo credito ordinario e del Fondo credito cooperativo (categorie 027 e 028). Messaggio n del 10 novembre 2016, INPS Marittimi esteri: valido il certificato di malattia redatto in forma standard Cassazione, sezione lavoro, Sezione Lavoro, sent. n /2016 Trasporto pubblico: risarcimento per la destituzione illegittima In tema di destituzione dal servizio adottata da un azienda di trasporto pubblico, il dies a quo del termine decennale entro cui è possibile proporre la domanda di risarcimento del danno non può essere fatto coincidere con la data di pubblicazione della sentenza del giudice amministrativo che ha dichiarato illegittima la destituzione, rilevando comunque la data di adozione del provvedimento disciplinare. È quanto emerge dalla sentenza 31 ottobre 2016, n , della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione secondo cui la pendenza di una controversia avente a oggetto l'accertamento del diritto la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa di risarcimento di danni, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione risarcitoria e, quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione. Comunicato stampa del , MLPS Fondo per gli incentivi alle iniziative per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato Circolare n. 14 del , Fondazione Studi CdL I correttivi al collocamento disabili Comunicato stampa del , INAIL Certificati medici di malattia professionale e Ricerca certificati medici Comunicato stampa del , INAIL Bando Isi agricoltura 2016: inserimento online del progetto Comunicato stampa del , MLPS Dopo di noi. Firmato il decreto attuativo di riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare Circolare n. 196 del , INPS Chiarimenti in ordine ai destinatari dell'art. 24 della L. n. 214/2011 4

5 Circolare n. 197 del , INPS Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Decreto interministeriale n dell 1 Giugno Interventi. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina 5

6 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 6

7 InPratica n. 10 del NASpI: come presentare la domanda A cura di Daniele Bonaddio Il 6 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 22/2015 operativo dal 7 marzo 2015 recante le Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n All art. 1 del suddetto Decreto Legislativo è stato introdotto un nuovo ammortizzatore sociale unico per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro: ossia la NASpI. Il nuovo sostegno economico, entrato in vigore il 1 maggio 2015, ha sostituito gli ammortizzatori sociali introdotti dalla Riforma Fornero (ASpI e mini-aspi). Per ricevere la NASpI, è necessario inoltrare telematicamente domanda all INPS, mediante il modello appositamente messo a disposizione dall Istituto previdenziale, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le modalità di comunicazione a disposizione del lavoratore sono i seguenti: online, direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell Istituto; Enti di Patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; Contact center integrato INPS-INAIL - n da rete fissa e da rete mobile. Tavola sinottica ADEMPIMENTO AMBITO SOGGETTIVO Presentazione telematica della domanda di NASpI, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Essa spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l ottavo giorno. I lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Restano esclusi dalla tutela i lavoratori a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI). 7

8 REQUISITI OGGETTIVI L IMPORTO DURATA DELLA PRESTAZIONE 1. Stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000). 2. Almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. L assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. È corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. CONDIZIONALITÀ LIQUIDAZIONE ANTICIPATA CASI DI COMPATIBILITÁ Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro. Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione. Accettazione di congrue offerte di lavoro. Incentivo all avvio di un attività lavorativa autonoma. Incentivo all avvio di impresa individuale. Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. È compatibile con il rapporto di lavoro subordinato, purché il reddito non superi gli euro (reddito minimo escluso da imposizione fiscale), salvo il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore ai sei mesi. 8

9 CAUSE DI DECADENZA ASPETTI FISCALI PRESTAZIONI ACCESSORIE NORMATIVA E PRASSI 1. Invio della domanda all INPS oltre il 68 giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. 2. Invio della domanda oltre i 30 giorni dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o da quella di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. 3. Perdita dello stato di disoccupazione. 4. Inizio di un attività lavorativa subordinata senza comunicazione. 5. Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. 6. Acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. Costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito. I contributi figurativi sono riconosciuti d ufficio per i periodi di fruizione della NASpI, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l importo massimo mensile della NASpI per l anno INPS, Circolare n. 94 del 12 maggio Art. 1 del Decreto Legislativo n. 22/2015. INPS, Circolare n. 142 del 29 luglio INPS, Circolare n. 194 del 27 novembre Adempimento Per ricevere la NASpI, è necessario inoltrare telematicamente domanda all INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la domanda può essere presentata attraverso le seguenti modalità: online, direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell Istituto; Enti di Patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; Contact center integrato INPS-INAIL - n da rete fissa e da rete mobile. Il modulo da utilizzare per la presentazione dell istanza è rinvenibile nella sezione Modulistica del sito INPS ( digitando la parola NASpI nell apposito box. La domanda può essere scaricata cliccando sul seguente allegato. 9

10 DECORRENZA NASPI La NASpI spetta a decorrere: 1. dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l ottavo giorno; 2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all ottavo giorno; 3. dall ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso, qualora la domanda sia stata presentata entro l ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge; 4. dall ottavo giorno successivo, qualora la domanda sia stata presentata entro l ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge. Quando va inviata la domanda? Entro 68gg dalla cessazione del rapporto di lavoro. Da quando decorre la prestazione? Dall ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se la domanda è presentata successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, scatta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 10

11 Ambito soggettivo La NASpI è rivolta ai lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell art. 1, co. 3, della Legge n. 142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Restano esclusi dalla tutela i lavoratori a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI). CAMPO DI APPLICAZIONE Inclusi: Esclusi: lavoratori dipendenti; 1. lavoratori a tempo apprendisti; indeterminato delle soci lavoratori di cooperativa con lavoro subordinato; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. P.A.; 2. operai agricoli (OTD e OTI). N.B. La NASpI non soggiace al prelievo del 5,58% previsto dalla L. n. 41/1986. Requisiti oggettivi Per accedere al nuovo sostegno economico è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000); almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione; 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l inizio del periodo di STATO DISOCCUPAZIONE Come più volte affermato, deve trattarsi di disoccupazione involontaria; quindi, restano fuori i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Sul punto, l Istituto previdenziale tiene a precisare che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano: 11

12 1. per giusta causa qualora motivate: dal mancato pagamento della retribuzione; dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; dal c.d. mobbing; dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell azienda (art co.4 Cod. civ.); dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un altra, senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall art Codice civile; dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente. 2. durante il periodo tutelato di maternità ex art. 55 del D.Lgs. n. 151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio). Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la DTL (art. 1, co. 40, della L. n. 92/2012). ALMENO 13 SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE Con riferimento al secondo requisito, ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica: ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; agli operai agricoli; agli apprendisti; per i quali continuano a permanere le regole vigenti. Cosa s intende per contribuzione utile? Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art Cod.civ. Possono invece considerarsi utili: i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di 12

13 congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all estero in Paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell'anno solare. Qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione NASpI purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura. A tal fine, per la verifica dell entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva. Diversamente, non sono considerati utili: i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale; i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo); i periodi di CIGS e CIGO con sospensione dell'attività a zero ore; i periodi di assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità. Per la NASpI non è più richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa. TRENTA GIORNATE DI LAVORO EFFETTIVO Infine, per la maturazione delle 30 giornate di lavoro effettivo bisogna calcolare le giornate di effettiva presenza a lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. Tali periodi sono indicati nel flusso mensile UniEmens - con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi - col codice S. A tal fine, gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei 12 mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate: malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo); cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore; 13

14 assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità. L importo Quanto alla misura, l assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Qualora l importo sia pari o inferiore a euro (importo rivalutato annualmente in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. In caso contrario l importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, essa non può superare l importo mensile di euro (rivalutato annualmente). Inoltre, bisogna tenere conto che la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91 giorno). IMPORTO NASPI Pari o inferiore a 1.195: 75% della retribuzione Superiore a 1.195: 75% + 25% della retribuzione mensile. Non può mai superare l importo mensile di euro. Durata della prestazione Passando alla durata, essa è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la NASpI è corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane. Quanto dura la NASpI? È corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Dal 1 gennaio 2017 la NASpI è corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane. Sul punto, l INPS tiene a precisare che: ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione; 14

15 ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo; i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione. Inoltre, l INPS ha ritenuto opportuno individuare una serie di criteri in base ai quali quantificare i periodi di contribuzione che hanno dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione anche quando la durata di questa non era rapportata alla contribuzione preesistente. I CRITERI Tali criteri prevedono che al fine di applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) ed ASpI per le quali la durata della prestazione non era commisurata alla contribuzione preesistente si adotterà il seguente procedimento di calcolo: in caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASpI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASpI; in caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASpI, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest ultima avrebbe dovuto avere; in entrambi i casi A) e B), tuttavia, per le prestazioni di DSO e AspI con durata teorica fino a 12 mesi, nell ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASpI. Invece nel caso in cui la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, cioè AspI 2014 e 2015 per i lavoratori ultracinquantacinquenni, verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti nell arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest ultima avrebbe dovuto avere. 15

16 Condizionalità Non bisogna dimenticare che l erogazione del NASpI è condizionata alle seguenti attività: 1. partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro; 2. partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; 3. accettazione di congrue offerte di lavoro. Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro Prima mancata presentazione Decurtazione di 1/4 di una mensilità Seconda mancata presentazione Terza mancata presentazione Decurtazione di 1 mensilità Decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione Prima mancata presentazione Ulteriore mancata presentazione Decurtazione di 1 mensilità Decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro Prima mancata presentazione Seconda mancata presentazione Terza mancata presentazione Decurtazione di 1/4 di una mensilità Decurtazione di 1 mensilità Decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione Accettazione di congrue offerte di lavoro Prima mancata accettazione Decadenza della prestazione Liquidazione anticipata NASpI Esistono anche dei casi in cui il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata dell'intero importo del trattamento, in un unica soluzione. Elenchiamoli: incentivo all avvio di un attività lavorativa autonoma; incentivo all avvio di impresa individuale; 16

17 sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. A tal fine, è necessario presentare telematicamente domanda di anticipazione all INPS, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Sul punto, è bene precisare che l erogazione anticipata della NASpI fa perdere il diritto all assegno al nucleo familiare e all accredito figurativo ai fini pensionistici. Se il lavoratore viene assunto prima dell originaria scadenza del periodo per cui fruisce dell anticipazione, deve restituire quanto ricevuto a meno che non instauri un rapporto di tipo subordinato con la cooperativa di cui ha sottoscritto una quota di capitale. Quando può essere richiesta la liquidazione anticipata? Nei casi di: avvio di un attività lavorativa autonoma; avvio di impresa individuale; sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. Casi di compatibilità La NASpI prevede anche dei casi di compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato, purché il reddito non superi gli euro (reddito minimo escluso da imposizione fiscale), salvo il caso in cui la durata del rapporto sia superiore ai sei mesi. In quest ultimo caso, infatti, si applica l istituto della decadenza. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini dell 80% dell importo spettante, a condizione che comunichi all'inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività: il reddito annuo previsto; che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. 17

18 I limiti di compatibilità La NASpI è compatibile: con un rapporto di lavoro subordinato, purché non superi gli 8.145; con un rapporto di lavoro autonomo, purché non superi i 4.800; con più tipologie lavorative, purché non superi gli CASI DI COMPATIBILITÀ RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NON SUPERIORE A 6 MESI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SUPERIORE A 6 MESI (REDDITO > A 8.145) RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (REDDITO < A 8.145) RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO (REDDITO < A 4.800) La NASpI viene sospesa d ufficio per tutta la durata del rapporto di lavoro. Riprende al termine del rapporto di lavoro. La NASpI non viene corrisposta. Il lavoratore ho l obbligo di comunicare all INPS, entro un mese dall inizio del lavoro, il reddito annuo previsto. La NASpI viene ridotta dell 80% dell importo spettante. La riduzione è rapportata al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data in cui termina il periodo di fruizione dell indennità. Il lavoratore ha l obbligo di comunicare all INPS, entro un mese dall inizio del lavoro, il reddito annuo previsto. La NASpI viene ridotta dell 80% dell importo spettante. La riduzione è rapportata al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data in cui termina il periodo di fruizione dell indennità. Il nuovo datore di lavoro deve essere differente rispetto a quello precedente. 18

19 Cause di decadenza Il Decreto Legislativo prevede anche dei casi di decadenza dalla NASpI, che illustriamo di seguito: invio della domanda all INPS oltre il 68 giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro; invio della domanda oltre i 30 giorni dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o da quella di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa; perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un attività lavorativa subordinata senza comunicazione; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI Aspetti fiscali Sul fronte fiscale, va precisato che l indennità di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito. Pertanto, l Istituto, in qualità di sostituto di imposta, sulle somme erogate a titolo di indennità NASpI: applica le ritenute IRPEF, determinate ai sensi dell art. 11 del Tuir; riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del Tuir) e per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir); effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3 del D.P.R. n. 600/73); rilascia la Certificazione Unica (art. 4, comma 6-ter del D.P.R. 322/1998). Prestazioni accessorie Infine, è stato precisato che i contributi figurativi sono riconosciuti d ufficio per i periodi di fruizione della NASpI, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l importo massimo mensile della NASpI per l anno Quindi, siccome l importo massimo mensile della NASpI per l anno 2015 è di euro, predetta contribuzione figurativa è riconosciuta solo entro il limite di euro (1.300 euro * 1,4). Inoltre, ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione, le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il predetto tetto (1,4 volte l importo massimo della NASPI) vengono neutralizzate, qualora, una volta rivalutate, siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse. 19

20 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 20

21 Il punto sul lavoro accessorio A cura di Daniele Bonaddio Il lavoro accessorio, attualmente disciplinato dagli artt (Capo IV) del D.Lgs. n. 81/2015, è stato investito da significative novità, che ne hanno notevolmente ampliato l utilizzo; si ricorda, infatti, che il limite economico massimo è passato da euro a euro netti (9.333 euro lordi), con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1 gennaio 31 dicembre). Ma non solo. È stata introdotta anche una stabilizzazione dell utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di euro di corrispettivo per anno civile. La nuova disciplina, però, entrata in vigore il 25 giugno 2015, ha da subito subìto profonde modifiche grazie al Decreto correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016), entrato in vigore l 8 ottobre scorso, che tra le tante norme di correzione, ne contiene alcune che hanno lo scopo di rendere la disciplina più armonica e di creare un deterrente all utilizzo difforme dei voucher. Nel dettaglio, i voucher sono stati resi pienamente tracciabili e le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l'indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata. Ciò porrà sicuramente un freno all utilizzo distorto dei buoni lavoro che sono nati principalmente con l intento di far emergere il lavoro nero ma sono purtroppo finiti per alimentare il precariato. Dunque, con le modifiche che apportate dal Decreto Correttivo, il Focus Lavoro n. 09 del legislatore punta ad impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di aziende che - al pari di un cittadino che utilizza il biglietto dell'autobus solo se sale a bordo il controllore - acquistano il voucher, comunicano l'intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro. Premessa Il lavoro accessorio, nato con l intento di diminuire il fenomeno del lavoro nero, poggia le sue fondamenta nel D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi ). Si tratta, in particolare, di rapporti di lavoro che non possono essere ricondotte a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, poiché vengono prestate in via del tutto saltuaria. La caratteristica principale del lavoro accessorio è sicuramente rappresentato dal meccanismo di pagamento, che prevede la consegna ai lavoratori di buoni lavoro (c.d. voucher ), aventi un valore nominale (attualmente pari a 10 euro lordi all ora), i quali potranno essere successivamente riscossi presso gli uffici postali, bancari ovvero tabaccai. Inizialmente tale metodo di pagamento era piuttosto limitato e circoscritto a determinati soggetti, in quanto poteva essere utilizzato per determinate attività (es. vendemmia, baby-sitting, piccoli lavori domestici, ecc.) e applicabile soltanto a precise tipologie di lavoratori (pensionati, casalinghe, ecc.). Da allora, però, lo scenario dei buoni lavoro è mutato completamente, perdendo la rotta per la quale erano stati introdotti. Infatti, con la L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), e il D.Lgs. n. 81/2015 poi, si è completamente liberalizzato il lavoro accessorio, abrogando di conseguenza i paletti contenuti negli artt del D.Lgs. n. 276/2003. A porre rimedio a tale situazione, è intervenuto il Decreto Correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016) il quale, a decorrere dall 8 ottobre 2016, prevede che l emissione dei voucher sia subordinata ad una procedura che permetta l utilizzo dell istituto solo a seguito di 21

22 comunicazione, da effettuarsi almeno 60 minuti prima dello svolgimento della stessa, alla sede territoriale del neo Ispettorato Nazionale del Lavoro. Limite economico Come precisato in premessa, la novità principale contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 (art. 48, co, 1) riguarda l aumento del limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro, che passa da euro a euro netti (lordo 9.333), con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1 gennaio 31 dicembre). Mentre la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei euro annui, non può comunque superare i netti. Tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell indice Istat. Quanto detto dimostra che qualora un lavoratore Tizio, effettui una prestazione accessoria per il committente Alfa potrà percepire nell anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) al massimo 2020 euro netti in voucher. Ciò non significa però che il committente Alfa non possa utilizzare ulteriormente nel corso dell anno civile del lavoro accessorio: infatti, entro il limite di euro netti totali nel corso dell anno, ha la possibilità di utilizzare i voucher per svolgere delle attività lavorative con altri prestatori di lavoro accessorio 1. Quanto al lavoratore Tizio, seppur abbia raggiunto il limite massimo di lavoro con il committente Alfa, avrà comunque la possibilità di ricevere compensi con voucher entro il limite di euro netti annui. Dunque, i committenti dovranno stare particolarmente attenti a non far superare al lavoratore il predetto limite, poiché, in caso contrario, scatterebbe la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato. È bene, quindi, che il committente si faccia rilasciare dal lavoratore un autodichiarazione in cui si indicano i compensi già ricevuti durante l anno (di seguito il modello). L acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL LAVORATORE PERCETTORE DI VOUCHER (art. 46 D.P.R. n. 445/00) Il/la sottoscritto/a nato/a a (prov. ) il residente in (prov. ) via/piazza n. sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle CONSEGUENZE PENALI in caso di dichiarazioni false previste dall art.76 del D.P.R. n.445/00, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia DICHIARA di aver percepito ad oggi, nel corrente anno solare, compensi per prestazioni di lavoro occasionale accessorio (voucher) pari ad euro lordi. 1 Diritto & Pratica del Lavoro, n. 1/2016, p. 15, Natali A.I., Lavoro accessorio: condizioni e limiti operativi 22

23 di ESSERE / NON ESSERE percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L imprenditore commerciale professionista o 7mila* euro netti totali 2mila* euro netti per ciascun lavoratore** Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare al committente qualunque modifica intervenuta rispetto a quanto dichiarato. Altri settori produttivi, compresi gli enti locali euro complessivi per anno civile, e nel limite (per gli enti pubblici) del patto di stabilità. Luogo e data Il/la dichiarante Il Decreto Legislativo, inoltre, introduce anche una stabilizzazione dell utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di euro di corrispettivo per anno civile. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. I LIMITI *tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell indice Istat, e i valori considerati sono netti. Per cui al lordo si parla di: euro lordi (con riferimento ai 2mila euro netti); euro lordi (con riferimento ai 7mila euro netti). ** se il lavoratore supera tale limite scatta la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato. Di seguito, si riporta l attuale normativa sul lavoro accessorio alla luce dell entrata in vigore del Decreto Correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016), che ha rivisto in particolare le modalità di comunicazione preventiva dell instaurazione del rapporto di lavoro. DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2015 Capo IV Lavoro accessorio Art. 48. Definizione e campo di applicazione Il lavoratore 7mila* euro netti totali 2mila* euro netti per ciascun committente** Se percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito: euro complessivi per anno civile. 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a 23

24 favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. 2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. 5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 6. E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del Art. 49. Disciplina del lavoro accessorio 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. 2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, 24

25 il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'inps, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'inail, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'inps. 6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. 7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'inps e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 50. Coordinamento informativo a fini previdenziali 1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'inps e l'inail stipulano 25

26 apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Voucher agricoli Il Decreto Legislativo conferma la disciplina della Riforma Fornero in merito all utilizzo del lavoro accessorio nel settore agricolo. Infatti, i voucher si applicano: alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; se svolte a favore di produttori agricoli con volume d affari non superiore a euro, a condizione che i soggetti non fossero iscritti l anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD). Divieto lavoro accessorio La nuova disciplina, inoltre, ha previsto un esplicito divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del MLPS, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I voucher Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari (c.d. voucher), numerati progressivamente e datati. Differente è il discorso per i committenti non imprenditori o professionisti, i quali possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Dunque, bisogna fare un distinguo tra: committenti imprenditori o liberi professionisti; e committenti non imprenditori o professionisti. In particolare, i primi possono acquistare i buoni esclusivamente attraverso: la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico); tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo; banche popolari abilitate. L art 49, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 ha previsto, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti possono continuare ad acquistare i buoni, oltreché attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale. 26

27 VOUCHER Soggetti Committenti imprenditori professionisti Committenti imprenditori professionisti MODALITÀ DI ACQUISTO DEI o non o Modalità Esclusivamente maniera telematica in In via telematica e presso le rivendite autorizzate Nuovo concetto di committente contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno); le ambasciate; i partiti e movimenti politici; i gruppi parlamentari; le associazioni sindacali; le associazioni senza scopo di lucro; le chiese o associazioni religiose; le fondazioni che non svolgono attività d impresa; i condomini; le associazioni e società sportive dilettantistiche; le associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.); i comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc. L INPS, con un messaggio istituzionale ha precisato che l eliminazione dell aggettivo commerciale rispetto a quanto previsto dal vecchio impianto normativo non è significativo ai fini dell individuazione dei soggetti imprenditori. Infatti, l espressione imprenditore commerciale voleva in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l aggettivo commerciale possa in qualche modo circoscrivere l ambito settoriale dell attività d impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni. Dunque, l espressione imprenditori risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall art e ss. del codice civile, dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette. Per meglio comprendere l importante precisazione dell Istituto previdenziale, è stato stilato un elenco di committenti che possono utilizzare i voucher, tra i quali rientrano: i committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di Il committente persona giuridica per utilizzare la procedura telematica ovvero per acquistare i voucher presso tabaccai e altri soggetti abilitati, è necessario che richieda alla sede INPS della propria provincia tramite modello SC53, l'abbinamento tra l'azienda ed il codice fiscale di un delegato persona fisica che opererà per conto dell'impresa. IL VALORE NOMINALE Il valore nominale dei voucher è fissato con Decreto del MLPS, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In attesa dell emanazione del decreto, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 27

28 GLI ELEMENTI DEL BUONO LAVORO 10 x 13% = 1,3 contribuzione Inps 10 x 7% = 0,70 copertura assicurativa Inail 10 x 5% = 0,50 compenso al concessionario Inps 10-1,3-0,70-0,50 = 7,50 somma netta per il lavoratore La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con Decreto del MLPS, di concerto con il MEF, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'inps. PAGAMENTO VOUCHER Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Tale rapporto impone in capo al concessionario l obbligo di versare per conto della persona che presenta i voucher: i contributi previdenziali all INPS (13%); i contributi assicurativi contro gli infortuni all'inail (7%); 0,50 euro a titolo di rimborso spese. IL VALORE NOMINAL 10 nominali in caso di voucher singolo il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, sarà quindi pari a 7, nominali in caso di voucher multiplo il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. CASI PARTICOLARI Il Ministero del Lavoro può stabilire con decreto specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. In particolare, stiamo parlando: di soggetti correlati allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da Pubbliche Amministrazioni. Voucher telematici Ma come si acquistano i voucher telematici sul sito dell INPS? Qual è la procedura da seguire? Ebbene, la procedura per l utilizzo telematico dei buoni lavoro si compone di sei fasi che andremo a illustrare di seguito. PRIMA FASE (REGISTRAZIONE COMMITTENTE) Innanzitutto, il committente dovrà registrarsi presso l INPS (direttamente o per il tramite dell associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalità: sportelli INPS; sito internet ( nella sezione Servizi OnLine -> Per il cittadino -> Lavoro Accessorio (se già in possesso del PIN); Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito da telefono fisso oppure 28

29 da cellulare al n , con tariffazione a carico dell utenza chiamante); associazioni di categoria dei datori di lavoro. SECONDA FASE (ACCREDITAMENTO PRESTATORE) Allo stesso modo, anche il prestatore dovrà registrarsi presso l INPS utilizzando i suddetti canali. Successivamente, il prestatore (maggiorenne) riceve da Poste Italiane, a cui sono inviati i dati così registrati: la carta (INPS card c.d. Postepay virtual ) sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite; l accreditamento del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio postale con un caricamento minimo di 5 euro; il materiale informativo. La registrazione dei prestatori se effettuata tramite accesso al sito richiede una attività di verifica dei dati da parte del Contact center, che contatta i potenziali prestatori. Questa operazione richiede 2-3 giorni. Una volta verificati, i dati anagrafici del prestatore saranno trasmessi a Poste italiane, che provvederà entro circa 25 giorni lavorativi - ad inviare presso il domicilio degli interessati la INPS card (Postepay). La fase di registrazione si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all utilizzo della carta da parte del prestatore e l attivazione della carta presso un ufficio postale. In caso di impossibilità a riscuotere entro i termini di scadenza del bonifico, è necessario rivolgersi alla sede INPS per chiederne la riemissione. Il prestatore minorenne, che in quanto tale non può ricevere la INPS Card, riceverà da Poste italiane una lettera di bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie. TERZA FASE (VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEI VOUCHER) Arrivati alla terza fase, il committente dovrà versare, prima dell inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore. A tal fine, il committente potrà utilizzare: il modello F24, indicando nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale la causale LACC appositamente istituita; In caso di committente persona giuridica, nel campo matricola INPS del mod. F24 vanno riportati - in base alle indicazioni dell Agenzia delle Entrate - o il cap dell azienda o il codice della sede INPS, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a completare i 17 caratteri numerici previsti dal campo. In alternativa, si può inserire il codice fiscale del committente oppure il seguente codice: Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali. La riscossione del bonifico deve avvenire entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione). il bonifico sul conto corrente postale intestato a INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10. In questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del 29

30 bollettino di c/c, può essere effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS. Nel caso che la procedura venga attivata da una Associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente; il pagamento online. delegato) per utilizzare la procedura telematica, è necessario richiedere alla sede INPS della propria provincia (tramite modello SC53 scaricabile dal sito Internet Inps), l abbinamento tra il c.f./p.iva dell azienda ed il codice fiscale di un delegato persona fisica (munito di Pin), che opererà per conto dell azienda o ente committente. QUARTA FASE (RICHIESTA DEI VOUCHER E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DA PARTE DEL COMMITTENTE) A questo punto, il committente è chiamato ad effettuare sempre prima dell inizio delle attività di lavoro accessorio - la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali. La dichiarazione, in particolare, dovrà contenere: 1. l anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale; 2. la data di inizio e di fine presunta dell attività lavorativa; 3. il luogo di svolgimento della prestazione. Nel caso in cui dopo la dichiarazione - si verifichino delle variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati. Tale adempimento è di estrema importanza, poiché la mancata comunicazione all INPS/INAIL prevede l applicazione della maxisanzione, di cui all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ). Non bisogna dimenticare che in caso di committente persona giuridica (o di committente persona fisica che intenda avvalersi di un Una volta effettuato tale abbinamento, il delegato dovrà: entrare nella procedura online con il suo C.F. ed il suo PIN ed accedere alla sezione: Servizi OnLine -> Per tipologia di utente - > Cittadino -> Lavoro Accessorio oppure alla sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro -> Servizi on line -> Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali); inserire il CF/P.IVA dell'azienda/ente committente; operare come delegato dell'azienda/ente committente. QUINTA FASE (RENDICONTAZIONE DEI VOUCHER) Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta, quindi l effettivo utilizzo dei buoni lavoro. La procedura di gestione INPS, ricevuta la comunicazione a consuntivo del committente, effettuerà le seguenti operazioni: verificherà preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo accessorio con il complessivo onere dovuto per lo stesso; 30

31 in relazione all esito della verifica di cui al punto precedente: nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell onere), invierà le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all avvenuta attivazione o meno della INPS Card); nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell onere), rappresenterà al committente l impossibilità a procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile non consentirà la copertura della operazione di rendicontazione. La procedura è progettata in modo che la disponibilità sul conto può essere utilizzata in momenti diversi, quindi in fase di consuntivazione non è obbligatorio arrivare ad un saldo pari a zero, ma è consentito che permanga una somma residua da spendere per successive richieste di prestazioni di lavoro accessorio. SESTA FASE (ACCREDITO DEI CONTRIBUTI) Il processo si conclude con l accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. Ciò avviene, una volta reperita l informazione di avvenuta riscossione dei buoni lavoro da parte del prestatore, mediante l invio di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata. L INPS, infine, provvede al riversamento a INAIL del contributo del 7% destinato all assicurazione contributo del 7% destinato all assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Riscossione voucher La riscossione dei buoni lavoro si differenzia in base al luogo nel quale il committente li ha acquisitati, come dei seguito descritto: Buoni cartacei, distribuiti presso le Sedi INPS Voucher telematici Voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati Voucher acquistati presso gli sportelli bancari abilitati Voucher acquistati presso gli Uffici Postali Comunicazione preventiva Riscossione presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell emissione. Riscossione tramite l INPSCard (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali. Riscossione presso la relativa rete tabaccai dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell emissione. Riscossione, dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell emissione, esclusivamente dal medesimo circuito bancario. Riscossione dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale. Altra importante novità concerne la preventiva comunicazione telematica delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la quale dovrà essere resa alla direzione territoriale del lavoro competente (DTL), attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica. La comunicazione dovrà contenere: i dati anagrafici; 31

32 il codice fiscale del lavoratore; il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. quale sicuramente genererà un ricorso più oculato al lavoro accessorio, e sarà anche molto più efficace in termini di contrasto al lavoro nero. Tuttavia, il giorno stesso dell entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione è arrivato il tempestivo intervento da parte del Ministero del Lavoro (nota protocollo n. 3337/2015) il quale ai fini dei necessari approfondimenti in ordine all attuazione dell obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche - ha decretato la temporanea sospensione della nuova modalità di comunicazione preventiva. Pertanto, i committenti potranno continuare ad assolvere a tale obbligo presso gli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure. Il lavoro accessorio dopo il decreto correttivo al Jobs Act La modifica del lavoro accessorio nella parte che concerne specificamente la comunicazione era auspicata da più parti, e la richiesta è stata finalmente accolta dal Consiglio dei Ministri dopo un lungo iter di revisione della normativa prevista dai Decreti Delegati del Jobs Act, sulla base della clausola di proroga prevista all articolo 1, comma 13, della Legge n. 183/2014, che prevedeva appunto che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei Decreti Legislativi, il Governo potesse adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. E una delle evidenze emerse, è proprio quella che riguarda l utilizzo distorto che si è fatto dello strumento dei voucher, per i quali, non essendo necessaria una comunicazione stringente, portava a un abuso non indifferente di tale strumento. Allo stato attuale, sulla base del correttivo in questione, la normativa porta a una diversa configurazione dell obbligo di comunicazione, la LA COMUNICAZIONE Ma andiamo alla comunicazione: viene previsto infatti che l emissione dei voucher sia subordinata ad una procedura che permetta l utilizzo dell istituto solo a seguito di comunicazione, da effettuarsi almeno 60 minuti prima dello svolgimento della stessa, alla sede territoriale del neo Ispettorato Nazionale del Lavoro. Cambia così l articolo 49, comma 3, D.Lgs. 81/2015, prevedendo l utilizzo dell applicativo necessario ad effettuare le analoghe comunicazioni relative al lavoro intermittente, al quale espressamente, tale comunicazione (ora prevista anche per i voucher) si ispira. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. La Circolare n. 1 dell Ispettorato Nazionale del Lavoro (pubblicata il 17 ottobre scorso) spiega le modalità pratiche per rispettare il nuovo obbligo. Vediamole nel dettaglio. L INL innanzitutto evidenzia che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell INPS, per cui: i committenti imprenditori o liberi professionisti, hanno l obbligo di acquistare i 32

33 buoni lavoro esclusivamente con modalità telematiche attraverso: la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico); tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo; Banche Popolari abilitate; i committenti non imprenditori o professionisti, invece possono continuare ad acquistare i buoni, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale. Prima dell inizio delle attività di lavoro accessorio il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare a mezzo voucher, attraverso: il Sito internet il Contact Center al n (da numero fisso) o al n (da cellulare); presso una sede INPS. La dichiarazione dovrà contenere: 1. l anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale; 2. la data di inizio e di fine presunta dell attività lavorativa; 3. il luogo di svolgimento della prestazione. Il committente così, è (e rimane) obbligato a comunicare preventivamente l inizio della prestazione all INPS, attraverso i canali indicati, in quanto tale dichiarazione vale anche ai fini INAIL. Nel caso in cui dopo la dichiarazione - si verifichino delle variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati. La mancata comunicazione all INPS/INAIL prevede l applicazione della maxi-sanzione lavoro nero. Per quanto concerne invece gli obblighi nei confronti dell Ispettorato, si ricorda innanzitutto che la comunicazione in questione andrà effettuata: 2. per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare: i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; il luogo della prestazione; il giorno di inizio della prestazione; l ora di inizio e di fine della prestazione; a) per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi: i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; il luogo della prestazione; la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. Si ricorda che le dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare anche: dati del committente (almeno il codice fiscale e la ragione sociale), che andranno riportati anche nell oggetto della ; dati relativi alla accessorio. prestazione di lavoro Così come per la dichiarazione di inizio attività nei confronti di INPS, dovranno anche in tal caso essere comunicate eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. 33

34 In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. La procedura è molto simile a quella prevista per il lavoro intermittente (job on call): anche per quanto concerne la violazione degli obblighi di comunicazione si applicherà quindi la medesima sanzione prevista per la violazione dell obbligo nel caso di lavoro intermittente, ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Per quanto concerne i lavoratori agricoli, ferma restando la necessità di comunicazione, è previsto un termine diverso per la comunicazione della prestazione di lavoro accessorio: gli imprenditori agricoli saranno infatti tenuti ad effettuare la comunicazione (corredata dagli elementi e con le modalità di cui sopra) con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. Pare opportuna comunque una piccola nota con riferimento alla comunicazione mediante SMS: seppur la norma prevede questa forma di comunicazione, allo stato attuale tale possibilità non è nella pratica prevista. L Ispettorato si riserva di pubblicare con ulteriore documento di prassi delle eventuali modalità aggiuntive per l assolvimento degli obblighi previsti. Di seguito si riportano gli indirizzi forniti dall Ispettorato per l adempimento dell obbligo di comunicazione. Voucher.Alessandria@ispettorato.g ov.it Voucher.Ancona@ispettorato.gov.it Voucher.Aosta@ispettorato.gov.it Voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it Voucher.AscoliPiceno@ispettorato. gov.it Voucher.Asti@ispettorato.gov.it Voucher.Avellino@ispettorato.gov.it Voucher.Bari@ispettorato.gov.it Voucher.Basilicata@ispettorato.gov. it Voucher.Belluno@ispettorato.gov.it Voucher.Benevento@ispettorato.go v.it Voucher.Bergamo@ispettorato.gov.i t Alessandria Ancona Aosta Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Basilicata Belluno Benevento Bergamo Biella- Vercelli Bologna Brescia Brindisi Cagliari- Oristano Caserta Catanzaro Chieti- Pescara Como Cosenza Cremona Crotone Voucher.Biella- Vercelli@ispettorato.gov.it Voucher.Bologna@ispettorato.gov.it Voucher.Brescia@ispettorato.gov.it Voucher.Brindisi@ispettorato.gov.it Voucher.Cagliari- Oristano@ispettorato.gov.it Voucher.Caserta@ispettorato.gov.it Voucher.Catanzaro@ispettorato.gov.it Voucher.Chieti- Pescara@ispettorato.gov.it Voucher.Como@ispettorato.gov.it Voucher.Cosenza@ispettorato.gov.i t Voucher.Cremona@ispettorato.gov.i t Voucher.Crotone@ispettorato.gov.it 34

35 Cuneo Pavia Ferrara Firenze Foggia Pesaro- Urbino Piacenza Voucher.Pesaro- t Forlì- Cesena Frosinone Genova Grosseto Imperia La Spezia Aquila Latina Voucher.Forli- Cesena@ispettorato.gov.it Voucher.Frosinone@ispettorato.gov.it Voucher.Genova@ispettorato.gov.it Voucher.Grosseto@ispettorato.gov.i t Voucher.Imperia@ispettorato.gov.it Voucher.LaSpezia@ispettorato.gov.i t Voucher.Aquila@ispettorato.gov.it Voucher.Latina@ispettorato.gov.it Pisa Pistoia Pordenone Prato Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it Voucher.Pistoia@ispettorato.gov.it Voucher.Pordenone@ispettorato.go v.it Voucher.Prato@ispettorato.gov.it Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.i t Voucher.ReggioCalabria@ispettorat o.gov.it Voucher.ReggioEmilia@ispettorato. gov.it Voucher.Rieti@ispettorato.gov.it Lecce Voucher.Lecce@ispettorato.gov.it Rimini Voucher.Rimini@ispettorato.gov.it Livorno Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it Roma Voucher.Roma@ispettorato.gov.it Lucca- Massa- Carrara Macerata Voucher.Lucca- MassaCarrara@ispettorato.gov.it Voucher.Macerata@ispettorato.gov. it Rovigo Salerno Sassari Savona Voucher.Rovigo@ispettorato.gov.it Voucher.Salerno@ispettorato.gov.it Voucher.Sassari@ispettorato.gov.it Voucher.Savona@ispettorato.gov.it Voucher.Mantova@ispettorato.gov.i t Voucher.Milano- Lodi@ispettorato.gov.it Voucher.Modena@ispettorato.gov.it Voucher.Molise@ispettorato.gov.it Voucher.Napoli@ispettorato.gov.it Mantova Milano-Lodi Modena Molise Napoli Novara- Verbania CO Nuoro Padova Parma Voucher.Novara- VerbaniaCO@ispettorato.gov.it Voucher.Nuoro@ispettorato.gov.it Voucher.Padova@ispettorato.gov.it Voucher.Parma@ispettorato.gov.it Voucher.Siena@ispettorato.gov.it Siena Sondrio- Lecco Taranto Teramo Torino Treviso Trieste- Gorizia Udine Umbria Voucher.Sondrio- Lecco@ispettorato.gov.it Voucher.Taranto@ispettorato.gov.it Voucher.Teramo@ispettorato.gov.it Voucher.Torino@ispettorato.gov.it Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it Voucher.Trieste- Gorizia@ispettorato.gov.it Voucher.Udine@ispettorato.gov.it Voucher.Umbria@ispettorato.gov.it 35

36 Varese Venezia Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Agrigento Caltaniss etta Catania Enna Messina Palermo Ragusa ov.it one.sicilia.it icilia.it lia.it sicilia.it sicilia.it cilia.it In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n Ma attenzione! Su quanto appena detto occorre segnalare che è estremamente importante conservare copia delle trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo: si ricorda infatti, che la violazione dell obbligo di comunicazione in questione comporta l applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. L assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all INPS, comporterà invece l applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero. Siracusa Trapani Voucher.ispettorato.siracusa@regione. sicilia.it Voucher.ispettorato.trapani@regione.si cilia.it MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE Qualora fossero violati gli obblighi di comunicazione, si applicherà la stessa disciplina prevista per la mancata comunicazione nel caso di lavoro intermittente, per cui in caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si segnala comunque che il fatto che non si applichi la procedura di diffida (di cui all articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124) in caso di mancata comunicazione all INL, dimostra che si tratta di una violazione non sanabile a posteriori: trattandosi comunque di una sanzione amministrativa, sarà comunque possibile avvalersi del pagamento della sanzione ridotta. Ultima nota riguarda una modifica che il correttivo previsto con D.Lgs. 185/2016 apporta al D.Lgs. 149/2015 per cui l Ispettorato dovrà attenersi alle direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio. 36

37 Sulla base di quanto esposto con la Circolare in questione, l Ispettorato, rendendosi conto delle difficoltà degli operatori del settore sottolinea che: il personale ispettivo terrà invece in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la presente circolare e cioè delle eventuali difformità rilevate con riferimento al periodo intercorrente tra l 8 ottobre e il 17 ottobre L Ispettorato comunque, si riserva di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni. Di seguito si riassumono le sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti. COMUNICAZIONE VOUCHER DENUNCIA ALL INPS SI Omissione della comunicazione all INL Sanzione da 400 a euro per ciascun lavoratore SI NO Rispetto degli obblighi COMUNICAZIONE ALL ISPETTORATO SI NO NO Omissione della comunicazione all INL e della denuncia all INPS MAXI-SANZIONE LAVORO NERO LE FAQ 1. Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica comunicazione? Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l attività per l intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata. 2. I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione? La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale fino a tre giorni e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell attività. 3. Per il prestatore che svolge l attività in un unica giornata ma con due fasce orarie differenziate ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un unica comunicazione? È sufficiente effettuare un unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa. 4. Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono? La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi: 37

38 1. se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell inizio dell attività lavorativa; 2. se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell inizio dell attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione; 3. se si anticipa l orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario; 4. se si posticipa l orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario; 5. se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell inizio dell attività lavorativa ulteriore; 6. se il lavoratore termina anticipatamente l attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi; 7. se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all orario di inizio della prestazione già comunicata. 5. La mancata comunicazione delle variazione viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione? Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell obbligo di comunicare entro 60 minuti dall inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all articolo 49, comma 3, penultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e dà luogo, pertanto, all applicazione della relativa sanzione. 6. Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro nero oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione? Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima. 7. I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio? No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell INPS. 8. La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell'impresa? Sì. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell'impresa ferma restando, come richiesto dalla circ. n. 1/2016 dell'ispettorato nazionale del lavoro, l'indicazione anche nell'oggetto della del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher. 9. Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo? No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti. 10. Qual è la sede competente dell Ispettorato dove inviare la comunicazione? È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene 38

39 effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l adempimento dell obbligo. TORNA ALL INIZIO 39

40 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 40

41 Studio lavoro n. 12 del Ai gentili Clienti Loro sedi Il contratto di lavoro intermittente: check list Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo fornirle un utile strumento di lavoro per porre in essere i controlli finalizzati all accertamento della corretta applicazione degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, e della regolarità degli adempimenti previsti in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente (c.d. job on call o lavoro a chiamata ). CHECK LIST Azienda Partita IVA Codice attività prevalente Dipendente (Nome) Cognome) (Codice Fiscale) Superiore a 55 anni Meno di 24 anni (entro il 25 anno di età) Data di assunzione a tempo indeterminato / / 41

42 Data di assunzione per un periodo determinato Dal / / Al / / CCNL applicato Modalità di impiego Attività lavorativa di impiego se il CCNL applicato nulla dispone sul lavoro intermittente (R.D. n. 2657/1923) Custodi. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie. Portinai. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti. L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatta dall'ispettorato del lavoro. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n

43 Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti. Personale addetto all'estinzione degli incendi. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci, esclusi quelli che a giudizio dell'ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti. Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro. Addetti ai centralini telefonici privati. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste citta, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi. 43

44 Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione. Personale addetto ai servizi di alimentazione e d'igiene negli stabilimenti industriali. Personale addetto servizi igienici o sanitari, dispensari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia). Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle citta con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste citta`, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici). Personale addetto ai gazometri per uso privato. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a 44

45 meno che, a giudizio dell'ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n Personale addetti alla sorveglianza ed all'esercizio: a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto; b) degli apparecchi di filtrazione; c) degli apparecchi di distillazione; d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n (2); e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico; f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua; g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas. Personale addetto alle gru. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri. Personale addetto alla manutenzione stradale. Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico. 45

46 Personale addetto all'industria della pesca. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n (precisazioni discontinue o di semplice attesa o custodia). Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia). Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'ispettorato del lavoro, 46

47 manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia). Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'ispettorato del lavoro. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro. Oggetto della prestazione discontinua e intermittente Retribuzione mensile (Al lordo/al netto) Modalità di pagamento: Giorni di preavviso in caso di chiamata Recapito in caso di chiamata 47

48 Modalità di preavviso in caso di chiamata Sì Indennità di disponibilità (Al lordo/al netto) NO (Non si matura alcun trattamento economico e normativo) Luogo della prestazione 1 anno solare 2 anno solare 3 anno solare Totale Numero di giornate di effettivo lavoro prestate presso lo stesso datore di lavoro nell arco dei tre anni solari precedenti, in forza di un contratto intermittente N. N. N. N. (Non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro) 48

49 Adempimento Verifica È stata rispettata la forma scritta del contratto ai fini della prova? Il CCNL applicato al lavoratore prevede il ricorso al lavoro intermittente? Qualora il CCNL applicato al lavoratore non disciplinasse il lavoro intermittente, si è fatto riferimento a una delle attività previste dal R.D. n. 2657/1923? È stato rispettato il requisito di natura anagrafica in base al quale il contratto intermittente può essere stipulato solamente da lavoratori con più di 55 anni di età ovvero inferiori a 24 (entro il 25 )? È stato rispettato il limite delle 400 giornate presso il medesimo datore di lavoro nell arco dei 3 anni solari precedenti, in forza a un contratto intermittente? Il lavoro intermittente rientra nell ambito del settore del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, per il quale non vige il limite delle 400 giornate? Si è rispettato il divieto di cui all art. 14 del D.Lgs. n. 81/2015? In caso di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, è stata preventivamente comunicata la durata alla DTL competente per territorio, mediante sms o mail? SI NO SI (indicare modalità) NO SI (indicare numero di attività) N. NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 49

50 Il contratto di lavoro intermittente stipulato tra le parti, prevede anche l indennità di disponibilità? È stato informato il lavoratore che in caso di impossibilità a rispondere alla chiamata, deve tempestivamente comunicarlo al datore di lavoro, specificando la durata dell impedimento stesso e che durante tale periodo non matura l indennità di disponibilità? È stato informato il lavoratore che qualora non comunichi al lavoratore il temporaneo impedimento, perde il diritto all indennità di disponibilità per un periodo di 15gg? È stato informato il lavoratore che in caso di ingiustificato rifiuto a rispondere alla chiamata scatta il licenziamento e la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo di rifiuto? È stato rispettato il principio di non discriminazione, secondo il quale il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodo lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di lari livello SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Con la compilazione e la sottoscrizione del presente modello le Parti fanno preliminarmente presente di voler instaurate/aver instaurato un rapporto di lavoro di tipo intermittente ai sensi dell art. 13 e segg. del D.Lgs. n. 81/15, nel rispetto delle vigenti leggi in materia. Note Data, 50

51 Timbro e firma del datore di lavoro / Professionista incaricato Firma del lavoratore Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse TORNA ALL INIZIO 51

52 Studio lavoro n. 13 del Ai gentili Clienti Loro sedi Il contratto di somministrazione: check list Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo fornirle un utile strumento di lavoro per porre in essere i controlli finalizzati all accertamento della corretta applicazione degli artt. 30 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, e della regolarità degli adempimenti previsti in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro somministrato. CHECK LIST (utilizzatore) Partita IVA Azienda Codice attività prevalente Agenzia di lavoro (somministratore) agenzie di somministrazione generaliste; agenzie di somministrazione specialiste; agenzie di intermediazione; agenzie di ricerca e selezione del personale; agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. Dipendente (Nome) Cognome) 52

53 (Codice Fiscale) Data di assunzione a tempo indeterminato / / Data di assunzione per un periodo determinato Dal / / Al / / Dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato al 1 gennaio Dipendenti massimo assumibili con contratto di somministrazione N. N. CCNL applicato Mansioni Livello di inquadramento 53

54 Eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate Luogo di lavoro Lunedì Martedì Orario di lavoro Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Retribuzione mensile (Al lordo/al netto) Modalità di pagamento: Sì Indennità di disponibilità (Al lordo/al netto) NO 54

55 Adempimento Verifica È stata rispettata la forma scritta del contratto, in assenza della quale il contratto è nullo? Sono stati indicati nel contratto gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore? SI È stato indicato il numero dei lavoratori da somministrare? SI NO NO SI N. È stata data indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate? SI È stata indicata la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro? SI Sono stati indicate le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi? SI Sono stati indicati il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori? SI Salvo diversa disposizione del CCNL, laddove il lavoratore venisse assunto mediante contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, è stato rispettato il limite massimo di assunzione del 20% rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato già assunti presso il medesimo utilizzatore al 1 gennaio? Sono stati rispettati i divieti di assunzione con contratto di somministrazione di cui all art. 32 del D.lgs. n. 81/2015? SI NO NO NO NO NO SI NO NO 55

56 È stato comunicato al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori? Sono stati comunicati per iscritto gli elementi essenziali del contratto (art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015) al lavoratore all atto della stipula le contratto ovvero all atto dell invio in missione presso l utilizzatore? SI NO SI NO È stata determinata nel contratto l indennità mensile di disponibilità del lavoratore? SI Qualora l obbligo non spetta al somministratore, sono stati informati i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa? Sono stati osservati nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti? NO SI NO SI NO Con la compilazione e la sottoscrizione del presente modello le Parti fanno preliminarmente presente di voler instaurate/aver instaurato un rapporto di lavoro somministrato ai sensi degli artt. 30 e ss. del D.Lgs. n. 81/15, nel rispetto delle vigenti leggi in materia. Note Data, 56

57 Timbro e firma del datore di lavoro / Professionista incaricato Firma del lavoratore Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse TORNA ALL INIZIO 57

58 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 58

59 Giustizia & Lavoro n. 10 del Trasporto pubblico: risarcimento per la destituzione illegittima Per l azione risarcitoria non occorre attendere la sentenza che riconosce l illegittimità del provvedimento disciplinare In tema di destituzione dal servizio adottata da un azienda di trasporto pubblico, il dies a quo del termine decennale entro cui è possibile proporre la domanda di risarcimento del danno non può essere fatto coincidere con la data di pubblicazione della sentenza del giudice amministrativo che ha dichiarato illegittima la destituzione, rilevando comunque la data di adozione del provvedimento disciplinare. È quanto emerge dalla sentenza 31 ottobre 2016, n , della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, secondo cui la pendenza di una controversia avente a oggetto l'accertamento del diritto la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa di risarcimento di danni, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione risarcitoria e, quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione. Premessa A cura di Centro Studi Fiscal Focus Nel settore autoferrotranviario la destituzione è la sanzione disciplinare prevista per comportamenti che ledono irrimediabilmente il vincolo fiduciario che lega il dipendente all azienda. La Cassazione, nella sentenza in esame, affronta la questione della risarcibilità del danno (patrimoniale e non) patito dal dipendente proprio a seguito del suddetto provvedimento disciplinare. Nel caso di specie, il provvedimento di destituzione è stato adottato da parte di un azienda esercente il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, e il lavoratore si è rivolto al Tribunale per il risarcimento del danno solo dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che ha sancito l illegittimità della sanzione espulsiva. Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno, sul rilievo che il lavoratore non doveva attendere l esito del procedimento riguardante la legittimità del provvedimento disciplinare, in quanto la pendenza di una controversia avente a oggetto l'accertamento del diritto, la cui lesione sia dedotta come titolo di una pretesa di risarcimento danni, non ha effetti sul decorso della prescrizione. Pertanto il lavoratore in questione, per evitare l inutile decorso del termine di prescrizione avrebbe dovuto (e potuto) rivolgere immediatamente all autorità giudiziaria l azione risarcitoria, vale a dire sin dal momento dell emissione del provvedimento disciplinare, senza attendere il verdetto del giudice amministrativo sulla legittimità della stessa. IL CASO La Corte d Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale che ha ritenuto prescritto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno patrimoniale, biologico ed esistenziale, conseguente al provvedimento di destituzione adottato nel 1987 da un azienda di trasporto pubblico e che il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo nel La Corte territoriale ha osservato che l'azione di risarcimento danni era stata proposta con ricorso notificato nel novembre 2006 e, pertanto, oltre il termine di prescrizione decennale, decorrente dal provvedimento di destituzione. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la pendenza di una 59

60 controversia avente a oggetto l'accertamento del diritto, la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa di risarcimento danni, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione risarcitoria e, quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione. Il Collegio territoriale ha pure ravvisato l'irrilevanza della questione relativa all'efficacia interruttiva della comunicazione inviata nel 2000 dal ricorrente all azienda (contenente la richiesta di risarcimento danni), posto che a quella data il diritto al risarcimento era già estinto. Con l unico motivo di ricorso che la S.C. ha dichiarato infondato il lavoratore ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art c.c. e delle norme in materia di prescrizione, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: per avere la Corte territoriale errato nel ritenere che il termine di prescrizione dovesse cominciare a decorrere fin dalla irrogazione del provvedimento espulsivo, avvenuta nel novembre del 1987, anziché dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 778/96 del 22/6/1996, che aveva definito la controversia, posto che solo da tale momento il ricorrente aveva avuto, con il titolo formato dalla sentenza, la possibilità di far valere il suo diritto al risarcimento; per avere la Corte d Appello erroneamente ritenuto priva di efficacia interruttiva del decorso del termine la lettera raccomanda del 7/6/2000, con la quale egli aveva avanzato richiesta di risarcimento danni. I rilievi della Suprema Corte Ebbene, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha motivato la sentenza di rigetto del ricorso presentato dal lavoratore nei seguenti termini. e quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto, natura questa che è stata specificamente riconosciuta alla pendenza di una controversia avente a oggetto l'accertamento di un diritto (cfr. Cass. n. 7645/1994 e Cass. n /2006 la quale ha ribadito il principio, in termini generali, anche per i giudizi risarcitori nei confronti della P.A.). Pertanto, la pendenza di una controversia avente a oggetto l'accertamento del diritto, la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa di risarcimento di danni, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione risarcitoria e, quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata. Secondo i supremi giudici, la Corte d Appello di Lecce ha fatto correttamente decorrere il termine della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni dal provvedimento di destituzione dal servizio disposto nel 1987, anziché dalla pronuncia del Consiglio di Stato del Pertanto la sentenza impugnata è andata del tutto esente dalla censura riguardante la violazione e falsa applicazione dell'art c.c. Inoltre la Corte di merito ha giustamente ritenuto non interruttiva della prescrizione la lettera raccomandata (con richiesta di risarcimento) spedita dal ricorrente all azienda in data 7/6/2000, essendo essa posteriore al decorso del termine prescrizionale. Tale conclusione si pone come mero, quanto logicamente conseguente, corollario dell (esatta) interpretazione dell'art c.c. adottata dalla stessa Corte, sicché anche sotto il particolare profilo in esame nessuna critica può essere rivolta alla sentenza impugnata. In conclusione, la Suprema Corte, ha respinto il ricorso del lavoratore. La disposizione dell'art c.c. - secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere - si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, 60

61 Cass., Sez. Lav., sentenza 31 ottobre 2016 n Destituzione dal servizio- azione di risarcimento danni - decorrenza del termine decennale In tema di destituzione dal servizio adattata da un azienda di trasporto pubblico, il dies a quo del termine decennale entro cui è possibile proporre la domanda di risarcimento del danno non può essere fatto coincidere con la data di pubblicazione della sentenza del giudice amministrativo che ha dichiarato illegittimo la destituzione, rilevando comunque la data di adozione di tale provvedimento disciplinare. Riferimenti normativi e giurisprudenziali Codice civile, art. 2935; Cass. n. 3222/1968; Cass. n. 5682/1985; Cass. n. 8797/1990; Cass. n. 2429/1994; Cass. n. 8720/2004; Cass. n. 7645/1994; Cass. n /2006. TORNA ALL INIZIO 61

62 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 62

63 Casi Lavoro n. 19 del Assegnazione mansioni diverse dal contratto A cura del Centro Studi Fiscal Focus Domanda Vorrei porvi un quesito in merito alla possibilità di assegnare mansioni diversi da quelli deducibili dal contratto di assunzioni, alla luce del novellato art del Cod. civ. In particolare, un dipendente può legittimamente rifiutarsi di svolgere attività diversa da quella deducibile dal contratto di assunzione al di fuori della sede aziendale, posto che di fatto lo stesso non ha dichiarato di avere alcuna difficoltà a farlo in azienda? Si precisa, altresì, che le mansioni attribuite al dipendente all atto dell assunzione e deducibili dal contratto di lavoro, nonché quelle afferenti alla nuova attività richiesta, rientrano nel novero di quanto previsto dalla declaratoria del medesimo livello di riferimento per il CCNL applicato dall azienda. Risposta Il Decreto Legislativo 15 giugno, n. 81 all art. 3 ha previsto una sostanziale modifica della disciplina delle mansioni (art C.c.), rivoluzionando lo ius variandi del datore di lavoro. In precedenza, tale disposizione prevedeva che il prestatore di lavoro dovesse essere adibito alle mansioni per le quali era stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita ovvero alle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Il nuovo art C.c. ha stabilito, invece, che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Dunque, l art. 3 del Decreto in commento disciplina in modo nuovo lo ius variandi e le fattispecie di legittimo demansionamento, ma interviene anche a proposito di assegnazione a mansioni superiori. Premesso che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, d ora in poi il datore di lavoro può comunque decidere di assegnare al proprio 63

64 dipendente mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento, purché rientranti nella medesima categoria legale. Tale facoltà è esercitabile in due ipotesi: 1. modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore; 2. e in caso di espressa previsione dei contratti collettivi. Il Decreto, però, ha previsto anche la possibilità di assegnare al lavoratore mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento. In tal caso, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (prima erano 3). Dunque, dato il tenore della nuova norma, il datore di lavoro può assegnare unilateralmente il dipendente a qualsiasi mansione, purché riconducibile allo stesso livello e categoria di inquadramento di quella effettivamente svolte, avuto riguardo alle declaratorie ed ai profili professionali del contratto collettivo. In risposta al quesito, si ritiene che tale estensione delle mansioni possa coerentemente essere richiesta dall azienda rientrando nella previsione della nuova stesura dell art C.c. come variato dal D.Lgs. n. 81/2015. Chiarito il primo aspetto, in riferimento al secondo quesito circa la possibilità che tali nuove mansioni possano essere svolte anche al di fuori dell individuato luogo di lavoro, si precisa che il potere del datore di lavoro di inviare il lavoratore in trasferta prescinde dall espressa disponibilità da parte del lavoratore, e dal fatto che, nel luogo di assegnazione, il lavoratore svolga mansioni identiche a quelle espletate presso l abituale sede di lavoro. Si ricorda che il rifiuto della trasferta viene considerato un atto di insubordinazione e come tale passibile di sanzione. È in ogni caso indispensabile: predisporre una comunicazione al lavoratore contenente il mutamento/integrazione delle mansioni dettagliando le nuove attività ed esplicitando che le stesse non implicano una mutazione del livello e della categoria; predisporre una comunicazione in merito alla generica necessità di recarsi in trasferta, precisando poi di volta in volta con singole comunicazioni il luogo, la durata ed il motivo. In caso di mancata comunicazione da parte del datore di lavoro, il personale ispettivo potrebbe verificare la fondatezza delle esigenze aziendali di inviare in trasferta il proprio dipendente. 64

65 Casi Lavoro n. 20 del Legge di bilancio 2017: esonero contributivo A cura del Centro Studi Fiscal Focus Domanda Devo assumere una commessa di 32 anni per conto di un negozio di abbigliamento in Sicilia che ha bisogno immediato di personale. Ho letto che il 31/12 scade il termine per fruire dell esonero contributivo al 40%, fino a euro, in caso di assunzioni a tempo indeterminato. Considerato che nella bozza della Legge di Bilancio 2017 nulla è stato previsto in merito all esonero contributivo, vi chiedo se mi conviene assumere la dipendente ora con l esonero della L. n. 208/2015 oppure dovrei trovare una soluzione alternativa per poi assumerla con gli eventuali esoneri che verranno resi operativi? Risposta Secondo le ultime fonti governative, con la Legge di Bilancio 2017 s intende introdurre un pacchetto di incentivi, soprattutto contributivi, per ridurre il costo del lavoro. A differenza delle scorse volte, ossia da quando è stata abolita la Legge 407/90, l entità dell esonero non sarà generalizzato ma sarà rivolto a una stretta fascia di lavoratori con determinati requisiti. In particolare, all art. 43 della bozza della Legge di Bilancio 2017 è possibile osservare come l attuale esonero contributivo sarà rivolto esclusivamente: 1. alle assunzioni di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola, ovvero; 2. a conclusione di un periodo di apprendistato di primo e terzo livello presso il datore di lavoro. Le assunzioni agevolabili saranno quelle effettuate mediante contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrente dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre Da un punto di vista prettamente economico, il governo conferma i euro massimi annui, ma specifica a differenza della L. n. 208/2015, che l esonero sarà del 100% (e non più del 40%) e la durata sarà di 36 mesi (e non più di 24 mesi). Nulla da fare per i premi e contributi INAIL che come previsto nei precedenti interventi esonerativi non sarà considerato agevolabile e quindi il datore di lavoro dovrà corrisponderli interamente in busta paga. 65

66 Alla luce di quanto appena affermato, e considerato che la dipendente non rientra tra i lavoratori agevolabili, allo stato attuale sembrerebbe opportuno assumere la commessa fruendo della L. n. 208/2015, in modo tale da poter fruire almeno dell esonero contributivo del 40%, fino ad un massino di euro annui, per 24 mesi. TORNA ALL INIZIO 66

67 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 67

68 Lavoro & Previdenza n. 206 del CdS espansivi e CIGS: le prime indicazioni del MLPS La trasformazione può essere richiesta telematicamente su CIGSonline, utilizzando un modulo ad hoc messo a disposizione dal Ministero del Lavoro A cura del Centro Studi Fiscal Focus A seguito dell entrata in vigore del Decreto correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016), il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 31/2016 ha fornito le prime indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte sui contratti di solidarietà espansivi e sulla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). In particolare, è stato specificato che la trasformazione dei CdS da difensivi a espansivi devono essere effettuati direttamente sull applicativo CIGSonline del Ministero del Lavoro, compilando un apposito modulo messo a disposizione, al quale va allegato il contratto collettivo di trasformazione stipulato e l elenco nominativo dei lavoratori interessati alla riduzione dell orario di lavoro. In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), invece, è stato recepito l'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 185 del 2016, in forza del quale per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dal giorno 8 ottobre 2016, la sospensione o la riduzione dell'orario concordata tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di CIGS. Premessa Il Decreto Correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016), entrato in vigore l 8 ottobre 2016, interviene in maniera importante sul recente D.Lgs. n. 148/2015, che dal 24 settembre 2015 ha riformato gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, le novità s inseriscono nell ambito: 1. dell art. 41, co. 3 che disciplina i contratti di solidarietà espansivi; 2. e dell art. 25, co. 2 che regola la decorrenza della CIGS. CdS: da difensivi a espansivi Prima di introdurre i correttivi apportati dal D.Lgs. n. 185/2016, appare opportuno ricordare che i contratti di solidarietà, ai sensi dell art. 21, co. 1 del D.Lgs. n. 148/2015, fanno parte delle causali di intervento per cui è possibile chiedere l intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. CIGS: causali d intervento Riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; contratto di solidarietà. 68

69 Al comma 5 del predetto articolato viene stabilito che esso deve essere sottoscritto obbligatoriamente con le organizzazioni sindacali nazionali o territoriali appartenenti alle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA o con la RSU, con specifico richiamo all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015. L accordo, come specifica il D.M. n /2016, è volto a ridurre l orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria è soggetta a due limiti ben precisi: 1. non può essere superiore al 60 % dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà; 2. per ciascun lavoratore, la riduzione complessiva dell orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 Comma 5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. 69

70 IL DECRETO CORRETTIVO AL JOBS ACT In tal contesto, l art. 2, co. 1, lettera c), del D.Lgs. n. 185/2016 introduce, nell ambito dell articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015, recante la disciplina dei Contratti di solidarietà espansiva, una nuova disposizione, il comma 3-bis, che disegna una particolare fattispecie di solidarietà espansiva volta a consentire la trasformazione del contratto di solidarietà, inteso come causale per l accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva. Art. 2, co. 1, lettera c), del D.Lgs. n. 185/2016 All articolo 41, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 eè ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5. Dunque, lo spirito con il quale il Legislatore è andato a mettere mano alla normativa da poco novellata, è quello di incentivare la trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi allo scopo di favorire l incremento degli organici e l inserimento di nuove e più aggiornate competenze. REQUISITI Il nuovo art. 41, co. 3-bis prevede che: i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno 12 mesi; ovvero, quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016 (a prescindere dalla circostanza che siano in corso da 12 mesi); possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. 70

71 MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE Quanto alle modalità di trasformazione, la Circolare ministeriale ricalca quanto già previsto dall articolo 41, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, il quale prevede che: al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'inps, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento. INCENTIVI LAVORATORE In caso di Cds espansivi, ai lavoratori cui è stato ridotto l orario di lavoro spetta: a) un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto; b) l integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento di cui al punto precedente almeno sino alla misura dell integrazione salariale originaria. L integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali ma il lavoratore è coperto da contribuzione figurativa. INCENTIVI DATORE DI LAVORO Tra i vantaggi in favore del datore di lavoro, invece, è possibile evidenziare la riduzione al 50% del contributo addizionale previsto dall art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 (9%, 12% e 15%), quindi passeranno rispettivamente al: 4,5%, 6% e 7,5%. Contributo addizionale in caso di trasformazione in CdS espansivo 4,5% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 6% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un 71 quinquennio mobile; Via Alemanni Pianopoli (CZ) 7,5% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

72 Altro fattore da considerare come è possibile apprendere dalla lettura del disposto normativo - è il contributo mensile concesso per ogni lavoratore assunto sulla base del contratto collettivo trasformato in contratto di solidarietà espansivo, pari al: 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, per i primi 12 mesi; 10% e al 5% per ciascuno dei due anni successivi. Ancora più incentivante è l assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni mediante il contratto di solidarietà espansiva; in tali casi, è previsto, in sostituzione del contributo appena illustrato: per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29 anno di età del lavoratore assunto la contribuzione a carico del datore di lavoro, che è quella prevista per gli apprendisti; la contribuzione a carico del lavoratore resta quella prevista per la generalità dei lavoratori. Resta fermo che il contributo o le agevolazioni previste trovano applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Quanto alla gestione delle quote di TFR, ossia alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà espansiva, sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Ma come deve fare operativamente un impresa per chiedere la trasformazione di un CdS? Ebbene, l impresa istante non deve fare altro che procedere ad inoltrare telematicamente, all interno della pratica di CIGSonline già acquisita dalla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in solidarietà espansiva, utilizzando il modulo sotto riportato. 72

73 Oltre al modulo, alla comunicazione va allegato: il contratto collettivo di trasformazione sottoscritto; e l elenco nominativo dei lavoratori interessati alle riduzioni di orario. La comunicazione va inviata anche alla DTL competente per territorio e all INOS. 73

74 Decorrenza CIGS Il secondo chiarimento giunge in merito alla decorrenza del trattamento di integrazione salariale straordinario; infatti, nella vecchia formulazione l art. 25, co. 2 stabiliva che: - La sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti nelle procedure di cui all'articolo 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1. Ora, invece, il Legislatore, nel sostituire completamente il predetto articolato, anticipa di fatto la decorrenza poiché La sospensione o la riduzione dell'orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1. Riferimenti normativi e di prassi 1. D.Lgs. n. 186/2015; 2. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 31/2016; 3. D.Lgs. n. 148/2015; 4. Art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015; 5. D.M. n /2016. TORNA ALL INIZIO 74

75 Lavoro & Previdenza n. 207 del Voucher baby-sitting per autonome: pubblicato il DM A cura del Centro Studi Fiscal Focus Pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 27 settembre il decreto che prevede l estensione dell'erogazione del voucher per l'acquisto dei servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. La misura in particolare, permetterà alle madri lavoratrici autonome di godere dei medesimi benefici concessi alle lavoratrici dipendenti. Vediamo nel dettaglio, con il presente lavoro, come funziona tale strumento e come richiederlo. Premessa Pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 27 settembre il decreto che prevede l estensione dell'erogazione del voucher per l'acquisto dei servizi di babysitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Le lavoratrici ammesse al beneficio Ma in cosa consiste questa tipologia di voucher? Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese: coltivatrici dirette; mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne; hanno ora la facoltà di richiedere per l'anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di babysitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Infatti, al termine del periodo di fruizione dell indennità di maternità e nei tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, è data la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, [ ] la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro (ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92). 75

76 Le modalità di fruizione Il contributo in questione altro non è che: una somma di denaro, di importo massimo di 600 euro mensili, che verrà erogata per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata (anche nel caso in cui abbia usufruito in parte del congedo parentale). Modalità di erogazione del contributo Il contributo sarà erogato con due diverse modalità a seconda del sostegno che si richiederà. Infatti, qualora il bambino sia affidato a: un servizio di baby sitting: si avrà l erogazione attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81; alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o ai servizi privati accreditati: il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di seicento euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio. L accesso al beneficio Entro il prossimo 31 dicembre la madre lavoratrice che vorrà accedere alla misura in questione, potrà presentare domanda tramite i canali telematici, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso. Si ricorda che la scelta del beneficio non può essere variata. Il decreto segnala che in relazione all'andamento delle domande ed alle disponibilità residue, potrebbe essere inserito, con successivo decreto ministeriale, un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per accedere al beneficio in questione. In ogni caso, ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici dell'inps, la lavoratrice deve procedere all'acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni. La mancata acquisizione del voucher telematico entro il termine di 120 giorni si intende come rinuncia al beneficio. 76

77 Le esclusioni Non sono ammesse al beneficio di cui all'art. 1 le madri lavoratrici che relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà ivi dedotta: a) risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; b) usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità. Inoltre qualora il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo in questione, la lavoratrice decade dal beneficio dal giorno successivo al riconoscimento del diritto all'esenzione medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite. L accesso all elenco delle strutture accreditate Il decreto in esame non tiene solamente in considerazione i requisiti necessari per l accesso alla misura, ma anche i requisiti che servono ai servizi privati e pubblici per ottenere l accreditamento. In realtà, allo stato dei fatti non molto si dice, se non che l'inps provvederà, ove necessario, alla pubblicazione di apposite istruzioni sul sito istituzionale, sia in relazione all'elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime: quindi, in merito si attendono delucidazioni proprio dall Istituto previdenziale. Ultima considerazione merita di esser fatta con riferimento all art. 6 del Decreto Ministeriale, che prevede che la fruizione del beneficio comporti, per ogni quota mensile richiesta, la corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n TORNA ALL INIZIO 77

78 Lavoro & Previdenza n. 208 del Legge di Bilancio 2017: le novità in materia di lavoro e pensioni A cura del Centro Studi Fiscal Focus La prossima Legge di bilancio contiene delle importanti disposizioni con riferimento ad alcuni temi previdenziali: si parla ormai da mesi di anticipo pensionistico, rendita integrativa, ma anche di welfare aziendale, che sarà riconfermato anche per l anno 2017, e di modifiche a quattordicesima e no tax area per i pensionati. Con il presente lavoro si analizzano dettagliatamente tutte le novità che sono state inserite nella Legge di bilancio allo studio, al fine di chiarire come potrebbe cambiare la normativa previdenziale a partire dal prossimo anno. Premessa Tavola sinottica Con la prossima Legge di bilancio molte dovrebbero essere le novità in materia anche previdenziale. In particolare, gli art del DDL allo studio prevedono delle non indifferenti novità con riferimento a pensioni, welfare e soggetti svantaggiati. Le ipotesi sono ancora in fase di studio, e dovranno essere vagliate attentamente nelle sedi opportune. Ma non è tutto: novità interessanti anche sul fronte del diritto allo studio e della tutela della famiglia e della genitorialità. Vediamole una per una. Viene rifinanziato anche per il il premio di produttività e welfare aziendale, introducendo le seguenti novità all interno del corpus normativo della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015): Premio di produttività e welfare aziendale in pratica potranno accedere all agevolazione fiscale anche i lavoratori che guadagnano fino a euro ( euro in più rispetto a quest anno); e per importi agevolabili fino a euro lordi (1.000 euro in più rispetto a quest anno anno) ovvero euro (1.500 euro in più rispetto a quest anno) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell organizzazione del lavoro. Altra novità concerne le somme che non concorrono a formare redditi di lavoro dipendente; ossia: i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, anche se eccedente il limite di euro 5.164,57; 78

79 i contributi di assistenza sanitaria, anche eccedente il limite di euro 3.615,20; il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 2.065,83. Inoltre, il Legislatore ampia il paniere di benefit che il lavoratore può scegliere in luogo dell imposta sostitutiva; e in particolare, vi rientrano anche quelli contemplati al comma 4, dell art. 51 del Tuir (vale a dire, autovettura aziendale, alloggi e prestiti). Riduzione aliquota GS INPS Anticipo pensionistico (APE) Per i lavoratori autonomi (non pensionati) titolari di partita IVA e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, a decorrere dal 1 gennaio 2017, è prevista una riduzione dell aliquota contributiva di 2 punti percentuali rispetto a quella attuale (si scenderà così dal 27% al 25%). APE è l acronimo di anticipo pensionistico e prevede un anticipo pensionistico disponibile in via sperimentale dal 1 maggio 2017 fino al 31 dicembre Il prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità, comporterà una restituzione a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Tale prestito, sarà coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Beneficiari potenziali dell APE sono gli iscritti all assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. Tali soggetti devono però essere in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all APE richiesta, deve essere pari o superiore, al momento dell accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell assicurazione generale obbligatoria. La versione allo studio prevede anche la possibilità di un anticipo pensionistico sociale, destinato invece a categorie di lavoratori che si trovano in particolari condizioni di difficoltà e che non hanno la possibilità di 79

80 permettersi un pensionamento anticipato: in questo caso provvederà l Istituto previdenziale e probabilmente sarà destinato a disoccupati, disabili e soggetti con familiari disabili con almeno 30 anni di contribuzione e lavoratori che svolgono mansioni particolarmente gravose con almeno 36 anni di contribuzione. L intervento sulla Quattordicesima mensilità sarà duplice: da una parte, verranno aumentati gli importi corrisposti; dall altra, invece, si amplierà la platea dei beneficiari. Ciò sarà realizzato attraverso: un aumento dell importo per gli attuali beneficiari (circa 2,1 milioni di pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS); l erogazione della quattordicesima anche ai pensionati con redditi fino a 2 volte il trattamento annuo minimo INPS (circa euro mensili nel 2016) nella misura prevista oggi. Quattordicesim a Ciò significa che coloro i quali non hanno mai percepito l'assegno, ossia i percettori di pensione mensile compresa tra 752 e euro (tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo INPS), potranno godere della nuova quattordicesima. Tuttavia, leggendo l art. 27 della bozza è possibile notare come l aumento che ci sarà per chi guadagna meno di 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS, non sarà esteso anche per chi percepisce tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo INPS. Nel caso di specie, quindi, rimangono confermati gli importi finora vigenti. Lavoratori dipendenti Lavorator i autonomi 14esima (dal 2017) 14esima (dal 2017) 14esima (dal 2017) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS (752 euro) Fino a 15 Fino a 18 anni di anni di contributi contributi Oltre 15 e fino a 25 Oltre 18 e fino a

81 anni di contributi Oltre 25 anni di contributi anni di contributi Oltre 28 anni di contributi Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo INPS ( euro) Fino a 15 Fino a anni di anni di contributi contributi Oltre 15 e fino a 25 anni di contributi Oltre 25 anni di contributi Oltre 18 e fino a 28 anni di contributi Oltre 28 anni di contributi Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) La RITA, ossia Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, darà il via a un maggiore vantaggio nell accesso alla previdenza complementare da un punto di vista sia normativo che fiscale con una tassazione inferiore a quella attualmente prevista per le anticipazioni, e pari a quella prevista sulla pensione complementare erogata in rendita. Il Governo si impegna altresì a definire strumenti di incentivazione fiscale finalizzati ad agevolare l utilizzo volontario del TFR accantonato presso l impresa o di contributi aggiuntivi per accedere alle prestazioni anticipate di previdenza complementare. Ai sensi dell articolo 25 del DDL possono accedere all APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: soggetti iscritti all Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata (di cui all articolo 2, comma 26, della Legge n.335/1995); età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; 81

82 anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto. Abolizione penalizzazioni A decorrere dal 1 gennaio 2018, s intende eliminare le penalizzazioni sul trattamento pensionistico previste dall articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011 in caso di accesso al pensionamento anticipato prima di 62 anni d età. Viene meno dunque il taglio del trattamento pensionistico dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni. All art. 30 della bozza della Legge di bilancio 2017 è stato introdotto un intervento di equità sociale e di sostegno alla flessibilità in uscita dal mercato del lavoro per i lavoratori con periodi contributivi in gestioni diverse. In particolare, il Governo intende dare la possibilità ai lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa piuttosto instabile di poter cumulare tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, ivi inclusi i periodi di riscatto della laurea, ai fini sia delle pensioni di vecchiaia sia di quelle anticipate. Cumulo periodi contributivi Ricordiamo che il cumulo gratuito non è una novità assoluta per l ordinamento italiano. Infatti, già con la Legge di Stabilità 2013 (articolo, 1, comma 239 della Legge 228/2012), dal 1 gennaio 2013, fu introdotto un meccanismo particolare, in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza pubblica obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue. Dunque, l intervento del Legislatore sarebbe quello di rimuovere le barriere per accedere ad un vero e proprio cumulo gratuito, e quindi anche le persone che prima erano escluse. Lavoratori precoci In tema di flessibilità in uscita, nella bozza della Legge di bilancio 2017 il Governo intende favorire le carriere lavorative lunghe e iniziate in età molto giovane, ossia i c.d. lavoratori precoci ; ed in particolare, precisa l art

83 si vuole consentire l accesso alla pensione con 41 anni di contributi per disoccupati senza ammortizzatori sociali. Ciò è possibile a patto che il lavoratore abbia almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni di età e rientrino in uno dei seguenti profili: siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell ambito della procedura di cui all articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio1992, n. 104; abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell invalidità civile, superiore o uguale al 74%; lavoratori dipendenti all interno delle professioni indicate all allegato A (sotto riportato) che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all articolo 1, commi da 1 a 3 del Decreto Legislativo del 21 aprile 2011, n. 67. Il beneficio dell anticipo di pensionato non è automatico, bensì è richiesta una specifica domanda e laddove dal monitoraggio delle istanze presentate ed accolte, emergono degli scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie destinate, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati. Il secondo intervento riservato per i lavoratori precoci è quello di eliminare le penalizzazioni sul trattamento pensionistico previste dall articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011 in caso di accesso al pensionamento anticipato prima di 62 anni d età. Viene meno dunque il 83

84 taglio del trattamento pensionistico dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni. Le novità vanno nel senso di migliorare le condizioni di accesso al pensionamento per le lavoratrici e i lavoratori occupati in mansioni usuranti ai sensi del menzionato Decreto Legislativo. Lavori usuranti No tax area pensionati Innanzitutto, a decorrere dal 1 gennaio 2017 (entrata in vigore della Manovra 2017), saranno abolite le finestre di accesso previste dall art. 24, comma 17-bis del D.L. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, con l agevolazione che non bisogna più attendere ulteriori 12 o 18 mesi dopo aver raggiunto il quorum richiesto dalla legge. Altra novità concerne l eliminazione dell adeguamento dei requisiti alla speranza di vita a decorrere dal Dunque, da tale data, i requisiti anagrafici di tali lavoratori non saranno più adeguati alla speranza di vita Istat che, invece, continuerà ad applicarsi alle altre prestazioni pensionistiche. Continuando nella rassegna dei correttivi che saranno apportati al D.Lgs. n. 67/2011, è possibile evidenziare un cambiamento dei requisiti oggettivi per poter accedere al pensionamento agevolato. Attualmente è richiesto che gli interessati abbiano svolto attività usuranti per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa. Ma per le pensioni che avranno decorrenza dal prossimo 1 gennaio 2018 (i cui requisiti vengono pertanto raggiunti nel 2017) questo criterio cambierà e si guarderà all'intero arco della vita lavorativa. In particolare l'interessato dovrà dimostrare di avere svolto tali attività per almeno metà della vita lavorativa. Il Governo valuterà, inoltre, la fattibilità amministrativa di introdurre semplificazioni relative alla documentazione necessaria per la certificazione del diritto di accesso al beneficio. Altro intervento in favore dei pensionati, è quello di innalzare la no tax area, ossia quel limite reddituale massimo al di sotto del quale non bisogna pagare l IRPEF allo Stato. Ricordiamo a tal proposito che la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha già previsto un leggero aumento delle soglie di reddito della no tax area, che sono passati: 84

85 da euro a euro, per i pensionati con età anagrafica superiore ai 75 anni; e da euro a euro, per i pensionati con età anagrafica inferiore ai 75 anni. Sul punto, il Governo intende rivedere le detrazioni d imposta dei pensionati, modificando l art. 13, co. 3 e 4 del DPR 917/1986 nel seguente modo: Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a: a) euro, se il reddito complessivo non supera euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; c) euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro. Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico Assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai fondi di solidarietà Nella bozza della Legge di Bilancio 2017 è contenuta anche l ottava salvaguardia per esodati. Gli interessati avranno tempo fino al 1 marzo 2017 per presentare domanda di accesso alla salvaguardia all INPS o alla DTL. L art. 36 della Legge di Bilancio 2017, detta la misura delle agevolazioni per l assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà. La misura per l agevolazione assegno straordinario è estesa per tutto il 2016, 2017, 2018 e 2019, e include anche il Fondo di solidarietà per il sostegno 85

86 dell occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. I Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, nell ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Destinatario delle prestazioni straordinarie è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il valore dell assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all importo del trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa. L agevolazione è valida fino al 31 dicembre 2019, e fa riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà. Il contributo straordinario a carico del datore di lavoro è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro, di un importo pari: al 85% dell importo equivalente alla somma della prestazione e della contribuzione figurativa del 86

87 medesimo decreto per i nuovi accessi all assegno straordinario nel 2017; al 50% per i nuovi accessi all assegno straordinario negli anni 2018 e Il limite massimo complessivo ammissibile è di accessi nel triennio all assegno straordinario per il sostegno al reddito. Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro: nel limite di 174 milioni di euro per l anno 2017; 224 milioni di euro per l anno 2018; 139 milioni di euro per l anno 2019; 87 milioni di euro per l anno 2020; 24 milioni di euro per l anno L Inps provvede al monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali e del limite numerico complessivo. Fermo restando il limite numerico complessivo, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, dei limiti di spesa annuali, l INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio. All art. 43 della bozza della Legge di bilancio 2017 è possibile osservare come l attuale esonero contributivo (di euro per 24 mesi) sarà rivolto esclusivamente alle assunzioni di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola o a conclusione di un periodo di apprendistato di primo e terzo livello presso il datore di lavoro. Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro Le assunzioni agevolabili saranno quelli effettuati mediante contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrente dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre Da un punto di vista prettamente economico, il governo conferma i euro massimi annui, ma specifica a differenza della L. n. 208/2015, che l esonero sarà del 100% (e non più del 40%) e la durata sarà di 36 mesi (e non più di 24 mesi). Nulla da fare per i premi e contributi INAIL che come previsto nei precedenti interventi esonerativi non sarà considerato agevolabile e quindi il datore di lavoro dovrà corrisponderli interamente in 87

88 busta paga. Una condizione essenziale affinché i datori di lavoro possano procedere alle assunzioni agevolabili, e che queste ultime siano effettuate entro 6 mesi dall acquisizione del titolo di studio di seguito indicato, ovvero studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. La bozza specifica che saranno agevolabili coloro che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro: attività di alternanza scuola lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell articolo 1 comma 33 della Legge 13 luglio 2015, n Tali ore hanno una durata negli istituti tecnici e professionali, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio; almeno il 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all interno dei percorsi di istruzione e formazione professionali erogati ai sensi del Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 dalle regioni e delle istituzioni da esse accreditate; almeno il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell ambito dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008; almeno il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. Altro tratto distintivo da rilevare rispetto ai precedenti esoneri contributivi, riguarda la richiesta per accedere al bonus; se oggi basta chiedere all INPS il relativo C.A. 6Y, per ricevere automaticamente l esonero, bisognerà inoltrare specifica domanda all INPS. Si precisa, infine, che l esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di: 88

89 7,4 milioni di euro per l anno 2017; 40,8 milioni di euro per l anno 2018; 86,9 milioni di euro per l anno 2019; 84,0 milioni di euro per l anno 2020; 50,7 milioni di euro per l anno 2021; 4,3 milioni di euro per l anno La Legge di Bilancio per il 2017 introduce interessanti novità, anche in ambito previdenziale, con particolare riferimento ai nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under40, che si iscrivono nella previdenza agricolo tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre Per questi ultimi, infatti, all art. 47 viene riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, un esonero del 100% dei contributi IVS, con esclusione dell aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali Una volta decorsi i 36 mesi, ossia nel quarto anno di attività, l esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50% (quinto anno di attività). In coerenza rispetto a quanto detto pocanzi, restano quindi esclusi da tale agevolazione, i coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. Universitari con bassi ISEE Il Legislatore, infine, tiene a specificare altri due aspetti fondamentali: 1. l esonero in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; 2. all esonero si applicano le regole previste sugli aiuti de minimis, disciplinati dai Regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre Gli studenti con ISEE fino a 13mila euro con l annualità 2017/2018 potrebbero veder ridotte di più della metà le tasse da pagare, fino al pagamento della sola tassa regionale per il diritto allo studio che è di 140 euro. Si prevede che (se fosse approvato così com è) gli studenti con un ISEE familiare al di sotto dei 13mila euro 89

90 potrebbero vedersi esentati dal pagamento delle rette universitarie, per un totale di famiglie pari a 300mila se si tengono in considerazione i dati ISEE La misura però non sarà concessa a tutti gli studenti con ISEE inferiore a questa soglia in maniera indiscriminata, in quanto sarà necessario mantenere altri requisiti sempre che il testo non cambi in corso d opera che nello specifico riguardano il merito. Secondo la bozza quindi gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, da versare all università alla quale sono iscritti, ma sarebbero esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: a. appartenenza ad un nucleo familiare il cui ISEE, sia inferiore o eguale a euro; b. sono iscritti all università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o uguale, alla durata normale del corso di laurea, aumentata di uno; c. il raggiungimento di un numero minimo di CFU per ogni anno di iscrizione. Inoltre, per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra euro e euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di anno di iscrizione e di crediti formativi maturati, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l 8 per cento della quota di ISEE eccedente euro. Misure a tutela della genitorialità Allo stato attuale le misure previste per la tutela della genitorialità si possono ricondurre a bonus nuovi nati, cioè una misura che potrebbe comportare un premio di 800 euro (esente da ogni tipo di tassazione) per ciascun bebè nato a partire dal prossimo 1 gennaio. Il bonus sarà corrisposto in unica soluzione, a domanda della futura madre, dall INPS al compimento del settimo mese di gravidanza; congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Tale misura, già prevista in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 2016, dovrebbe essere prorogata anche per l anno La novità riguarda la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore 90

91 dipendente, che potrebbe essere aumentata a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa; costituzione del Fondo di sostegno alla natalità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di sostenere le famiglie e incentivare la natalità; buoni baby-sitting: con riferimento ai nati a decorrere dal 1 gennaio 2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati è attribuito, a partire dall anno 2017, un buono di euro su base annua e parametrato a undici mensilità, corrisposto al genitore richiedente dall INPS, previa presentazione di idonea documentazione dimostrante l iscrizione a strutture pubbliche o private. TORNA ALL INIZIO 91

92 Lavoro & Previdenza n. 209 del Lavoro part-time: pluralità di contratti Limiti, obblighi del datore di lavoro e tassazione A cura del Centro Studi Fiscal Focus Spesso, e per svariate ragioni, accade che un lavoratore svolga la propria prestazione alle dipendenze di più di un datore di lavoro. Il nostro ordinamento non prevede un divieto specifico in tal senso, tuttavia la disciplina vigente in materia di rapporti di lavoro impone il rispetto di una serie di limiti quantitativi allo svolgimento di attività di tipo subordinato e l adozione di alcune misure cautelari utili a prevenire l applicazione di sanzioni e l insorgenza di contrasti tra le parti. Premessa Il nostro ordinamento in materia di diritto del lavoro non prevede uno specifico divieto al cumulo di più contratti di lavoro a tempo parziale e delle relative prestazioni svolte dal medesimo lavoratore alle dipendenze di aziende diverse. L unico vero limite implicito deriva dall obbligo di rispettare la disciplina vigente in materia di orario di lavoro, imposta dal D. Lgs. 66/2003, e dunque valida a prescindere dal settore aziendale e dal contratto collettivo applicato. Nessuna limitazione invece sussiste nel caso in cui il dipendente svolga, contemporaneamente al rapporto part-time, un altra attività di lavoro autonomo, occasionale o d impresa: queste attività, infatti, non sono per definizione vincolate al rispetto di un orario lavorativo predeterminato. Le fattispecie concrete Lo svolgimento di prestazioni multiple può essere articolato in varie fattispecie: di lavoratori occupati part-time che intendano integrare il loro reddito attraverso prestazioni lavorative sussidiarie alle dipendenze di altri datori di lavoro; lavoratori occupati full-time, ma a periodi alterni, che desiderino effettuare prestazioni di lavoro integrative della principale, per un periodo di tempo non superiore alla misura massima dell'orario straordinario di lavoro consentito dalle disposizioni in vigore; lavoratori occupati full-time i quali, pur impiegati a tempo pieno, in via continuativa e presso una medesima azienda il normale orario di lavoro maggiorato dello straordinario, intendono comunque prestare la loro attività anche alle dipendenze di altro datore di lavoro. 92

93 Il rispetto dei limiti orari Costituisce principio di base imprescindibile il fatto che l attività di lavoro dipendente svolta non deve compromettere l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Il cumulo di più rapporti di lavoro a tempo parziale con più datori di lavoro, può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti di orario di lavoro e del diritto al riposo settimanale del lavoratore, come disciplinati dal D. Lgs. n. 66/2003. Infatti, anche nel caso in cui il medesimo lavoratore svolga più prestazioni lavorative contemporaneamente, devono essere rispettati i limiti posti dal legislatore in materia di orario e di riposi minimi. In particolare, il lavoratore dipendente può prestare servizio per un massimo di 48 ore settimanali, come media in un arco di tempo che, in caso di multiperiodalità, può essere anche pari a 4 mesi. A tal proposito, come ricordato dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 8/2005, bisogna considerare che l orario normale di lavoro e di 40 ore nell arco della settimana, da intendersi non necessariamente come settimana di calendario: la contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, può introdurre il regime dell orario multiperiodale, cioè la possibilita di eseguire orari settimanali superiori e inferiori all orario normale a condizione che la media corrisponda alle 40 ore settimanali o alla durata minore stabilita dalla contrattazione collettiva, riferibile ad un periodo non superiore all anno. Il riferimento all anno non deve intendersi come anno civile (1 gennaio - 31 dicembre) ma come un periodo mobile compreso tra un giorno qualsiasi dell anno ed il corrispondente giorno dell anno successivo, tenendo conto delle disposizioni della contrattazione collettiva. Per quanto riguarda i riposi, devono essere rispettati: il riposo minimo settimanale, pari ad almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, anche come media da rispettare nell arco di 14 giorni; il riposo minimo giornaliero, pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore. Poiché il rispetto di tale obbligo grava sul datore di lavoro, il lavoratore ha l onere di comunicare a ciascun datore di lavoro l ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti previsti e fornire ogni altra informazione utile in tal senso. Il mancato rispetto di tale onere tuttavia non risulta essere sanzionato in capo alle parti. 93

94 Il lavoro straordinario Bisogna sottolineare che, in relazione alla fattispecie in esame, al fine dell applicazione delle maggiorazioni dovute per il lavoro supplementare e straordinario, ogni rapporto di lavoro va considerato singolarmente: il calcolo va dunque effettuato sull orario svolto presso ciascun datore, e non sulla somma delle ore lavorate nel complesso. L obbligo di fedeltà Notevole rilevanza assume inoltre la questione del rispetto dell obbligo di fedeltà, previsto dal Codice Civile: il lavoratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. In caso di pluralità di rapporti di lavoro, la questione si complica perché l obbligo di fedeltà vale nei confronti di ciascuno dei datori di lavoro e quindi, se le attività svolte risultano concorrenti, il lavoratore deve informare il datore di lavoro e ottenere l esplicita autorizzazione da parte di ciascun di essi. La stipula del contratto Alla luce delle riflessioni appena concluse, appare evidente quanto sia importante strutturare in maniera completa e dettagliata il contratto di lavoro a tempo parziale: in esso andrà esplicitata l articolazione dell orario di lavoro che il lavoratore dovrà svolgere e soprattutto l eventuale sottoscrizione di clausole che consentano al datore di lavoro di modificare l articolazione dell orario. L esercizio di tale facoltà infatti potrebbe incontrare dei limiti oggettivi allorquando il lavoratore dovesse svolgere altre attività di lavoro dipendente presso aziende diverse. Anche l obbligo di fedeltà dovrà essere determinato in forma scritta con l annessa previsione di sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto dello stesso in costanza di rapporto di lavoro. La tassazione del reddito Chi è titolare di più rapporti di lavoro nello stesso periodo d imposta, riceverà due o più Certificazioni Uniche per lo stesso anno: si tratta infatti di redditi che vengono tassati a fini IRPEF in cumulo tra loro. Al fine di evitare pesanti conguagli di imposta in dichiarazione dei redditi, è opportuno che il lavoratore: - informi almeno un datore di lavoro dei redditi percepiti dagli altri sostituti, nonché delle detrazioni fiscali già fruite; - richieda ad uno o più datori di lavoro di sospendere l applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente. 94

95 Al fine di evitare pesanti conguagli di imposta in dichiarazione dei redditi, è opportuno che il lavoratore: informi almeno un datore di lavoro dei redditi percepiti dagli altri sostituti, nonché delle detrazioni fiscali già fruite; richieda ad uno o più datori di lavoro di sospendere l applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente. La comunicazione va effettuata presentando il modello detrazioni, col quale si dichiarano le detrazioni fiscali spettanti e richieste in applicazione nelle buste paga del sostituto d imposta. TORNA ALL INIZIO 95

96 Lavoro & Previdenza n. 210 del Enpacl: IV rata del contributo soggettivo 2016 Il 16 novembre 2016 scade l ultimo giorno utile per il versamento della IV e ultima rata del contributo soggettivo 2016 A cura del Daniele Bonaddio Adempimento in vista per i Consulenti del lavoro. Infatti, il 16 novembre 2016 scade il termine per il versamento della IV e ultima rata del contributo soggettivo In particolare, l art. 37 del Regolamento dell Enpacl prevede che il contributo soggettivo dovuto all'ente deve essere calcolato al 12% del reddito professionale prodotto nell'anno precedente, con un contributo minimo che, per l'anno 2016, è pari a 2.066,52 euro (correlato ad un reddito minimo pari euro ). Premessa Entro il 16 novembre 2016 i CdL iscritti all Enpacl dovranno versare, così come previsto dall art. 37 del Regolamento di previdenza e di assistenza, la IV rata del contributo soggettivo Articolo 37, comma 1 Ai sensi dell articolo 12 della Legge 5 agosto 1991 n. 249 e dell articolo 9 dello Statuto dell Ente, gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro che siano iscritti all Ente, ivi compresi i pensionati dell Ente, sono obbligati al versamento di un contributo soggettivo annuo. Contributo soggettivo 2016 IV rata 2016 ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2016 Illustriamone gli aspetti principali. Contributo soggettivo 2016 Gli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro, compresi i pensionati, sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo soggettivo. Tale contributo, in particolare, è pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno precedente. Il contributo soggettivo 2016, rapportato a mese in relazione al periodo di effettiva iscrizione nell'anno solare, è quindi calcolato sul reddito professionale prodotto nel Il contributo minimo per quest anno è pari a 2.066,52 euro; mentre quello massimo è di ,44 euro. 96

97 Aliquota contributiva 12% del reddito professionale prodotto nel Contributo massimo e minimo Il contributo minimo, per l anno 2016, è di 2.066,52 euro; il contributo massimo, per l anno 2016, è di ,44 euro. NEO ISCRITTI INFRA TRENTACINQUENNI Con riferimento ai giovani che si iscrivono all'enpacl per la prima volta con età inferiore ai 35 anni, hanno la facoltà di versare per l'anno di iscrizione e per i 4 anni successivi, il contributo soggettivo al 50%. Pertanto, l'aliquota da applicare è pari al 6% anziché al 12%. Ciò significa che può essere effettuato, al massimo, un versamento di importo pari a euro (il minimo invece è di 1.033,26 euro). Ai fini della riduzione non è necessaria alcuna richiesta e il neo iscritto ha facoltà di pagare l'aliquota intera. Analoga riduzione vale, su domanda, per i pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata iscritti all Ente, da applicarsi sul reddito derivante dallo svolgimento dell attività professionale di Consulente del Lavoro. La riduzione decorre dal mese successivo alla richiesta. REGOLAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI CDL - Articolo 37 Contributo soggettivo - Comma 5 I giovani con meno di trentacinque anni di età che si iscrivono per la prima volta all Ente, sono tenuti, per l anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi, al versamento del contributo soggettivo calcolato con l applicazione del cinquanta per cento dell aliquota di cui al comma 2 e hanno facoltà di chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta, l applicazione dell aliquota intera. Comma 6 I pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata iscritti all Ente sono obbligati al versamento del contributo soggettivo nella misura intera, salva la facoltà di optare per la riduzione al cinquanta per cento dell aliquota di cui al comma 2, da applicarsi sul reddito derivante dallo svolgimento dell attività professionale di Consulente del Lavoro. La riduzione decorre dal mese successivo alla richiesta. 97

98 Termini di versamento La contribuzione viene riscossa in quattro rate, alle seguenti scadenze: 16 aprile: I rata; 16 giugno: II rata; 16 settembre: III rata; 16 novembre: IV rata. Modalità di versamento Per il versamento l iscritto può utilizzare: la Enpacl Card, senza alcuna commissione. È possibile usare la Enpacl Card anche per pagamenti rateali; le Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a carico dell iscritto; il servizio bancario telematico home banking dell istituto di credito, digitando nell'apposito campo il numero del M.A.V. da pagare; La funzione pagamenti di Enpacl online dà la possibilità di conoscere lo stato dei pagamenti effettuati e stampare le relative ricevute. la stampa del M.A.V. per avvalersi degli sportelli bancari in tempo utile. MODELLO F24 I CdL potranno utilizzare anche il modello F24 per versare i contributi previdenziali e assistenziali direttamente online, tramite i servizi telematici dell Agenzia, ovvero utilizzando quelli bancari e postali, senza spese aggiuntive. Il sistema on line messo a disposizione dall'ente fornisce i dati necessari alla compilazione. In particolare, occorre indicare nelle apposite caselle: il Codice Ente dell'enpacl 0006; la causale del contributo E064 (ENPACL - causale generica), utilizzata per il pagamento contestuale della contribuzione soggettiva e integrativa; l'importo esatto del versamento (senza arrotondamenti); il periodo preciso di riferimento. Dati errati oppure omessi, infatti, rendono difficoltosa e dispendiosa l'attività di accredito della contribuzione. 98

99 ESEMPIO DI COMPILAZIONE Sospensione contributi per i CdL residenti nei comuni colpiti dal sisma Ricordiamo, infine, che con delibera d'urgenza l'enpacl ha ufficialmente sospeso i termini degli adempimenti formali e dei versamenti della contribuzione soggettiva e integrativa in scadenza tra il 24 agosto 2016 e il 30 settembre 2017 in favore dei Consulenti del Lavoro residenti o aventi sede operativa nei Comuni di cui all allegato 1 del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 (sotto riportato). Per le medesime ragioni, in favore dei Consulenti del Lavoro residenti o aventi sede operativa negli altri Comuni delle Province di Ascoli Piceno, L Aquila, Macerata, Perugia, Fermo, Rieti, Teramo e Terni è stata disposta la sospensione d ufficio dei termini dei versamenti della contribuzione soggettiva e integrativa in scadenza tra il 24 agosto 2016 e il 31 luglio I Consulenti del Lavoro destinatari del provvedimento di urgenza sono complessivamente n Gli adempimenti e i pagamenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre

100 TORNA ALL INIZIO 100

101 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 101

102 Flash Lavoro n. 27 del Premio INAIL : versamento IV rata Il prossimo 16 novembre 2016 scade l ultimo giorno utile per il versamento della IV rata del premio di autoliquidazione 2015/2016 A cura del Centro Studi Fiscal Focus Importante scadenza in vista per i datori di lavoro che hanno optato per il pagamento rateale dei premi INAIL, scaduto il 16 febbraio scorso. Infatti, entro il 16 novembre 2016 va versata la IV rata del premio di autoliquidazione 2015/2016, maggiorata degli interessi calcolati con il coefficiente 0, Nell ultimo appuntamento, in particolare, bisogna versare il restante 25% del premio dovuto. Premessa A breve scade il termine per il versamento della IV rata del premio INAIL. Infatti, entro il prossimo 16 novembre 2016 le aziende che hanno optato per il pagamento rateale dovranno versare l ultima rata del premio INAIL , maggiorata degli interessi calcolati con il coefficiente 0, Premio INAIL Quarta rata Entro il 16 novembre 2016 Riduzione del premio INAIL La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all art. 1, c. 128 ha stabilito che: Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, su proposta dell'inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a milioni di euro per l'anno 2014, milioni di euro per l'anno 2015 e milioni di euro a decorrere dall'anno

103 LA RIDUZIONE Con la Determina del Presidente dell INAIL n. 330 del 5 novembre 2015 sono state rese note le modalità applicative della riduzione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani, prevista dal comma 128, articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). In particolare, la misura della riduzione da applicare: al premio di regolazione 2015 è pari al 15,38%; al premio di rata 2016 è pari al 16,61%. RIDUZIONE PREMIO ASSICURATIVO Regolazione 2015 Rata ,38% 16,61% Pagamento rateale ed esempi di calcolo Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato in unica soluzione oppure in 4 rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. I datori di lavoro che sono interessati alla rateazione hanno dovuto darne specifica comunicazione nel modello 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni, mediante contrassegno di campo specificatamente finalizzato all indicazione dell opzione per il pagamento in 4 rate. 103

104 I datori che si avvalgono della rateazione pagheranno il totale del premio dovuto in quattro rate: 1. entro il 16 febbraio 2016 dovevano versare la prima rata, pari al 25% dell importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL; 2. entro il 16 maggio 2016 dovevano versare la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandola di interessi calcolati con il coefficiente 0, ; 3. entro il 22 agosto 2016 dovevano versare la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandola di interessi calcolati con il coefficiente 0, ; 4. infine entro il 16 novembre 2016 devono la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandola di interessi calcolati con il coefficiente 0, Scadenza rate Importo Coefficienti 16 febbraio % Non sono previsti interessi 16 maggio % 0, agosto % 0, novembre % 0, Per quest anno il tasso di interesse da applicare alla 2, 3 e 4 rata è pari allo 0,7% (tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2014 determinato dal Ministero dell Economia e delle Finanze). Per le PAT (Posizioni assicurative territoriali) di nuova emissione, il datore di lavoro deve: 1. versare il 50% dei premi dovuti (pari alle prime dure rate senza interessi), entro il 16 giugno 2016; 2. versare il 25% dei premi dovuti, entro il 22 agosto 2016, maggiorandoli di interessi calcolati con il coefficiente 0, ; 3. versare il restante 25% dei premi dovuti, entro il 16 novembre 2016, maggiorandoli di interessi calcolati con il coefficiente 0,

105 Scadenza rate Importo Coefficienti 16 giugno % Non sono previsti interessi 22 agosto % 0, novembre % 0, Ipotizziamo che un impresa costituita a fine dicembre chiede di pagare un importo di euro con l opzione della Legge 449/1997. In tal caso, avremo una rata di euro l una (10.000/4) da pagare entro le seguenti scadenze: 16 giugno 2016 (I e II rata): pari a euro; 20 agosto 2016 (III rata): pari a euro; 16 novembre 2016 (IV rata): pari a euro. Come specificato in tabella, sulla prima scadenza non si applica nessun tasso d interesse, ma sulla seconda e terza dovremo tenere conto del tasso d interesse dello 0,7%, al netto dell 1,01%. Quindi avremo: euro/1,01= 2.475,25 euro. Ora bisogna calcolare l interesse sulla seconda e terza scadenza, che si ottiene come segue; 2.475,25*0,70%*61/365= 2,90 euro (seconda scadenza); 2.475,25*0,70%*153/365= 7,26 euro (terza scadenza). In definitiva; l importo delle rate sarà pari a: 2.502,90 euro (seconda scadenza), che doveva essere versata il 22 agosto scorso; 2.507,26 euro (terza scadenza), da versare entro il 16 novembre Modalità di pagamento ed esempi di compilazione Il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e dei contributi associativi deve essere effettuato compilando la SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI INAIL del modello di pagamento unificato F

106 Riprendendo l esempio appena illustrato, i modello andrebbe così compilato: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Codice sede: indicare il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio. Il codice della sede, composto sempre di cinque numeri, è reperibile sul sito inail uffici territoriali L elenco dei Codici sede INAIL è pubblicato nel sito dell Agenzia delle Entrate all indirizzo Codice ditta: indicare il Codice ditta; C.C.: indicare il codice di controllo. Numero di riferimento: occorre distinguere tra il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e il pagamento dei Contributi Associativi: Premio di autoliquidazione INAIL: riportare il numero , che individua la richiesta di pagamento dell autoliquidazione 2015/2016; Contributi Associativi: riportare il numero di richiesta di pagamento del contributo associativo indicato nella colonna "CODICE PER F24", sezione Basi di calcolo contributi associativi del modulo Basi di calcolo premi. Causale: indicare "P"; Importi a debito versati: 106

107 Premio INAIL: indicare l'importo del premio da versare (v. campo 3 del Riepilogo delle somme da pagare ); Contributi Associativi: indicare l importo da pagare utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo del contributo, che è dato dalla somma algebrica del contributo dovuto per regolazione al netto dell importo indicato nel campo Anticipo calcolato dall INAIL, sezione Basi di calcolo contributi associativi del modulo Basi di calcolo premi. Importi a credito compensati: Premio di autoliquidazione INAIL a credito del datore di lavoro: indicare l importo del premio di autoliquidazione da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24. o o Prima riga: indicare il numero di richiesta del premio di autoliquidazione da compensare, inserendo l importo nel campo "importi a credito compensati ; Riga successiva: indicare il numero di richiesta dell importo a debito e il relativo importo nel campo "importi a debito versati". Premio di autoliquidazione INAIL a debito del datore di lavoro: indicare l importo del credito da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24. o o Prima riga: indicare il numero di richiesta dell importo a credito da compensare, inserendo l importo nel campo "importi a credito compensati ; Riga successiva: indicare il numero di richiesta del debito riferito al premio di autoliquidazione e il relativo importo nel campo "importi a debito versati". Infine, occorre effettuare le seguenti precisazioni: il saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro deve essere utilizzato, in tutto o in parte, per compensare eventuali debiti pregressi per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale. L eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare quanto dovuto ad altre Amministrazioni; 107

108 il credito INAIL per premi ed accessori può essere utilizzato per pagare i contributi associativi alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l Istituto. Non è invece possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né effettuare compensazioni tra contributi associativi. Prima di effettuare qualsiasi compensazione, il datore di lavoro deve verificare presso la Sede INAIL l'effettiva sussistenza del credito stesso. TORNA ALL INIZIO 108

109 InPratica Lavoro Focus Lavoro Studio Lavoro Giustizia & Lavoro Casi Lavoro Lavoro & Previdenza Flash lavoro L agenda del Professionista & CCNL della settimana 109

110 Rinnovi e ipotesi di accordo della Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi Verbale di accordo del 12 ottobre 2016 PARTI STIPULANTI AMBITO SOGGETTIVO Sistema Impresa (già Sistema Commercio e Impresa) con Fesica Confsal e Confsal Fisals,assistite da Confsal. Dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi Con il verbale di accordo 12 ottobre 2016 sono state definite le modifiche al trattamento economico per il CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi. ACCORDO IN SINTESI NOVITÀ DA RICORDARE Introduzione del terzo elemento, spettante a tutti i livelli, compresi i quadri, nella misura di 2,07. Incremento dell importo dell'indennità di funzione ad 260,77 per 14 mensilità. Nuovi aumenti dei minimi tabellari. Nuova retribuzione mensile dell indennità di contingenza. Di seguito si allega l accordo del contratto. TORNA ALL INIZIO 110

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