Allegato 1 Confronto precedente e nuova disciplina dettata dalla Banca d'italia

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1 Allegato 1 Confronto precedente e nuova disciplina dettata dalla Banca d'talia struzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale (Circ. Banca d talia 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti) Elenco speciale intermediari finanziari Procedura d iscrizione nell elenco speciale soggetta a determinate condizioni. L art. 106 comma 3 lettera c) richiede, ai fini dell iscrizione, un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni (600 mila euro). Quando l attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico prevede il rilascio di garanzie, il capitale sociale versato deve essere pari ad almeno a 1,5 mln di euro e i mezzi patrimoniali pari o superiori a 2,5 mln di euro. Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 recante "Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari" Autorizzazione L autorizzazione e l iscrizione nell albo hanno sostituito l iscrizione nell elenco generale e speciale. Principali condizioni per il rilascio dell autorizzazione all intermediario finanziario per l esercizio dell attività: - capitale minimo versato 2 mln ovvero 3 mln se l intermediario presta anche garanzie o 1,2 mln per gli intermediari finanziari che adottano la forma cooperativa (purché siano considerati a mutualità prevalente ed esercitino l attività di concessione di finanziamenti per cassa senza rilasciare garanzie); Resoconto della 2 a consultazione (estratto delle principali considerazioni fornite dall'autorità di Vigilanza alle osservazioni mosse dagli operatori del settore) Autorizzazione E stato inserito in modo esplicito il riferimento all autorizzazione all attività di servicing al fine di rendere coerenti tali disposizioni con quelle relative alle attività esercitabili di cui al Tit., Cap. 3. E stata prevista l attività di tutoring analogamente a quanto previsto per la fase costitutiva delle banche. Si precisa che le società ex art. 106 e 107 TUB ante riforma, che presentano istanza di iscrizione al nuovo albo unico, potranno continuare ad operare fino alla

2 - possesso di specifici requisiti da parte dei partecipanti ed esponenti aziendali (artt. 25 e 26 TUB); Disposizioni specifiche per il rilascio dell autorizzazione con riferimento alla prestazione di servizi d investimento e agli intermediari esteri. conclusione dell intero procedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 141/2010, art. 10, c. 4. Gruppo finanziario Definizione della composizione del gruppo finanziario e disciplina dell albo dei gruppi finanziari. Rientrano nel perimetro del gruppo finanziario gli intermediari finanziari, le società finanziarie e le banche extracomunitarie, controllate dalla capogruppo. La capogruppo: - può essere un intermediario finanziario o una società finanziaria (al ricorrere di alcuni requisiti); - è referente della Banca d talia in materia di vigilanza consolidata; - emana direttive per le altre società componenti del Gruppo in esecuzione delle istruzioni della Banca d talia; Gruppo finanziario Secondo le definizioni contenute nella disciplina di vigilanza sul gruppo finanziario, che ricalca la definizione contenuta in analoghe disposizioni sul gruppo bancario, si presumono finanziarie le società iscritte in albi o elenchi di soggetti vigilati e, indipendentemente da tale iscrizione, quelle soggette a una forma di vigilanza di stabilità. L elenco previsto dall art. 115 TULPS non è finalizzato a censire soggetti finanziari, né può ritenersi l attività di recupero crediti un attività finanziaria. Ciò posto, si fa presente che le società di recupero crediti non sono da intendere come società finanziarie.

3 - comunica preventivamente alla Banca d talia i casi di ristrutturazione del gruppo finanziario. Attività esercitabili Gli intermediari finanziari possono esercitare le seguenti attività: - assunzione di partecipazioni; - concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; - prestazione di servizi di pagamento; - intermediazione in cambi; - servizi d investimento; - attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte. L esercizio è consentito agli intermediari iscritti nell elenco speciale. Sezione Attività esercitabili Si amplia il perimetro delle attività esercitabili (es. emissione di moneta elettronica). Gli intermediari finanziari svolgono come attività tipica quella di concessione di finanziamenti (D.M. 53/2015) o di servicing (art. 2 l. n. 130/1999); possono, anche, prestare: - servizi di pagamenti ed emettere moneta elettronica; - servizi d investimento; - attività connesse e strumentali; - altre attività previste dalla legge (es. promozione e conclusione di contratti di concessione di finanziamento, gestione di fondi pubblici). Tali attività sono svolte in via subordinata a quella di concessione di finanziamenti. Gli intermediari che esercitino più attività non Sezione Attività esercitabili l decreto Competitività ha previsto che le società di cartolarizzazione di cui alla legge 130/1999 (SPV) possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. La norma non prevede un obbligo in capo agli SPV di iscrizione in specifici albi o elenchi e conseguentemente gli stessi non sono tenuti al rispetto delle nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Le disposizioni di vigilanza in materia di autorizzazione sono state integrate al fine di rappresentare chiaramente che gli intermediari finanziari sono sottoposti alla medesima procedura autorizzativa sia in caso di svolgimento dell attività di concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico

4 possono concentrare in un unica funzione le diverse attività di controllo. (cfr. 106, comma 1, TUB), che di riscossione dei crediti ceduti e di svolgimento dei servizi di cassa e di pagamento, ai sensi dell art. 2, c. 3, 6 e 6-bis della legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing). Sezione V Partecipazioni detenibili ntrodotte specifiche disposizioni in materia di partecipazioni detenibili. Gli intermediari sono tenuti al rispetto di un limite generale per gli attivi immobilizzati (analogamente alle banche) e nell osservanza di questo possono assumere liberamente partecipazioni in banche, società finanziarie e strumentali. Sono previsti limiti per la detenzione di partecipazioni qualificate (partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto) in società non finanziarie (limite complessivo: 60% e limite singola esposizione 15%).

5 1. Partecipanti al capitale Requisiti di onorabilità Chi possiede direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 5 %, non può esercitare il diritto di voto se si trova in una delle situazioni indicate nell art. 1, Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari, Decreto del Ministro del Tesoro 517/1998. ndipendentemente dalla partecipazione posseduta, si ha sospensione del diritto di voto qualora il soggetto si trovi in una delle situazioni indicate all art. 1 su citato. Sezione - Partecipanti ed esponenti Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo La disciplina si adegua alle istruzioni di vigilanza previste per le banche ed è allineata: - alla direttiva 2007/44/CE; - alle linee guida delle autorità di regolamentazione europea (EBA, ESMA). La Banca d talia autorizza l acquisizione di partecipazioni qualificate nel capitale di un intermediario finanziario o di una società finanziaria (partecipazione superiore al 10 % ovvero che comporta il controllo o l esercizio di un influenza notevole sui soggetti indicati), valutando una pluralità di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione (tra cui il possesso del candidato dei requisiti di onorabilità e la sua reputazione). Partecipanti ed esponenti Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo n attesa che i requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali siano ulteriormente specificati nella disciplina attuativa dell art. 26 del TUB, si fa presente che, nei confronti dei sindaci, trovano applicazione i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile. Per quanto riguarda i requisiti applicabili agli altri esponenti aziendali, in attesa delle citate disposizioni attuative, trovano applicazione i requisiti di indipendenza eventualmente previsti statutariamente. Ai sensi dell art. 19 del TUB, applicabile agli intermediari finanziari in forza del richiamo operato dall art. 110 dello stesso testo unico, la Banca d talia è chiamata a valutare la qualità del potenziale acquirente, tenendo conto, tra l altro, della sua reputazione. Nel rispetto di quanto previsto dall art. 11 della delibera CCR del 27 luglio 2011 (in materia di disciplina delle partecipazioni in banche, società capogruppo, intermediari finanziari, istituti

6 di moneta elettronica e istituti di pagamento) e in linea con le migliori prassi internazionali (cfr. EBA, ESMA and EOPA s Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Di-rective 2007/44/EC), le disposizioni prevedono che la valutazione della reputazione del candidato acquirente comprenda la sua correttezza e competenza professionale, che è diversa dai requisiti di professionalità previsti per gli esponenti aziendali dall art. 26 del TUB (cfr. Tit., Cap. 1. Par. 6.3). 2. Partecipanti al capitale dentificazione dei soci Sezione Partecipanti ed esponenti Obblighi di comunicazione Obbligo di comunicazione alla Banca d talia e all intermediario partecipato: - partecipazione in misura superiore al 5%; - variazioni della partecipazione; La comunicazione è effettuata entro 30 giorni. soggetti che partecipano al capitale dell intermediario sono tenuti a comunicare alla Banca d talia ed al soggetto partecipato l ammontare della partecipazione. La comunicazione è effettuata entro 10 giorni. V Organi sociali Partecipanti ed esponenti Esponenti aziendali

7 Spetta al consiglio di amministrazione la verifica che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo posseggano i requisiti di professionalità e di onorabilità. Nel caso la società abbia un unico amministratore, le funzioni attribuite al consiglio di amministrazione sono trasferite al collegio sindacale. E, sostanzialmente, invariata la disciplina, ci sono specifiche sulla procedura di verifica dei requisiti. L organo amministrativo della capogruppo (intermediario o società finanziaria) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. V Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso gli intermediari finanziari assumono un ruolo fondamentale ai fini della definizione di un adeguato sistema organizzativo e del conseguimento di un efficiente sistema di controlli interni (assicurano una gestione sana e prudente). l sistema dei controlli interni è costituito dall insieme delle regole e procedure che assicurano il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell efficacia ed efficienza dei processi aziendali. l sistema del controllo dei rischi va a coprire tutte le tipologie di rischio (di credito, di Sono dettati principi e linee guida a cui il sistema di governo e di controllo degli intermediari si deve uniformare. L assetto organizzativo degli intermediari finanziari deve assicurare una gestione sana e prudente; le linee guida si fondano sul principio di proporzionalità e sui principi definiti in sede comunitaria e internazionale. Si prevede: - la disciplina dei requisiti generali di organizzazione; - l'introduzione regole di governo societario, ispirate al modello bancario; - i criteri per identificare gli "intermediari n linea generale non può escludersi che in un ottica di contenimento dei costi possa essere identificato un unico referente per più attività esternalizzate. La disciplina relativa all esternalizzazione all interno del gruppo finanziario non si può estendere al gruppo estero cui appartiene l intermediario finanziario, tenuto conto che le semplificazioni previste nelle disposizioni presuppongono che il gruppo sia soggetto alla vigilanza consolidata esercitata dalla Banca d talia. n caso di mancato avvio d ufficio di un

8 mercato, di liquidità, legali, di frode). l sistema informativo deve assicurare un flusso informativo che consenta di adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti interni e dalla normativa che richiede di produrre informazioni all esterno. minori"; - semplificazioni per il ruolo di Presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e il sistema controllo interno. n particolare, per gli "intermediari minori" il Presidente può svolgere anche funzioni esecutive (ferma restando alcune limitazioni). l sistema di controllo: - estesa a tutti gli intermediari finanziari la possibilità di affidare la funzione di conformità e la funzioni di controllo rischi ad un'unica funzione, in base al criterio di proporzionalità; - è consentito agli intermediari minori di affidare tutti i controlli, diversi da quelli di linea, ad un'unica funzione. Sono dettate, inoltre, misure organizzative per il gruppo finanziario, ponendo l accento sulle responsabilità della capogruppo. procedimento amministrativo di divieto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l intermediario può concludere il contratto di esternalizzazione. La possibilità di istituire un unica funzione di controllo rappresenta una considerevole semplificazione, che ha l obiettivo di favorire il contenimento dei costi e incentivare un utilizzo efficiente delle risorse, in modo da consentire all intermediario di dotarsi di una propria struttura di controllo snella e rispondente alle esigenze di un intermediario di ridotte dimensioni e complessità. V Vigilanza prudenziale V Vigilanza prudenziale V Vigilanza prudenziale Gli intermediari possono essere trattati, a fini prudenziali, come le banche a condizione che siano autorizzati ad operare dalla medesima Autorità di vigilanza che autorizza le banche e che siano sottoposti a forme di vigilanza equivalenti a quelle delle banche e delle imprese d investimento. Si applica agli intermediari finanziari lo stesso regime prudenziale delle banche. E' utilizzata la tecnica del rinvio al Regolamento UE 575/2013 CRR ed alle norme tecniche di regolamentazione richiamate dalla medesima disposizione. Non si prevede comunque l'applicazione di alcuni La disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari è stata modulata sulla base di quella applicabile alle banche prevista nel Regolamento comunitario n. 575/2013 (CRR). Le differenze ammesse

9 La disciplina prudenziale si basa su tre pilastri: - requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell attività finanziaria (di credito, di controparte, operativo, di mercato, di cambio); - strategia e di un processo di controllo dell adeguatezza patrimoniale e si attribuisce alla Banca d talia la valutazione dell affidabilità; - obbligo d informativa al pubblico in merito all adeguatezza patrimoniale, esposizione ai rischi e caratteristiche dei sistemi di gestione e controllo. istituti previsti dal CRR, in materia di: - liquidità e leva finanziaria; - riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica. Le principali novità riguardano: - requisito patrimoniale complessivo (patrimonio di vigilanza 6%); - factoring (può essere imputata al debitore ceduto l esposizione per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito); - concentrazione dei rischi: sono rispettati i limiti prudenziali previsti per le banche. - Pilastro: per gli intermediari di minore dimensione vi sono alcune deroghe in materia di valutazione di adeguatezza patrimoniale (CAAP). nascono dall esigenza di tenere conto delle specifiche esigenze di questa categoria di operatori. Tali esigenze non si ravvisano in relazione al mantenimento della riduzione del 25% del requisito patrimoniale individuale per gli intermediari appartenenti a gruppi, che è stata rimossa anche per le banche. V Comunicazioni alla Banca d talia Titolo V Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti Vigilanza informativa

10 Gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere alla Banca d talia i verbali dell assemblea dei soci riguardanti alcune vicende della vita societaria (es. le operazioni di fusioni, scissione e liquidazione). verbali sono trasmessi entro 30 giorni dalla data di riunione. Lo schema introduce l obbligo d informazione preventiva. L obbligo d informazione preventiva alla Banca d talia interessa i principali eventi della vita aziendale (es. fusioni, scissioni, aumento o riduzione di capitale). Titolo V Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti Operazioni rilevanti Sono soggette ad autorizzazione le operazioni di cessione di azienda, rami d azienda e rapporti giuridici in blocco, secondo le previsioni dell art. 58 TUB. X Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) Titolo V Altri soggetti finanziari Consorzi di garanzia collettiva de fidi (confidi) Titolo V Altri soggetti finanziari Consorzi di garanzia collettiva de fidi (confidi)

11 l Ministro dell Economia e delle Finanze, sentita la Banca d talia, ha il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l iscrizione nell albo speciale. L iscrizione rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie. Le principali novità sono: - autorizzazione: capitale minimo 2 mln e precisazione della possibile adozione della forma di società consortile a responsabilità limitata; - partecipazioni detenibili: è consentita la partecipazione in altre imprese con dei vincoli; - vigilanza prudenziale: i requisiti del patrimonio di vigilanza tengono conto dell esistenza di poste di bilancio non riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni di vigilanza; è chiarito, inoltre, il limite di computabilità nel patrimonio di vigilanza dei fondi pubblici attribuiti ai confidi. confidi possono prestare le attività connesse anche nei confronti di imprese non socie se ciò è funzionale allo sviluppo dell attività prevalente di concessione di garanzie collettive dei fidi nonché dell attività svolta in via residuale ai sensi dell art. 106, c. 1, TUB. Titolo V Società Fiduciarie Elaborato ex novo lo schema. La procedura autorizzativa ricalca quella degli intermediari finanziari con alcune peculiarità (dovute alle caratteristiche della società fiduciaria ed a quanto prescrive l'art. 199 TUF). Titolo V Agenzie di prestito di pegno

12 Elaborato ex novo lo schema. n generale, è applicabile la disciplina degli intermediari finanziari ex art. 106, con specificazioni, tra le quali: - capitale minimo 600 mila euro; - esenzione dalla normativa in materia di processo CAAP e informativa al pubblico.

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