Welfare aziendale e Fisco sul lavoro dipendente

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1 Welfare aziendale e Fisco sul lavoro dipendente Paolo Meneguzzo Area Fiscale Confindustria Vicenza Vicenza, 22 settembre 2015

2 Premessa GLI INTERVENTI SUI COMPENSI IN NATURA E SUI PROGETTI DI DI WELFARE: OBIETTIVO L interesse sui compensi in natura a tassazione agevolata e sui c.d. interventi di Welfare nasce dal fatto che lo stipendio del dipendente viene utilizzato anche per far fronte a bisogni, vale a dire a spese personali o familiari che sono generalmente inevitabili o comunque molto comuni. Nell ambito del Welfare aziendale, con l impiego dello strumento dei fringe-benefits non si vogliono individuare redditi non tassati, ma consumi non tassati. Considerato che il reddito disponibile è il reddito netto che ha già scontato l imposizione al momento dell erogazione, ci si chiede se nell ordinamento tributario esistano soluzioni che consentano di evitare o ridurre le imposte, raggiungendo comunque le utilità complessive desiderate. Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 2

3 Sul sito di Confindustria Vicenza è disponibile una Guida che illustra il regime fiscale e previdenziale dei fringe benefits Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 3

4 La nozione di fringe benefit nel reddito di lavoro dipendente.1 Fringe benefits - benefici marginali o benefici accessori alla retribuzione principale; - in natura : beni e servizi, con un valore economico. - concessi gratuitamente al lavoratore. Principio di onnicomprensività il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (art.51, c.1,tuir). Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 4

5 La nozione di fringe benefit nel reddito di lavoro dipendente.2 Art.51, comma 3, TUIR: Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.. Si tratta di una previsione generale che riguarda: i fringe benefits generici (o F.B. non codificati ); i fringe benefits con specifiche regole di determinazione del valore (le auto aziendali, i prestiti, le abitazioni) ( F.B. codificati ); computo al netto di quanto il dipendente ha corrisposto (al lordo dell'iva); per tutti i beni o servizi fruiti nello stesso periodo d'imposta; tenendo conto di tutti i redditi anche derivanti da altri rapporti di lavoro nel corso dello stesso periodo d'imposta. Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 5

6 La nozione di fringe benefit nel reddito di lavoro dipendente.3 Si applica il limite di euro 258,23 ai beni ai servizi ai buoni-acquisto (es. buoni-carburante) alle liberalità per festività e ricorrenze (pacco natalizio, doni in occasione di festività del dipendente, matrimonio, nascita di un figlio, dopo il DL n.93/2008 e la Circolare Agenzia Entrate n.59/e/2008). I tickets restaurant (buoni pasto) non costituiscono fringe benefits : > Cartacei fino a 5,29 euro/giorno, sono esclusi dal reddito; l'importo del valore nominale che eccede euro 5,29 non è assorbibile dalla franchigia di esenzione di euro 258,23; quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ( Agenzia Entrate, Risoluzione n.26/e/2010 ). > elettronici (legge 190/2014, art.1, commi 16, 17) fino a 7 euro/giorno, sono esclusi dal reddito; la norma è in vigore dal 1 luglio 2015 (nuova lett.c) dell art.51, comma 2, TUIR). Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 6

7 I Fringe benefits ed il Welfare aziendale.1 FB legati alla prestazione lavorativa: la ratio del vantaggio fiscale sta nel fatto che l ordinamento riconosce che quella prestazione è erogata dal datore per permettere al lavoratore di svolgere la sua attività e/o va a ristorare disagi che sono provocati dalle modalità di svolgimento della mansione, richieste dal datore, esempio: auto promiscua, cell. promiscuo, trasloco, pasto, ecc. classificazione dei FB secondo la natura FB legati a un valore sociale, cioè prestazioni che vanno a ristorare bisogni del lavoratore cui l'ordinamento annette un particolare valore sociale (si tratta del medesimo fondamento delle detrazioni per le spese previste dall art.15 TUIR per tutti i contribuenti IRPEF) Welfare aziendale Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 7

8 I Fringe benefit ed il Welfare aziendale.2 F.B. che cumulano entrambi i caratteri: della connessione alla prestazione lavorativa e del valore sociale Esempio: la prestazione legata all esigenza del pasto si presenta nelle sue quattro versioni (art.51, co.2, lett. c), TUIR ); 1) prestazione diretta di mensa (esclusa dal reddito); 2) indennità monetaria (tassata, salvo particolari categorie in aree disagiate, i.e. prive di locali pubblici) 3) ticket-restaurant (escluso dal reddito fino a euro 5,29;7,00/ giorno); 4) card magnetica (come p.to 1, mensa diffusa RAgE n.63/e/2005). Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 8

9 I Fringe benefit ed il Welfare aziendale.3 Classificazione dei F.B. per trattamento fiscale, ex art. 51, TUIR 1) F.B. codificati che hanno il loro specifico e differenziato trattamento di vantaggio fiscale (trasloco, prestiti, assistenza sanitaria, ecc.) 2) F.B. non codificati che possono confluire nella franchigia dei 258,23 del comma 3 (franchigia comune a tutti i fringe benefits ) 3) Oneri di utilità sociale: lett. f) ed f-bis), dell art. 51 comma 2, TUIR Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 9

10 La valorizzazione (quantificazione in denaro) dei fringe benefits.4 1) il Criterio generale del valore normale, articolo 9, TUIR il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Nel caso di *aziende che producono beni per il dettaglio, * aziende di servizi, * aziende commerciali, la previsione generale citata dell'art.9, TUIR (CM n.326/e/1997 ) 2) i Criteri particolari 2.1) prodotti dell'azienda che cede a grossisti il prezzo mediamente praticato nelle cessioni ai grossisti 2.2) in presenza di convenzioni datore-fornitore il prezzo scontato che pratica il fornitore dell azienda, in base alla convenzione (Agenzia Entrate, Risoluzione n.26/e/2010). 3) i criteri convenzionali (autovetture, abitazioni, prestiti) Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 10

11 Buoni rappresentativi di beni o servizi.1 Agenzia Entrate, Circolare n.59/e/2008, par.16 a commento art.2, co.6, DL n.93/2008 (abrogazione non concorrenza al reddito delle liberalità per festività e ricorrenze fino a euro 258,23 e dei sussidi occasionali per rilevanti esigenze persnali o familiarti del dipendente),.. con l'abrogazione della disposizione agevolativa relativa alle liberalità, le stesse, ove siano erogate in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) possano rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro. quindi ai buoni-acquisto, si applica il limite di euro 258,23, proprio di tutti i fringe-benefits ivi comprese le liberalità per festività e ricorrenze. Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 11

12 Buoni rappresentativi di beni o servizi.2 Aspetti IVA (Agenzia delle entrate, Risoluzione 21/E/2011) i buoni-acquisto sono documenti di legittimazione ex art.2002 Cod.Civ.; la circolazione del buono non rileva per il valore facciale (art.2, c.3, lett.a), DPR 633), nelle cessioni (nel caso della Ris.ne n.21-e-2011): - dall emittente all azienda-cliente; - dall azienda-cliente al dipendente: - dal negozio all emittente (rimborso del valore dopo la cessione al consumatore); - principi reperibili anche nelle C.M. n. 30/1974 e n. 27/1976 la spendita del buono da parte del dipendente è rilevante per l IVA; il negozio emette scontrino/fattura per il prezzo della merce. Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 12

13 Buoni rappresentativi di beni o servizi.3 Aspetti IRPEF per il Reddito di lavoro dipendente Agenzia Entrate, Circolare n.59/e/2008, par.16 sono fringe-benefits; sono erogabili anche a singoli dipendenti; si applica il limite di euro 258,23, proprio di tutti i fringe-benefits; per determinare in denaro i valori relativi ai beni/servizi valgono le regole generali (vedi diapositive precedenti): valore normale (art.9, co.3, TUIR); prezzo dei beni/servizi praticato al datore di lavoro dal fornitore in base alla convenzione (Risoluzione dell Agenzia delle entrate n.26/e/2010); prezzo praticato ai grossisti dal datore di lavoro che produce beni e li cede a clienti grossisti (C.M. n.326/e/1997) Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 13

14 Buoni rappresentativi di beni o servizi.4 UNA RIFLESSIONE. buoni rappresentativi di beni o servizi il buono-acquisto deve rappresentare beni e servizi, non denaro. Beni o Servizi = Fringe-benefits = = limite di euro 258, Denaro = = Retribuzione monetaria buoni-carburante(benzina,gasolio,gpl,metano) Buoni per acquisto di una buoni per acquisto di libri per i figli estesa gamma di beni o buoni per servizi di trasporto p.co? servizi, non buoni per prestazioni mediche predeterminati (nemmeno buoni per generi alimentari per tipologia merceologica) ecc. Dato comune: sono rappresentativi di beni o servizi Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 14

15 Buoni rappresentativi di beni o servizi.5 D.lgs. n.45/ Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. Art. 1, 2 comma 2, lett. h-ter) ( ) Non costituisce moneta elettronica: 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; ( ) D.Lgs. n.11/ Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (uso della moneta elettronica ) Art.2, co.2, lett.m) (Il presente decreto non si applica nel caso di) servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi; Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 15

16 La lettera f) e la lettera f-bis) dell art.51, c. 2 TUIR.1 Il Welfare aziendale in senso stretto Non concorrono a formare il reddito: f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art.65 (ora art.100) da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;. art.100tuir: opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 16

17 La lettera f) e la lettera f-bis) dell art.51, c. 2 TUIR.2 Il confronto tra le due disposizioni 1) opere e servizi messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti ( i.e. non ad personam) menzionato dalla lettera della norma sia per lettera f ) che f-bis) 2) tali opere e servizi devono perseguire le specifiche finalità richiamate dalle norme si ritiene valga sia per la lettera f) che f-bis) 3) la spesa deve essere sostenuta volontariamente e non in adempimento di un vincolo contrattuale o legale (vedi slides succ.ve):.. si ritiene valga solo per la lettera f) in quanto la f-bis) non richiama l art.100 ; i.e. la lett. f-bis) si applica anche per i servizi e le prestazioni citate assunti in conformità ad accordi o contratti di lavoro aziendali, nazionali o di altro livello. Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 17

18 I servizi della lettera f) dell art.51, c. 2 + art.100, c.1 TUIR.3 Le opere o servizi utilizzate dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti o dai loro familiari di cui all art.12 TUIR, volontariamente offerte dal datore di lavoro per specifiche finalità di: - educazione, - istruzione, - ricreazione, - assistenza sociale e sanitaria o - culto. Ambito assistenziale-sanitario: assistenza a non-autosufficienti, check-up medici, servizi socio-educativi per l infanzia, servizi di sostegno della genitorialità; espletamento di pratiche sanitarie e assistenziali; Ambito educativo-formativo: corsi di lingua straniera, corsi professionali; Ambito culturale: ingressi a rappresentazioni teatrali, proiezioni, cinematografiche, mostre, musei; viaggi culturali; Ambito ricreativo: abbonamenti a giornali e periodici, ingressi a competizioni sportive, iscrizioni a palestre, circoli sportivi; Ambito religioso: viaggi per eventi religiosi o verso luoghi di culto. Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 18

19 I servizi della lettera f) dell art.51, c. 2 + art.100, c.1 TUIR.4 Esclusione dal reddito di lavoro dipendente; le condizioni: - spesa sostenuta volontariamente (*) dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale o, più in generale, legale (e questo a differenza di quanto previsto per la lett.f-bis); - opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti ( nozione di categoria vedi slides successive ); - per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. anche nell ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all azienda (*) ( Ris. Ag. E. 10 marzo 2004, n.34/e Ris. Ag. E. 29 marzo 2010, n.26/e) Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 19

20 I servizi della lettera f) dell art.51, c. 2 + art.100, c.1 TUIR.5 Il requisito della spesa sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale o, più in generale, legale, richiesto dall Agenzia delle entrate nelle Risoluzioni n.34/e/2004 e n.26/e/2010 non era stato previsto dal Ministero delle finanze nelle Circolari n.326/e/1997 e n.238/e/2000:. il riferimento contenuto nella lettera f) dell'articolo 48 (oggi, art.51) del TUIR al riportato comma 1 dell'articolo 65 (oggi, art.100), è effettuato soltanto per individuare le finalità in esso previste ( ), senza che questo comporti anche, ai fini dell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, l'osservanza delle ulteriori condizioni in esso contenute e cioè il limite del 5 per mille e che le opere e i servizi siano stati realizzati (direttamente o tramite terzi) volontariamente, potendo anche essere frutto di accordo o regolamento aziendale, ovvero contratto collettivo. Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 20

21 I servizi della lettera f) dell art.51, c. 2 + art.100, c.1, TUIR.6 La nozione di categoria di dipendenti non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel Codice civile (dirigenti, operai, ecc.), bensì va riferita a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli di un certo livello o una certa qualifica); per esempio, l insieme di "tutti gli operai del turno di notte" individuerebbe una categoria di dipendenti nel senso richiesto dal legislatore poiché sarebbe sufficiente a impedire in senso teorico che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale dalle imposte (C.M.16 luglio 1998, n.188/e, p.to 4). Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 21

22 I servizi della lettera f) dell art.51, c.2 + art.100, c.1 TUIR.7 Reddito d impresa (IRES-IRPEF): art.100, c.1 TUIR Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. IRAP deducibili (in quanto iscrivibili in conto economico fra le spese per servizi, voce B7 del Conto economico previsto dall art.2425 del Codice Civile); in alternativa, per prudenza, si potrà applicare il limite del del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 22

23 La lettera f-bis) dell art.51, c.2, TUIR.8 Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari Circolare Ministero finanze n. 238/E/2000: si tratta di somme in denaro sia pagate direttamente che rimborsate. Il datore di lavoro deve conservare la documentazione comprovante Non vi sono limitazioni quantitative e limiti di deducibilità; l espressione «borse di studio a favore dei medesimi familiari» va interpretata come comprendente anche i libri di testo e le tasse scolastiche Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 23

24 La lettera f-bis) dell art.51, c.2, TUIR.9 Dopo le modifiche apportate dall art.3, co.6-bis del DL n.16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n.44/2012, la disciplina della lett. f-bis) si applica non solo alle somme di denaro, ma anche ai servizi ed alle prestazioni erogate. Il requisito secondo cui la spesa deve essere sostenuta dal datore di lavoro volontariamente, e non in adempimento di un vincolo contrattuale si ritiene valga solo per la lettera f) in quanto la f-bis) non richiama l art.100 ; i.e. la lett. f-bis) si applica anche per i servizi e le prestazioni citate in essa, assunti in conformità ad accordi o contratti di lavoro aziendali, nazionali o di altro livello Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 24

25 La infungibilità tra la retribuzione monetaria ed i fringe benefits Pagina 25

26 La infungibilità tra la retribuzione monetaria ed i fringe benefits.1 Nota del Servizio Bilancio del Senato n.127/2012 di commento alla modifica introdotta dal DL n.16/2012 che interviene sulla lett. f-bis):.. la norma implica un ampliamento oggettivo di quelli che si definiscono fringe benefits a favore dei lavoratori dipendenti e dei propri familiari. La norma non genera effetti di minor gettito nel presupposto che non si abbia, da parte dei datori di lavoro, la sostituzione di somme erogate a titolo di stipendio con benefici forniti alla generalità dei dipendenti. In tal caso, si consideri che gli oneri sopportati dal datore di lavoro sarebbero comunque detraibili dal reddito d impresa, mentre il corrispondente valore erogato ai dipendenti non concorrerebbe a formare il reddito di lavoro dipendente; se ciò si verificasse si avrebbero effetti negativi in termini di gettito a fini IRPEF ed addizionali regionali e comunali. Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 26

27 La infungibilità tra la retribuzione monetaria ed i fringe benefits.2 Agenzia Entrate, risposta Interpello n /2012 Non pubblicata Richiesta di interpretazione ufficiale sulla lett. f ) lett. f ) rinvio all art.100, c.1 TUIR (servizi di utilità sociale) erogati dal datore volontariamente (non per obbligo) alla generalità o categorie di dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. Piani di flexibles benefits budget figurativo per scegliere tra vari possibili fringe benefits; - assistenza domiciliare o infermieristica a non autosufficienti; - check-up medico; - soggiorni presso centri benessere; - abbonamento alla palestra; - contributo aggiuntivo alla previdenza complementare; - incremento dei massimali di polizze sanitarie; - abbonamenti ai trasporti pubblici; ecc. Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 27

28 La infungibilità tra la retribuzione monetaria ed i fringe benefits.3 Agenzia Entrate, risposta Interpello n /2012 Non pubblicata I commenti della Dottrina 1) M. Strafile, Benefit e retribuzione, niente scambio, Il Sole 24 Ore, , l Agenzia sebbene abbia concesso alcune aperture non ravvisando elementi di criticità che potessero determinare eventi imponibili ( ) ha al tempo stesso messo in guardia da schemi che finanzino tali piani attraverso elementi retributivi fissi o variabili, poiché in tali casi rimarrebbe inalterata l imponibilità dei valori corrispondenti ai servizi offerti. In sostanza (e ciò appare condivisibile) l Agenzia sembra assumere un atteggiamento di chiusura nei confronti di quei piani essenzialmente basati su meccanismi di sostituzione tra retribuzione e benefit agevolati. Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 28

29 La infungibilità tra la retribuzione monetaria ed i fringe benefits.4 2) F. Trutalli Flexible benefit allaprovadel Fisco,Diritto24 -Il Sole 24 Ore, Deve poi trattarsi di erogazioni in aggiunta alla normale retribuzione, non sostitutive di sommme di denaro di competenza del dipendente. Un piano di flexible benefit non pare quindi poter essere alimentato, in tutto o in parte, da somme costituenti retribuzione fissa o variabile per gli aderenti. 3) A.Mastromatteo-B.Santacroce, Il piano di utilità sociale non sostituisce lo stipendio,il Sole 24 Ore, , Se ilpiano di offerta di servizi di utilitàsociale viene invece alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei dipendenti, si applicano le regole ordinarie per la determinazione del reddito di lavoro dipendente in ragione dei valori corrispondenti ai servizi offerti e non opera l'esclusione della lettera f). Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 29

30 La infungibilità tra la retribuzione monetaria ed i fringe benefits.5. Quindi No a meccanismi di sostituzione tra retribuzione e benefits agevolati E SE il piano di welfare aziendale viene alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei dipendenti, si applicano le regole ordinarie per la determinazione del reddito di lavoro dipendente regole ordinarie? 1. Art.51, co. 3, limite dei 258,23 euro annui? 2. Art.51, co.1, principio di onnicomprensività? Per un tentativo di risposta: ratio possibile: evitare arbitraggi da parte del contribuente tra tassazione e non-tassazione necessità di chiarimenti ufficiali (e pubblicati ) dell Agenzia delle entrate. Confindustria Vicenza PM-2015 Pagina 30

31 Il Reddito d impresa (IRPEF; IRES) e l IRAP Pagina 31

32 Il trattamento in capo al datore: Reddito d impresa (IRPEF; IRES).1 I criteri generali per la deducibilità dei costi sono: la certezza dell esistenza e la determinabilità obbiettiva dell ammontare della spesa (art.109, co.1, TUIR); il requisito della competenza temporale (art.109, co.2, TUIR); il requisito dell inerenza (art.109, co.5, TUIR). Le spese per le prestazioni di lavoro dipendente deducibili sono anche (art.95, TUIR): quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità, quelle volontariamente sostenute per opere e servizi per la generalità o categorie di dipendenti, per le previste finalità educative-culturaliassistenziali MA non oltre il 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art.100, comma 1, TUIR); (vedi diapositiva successiva) Confindustria Vicenza PM-2014 Pagina 32

33 Il trattamento in capo al datore: Reddito d impresa(irpef; IRES).2 Regole particolari Le opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, non oltre il 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art.100, comma 1, TUIR); L autovettura aziendale in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d imposta o del periodo di possesso, costi deducibili al 70% (art.164, co.1, lett.b-bis), TUIR, dopo la modifica ex art.4, c.72, lett. b), DL n.92/2012) Confindustria Vicenza PM-2014 Pagina 33

34 Il trattamento in capo al datore: Reddito d impresa(irpef; IRES).3 Regole particolari Finanziamenti concessi al dipendente Per gli interessi passivi: Regole art.96 TUIR (confronto con gli interessi attivi (*), e l eccedenza con il 30% ROL ) (*) interessi attivi corrisposti dai dipendenti rientrano nell art.96, TUIR se hanno le caratteristiche di cui alla Circ. n.19/e/ 2009: = generati da provvista di denaro con obbligo di restituzione e specifica remunerazione Abitazioni in uso ai dipendenti (art.95, co.2, TUIR): deducibili servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea; In genere, l importo non superiore a quello che forma reddito per i dipendenti Confindustria Vicenza PM-2014 Pagina 34

35 Il trattamento in capo al datore: l IRAP.4 Legge di Stabilità 2015 (n.190/2014), art.1, co.20; art.11, c.4-oct.es DLgs. n Dipendenti a tempo indeterminato ( in forza o neoassunti ) Integrale deduzione dei costi (deducibilità della differenza tra il costo del lavoro complessivo e le deduzioni attualmente vigenti ex art.11, Dlgs n.446/1997) efficacia dall esercizio successivo a quello in corso al Dipendenti a tempo determinato (e collaboratori coord. continuativi) indeducibilità del costo (regole precedenti il 2015) Aliquota 3,9% retroattiva dal 2014 (clausola salvaguardia acconti previsionali al 3,5%) Confindustria Vicenza PM-2014 Pagina 35

36 Il trattamento in capo al datore: l IRAP.5 Le regole precedenti sulla indeducibilità del costo del lavoro (prima della Legge di Stabilità 2015) Per le società di capitali: art.5, comma 1, DLgs n.446/1997 la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell art.2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13) così come risultanti dal conto economico dell esercizio. Per le società di persone e le imprese individuali, l art.5-bis DLgs n.446/1997 dispone che non sono deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. Confindustria Vicenza PM-2014 Pagina 36

37 Il trattamento in capo al datore: l IRAP.6 Circolare 26 maggio 2009, n.27/e indeducibilità dei costi d. personale anche se non classificati in B9; costi per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all'attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente. Circ.16 luglio 2009, n.36/e + Circ. 22 luglio 2009, n.39/e l applicazione delle regole IRPEF-IRES crea un area di sicurezza (esempio, oneri di utilità sociale ). Circolare 20 giugno 2012 n.26/e l IRAP è diretta a colpire il valore aggiunto della produzione netta al cui interno non è ricompreso il costo sostenuto per la remunerazione dei fattori della produzione collegati al capitale (interessi passivi) e al lavoro (retribuzione per il personale dipendente). Confindustria Vicenza PM-2014 Pagina 37

38 Il trattamento in capo al datore: l IRAP.7 Sequenza logica dei criteri di verifica della in - deducibilità 1) verifica della classificazione del costo nel Conto economico alla voce B9-Costi per il personale (in caso affermativo, indeducibilità della spesa); 2) in presenza della corretta classificazione della spesa in voci diverse dalla B9, verifica della rilevanza retributiva in capo al lavoratore, del costo sostenuto dal datore di lavoro (in caso affermativo, si avrà l indeducibilità del costo per un importo pari a quello rilevante per la retribuzione); 3) in assenza di rilevanza retributiva, applicazione al costo dei limiti di deducibilità (c.d. area di sicurezza ) mutuati dal reddito d impresa (IRPEF e IRES). Confindustria Vicenza PM-2014 Pagina 38

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