Gestione patrimoniale e consulenza finanziaria il futuro è già cominciato. Vendita di immobili opzione per l imposizione. Il nuovo diritto contabile

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1 i nfo Gestione patrimoniale e consulenza finanziaria il futuro è già cominciato Vendita di immobili opzione per l imposizione Il nuovo diritto contabile Rivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari - Anno XX - N.ro 26 - Dicembre 2012 ANNIVERSARIO FTAF - FEDERAZIONE TICINESE DELLE ASSOCIAZIONI DI FIDUCIARI

2 Directory Rivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari Associazione dei Contabili Controller diplomati federali della Svizzera Italiana 6963 Lugano-Cureggia - Tel.: Fax: iguarisco@acf.ch Anno XX - N.ro 26 - dicembre 2012 Responsabile di Redazione Franco Pozzi Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni - Ufficio regionale di Lugano Via Landriani Lugano - Tel.: Fax: roberta.poretti-schlichting@vsv-asg.ch - Redazione FTAF-Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari c/o Istituto di formazione delle professioni fiduciarie Villa Negroni Vezia Tel Fax Comitato di redazione Angelo Bianchi Fabiano Bonardi Edda Bruni-Fasani Alessandro Ciocca Carlo Peduzzi Franco Pozzi Coordinamento grafico e stampa Società d arti grafiche Veladini SA via Besso 42 CH Lugano tel info@veladini.ch Camera Fiduciaria - Sezione Svizzera italiana Avv. Simone Egeler Bernasconi c/o BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA Via Frasca 5 - CP Lugano - Tel. +41 (91) Fax: +41 (91) segreteria@camerafiduciaria-ti.ch - Fiduciari Suisse - Sezione Ticino Via al Mulino Cadempino-Lugano - Tel.: Fax: segretariato@fiduciarisuisse-ti.ch - Ordine dei Commercialisti del Canton Ticino c/o Primafid di Cristina Maderni - Piazza Dante Lugano Tel.: Fax: segretariato@occt.ch - Svit Ticino Casella Postale Chiasso - Tel. : Fax.: svit-ticino@svit.ch - Delegati FTAF ACF ASG CAMERA FIDUCIARIA FIDUCIARI SUISSE OCCT SVIT Comitato F. Ruscitti A. Ciocca A. Bianchi F. Pozzi C. Maderni A. Montorfani Membro Membro Membro Segretario-Cassiere Presidente Vice Presidente Commissioni Manifestazione PR F. Bonardi G. Caprotti A. Bianchi F. Pozzi C. Peduzzi E. Bruni-Fasani Formazione K. Kaufmann F. Poma S. Prosperi M. Belloni P. Dermitzel G. Arrigoni Leggi F. Ruscitti N. Wullschleger S. Egeler-Bernasconi A. Crespi G. Codoni I. Glattfelder

3 nfo irivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari Dicembre 2012 Sommario 3 Sommario Focus Gestione patrimoniale e consulenza finanziaria: il futuro è già cominciato 4 Dott. Gialuigi Trucco Vendita di immobili: opzione per l imposizione 6 Dolf Schumacher Il nuovo diritto contabile 8 Marco Gubler Ticino for Finance: collaborare sul campo 11 Intervista a Franco Cittero e Stefano Rizzi Intervista all avvocato Luca Marcellini, presidente dell autorità di vigilanza sui fiduciari 13 Formazione Il diritto nell esercizio dell attività fiduciaria in Svizzera Una risposta formativa al bisogno di competenza nel delicato settore fiduciario 15 Paolo Zucchiatti

4 Focus Gestione patrimoniale e consulenza finanziaria: il futuro è già cominciato 4 Se le evoluzioni normative svizzere, bilaterali ed internazionali, di cui alcune ancora avvolte nella più fitta incertezza, stanno trasformando profondamente il mondo della gestione patrimoniale e della consulenza finanziaria, per tutte le categorie di operatori ed in particolare per quelli di dimensioni inferiori, appaiono delle linee di tendenza, abbastanza individuabili, su più fronti. Talvolta esse si legano a queste novità legislative, talvolta no, ma concorrono comunque ad imprimere accelerazione ulteriore a questo scenario già in movimento. Fra sfide ed opportunità Possiamo tentare di individuarne alcune: l evoluzione della clientela, non solo in senso generazionale (fatto questo che comunque ha già inciso significativamente sul nostro lavoro), ma legata anche alla sua maggior internazionalizzazione; la complessità degli scenari d investimento e dei prodotti finanziari (con la connessa esigenza di valutarne vizi e rischi palesi e talvolta occulti ; la necessità di un approccio cross-border, nel senso non solamente del rispetto di norme formali sempre più ampie e pervasive, ma anche e soprattutto di acquisizione di nuove competenze riferite non solo al mercato in cui l attività ha luogo, come è stato fino a ieri, ma anche ad altri paesi, ove il cliente viva od abbia centri di interesse, ove siano localizzate strutture finanziarie presenti nel suo portafoglio, ; l allargamento del campo operativo dagli averi privati a quelli aziendali, con tutte le problematiche che ciò comporta, ad i nfo esempio in termini fiscali, successori, legali, di finanza straordinaria; l orientamento verso un attività progressivamente fee-only, cioè verso un modello di business in cui ciò che il cliente paga per la nostra consulenza, la nostra gestione patrimoniale, la nostra advisory, risulti prevalente e determinante rispetto ad altre forme di introito che appaiono sempre più problematiche, come è ad esempio il caso delle retrocessioni, provengano esse da banche depositarie o da gestori di prodotti che inseriamo nel portafoglio del cliente. Verso un attività Fee-only Quest ultimo aspetto è particolarmente rilevante, anche alla luce delle pressioni da parte della FINMA e della magistratura in tal senso. Si tratta di assecondare un modello di business già molto diffuso nel mondo anglosassone: A fronte di un elevato valore aggiunto fornito dal consulente e dal gestore, il cliente paga il dovuto secondo criteri prefissati sulla base del tempo dedicato, della complessità dell advisory, degli importi considerati, delle performances realizzate, ed il cliente beneficia appieno delle eventuali retrocessioni che dovessero essere accordate. Per giungere ad un tale risultato deve ovviamente essere ben posizionata la figura professionale del consulente/gestore e dei servizi che propone, alla stregua di ogni altro professionista ultra-specializzato che non soltanto sia in grado di evidenziare problemi, ma soprattutto di proporre soluzioni adeguate. In tale senso si potrebbe dire che lo scenario macroeconomico e finanziario correnti favoriscano tale presa di coscienza nel cliente, visto che la ridondanza di dati ed informazioni, spesso manipolate ed asservite a chiare esigenze politiche, non facilita le giuste scelte, ed anzi le confonde, soprattutto in certi paesi ove questo fenomeno assume dimensioni più vistose: trovare la voce indipedente, equilibrata, dotata di elevata competenza tecnica ma allo stesso tempo di sano buon senso e sensibilità storica, può essere oggi molto più apprezzato di quanto normalmente siamo portati a ritenere. Per rendersi conto di ciò può bastare scorrere le pagine finanziarie di gran FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2012 testo di Dott. Gialuigi Trucco A fronte di un elevato valore aggiunto fornito dal consulente e dal gestore, il cliente paga il dovuto secondo criteri prefissati

5 Talvolta il cliente può essere inserito in linee o piani di gestione troppo rigidi e standardizzati, in cui non si ritrova parte della stampa, i blog di Internet dedicati ai temi economici e finanziari, e simili. Pianificare la previdenza Si è accennato all evoluzione della domanda e della clientela: la nostra posizione svizzera, in cui le strutture previdenziali a più pilastri possono considerarsi (almeno per il momento) abbastanza consolidate, non debbono farci dimenticare altre realtà, non soltanto di nazioni disastrate, ma anche di paesi dinamici e a forte creazione di ricchezza e risparmio (basterebbe per tutti citare gli Stati Uniti stessi, culla della finanza moderna, la Russia, ed i paesi asiatici, Cina in testa), ove però lo scenario previdenziale, se esiste, è molto meno strutturato che non alle nostre latitudini, per cui è l individuo che, attraverso le opportune pianificazioni finanziarie ed assicurative, deve provvedere al proprio futuro, tanto più se appartiene ad un segmento superiore e desidera godere nel tempo dei giusti benefici della sua attività professionale. È opinione comune che i clienti appartenenti a tali segmenti, siano essi imprenditori, professionisti, commercianti, uomini d affari, posseggano ipso facto una sufficiente cultura finanziaria che consenta loro di districarsi anche nel labirinto degli investimenti. Ciò, come le analisi oggettive e le esperienze personali dimostrano, non è purtroppo vero, e basterebbe citare al riguardo i casi di quegli abilissimi imprenditori, dotati di grande creatività, spirito organizzativo, quasi preveggenza in campo industriale e commerciale, che sono andati incontro a perdite rovinose per i loro cattivi investimenti finanziari, per clamorosi errori di tesoreria od anche solo per non aver saputo neutralizzare adeguatamente i rischi di cambio o di tasso d interesse in momenti di particolare turbolenza. Expertise svizzera contro i Distruttori di ricchezza È chiaro come per l advisory svizzera si aprano prospettive molto interessanti, per le quali l esperienza maturata può fornire contributi apprezzati a livello globale (ed adeguatamente remunerati). Naturalmente tale trend si incrocia con quello che caratterizza un offerta di strumenti finanziari sempre più ampia e sempre più complessa entro cui, dissipato il campo da interessi di natura commerciale, lo screening accurato diventa essenziale per meglio accostare le esigenze del cliente con le caratteristiche del prodotto, e per meglio sconfiggere i tradizionali distruttori di ricchezza sempre in agguato e mai sufficientemente considerati e percepiti: inflazione e svalutazione, drastica riduzione delle entrate od improvvisa impennata delle uscite a causa di eventi imprevisti e non coperti, fiscalità predatoria e vessatoria, rivalità nella famiglia o nell azienda, fra membri della stessa generazione o nei passaggi intergenerazionali, oltre naturalmente a ingenti perdite di gestione. Il prezzo della libertà e della flessibilità Consulenza integrata ed indipendente acquisiscono allora un nuovo valore: molti istituti bancari, in Svizzera come altrove, è inutile negarlo, possono essere soggetti a pressioni che li inducono a selezionare i componenti del portafoglio secondo criteri in cui il peso degli aspetti commerciali è determinante o comunque forte. Talvolta il cliente può essere inserito in linee o piani di gestione troppo rigidi e standardizzati, in cui non si ritrova, non del tutto in linea con le sue esigenze di breve e di lungo termine e tali da non considerare le sue preferenze o le sue esclusioni specifiche. Per non dire di strategie di gestione basate su modelli talvolta un po meccanicistici ed avulsi che mal rispecchiano gli orientamenti dell investitore. Né si può trascurare il fattore forse più importante: la continuità del rapporto personale, la creazione nel tempo di fiducia e confidenza, senza turn-cover, ristrutturazioni o cambio di consulente ad ogni luna nuova. Il gestore indipendente è in tale senso più svincolato ed aperto a soluzioni pragmatiche, flessibili in termini di costituzione ed adattamento del portafoglio anche in tempi strettissimi. Sul piano normativo, se consideriamo ad esempio il caso degli aderenti all ASG-Associazione Svizzera Gestori di Patrimoni, possiamo osservare come il Codice Deontologico sia da tempo perfettamente allineato con quanto sancito da varie normative internazionali e comunitarie, ad iniziare dalla MiFID in termini, ad esempio, di selezione dei prodotti, trasparenza nella negoziazione, conflitti d interessi, ed altro ancora. Si può, quindi, ritenere con sufficiente ragionevolezza che, pur presentando sfide, esigenze di razionalizzazione e di ristruttrazione, il futuro della gestione e della consulenza finanziaria svizzera e ticinese presenta anche non trascurabili elementi di opportunità, per chi apprezzi la privacy (che non è sinonimo di evasione), il rapporto umano, continuativo, saggio e competente, la boutique rispetto al clamore del supermarket, il buon capo di vestiario, di buona stoffa e tagliato su misura per durare nel tempo, anche se cambiano le mode. Focus 5

6 Focus Vendita di immobili: opzione per l imposizione 6 Per la vendita di immobili utilizzabili a scopo imprenditoriale è possibile scegliere l opzione per l imposizione o la procedura di notifica. Le conseguenze variano e incidono sul prezzo. Chi non affronta la questione, perde un opportunità e deve assumersi eventuali rischi. Esclusa La vendita di immobili è esclusa dall imposta sul valore aggiunto (IVA). Nell art. 21 cpv. 2 cifra 20 della Legge federale concernente l imposta sul valore aggiunto (LIVA), il legislatore ha escluso dall IVA la cifra d affari derivante dal trasferimento e dalla costituzione di diritti reali su fondi. Possibilità di scelta Con l introduzione della nuova Legge sull IVA entrata in vigore il , il legislatore ha previsto maggiori possibilità di scelta per quanto riguarda l imposizione volontaria (opzione) delle cifre d affari derivanti dal trasferimento di immobili (art. 22 cpv. 2 lett. b LIVA). Il terreno non viene considerato come bene destinato al consumo e pertanto non va incluso nella base di calcolo dell IVA (art. 24 cpv. 6 lett. C LIVA). Nell art. 104 lett. a dell Ordinanza sull IVA (OIVA), il Consiglio federale ha stabilito che, sempre che entrambe le parti siano contribuenti, la procedura di notifica può applicarsi al trasferimento di un fondo o di parti di esso. In linea di principio, le parti possono scegliere tra le seguenti varianti: - senza opzione; - con opzione; - procedura di notifica. La scelta della variante può incidere notevolmente sul prezzo di compravendita, in altre parole gli effetti dell IVA per il venditore o l acquirente possono variare sensibilmente. Questo aspetto va considerato tempestivamente. Le parti devono concordare la variante che comporta nel complesso l imposizione minore non recuperabile (tassa occulta) e che non espone l acquirente a ulteriori rischi latenti e non valutabili per il futuro a livello dell IVA. Le seguenti indicazioni forniscono solo una panoramica generale su tali questioni complesse e delicate. Per esperienza, ogni compravendita di un immobile utilizzabile a scopo i nfo imprenditoriale deve essere considerata singolarmente. Si consiglia di avvalersi della consulenza di un esperto con congruo anticipo. Vendita senza opzione Per legge, questo caso costituisce la regola (art. 21 cpv. 2 cifra 20 LIVA). Pertanto, si devono considerare le conseguenze sul piano dell IVA per il venditore in caso di vendita dell immobile senza esercizio dell opzione e senza procedura di notifica. Spetta al venditore scoprire le conseguenze fiscali presunte delle varianti disponibili prima della fissazione del prezzo di vendita: l immobile veniva utilizzato dal venditore a scopo imprenditoriale, ovvero per svolgere un attività imprenditoriale (imponibile) o per la locazione con opzione? Sussisteva finora il diritto alla deduzione dell imposta precedente sulle spese? Con la vendita senza opzione, il venditore preleva in modo durevole l immobile dall ambito imprenditoriale per cui, in caso di una modifica dell utilizzazione (cfr. schema), bisognerà considerare l imposta a titolo di consumo proprio ai sensi dell art. 31 LIVA. Il calcolo avviene in funzione del valore attuale delle spese di miglioria. Le prescrizioni per il calcolo del valore attuale determinante sono contenute nell art. 31 cpv. 3 LIVA e nell Info IVA 10 «Modifiche di utilizzazione» dell Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Questa correzione delle deduzioni dell imposta precedente effettuate fino a quel momento sulle spese di miglioria, va calcolata per il venditore al momento della vendita e si applica in particolare: - in caso di vendita di un immobile di nuova costruzione dall introduzione dell IVA in data nel caso in cui sia stata eseguita una ristrutturazione considerevole degli edifici dopo il Se, prima della vendita, l immobile non veniva utilizzato a scopo imprenditoriale dal venditore e non era stato optato per FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2012 testo di Dolf Schumacher Analista economico, dipl. economista aziendale. SUP Consulente fiscale. Membro dell organo consultivo in materia d IVA. Membro del centro di competenze della Camera fiduciaria, Schumacher swisstax AG, Köniz La scelta della variante di trasferimento può incidere notevolmente sul prezzo

7 Se le parti concordano la vendita con opzione secondo l art. 22 cpv. 2 lett. b LIVA, il prezzo per il terreno va escluso dal contratto di compravendita l imposizione della locazione, finora la deduzione dell imposta precedente era esclusa per questo immobile. Di seguito, nella valutazione della variante «Vendita senza opzione» viene spiegato se questa deduzione dell imposta precedente per le spese di miglioria, impossibile in precedenza, non possa avvenire in un secondo momento da parte del venditore. L acquirente soggetto a IVA che utilizzerà l immobile per un attività imprenditoriale o lo affitterà con l opzione per l imposizione, non avrà diritto ad una deduzione dell imposta in caso di acquisto senza opzione. Allo stesso modo, è impossibile effettuare una deduzione successiva dell imposta precedente (sgravio fiscale successivo secondo l art. 32 LIVA) relativamente al prezzo d acquisto, per mancata dimostrazione dell importo dell imposta precedente, al contrario della variante «trasferimento tramite procedura di notifica». Vendita con opzione Affinché il venditore contribuente possa procedere alla vendita con opzione, l acquirente deve utilizzare l immobile almeno in parte per un attività imprenditoriale (art. 22 cpv. 2 lett. B LIVA), vale a dire che l immobile non può essere utilizzato esclusivamente per scopi privati. Se le parti concordano la vendita con l opzione per l imposizione conformemente all art. 22 cpv. 2 lett. b LIVA, il prezzo per il terreno va escluso dal contratto di compravendita. Il valore del terreno non è soggetto all IVA. Se l immobile viene utilizzato solo in parte a scopo imprenditoriale, è possibile vendere solo questa parte con l opzione per l imposizione. In tal caso, dal contratto di compravendita vanno esclusi, da un lato, i prezzi per il terreno e la parte dell immobile per cui si è optato per l imposizione e, dall altro, la parte dell immobile per la cui imposizione non si è optato; inoltre, sulla parte venduta con l opzione per l imposizione va indicata l IVA dell 8%. Il contratto di compravendita deve soddisfare i requisiti di una fattura conforme alle norme sull IVA di cui all art. 26 LIVA, affinché l acquirente disponga di un giustificativo IVA per la deduzione dell imposta precedente. L acquirente ha diritto alla deduzione dell imposta precedente se utilizza l immobile a scopo imprenditoriale o lo affitta con l opzione per l imposizione. Se l acquirente utilizza a scopo imprenditoriale una parte dell immobile acquistato con l opzione solo in un secondo momento, o se la locazione avviene solo successivamente con l opzione, al momento dell acquisto non sussiste alcun diritto alla deduzione dell imposta precedente su questa parte. La deduzione successiva dell imposta precedente sul valore attuale è possibile solo in seguito, ossia al momento della modifica di utilizzazione, mediante sgravio fiscale successivo conformemente all art. 32 LIVA. Le prescrizioni per il calcolo del valore attuale determinante sono contenute nell art. 32 cpv. 2 LIVA e nell Info IVA 10 «Modifiche di utilizzazione» dell AFC. Per il venditore, le conseguenze della vendita con opzione variano a seconda dei casi. Se, prima della vendita con opzione, l immobile veniva utilizzato a scopo imprenditoriale o la sua locazione avveniva con l opzione per l imposizione, non ha luogo per il venditore alcuna modifica di utilizzazione. Tuttavia, se l immobile venduto con opzione non veniva utilizzato per uno scopo imprenditoriale o veniva affittato senza opzione, si ha per contro una modifica di utilizzazione. Al momento della vendita, il venditore può far valere lo sgravio fiscale successivo secondo l art. 32 LIVA. Infine, va menzionato che un venditore non assoggettato all IVA fino a quel momento non soddisfa i requisiti dell assoggettamento soggettivo con la sola vendita di un immobile con opzione; l attività imprenditoriale deve infatti avere carattere durevole. In questo caso, per poter effettuare una vendita con opzione, è necessaria una pianificazione fiscale adeguata e mirata. Vendita tramite procedura di notifica L art. 38 LIVA disciplina la procedura di notifica. Nell Info IVA concernente la prassi, l AFC Focus 7

8 Focus 8 ha definito undici procedure di notifica. Se entrambe le parti sono assoggettate all imposta, anche il trasferimento di un singolo immobile può avvenire con la procedura di notifica. In questo caso il venditore soddisfa l obbligo d imposta non con il pagamento, bensì mediante la notifica. Applicando la procedura di notifica, l acquirente assume, per l immobile alienato con tale procedura, la base di calcolo e il coefficiente di utilizzazione legittimante la deduzione dell imposta precedente che aveva il venditore. L acquirente assume anche le eventuali opzioni esistenti per la locazione. La notifica va effettuata all AFC con il modulo 640 e dichiarata nel rendiconto IVA del venditore alla cifra 225. Con la notifica, il venditore evita una modifica di utilizzazione. Per contro, si verifica una modifica d utilizzazione per l acquirente con una conseguente correzione dell imposta precedente per consumo proprio se, dopo l acquisto, questi utilizza l immobile a scopo imprenditoriale in misura inferiore rispetto al venditore, oppure se l opzione avviene a una quota inferiore. In tal caso, l acquirente deve calcolare la correzione dell imposta precedente per consumo proprio e inviarla all AFC. Il calcolo e la prova delle deduzioni dell imposta precedente effettuate dal venditore pongono questioni delicate. Affinché l acquirente possa fornire le prove necessarie, nel contratto di compravendita bisogna concordare i documenti giustificativi dei quali il venditore deve fornire una copia all acquirente. Se l acquirente utilizza l immobile assunto tramite procedura di notifica per attività imprenditoriali (o lo affitta con opzione) in misura maggiore rispetto al venditore, avrà diritto allo sgravio fiscale successivo. Il calcolo avviene conformemente all art. 32 cpv. 2 LIVA; a tali fine sono necessari anche i giustificativi del venditore. Conclusione La materia è complessa. Per decidere come trasferire un immobile ai fini dell IVA, è necessario innanzitutto confrontare le diverse varianti senza opzione, con opzione o tramite procedura di notifica. Va ricercata la variante che consente il maggiore sgravio fiscale possibile. L utilizzo precedente, la presenza di giustificativi e l utilizzazione futura da parte dell acquirente sono gli elementi centrali su cui basare la decisione. La scelta può influire sul prezzo della compravendita. Le opportunità e i rischi per le parti variano in base alle varianti. Sono indispensabili dei tempestivi chiarimenti in merito e si consiglia di avvalersi di una consulenza specialistica. Le opportunità e i rischi per le parti variano in base alle varianti Il nuovo diritto contabile Iter legislativo Il Consiglio federale ha licenziato nel 2007 il messaggio relativo alla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile. In considerazione dell iniziativa popolare contro le retribuzioni abusive, il dibattito ha in seguito subito un rallentamento, che ha indotto il Parlamento a trattare la revisione del diritto contabile in modo indipendente rispetto al diritto della società anonima. Il 23 dicembre 2011 è stato quindi licenziato il nuovo diritto contabile, che entrerà in vigore il 1. gennaio 2013 e che, tenuto conto delle norme transitorie previste, si applicherà obbligatoriamente dall esercizio 2015 (dal 2016 per i conti di gruppo). A decorrere dal primo gennaio 2012 sono stati inoltre innalzati a 20 milioni di franchi di somma di bilancio, 40 milioni di franchi di cifra d affari e a 250 posti di lavoro a tempo pieno (prima 10/20/50) i limiti oltre i quali è necessaria una revisione ordinaria. Le principali novità del nuovo diritto contabile sono così riassumibili: i nfo Neutralità rispetto alla forma giuridica Le attuali norme contabili sono rappresentate dal rudimentale diritto della contabilità commerciale (art. 957 ss. del Codice delle Obbligazioni, CO) e dalle norme contabili contenute nel diritto azionario agli art. 662 ss. CO, applicabili alle società anonime e, tramite rimandi, anche alle società a garanzia limitata e ad alcune cooperative. Tali norme saranno sostituite dal nuovo Titolo 32 del CO, strutturato nei cinque seguenti capitoli principali, le cui regole di base sono applicabili indipendentemente dalla forma giuridica e che si differenziano soltanto secondo l importanza economica delle imprese: 1 Disposizioni generali 2 Conto annuale 3 Presentazione dei conti delle grandi imprese 4 Chiusura contabile in base a una norma riconosciuta 5 Conto di gruppo FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2012 testo di Marco Gubler Direttore e Partner S&A Tax & Audit SA Lic.oec. HSG Esperto Contabile Dipl. Fed.

9 La contabilità potrà essere tenuta non solo in franchi svizzeri, ma anche in valuta estera Facilitazioni per le piccole imprese Le imprese individuali e le società di persone con una cifra d affari inferiore a franchi, così come le associazioni e le fondazioni esentate dall obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio e le fondazioni liberate dall obbligo di designare un ufficio di revisione, potranno limitarsi a una rilevazione delle entrate e delle uscite dell esercizio e a una contabilità del patrimonio. In altre parole, tali aziende saranno esentate dall obbligo di tenere una contabilità completa. Se i ricavi netti sono inferiori a franchi, sarà inoltre permesso alle imprese di derogare al principio della correlazione temporale, limitandosi alla contabilità delle entrate e delle uscite. Lingua e valuta La contabilità potrà essere tenuta non solo in franchi svizzeri, ma anche in valuta estera, qualora questa rappresenti la valuta più importante per l attività dell impresa; in tal caso sarà necessario presentare il conto annuale anche in franchi svizzeri, indicando il tasso di conversione utilizzato. La contabilità potrà essere allestita sia nelle lingue nazionali sia in lingua inglese. Articolazione minima Il bilancio e il conto economico di tutte le imprese dovranno contenere delle voci minime, presentate in base a una struttura prestabilita e riportando le cifre comparative dell esercizio precedente. I crediti e i debiti nei confronti dei soci diretti o indiretti, degli organi e delle imprese nelle quali è detenuta direttamente o indirettamente una partecipazione, dovranno essere indicati separatamente nel bilancio o nell allegato. Il conto economico potrà essere allestito sia come conto economico della produzione (metodo del costo complessivo), sia come conto economico della vendita (metodo del costo del venduto). Allegato L allegato al conto annuale è stato ampliato; tra le nuove indicazioni richieste troviamo in particolare l evidenziazione degli impegni legali o effettivi per i quali è improbabile che vi sia un deflusso di mezzi o che il loro importo non possa essere stimato in modo attendibile (impegni condizionali). Dovranno inoltre essere riportati in allegato i diritti di partecipazione e le opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione o di amministrazione e ai lavoratori, così come le spiegazioni inerenti a poste del conto economico considerate straordinarie e la descrizione degli eventi significativi successivi alla data di chiusura. Non saranno per contro più richiesti il valore dell assicurazione contro l incendio degli attivi fissi e le indicazioni sull esecuzione di una valutazione dei rischi. Le imprese individuali e le società di persone potranno rinunciare all allegato, salvo che siano tenute a presentare i conti in base alle norme sulle grandi imprese. Definizione degli attivi Gli attivi sono definiti dal nuovo diritto come beni di cui l impresa può disporre in virtù di eventi passati, se è probabile che comportino un afflusso di mezzi e se il loro valore può essere stimato in maniera attendibile, altrimenti non sarà più possibile procedere a una loro rilevazione a bilancio. Un esempio in tal senso è dato dai costi di costituzione e di organizzazione, che in base all art. 664 CO potevano finora essere attivati, per poi venir ammortizzati su un periodo massimo di cinque anni; in futuro essi dovranno essere rilevati come costi, poiché non comportano un afflusso futuro di mezzi per l impresa che ne giustifichi l attivazione. Andranno per contro attivate le prestazioni di servizi non ancora fatturate. Valutazione La valutazione delle poste del bilancio rimane fondamentalmente ancorata al principio del costo storico. È stata, tuttavia, introdotta la Focus 9

10 Focus 10 possibilità di valutare al corso o al prezzo di mercato della data di chiusura gli attivi quotati in borsa (non più dunque soltanto i titoli quotati) o con un altro prezzo rilevabile in un mercato attivo, anche se superiore al valore nominale o al costo di acquisto; in tal caso sarà anche possibile registrare una riserva di fluttuazione, atta a livellare nel tempo le variazioni dei valori di mercato. Qualora la continuità aziendale non fosse assicurata per i dodici mesi successivi al giorno di chiusura, i conti andranno tenuti a valori di alienazione per le parti dell impresa interessate e andranno costituiti i relativi accantonamenti. Il nuovo diritto prevede inoltre che gli attivi e i debiti siano di norma valutati singolarmente, se rilevanti; si potrà derogare a tale principio soltanto se sono abitualmente valutati per gruppi a causa della loro affinità. Una valutazione individuale impedisce che plus e minusvalenze siano compensate tra loro; rimane da vedere come tale nuova norma sarà applicata nella pratica, ad esempio per la voce partecipazioni. Le perdite di valore dovute all utilizzazione o al tempo e quelle dovute ad altri fattori vanno contabilizzate procedendo ad ammortamenti di costituire delle riserve occulte, permettendo esplicitamente di registrare ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti supplementari rispetto a quanto economicamente richiesto e non esigendo lo scioglimento di rettifiche di valore e di accantonamenti non più necessari. Le autorità fiscali si baseranno come finora sul conto annuale statutario, riservandosi di aggiungere accantonamenti e rettifiche di valore all utile imponibile dichiarato, nella misura in cui non fossero commercialmente giustificati. Grandi imprese Le imprese avranno alcuni obblighi supplementari rispetto alle piccole imprese qualora sottostiano a una revisione ordinaria, oppure qualora ciò sia richiesto da azionisti qualificati di minoranza. Le cosiddette grandi imprese dovranno, infatti, fornire alcune indicazioni aggiuntive nell allegato, integrare nel conto annuale un conto dei flussi di tesoreria e redigere una relazione annuale, che esponga l andamento degli affari e la situazione economica dell impresa. Tale relazione, che non dovrà venire sottoposta alla revisione dei conti, dovrà contenere anche le informazioni sull esecuzione di una valutazione dei rischi, finora parte integrante dell allegato al conto annuale. Le autorità fiscali si baseranno come finora sul conto annuale statutario, riservandosi di aggiungere accantonamenti e rettifiche di valore all utile imponibile dichiarato e a rettifiche di valore; si richiede ora esplicitamente che i valori siano verificati e, se del caso, adeguati, alla presenza d indizi concreti di una sopravvalutazione degli attivi o di un insufficienza degli accantonamenti. Un improvvisa diminuzione dei cash flow di uno stabile a reddito implicherà, ad esempio, la verifica dell eventuale necessità di registrare una perdita di valore dello stabile come costo dell esercizio. Riserve occulte Nonostante le nuove norme statuiscano che i conti debbano esporre la situazione economica dell impresa in maniera attendibile, rimarrà di fatto immutata anche in futuro la possibilità i nfo Chiusura contabile in base a una norma riconosciuta Le società quotate in borsa, qualora la borsa lo esiga, le cooperative con almeno membri e le fondazioni soggette alla revisione ordinaria saranno tenute ad allestire sia un conto annuale statutario, determinante per la riscossione delle imposte e per l impiego dell utile, sia una chiusura contabile aggiuntiva, da sottoporre a una revisione ordinaria, basata su una norma contabile riconosciuta; fanno eccezione le società incluse in un conto di gruppo già allestito in base a una tale norma. Anche una minoranza qualificata di soci potrà richiedere tale chiusura aggiuntiva. È compito del Consiglio federale designare tali norme riconosciute, il cui obiettivo è di garantire una presentazione fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell impresa, a differenza della chiusura statutaria, il cui obiettivo primario è la protezione dei creditori, ma che non sempre risulta adeguata a soddisfare le esigenze informative degli azionisti e di altri stakeholders. I principali referenziali di fair presentation ( true & fair view ) a livello internazionale sono rappresentati dagli IFRS /IAS e dagli US GAAP, mentre a livello svizzero tale ruolo è ricoperto dai principi Swiss GAAP FER. FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2012

11 Il nuovo diritto raccoglie in un unica sezione tutte le norme contabili delle varie imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica Conto di gruppo La nuova legge richiede un conto di gruppo qualora una persona giuridica controlli una o più imprese soggette all obbligo di presentare i conti; il criterio del controllo ha dunque sostituito il precedente requisito della cosiddetta direzione unica. È stato inoltre limitato il numero dei gruppi obbligati ad allestire un consolidato, innalzando i limiti ai medesimi livelli della revisione ordinaria, 20/40/250 (finora 10/20/200); qualora per due esercizi consecutivi l insieme delle società del gruppo non oltrepassasse due di tali limiti decadrebbe l obbligo di consolidamento, salvo che una minoranza qualificata di soci o l autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richieda o se il conto di gruppo è necessario per una valutazione più attendibile della situazione economica. Il futuro diritto prevede una nuova deroga per le associazioni, le fondazioni o le società cooperative che decidano di delegare l obbligo di predisporre il conto di gruppo a un impresa controllata, purché quest ultima riunisca sotto una direzione unica le altre imprese e comprovi di esercitarla effettivamente. Sono state deluse le attese di chi si attendeva l introduzione dell obbligo di utilizzare norme contabili riconosciute per tutti i conti di gruppo; tale requisito, infatti, è stato introdotto soltanto per le società quotate, le cooperative con almeno membri e per le fondazioni soggette alla revisione ordinaria, oppure qualora una minoranza qualificata di soci lo richieda. La maggioranza dei gruppi potrà per contro continuare ad allestire un conto consolidato in base ai molto meno severi principi del CO, limitandosi, nel caso estremo, a un consolidamento dei valori contabili, senza sciogliere le riserve occulte presenti. Conclusione Il nuovo diritto raccoglie in un unica sezione tutte le norme contabili delle varie imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, uniformandone la presentazione e i principi valutativi e introducendo varie novità che considerano le mutate esigenze dell economia e gli sviluppi in atto a livello internazionale. I requisiti contabili sono stati semplificati per le piccole imprese, mentre per le grandi società sono stati introdotti come nuovi obblighi il conto dei flussi di tesoreria, la relazione annuale e un allegato più ampio. Altri aspetti, in primis la possibilità di costituire delle riserve occulte, sono rimasti per contro immutati, nonostante l accesa discussione in merito. La necessità di applicare le nuove norme partirà dall esercizio 2015 (2016 per i conti di gruppo); è tuttavia consigliabile iniziare a confrontarsi con i nuovi disposti legislativi in tempo utile, verificando con un certo anticipo il loro impatto per il piano dei conti, la struttura del bilancio e del conto economico, la valutazione degli attivi e le informazioni da fornire nel nuovo allegato. Andranno inoltre verificate eventuali mutate esigenze di consolidamento e la necessità di presentare un conto dei flussi e una relazione annuale o di applicare una norma come i Swiss GAAP FER. Focus 11 Ticino for Finance: collaborare sul campo Quasi un anno fa Ticino for Finance muoveva i suoi primi passi pubblici con l organizzazione della prima conferenza rivolta al mercato del nord Italia. Per fare il punto sui risultati raggiunti e farci raccontare l esperienza di questi primi dodici mesi sul campo abbiamo incontrato Franco Citterio, Presidente di Ticino for Finance nonché Direttore dell ABT e Stefano Rizzi, Direttore della Divisione dell economia del Canton Ticino e Vicepresidente dell associazione. Franco Citterio, nella primavera del 2011 è nata Ticino for Finance, con che obiettivo? La nostra piazza finanziaria ha storicamente il proprio elemento di eccellenza nell offerta di servizi di private banking, con particolare riferimento al mercato italiano. Nel corso degli anni, l evoluzione dei mercati e delle regolamentazioni hanno accresciuto la necessità di ampliare i nostri servizi, competenze, mercati e, in questa direzione, già da diverso tempo, assistiamo ad una crescita costante del numero di operatori quali asset manager e commodity trader che scelgono il Ticino per le proprie attività. Proprio con l obiettivo di supportare e ampliare questo fenomeno è nata Ticino for Finance che, attraverso attività di marketing territoriale, vuole facilitare la conoscenza della nostra piazza e l insediamento di nuove realtà. Su quali valori poggia la vostra attività di marketing? Il primo passo è stato definire quale prodotto Ticino andare a proporre nei mercati obietti-

12 Focus 12 vo. La fase iniziale di analisi ci ha permesso di prendere consapevolezza dei nostri punti di forza e di debolezza all interno di un contesto internazionale di forte competizione tra piazze finanziarie. Il nostro Cantone non può competere in termini di ampiezza dei servizi con realtà quali Londra o Zurigo e, al contempo, difficilmente potremo essere aggressivi fiscalmente quanto piccole piazze offshore come ad esempio Malta. Il Ticino tuttavia è in grado di garantire un ottimo equilibrio tra qualità dei servizi, stabilità, attrattività regolamentatoria e fiscale, e qualità della vita. Un mix in grado di generare ancor maggior valore se accompagnato da un alto livello di personalizzazione: le dimensioni contenute del nostro Cantone consentono infatti di instaurare un rapporto diretto, ad hoc, con i propri interlocutori all interno delle istituzioni e con i partner di business. In sintesi, chi sceglie il Ticino può beneficiare di una qualità Swiss Made unita a un approccio Tailor Made. Qual è il ruolo della piazza in questa iniziativa? Come detto, il Ticino che promuoviamo è un Ticino fatto di persone e relazioni, un Ticino in cui la qualità viene costruita su misura. In quest ottica la nostra associazione non può prescindere dal coinvolgere gli operatori già presenti sulla piazza, cioè coloro che, lavorando ogni giorno a contatto con i player localizzati nel mondo, hanno l opportunità di coinvolgerli e sensibilizzarli sul prodotto Ticino. Qualora Ticino for Finance rimanesse un progetto puramente istituzionale, avrebbe un impatto ridotto. Chi già oggi fa finanza dal Ticino deve comprendere che le attività portate avanti dalla nostra associazione costituiscono un opportunità, una piattaforma per sviluppare il proprio business, nella consapevolezza che una piazza finanziaria più grande, più nota, con più competenze, non può che giovare a tutti. Dato l accenno al ruolo fondamentale che i player già presenti sulla piazza rivestono per la causa, che opportunità concrete hanno gli operatori di collaborare con Ticino for Finance? La prima opportunità è costituita dagli eventi, ma più che di eventi parlerei di piattaforme relazionali per incontrare gli interlocutori che intravedono nei loro scenari la possibilità di dislocarsi in Ticino. Proprio per individuare le persone giuste è fondamentale la collaborazione dei professionisti già presenti sulla piazza, che all interno del loro network possono individuare i soggetti più adatti da coinvolgere. L interesse degli operatori verso Ticino for Finance e la piazza si concretizza tipicamente in incontri 1-to-1 in cui si approfondiscono le esigenze e le informazioni peculiari. Proprio questi incontri costituiscono un ulteriore opportunità per gli operatori locali: se infatti Ticino for Finance garantisce l istituzionalità non commerciale dell iniziativa, la presenza di tecnici esperti consente di rispondere ai quesiti più specifici. È importante la consapevolezza da parte di chi partecipa a questi incontri che l obiettivo non è tanto vendere il proprio servizio nell immediato, ma vendere la piazza finanziaria ticinese. La terza opportunità che vorrei citare è rappresentata da quanto stiamo portando avanti sui media specializzati britannici. Il nostro obiettivo è far apparire con una buona frequenza articoli e interviste in cui si parli in termini positivi della piazza finanziaria ticinese o in cui, operatori basati in Ticino intervengono su qualche tema tecnico dando prova concreta della presenza di competenze rilevanti sul nostro territorio. Proprio in quest ottica saremo lieti di coinvolgere chi si farà avanti per dare il proprio autorevole contributo. Questi appena descritti sono soltanto alcuni esempi di possibili collaborazioni. Rimane da parte di Ticino for Finance la completa apertura a valutare proposte portate avanti dagli operatori stessi. Signor Rizzi, qual è il ruolo e l impegno del Cantone in questa associazione? Con la costituzione di Ticino for Finance, il nostro Dipartimento ha accettato di avviare una stretta collaborazione con l Associazione Bancaria Ticinese e gli altri interlocutori istituzionali al fine di contribuire, in prima linea, alla promozione della nostra piazza finanziaria. Non desideravamo che il ruolo del Cantone si limitasse al finanziamento dell iniziativa, ma volevamo una partecipazione attiva che mettesse a disposizione sia il nostro tempo che le nostre competenze. Per fare questo, rappre- i nfo FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2012 L interesse degli operatori verso Ticino for Finance e la piazza si concretizza tipicamente in incontri 1-to-1 in cui si approfondiscono le esigenze e le informazioni peculiari

13 Come terzo beneficio generato dalla nostra associazione, non sottovaluterei l impatto sull immagine della nostra piazza finanziaria sentanti del DFE a vari livelli, da Laura Sadis in giù, partecipano agli appuntamenti pubblici dell associazione, ai comitati, agli incontri con i potenziali interessati, ecc. Si tratta quindi di un impegno che, proprio per l idea di promozione one to one che sta dietro a questa iniziativa, ci vede quasi quotidianamente presenti sul campo. Per quale motivo il Cantone ha scelto di credere in un progetto come Ticino for Finance? La nostra piazza finanziaria, oltre a rappresentare da sola quasi il 15% del PIL cantonale, è motore per lo sviluppo di molti altri attori del nostro sistema economico. Attraverso questa iniziativa intendiamo lanciare un messaggio forte a tutti gli operatori, già presenti in Ticino e non, che faccia percepire l impegno concreto da parte delle autorità pubbliche per sostenere lo sviluppo della piazza. La configurazione pubblico-privato del progetto ci ha inoltre permesso di sperimentare una piattaforma in cui coniugare obiettivi, procedure e tempistiche del settore pubblico con le logiche del settore privato: un esperimento ben riuscito che potremmo replicare in altri ambiti. Lei ha partecipato personalmente agli eventi di Lugano, di Londra, a Partnering for Global Impact, come a diversi incontri one to one : ci può dire qual è l atteggiamento degli operatori esteri verso il Ticino come possibile location per il loro business? Semplificando molto si possono individuare due macrocategorie di interlocutori. Innanzitutto coloro che già conoscono la nostra piazza finanziaria, che la frequentano o l hanno frequentata e che si sono rivelati ben predisposti alla nostra iniziativa. Poi ci sono coloro che al concetto di piazza finanziaria elvetica associano Zurigo, Ginevra e persino Zugo, ma hanno un immagine stereotipata ed ancorata al passato del Ticino. Verso questi ultimi, il lavoro di informazione e sensibilizzazione è sicuramente più lungo e complesso. Ciononostante, notiamo anche in questo caso una certa apertura a prendere in considerazione quanto il Ticino è in grado di offrire loro. Quali risultati sono stati raggiunti sino ad oggi da Ticino for Finance? L attività di marketing territoriale genera sia risultati direttamente misurabili, sia una serie di esternalità positive delle quali beneficiano un ampio spettro di attori economici. Ad esempio, l attività di Ticino for Finance origina almeno tre tipologie di risultati. In primo luogo vi è l insediamento di nuove realtà nel nostro cantone per il quale Ticino for Finance ha avuto un ruolo centrale. Assistiamo proprio in questi giorni alla conclusione delle prime (ri)localizzazioni anche se, trattandosi di un processo non semplice, raccoglieremo i frutti di buona parte di quanto abbiamo seminato nel medio-lungo periodo. Secondariamente, ci sono le rilocalizzazioni che passano attraverso operatori ticinesi privati (ad es. fiduciarie, avvocati d affari, ecc.) per le quali Ticino for Finance contribuisce indirettamente rafforzando l idea di trasferirsi in Ticino. Come terzo beneficio generato dalla nostra associazione, non sottovaluterei l impatto sull immagine della nostra piazza finanziaria. Stiamo notando che grazie agli eventi, agli incontri e alla presenza sui media d oltremanica si sta facendo largo tra gli addetti inglesi e italiani la conoscenza del progetto e un idea di Ticino finanziario svincolata da vecchi stereotipi. Focus 13 Intervista all avvocato Luca Marcellini, presidente dell autorità di vigilanza sui fiduciari Dal 1. luglio 2012 è in vigore la legge sull esercizio delle professioni di fiduciario che ha sostituito quella risalente ormai al Cosa è cambiato per l Autorità di vigilanza da lei presieduta? Il cambiamento è stato molto importante sia dal punto di vista organizzativo che da quello delle competenze. Il legislatore ha infatti voluto dare una nuova veste all Autorità di vigilanza, trasformandola da una sorta di commissione consultiva ad un vero organismo indipendente, dotato di competenze proprie ed autonomo da ogni autorità amministrativa. In sostanza tutte le competenze in materia di autorizzazioni all esercizio delle professioni fiduciarie, sia in tema di rilascio che di revoca o di sospensione, sia in ambito disciplinare o sanzionatorio, sono attribuite al Consiglio di vigilanza fatto salvo il diritto di ricorso al Tribunale amministrativo o le impugnazioni dinnanzi alla Pretura penale contro le sue decisioni. L Autorità di vigilanza ha anche una autonomia nella gestione delle proprie risorse finanziarie, dovendo coprire i propri costi ordinari e straordinari con gli introiti delle tasse e delle multe. Ovviamente tutti questi cam-

14 Focus 14 biamenti hanno implicato una organizzazione ex-novo della struttura e una necessità di rielaborare tutte le procedure, con un impegno di tempo in questi mesi assai significativo. Il nostro auspicio è quello di completare questa fase di riorganizzazione e messa a punto entro la fine dell anno, in modo da raggiungere una piena operatività con il Contro il testo della nuova Legge era stato presentato un ricorso al Tribunale Federale, poi accolto solo parzialmente. Quali erano gli argomenti dei ricorrenti e in che misura sono stati ritenuti fondati? È difficile riassumere in poche righe la varietà e la complessità degli argomenti sostenuti dai ricorrenti. In estrema sintesi essi si opponevano alla Legge nel suo insieme, in quanto ritenevano che la materia fosse già disciplinata in modo esaustivo da varie Leggi federali, considerando quindi la normativa cantonale come un inutile aggravio supplementare sugli operatori del settore, la cui libertà econo- sulla libera circolazione degli avvocati. L ultima norma annullata è quella che prevedeva l obbligo di raccogliere il consenso scritto del cliente per gli investimenti collettivi, in quanto si tratta di materia di competenza federale. L impianto complessivo della Legge ha quindi superato ampiamente il vaglio del Tribunale Federale e ne possiamo essere soddisfatti. Certo è che dal punto di vista dell Autorità di vigilanza, l obbligo di una revisione annuale avrebbe facilitato le possibilità di controllo. Quali sono gli aspetti maggiormente innovativi della Legge? A parte l organizzazione e le competenze dell Autorità di vigilanza, delle quali abbiamo già parlato, le novità più significative riguardano una più chiara definizione dei doveri del fiduciario, una più concreta possibilità di adozione di misure provvisionali a tutela dei clienti in caso di procedure penali o amministrative, la facoltà di condizionare al superamento di esami in materia di diritto svizzero il rilascio di autorizzazioni a chi possiede un titolo estero e infine la fissazione del principio che un fiduciario autorizzato può essere responsabile di una sola struttura (societaria o individuale) che eserciti le attività fiduciarie. È, ovviamente, quest ultima novità che è destinata ad avere un maggiore impatto sugli operatori del settore. Si tratta di una norma che ha creato e creerà qualche malumore, ma che è indispensabile per contrastare il fenomeno delle cosiddette patenti prestate. L ultima norma annullata è quella che prevedeva l obbligo di raccogliere il consenso scritto del cliente per gli investimenti collettivi mica sarebbe stata inutilmente pregiudicata. A questa obiezione di carattere generale si aggiungeva una serie di contestazioni specifiche su singoli aspetti della normativa. In conclusione il Tribunale Federale ha respinto gli argomenti di ordine generale, riconoscendo sia l esistenza di uno spazio riservato ai Cantoni per legiferare in questa materia, sia un interesse pubblico all adozione della Legge. Sono state invece accolte alcune obiezioni puntuali e quindi annullate alcune norme inizialmente previste. La più significativa delle norme annullate è quella che prevedeva l obbligo per ogni fiduciario di presentare all Autorità di vigilanza un rapporto di revisione annuale sul rispetto della Legge stessa. Pure sono state escluse dall applicazione della Legge tutte le attività a carattere fiduciario compiute dagli avvocati, in quanto già disciplinate in modo esaustivo dalla Legge federale i nfo La nuova normativa si applica anche alle strutture già esistenti? Certamente. Tutti coloro che svolgono le attività fiduciarie devono rispettare questa normativa. La Legge prevede tuttavia al suo art. 29 cpv. 3 un termine di un anno, quindi fino al 30 giugno 2013, per consentire a chi era già operativo al momento della sua entrata in vigore, di adeguarsi alle nuove disposizioni. Quindi i fiduciari autorizzati che sono responsabili di più società o ditte individuali attive in ambito fiduciario dovranno ridurre il loro impegno a una sola entro il 30 giugno 2013? Entro quella data dovranno regolarizzare la loro posizione. Esiste la possibilità di deroghe, che potranno essere richieste al Consiglio di vigilanza, ma che avranno carattere eccezionale. Quello che si vuole garantire è che il fiduciario autorizzato costituisca una presenza costante ed effettiva nella struttura di cui è responsabile. Una casistica non esiste ancora, FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2012

15 I campi di azione dei vari organismi sono differenti, così come lo sono le legislazioni che le istituiscono e gli obiettivi che si perseguono nella misura in cui domande formali di deroga non ne sono ad oggi state presentate. L Autorità di vigilanza ha un suo orientamento di massima, nello spirito della Legge, ma occorrerà confrontarsi con delle richieste specifiche per poter sviluppare una prassi. Una persona potrà ancora richiedere ed ottenere più autorizzazioni, ad esempio fiduciario, finanziario e commercialista? Non direi proprio che la Legge lo escluda. Il fiduciario finanziario è già astretto a norme di condotta e oggetto di puntuali controlli dalle OAD. Dovrà attendersi ulteriori verifiche anche da parte dell Autorità cantonale? I campi di azione dei vari organismi sono differenti, così come lo sono le legislazioni che le istituiscono e gli obiettivi che si perseguono. Certamente è auspicabile che siano dei rapporti di collaborazione, ma allo stato attuale non è pensabile che vi sia una sorta di deleghe fra un organismo e l altro circa le rispettive competenze. L Autorità di vigilanza effettuerà quindi le sue verifiche e i suoi controlli nell ambito che le appartiene. Ma l Autorità di vigilanza dispone di risorse proprie sufficienti per effettuare i necessari controlli? Questo è sempre stato e temo sarà ancora un punto dolente. È chiaro che le risorse assai ridotte di cui dispone l Autorità di vigilanza costituiscono un limite assai importante all attuazione di controlli sistematici. Per il momento abbiamo proceduto all assunzione di un giurista a metà tempo per far fronte ai nuovi compiti dell Autorità di vigilanza e contiamo che questo, non appena avremo superato la fase iniziale di riorganizzazione, ci consenta di fare un primo passo verso un rafforzamento delle attività di controllo. Ulteriori passi sono allo studio, ma vogliamo muoverci con una certa prudenza, anche in considerazione dei grandi cambiamenti in corso nella piazza finanziaria. Formazione 15 Il diritto nell esercizio dell attività fiduciaria in Svizzera Una risposta formativa al bisogno di competenza nel delicato settore fiduciario testo di Paolo Zucchiatti La piazza bancaria e finanziaria svizzera, da alcuni anni, viene sottoposta a repentini cambiamenti derivanti, da una parte, dal contesto sempre più globale e transfrontaliero in cui opera, dall altra, dalle pressioni esercitate da Stati esteri e organizzazioni internazionali. Queste premesse, aggiunte all agguerrita concorrenza da parte di altre piazze finanziarie, provocano inevitabilmente modifiche di norme interne svizzere o la firma di accordi internazionali ad hoc che vanno ad incidere pesantemente sull attività. A livello fiduciario ticinese, il cambiamento normativo ha riguardato proprio la legge cantonale che disciplina il settore. Dal 1 luglio 2012, infatti, è in vigore la Legge sull esercizio delle professioni di fiduciario (LFid), insieme al relativo regolamento di applicazione. L obiettivo della riforma é rafforzare la vigilanza nel settore, migliorando la protezione da rischi di vario genere che, oltre al danno economico, minano soprattutto l immagine della piazza finanziaria ticinese. Dal punto di vista della preparazione, per chi accede all attività di fiduciario commercialista, immobiliare o finanziario per conto di terzi e a titolo professionale nel Canton Ticino, oggi è necessaria un autorizzazione, che può essere rilasciata solo a persone fisiche e a titolo personale, se si è in possesso di un titolo di studio riconosciuto e si ha un esperienza pratica biennale in Svizzera nel ramo per il quale viene fatta la domanda di autorizzazione. L autorità di vigilanza riconosce i titoli di studio svizzeri, mentre decide sul riconoscimento di quelli esteri. Per i titoli di studio che non dovessero essere riconosciuti, soprattutto perché insufficienti nella preparazione in diritto svizzero, l autorità ha facoltà di chiedere il superamento di una prova attitudinale. Questo nuovo corso, quindi, vuole essere una risposta competente e mirata non solo

16 Formazione 16 alle esigenze di approfondimento avvertite dai professionisti già attivi ma anche per coloro che desiderano intraprendere la carriera di fiduciario, soprattutto se provenienti dall estero. Nello specifico, questa formazione, organizzata dall Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie (IFPF), permetterà di prepararsi su quella ampia parte del diritto svizzero indispensabile per svolgere correttamente l attività di fiduciario. Inoltre, mediante questo corso, il partecipante avrà la possibilità di prepararsi per il superamento della prova attitudinale che l auto- La terza parte, di 16 ore, si preoccuperà di analizzare il diritto fiscale svizzero, con le sue particolarità. Verrà analizzata la Legge federale sull imposta federale diretta (LIFD), le imposte indirette e l assistenza amministrativa; inoltre verrà posto l accento sugli accordi internazionali, oggi molto di attualità perché potenzialmente potrebbero rivoluzionare il modo di lavorare degli operatori bancari e parabancari. Infine, l ultima parte tratterà in 16 ore il diritto privato svizzero, anche in questo caso, verranno approfonditi quegli argomenti utili per il fiduciario, ovvero il diritto societario, il registro di commercio, i diritti reali, le successioni e la Legge federale sull esecuzione e sul fallimento (LEF). I docenti sono avvocati e fiscalisti scelti in base alla loro esperienza professionale e capacità didattica in relazione alla materia di insegnamento. Una formazione dunque, che risponde sia alle necessità di attualizzazione continua di competenze in ambito giuridico del fiduciario già attivo che ai bisogni di formazione di chi vuole iniziare la professione. I docenti sono avvocati e fiscalisti scelti in base alla loro esperienza professionale e capacità didattica in relazione alla materia di insegnamento Per informazioni e dettagli: rità di vigilanza dei fiduciari del Canton Ticino potrebbe richiedere, come detto, a tutti quei soggetti che vorrebbero intraprendere l attività di fiduciario, possedendo però una preparazione estera. La durata è di circa tre mesi (dal 14 gennaio al 25 marzo 2013) e sarà composto da 4 capitoli tematici. Il primo, di 4 ore, fornirà una panoramica sul contesto bancario e finanziario svizzero e sui suoi organi di vigilanza, oltre che trattare, naturalmente, anche la nuova Legge cantonale sulle professioni di fiduciario (LFid). Il secondo analizzerà il diritto penale e penale-amministrativo e in 8 ore approfondirà tutti i concetti indispensabili per il fiduciario, ovvero, soprattutto i reati di carattere economico. i nfo FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2012

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