Rischi da agenti biologici

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1 Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Corso integrato Biologia generale e Chimica biologica Modulo didattico: Organizzazione di laboratorio e Sicurezza Salute e Sicurezza sul lavoro - 5 Rischi per la Salute 1 Rischi da agenti biologici

2 Rischi per la salute di natura igienico-ambientali I rischi per la salute, definiti anche rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell equilibrio biologico del personale addetto alle operazioni che comportano l emissione nell ambiente di fattori di rischio di natura CHIMICA, FISICA e BIOLOGICA Le cause, di tali rischi, sono da ricercare nelle non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza nell ambiente di fattori di rischio generati dalle specifiche lavorazioni

3 Rischi per la salute da AGENTI BIOLOGICI connessi con l esposizione (ingestione, contatto cutaneo e/o con mucose, inalazione) a organismi e microorganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell ambiente a seguito delle procedure lavorative. da AGENTI CHIMICI connessi con l esposizione, durante l impiego produttivo, a sostanze chimiche tossiche o nocive. Esposizione che può avvenire per ingestione, contatto cutaneo o per inalazione (dovuta ad aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, gas, vapori) da AGENTI FISICI connessi con l esposizione a grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l organismo umano. Rumore Vibrazioni Ultrasuoni Radiazioni ionizzanti Radiazioni non ionizzanti Microclima - Illuminazione

4 Il D.lgs 81/2008 dedica a questa materia il Titolo X «Esposizione ad Agenti Biologici» Art. 266 Campo di applicazione Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici Art. 267 Definizioni Rischio da Agenti biologici AGENTE BIOLOGICO: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. MICRORGANISMO: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico. COLTURE CELLULARE: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari

5 Rischio da agenti biologici Classificazione La norma (art. 268) suddivide gli agenti biologici in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione Gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; Gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituisce un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Gruppo 4: agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; NON SONO disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

6 Rischio da agenti biologici Classificazione Nel caso in cui all agente biologico non può essere attribuito in modo inequivocabile uno fra i due gruppi indicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità L allegato XLVI riporta l elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2,3,4 alcuni esempi Batteri classe Virus classe Parassiti classe Chlamydia pneumonie 2 Epstein-Barr 2 Plasmodium 2 Clostridium botulinum 2 Morbillo 2 Toxoplasma gondii 2 Enterobacter 2 Parotite 2 Echinococcus 3 Enterococcus 2 Influenzali (A,B,C) 2 Leishmania (alc.tipi) 3 Escherichia coli 2 Epatite B 3 Taenia solium 3 Helicobacter pylori 2 HIV 3 Mycoplasma pneumonie 2 Chikungunya 3 Funghi classe Staphylococcus aureus 2 Creutfeldt-Jacob 3 Aspergillus fumigatus 2 Bacillus antracis 3 Febbre emorragica di Crimea 4 Candida albicans 2 Rickettsia 3 Ebola 4 Histoplasma capsulatum 3 Salmonella typhi 3 Mycobacterium tuberculosis 3

7 Rischio da agenti biologici Classificazione alcune note sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani la classificazione degli agenti biologici si basa sull effetto che esercitano dagli stessi su lavoratori sani gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppo 2,3,4 dell elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1 l elenco contiene (ove esistenti) le seguenti indicazioni: A: possibili effetti allergici D: l elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell ultima attività comportante rischio di esposizione T: produzione di tossine V: vaccino efficace disponibile

8 Rischio da agenti biologici Obblighi del Datore di Lavoro Il Capo II del titolo X impone al datore di lavoro: Valutazione del rischio (art. 271) Misure tecniche, organizzative, procedurali (art. 272) Misure igieniche (art. 273) Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie (art. 274) Misure specifiche per i laboratori e stabulari (art. 275) Misure specifiche per i processi industriali (art. 276) Misure di emergenza (art. 277) Informazione e formazione (art. 278)

9 Rischio da agenti biologici Obblighi del Datore di Lavoro Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle CARATTERISTICHE dell agente biologico e delle modalità lavorative della classificazione risultante dall allegato XLVI dell informazione sulle malattie che possono essere contratte dei potenziali effetti allergici e tossici della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore del sinergismo di diversi gruppi di agenti biologici utilizzati Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazione lavorative

10 Rischio da agenti biologici Obblighi del Datore di Lavoro Il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione (dei lavoratori) ad agenti biologici evita l utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lo consente limita al minimo i lavoratori esposti progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall esposizione accidentale ad agenti biologici adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l esposizione adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori del luogo di lavoro usa il segnale di rischio biologico ed altri segnali di avvertimento appropriati elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare i campioni di origine umana ed animale definisce la procedura di emergenza per affrontare incidenti predispone mezzi necessari per la raccolta, immagazzinamento e smaltimento dei rifiuti in condizione di sicurezza concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizione di sicurezza di agenti biologici all interno e all esterno del luogo di lavoro

11 Rischio da agenti biologici Obblighi del Datore di Lavoro Il datore di lavoro assicura che (misure igieniche art. 273) i lavoratori dispongano dei servizi adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. nelle aree di lavoro in cui c è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici

12 Rischio da agenti biologici Obblighi del Datore di Lavoro Misure specifiche per i laboratori e stabulari (art. 275) Secondo la classificazione dell allegato LXVI, nei laboratori comportanti l uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee idonee misure di contenimento in conformità dell allegato LXVII Il datore di lavoro assicura che l uso di agenti biologici sia eseguito: a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l agente appartiene al gruppo 2; b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l agente appartiene al gruppo 3; c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l agente appartiene al gruppo 4. Nei laboratori in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può presentare un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

13 Rischio da agenti biologici Obblighi del Datore di Lavoro Emergenza (art. 277) - Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell ambiente di un agente biologico (gruppo 2,3 o 4) i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione il datore di lavoro informa al più presto l organo di vigilanza nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza i lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all uso di agenti biologici SEGNALARE

14 Rischio da agenti biologici Obblighi del Datore di Lavoro Il datore di lavoro fornisce una formazione adeguata ai lavoratori informazioni ed istruzioni (art. 278) su i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati le precauzioni da prendere per evitare l esposizione Le misure igieniche da osservare la funzione degli indumenti di lavoro e dei D.P.I. ed il loro corretto impiego il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze L informazione e la formazione sono fornite PRIMA che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le PROCEDURE da seguire in caso di infortunio od incidente.

15 Rischio da agenti biologici Sorveglianza sanitaria ART. 279 (comma 1) - Qualora l esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all art. 41 ART. 279 (comma 2) il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione quali: la messa a disposizione di vaccini efficaci l allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell articolo 42 ART. 279 (comma 5) Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione ART Istituito un registro per gli addetti alle attività comportanti l uso di agenti del gruppo 3 ovvero del gruppo 4

16 Rischio da agenti biologici Obblighi del Lavoratore Oltre agli obblighi generali previsti dall art. 20 L art. 285 prevede sanzioni per non ottemperanza a quanto stabilito nell art. 277 misure di emergenza Comma 1 : i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata (dove c è stata dispersione dell agente biologico) Comma 3 : i lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi infortunio o incidente relativo all uso di agenti biologici Articolo Sanzioni a carico dei lavoratori 1. - I lavoratori sono puniti: a) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da euro 328,80 a euro 876,80 per la violazione dell articolo 277, comma 3; b) con l arresto fino a quindici giorni o con l ammenda da euro 109,60 a euro 438,84 per la violazione dell articolo 277, comma 1.

17 Rischio da agenti biologici Le Contaminazioni Le più frequenti modalità di contaminazione, per l operatore, in un laboratorio diagnostico sono rappresentate dal passaggio di materiale infetto: attraverso la cute si verifica in genere a punture di aghi di siringhe contenenti materiale biologico infetto; attraverso abrasioni, tagli, ferite della cute (non adeguatamente protetta); lacerazioni della cute causate dalla rottura di vetreria contaminata; attraverso le mucose riguarda generalmente la mucosa congiuntivale colpita, accidentalmente, da schizzi di materiale biologico infetto; la mucosa rinofaringea per l eventuale contatto con le mani contaminate per mezzo aerosol è una rilevante fonte di dispersione nell atmosfera di materiale infetto, tanto più pericolosa in quanto spesso non sospettato e/o non facilmente rilevabile si può formare nel momento dell apertura di contenitori di materiale biologico: provette, capsuli di Petri o fiale contenenti colture cellulari; nell impiego di agitatori, centrifughe, nello svuotamento di pipette.

18 Rischio da agenti biologici Le misure di Contenimento L art. 275 impone al datore di lavoro di adottare idonee misure di contenimento in conformità all allegato XLVII in base alla natura dell attività, alla valutazione del rischio per il lavoratore e alla natura dell agente biologico per CONTENIMENTO possiamo intendere un insieme di misure di sicurezza da impiegare durante la manipolazione, la conservazione e lo smaltimento degli agenti biologici atte a impedire o a ridurre al minimo le possibilità di contagio può essere ottenuto mediante l impiego di mezzi: FISICI isolamento cappe biologiche guanti maschere, occhiali sterilizzazione CHIMICI disinfettanti detersivi BIOLOGICI vaccinazione

19 Rischio da agenti biologici Le misure di Contenimento Allegato XLVII (specifiche misure di contenimento e sui livelli di contenimento) A- Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio NO Raccomandato SI 2. L aria immessa nella zona di lavoro e l aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile NO SI, sull aria estratta SI, sull aria immessa e su quella estratta 3. L accesso deve essere limitato alle persone autorizzate Raccomandato SI SI, attraverso una camera di compensazione 4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione NO Raccomandato SI 5. Specifiche procedure di disinfezione SI SI SI 6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica 7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti NO Raccomandato SI Raccomandato SI SI

20 Rischio da agenti biologici Le misure di Contenimento segue - Allegato XLVII (specifiche misure di contenimento e sui livelli di contenimento) A- Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura 9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti SI, per il banco di lavoro SI, per il banco di lavoro e il pavimento SI, per il banco di lavoro, l arredo, i muri, il pavimento e il soffitto Raccomandato SI SI 10. Deposito sicuro per agenti biologici SI SI 11. Finestra d ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti 12. I laboratori devono contenere l attrezzatura a loro necessaria 13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori 14. Inceneritori per l eliminazione delle carcasse degli animali SI, deposito sicuro Raccomandato Raccomandato SI NO Raccomandato SI Ove opportuno SI, quando l infezione è veicolata dall aria Raccomandato SI (disponibile) SI, sul posto 15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti SI SI SI SI, con sterilizzazione 16. Trattamento delle acque reflue NO Facoltativo Facoltativo

21 Rischio da agenti biologici Le misure di Contenimento Dispositivi di Protezione Collettiva Sistemi che permettano la non dispersione in ambiente di agenti biologici CAPPE A FLUSSO LAMINARE Flusso laminare: flusso unidirezionale formato da filetti di aria sterile, filtrata attraverso filtri HEPA, paralleli tra loro ed aventi tutti la stessa velocità, generalmente di 0,5 m/sec. I filetti di aria sterile trascinano lontano dall area di lavoro i contaminanti ed evitano la formazioni di vortici. Filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) prevengono la contaminazione particellare, sono costituiti da fogli di microfibre di vetro ripiegati più volte per aumentare la superficie filtrante; l efficienza è la capacità di trattenere particelle di 0,3 micron di diametro e deve essere compresa tra 99,97% e 99,99%.

22 Rischio da agenti biologici Le misure di Contenimento segue - Dispositivi di Protezione Collettiva Cappe biologiche di classe I : la protezione dell operatore è resa possibile dal costante flusso d aria diretto dall esterno all interno attraverso l apertura frontale. La protezione dell ambiente è garantita dalla presenza di un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) che, filtrando l aria in uscita, impedisce la contaminazione dell ambiente esterno. (non viene garantita la non contaminazione del materiale trattato in cabina) Cappe biologiche di classe II : sono provviste di apertura frontale che permette l ingresso di aria, sono caratterizzate da un flusso laminare verticale sul piano di lavoro, l aria in ingresso ed in uscita è filtrata su filtro HEPA. Quando la cappa viene accesa, l aria dell ambiente viene aspirata dalla griglia posta alla base dell apertura frontale, passa sotto il piano di lavoro e dopo il passaggio attraverso filtro HEPA è immessa dall alto nella camera di lavoro. Il flusso laminare è comune a tutte le cappe di classe II mentre in relazione alla percentuale di aria riciclata ed alla velocità dell aria le cappe di classe II sono suddivise in diversi tipi: A - il 70% di aria contenuta nella cappa viene ricircolata; il 30 % viene espulsa B1 - il 30% dell aria viene ricircolata; il 70% viene espulsa (direttamente all esterno)

23 Rischio da agenti biologici Le misure di Contenimento segue - Dispositivi di Protezione Collettiva Cappe biologiche di classe III : sono cappe ventilate, sigillate ermeticamente, a tenuta d aria, e mantenute a pressione negativa, Sono caratterizzate da filtrazione assoluta (filtro HEPA) dell aria in entrata e di due filtri HEPA (in serie) dell aria in uscita che viene espulsa totalmente. L accesso all interno avviene attraverso guanti di gomma a tenuta. Sono indicate quando si lavora con agenti ad alto rischio biologico (microorganismi di gruppo 4)

24 Rischio da agenti biologici Le misure di Contenimento segue - Dispositivi di Protezione Collettiva CORRETTO USO DELLE CAPPE DI SICUREZZA BIOLOGICA Accertarsi che la cappa di sicurezza sia idonea al campione da trattare, alle operazioni da effettuare e sia perfettamente funzionante. Spegnere sempre la lampada a raggi UV in presenza dell operatore. Posizionare il vetro frontale, se del tipo a scorrimento, all altezza fissata per la maggior protezione dell operatore. Accendere il motoventilatore e lasciarlo in funzione almeno 10 prima di iniziare a lavorare per stabilizzare il flusso. Ridurre al minimo indispensabile il materiale sul piano di lavoro; ciò può diminuire notevolmente il passaggio di aria. Eseguire tutte le operazioni nel mezzo o verso il fondo del piano di lavoro. Evitare di introdurre nuovo materiale sotto cappa dopo aver iniziato il lavoro; evitare movimenti bruschi degli avambracci all interno della cappa; sono tutte possibili cause di alterazione del flusso laminare. Rimuovere immediatamente rovesciamenti o fuoriuscite di materiale biologico. Tutto il materiale potenzialmente infetto o contaminato deve essere estratto dalla cappa in contenitori chiusi ed a tenuta, perfettamente puliti all esterno ed etichettati con il segnale di rischio biologico; le apparecchiature prima di essere rimosse dalla cappa devono essere disinfettate. Lasciare la cappa in funzione per circa 10 dopo la fine del lavoro per "pulire" da una eventuale contaminazione aerodispersa. Effettuare la pulizia e disinfezione della cappa ogni volta che si termina il lavoro; Chiudere il vetro frontale, eventualmente accendere la lampada a raggi UV.

25 Rischio da agenti biologici Le misure di Contenimento Dispositivi di Protezione Individuale Art. 74 (definizione) - Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non costituiscono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e salute del lavoratore Art. 75 (obbligo di uso) - I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro

26 Rischio da agenti biologici Le misure di Contenimento segue - Dispositivi di Protezione Individuale In ottemperanza all art. 20 Obblighi dei lavoratori i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento nei casi ritenuti necessari i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all informazione e formazione ricevute e all addestramento eventualmente organizzato ed espletato i lavoratori provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione non vi apportano modifica di propria iniziativa i lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione

27 Rischio da agenti biologici Le misure di Contenimento segue - Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I. maggiormente utilizzati in ambito sanitario Guanti Protezione delle mani Monouso in lattice, vinile, polietilene, nitrile Consigliato il frequente ricambio in quanto la permeabilità aumenta con passare del tempo. Lavarsi le mani tra il cambio dei guanti Calzature Protezione dei piedi Per proteggere l operatore da eventuali lesioni o contaminazioni durante l attività lavorativa mascherine, occhiali Protezione del volto Schermi facciali, occhiali - protezione da schizzi accidentali Adeguata manutenzione e pulizia Mascherine a diversa capacità filtrante Protezione variabile secondo quanto specificato dalle note del produttore

28 Rischio da agenti biologici ricordiamo l Allegato IV requisiti dei luoghi di lavoro Microclima (i lavoratori, nei luoghi di lavoro chiusi, devono disporre di aria salubre in quantità sufficiente, ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando non possibile con impianti di areazione che garantiscano adeguati ricambi d aria. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia. Qualunque sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all inquinamento dell aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

29 Rischio da agenti biologici D. Lgs. 19 febbraio n. 19 Il D.Lgs 19/2004 «aggiunge» al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il TITOLO X-bis «Protezione dalla ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario» Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria Il Titolo aggiuntivo si muove nello stesso spirito già voluto dal legislatore nella formulazione del D.lgs 81/2008. responsabilità primaria della gestione della prevenzione e protezione dei rischi lavorativi a capo del Datore di Lavoro; massimo coinvolgimento delle altre figure della sicurezza, specialmente dei LAVORATORI e dei loro rappresentanti; fondamentale importanza della INFORMAZIONE e FORMAZIONE

30 Rischio da agenti biologici D. Lgs. 19 febbraio n. 19 Articolo 286-quater. - Misure generali di tutela 1. Il DATORE DI LAVORO ha l obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare: a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti; b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all esercizio della professione e dell influenza esercitata sui lavoratori dall ambiente di lavoro; c) a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all elaborazione delle politiche globali di prevenzione;

31 Rischio da agenti biologici D. Lgs. 19 febbraio n. 19 segue art. 286-quater. - Misure generali di tutela d) a non supporre mai inesistente un rischio, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instaurando un appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti; f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati; g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche.

32 Rischio da agenti Rischio biologici da agenti D. Lgs. bioogici 19 febbraio Decreto legislativo n febbraio 2014, n. 19 L articolo 286-sexies «Misure di prevenzione specifiche» indica una serie di misure che il Datore di Lavoro deve adottare qualora la VALUTAZIONE dei RISCHI effettuata rilevi un rischio di ferite da taglio o da punta. a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio b) eliminazione dell uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario; c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza; d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture; e) sorveglianza sanitaria; f) effettuazione di formazione in ordine a: 1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza; 2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio postesposizione; 3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.

33 Rischio da agenti biologici D. Lgs. 19 febbraio n. 19 segue art. 286-sexies «Misure di prevenzione specifiche» g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all esposizione al sangue ed ai liquidi organici norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore

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