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1 a cura di Mario Varini - I.C. di Castellucchio (MN) Giornata aperta sul web 2017 Tratto dalla presentazione integrale presente su slideshare Il protocollo informatico e il workflow documentale Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN) "Automazione dei processi di lavorazione, distribuzione e archiviazione dei documenti digitali Accedi alla versione integrale

2 2 / 77 Giornata aperta sul web 2017 Si può fare!

3 Le regole tecniche I formati La leggibilità di un documento informatico dipende dalla possibilità e dalla capacità di interpretare ed elaborare correttamente i dati binari che costituiscono il documento, secondo le regole stabilite dal formato con cui esso è stato rappresentato. Il formato di un file è la convenzione usata per interpretare, leggere e modificare il file. 3 / 77

4 Le regole tecniche I formati indicati per la conservazione La scelta dei formati idonei alla conservazione deve essere strumentale a che il documento assuma le caratteristiche di immodificabilità e di staticità previste dalle regole tecniche. È opportuno privilegiare i formati che siano standard internazionali (de jure e de facto). I formati adottati per le diverse tipologie di documenti informatici devono essere indicati nel manuale di conservazione motivandone le scelte effettuate 4 / 77

5 Le regole tecniche I formati indicati per la conservazione Le caratteristiche di cui bisogna tener conto nella scelta sono: 1) apertura 2) sicurezza 3) portabilità 4) funzionalità 5) Supporto allo sviluppo 6) diffusione 5 / 77

6 Le regole tecniche I formati indicati per la conservazione Le caratteristiche di cui bisogna tener conto nella scelta sono: 1) PDF -PDF/A 2) TIFF 3) JPG 4) Office Open XML (OOXML) 5) Open Document Format 6) XML 7) TXT 8) EML (messaggi di posta elettronica) 6 / 77

7 Le regole tecniche I formati indicati per la conservazione formato PDF Il Portable Document Format, è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 che attualmente si basa sullo standard ISO universalmente adottato, è diventato lo standard de facto per la gestione dei documenti digitali può essere firmato digitalmente in modalità nativa attraverso il formato ETSI PadES ma... 7 / 77

8 Le regole tecniche I formati indicati per la conservazione formato PDF...ma Non è adatto alla conservazione dei documenti digitali in quanto: 1) non garantisce la riproducibilità a lungo termine 2) non garantisce la conservazione dell aspetto visivo 8 / 77

9 Le regole tecniche I formati indicati per la conservazione formato PDF/A Per risolvere queste problematiche, è stato necessario definire uno standard, una versione ideata per la conservazione a lungo termine dei documenti PDF/A (PDF forarchiving) Lo standard ISO ha definito un formato di file basato su PDF,conosciuto come PDF/A,lo standard per l archiviazione elettronica dei documenti. 9 / 77

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11 Le regole tecniche I formati indicati per la conservazione Le specifiche del formato PDF/A1 Le specifiche del formato sono state riconosciute standard ISO il 28 settembre 2005 con la denominazione ISO :2005 Document management - Electronic document file format for long-term preservation. Il formato si basa sul PDF Reference / 77

12 Le regole tecniche I formati indicati per la conservazione Il formato PDF/A1 Dal momento che nel nome di un file in formato PDF/A non è presente alcun elemento che possa far identificare il formato, sta cominciando ad essere molto diffusa la consuetudine di aggiungere al nome del file, prima dell estensione, la desinenza _A1a o _A1b per indicare che si tratta di un file nel formato PDF/A e la sua versione. ad esempio, il file lettera.pdf potrebbe essere denominato: - lettera_a1a.pdf - lettera_a1b.pdf 12 / 77

13 I formati indicati per la conservazione Le limitazioni del formato PDF/A1 13 / 77

14 I formati indicati per la conservazione Limitazioni del formato PDF/A-1 è obbligatoria l incorporazione dei font (con i file PDF/A non può verificarsi l errore di missing fonts ); lo spazio dei colori deve essere specificato in una maniera indipendente dal dispositivo su cui il documento verrà rappresentato; è proibito l utilizzo di contenuti audio e video; è vietato l uso di link esterni; è proibito l utilizzo di Javascript; è proibita la cifratura del documento; è obbligatorio l uso di metadati basati su standard. 14 / 77

15 I formati indicati per la conservazione I livelli di conformità del formato PDF/A-1 Lo standard ISO :2005 è suddiviso su due livelli di conformità: PDF/A-1a (accessibile) PDF/A-1b (basic) Il PDF/A-1a (livello di conformità A) indica la piena conformità allo standard PDF/A attualmente approvato. Esiste un livello di conformità minima per il PDF/A: il PDF/A-1b. I requisiti del PDF/A-1b mirano a garantire che l aspetto visivo del file sia riproducibile nel lungo periodo e differiscono per il grado di conformità allo standard ed in particolare per la presenza di informazioni sulla struttura del file e per la possibilità di interpretare semanticamente il testo. 15 / 77

16 Le regole tecniche I formati indicati per la conservazione I livelli di conformità del formato PDF/A-1 16 / 77

17 I formati indicati per la conservazione I livelli di conformità del formato PDF/A-1 Il PDF/A-1a è il livello di conformità completa, che assicura la rispondenza a tutti i requisiti dell ISO , compresi quelli relativi all utilizzo dei tag. Questi tag, forniscono informazioni sulla struttura del file e sulla semantica del testo, in maniera da rendere possibile la conservazione della sua struttura logica e del normale ordine di lettura. In sostanza, il PDF/A-1a non solo assicura che il file venga riprodotto sempre alla stessa maniera, ma anche che il suo contenuto possa essere interpretato in maniera semanticamente corretta, che sia accessibile alle persone con deficit sensoriali e che possa essere ristrutturato (reflowed) per poter essere fruito, ad esempio, in dispositivi mobili o altri apparati. 17 / 77

18 I formati indicati per la conservazione I livelli di conformità del formato PDF/A-1 Il PDF/A-1b è il livello di conformità minima, che assicura la rispondenza solamente ai requisiti minimi dell ISO , ovvero quei requisiti che sono sufficienti per garantire solamente che l aspetto visivo di un file PDF/A venga conservato nel tempo. In altre parole, questa versione assicura che il testo e i contenuti aggiuntivi (ad esempio, le immagini) vengano visualizzati correttamente, ma non garantisce, ad esempio, che il testo estratto sia leggibile o comprensibile o che sia possibile interpretare semanticamente il suo contenuto. 18 / 77

19 I formati indicati per la conservazione Il formato PDF/A-2 Rispetto al PDF/A-1, alcune limitazioni rimangono in essere mentre altre vengono superate. A differenza, invece, del PDF/A-1, il PDF/A-2: maggiore efficienza nella memorizzazione delle immagini grazie all adozione dell algoritmo di compressione JPEG2000; supporta gli effetti di trasparenza e l impiego dei layer; permette l incorporamento di font OpenType; E inoltre / 77

20 E inoltre... I formati indicati per la conservazione Il formato PDF/A-2 offre la possibilità di incorporare allegati PDF/A (sia PDF/A-1 che PDF/A-2) permettendo l archiviazione in un unico file di insiemi di documenti, mantenendo ciascuno di essi la propria indipendenza. In questo modo un singolo file PDF/A-2 può essere utilizzato come una sorta di contenitore di altri file PDF/A e ciò risulta utile quando diversi file PDF/A devono essere conservati insieme ma rimanendo file indipendenti (cioè senza unirli in un unico file PDF/A). 20 / 77

21 I formati indicati per la conservazione Il formato PDF/A-2 E inoltre... Supporto per le firme elettroniche PaDES L aggiunta di firme elettroniche CaDES ad un documento era già prevista dal PDF/A-1. Il PDF/A-2 recepisce le nuove disposizioni previste dallo standard PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), che specifica dei profili per l utilizzo nei documenti PDF della firma elettronica avanzata ai sensi della Direttiva dell Unione Europea 1999/93/CE. 21 / 77

22 I formati indicati per la conservazione I livelli di conformità del formato PDF/A-2 Lo standard ISO prevede tre possibili livelli di conformità: 1) il PDF/A-2a (accessibile) 2) il PDF/A-2u (caratteri unicode) 3) il PDF/A-2b (basic) Essi differiscono per il grado di conformità allo standard ed in particolare per la presenza di informazioni sulla struttura del file e per la possibilità di interpretare semanticamente il testo. 22 / 77

23 I formati indicati per la conservazione I livelli di conformità del formato PDF/A-2 23 / 77

24 I formati indicati per la conservazione Il formato PDF/A-2 Il formato PDF/A-2 introduce interessanti novità che dovrebbero essere valutate attentamente da tutti coloro che si occupano di archiviazione e conservazione digitale. Rispetto al suo predecessore PDF/A-1, il formato PDF/A-2 dispone di alcune funzionalità che erano precedentemente vietate, come l utilizzo dell algoritmo di compressione JPEG2000, l utilizzo degli effetti di trasparenza, l utilizzo dei layer, etc. Altre funzionalità rimangono, invece, vietate, come l utilizzo di codice Javascript o l utilizzo della crittografia applicata all intero file. 24 / 77

25 I formati indicati per la conservazione Il formato PDF/A-3 Da un punto di vista tecnico, rispetto al predecessore PDF/A-2, c è un solo cambiamento, ma si tratta di un cambiamento che apre la strada ad innumerevoli campi applicativi: ora qualsiasi tipo di file (comprese le tabelle di Excel, i documenti Word, file HTML o XML) può essere incorporati come allegato in un file PDF/A. 25 / 77

26 I formati indicati per la conservazione I livelli di conformità del formato PDF/A-3 Lo standard ISO prevede tre possibili livelli di conformità: 1) il PDF/A-3a (accessibile) 2) il PDF/A-3u (caratteri unicode) 3) il PDF/A-3b (basic) Essi differiscono per il grado di conformità allo standard ed in particolare per la presenza di informazioni sulla struttura del file e per la possibilità di interpretare semanticamente il testo. 26/ 77

27 I formati indicati per la conservazione Le relazioni tra i formati PDF/A-n 27 / 77

28 Le regole tecniche Il formato EML Il formato EML è previsto dalle regole tecniche sul protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e consente di salvare la mail con i relativi allegati senza alterare minimamente il messaggio di posta elettronica conservando quelle caratteristiche di integrità e immodificabilità del documento che si ottengono quando forma e contenuto non sono alterabili durante la fase di tenuta e accesso e garanzia di staticità nella fase di conservazione. 28 / 77

29 DPCM 13 novembre 2014 Il formato EML Un file.eml (testo puro) contiene i singoli messaggi di posta elettronica completi di formattazione del testo, immagini ed eventual allegati. Per la creazione di file eml è possibile utilizzare sia l'interfaccia webmail del proprio gestore di posta elettronica che un qualsiasi client residente come Outlook, Windows Live Mail ma anche Mozzilla Thunderbird (open source, multipiattaforma). Per la apertura è necessario un client di posta elettronica residente. 29 / 77

30 Documento informatico e... firma elettronica DPCM 22/02/2013 Le Regole tecniche "Regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati. 30 / 77

31 Documento informatico e... firma elettronica La firma digitale La firma digitale è il risultato di una procedura informatica detta validazione che garantisce l autenticità e l integrità di documenti informatici. La firma digitale conferisce al documento informatico le seguenti caratteristiche: autenticità: la firma digitale garantisce l identità del sottoscrittore del documento; integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione; non ripudio: la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore; 31 / 77

32 Efficacia della firma digitale Una firma digitale ha l efficacia di cui all art. 21, c. 2, del CAD, cioè l efficacia delle scritture private, se sono soddisfatti una serie di requisiti. Una firma digitale non è valida sotto il profilo giuridico se è generata con un certificato elettronico scaduto, sospeso o revocato. 32/ 77

33 Efficacia della firma digitale [Art. 62 del DPCM 22/02/2013] - Le firme digitali, ancorché sia scaduto, revocato, o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale (es. una marca temporale) opponibile a terzi che collochi la generazione della firma in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato 33 / 77

34 Efficacia della firma digitale [Ai sensi dell art. 41, c. 4, del DPCM 22 febbraio 2013] Oltre alla marca temporale, costituiscono validazione temporale: Il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo Il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti, ad opera di un pubblico uifficiale o di una pubblica amministrazione Il riferimento temporale ottenuto attraverso l utilizzo del servizio di posta elettronica certificata Il riferimento temporale ottenuto attraverso l utilizzo della marcatura postale elettronica (convenzione postale universale) 34 / 77

35 Documento informatico e... firma elettronica (DPCM 22/02/2013) il CAD distingue tra quattro tipologie di firma la firma elettronica pura e semplice la firma elettronica avanzata la firma elettronica qualificata la firma digitale 35 / 77

36 Documento informatico e... firma elettronica (DPCM 22/02/2013) Firma elettronica pura e semplice Insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; 36 / 77

37 Documento informatico e... firma elettronica (DPCM 22/02/2013) Firma elettronica avanzata Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. 37 / 77

38 Documento informatico e... firma elettronica (DPCM 22/02/2013) Firma elettronica qualificata particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma 38 / 77

39 Documento informatico e... firma elettronica Firma digitale (DPCM 22/02/2013) Particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. 39 / 77

40 Documento informatico e... firma grafometrica (DPCM 22/02/2013) Per firma grafometrica non s intende la scansione di una firma autografa né il processo di acquisizione del tratto grafico mediante un tablet, bensì l'acquisizione, oltre che del tratto grafico, anche di una serie di parametri comportamentali legati alla firma, che permettono di identificare con certezza il firmatario 40 / 77

41 Documento informatico e... firma grafometrica (DPCM 22/02/2013) Tra questi parametri comportamentali figurano: la velocità di scrittura la pressione esercitata sul tablet l angolo di inclinazione della penna l accelerazione dei movimenti il numero di volte che la penna viene sollevata dalla tavoletta 41 / 77

42 Documento informatico e... firma grafometrica La firma grafometrica forte e... il riconoscimento dell'autore Al fine di rendere "probante il documento" cui è apposta una firma grafometrica, il dirigente scolastico appone la sua firma digitale a conferma del riconoscimento. 42 / 77

43 Documento informatico e... firma grafometrica (DPCM 22/02/2013) Diversi fornitori stanno integrando il meccanismo base dell acquisizione delle firme grafometriche con altre soluzioni di sicurezza informatica allo scopo di realizzare un sistema che soddisfa pienamente i requisiti imposti dalla normativa per la generazione di firme elettroniche avanzate. Nel breve periodo, si potrà valutare concretamente dove e come poter utilizzare questo tipo di sottoscrizione su base digitale. 43 / 77

44 Documento informatico e... firma elettronica (DPCM 22/02/2013) L'art. 21 del CAD ha introdotto al comma 1 un riferimento alla "firma elettronica avanzata" in conseguenza dell attribuzione a tale tipologia di firma di nuova dignità e rilevanza giuridica. Si introduce un principio di carattere generale di libera valutabilità in giudizio del documento informatico come documento scritto in base a specifiche caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. 44 / 77

45 Documento informatico e... firma digitale Una firma digitale può essere utilizzata per: Approvare un documento Indicare che è stata eseguita la revisione del documento Accettare i termini di un documento Rilevare e registrare eventuali modifiche (se consentite) al documento. Certificare di essere l'autore di un documento e che il documento non è stato modificato dopo la certificazione. 45 / 77

46 Documento informatico e... firme digitali La Busta Crittografica la firma digitale consiste nella creazione di un file, definito busta crittografica, che racchiude al suo interno il documento originale, l evidenza informatica della firma e la chiave per la verifica della stessa, che, a sua volta, è contenuta nel certificato emesso a nome del sottoscrittore. L autenticità del certificato è garantita da un Autorità di certificazione, in Italia, dai certificatori accreditati ai sensi dell articolo 29 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005). 46 / 77

47 Documento informatico e... firme digitali formati di firma CAdES e PAdES i formati di firma CAdES (file con estensione p7m) e PAdES (file con estensione pdf) e la loro attitudine ad ospitare più firme e informazioni disponibili solo dopo la generazione della firma digitale quali, ad esempio, la segnatura di protocollo prevista dall articolo 55 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n Un documento sottoscritto con firma digitale ha nel nostro ordinamento piena efficacia giuridica, a condizione che non sia modificato dopo l apposizione della firma. 47 / 77

48 Documento informatico e... firme digitali formati di firma La busta CAdES La busta CAdES è un file con estensione.p7m, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software in grado di sbustare il documento sottoscritto. Tale formato permette di firmare qualsiasi tipo di file, ma presenta lo svantaggio di non consentire di visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione in modo agevole. Infatti, è necessario utilizzare un applicazione specifica. 48 / 77

49 Documento informatico e... firme digitali formati di firma La busta CAdES Per il formato CAdES l apposizione di due o più firme può essere effettuata in due modi: re-imbustando in una nuova busta CAdES la busta generata dalla sottoscrizione precedente (c.d. controfirma o firma matrioska o firma gerarchica). oppure aggiungendo nella busta ulteriori firme, accompagnate dai relativi certificati (c.d. firme congiunte o firme parallele). 49 / 77

50 Documento informatico e... firme digitali formati di firma La busta PAdES La firma digitale in formato PAdES è un file con estensione.pdf, leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato. Questa tipologia di firma, nota come firma PDF, prevede diverse modalità per l apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni, rende il documento più facilmente accessibile, ma consente di firmare solo documenti di tipo PDF. Il formato PDF consente inoltre di gestire diverse versioni dello stesso documento senza invalidare le firme digitale apposte. 50 / 77

51 Documento informatico e... firme digitali formati di firma La busta PAdES Predisposizione del documento PDF Il documento può essere predisposto, attraverso la gestione dei moduli, alla firma digitale da parte di utenti che dispongono di un prodotto conforme allo standard PDF (ISO 32000), fra questi Acrobat Reader. A tale scopo sarà necessario trasformare il documento in formato PDF e, successivamente, predisporre i campi firma. Il documento può anche essere predisposto per contenere dei campi testo ove è possibile inserire delle informazioni successivamente alla firma senza invalidare la stessa. 51 / 77

52 Documento informatico e... firme digitali formati di firma La busta PAdES Predisposizione del documento PDF Altra caratteristica è che il documento in formato PDF consente di collocare fisicamente la firma digitale in un preciso punto del documento. Tale caratteristica è particolarmente utile nel caso di sottoscrizione di clausole vessatorie o, comunque, in ogni caso in cui la collocazione della firma abbia una qualche valenza. Qualora il documento non fosse stato predisposto per tutte le firme necessarie, è comunque possibile apporre ulteriori firme senza invalidare le precedenti. 52 / 77

53 Documento informatico e... firme digitali formati di firma La busta PAdES Predisposizione del documento PDF gestione delle versioni (versioning) Qualora il documento non fosse stato predisposto per tutte le firme necessarie, è comunque possibile apporre ulteriori firme senza invalidare le precedenti. Ogni versione successiva alla prima, contiene la versione integrale, non modificata, del documento precedente (comprese le firme digitali). Ogni modifica al documento (ulteriore firma o aggiunta di testo o immagini) produce, infatti, una nuova versione che contiene la versione originale non modificata. 53 / 77

54 Documento informatico e... firme digitali formati di firma La busta PAdES Verifica della firma Ad una prima analisi, un documento sottoscritto sul quale sono riportate tali annotazioni potrebbe apparire corrotto in quanto modificato dopo la firma, tuttavia nella busta PAdES è presente ed è accessibile anche la versione non modificata del documento, che pertanto conserva piena efficacia giuridica. Non devono, trarre in inganno i messaggi mostrati dal reader del documento Almeno una delle firme non è valida e Il documento dopo la firma è stato modificato o si è danneggiato, in quanto è comunque possibile accedere alla versione del documento correttamente sottoscritta, coerentemente con quanto previsto dalle regole tecniche di cui al DPCM 22/02/ / 77

55 Il "CAD 3.0" La Riforma del Codice dell'amministrazione digitale Pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 214 del il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 179 Modifiche ed integrazioni al Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entrato in vigore il (video dell'avvocato Ernesto Belisario) 55 / 77

56 Il "CAD 3.0" La Riforma del Codice dell'amministrazione digitale Valore probatorio del documento informatico Interessanti novità in tema di valore probatorio del documento informatico sottoscritto con una firma elettronica emergono dal decreto di modifica al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs.82/2005). 56 / 77

57 Il "CAD 3.0" La Riforma del Codice dell'amministrazione digitale Valore probatorio del documento informatico Al fine di attribuire un valore probatorio alle diverse fonti documentali, le nuove disposizioni sono volte a valorizzare le caratteristiche oggettive peculiari del documento informatico e della firma elettronica, rispetto ai consueti concetti (propri del mondo cartaceo) di documento avente forma scritta e garantito nella sua provenienza da una sottoscrizione. 57 / 77

58 Il "CAD 3.0" La Riforma del Codice dell'amministrazione digitale Valore probatorio del documento informatico solo la firma qualificata è equivalente alla sottoscrizione autografa; per il resto vige il principio della non discriminazione: non può essere negato valore giuridico ad un documento informatico per il solo fatto che è in forma elettronica. Pertanto il documento informatico, con o senza firma elettronica, è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. 58 / 77

59 Il "CAD 3.0" La Riforma del Codice dell'amministrazione digitale Valore probatorio del documento informatico Non conoscendo a priori quale sia in concreto la firma elettronica, che può andare da una password banale ad un sistema basato sulla biometria, conseguentemente con un livello di sicurezza assai variabile, è il giudice che valuta caso per caso il valore giuridico del documento cui essa è associata. 59 / 77

60 Il "CAD 3.0" La Riforma del Codice dell'amministrazione digitale Modifiche all'art. 20 "Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici EX "Documento informatico" Aggiunto il comma 1-bis, "l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità". 60 / 77

61 Il "CAD 3.0" La Riforma del Codice dell'amministrazione digitale Modifiche all'art. 21 "Documento informatico sottoscritto con firma elettronica" Contempla esclusivamente l'attribuzione dell'efficacia della "scrittura privata" a un documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, risente dell'impostazione del Codice Civile dedicata alla forma scritta dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa. 61 / 77

62 Il "CAD 3.0" La Riforma del Codice dell'amministrazione digitale Modifiche all'art. 21 c. 1 Abrogato, c.2 Nuova formulazione "Fermo restando quanto previsto ai commi 2-bis e 2-ter, il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, c. 3, soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria." 62 / 77

63 Il "CAD 3.0" La Riforma del Codice dell'amministrazione digitale Efficacia della scrittura privata Viene riconosciuta l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art del codice civile se al documento sia possibile ritenere oggettivamente associata una firma elettronica, anche avanzata o "semplice" purché, possa ritenersi certa l'associazione della firma proprio a quel documento, qualora questa venga riconosciuta o legalmente considerata come riconosciuta, richiedendo quindi la proposizione di una querela di falso per contestarne la provenienza da parte di chi l'ha sottoscritto. 63 / 77

64 Il "CAD 3.0" La Riforma del Codice dell'amministrazione digitale Efficacia della scrittura privata Viene riconosciuta l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art del codice civile se il documento informatico è firmato con firma digitale, proprio in relazione alle caratteristiche oggettive dello strumento della firma digitale, le caratteristiche di identità (imputabilità giuridica del documento) e integrità (forma scritta) sono garantite direttamente da quello strumento utilizzato per sottoscrivere il documento. 64 / 77

65 Il "CAD 3.0" La Riforma del Codice dell'amministrazione digitale Efficacia della scrittura privata Sarà comunque il giudice a valutare se nella fattispecie si tratta di firma elettronica conforme al regolamento. 65 / 77

66 Il "CAD 3.0" La Riforma del Codice dell'amministrazione digitale Firma elettronica avanzata, qualificata e digitale Nulla cambia invece nella disciplina relativa alla firma elettronica avanzata, qualificata e digitale. Nell'attuale riforma del CAD è infatti omesso il richiamo all art c.c. per i documenti che recano queste tipologie di firme, ed è omesso anche il richiamo alla presunzione di utilizzo del dispositivo di firma per i documenti con firma elettronica avanzata. 66 / 77

67 Il regolamento eidas "non si vive di solo CAD Le novità introdotte dal Regolamento eidas La firma digitale verso eidas Il Regolamento eidas disciplina tre tipologie di firme elettroniche: Firma Elettronica Firma Elettronica Avanzata (FEA) Firma Elettronica Qualificata (FEQ) 67 / 77

68 Il regolamento eidas "non si vive di solo CAD Le novità introdotte dal Regolamento eidas La firma digitale verso eidas La Firma Elettronica nel CAD Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 68 / 77

69 Il regolamento eidas "non si vive di solo CAD Le novità introdotte dal Regolamento eidas La firma digitale verso eidas Firma Elettronica Nel regolamento eidas Non sono negati effetti giuridici per via della sua forma elettronica. Spetta al diritto nazionale dei singoli Paesi europei definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche. 69 / 77

70 Il regolamento eidas "non si vive di solo CAD Le novità introdotte dal Regolamento eidas La firma digitale verso eidas Firma Elettronica Avanzata (FEA) è connessa unicamente al firmatario; è idonea a identificare il firmatario; è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. 70 / 77

71 Il regolamento eidas "non si vive di solo CAD Le novità introdotte dal Regolamento eidas La firma digitale verso eidas Firma Elettronica Qualificata (FEQ) In aggiunta ai requisiti previsti per la firma elettronica avanzata possiede queste caratteristiche: è creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica è basata su un certificato qualificato ha effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa. 71 / 77

72 Il regolamento eidas "non si vive di solo CAD Le novità introdotte dal Regolamento eidas La firma digitale verso eidas Firma Elettronica avanzata, qualificata o digitale nel CAD Garantisce l identità dell autore, l integrità e l immodificabilità del documento, ha l efficacia prevista dall art del codice civile. L utilizzo del dispositivo di firma qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 72 / 77

73 Il regolamento eidas "non si vive di solo CAD Le novità introdotte dal Regolamento eidas La firma digitale verso eidas Firma Elettronica avanzata, qualificata o digitale nel regolamento eidas Ha un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa. Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri (mutuo riconoscimento). 73 / 77

74 ... la collaborazione! Tutto questo è stato possibile grazie all'aiuto di molti operatori scolastici in servizio nella mia scuola che mi hanno supportato ma anche sopportato :-) in tutte le fasi della realizzazione: dal progetto al collaudo. 74 / 77

75 Il protocollo informatico e il workflow documentale... la collaborazione! Un ringraziamento particolare ai Dirigenti che si sono succeduti in questi anni nella mia scuola, senza la loro fiducia e senza i loro consigli la procedura non avrebbe potuto prendere forma. 76 / 77

76 Il protocollo informatico e il workflow documentale Grazie per la collaborazione! Tutto questo è stato possibile grazie all'aiuto di una grande comunità quella di 75 / 77

77 Tratto dalla presentazione integrale presente su slideshare Il protocollo informatico e il workflow documentale Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN) Si può fare! Buona dematerializzazione a tutti grazie per l'attenzione

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