I soci: soci cooperatori, soci-lavoratori, soci finanziatori, soci volontari e soci categoria speciale.
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- Gustavo Gentile
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2 La cooperativa.
3 I soci: soci cooperatori, soci-lavoratori, soci finanziatori, soci volontari e soci categoria speciale.
4 I SOCI COOPERATORI Sono i soci che partecipano allo scambio mutualistico, cioè all attività della cooperativa, attraverso le proprie prestazioni o l utilizzo dei beni o servizi offerti dalla cooperativa. Quindi soci: Lavoratori Consumatori Conferitori Volontari Fruitori..
5 I SOCI COOPERATORI Requisiti dei soci L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. L esercizio in proprio di impresa comporta l essere titolari della medesima; non rientra in tale fattispecie lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo ovvero ancora l essere socio di società di capitali o cooperative concorrenti.
6 Ammissione (art c.c.) Nelle procedure di ammissione di nuovi soci alla compagine sociale vale in generale il principio della porta aperta. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull istanza si pronunci l assemblea.
7 Il principio della porta aperta si sostanzia dunque con la previsione: di un obbligo di motivazione del rigetto della domanda del terzo di una «specie» di appello all'assemblea da parte del terzo non ammesso a carico degli amministratori di un onere di relazione sul rispetto del principio della porta aperta in conformità al dettato statutario
8 Ammissione soci: La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
9 Gestione commissariale: (art sexiedecies c.c.). (3) Se l autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti («commissariare la coop»).
10 La perdita della qualità di socio si ha per: Recesso Esclusione Morte
11 Particolarità: Il recesso del socio non può essere parziale (2532 cc). La cessazione del rapporto societario comporta la cessazione del rapporto mutualistico (L.142/2001).
12 I soci volontari (L. 381/91 art. 2) Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.., le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
13 I soci volontari (L. 381/91 art. 2) I soci volontari partecipano insieme agli altri soci cooperatori all esercizio dell attività economica oggetto della cooperativa. La prestazione dell attività lavorativa gratuita, infatti, consente la realizzazione delle finalità mutualistiche di tipo esterno che per espressa previsione legislativa connotano lo scopo della cooperativa. I soci volontari sono quindi considerati soci cooperatori a tutti gli effetti. Caso particolare: potremo quindi avere una cooperativa con un C.d.A. formato totalmente da soci volontari o un amministratore unico socio volontario.
14 I SOCI CATEGORIA SPECIALE Requisiti dei soci (continua) L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
15 Viene istituita una categoria speciale di socio: il cosiddetto socio in prova Dopo un periodo che non potrà essere superiore a cinque anni il socio, ove non sia escluso o receda, avrà diritto ad essere considerato socio a pieno titolo. Lo statuto potrà ridurre i diritti per il socio in prova. Mentre risulta, ad esempio, ragionevole escluderlo dall elettorato passivo, non sembra legittima la totale esclusione del diritto di voto.
16 Esempio: I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto nelle decisioni relative al bilancio e nelle assemblee di modifica statutaria e in quelle di elezione o modifica delle cariche sociali. Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 20. Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa.
17 I SOCI FINANZIATORI La società cooperativa può finanziarsi emettendo strumenti finanziari che attribuiscano ai sottoscrittori la qualità di socio finanziatore. Da distinguere quindi rispetto agli strumenti finanziari di natura non partecipativa che sono meri strumenti finanziari (obbligazioni e altri strumenti o titoli) che non attribuiscono la qualità di socio.
18 I SOCI FINANZIATORI Il socio finanziatore: Effettua un apporto alla società che viene imputato a capitale sociale; Normalmente ne derivano particolari diritti patrimoniali e amministrativi; L interesse è essenzialmente di tipo economico e non mutualistico.
19 I SOCI SOVVENTORI DIRITTI AMMINISTRATIVI In base all art. 4, primo e secondo comma, L. 31 gennaio 1992, n. 59, gli statuti delle cooperative possono attribuire a ciascun socio sovventore un numero massimo di cinque voti, ed i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Il rapporto di un terzo deve essere sempre rispettato in sede assembleare, con la conseguenza che se l assenza di parte dei soci cooperatori determina il mancato rispetto del suddetto rapporto, il numero dei voti esercitabili dai soci finanziatori deve proporzionalmente ridursi. I soci finanziatori hanno diritto di eleggere fino a un terzo degli amministratori (2542 cc). I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione posso eleggere fino a un terzo dell organo di controllo (2543 cc). Essi possono essere nominati quali amministratori purché la maggioranza del cda sia formata da soci cooperatori.
20 I SOCI SOVVENTORI DIRITTI PATRIMONIALI La legge impone dei limiti in merito ai diritti patrimoniali attribuibili ai soci finanziatori. Nelle cooperative a mutualità prevalente la remunerazione non deve eccedere di due punti percentuale il limite massimo previsto per i dividendi (2514 cc). Per i soci sovventori vedi anche L. 59/92 art. 4 c. 6).
21 Gli organi sociali: assemblee soci, consigli d amministrazione e amministratore unico, organi di controllo differenze nei due modelli di organizzazione
22 Assemblea soci L assemblea dei soci è l organo presso cui si forma la volontà sociale poi attuata dall organo amministrativo.
23 Assemblea soci Voti (2538 cc) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. Ai soci cooperatori persone giuridiche possono esse attribuiti più voti (max 5) in relazione all ammontare della loro quota oppure al numero dei loro membri. Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
24 Assemblea soci Competenze Assemblea Ordinaria Determinazione numero, nomina e revoca amministratori (eventuale nomina diretta del presidente cda) - fissazione del relativo compenso. Nomina dell organo delegato alla revisione legale dei conti e dell organo di controllo fissazione del relativo compenso. Approvazione bilancio, distribuzione utili e ristorni. Regolamenti mutualistici (lavoro o altri aspetti) devono essere approvati dalle maggioranze previste per le assemblee straordinarie (2521 cc).
25 Assemblea soci Competenze Assemblea Straordinaria Modificazioni Statuto. Fusione e scissione. Scioglimento anticipato della società, nomina sostituzione e revoca dei liquidatori.
26 Consiglio d amministrazione e amministratore unico Coop SRL e SPA possono avere CdA o Amministratore unico; la maggioranza dei componenti devono essere soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in caso di Amm Unico deve essere un socio cooperatore; sono nominati dall assemblea (è ammissibile che la nomina di uno o più amministratori può essere attribuita allo Stato o ad enti pubblici); Importante: gli amministratori debbono indicare, sulla relazione sulla gestione o in nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art cc). Importante: il portare a conoscenza dei soci l esito della revisione entro 60 giorni dalla conclusione della stessa.
27 Consiglio d amministrazione e amministratore unico Coop SRL può durare in carica fino a revoca o dimissioni quindi a tempo indeterminato Coop SpA non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi
28 Organo di controllo COOP SRL è tenuta alla nomina dell organo di controllo se (2543 cc, 2477 cc): obbligata alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio: che controlla una Spa); per due esercizi consecutivi, abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali (2435 bis cc): almeno 4 milioni 400 mila euro di attivo dello stato patrimoniale; almeno 8 milioni 800 mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; almeno 50 dipendenti occupati in media durante l esercizio. E ammissibile il sindaco unico.
29 Organo di controllo COOP SPA è sempre tenuta alla nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione (2409 bis). Essa è tenuta alla nomina dell organo di controllo se (2543 cc, 2477 cc): obbligata alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio: che controlla una Spa); per due esercizi consecutivi, abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali (2435 bis cc): almeno 4 milioni 400 mila euro di attivo dello stato patrimoniale; almeno 8 milioni 800 mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; almeno 50 dipendenti occupati in media durante l esercizio. Avremo il collegio sindacale.
30 Le forme di aggregazione tra cooperative : consorzi, gruppo cooperativo paritetico
31 I consorzi Le analisi economiche hanno evidenziato da tempo come in tutto il mondo le imprese tendano a svilupparsi sul mercato attraverso la formazione di gruppi. Nel mondo cooperativo questa tendenza si traduce nell essere una capo-gruppo che controlla società di capitali (in quanto il voto per testa impedisce che la cooperativa «madre» controlli altre cooperative).
32 I consorzi I consorzi di cooperative sono disciplinati dagli artt. 27, 27 bis, 27 ter della Legge Basevi (D.Lgs.C.P.S , n. 1577). I consorzi ammissibili ai pubblici appalti; I consorzi di società cooperative; I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi. Infine i Consorzi-società ex art ter cc.
33 I consorzi Attenzione al numero di soci che deve essere: Minimo 3 nel caso di Consorzio di Società Cooperative; Minimo 9 nel caso di Consorzio sotto forma di Società Cooperativa. Un Consorzio di Cooperative sarà un Consorzio Sociale se è formato per almeno il 70% da coop sociali (L.381/91). Attenzione alla normativa sulle ONLUS (D.Lgs. 460/97) che prevede che siano ONLUS di diritto i Consorzi di Cooperative Sociali costituiti al 100% da cooperative sociali.
34 Il Gruppo Cooperativo Paritetico Sul piano normativo occorre ricordare che siamo in presenza di un contratto a cui partecipano più cooperative che esercitano la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese.
35 Il Consorzio/Gruppo Cooperativo Paritetico Gruppo cooperativo paritetico Consorzio Normativa civilistica Confronto 2545 septies cc 2497 e ss cc (dottrina prevalente) d.l.c.p.s. 1577/47 art cc Definizione Contratto Società cooperativa Scopo sociale Oggetto Negozio costitutivo-forma Realizzare la direzione e il coordinamento tra le imprese delle cooperative aderenti Legata all attività svolta dalle cooperative Scrittura privata autenticata / atto pubblico Iscrizione R.I. «NI», in apposita sezione. Si Facilitare il perseguimento degli scopi mutualistici delle coop socie Esercizio di attività economiche a favore o per mezzo delle imprese socie Atto pubblico Iscrizione albi Deposito presso albo soc cooperative da parte di tutti i contraenti Iscrizione presso albo soc cooperative.
36 Il Consorzio/Gruppo Cooperativo Paritetico Gruppo cooperativo paritetico Confronto Consorzio n. Contraenti Minimo 2 Almeno 3 soci Fondo patrimoniale NO Minimo euro 516,46 Organi NO Applicazione disciplina società cooperative Obblighi amministrativi NO Applicazione disciplina società cooperative Devoluzione patrimonio NO Applicazione disciplina società cooperative durata Fissata nel contratto Applicazione disciplina società cooperative
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