Le novita` della legge di stabilita` 2013 per il reddito d impresa

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1 Le novita` della legge di stabilita` 2013 per il reddito d impresa di Antonio Mastroberti LA NOVITA` I riflessi in materia di reddito d impresa delle novita` introdotte dalla legge di stabilita` 2013 sono stati illustrati dall Agenzia delle Entrate, che e` entrata nel merito dell ulteriore ridimensionamento dei costi deducibili a forfait per i veicoli a motore adibiti ad uso promiscuo, e del nuovo quadro di deduzioni IRAP correlato al costo del lavoro, operativo dal Altre novita` attengono all accantonamento dei regimi di calcolo catastale e forfettario del reddito per le societa` agricole (dal 2015), mentre piu` immediati e cogenti appaiono gli effetti in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali per avviamento ed altre attivita` immateriali, con riflessi sia per i versamenti di giugno che, in molti casi, nello stesso Mod. UNI- CO " Riferimenti Agenzia delle Entrate, Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi , da 501 a 505, Con la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 l Agenzia delle Entrate chiarisce, fra le altre cose, alcuni aspetti di interesse delle disposizioni previste dalla cd. legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) in materia di reddito d impresa. Molte di queste novità maturano solo tra qualche anno, come ad esempio il cambiamento di rotta in materia di regimi adottabili per le società agricole che determinano il proprio reddito in via catastale o forfettaria (dal 2015), ma non mancano le misure che concretamente faranno sentire i propri effetti già nel corso del Si tratta, in particolare: delle restrizioni intervenute in materia di trattamento dei veicoli a motore utilizzati in modo promiscuo da imprese e professionisti, che incidono all atto del versamento degli acconti per il 2013; delle novità in materia di imposta sostitutiva concernente il riallineamento dei valori civili e fiscali per avviamento ed altre attività immateriali; in questo caso occorre prestare attenzione sia ai versamenti da effettuare a giugno del corrente anno che ai risvolti di carattere dichiarativo, con appendice nel prospetto di cui al quadro RQ del Mod. UNICO 2013-SC. Altre novità, attinenti al novero delle deduzioni previste dall art. 11 del decreto IRAP, peraltro in alcuni casi già rimodulate con il c.d. «decreto Monti», riverberano i propri effetti solo a partire dal periodo d imposta Deducibilità costi per i veicoli a motore Tra i chiarimenti resi con la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 dell Agenzia delle Entrate, vi è la conferma dell anticipazione in sede di acconto da versare nel corso del corrente anno (acconto 2013) degli effetti restrittivi previsti in materia di spese relative ai mezzi di trasporto a motore. La legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 501, della legge n. 228/2012) ha stabilito che all art. 164, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., come modificato, da ultimo, dall art. 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono da intendersi: «nella misura del 20 per cento». L importo delle spese deducibili passerà quindi dalla quota del 40% (applicabile in UNICO 2013) al 20% (in UNICO 2014). Il tetto previsto dalla Legge Fornero (il 27,5%) è stato riposto in soffitta ancor prima di essere applicato, mentre rimane fermo che quest ultima legge è destinata ad incidere sul trattamento dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta, per i quali, dal 2013 (UNI- CO 2014) la deduzione passa al 70%, dall attuale misura del 90%. Oltre che per autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività dell impresa la riduzione esplica effetti, sottolinea l Amministrazione finanziaria, anche per i professionisti, rimanendo ferme, a quest ultimo riguardo, peraltro, tutte le re- PRATICA FISCALE e Professionale 25 n. 21 del 27 MAGGIO 2013

2 gole sinora conosciute. Analoghe considerazioni valgono per le restanti regole e limiti contemplati dall art. 164 del T.U.I.R., quali ad esempio il limite pari all 80% delle spese sostenute per gli agenti ed i rappresentanti o le franchigie previste in materia di costo del veicolo; vale sempre, ad esempio, a questo specifico proposito, sottolineano le Entrate, l obbligo di non prendere in considerazione la parte del costo di acquisto che eccede euro ,99 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli, euro 2.065,83 per i ciclomotori, o, per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, la parte del costo che eccede euro ,84. Acconti per i veicoli a motore Non trascurabili effetti maturano, però, in relazione agli acconti da versare per l annualità 2013, poiché la legge di stabilità nell ultimo periodo del già citato comma 501 prevede che Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del Tale ultima disposizione stabilisce, tra le altre cose, che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni previste nel comma 72 (che riducevano la percentuale di deduzione al 27,5%). Perciò, stante il tenore del combinato disposto delle due misure appena citate, conferma l Agenzia delle Entrate con la circolare in commento, anche per ragioni di ordine logico-sistematico, la determinazione degli acconti per il 2013 con il metodo storico deve essere effettuata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità già sopra descritte, pari, sostanzialmente, al 20%, sia per le imprese che per i professionisti. Quanto agli effetti di questa misura, si veda l esempio n. 1. ESEMPIO n. 1 La società Omega S.r.l. presenta nel Mod. UNICO 2013 un reddito d impresa pari a euro, calcolato anche tenendo conto dei limiti di deduzione delle spese previsti per la propria autovettura, non strumentale, per la quale in corso d anno sono stati sostenuti costi di periodo nel complesso pari a euro. La società ha quindi applicato, nel quadro RF di UNICO 2013, una variazione in aumento per un importo pari a 600 (= 60%). Ebbene, ai soli fini del versamento da realizzare a titolo di acconto a giugno ed a novembre (se in due rate), del corrente anno, la società dovrà rideterminare la propria base imponibile tenendo conto di una potenziale variazione in aumento per un importo pari ad 800 (= 80%), sicché il reddito di riferimento sul quale applicare l aliquota pari al 27,5% è pari a euro, con conseguente versamento supplementare, a titolo di acconto per il 2013, nel complesso, di euro 55 (= 27,5 * 200, l acconto IRES è pari al 100%, come è noto). Ovviamente, si tratta solo di una anticipazione di ordine finanziario, che sarà recuperata a tutti gli effetti all atto di calcolare il saldo relativo al Mod. UNICO La precisazione era opportuna, quando si ha a che fare con grovigli normativi come quelli appena descritti, anche se in tal senso deponevano anche le istruzioni poste a corredo del Mod. UNICO 2013-SC, par. 25.2, Acconti. Rimane da sottolineare che la questione dell anticipazione in sede di acconti per il 2013 degli effetti peggiorativi emergenti per il trattamento dei veicoli a motore assorbe anche l altro aspetto che concretamente subirà un ridimensionamento quanto a spese deducibili a partire dal corrente anno, ovverosia il trattamento dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta, per i quali, dal 2013 (UNICO 2014) la deduzione passa al 70% (dal 90%). La circolare n. 12/E del 2013 si è interessata esclusivamente della questione relativa agli effetti derivanti dalla legge di stabilità per il 2013, ma in relazione a questa specifica ipotesi non emergevano particolari incertezze applicative, rimanendo ferme a tutti gli effetti, anche per l acconto, le previsioni della c.d. legge Fornero. Deduzioni IRAP per lavoro dipendente Con la circolare in esame l Amministrazione finanziaria passa in rassegna anche le novità introdotte con la legge di stabilità per il 2013 in materia di deduzioni previste dall art. 11 del decreto IRAP (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), che si rendono applicabili solo a partire dal periodo d imposta 2014 (in pratica, Dichiarazione IRAP 2015). Va segnalato, a questo proposito, che alcune di queste deduzioni, a favore dell impiego di lavoratori di PRATICA FISCALE e Professionale 26 n. 21 del 27 MAGGIO 2013

3 sesso femminile o di under 35, erano già state oggetto di rimodulazione con l art. 2, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. «Decreto Monti»), effetti che in alcuni casi troveranno spazio solo per il biennio Nel dettaglio, la deduzione base di cui al n. 2), lett. a) del comma 1, art 11 del decreto IRAP, è pari, per il predetto biennio, a euro per ogni dipendente a tempo indeterminato; con la «Manovra Monti» tale importo è stato incrementato a per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; per effetto di quanto previsto dalla legge di stabilità 2013 a partire dal 2014 la deduzione base passa a euro e quella maggiorata per i lavoratori di sesso femminile e gli under 35 passa a euro. La deduzione forfetaria prevista per le aree svantaggiate di cui al n. 3), della stessa lett. a), e dunque per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è pari, per il biennio , a euro per ogni dipendente a tempo indeterminato; con la «Decreto Monti» tale importo si incrementa a euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; in base alla legge di stabilità 2013 dal 2014 è messo in conto l incremento della deduzione generale a euro e di quella maggiorata per i lavoratori di sesso femminile e gli under 35 a euro. Va sottolineato che la maggiorazione della deduzione a forfait prevista per le aree svantaggiate rimane soggetta alle regole che la Commissione europea, con il regolamento (CE) n. 1998/2006, ha emanato in materia di aiuti de minimis e che prevedono, tra l altro, per ogni impresa, un importo massimo di aiuti concessi a titolo de minimis non superiore a euro (limite ridotto a euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) nell arco di tre esercizi finanziari (cfr. circolare n. 61/E del 2007, Agenzia delle Entrate). Con la risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 132/E del 2008 è stato precisato che le deduzioni previste dall art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, 3 e 4, non possono trovare applicazione in relazione a rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato (es. collaborazioni coordinate e continuative). Deduzioni forfettarie per i soggetti di minori dimensioni L Agenzia delle Entrate passa in rassegna, con la circolare n. 12/E del 2012, anche le novità apportate con la lett. b), comma 484, art. 1, della legge di stabilità 2013, che ha sostituito il comma 4-bis, art. 11 del decreto IRAP, con effetti a partire dal periodo d imposta 2014 (cfr. comma 485). Per i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lett. da a) ad e), del decreto IRAP, la deduzione forfetaria parametrata all ammontare della base imponibile dichiarata, si incrementa: di 650 euro, portandosi nel complesso ad euro 8.000, se la base imponibile non supera euro ,91; sino al 2013 questo importo è pari a euro; di 500 euro, portandosi ad euro se l imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91; sino al 2013 questo importo è pari a euro; di 300 euro, portandosi ad euro 4.000, se l imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91; sino al 2013 questo importo è pari a euro; di 150 euro, portandosi a euro se la base imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91; sino al 2013 questo importo è pari a euro. Altra modifica apportata con la legge di stabilità 2013, osserva l Amministrazione finanziaria, attiene al contenuto della lett. d-bis) del cit. comma 4-bis: a partire dal periodo d imposta 2014 è previsto che per i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lett. b) e c), ossia le persone fisiche, lesocietà di persone ed i professionisti, ed i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all art. 32 del T.U.I.R. l importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) di cui sopra è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro e di euro 625. Pertanto, a partire dal 2014 in questi casi la deduzione è pari: ad euro , se la base imponibile non supera euro ,91; ad euro 7.875, se l imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91; ad euro se l imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91; ad euro se l imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91. PRATICA FISCALE e Professionale 27 n. 21 del 27 MAGGIO 2013

4 Soppressione della tassazione su base catastale delle società agricole Con il comma 513 della legge di stabilità 2013, osserva l Amministrazione finanziaria con la circolare n. 12/E del 2012, è stata disposta l abrogazione dei commi 1093 e 1094 dell art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria per il 2007). Si tratta delle seguenti misure: comma 1093: le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestissero la qualifica di società agricola ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, potevano optare per l imposizione dei redditi su base catastale ai sensi dell art. 32 del T.U.I.R.; comma 1094: per gli imprenditori agricoli, ovvero società di persone e società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, si poteva optare per la determinazione forfetaria del reddito mediante l applicazione all ammontare dei ricavi del coefficiente di redditività del 25%. Il primo importante effetto previsto dalla legge di stabilità 2013 è che a decorrere dal periodo d imposta in corso al 1º gennaio 2013 non potrà piùessere esercitata l opzione per uno dei due regimi appena descritti, ma con la circolare n. 12/E le Entrate sottolineano che le opzioni già esercitate perdono efficacia solo a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, ovverosia dal 2015 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare. ESEMPIO n. 2 La Società agricola Terre del lavoro S.r.l. aveva esercitato l opzione di cui al comma 1093 per l imposizione catastale a partire dal periodo d imposta 2011, ovverosia dal 1º gennaio di tale anno. In questo caso l opzione è stata comunicata con la dichiarazione IVA o la dichiarazione dei redditi presentata nel corso del 2012 (es: UNICO 2012), con effetti fino a tutto il periodo d imposta 2013 (UNICO 2014), effetti che non vengono ad essere messi in discussione con le novità introdotte dalla legge di stabilità Sembrerebbe, peraltro, che nel caso specifico la società possa prolungare gli effetti dell opzione fino a tutto il periodo d imposta 2014, stante che una volta trascorso il triennio di opzione l opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata (cfr. anche circolare n. 50/E del 1º ottobre 2010, Agenzia delle Entrate). In ogni caso, sottolinea l Amministrazione finanziaria, tali soggetti dovranno determinare l acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto delle opzioni di cui ai commi 1093 e 1094 dell art. 1 della legge n. 296/2006. In pratica, si tratta di anticipare, ai soli fini dell acconto, il rientro all applicazione delle regole analitiche per il calcolo della base imponibile di questi soggetti (intanto, ci si rimette in carreggiata con una prassi a cui il contribuente si era disabituato). È poi possibile che il Ministero dell Economia e delle Finanze adotti delle disposizioni transitorie (comma 514), segnala l Agenzia delle Entrate. Riallineamento valori fiscali e civilistici per avviamento e altre attività immateriali Si tratta, a questo proposito, di provvedimenti complessi, che riprendono misure già valse con riferimento a situazioni concernenti le annualità pregresse. Perciò, l Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno, con la circolare n. 12/E del 2013, prendere le mosse da quanto previsto con l art. 23, commi da 12 a 15, del D.L. n. 9/20118, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, che a sua volta, in questa fase ha inserito i commi 10-bis e 10-ter all art. 15 del D.L. n. 185/2008. Si è così aperto le porte alla possibilità, previo pagamento di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell IRAP del 16% (di seguito regime base), di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, e non nel bilancio d esercizio, riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni di fusione, scissione e conferimento d azienda, nonché di cessione d azienda e di partecipazioni e scambio di partecipazioni. Queste disposizioni: PRATICA FISCALE e Professionale 28 n. 21 del 27 MAGGIO 2013

5 si applicavano alle operazioni effettuate nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti, facendo riferimento ai valori di avviamento, marchi d impresa ed altre attività immateriali, al netto degli ammortamenti e/o dell impairment test dell anno, iscritti nel bilancio consolidato riferibile all esercizio in corso al 31 dicembre 2010; comportavano il versamento della sostitutiva, in un unica soluzione, in data 30 novembre 2011; ingeneravano effetti fiscali (diritto ad operare le variazioni in diminuzione dal reddito imponibile) a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (2013). In un secondo momento, osserva l Agenzia delle Entrate con il documento di prassi in esame, è intervenuto il c.d. «decreto Monti», che ha previsto un ulteriore regime (di seguito, nuovo regime), stabilendo che le disposizioni di cui all art. 23, comma 12, del sopra citato D.L. n. 98/2011 e le relative modalità di attuazione (provv. Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011) per quanto compatibili, si applicavano alle operazioni effettuate nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2011, con il corollario che per queste ultime, si doveva fare riferimento ai valori residui di avviamento, marchi d impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato dell esercizio in corso al 31 dicembre 2011, ed effetti a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015). Inoltre, sottolinea l Agenzia delle Entrate, con l art. 20 del D.L. n. 201/2011 è stata prevista anche la riapertura dei termini per l esercizio dell opzione per il regime base a favore dei soggetti in possesso - al 31 dicembre dei requisiti di legge per l accesso al regime stesso. Quanto alle modalità di versamento dell imposta sostitutiva, era previsto che in relazione al nuovo regime (situazione 2011) e per lo stesso al regime base (situazione 2010), il versamento in tre rate: la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta 2012; la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta Per la proroga del regime base era anche previsto il pagamento degli interessi, su ciascuna rata, nella misura pari al saggio legale, maturati a decorrere dal 1º dicembre Versamento in unica soluzione della sostitutiva e slittamento degli effetti Con i commi 502 e 503, art. 1, della legge di stabilità 2013 sono stati modificati, rispettivamente, il comma 14 dell art. 23 del D.L. n. 98/2011, ed il comma 2 dell art. 20 del c.d. «decreto Monti», al fine, sottolinea l Agenzia delle Entrate, di intervenire sulla decorrenza degli effetti fiscali del regime base e del nuovo regime. Nel dettaglio: con il comma 502 sono differiti gli effetti del regime base, che decorrono dal periodo d imposta 2018, anziché dal 2013 (per i contribuenti con periodo d imposta coincidente con l anno solare). Ciò vale, quindi, sia per i soggetti che hanno versato in un unica soluzione l imposta sostitutiva entro la data del 30 novembre 2011, sia per quelli che intendono avvalersi della riapertura dei termini di versamento; con il comma 503, sono differiti gli effetti del nuovo regime, che decorrono dal periodo d imposta 2020, anziché dal periodo d imposta 2015 (per i contribuenti con periodo d imposta coincidente con l anno solare). Per entrambi i casi, ovverosia per il nuovo regime e per la riapertura dei termini del regime base, si è poi stabilito che il versamento deve essere effettuato in un unica soluzione, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta 2012 (in origine era in tre rate); perciò, l appuntamento con l Erario, a giugno del corrente anno, assume un significato più pregnante per le società interessate alle operazioni in parola (Banche, enti creditizi e finanziari, assicurazioni). Per la riapertura dei termini per il regime base rimane comunque fermo, sottolinea l Agenzia delle Entrate, il pagamento degli interessi, nella misura pari al saggio legale, maturati a decorrere dal 1º dicembre Opzione e risvolti nel Mod. UNICO 2013 Con la circolare n. 12/E del 2013 viene ad essere precisato che per il perfezionamento dell opzione di cui si è detto nel paragrafo precedente rileva il versamento dell imposta sostitutiva, anche a fronte dei nuovi termini di versamento previsti dai PRATICA FISCALE e Professionale 29 n. 21 del 27 MAGGIO 2013

6 commi 504 e 505 (cfr. anche circolare 11 giugno 2009, n. 28/E, Agenzia delle Entrate). Pur tuttavia, sottolinea l Amministrazione finanziaria, in base all art. 4, comma 6, del provvedimento del 22 novembre 2011 il soggetto che intende avvalersi del riallineamento è tenuto a comunicare gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva, compilando il relativo prospetto previsto, nell attualità, nel Mod. UNICO 2013, con effetti anche ai fini IRAP, ferma restando che la mancata o errata compilazione del prospetto in dichiarazione non inibisce l accesso al regime, ma espone la società alla sanzione prevista dall art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2065 euro). Secondo quanto chiarito dalle Entrate, in particolare, tenuto conto della riapertura dei termini di versamento per il regime base e dell introduzione dei medesimi termini di versamento per il nuovo regime: i soggetti che intendono avvalersi dei sopra richiamati regimi e che sono, quindi, tenuti al versamento in un unica soluzione entro giugno del corrente anno, devono indicare gli importi assoggettati a imposta sostitutiva, compilando l apposito prospetto, nella prima dichiarazione dei redditi utile, successiva al termine di versamento sopra richiamato (Mod. UNICO 2013). non sono invece tenuti a compilare il prospetto i contribuenti che hanno già posto in essere l adempimento nel Mod. UNICO 2012, a condizione che i dati in esso rappresentati siano coerenti con il versamento successivamente effettuato. Si veda la tavola n. 1. Altra precisazione utile ad evitare momenti di panico tra gli operatori del settore, resa dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 2013, attiene all eventuale compilazione del prospetto nel Mod. UNICO 2012 in una fase antecedente al versamento: questa situazione non vincola il contribuente ad applicare l imposta sostitutiva, e questo senza obbligo di effettuare specifiche comunicazioni di rettifica all Amministrazione finanziaria, poiché fa fede il comportamento concludente. Infine, non scatta alcun adempimento nelle successive dichiarazioni, secondo quanto precisato dalle Entrate, per le società che hanno eseguito il versamento in data 30 novembre 2011, ai sensi dell art. 23, comma 13, secondo periodo del D.L. n. 98/2011, perfezionando l opzione per il regime base senza avvalersi della proroga e che, conseguentemente, hanno già compilato il prospetto nel Mod. UNICO 2012 (e nella dichiarazione IRAP 2012). Tavola n. 1 - Sezione XIX del quadro RQ, Mod. UNICO 2013-SC PRATICA FISCALE e Professionale 30 n. 21 del 27 MAGGIO 2013

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