COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) ROSSI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) GAMBARO Nella seduta del 03/07/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Nel proprio ricorso all ABF la società ricorrente ha esposto che con reclamo dell , presentato con l assistenza del legale, essa, titolare di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria concessale fino a concorrenza di ,00 dalla banca convenuta mediante atto notarile del , rappresentava quanto segue: - il contratto di apertura di credito prevede all art. 13 l assenza di commissione per la messa a disposizione dei fondi e all art. 9 la consueta facoltà della Banca di modificare unilateralmente in qualunque momento i tassi e ogni altra condizione economica nel rispetto delle prescrizioni di cui all art. 118 T.u.b. ; - con nota del , la resistente aveva comunicato una proposta di modifica unilaterale del contratto, giustificata dal progressivo peggioramento negli ultimi mesi del contesto economico e finanziario che [aveva] modificato le condizioni per la gestione del funding e del rischio di liquidità del sistema finanziario nel suo complesso ; tale modifica comportava l introduzione di una nuova clausola Pag. 2/6

2 contrattuale [concernente la] commissione per messa a disposizione di fondi [determinata] nella misura dello 0,2 per cento per trimestre «cumulativamente sulla media degli affidamenti in essere», comprendendo quindi, insieme, l apertura di credito derivante dal contratto in oggetto e quella relativa alla corrente operatività del conto corrente n. intestato alla società medesima (cfr. all. 3 del ricorso); - in conseguenza della suddetta modifica contrattuale l istante aveva già versato l importo di 4.550,01 a titolo di commissione per messa a disposizione di fondi e prevedeva un aumento di costi per il rientro dell esposizione debitoria, del tutto imprevedibile [ ] in base alle condizioni contrattuali, di circa ,00. La ricorrente contestava pertanto la legittimità dell esercizio dello ius variandi da parte della banca sotto due profili: i) per l introduzione di una clausola nuova, quando l art. 118 T.U.B. consente la sola facoltà di modificare condizioni contrattuali già esistenti; ii) per la genericità del richiamo al mutato contesto economico, che non costituirebbe giustificato motivo ai sensi della norma citata. Concludeva quindi: - domandando la restituzione dell importo di 4.550,01, con l aggiunta degli interessi al tasso legale nel frattempo maturati ; - invitando la banca ad astenersi dal dare seguito all applicazione della nuova clausola. Insoddisfatta del riscontro al reclamo, nel quale la banca sosteneva la legittimità del proprio operato in forza di quanto previsto dagli artt. 9 e 13 del contratto, la ricorrente ha adito l ABF esponendo quanto segue: - con missiva del , la banca comunicava che il peggioramento del contesto di mercato che ha interessato nei mesi scorsi l economia italiana ha contribuito ad elevare in misura significativa i costi per la gestione del rischio di liquidità, peraltro influenzati dall aumentato costo della raccolta, connessi alla concessione di affidamenti alla clientela e che, per tale motivo, proponeva la modifica del contratto relativamente alla commissione per messa a disposizione di fondi, non prevista nelle originarie condizioni (ove è indicata pari a zero [ ]), determinandola nella misura di 0,1500 punti percentuali per trimestre calcolati cumulativamente sulla media degli affidamenti in essere ; - l indicata modifica del contratto aveva decorrenza dal , ma già dal la filiale [di appoggio del conto corrente] accogliendo le [sue] rimostranze [ ] diminuiva consistentemente il costo della commissione riducendola alla misura dello 0,0200 percentuale ; - un anno dopo, con comunicazione del l intermediario modificava nuovamente la commissione per la messa a disposizione di fondi, stavolta fissata nella misura dello 0,2000 punti percentuali per trimestre sempre cumulativamente sulla media degli affidamenti in essere ; - non essendo riuscita ad ottenere un altra riduzione di tale costo, la società istante sporgeva reclamo contestando la legittimità della variazione contrattuale (cfr. all. 4 del ricorso), in sede di ricorso ribadita per due aspetti: 1) lo ius variandi attribuito dall art. 118 T.U.B. consente la modifica di clausole contrattuali già esistenti, mentre nel caso di specie è stata introdotta una clausola nuova, posto che l art. 13) del contratto indica la commissione per la messa a disposizione di fondi in misura pari allo zero per cento e variare la misura della commissione da 0% in altra via superiore significa introdurre un corrispettivo che si era scelto di non conteggiare ; 2) secondo il consolidato orientamento dell ABF le formulazioni facenti in vario modo riferimento alle generiche conseguenze di un mutato contesto economico [ ] non integrano l estremo richiesto dall art. 118 Tub del «giustificato motivo». Pag. 3/6

3 Pertanto la ricorrente ha chiesto all ABF di: 1) condannare [la banca convenuta] a restituire [ ] il complessivo importo di ,20 o quello maggiore o minore che verrà provato illegittimamente incassato a titolo di commissione per messa a disposizione di fondi dall al , oltre all importo che verrà addebitato dalla Banca [ ] per il medesimo titolo per il periodo successivo al fino alla data della decisione ; 2) disporre che [l intermediario] accrediti in misura corrispondente e con l aggiunta degli interessi al tasso legale nel frattempo maturati, il conto corrente di titolarità della società stessa. Nelle proprie controdeduzioni, riprendendo le argomentazioni già esposte in sede di riscontro al reclamo parte resistente ha osservato che il contratto di apertura di credito stipulato con la società ricorrente indica all art. 13, tra le condizioni economiche, la Commissione per messa a disposizione di fondi (CDF) e contempla, all art. 9, il potere di modifica unilaterale del contratto da parte della banca stessa. Aggiunge la resistente che [n]ell atto di finanziamento viene indicata la percentuale iniziale della commissione di messa a disposizione di fondi (CDF) pari a «zero per cento» e che quindi era soggetta a possibili successive variazioni. Inoltre la resistente ha richiamato le due proposte di modifica unilaterale del contratto oggetto di controversia ed ha ribadito che sono [ ] relative a variazioni di commissioni già previste nel contratto e non introducono una «nuova struttura commissionale» [indicando] chiaramente e dettagliatamente [ ] sia le motivazioni che giustificano l aumento, sia le modalità di calcolo con riferimento all importo, alla periodicità temporale e alla percentuale applicata, [così da permettere] al cliente di [ ] valutare la congruità della variazione ; ha precisato che tali comunicazioni, sebbene inviate per posta ordinaria, sono state regolarmente ricevute dalla ricorrente [che] quindi avrebbe potuto esercitare il diritto di recedere dal contratto a norma dell art. 118 del T.U.B.. Pertanto la convenuta ha chiesto all ABF di respingere il ricorso. DIRITTO La controversia riguarda un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato dalle parti in data L affidamento è stato concesso fino a concorrenza di ,00, con graduale riduzione dell accordato fino alla scadenza del contratto fissata al Più precisamente il ricorso verte sull applicazione, asseritamente illegittima, della commissione per la messa a disposizione di fondi che, astrattamente prevista tra le condizioni economiche dell affidamento, è stata oggetto di variazione dalla originaria misura percentuale pari a 0 per effetto di 2 proposte di modifica unilaterale del contratto, comunicate l una con missiva del e l altra con missiva del La ricorrente non contesta la mancata ricezione delle proposte di modifica unilaterale del contratto, ma la loro sostanziale illegittimità sia per l introduzione di una clausola nuova, stante l originaria determinazione della commissione in parola in misura pari allo 0%, sia per la carenza del giustificato motivo. Osserva il Collegio che se la prima ragione addotta dalla ricorrente può dare adito a motivi di dubbio, la seconda appare fondata. Infatti sull ambito oggettivo di applicazione del procedimento di modifica unilaterale del contratto previsto, per i contratti bancari, dall art. 118 T.U.B., la nota di chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico del (circolare n. 5574) ha precisato circa la nozione di giustificato motivo, che questa deve intendersi nel senso di ricomprendere gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario, tali essendo sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il Pag. 4/6

4 mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.), con l ulteriore precisazione che il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base. Sulla stessa materia i Collegi ABF hanno a loro volta chiarito che il richiamo a gli effetti prodotti dall attuale crisi economica e finanziaria come giustificato motivo dell esercizio dello ius variandi da parte dell intermediario è indicazione estremamente sintetica e generica e, dunque, tale da non consentire al cliente, neppure con un certo sforzo di approfondimento, di valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base. La ratio della normativa vigente deve infatti rintracciarsi nella esigenza che il cliente sia posto in grado di valutare se la proposta peggiorativa avanzata dalla sua banca sia effettivamente inevitabile, oppure se sia ipotizzabile che sul mercato altri intermediari offrano condizioni diverse e migliori, il che rende conveniente l esercizio del diritto di recesso che gli viene garantito. Nel caso in esame la proposta della banca è stata motivata, nella forma più estesa, con riferimento al peggioramento del contesto di mercato che ha interessato nei mesi scorsi l economia italiana (che) ha contribuito ad elevare in misura significativa i costi per la gestione del rischio di liquidità, peraltro influenzati dall aumentato costo della raccolta, connessi alla concessione di affidamenti alla Clientela. A parte la non agevolezza del lessico impiegato, si deve osservare che simile informazione rimane del tutto generica e non soddisfa quindi i requisiti del giustificato motivo. Da ciò discende che l applicazione della variazione introdotta con le due modifiche contestate sono da ritenersi illegittime perché il difetto di un giustificato motivo comunicato alla cliente, rende inefficace l esercizio del jus variandi. Ciò assorbe il rilievo che entrambe le proposte di modifica unilaterale del contratto prevedono che la CDF è calcolata per trimestre cumulativamente sulla media degli affidamenti [ ] in essere, nei singoli giorni del periodo di riferimento, nonostante che la normativa prevede che debba essere calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente. Irrilevante deve infine essere considerato il fatto che il reclamo faccia riferimento ad una somma diversa e minore rispetto a quella domandata nel ricorso. Come chiarito dal costante orientamento dei collegi la corrispondenza tra reclamo e ricorso deve intendersi in senso sostanziale, ossia nel senso che il reclamo deve rendere chiaro all intermediario la natura ed il contenuto della contestazione in modo da consentirgli di apprezzare le ragioni del cliente ed eventualmente di risolvere la divergenza insorta. In definitiva il collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento e decide come da dispositivo. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di ,20 oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Pag. 5/6

5 Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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