Repubblica Italiana. (1 luglio 2004 n. 219)

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1 Privilegiata: la prescrizione dei ratei è breve anche per le prestazioni risarcitorie (Corte dei conti, Sezione seconda centrale, Sentenza 1 luglio 2004 n 219) Non vi è nessuna distinzione tra pensioni retributive e risarcitorie in tema di prescrizione dei ratei. In ambedue i casi si deve osservare il termine breve di cinque anni. Al contrario, il termine decennale vale per le indennità di licenziamento. (Ludovico Adalberto De Grigiis) Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione seconda giurisdizionale centrale Composta dai seguenti Magistrati: Tommaso DE PASCALIS Presidente Mario CASACCIA consigliere Camillo LONGONI consigliere Giovanni PISCITELLI consigliere rel. Angelo Antonio PARENTE consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A (1 luglio 2004 n. 219) Sul giudizio di appello promosso dal Ministero Omissis, patrocinato dall Avvocatura Generale dello Stato, contro C. M., per l annullamento o la riforma della sentenza n. 1045/01 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Marche, depositata il 27 settembre 2001; Visti il ricorso iscritto al n del Registro di Segreteria e gli altri atti di causa; Uditi nella pubblica udienza del 13 maggio 2004 il consigliere relatore dott. Giovanni Piscitelli, l avv. Massimo Bacchetti, per l appellante, nonché l avv. Paolo Guerra per la parte appellata. Premesso in F A T T O 1.- Il sig. C. conveniva in giudizio dinnanzi alla Corte di conti la Direzione Provinciale del Tesoro di Omissis, per vedere riconosciuto il diritto a percepire l indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, annesse alla pensione privilegiata militare tabellare, di cui é titolare dal 28 luglio 1963, che non gli erano state corrisposte per il fatto che, nel contempo, prestava opera retribuita alle dipendenze di privati. A tal fine invocava la giurisprudenza favorevole della Corte dei conti, secondo la

2 quale le sentenze della Corte costituzionale avevano fatto venir meno il divieto di cumulo opposto dall Amministrazione. La Sezione giurisdizionale nella regione Marche, con l impugnata sentenza, accoglieva il ricorso e gli riconosceva anche il diritto agli interessi sui ratei arretrati; ma dichiarava prescritti quelli non riscossi sino a dieci anni prima della notifica del gravame (15 novembre 1996), anziché cinque, come eccepito dall Amministrazione convenuta, salvo la dimostrazione di atti più remoti di interruzione del decorso del termine. 2.- Il Ministero Omissis appella la sentenza limitatamente al termine di prescrizione applicato. Oppone, al riguardo, che l art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n 295, nel testo sostituito dall art. 2.3 della legge n. 428 del 1985, che sancisce la prescrizione quinquennale, si riferisce a tutte le pensioni statali ed è valido per ogni componente del trattamento pensionistico e, quindi, anche per l indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità. Nega che abbia rilievo la natura indennitaria-risarcitoria della pensione tabellare militare, facendo osservare che, semmai si volesse ritenere non applicabile ad essa la norma innanzi citata, si finirebbe per ricadere sotto la previsione di altre che, egualmente, sanciscono la prescrizione quinquennale, quali l art C.C., che riguarda il risarcimento del danno da fatto illecito, o l art C.C., che riguarda le rendite vitalizie, dato che in tale forma viene corrisposto il risarcimento. Conclude per l annullamento della sentenza, con vittoria di spese. 3.- L appellato si costituiva con il patrocinio dell avv. Paolo Guerra, il quale, con memoria depositata nell imminenza dell udienza, sostiene, ex adverso, che la norma dell art. 2 del r.d.l. n. 295/1939 ha carattere derogatorio e si applica solo ai casi espressamente contemplati. Per tali motivi, prosegue l appellato, l interpretazione di essa non può essere dissimile da quella consolidata per le ipotesi normative analoghe, tra le quali vanno annoverate quelle previste dall art cod. civ. e dall art. 129 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, riguardo alle quali la giurisprudenza civile ha affermato che gli effetti e l estensione devono intendersi limitati ai crediti liquidati e pagabili (Cass., Sez. lav., , n. 670, che ha individuato il carattere che deve possedere il credito per essere considerato di pronta liquidazione e pagabile). Tali principi, aggiunge, sono stati confermati anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 283/1989, con la quale ha dichiarato incostituzionale l art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67, di interpretazione autentica dell art. 129 del r.d.l. n del 1935; e sono conformi all orientamento espresso dalla Cassazione ( , n. 3180; , n. 4248, Sez. lav.; , n. 9627; , n. 7882), secondo il quale ai ratei di pensione, la cui debenza sia contestata, si applica il termine di prescrizione decennale, che si riferisce alla prestazione pensionistica nella sua globalità e interezza, di cui i singoli ratei, non liquidi e non esigibili, rappresentano una frazione ancora non individuata. Tale orientamento, continua l appellato, evidenzia anche che la liquidità rappresenta il risultato del procedimento amministrativo che porta alla determinazione del quantum debeatur della spesa, con messa a disposizione dell avente diritto delle relative somme (l art. 129 del r.d.l. n. 1827/35, infatti, si riferisce alle rate di pensione non riscosse), identicamente a quanto dispone l art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, relativo ad una pensione annua già liquidata. L appellato, infine, sostiene che l art. 2 del r.d.l. n. 295/39 si riferisce alle sole pensioni contributive e, pertanto, non è applicabile a quelle privilegiate tabellari ed a quelle di guerra, che hanno natura risarcitoria (che non viene meno per effetto dell inclusione delle tabellari nel D.M. n. 352/1998 ai fini della rivalutazione monetaria), pervenendo alla conclusione che per queste ultime manca una norma specifica, e la disciplina va ricercata nella normativa generale. Nella discussione orale l avv. Bacchetti, richiamando i precedenti giurisprudenziali, insiste per l accoglimento dell appello, mentre l avv. Guerra si riporta alla memoria ed insiste per il rigetto.

3 Ritenuto in D I R I T T O 4.- Questa Sezione ha più volte affermato che i ratei di pensione tabellare si prescrivono nel termine breve (Cfr., in particolare, la sentenza n. 153/2002/A del 7 maggio 2002, che esamina più direttamente e più approfonditamente il problema), ed il Collegio non ha motivi per discostarsi da tale indirizzo, neppure alla luce delle argomentazioni opposte dalla parte appellata. In via preliminare considera che la disciplina della prescrizione in materia di pensioni erogate dallo Stato presenta alcuni tratti peculiari rispetto a quella generale prevista dal codice civile, tant è che è regolata dall art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, sostituito dal terzo comma dell art. 2 della legge 7 agosto 1985, n Quest ultima norma, come è noto, venne emanata a seguito dell intervento demolitorio della Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 50/1981, aveva rilevato che il termine biennale, allora vigente per i dipendenti e pensionati statali, era discriminatorio rispetto a quello quinquennale riservato ai dipendenti e pensionati di altri enti pubblici. Ma il legislatore, in quell occasione, non si limitò soltanto a sostituire la norma caducata, per uniformare la durata del periodo prescrizionale per tutti i dipendenti pubblici, ma apportò anche modifiche alla parte della disciplina non censurata dalla Corte costituzionale, aggiungendo un secondo comma con il quale stabilì che il nuovo termine (quinquennale) si applica anche alle rate ed alle differenze arretrate di rate di stipendio o assegni equivalenti e di pensione e che tale termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Inoltre, il terzo comma riserva la prescrizione decennale alle indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione ed alle indennità di licenziamento. Alla luce di quanto detto e dell elemento letterale evidenziato, appare fin troppo chiaro che la norma novellata, nel riferirsi alle pensioni, senza operarne alcuna distinzione tra i diversi tipi, non autorizza a pervenire alle conclusioni, cui è pervenuto il giudice a quo, che l appellato invoca in sua difesa. Sostenere che tale disposizione si riferisca soltanto alle pensioni retributive, e non anche a quelle aventi natura risarcitoria o indennitaria, quali le pensioni di guerra o le pensioni privilegiate tabellari, oltre a non trovare fondamento nella lettera della legge, non tiene conto che il differenziare i due tipi di pensione, ai fini che ne occupa, non gli può essere di nessun giovamento, perché queste ultime, sostanzialmente, afferiscono al diritto di risarcimento del danno extracontrattuale, che è, pur sempre, esercitabile nello spazio di tempo di cinque anni. Ma v è di più. L appellato, sostanzialmente, non rivendica il diritto ad un trattamento paritario, ma una sorta di privilegio, che non trova nessuna giustificazione di natura sostanziale; anzi, al contrario, a lume di logica, un trattamento poziore sarebbe stato più appropriato proprio per le pensioni retributive, per la rilevanza che esse assumono negli articoli 36 e 38.2 della Costituzione. Il legislatore, invece, nell esercizio della sua sovrana discrezionalità, ha preferito porre, ai fini della prescrizione, una disciplina unitaria per ragioni di chiarezza e di semplificazione amministrativo-contabile della materia, a prescindere dall ontologica diversità di ciascun tipo di pensione. Non presenta maggior pregio neppure la tesi, secondo la quale la prescrizione breve riguarderebbe soltanto i crediti esigibili, liquidati e pagabili, poiché la giurisprudenza prodotta dalla Suprema Corte, riguardante l interpretazione dell art n. 4 C.C., che l appellato invoca, non si applica alle pensioni dei dipendenti pubblici (che non appartengono alla giurisdizione dell A.G.O.), dato che esse sono regolate dalla disciplina innanzi riferita, la quale, in quanto speciale, prevale su quella generale contenuta nel codice civile. Cosicché, i termini brevi, ad avviso del Collegio, non sono di natura derogatoria o eccezionale rispetto ad una regola generale, ma costituiscono espressione di un Corpus di norme che il legislatore ha riservato alla speciale materia, alla quale esso si riferisce (Cass. 4 luglio 1983, n. 4461; 23 giugno 1980, n. 3983). E che questa comprenda anche il tipo di pensione, di cui si tratta, risulta evidente, oltre che dall elemento letterale, anche dalla organicità stessa della materia,

4 che viene descritta mediante l indicazione del tipo di prestazioni soggette a prescrizione quinquennale (assegno, stipendio o pensione), senza alcun riferimento alla natura o alla fonte specifica dell obbligazione, e del tipo di quelle che, al contrario, dovranno soggiacere al termine di prescrizione ordinario (..le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e..le indennità di licenziamento ). Se il legislatore avesse voluto riservare ai ratei delle tabellari un termine di prescrizione decennale, avrebbe potuto, in ossequio alle esigenze organiche, di cui si è fatto cenno, menzionarle tra queste ultime. Infine, non può essere condivisa neppure la tesi, che fa riferimento all interrelazione esistente tra l art. 2948, n. 4 cod. civ. e l art. 129 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, per inferirne l esistenza di una sorta di disciplina generale applicabile anche alle pensioni tabellari, per il fatto che non tiene conto che anche l ultima norma è espressione di un Corpus speciale, quello dell ordinamento previdenziale dell INPS, destinato ad esaurirsi nell ambito di esso; tant è che la giurisprudenza (Cass , n. 1787) lo ha ritenuto non estensibile alle pensioni di origine contrattuale, quali quelle erogate dal fondo pensioni di un istituto di credito. 5. Le suesposte considerazioni valgono non solo per i ratei di pensione, ma anche per gli altri emolumenti, quali l indennità integrativa speciale, che di esse sono componenti o accessori e servono a completare il relativo trattamento; questi, infatti, poiché ne condividono la sostanza, non possono essere assoggettati a disciplina diversa. Di conseguenza, il ricorso va accolto e va dichiarata la prescrizione dei ratei maturati sino al quinquennio antecedente la data di notifica all Amministrazione del ricorso di primo grado, indicata nella sentenza appellata, salvo che il pensionato dimostri, come stabilito dal primo giudice, un più remoto atto interruttivo di prescrizione. Rimane ferma ogni altra parte dell appellata sentenza. P. Q. M. La seconda Sezione centrale della Corte dei conti Viste le leggi n 19 del 14 gennaio 1994 e n 639 del 20 dicembre 1996; accoglie l appello prodotto dal Ministero Omissis, patrocinato dall Avvocatura Generale dello Stato, contro C. M., e, per l effetto, in riforma della sentenza n. 1045/01 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Marche, depositata il 27 settembre 2001, dichiara che sono prescritte le differenze arretrate delle rate di pensione e le tredicesime mensilità non riscosse sino al quinquennio antecedente la notificazione del ricorso alla Direzione Provinciale del Tesoro di Omissis. Rimane ferma ogni altra parte dell impugnata sentenza. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio L estensore F.to Giovanni Piscitelli Il Presidente F.to Tommaso de Pascalis IL Collegio, ravvisati gli estremi per l applicazione dell art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, D I S P O N E Che a cura della Segreteria venga apposta l annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

5 Il Presidente F.to Tommaso de Pascalis Depositata in Segreteria il 1 LUG ( da )

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