CONVENZIONE PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI A FAVORE DI ALCUNI SETTORI PRODUTTIVI

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1 CONVENZIONE PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI A FAVORE DI ALCUNI SETTORI PRODUTTIVI (deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 di data 07/03/2017) concernente le condizioni che regolano i mutui erogati e assistiti da contributi del Consorzio B.I.M. Brenta nel corso dell anno Tra le parti: - Consorzio dei Comuni B.I.M. Brenta, con sede in Borgo Valsugana, Corso Ausugum, 82 codice fiscale , rappresentato dal Presidente ing. Sergio Scalet - Istituto di Credito, con sede in, Via, codice fiscale, rappresentato dal Presidente Premesso che anche per l anno 2017, come per i precedenti, il Consorzio BIM Brenta intende incentivare, mediante la concessione di un contributo ad abbattimento del saggio di interesse applicato sui mutui assunti da piccole imprese aventi sede nei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M. Brenta della Provincia di Trento, gli investimenti finalizzati al miglioramento dell azienda ed effettuati da imprese operanti in determinati settori produttivi, per un importo complessivo di Euro ,00 suscettibile di eventuali futuri incrementi. Tale iniziativa ha come obiettivo lo sviluppo sociale ed economico del territorio consorziale, come previsto dello Statuto consorziale e dalla Legge nr. 959 e ss.mm. A questo scopo ha inteso proporre

2 agli Istituti di Credito la stipula della presente convenzione. Tenuto conto che, per la natura del soggetto, dell attività e dei controlli cui è sottoposto il contraente, non è richiesta la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giungo 1998, art. 1, comma 2 lett. b). Considerato che le agevolazioni previste dalla presente iniziativa sono concesse nell ambito del regime di de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006; Tutto ciò premesso, richiamato e considerato parte integrante della convenzione si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 AMBITO DI INTERVENTO La presente convenzione si applica ai mutui stipulati dall Istituto di Credito e agevolati dal Consorzio B.I.M. Brenta con contributi in conto interessi pluriennali sulle rate di ammortamento dei mutui contratti nell ambito e dai soggetti di seguito indicati e per gli investimenti di cui all art. 2, secondo la procedura di cui all art. 3. L intervento è diretto e riservato alle piccole imprese aventi sede nei 33 Comuni del Consorzio e, nello specifico: Altopiano della Vigolana, Bieno, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Folgaria, Grigno, Lavarone, Levico Terme, Luserna, Novaledo, Ospedaletto, Pergine Valsugana, Pieve Tesino, Roncegno, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Torcegno, Vignola

3 Falesina, Canal San Bovo, Imer, Primiero San Martino, Mezzano e Ziano di Fiemme. Si precisa che, per quanto riguarda i Comuni di Folgaria, Pergine Valsugana, Altopiano della Vigolana, per la frazione di Vigolo Vattaro, e Ziano di Fiemme, il cui territorio ricade in parte in quello del Consorzio ed in parte del B.I.M. dell Adige, le agevolazioni saranno concesse solo a imprese aventi sede in porzioni del territorio di detti Comuni non ricomprese nel territorio del B.I.M. dell Adige. I settori di intervento potranno essere i seguenti: a. Agricoltura (compresi i Consorzi di Miglioramento Fondiario) ed agriturismo con la condizione che l azienda richiedente sia iscritta all Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (APIA); b. Artigianato; c. Ogni attività turistico ricettiva con l unica condizione che il richiedente sia titolare di partita IVA con attività inerente la gestione di strutture ricettive (es. garnì, residence e case per ferie) o la somministrazione di alimenti e/o bevande (es. ristoranti e bar); d. Commercio al dettaglio, limitatamente ad aziende con non più di 5 addetti e non più di 2 dipendenti; nel caso l investimento interessi punti vendita siti in comuni con popolazione non superiore a abitanti o in frazioni o in centri storici, il limite dimensionale predetto deve intendersi riferito al solo punto vendita interessato, mentre il limite riferito all intera azienda è elevato a 10 addetti. In base a quanto disposto dal Codice dell Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 dd ss.mm.), tutta la corrispondenza, che

4 dovrà intercorrere tra il Consorzio e ciascun Istituto di Credito per dare esecuzione alla presente convenzione (es: richieste di agevolazioni, comunicazioni di avvenuta erogazione del mutuo ecc.) dovrà essere trasmessa utilizzando esclusivamente la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Anche eventuali informazioni di ordine tecnico/amministrativo potranno essere rivolte esclusivamente per iscritto, via mail al seguente indirizzo PEC: bimbrentatrento@legalmail.it. Le stesse saranno evase sempre via P.E.C. Articolo 2 INVESTIMENTI AMMISSIBILI ED IMPORTI Le spese ammissibili a contributo saranno esclusivamente quelle inerenti investimenti finalizzati esclusivamente al miglioramento dell azienda (sono compresi l acquisto di autocarri, autofurgoni e simili, anche usati, ma è esclusa ogni tipo di autovettura) e realizzati sul territorio di competenza del Consorzio, come specificato nel precedente art. 1 del presente Bando, purché non godano di alcuna altra forma di sostegno da parte di enti pubblici (Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune o altri enti pubblici) o di enti privati o comunque per la parte dell investimento non ammessa ad altre misure di agevolazione. Sono considerati investimenti le spese per attività di promozione, marketing, internazionalizzazione e partecipazione a fiere. Restano escluse le spese inerenti l ordinaria gestione dell azienda, comprensive di ogni imposta, tassa e contributo, e le spese per i corsi di

5 formazione ed aggiornamento. L importo minimo e l importo massimo di spesa, ammissibili a contribuzione per ciascuna ditta, sono fissati, rispettivamente, in Euro 5.000,00 ed in Euro ,00. Sono ammissibili a contributo gli investimenti che, alla data di presentazione della domanda di contributo al Consorzio, sono ancora da realizzare e la cui spesa, sempre con riferimento alla data di presentazione della domanda, non è stata ancora ordinata. Non saranno ammesse a contributo, quindi, le spese che, in base alla documentazione presentata, risultano essere già state ordinate (ordine di acquisto, di esecuzione lavori, ecc.) prima della data di presentazione della domanda al Consorzio. La spesa relativa a tali investimenti, e finanziata con il mutuo agevolato, dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2018; entro la stessa data dovrà essere erogato il mutuo, il cui periodo di ammortamento dovrà avere inizio in data non successiva al 1 luglio A tal fine, si specifica quanto segue: - per quanto riguarda la data di presentazione della domanda, si farà riferimento alla data di assunzione al protocollo del Consorzio; - per quanto riguarda la data di ordinazione/effettuazione della spesa, si farà riferimento alla data di emissione di tutta la documentazione giustificativa della spesa presentata (ordini di acquisto, commissioni d acquisto, ordini di esecuzione lavori, documenti di trasporto, fatture immediate, fatture differite, ecc.).

6 Il mancato rispetto di tali termini comporterà la revoca dell agevolazione. Articolo 3 PROCEDURA PER L ACCESSO AI FINANZIAMENTI La presente iniziativa è proposta a tutti gli Istituti di Credito che vorranno aderire e diverrà operativa subordinatamente alla stipula della presente convenzione fra il Consorzio B.I.M. Brenta e l Istituto di Credito interessato. L Istituto di Credito si impegna a raccogliere sia le domande di concessione del mutuo da agevolare che le domande di ammissione alle agevolazioni indirizzate al Consorzio e redatte secondo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 7 della presente Convenzione. L Istituto di Credito, dopo aver valutato positivamente, a suo esclusivo e insindacabile giudizio e senza alcun addebito di eventuale responsabilità al Consorzio, la richiesta di mutuo, trasmetterà direttamente al Consorzio, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), la domanda di agevolazione unitamente a idonea nota di trasmissione nella quale dovrà essere data comunicazione dell avvenuto accoglimento della richiesta di mutuo da parte dell Istituto di Credito medesimo. Dopo l esame e l eventuale ammissione alle agevolazioni previste da parte del Consorzio, relativamente alla quale verrà data adeguata comunicazione all impresa richiedente e anche all Istituto di Credito aderente, quest ultimo provvederà all effettiva erogazione del mutuo agevolato, subordinatamente alla presentazione da parte dell impresa:

7 - della documentazione attestante l avvenuta effettuazione della spesa ammessa a contributo; - di idonea dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, relativa all importo complessivo, con riferimento alla data di concessione delle agevolazioni da parte del Consorzio, degli aiuti ricevuti in regime di de minimis nel precedente periodo di tre anni (due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio in corso). Ciascun Istituto di Credito comunicherà al Consorzio l avvenuta erogazione di ogni mutuo agevolato, inviando anche il relativo piano di ammortamento, dal quale dovrà risultare il capitale iniziale del mutuo erogato, il tasso fisso di interesse applicato, che dovrà corrispondere allo stesso tasso di interesse risultante dal piano di ammortamento applicato in sede di presentazione della richiesta da parte della ditta, la durata del mutuo e le relative decorrenze, l entità della rata di ammortamento, suddivisa in quota capitale e quota interessi. A tale comunicazione, l Istituto di Credito dovrà allegare anche la dichiarazione prevista dal quarto comma. Articolo 4 CARATTERISTICHE MUTUI I mutui dovranno avere un importo compreso tra ed e dovranno avere una durata fissa di 5 anni, con rate trimestrali di importo costante scadenti rispettivamente il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno (piano francese). Relativamente ai mutui di durata di anni 5, il tasso annuo fisso massimo applicabile dall Istituto di Credito non dovrà superare il

8 3% (tre per cento) con conteggio sull anno civile e calendario 365 giorni. I mutui destinati ad aziende operanti nel settore dell agricoltura, qualora l intervento consista nella realizzazione di un nuovo impianto ovvero nel rinnovo di impianto già esistente, fermo restando gli importi minimi e massimi di cui al precedente comma, potranno avere una durata massima di anni 10, con rate trimestrali di importo costante scadenti rispettivamente il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno (piano francese). Relativamente ai mutui di durata di anni 10, il tasso annuo fisso massimo applicabile dall Istituto di Credito non dovrà superare il 3,75% (trevirgolasettantacinque per cento) con conteggio sull anno civile e calendario 365 giorni. Indipendentemente dalla durata del mutuo, il tasso fisso di interesse, risultante dal piano di ammortamento applicato in sede di presentazione al Consorzio della richiesta di agevolazione, dovrà corrispondere allo stesso tasso di interesse che verrà stabilito nel relativo contratto e, quindi, applicato in sede di erogazione del mutuo alla ditta beneficiaria delle agevolazioni eventualmente concesse dal Consorzio. I finanziamenti saranno esenti da penalità per eventuale estinzione anticipata e non potranno essere oggetto di rinegoziazione e/o sostituzione. Nessuna spesa, imposta, tassa o altro onere relativa al contratto di

9 mutuo e a tutti gli atti connessi, anche successivi, potrà essere posta a carico del B.I.M. Articolo 5 MISURA DELL AGEVOLAZIONE L agevolazione consisterà nel riconoscimento da parte del Consorzio, per ciascuna rata trimestrale di ammortamento del mutuo, di un contributo fisso per tutta la durata del mutuo pari, al lordo della ritenuta fiscale di legge del 4%, al 50% della quota di ammontare fisso degli interessi di ogni rata trimestrale del mutuo risultanti dal piano di ammortamento che il richiedente è tenuto a presentare con la domanda. La liquidazione dell agevolazione verrà effettuata nei tempi e nei modi di cui al successivo articolo 9 della presente Convenzione. Articolo 6 DOMANDA DI CONTRIBUTO Le domande di agevolazione, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell impresa a cui verrà intestato il mutuo e indirizzate al Consorzio, dovranno essere presentate tramite uno degli Istituti di Credito aderenti all iniziativa, utilizzando l apposito modulo predisposto (MODULO A), che dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà essere inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Si sottolinea che deve essere precisamente indicata l attività svolta, come previsto al punto 3) del modulo, e che vanno compilate anche le dichiarazioni richieste, come previsto dai punti 7) e 8) del modulo.

10 Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato al 15 dicembre Articolo 7 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO Alla domanda dovranno essere allegati: a) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; b) preventivi o documenti equipollenti, intestati alla ditta richiedente, inerenti le spese da sostenere per l investimento impiegando il mutuo. Da tali documenti dovrà risultare in maniera chiara, leggibile, precisa ed immediatamente comprensibile l oggetto della spesa; non saranno presi in considerazione singoli documenti concernenti spese di importo inferiore ad 1.000,00; c) piano di ammortamento dal quale dovrà risultare il capitale iniziale del mutuo erogato, il tasso fisso di interesse applicato, che dovrà corrispondere allo stesso tasso di interesse che verrà applicato in sede di erogazione del mutuo alla ditta, come disposto dal precedente articolo 4, la durata del mutuo e le relative decorrenze, l entità della rata di ammortamento, suddivisa in quota capitale e quota interessi. Articolo 8 CRITERI PER L AMMISSIBILITA DELLE DOMANDE Il Consorzio provvederà all esame delle domande indicativamente con frequenza mensile, fatto salvo il caso di imprevisti o cause di forza maggiore; più specificatamente,

11 entro il giorno 10 di ogni mese, verranno esaminate tutte le domande pervenute nel corso del mese precedente prendendo come riferimento la data di assunzione al protocollo del Consorzio. Saranno ammesse a contribuzione le domande, in possesso dei requisiti richiesti e debitamente redatte secondo quanto disposto dai precedenti articoli 6 e 7, secondo l ordine cronologico di presentazione al Consorzio (e, se necessario, ma comunque in subordine, secondo l ordine cronologico in base al quale risulteranno deliberate dal singolo Istituto di Credito), fino ad eventuale esaurimento del plafond sopra indicato. Se in sede di esame, secondo la tempistica di cui al primo comma, dovessero essere rilevate domande di agevolazione con dati incompleti, con documentazione mancante o illeggibile, il Consorzio darà adeguata comunicazione, inviata tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all Istituto di Credito competente con l invito a provvedere al loro perfezionamento e con l avvertimento che la relativa istruttoria rimarrà in sospeso. Pertanto, l Istituto di Credito competente dovrà provvedere alla ritrasmissione al Consorzio, sempre tramite P.E.C., delle medesime richieste debitamente perfezionate, secondo quanto disposto dai precedenti articoli 6 e 7. Conseguentemente, sia ai fini dell ordine cronologico secondo il quale le domande perverranno al Consorzio che ai fini del riesame con la tempistica prevista dal primo comma del presente articolo, farà fede,

12 in questo caso, la data di presentazione, sempre utilizzando l invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), della domanda debitamente perfezionata, intendendosi per data di presentazione la data di assunzione al protocollo del Consorzio, come specificato al precedente articolo 2. Alle imprese che hanno già goduto di agevolazioni similari, concesse dal Consorzio nel periodo (in base ad iniziative analoghe attuate nel corso degli stessi anni, secondo quanto previsto dalle relative deliberazioni del Consiglio Direttivo), non può essere ulteriormente concessa l agevolazione di cui al presente Bando, se non relativamente a mutui di importo non eccedente la differenza tra Euro ,00 (importo massimo di spesa di cui all art. 4) e il capitale iniziale del mutuo (o la somma dei capitali iniziali dei mutui) già precedentemente agevolati. Anche alle imprese già ammesse all agevolazione nel corso degli anni precedenti, l agevolazione potrà essere nuovamente concessa su mutui di importo fino ad , purché, alla data di presentazione della domanda al Consorzio, risulti interamente decorso il periodo, così come previsto all atto dell erogazione, di ammortamento del mutuo (o dei mutui) precedentemente agevolato e purché l agevolazione venga richiesta per spese relative ad investimenti aventi i requisiti indicati al precedente art. 2 del presente Bando. Articolo 9 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO Entro 10 giorni dalla fine di ciascun anno solare (quindi entro il 10

13 gennaio di ogni anno) ogni Istituto di Credito dovrà fornire al Consorzio idonea documentazione atta a dimostrare l avvenuto pagamento, nel corso dell anno precedente, delle rate del mutuo. In caso di mancato pagamento delle rate da parte dell impresa, secondo il piano di ammortamento stabilito, l Istituto di Credito, entro il medesimo termine sopra indicato, dovrà darne comunicazione al Consorzio in quale terrà sospeso il relativo contributo in conto interessi. Nel caso in cui l impresa provveda a pagare la rata sospesa, sarà cura dell Istituto di Credito darne tempestiva comunicazione al Consorzio il quale provvederà alla liquidazione del contributo spettante alla stessa in occasione della prima liquidazione annuale utile dei contributi. Il pagamento complessivo delle quote contributive assunte a carico del Consorzio verrà effettuato entro il mese successivo alla fine di ciascun anno solare (quindi entro il 31 gennaio di ogni anno) direttamente alla ditta beneficiaria dei contributi e titolare del mutuo agevolato, con riferimento a tutte le rate del mutuo scadute e regolarmente pagate nell anno precedente. Detto pagamento sarà effettuato al netto della ritenuta fiscale di legge del 4%. Nel caso in cui il rapporto di mutuo tra l impresa e l Istituto di Credito venga a cessare, per cause dovute a fattispecie non previste al successivo articolo 10, il Consorzio riconoscerà all impresa solo la quota di contributo in conto interessi maturato fino alla data del verificarsi dell evento.

14 Articolo 10 REVOCA E prevista la revoca delle agevolazioni concesse nei seguenti casi: - l impresa beneficiaria cessa di svolgere l attività; - a seguito di richiesta di documentazione giustificativa della spesa, emerga che l investimento ammesso non è stato effettuato o è stato effettuato solo in parte o la documentazione risulta assente o incompleta; - a seguito di successiva richiesta di documentazione giustificativa della spesa, emerge che l ordinazione delle spese è stata fatta in periodo antecedente alla data di presentazione dell istanza al Consorzio (art. 2 del Bando); - il rapporto di mutuo tra l impresa e l Istituto di Credito, per un qualsiasi motivo, viene a cessare (es: estinzione anticipata, revoca del mutuo da parte dell Istituto di Credito ecc. salvo quanto previsto dall art. 11); - l investimento viene dismesso/alienato prima della fine dell ammortamento del relativo mutuo agevolato. Oltre ai casi sopra specificati, è prevista la revoca delle agevolazioni concesse al verificarsi di un qualsiasi evento che comporti la perdita, da parte dell impresa, di anche uno solo dei requisiti necessari per l ammissione alle agevolazioni in argomento e dichiarati in sede di presentazione della relativa domanda al Consorzio. Pertanto, al verificarsi di qualsiasi evento che comporti delle variazioni dei dati forniti in sede di presentazione della

15 domanda di agevolazione da parte di ciascuna impresa, sarà onere dell impresa beneficiaria o, in alternativa, di ciascun Istituto di Credito darne adeguata comunicazione scritta al Consorzio (es. rideterminazione importo mutuo, variazioni denominazione ditta, indirizzo, sede, cessazione e/o trasferimento attività, estinzione anticipata mutuo, revoca del mutuo, ecc.) per gli adempimenti conseguenti. In caso di revoca del contributo, l eventuale restituzione di rate di contributo già corrisposte, nonché il pagamento di eventuali interessi moratori e penalità relativi ai contributi stessi, sono richiesti esclusivamente nei confronti dei beneficiari dei contributi nelle forme di legge. Articolo 11 CASI PARTICOLARI L Istituto di Credito ha piena facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all art Codice Civile e di risolvere il contratto ai sensi dell art Codice Civile qualora per qualsiasi evento o circostanza (a titolo di esempio non esaustivo: protesti, procedure concorsuali; classificazione a sofferenza), a suo esclusivo e insindacabile giudizio, vi sia pericolo di pregiudizio di qualsiasi genere per il credito e per le eventuali garanzie, fermo restando la disposizione prevista dall ultima comma dall articolo 10. Articolo 12 CONTROLLI Il Consorzio B.I.M. si riserva la facoltà di eseguire controlli sulla

16 documentazione dimostrativa dell avvenuta effettuazione della spesa ammessa a contributo e presentata dall impresa beneficiaria all Istituto di Credito competente. A seguito di eventuale richiesta, l Istituto di Credito dovrà trasmettere al Consorzio la documentazione di cui sopra. Il Consorzio B.I.M. si riserva altresì la facoltà di chiedere direttamente al beneficiario del contributo la documentazione in questione. ART. 13 La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione e fino al 15 dicembre ART. 14 Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la presente convenzione è esente dall imposta di registro e dall imposta di bollo ai sensi degli art. 15 e 16 del DPR 29 settembre 1973, n Ogni spesa o tassa relativa o conseguente alla presente convenzione è a carico dell Istituto di Credito. Redatto in duplice esemplare, letto accettato e sottoscritto. CONSORZIO COMUNI B.I.M. BRENTA IL PRESIDENTE Luogo e data Ing. Sergio Scalet ISTITUTO DI CREDITO IL PRESIDENTE Luogo e data

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