TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL IVA
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- Lazzaro Manzoni
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1 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL IVA a cura di Franco Ricca Novembre IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (artt. 7 e ss., DPR 633/72) Regola generale Criteri speciali Rapporti tra soggetti passivi (B2B) PAESE DEL COMMITTENTE La norma: si considerano territoriali le prestazioni rese (da soggetti passivi ovunque stabiliti) a soggetti passivi stabiliti in Italia Rapporti con privati (B2C) PAESE DEL PRESTATORE La norma: si considerano territoriali le prestazioni rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a privati consumatori (ovunque stabiliti) Deroghe per alcune tipologie di servizi (artt. 7 quinquies e 7 sexies) Detassazione di alcuni servizi resi a committenti extraue (art. 7 septies) Tutti i rapporti (sia B2B sia B2C) LUOGO FISICO DELLA PRESTAZIONE 1.Servizi relativi a immobili 2.Trasporto passeggeri 3.Ristorazione e catering 4.Locazione breve di mezzi di trasporto 5.Accesso alle attività culturali, artistiche, ricreative, scientifiche, educative, sportive 2
2 Prestazione Disposizione Regole PRESTAZIONI GENERICHE Art. 7-ter DPR 633/72 SI CONSIDERANO TERRITORIALI IN ITALIA: - le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato - le prestazioni rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato a committenti non soggetti passivi. Definizioni (art. 7, comma 1, lett. d) Per soggetto passivo stabilito si intende: - il soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato, oppure ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all estero - la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Luogo di stabilimento secondo gli artt. 44 e 45 della direttiva: a)la sede dell attività economica, oppure b)la stabile organizzazione che ha reso/ricevuto la prestazione, o in mancanza di sede e di s.o. c)l indirizzo permanente o la residenza abituale OBBLIGO INTRASTAT PER LE PRESTAZIONI SCAMBIATE TRA SOGGETTI PASSIVI UE 3 Ai fini della determinazione del luogo delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni ricevute: a)esercenti imprese, arti e professioni (le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute nell esercizio di tali attività) b)enti non commerciali che svolgono attività d impresa, anche per le prestazioni ricevute per le attività istituzionali c)enti non commerciali che non svolgono attività d impresa, se titolari di partita Iva (in quanto effettuano acquisti intracomunitari tassati in Italia) (art. 7 ter, comma 2) 4
3 Problematiche per il fornitore di prestazioni generiche : 1.Identificazione dello status del committente (soggetto passivo o privato) 2.Identificazione della qualità del committente (destinazione del servizio a fini professionali o privati) 3.Identificazione del luogo di stabilimento del committente 5 Art. 10 regolamento (*): nozione di SEDE DELL ATTIVITA ECONOMICA E il luogo in cui sono svolte le funzioni dell amministrazione centrale dell impresa. Per determinare tale luogo, si tiene conto: - del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell impresa, - del luogo della sua sede legale e - del luogo in cui si riunisce la direzione. Se tali criteri non consentono di determinare con certezza la sede dell attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell impresa. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che esso corrisponda al luogo della sede dell attività economica. (*) Regolamento del Consiglio dell UE n. 282/2011 del 15 marzo 2011, pubblicato nella GUUE L77 del 23 marzo 2011, concernente rifusione del regolamento n del 17/10/2005 contenente norme di applicazione della direttiva Iva. Il regolamento è applicabile dal 1 luglio 2011; le relative disposizioni non hanno effetto retroattivo. Attenzione: al predetto regolamento sono state apportate numerose modifiche con regolamento n del 7 ottobre Tali modifiche si applicano dal 1 gennaio 2015, salvo che per quelle concernenti i servizi su immobili, che si applicano invece dal 1 gennaio
4 Art. 11 regolamento: nozione di STABILE ORGANIZZAZIONE Ai fini della localizzazione delle prestazioni di servizi, la stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di - ricevere e utilizzare i servizi forniti per fini propri di detta s.o. - fornire i servizi di cui assicura la prestazione. Il possesso del numero di partita Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che esista una stabile organizzazione. 7 Art. 12 regolamento: nozione di INDIRIZZO PERMANENTE (*) Ai fini della direttiva Iva, per domicilio di una persona fisica si intende - l indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, - oppure l indirizzo indicato dalla persona alle autorità fiscali, tranne che esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà. (*) Nella versione italiana della direttiva 112 del 2006, l espressione permanent address era tradotta con domicilio. La traduzione è stata corretta a marzo
5 Art. 13 regolamento: nozione di RESIDENZA ABITUALE Ai fini della direttiva Iva, la residenza abituale è il luogo in cui la persona fisica vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali. Qualora gli interessi professionali e quelli personali siano presenti in paesi diversi, o nel caso in cui non esistano interessi professionali, il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi personali che presentino stretti legami tra il soggetto e il luogo in cui vive. 9 Art. 17 regolamento: sullo status del destinatario Lo status di soggetto passivo del destinatario si determina in base alle disposizioni sulla nozione di attività economica ai sensi della direttiva 112. L ente provvisto di numero identificativo perché effettua acquisti intracomunitari si considera soggetto passivo ai fini del luogo delle prestazioni ricevute. 10
6 Art. 18 regolamento: status del destinatario UE Per determinare lo status di soggetto passivo del destinatario Ue, il fornitore si basa sul numero identificativo Iva comunicatogli, del quale verifica: l esattezza la corrispondenza del nome e dell indirizzo. Se il destinatario comunica di non avere ancora ottenuto dal proprio Stato membro il numero identificativo richiesto, il fornitore si basa su qualsiasi altra prova attestante lo status di soggetto passivo, effettuando una verifica di ampiezza ragionevole dell esattezza delle informazioni comunicategli dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. Il fornitore può considerare il destinatario non soggetto passivo qualora dimostri che questi non gli ha comunicato il numero identificativo La portata dell art. 18 deve essere valutata alla luce delle seguenti pronunce della Corte di giustizia Ue: - Il possesso del numero di partita Iva è un requisito formale che attesta lo status del cessionario e agevola i controlli, ma che non può condizionare l applicazione dell esenzione qualora ricorrano le condizioni sostanziali (6/9/2012, C-273/11) - Il requisito soggettivo della cessione intraue è che l acquirente sia un soggetto passivo, anche extracomunitario, mentre non è indispensabile il possesso di un numero di partita Iva rilasciato da uno stato membro (27/9/2012, C-587/10) 11 Art. 18 regolamento: status del destinatario EXTRAUE Per determinare lo status di soggetto passivo del destinatario extraue, il fornitore, salvo che disponga di informazioni contrarie, si basa: a)sul certificato attestante che il destinatario svolge un attività economica che gli dà diritto al rimborso dell Iva a norma della direttiva 86/560/CEE o, in alternativa: b)sul numero di identificazione Iva o analogo attribuito al destinatario nel proprio Stato e utilizzato per identificare le imprese c)su qualsiasi altra prova attestante che il destinatario èun soggetto passivo, effettuando una verifica di ampiezza ragionevole dell esattezza delle informazioni comunicategli dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. 12
7 Art. 19 regolamento: QUALITA DEL DESTINATARIO Ai fini della localizzazione delle prestazioni di servizi, il soggetto passivo (e la persona giuridica assimilata al soggetto passivo) che riceve servizi destinati esclusivamente all uso privato, o a quello dei suoi dipendenti, non è considerato un soggetto passivo. Salvo che disponga di informazioni contrarie, quale la natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono prestati a fini professionali se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero identificativo Iva. Se il servizio è oggettivamente suscettibile di utilizzo professionale, il prestatore considera che la prestazione è resa a fini professionali qualora il cliente gli abbia comunicato la partita Iva (circolare AE n. 37/2011) Se un servizio è destinato sia ad uso professionale sia ad uso privato, si considera destinato all uso professionale purché non sussista alcuna pratica abusiva. 13 Artt regolamento: luogo di stabilimento del destinatario Destinatario stabilito in un solo luogo (sede, domicilio o residenza): la prestazione è imponibile in tale luogo, che è individuato dal prestatore sulla base delle informazioni ricevute dal destinatario, compreso il numero di partita Iva, di cui verifica l esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. Destinatario multisede : La prestazione è imponibile, in via alternativa e gradata: a)nel luogo della sede dell attività economica b)nel luogo della stabile organizzazione che riceve il servizio e lo utilizza per fini propri c)in assenza di sede e stabile organizzazione, nel luogo dell indirizzo permanente o della residenza abituale 14
8 Art. 22 regolamento: identificazione della s.o. del destinatario 1. Al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario, il prestatore esamina la natura e l utilizzazione del servizio fornito. 2. Se ciò non è sufficiente, il prestatore esamina in particolare se il contratto, l ordinativo e il numero di partita Iva comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l entità che paga per il servizio. 3. Se ciò non èancora sufficiente, oppure se i servizi sono prestati nell ambito di un contratto che comprende uno o più servizi utilizzati in maniera non identificabile o non quantificabile, il prestatore considera validamente che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha la sede dell attività. L applicazione di queste disposizioni lascia impregiudicati gli obblighi del destinatario. 15 Art. 25 regolamento: determinazione dello status, della qualità e del luogo di stabilimento del destinatario Per l applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di servizi si tiene conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore dell imposta. Eventuali cambiamenti successivi del servizio ricevuto sono ininfluenti, purché non sussista alcuna pratica abusiva. 16
9 LUOGO DI ALCUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI DEROGHE OGGETTIVE (art. 7-quater e 7-quinquies) - servizi su immobili - trasporto di passeggeri - ristorazione e catering - noleggio a breve termine di veicoli - accesso alle manifestazioni culturali, scientifiche, sportive, artistiche, ricreative, educative PARTICOLARITA SOGGETTIVE (solo nei rapporti con privati) (artt. 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies) 17 Prestazione Disposizione Regola SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI comprese perizie, agenzia, preparazione e coordinamento dei lavori immobiliari Distinzione tra beni mobili e immobili: circ. n. 37/2011 Vedi anche artt. 13 ter, 31 bis e 31 ter del regolamento Ue 282/2011, come modificato dal regolamento 1042/2013 con effetto dall 1/1/2017 Art. 7 quater, lett. a) CRITERIO OGGETTIVO Territoriali se l immobile si trova nel territorio dello Stato. Sono espressamente incluse anche: fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori analoghi (campi vacanza, terreni attrezzati per campeggio) concessione di diritti di utilizzazione di immobili 18
10 Prestazione Disposizione Regola TRASPORTO DI PASSEGGERI Art. 7-quater, lett. b) Territoriali in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato Confermati i criteri forfetari previsti, in via amministrativa, per i trasporti navali e aerei (cfr. circolare 37/2011). CRITERIO OGGETTIVO 19 Prestazione Disposizione Regola SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING (diversi da quelli di cui alla slide successiva) Art. 7-quater, lett. c) Territoriali se materialmente eseguite nel territorio dello Stato CRITERIO OGGETTIVO 20
11 Prestazione Disposizione Regola SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING a bordo di navi, treni o aerei nel corso di una parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità Art. 7-quater, lett. d) Territoriali se il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato Definizioni (art. 7) Si considera: - parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri - luogo di partenza il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità - luogo di arrivo l'ultimo punto di sbarco nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità CRITERIO OGGETTIVO 21 Prestazione Disposizione Regola LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI TRASPORTO Art. 7-quater, lett. e) Territoriali se: - (i) il mezzo di trasporto è messo a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato (ii) ed è utilizzato nella Comunità - (i) il mezzo di trasporto è messo a disposizione del destinatario fuori della Comunità, ma è utilizzato nel territorio dello Stato Definizione Per locazione, noleggio, ecc. a breve termine si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo massimo di trenta giorni, elevato a novanta giorni per i natanti. CRITERIO OGGETTIVO 22
12 Prestazione Disposizione Regola SERVIZI PER Art. 7- L ACCESSO A quinquies MANIFESTAZIONI CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, RICREATIVE E SIMILI, NONCHE SERVIZI ACCESSORI Territoriali se le manifestazioni sono svolte nel territorio dello Stato Sono espressamente menzionate anche: - fiere ed esposizioni Disciplina così modificata dal 1 gennaio CRITERIO OGGETTIVO 23 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI SERVIZI RELATIVI AD Art. 7- ATTIVITA CULTURALI, quinquies ARTISTICHE, SPORTIVE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, RICREATIVE E SIMILI, NONCHE SERVIZI ACCESSORI Territoriali se le attività sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato Sono espressamente menzionate anche: - fiere ed esposizioni - prestazioni rese dagli organizzatori delle attività Disciplina così modificata dal 1 gennaio Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 24
13 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) INTERMEDIAZIONI IN NOME E PER CONTO Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se l operazione principale è ivi eseguita Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 25 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) TRASPORTI NON INTRACOMUNITARI DI BENI Si considerano effettuati nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 26
14 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) TRASPORTI INTRACOMUNITARI DI BENI Si considerano effettuati nel territorio dello Stato se hanno inizio nel territorio stesso Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 27 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) LAVORAZIONI E PERIZIE RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALI Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 28
15 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) OPERAZIONI ACCESSORIE Si considerano effettuate nel territorio dello AI TRASPORTI (CARICO, Stato quando sono eseguite nel territorio SCARICO, stesso MOVIMENTAZIONE E SIMILI) Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 29 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) PRESTAZIONI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, NON A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI TRASPORTO, ECCETTUATE LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti ivi domiciliati o residenti, salvo che siano utilizzate fuori del territorio della Comunità. Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti domiciliati o residenti fuori dell UE, se utilizzate nel territorio dello Stato. Per locazione, noleggio, ecc. non a breve termine si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo superiore a trenta giorni, ovvero a novanta giorni per i natanti. Attenzione: disciplina così modificata dall 1/1/2013. Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 30
16 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) PRESTAZIONI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, NON A BREVE TERMINE, DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se l imbarcazione: è messa a disposizione nel territorio stesso e la prestazione è eseguita da soggetti passivi ivi stabiliti, a meno che sia utilizzata fuori dell Ue - è messa a disposizione in un paese non Ue da un prestatore stabilito nel medesimo paese ed è utilizzata in Italia - è messa a disposizione in un paese diverso da quello di stabilimento del prestatore, il committente è stabilito in Italia e l imbarcazione è utilizzata nell Ue - è messa a disposizione in un paese diverso da quello di stabilimento del prestatore, il committente è stabilito fuori dell Ue e l imbarcazione è utilizzata in Italia. Attenzione: disciplina così modificata dall 1/1/2013 Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è invece un soggetto passivo, vale la regola generale. 31 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies) PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE TRAMITE MEZZI ELETTRONICI DA IMPRESE EXTRAUE Previste modifiche dall 1/1/2015 Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è ivi domiciliato o residente. Nozione di servizi elettronici (c.d. e-commerce diretto) -Allegato II alla direttiva 2006/112/CE: - fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature - fornitura di software e relativo aggiornamento - fornitura di immagini, testi, informazioni e messa a disposizione di basi di dati - fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento - fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza Si veda inoltre il regolamento UE n. 282 del 15/3/2011, come modificato dal reg. n del 7/10/2013. Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato, e alla condizione che il prestatore sia un impresa extracomunitaria. Se il committente è soggetto passivo, oppure il prestatore è un impresa comunitaria (IT o altro SM), vale la 32 regola generale.
17 REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (artt. 7-sexies e 7-septies) PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TELERADIODIFFUSIONE Previste modifiche dall 1/1/2015 Si considerano effettuate nel territorio dello Stato: - quando sono rese da soggetti stabiliti in Italia a committenti stabiliti nell Ue (IT o altro SM), salvo che siano utilizzate fuori della Comunità -quando sono rese da prestatori ovunque stabiliti a committenti extraue, se utilizzate nel territorio dello Stato - quando sono rese da prestatori extraue a committenti ovunque stabiliti, se utilizzate nel territorio dello Stato. Si veda inoltre il regolamento UE n. 282 del 15/3/2011, come modificato dal reg. n del 7/10/2013. Ricordare che questi criteri valgono solo quando il committente è un privato. 33 Detassazione di alcune prestazioni rese a privati stabiliti fuori della Comunità (art. 7 septies) Le seguenti prestazioni, ancorché rese da soggetti passivi nazionali, non si considerano territoriali se il committente è stabilito fuori dell Ue: diritti immateriali (cessioni, concessioni e simili di diritti d autore, marchi, brevetti, ecc.) prestazioni pubblicitarie consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché elaborazione e fornitura dati e simili operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese riassicurazioni, escluse le locazioni di casseforti messa a disposizione di personale locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante tali sistemi e fornitura di altri servizi direttamente collegati servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato, anche se resi da soggetti esteri) servizi prestati per via elettronica prestazioni inerenti all obbligo di non esercitare in tutto o in parte un attività o un diritto di cui ai punti precedenti. 34
18 Adempimenti particolari per i servizi generici scambiati con soggetti passivi esteri (disciplina dall 1/1/2013) Fornitore IT Cliente estero 1) Emissione fattura non soggetta ad Iva, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (dal 2013 concorre al volume d affari) 2) Se il cliente è un soggetto Ue, presentazione modello Intrastat cessioni (salvo che non sia dovuta l imposta) Fornitore estero Cliente IT 1) Se fornitore UE: - integrazione e registrazione della fattura del fornitore (imponibile, non imponibile, esente) - presentazione modello Intrastat acquisti (salvo che non sia dovuta l imposta) 2) Se fornitore non UE: - emissione autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione 35 Momento impositivo delle prestazioni di servizi DISCIPLINA SPECIALE PER I SERVIZI GENERICI TRANSFRONTALIERI A decorrere dal 17 marzo 2012, in deroga alla regola generale, le prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti esteri si considerano effettuate: 1. In via di principio: all ultimazione della prestazione 2. Se si tratta di prestazioni periodiche o continuative, alla data di maturazione dei corrispettivi salvo l eventuale pagamento anticipato 3. Per le prestazioni continuative di durata ultrannuale, che non prevedono pagamenti anche parziali: al 31 dicembre di ciascun anno. 36
19 DISCIPLINA SPECIALE PER I SERVIZI GENERICI TRANSFRONTALIERI Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Ricevimento della fattura La fattura emessa dal prestatore comunitario può essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione. Pertanto, a fronte della ricezione della fattura da parte del prestatore comunitario, il committente nazionale di prestazioni "generiche", anche se non abbia provveduto al pagamento, deve considerare effettuata la prestazione e provvedere, quindi, ai conseguenti adempimenti (circolare n. 35/2012) La stessa soluzione vale nei rapporti con prestatori extracomunitari: la ricezione di un qualunque documento emesso da questi ultimi, volto a certificare l'operazione resa, è indice dell'ultimazione della prestazione stessa (circolare n. 16/E del 2013) Ultimazione della prestazione e maturazione dei corrispettivi Tali momenti non sempre coincidono con quello in cui avviene il pagamento, come ad esempio nel caso in cui il contratto preveda la maturazione del corrispettivo al termine di ogni bimestre ed il pagamento avvenga entro il quindici del mese successivo a quello di scadenza: in tale ipotesi, il momento impositivo coincide con la data di scadenza del bimestre e non con quella in cui è eseguito il pagamento. Difficoltà oggettive I criteri di individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, non essendo sempre oggettivamente verificabili, possono risultare di non agevole applicazione. E' inoltre possibile che il prestatore e il committente non abbiano la medesima percezione dello stato di esecuzione della prestazione. In caso di sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell'ultimazione stessa da parte del committente, saranno i documenti scambiati tra le parti (ai fini della reciproca conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'ammontare del corrispettivo dovuto), sulla base delle previsioni contrattuali, ad assumere un ruolo determinante ai fini degli adempimenti. Corrispettivo non determinabile Qualora il corrispettivo non risulti determinabile, poiché la sua quantificazione è legata ad elementi fattuali non ancora realizzati e pertanto non conosciuti dalle controparti alla data di effettuazione dell'operazione, l'ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo può essere individuata nel momento in cui saranno noti i predetti elementi, purché i particolari criteri di individuazione del momento di ultimazione della prestazione o di maturazione del corrispettivo siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale. Prestazioni istantanee e prestazioni continuative o periodiche Nell'ordinamento interno si distinguono i contratti che comportano una sola esecuzione (contratti ad esecuzione unica o istantanea) ed i contratti in cui la prestazione è distribuita o reiterata nel tempo, ossia quei contratti in cui la durata è elemento essenziale per la determinazione della prestazione (contratti ad esecuzione continuata o periodica). Il contratto ad esecuzione continuata o periodica è quello nel quale il protrarsi dell'adempimento per un certo tempo è condizione perché il contratto produca l'effetto voluto dalle parti e soddisfi il bisogno (durevole o continuativo) che le ha indotte a contrarre. Il contenuto e la finalità dell'obbligazione contrattuale sono pertanto determinanti per la qualificazione della prestazione e della sua durata nel tempo. Valgono al riguardo i chiarimenti sulle modalità di compilazione dei modelli Intrastat forniti con la circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, ove è stato precisato che la modalità "istantanea" si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un'unica soluzione, mentre la modalità "a più riprese" si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente, dunque caratterizzati da una certa periodicità o continuità, con una erogazione prolungata nel tempo. Secondo la citata circolare 36, le prestazioni di intermediazione hanno carattere periodico o continuativo. 37
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