La nuova tassazione sostitutiva per i «ricchi immigrati» (definizione allegorica di chi scrive, non certo del legislatore )

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1 La nuova tassazione sostitutiva per i «ricchi immigrati» (definizione allegorica di chi scrive, non certo del legislatore ) A cura di Emilio Abruzzese Nell ambito del Convegno: Legge di Stabilità 2017 e Decreto Fiscale collegato (D.L. 193/2016): prime riflessioni 14 dicembre 2016 Bologna - Sala Bolognini del Convento San Domenico Organizzato da: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna Commissione «Imposte Dirette» 1

2 La nuova tassazione sostitutiva per i ricchi immigrati Opzione per l imposta sostitutiva sui redditi prodotti all estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia : novello art. 24 bis del TUIR Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 2

3 La disciplina in pillole La disciplina in pillole : Per chi non è stato fiscalmente residente per almeno 9 periodi d imposta sui 10 precedenti.. che intenda divenire fiscalmente residente in Italia. è prevista la possibilità di optare per un regime sostitutivo, omnicomprensivo per i redditi prodotti all estero, che comporta il pagamento di per periodo di imposta (il reddito prodotto in Italia resta tassato ordinariamente). Il regime dura 15 periodi d imposta, salvo anticipata revoca o decadenza. Decorrenza: a partire dal periodo d imposta Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 3

4 L ambito soggettivo Chi può riguardare? Le persone fisiche, che per un periodo almeno pari a nove periodi d imposta nel corso dei dieci precedenti l inizio del periodo di validità dell opzione, non siano state residenti in Italia, ai sensi del comma 2 dell art. 2 del TUIR. Quindi: che per detto periodo non abbiano avuto: ne la residenza anagrafica ne il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (art. 43 c.c.: domicilio: sede principale degli affari ed interessi; residenza: luogo di dimora abituale)... per la maggior parte di ciascun periodo d imposta, dei nove periodi di imposta di cui sopra. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 4

5 La residenza fiscale delle persone fisiche Mentre è semplice il riferimento alla residenza anagrafica... lo è molto meno quello della residenza o domicilio ex art. 43 c.c.: Secondo la circ. n. 304/1997 del Ministero delle Finanze.. per residenza si intende il luogo in cui il soggetto ha la dimora abituale, per la quale devono valere sia un elemento oggettivo che soggettivo, non essendo necessaria la continuità o la definitività (conf. Cass. 12/2/1973 n. 435). Per domicilio s intende un rapporto giuridico col centro dei propri affari e prescinde dalla presenza oggettiva in un luogo (Cass. 21/3/1968, n. 884). Per affari ed interessi s intendono non solo quelli di natura patrimoniale, ma anche quelli affettivi, morali e sociali. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 5

6 La residenza fiscale delle persone fisiche Si evidenziano i seguenti elementi: la disponibilità di una abitazione permanente; la presenza della famiglia; l accreditamento di propri proventi ovunque conseguiti; il possesso di beni anche mobiliari; la partecipazione a riunioni d affari; la titolarità di cariche sociali; il sostenimento di spese alberghiere; l iscrizione a circoli o clubs; l organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano. Attenzione: a contrariis si possono affermare tali elementi anche per sostenere la residenza fiscale all estero! Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 6

7 La residenza fiscale delle persone fisiche La prassi sul concetto di residenza fiscale delle persone fisiche: Circolare n. 95 del 18/10/1977 Risoluzione n. 8/1239 del 14/10/1988 Circolare n. 304/E del 2/12/1997 Circolare n. 9/E del 26/1/2001 Risoluzione n. 351/E del 7/8/2008 Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 7

8 La residenza fiscale delle persone fisiche Il problema della residenza presunta ex comma 2 bis dell art. 2 TUIR: coloro che in detto periodo decennale erano trasferiti (o già trasferiti precedentemente) in un Paese Black List. (D.M. 4 maggio 1999) Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Costa Rica (Repùblica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'arabiya al Muttahida); Ecuador (Repúplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panamà); Polinesia Francese (Polynésie Française); Monaco (Principautè de Monaco); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa). Trattasi di presunzione relativa. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 8

9 L interpello preventivo Il contribuente ordinariamente non può fornire la prova contraria di residenza fiscale né richiedere il parere all ADE in sede di interpello preventivo ( per tale specifica norma: L Agenzia delle Entrate - ris. 7/8/2008, n. 351/E - pur riferendosi ad un caso di eventuale residenza in altro paese NON black list, si è così pronunciata: Lo status di residente fiscale implica quindi l esame delle possibili relazioni sia personali che reali con il Paese, che non può essere effettuata in sede di interpello, ma solo in sede di eventuale accertamento. Qualora sulla base dei criteri esposti un soggetto risulti essere residente in Italia, egli, ai sensi dell art. 3 del TUIR è soggetto ad imposta in relazione a tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, poiché solo i non residenti sono soggetti ad imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Possibilità la cui esclusione è stata ribadita dalla circolare n. 9 del 1 aprile 2016, al par )... però. questa possibilità subentra poiché espressamente prevista dalla disciplina specifica 3 c. art. 24 bis (opzione da presentarsi dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all A.d.E. ai sensi dell art. 11, comma 1, lett. b, L. 27/7/2000 n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui viene trasferita la residenza ) Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 9

10 L interpello preventivo / segue; il termine da rispettare Trattasi di interpello probatorio (lett. b) c. 1, art. 11 L. 212/2000: sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti ) Cosa deve avvenire entro detto termine ( il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui viene trasferita la residenza )? Sono necessarie la presentazione e l accoglimento dell interpello oltre alla presentazione dell opzione. Se si diventa residenti (ad es.) nel 2017, un interpello presentato il 20 giugno 2018 avrà risposta il 20 ottobre Il silenzio-assenso prevede un periodo di 120 gg. e quindi l interpello dovrebbe essere presentato entro e non oltre il 2 del mese di giugno Si può presentare un interpello in prospettiva, vale a dire prima che siano maturati i presupposti per potersi definire come residente in Italia? Se la risposta fosse affermativa (come sarebbe giusto che fosse ), sarebbe opportuno presentare l interpello entro la fine di febbraio del primo anno per il quale si vorrebbe far valere la tassazione sostitutiva! Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 10

11 L interpello preventivo / segue Trattandosi di interpello probatorio, valgono le precisazioni di cui alla Circ. ADE n. 9/E del 1 aprile 2016: la procedura addossa al contribuente l onere di fornire ogni elemento di valutazione utile ai fini della risposta: l Agenzia non è tenuta a richiedere un integrazione di documentazione, e può semplicemente considerare non idonea la prova fornita ai fini dell accesso al regime richiesto; la presentazione dell interpello da parte di soggetti non residenti può avvenire o direttamente con procedura semplificata oppure a mezzo di un domiciliatario; vale il silenzio assenso di 120 gg. Cosa si deve dimostrare nell interpello? Ritengo, esclusivamente la NON residenza in Italia nei 9 periodi d imposta a cui fa riferimento la legge. Qualsiasi altra dimostrazione non avrebbe senso (es., esplicitazione dell attività che si ritiene di svolgere in Italia, etc.). l A.D.E. potrebbe invasivamente pretendere la conoscenza di quanto e cosa si ha all estero, ma se ciò avvenisse sarebbe in contrasto (come logica) con le disposizioni che nella fattispecie esonerano dagli obblighi anti riciclaggio. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 11

12 L interpello preventivo / segue: è impugnabile la risposta negativa? Il tema della eventuale impugnabilità di una risposta negativa: è impugnabile ex art. 19, D. Lgs. 546/1992? NO: Art. 6 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso 1. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11 (nda: disapplicazione delle norme antielusive ), avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo. però questo è un tema assolutamente da esplorare, perché il presupposto della non impugnabilità consiste nella NON vincolatività della risposta dell ADE per il contribuente, ma solo per la stessa Amministrazione Finanziaria. Nella misura in cui il parere è vincolante, necessario ed imprescindibile, come negare la possibilità di impugnare, visto che non vi potrebbe poi essere un atto impositivo da impugnare? Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 12

13 L interpello preventivo / segue Cosa fare, quindi, in caso di risposta negativa all interpello? è percorribile la strada dell esercizio dell opzione in presenza di risposta negativa? Ritengo di no. Assurdo, in termini di opportunità, pensare di programmare una (nuova) residenza fiscale italiana, sulla base di presupposti da giocarsi in sede di successivo contenzioso, per ottenere la tassazione sostitutiva ed esaustiva per i redditi prodotti all estero. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 13

14 Tie breaker rules Le c.d. tie breaker rules ( TBR ) in caso di dual residence : il paragrafo 2 dell art. 4 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (OECD Model Convention): Article 4 RESIDENT 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national; d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 14

15 Tie breaker rules / segue 1) Permanent home / casa permanente 2) Centre of vital interest /centro degli interessi vitali 3) Abitual abode / dimora abituale 4) Nationality / nazionalità 5).mutual agreement! Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 15

16 Tie breaker rules / segue Come far valere la non residenza in base a detta norma convenzionale nel decennio antecedente? In presenza di Convenzione, l art. 4 dovrebbe prevalere per affermare la non residenza. Cosa accade se per effetto della applicazione delle TBR nel periodo di applicazione della imposta sostitutiva (e quindi di asserita residenza fiscale in Italia), si ha una prevalenza di residenza in altro paese? a) Pare permanere l obbligo di pagare le imposte sostitutive dovute, salvo il caso di revoca dell opzione. b) Pur considerato quanto indicato alla lett. a), il soggetto che aveva optato per la residenza e per la tassazione sostitutiva dei redditi esteri, può assoggettare i redditi di fonte italiana qualificandosi come non residente? La risposta dovrebbe essere negativa. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 16

17 Accoglimento dell interpello: una volta accolto l interpello, tutto ok?? In teoria (e si spera, in pratica), l accoglimento dell interpello è vincolante per l A.D.E. Attenzione: l accoglimento dell interpello può non essere esaustivo se successivamente viene contestata la residenza fiscale del decennio precedente! Le possibili contestazioni post accoglimento interpello, sulla base di elementi asseritamente non congruenti col contenuto dello stesso interpello e della documentazione allegata Il problema di eventuali contenziosi pregressi su taluni periodi d imposta in essere oppure definiti: la necessaria analisi, periodo d imposta per periodo d imposta. Cosa può accadere in caso di successiva contestazione sul presupposto necessario ( NON residenza fiscale )? Ricalcolo del dovuto? Riqualificazione conseguente della imposta dovuta, da imposta sostitutiva ad imposta sul reddito? Ricadute sulla determinazione del credito d imposta!!! Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 17

18 L opzione L indicazione della/e giurisdizione/i in cui si è avuta la residenza fiscale prima dell esercizio di validità dell opzione (quindi di tutte le giurisdizioni del decennio precedente). Cosa accade in caso di conflitto fra due diverse giurisdizioni estere? L opzione può essere estesa ai familiari di cui all art. 433 c.c. in possesso degli stessi presupposti del capo famiglia. L opzione è revocabile e comunque cessa di produrre i suoi effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d imposta di validità dell opzione. Si può considerare una norma a regime, nel senso che dopo il 15 anno si possa riproporre? i) Secondo la lettera della legge parrebbe di sì, visto che l esercizio di una nuova opzione è precluso solo in caso di revoca o decadenza. ii) Per motivi invece di ordine sistematico, ritengo pero che il regime opzionale non possa essere rinnovato, poiché riguarda Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e anche perché l opzione presuppone la non residenza nel decennio precedente. Gli effetti decadono in ipotesi di omesso o parziale versamento dell imposta sostitutiva (pare quindi non possibile il ravvedimento operoso!). Comunque, fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi di imposta precedenti. Revoca o decadenza impediscono una nuova opzione. La revoca o la decadenza del «capofamiglia» si estendono ai familiari. La decadenza dell esercizio dell opzione di familiari non si estende agli altri familiari o al capo famiglia. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 18

19 L opzione / segue Con l opzione si può esercitare il c.d. cherry picking, vale a dire la scelta dei paesi da escludere dalla tassazione sostitutiva e per i quali applicare la tassazione ordinaria, con conseguente valenza del credito d imposta per i redditi prodotti all estero. Il cherry picking non riduce certo l importo forfetario di ,00 annui. Gli effetti dell opzione non sono cumulabili con quelli previsti da: a) Art. 44, D.L. 31/5/2010, n. 78, Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all estero ; b) Art. 16, D.Lgs. 14/9/2015, n. 147, Regime speciale per lavoratori rimpatriati. Cosa vuol dire non sono cumulabili? Cosa prevale? Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 19

20 L opzione: gli effetti Verificati i presupposti, si può esercitare l opzione, che comporta il pagamento, per ciascun periodo d imposta, di un importo pari ad ,00 in cui è valida l opzione. Per i familiari, ,00 cad. L imposta è qualificata come imposta sostitutiva delle imposte sul reddito. L imposta non è deducibile da alcuna altra imposta dovuta. Copre i redditi prodotti all estero, secondo la definizione datane dal 2 comma dell art. 165 TUIR.(e non quelli prodotti nel Territorio dello Stato).. la lettura a specchio dell art. 23 dello stesso TUIR ( criteri reciproci ) Non copre gli eventuali redditi di cui all art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR, realizzati nei primi cinque periodi d imposta di validità dell opzione : chi ha delle operazioni in ballo, non aderirà sicuramente all opzione (trattasi delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, anche se riferite a società non residenti). Per dette plusvalenze, come regolamentare la transizione fra il regime ordinario e quello sostitutivo, visto che in quello ordinario sono ammissibili i riporti delle perdite? Inoltre sarebbe opportuno escludere da tale previsione le plusvalenze realizzate nel primo quinquennio, relative a partecipazioni acquistate prima del primo periodo d imposta di esercizio dell opzione. Non spetta il credito d imposta per i redditi prodotti all estero, trattandosi di imposta sostitutiva. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 20

21 Reddito prodotto all estero: cosa si intende? La non sempre facile applicazione a specchio dell art. 23 del TUIR, per considerare compresa nella tassazione forfettaria, il reddito asseritamente prodotto all estero: a) Redditi fondiari nulla quaestio: ubicazione dell immobile. b) Redditi di capitale. Quel che rileva è la residenza del soggetto che eroga / corrisponde al novello residente in Italia, dividendi, interessi o altro che si consideri come reddito di capitale. Attenzione! Per non comprendere nella tassazione forfettaria i dividendi ed i redditi di capitale, rilevano quindi non solo le società con sede legale in Italia, ma anche le società per le quali in base all art. 73 TUIR si presume la residenza in Italia! Es.: una società francese con sede decisionale dimostrata come essere italiana, può comportare problemi. A maggior ragione, le società estere che si presumono come con sede in Italia, per effetto dell art. 73, commi 5 bis e 5 ter TUIR! Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 21

22 Reddito prodotto all estero: cosa si intende? Quid juris per le CFC? Il problema delle CFC di cui al commi 1 ed 8 bis ex art. 167 TUIR Cosa accade se un novello residente in Italia controlla una società con regime fiscale privilegiato di cui all art. 167 TUIR? Il reddito che si dovrebbe tassare separatamente, è da ricomprendersi nella imposta sostitutiva degli o è da considerarsi italiano? Parrebbe di no, perché a rigore l imposta sostitutiva copre i redditi prodotti all estero direttamente dalla persona fisica e non da soggetto il cui reddito deve essere imputato al controllante italiano e tassato separatamente. In senso favorevole alla ricomprensione del regime CFC nella imposizione forfetaria di ,00 milita, di contro, il fatto che si tratta di un regime di trasparenza, alla stregua di partecipazione ad una società di persone. Per analogia, si dovrebbe quindi poter assimilare a questi fini l imputazione del reddito per trasparenza partecipativa a quello ex CFC, anche se sembra permanere qualche perplessità al riguardo. Pare però prevalere l interpretazione più penalizzante, con soluzione coerente con quella che attrae a residenza i redditi provenienti da società che si considerano residenti per affermazione della loro sede effettiva. Questo potrebbe essere un grave ostacolo all incentivazione dello strumento! Forse, non sufficiente risolverlo in chiave interpretativa di prassi. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 22

23 Reddito prodotto all estero: cosa si intende? c) redditi di lavoro dipendente o autonomo: rileva dove è prestato il lavoro o esercitata l attività. Mentre pare non vi sia alcun problema quando il committente è estero e l attività è dimostrabile che sia esercitata all estero, maggiori (enormi?) problemi in caso di committente italiano e/o di contratto complessivo che copra attività esercitata sia all estero che in Italia. Problema: come si deve rapportare il professionista neoresidente in Italia verso il committente italiano per attività svolta all estero: può legittimamente pretendere la mancata applicazione della ritenuta, pur non potendo attestare ovviamente la non residenza fiscale in Italia? Il tema della base fissa di cui all art. 14 del Mod. OECD, con versione abrogata nel 2000: abrogazione della distinzione fra stabile organizzazione e base fissa però l Italia ha espresso riserva e continua ad operare questa distinzione: vedi Ris. 154/E dell 11 giugno Base fissa: autonomo centro di imputazione di interessi giuridico / tributari per considerare ricompresa nell attività da tassare forfetariamente con l importo di , l attività di lavoro autonomo deve essere svolta con una base fissa all estero???...in altre parole, l inesistenza di base fissa all estero comporta la tassazione in Italia, di attività che si considererebbero fisicamente svolte all estero???? Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 23

24 Reddito prodotto all estero: cosa si intende? d) Redditi d impresa. Nessun reddito da tassare in Italia se non v è una stabile organizzazione (S.O.). Problema: come affermare l inesistenza di una S.O. in Italia quando il dominus diviene residente in Italia? Può l inesistenza di una stabile organizzazione nel paese estero comportare che il reddito ivi fisicamente prodotto si consideri prodotto in Italia? e) Redditi diversi: ordinariamente, rileva l ubicazione dei beni dai quali i redditi derivano. Il tema della residenza della società le cui partecipazioni vengono cedute. f) I redditi tassati per trasparenza. Rileva l ubicazione della società trasparente. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 24

25 Reddito prodotto all estero: cosa si intende? la presunzione di produzione del reddito nel territorio dello Stato di cui al 2 comma dell art. 23 del TUIR: 2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 16; b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47; c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 25

26 Obblighi di monitoraggio / IVIE IVAFE / imposta sulle successioni e donazioni Liberazione dagli obblighi di monitoraggio: per il periodo di vigenza dell opzione, non sussistono gli obblighi di monitoraggio né quelli di corresponsione di IVIE ed IVAFE L agevolazione ai fini della imposta sulle successioni e donazioni: per il periodo di vigenza dell opzione, la tassazione è limitata ad i beni ed ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o donazione. Attenzione: tale limitazione pare letteralmente riferirsi al soggetto che esercita l opzione e non ai familiari ai quali l opzione sia estesa. Problema: se non è dovuta l imposta sulle successioni e donazioni, qual è il costo fiscalmente riconosciuto per il donatario? Le modalità applicative per l esercizio, la modifica o la revoca dell opzione e per il versamento dell imposta sostitutiva saranno individuati con Provvedimento del Direttore dell ADE, entro 90 gg. dal 1 gennaio Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 26

27 Profili costituzionali La disciplina potrebbe entrare in conflitto con: art. 53 della Costituzione? i) capacità contributiva ii) progressività Il meccanismo di determinazione forfetario di determinazione del reddito prodotto all estero può passare indenne eventuali eccezioni di incostituzionalità? Ritengo di sì. Considerazioni finali (esclusivamente personali): i) Normativa che spaventa più che attrarre nuovi residenti ii) iii) iv) Non incentiva a fare cose in Italia, bensì a mantenere il centro principale degli affari ed interessi all estero L importo di cambierà sicuramente Rischioso cambiare regime per chi ora sta bene in altra legislazione. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 27

28 Queste slides sono frutto del mio lavoro e della mia interpretazione e non impegnano in alcun modo il pensiero e l orientamento dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna. Allo stesso modo, non costituiscono parere professionale. Mi scuso anticipatamente per eventuali refusi, errori ed inesattezze che dovessero risultare; sarò grato a chi avrà la cortesia di segnalarmeli. E.A. Emilio Abruzzese - Commissione IIDD 28

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