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1 Contratto Collettivo di LAVORO per l industria grafica Viscom syndicom Syna

2 Contratto collettivo di lavoro (CCL): syndicom raggiunge buone condizioni di lavoro I contratti collettivi di lavoro regolano in modo obbligatorio le condizioni di lavoro; in particolare essi contengono disposizioni minime da rispettare. I contratti collettivi di lavoro rappresentano una protezione contro l'arbitrio e rafforzano Ia posizione e i diritti dei salariati e delle salariate nel mondo del lavoro. Il lavoratore non deve negoziare individualmente le sue condizioni di lavoro con il datore di lavoro; le condizioni minime vincolanti infatti vengono negoziate in modo collettivo. Grazie a questo CCL che stai leggendo, i lavoratori e le Iavoratrici dell'industria grafica beneficiano di una migliore protezione rispetto a quella prevista dalle disposizioni Iegali minime (Codice delle obbligazioni CO, Legge sul Lavoro LL). Sono così garantiti diritti quali la tredicesima, l orario normale di lavoro è di 40 ore alla settimana, 5 o 6 settimane di vacanze, supplementi in caso di lavoro notturno o domenicale, fino a 10 giorni festivi pagati, pagamento della formazione continua, pagamento del salario in caso di malattia, infortunio, maternità e altri diritti ancora. Inoltre syndicom durante le ultime trattative per il CCL 2013 è riuscito ad ottenere un aumento dei salari mensili minimi per i lavoratori non qualificati di 200 franchi portandoli a 3800 franchi, e sempre un aumento di 200 franchi portandoli a 4200 franchi i salari per i lavoratori qualificati dal 1. al 4. anno di servizio. Anche gli apprendisti del 1. e 2. anno di tirocinio riceveranno 50 franchi in più. Per la prima volta tra l altro l associazione di settore Viscom ha dato il consenso a richiedere l obbligatorietà generale (DOG) per il CCL presso il Consiglio federale. Dal momento che syndicom è un organizzazione democratica dei lavoratori, alla fine saranno gli iscritti a determinare cosa sarà contenuto nel CCL. Il CCL tuttavia può essere garantito e migliorato soltanto se i lavoratori s iscrivono a syndicom impegnandosi insieme a favore di condizioni di lavoro progredite. Infatti il CCL per l industria grafica va rinegoziato periodicamente con l associazione di settore Viscom. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di rivolgerti ai segretariati syndicom della tua regione. Questi indirizzi li trovi sulla 3. pagina di copertina. Saluti collegiali syndicom sindacato dei media e della comunicazione

3 Contratto collettivo di lavoro per l industria grafica Viscom syndicom Syna 1º luglio dicembre 2015 Validità giuridica In caso di controversie fa stato la versione tedesca del Contratto collettivo di lavoro

4 Indice Premessa Principi Art. 001 Scopo pag. 7 Art. 101 Parti contraenti: libertà di coalizione Art. 102 Pace del lavoro Art. 103 Libertà di stampa Art. 104 Applicazione: datori/datrici di lavoro Art. 105 Applicazione: dipendenti Art. 106 Contributi di solidarietà Art. 107 Collaborazione fra le parti contraenti: principi Art. 108 Collaborazione fra le parti contraenti: istituzioni comuni Art. 109 Collaborazione fra le parti contraenti: commissioni comuni Art. 110 Collaborazione fra azienda e parti contraenti Art. 111 Persone di fiducia Art. 112 Incasso dei contributi sindacali Art. 113 Procedura in caso di divergenze in seno all azienda Art. 114 Procedure in caso di divergenze fra le parti contraenti Art. 115 Procedura in caso di divergenze: procedura arbitrale Art. 116 Aggiornamento professionale Art. 117 Rappresentanza dei lavoratori Art. 118 Collaborazione nell azienda pagg. 9 13

5 Disposizioni contrattuali di lavoro Partecipazione Art. 201 Diritti ed obblighi reciproci Art. 223 Supplementi Art. 301 Scopi della partecipazione Art. 202 Art. 203 Art. 204 Orario di lavoro: orario normale di lavoro Orario di lavoro annuale: il sistema Passaggio all orario di lavoro annuale in azienda Art Procedura per il passaggio al sistema d'orario di lavoro annuale Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Lavoro a turni Lavoro straordinario Assenze di breve durata Vacanze: diritto Vacanze: principi Giorni festivi Pagamento di altre assenze Pagamento del salario in caso di malattia Pagamento del salario in caso di maternità Pagamento del salario in caso d infortunio Congedo di formazione Pagamento del salario in caso di servizio militare Assunzione Assunzione temporanea Art. 224 Indennità di pasto Art. 225 Costituzione del fondo di risparmio: principi Art. 226 Costituzione del fondo di risparmio: contributi di risparmio Art. 227 Costituzione del fondo di risparmio: investimento Art. 228 Costituzione del fondo di risparmio: incasso pagg Art. 302 Partecipazione alla sfera di lavoro personale (posto di lavoro) Rappresentanza dei lavoratori Art. 303 Costituzione della rappresentanza dei lavoratori Art. 304 Elezione della rappresentanza dei lavoratori Art. 305 Posizione dei/delle rappresentanti dei lavoratori Art. 306 Protezione dalla disdetta del rapporto di lavoro Art. 307 Tempo libero per l esercizio del mandato in aziende con orario flessibile Art. 308 Agevolazioni per l esercizio del mandato in aziende senza orario flessibile Art. 309 Congedo per la formazione dei/delle rappresentanti dei lavoratori Art. 310 Incarichi generali Art. 311 Collaborazione fra rappresentanza e dipendenti Art. 312 Collaborazione fra rappresentanza e direzione Art. 313 Diritti di partecipazione Art. 314 Ambito di partecipazione pagg Art. 219 Art. 220 Art. 221 Disdetta Salario: principi Salari minimi Art. 221a Adeguamento annuale dei salari Art. 222 Tredicesima

6 Misure in caso di licenziamenti a causa di problemi economici e strutturali Formazione e aggiornamento professionale Istituzioni comuni Art. 401 Principi Art. 402 Informazione Art. 403 Provvedimenti Art. 404 Riqualificazione professionale Art. 405 Termini di disdetta Art. 406 Piano sociale pagg Art. 501 Principi Art. 502 Istruzione delle persone in formazione Art. 503 Aggiornamento professionale Art. 504 Istituzioni comuni Convenzione sulle condizioni di tirocinio Art. 511 Campo d applicazione Art. 512 Principio Art. 513 Scuola media professionale Art. 514 Salario durante il tirocinio Art. 515 Tredicesima Art. 516 Lavoro straordinario Art. 517 Vacanze Art. 518 Malattia Art. 519 Infortunio Art. 520 Disposizioni finali pagg Convenzione sull Ufficio professionale del settore delle arti grafiche Art. 601 Principio Art. 602 Compiti Art. 603 Contributi di solidarietà Art. 604 Sede, organizzazione Art. 605 Meccanismi di controllo Art. 606 Disposizioni finali Tribunale arbitrale Art. 611 Clausola d arbitrato Art. 612 Sede e nomina Art. 613 Composizione Art. 614 Litispendenza, osservanza dei termini Art. 615 Procedura Art. 616 Spese Art. 617 Diversi pagg

7 Disposizioni transitorie e finali Disposizioni normative Appendice Art. 701 Durata del CCL Accordo di formazione di base pag. 57 pagg Riferimento a risolizioni legali pagg Abbreviazioni Indice delle parole chiave Delegati per i negoziati Impressum pagg

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9 Premessa Art. 001 Scopo Lo scopo di questo CCL è di contribuire a uno sviluppo positivo dell industria grafica e al benessere dei/delle datori/datrici di lavoro e dei/delle dipendenti. Il CCL viene retto dal principio della buona fede: in virtù di questo principio, le parti sono vincolate a valutare con discernimento gli interessi reciproci. Con questo CCL le parti intendono: rafforzare la collaborazione fra datore/datrice di lavoro e dipendenti; incoraggiare la formazione e il perfezionamento professionale; stabilire diritti ed obblighi inerenti al contratto di lavoro tenendo conto dell evoluzione sociale; impegnarsi a rispettare l uguaglianza fra uomo e donna; promuovere lo sviluppo sociale, economico ed ecologico del settore; comporre eventuali divergenze d opinione con una procedura appropriata; preservare la pace del lavoro. 7

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11 Principi Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Parti contraenti: libertà di coalizione 1. L Associazione svizzera per la comunicazione visiva (Viscom), in veste di organizzazione imprenditoriale e i sindacati syndicom e Syna in qualità di organizzazioni dei/delle dipendenti, con questo CCL regolano i loro reciproci rapporti (diritti e obblighi). 2. Le parti stabiliscono disposizioni vincolanti per i rapporti di lavoro fra le aziende affiliate alla Viscom e i/le dipendenti ivi occupati/e, assoggettati al presente CCL. 3. Ogni parte fruisce della libertà di coalizione. 4. Il rinnovo di questo CCL non tocca accordi precedenti di più vasta portata, stipulati in alcune regioni. Pace del lavoro 1. Le parti contraenti si assoggettano alla pace del lavoro assoluta. 2. Risultano pertanto essere delle violazioni contrattuali tutte le misure unilaterali contro la stabilità o l applicazione del CCL o delle altre convenzioni stipulate. 3. Dev essere possibile alle parti esprimere la propria solidarietà sociale: esse s impegnano tuttavia a garantire in ogni circostanza la pubblicazione dei giornali di qualsivoglia tendenza. Libertà di stampa Le parti contraenti professano la libertà di stampa: risulta quindi vietato modificare il contenuto intellettuale di uno stampato. Applicazione: datori/datrici di lavoro 1. Il CCL è applicabile alle aziende affiliate alla Viscom che producono in Svizzera e a quelle aziende che aderiscono al CCL. In una convenzione apposita le parti regolano le modalità di adesione per le aziende non affiliate alla Viscom. 2. Tutte le aziende che aderiscono al CCL sono soggette all obbligo di dichiarare all Ufficio professionale il proprio ruolo di addetti all incasso. All Ufficio professionale devono anche essere dichiarati tutti i dipendenti dell azienda che, in base al CCL, hanno l obbligo di contribuzione. 9

12 Principi Art. 105 Art. 106 Applicazione: dipendenti 1. Il CCL si applica ai/alle dipendenti occupati/e: nella prestampa, ad eccezione dei quadri; nella stampa, ad eccezione dei quadri; nella lavorazione successiva, ad eccezione dei quadri. 2. I/Le dipendenti a tempo parziale hanno diritto alle prestazioni di questo CCL in misura proporzionale al loro orario settimanale ridotto. Le prestazioni contrattuali accessorie possono essere compensate con accordi particolari se la durata media del lavoro settimanale risulta inferiore a 12 ore. 3. Per i/le dipendenti occupati/e nella spedizione di giornali e periodici fino alla rampa di carico compresa, non sono applicabili le seguenti disposizioni: salari minimi (art. 221), supplementi (art. 223), indennità per pasti (art. 224) e costituzione del risparmio (dall art. 225 al 228). Queste disposizioni non si applicano alle aziende già affiliate all Unione delle aziende industriali (UAI). 4. Allo scopo di rendere possibile un occupazione nel ramo grafico a dipendenti limitati/e nelle loro capacità fisiche o psichiche, l Ufficio professionale è autorizzato ad annullare in tutto o in parte il loro assoggettamento alla parte normativa del CCL. Il/La datore/datrice di lavoro e il/la dipendente coinvolto/a, risp. il/la suo/a rappresentante legale, devono dare il loro consenso. L Ufficio professionale deve riesaminare ogni anno questa decisione e adeguarla alle mutate circostanze. 5. Non sono assoggettati/e al CCL tutti gli/le altri/e dipendenti, in particolare quelli/e occupati/e nella redazione e nelle case editrici (personale tecnico di redazione incluso). Per il personale assunto temporaneamente fino a tre mesi, per praticanti e dipendenti assunti tramite agenzie per il lavoro temporaneo le disposizioni del CCL vanno applicate per analogia. 6. Alle persone in formazione si applica la Convenzione sulle condizioni di tirocinio (dall art. 511 al 520); essi/esse non sono assoggettati/e al CCL. Contributi di solidarietà 1. I/Le dipendenti assoggettati/e al CCL, che non sono affiliati/e ad alcun sindacato contraente, versano un contributo di solidarietà. 2. Le parti contraenti gestiscono un fondo per l amministrazione dei contributi di solidarietà. L amministrazione compete all Ufficio professionale dell industria grafica. L attuazione amministrativa e il calcolo dell importo dei contributi di solidarietà sono regolati nell art. 603 della Convenzione sull Ufficio professionale. 10

13 Principi Art. 107 Art. 108 Art. 109 Collaborazione fra le parti contraenti: principi 1. Le parti contraenti si impegnano a collaborare in conformità agli obbiettivi del CCL. Detta collaborazione si fonda sul principio della buona fede. 2. Le parti s impegnano ad agire presso gli/le affiliati/e e le organizzazioni statutariamente loro subordinate. 3. Le parti applicano la parità fra uomo e donna nelle aziende. La parità di salario stabilita dal diritto costituzionale deve essere rispettata. Collaborazione fra le parti contraenti: istituzioni comuni Le parti contraenti istituiscono l Ufficio professionale dell industria grafica per l applicazione e la sorveglianza del CCL. Tale ufficio è pariteticamente composto da rappresentanti della Viscom e dei sindacati e dispone di un/una segretario/a. Il finanziamento viene erogato per metà ciascuno dall organizzazione imprenditoriale e da quella sindacale. Le parti regolano i particolari quali: compiti, sede e organizzazione nella Convenzione sull Ufficio professionale dell industria grafica (art. 601 ss.). Collaborazione fra le parti contraenti: commissioni comuni 1. Le parti possono costituire commisssioni ad hoc o commissioni permanenti. 2. Le parti s'incontrano una volta all'anno per uno scambio d'esperienze e d'opinione su questioni economiche generali, sui problemi specifici del ramo e sull'applicazione concreta del CCL. 3. Le parti contraenti costituiscono una commissione paritetica che ha i seguenti compiti: 3.a dopo aver firmato il CCL 2013, le parti contraenti richiedono al Consiglio Federale la dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL dell industria grafica per tutte le parti che possono essere dichiarate di obbligatorietà generale dalla Seco; 3.b esaminare le possibilità atte a promuovere la coesione tra lavoro e vita familiare; 3.c esaminare le possibilità per la riduzione di eventuali discriminazioni salariali nel settore. 3.d verificare se sussistono le premesse per l introduzione di modelli di pensionamento anticipato. 11

14 Principi Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Collaborazione fra azienda e parti contraenti 1. Le parti approvano l informazione reciproca e la cura delle relazioni fra le aziende e i/le rappresentanti locali delle organizzazioni dei/delle dipendenti. Queste relazioni non rivestono alcun carattere negoziale e non interferiscono quindi con la procedura sul trattamento delle questioni aziendali. 2. I/Le rappresentanti dei/delle dipendenti e la direzione possono consultare le parti contraenti per questioni rilevanti. Persone di fiducia Ogni sindacato rappresentato nell azienda può designare fra i/le propri/e affiliati/e un numero adeguato di persone di fiducia. Incasso dei contributi sindacali 1. Gli imprenditori non sono obbligati a incassare le quote sindacali. Accordi particolari a livello di azienda sono tuttavia possibili. Procedura in caso di divergenze in seno all azienda 1. Se la rappresentanza dei lavoratori e la direzione non trovano un intesa sull applicazione del CCL, ciascuno può far capo alle parti contraenti per chiarimenti e conciliazione (trattativa a livello associativo). 2. In caso di chiusure aziendali o di licenziamenti di un numero rilevante di dipendenti, le parti contraenti possono essere chiamate direttamente, senza trattative aziendali preliminari, per negoziare le conseguenze di tali misure per i/le dipendenti. Procedure in caso di divergenze fra le parti contraenti In caso di divergenze sull interpretazione del CCL, che travalichino l ambito di un azienda, come pure in caso di pretesa violazione del CCL da parte di un contraente, le parti contraenti tenteranno di conciliarsi. Procedura in caso di divergenze: procedura arbitrale 1. Liti fra le parti connesse con questo CCL vengono giudicate definitivamente da un Tribunale arbitrale. 2. Sede, composizione e procedure del Tribunale arbitrale sono regolate nell art. 612ss. 12

15 Principi Art. 116 Art. 117 Art. 118 Aggiornamento professionale Le parti contraenti sono consce del fatto che alla formazione di base occorra assolutamente far seguire un costante aggiornamento professionale: per questo motivo esse coordinano e concentrano, di comune accordo, tutte le proprie risorse umane e finanziarie per conseguire questo scopo. Rappresentanza dei lavoratori 1. In tutte le aziende devono venire elette delle rappresentanze dei lavoratori per rafforzare l informazione, la partecipazione e la comprensione reciproca. 2. Nei confronti dell azienda, questa rappresentanza dei lavoratori risulta legittimata a difendere globalmente gli interessi comuni dei/delle dipendenti rappresentati/e. 3. La composizione, le competenze e l attività delle rappresentanze dei lavoratori sono regolate nelle disposizioni sulla partecipazione dei/delle dipendenti nell azienda (art. 301 ss.). Collaborazione nell azienda 1. La collaborazione nell azienda presuppone un informazione aperta, completa e tempestiva fra la direzione, i quadri e i/le dipendenti. La direzione e i/le dipendenti s informano reciprocamente su tutte le questioni importanti inerenti al lavoro, al posto di lavoro e al rapporto di lavoro. 2. Questioni inerenti al rapporto di lavoro verranno in primo luogo trattate in azienda fra le rappresentanze dei lavoratori e la direzione. 3. Rivendicazioni personali di un/una singolo/a dipendente vanno trattate per via di servizio. Il/La dipendente può tuttavia farsi assistere dalla competente rappresentanza dei lavoratori e, se del caso, da un/a esperto/a estraneo/a all azienda. Rimangono riservate le vie legali. 13

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17 Disposizioni contrattuali di lavoro Art. 201 Art. 202 Diritti ed obblighi reciproci 1. Tra gli obblighi del/della datore/datrice di lavoro si annoverano in particolare un trattamento corretto dei/delle dipendenti, come pure la loro formazione e il loro aggiornamento, in modo responsabile. 2. I/Le dipendenti tratteranno con cura il materiale loro affidato. Eseguiranno i lavori loro assegnati e sono vincolati/e al segreto su tutti i lavori eseguiti dall azienda e sui manoscritti di cui vengono a conoscenza. 3. Tra gli obblighi derivanti al/alla dipendente dalla sua attività in azienda si annoverano in particolare il rispetto scrupoloso dell orario di lavoro, l esecuzione ottimale del lavoro affidatogli/le nell ambito delle proprie capacità professionali, l osservanza del regolamento aziendale, l uso a regola d arte delle installazioni, macchine, materiali, utensili e immobili, come pure la collaborazione responsabile nella formazione professionale. 4. Il lavoro nero (lavoro rimunerato, effettuato nel tempo libero) è vietato. Orario di lavoro: orario normale di lavoro 1. L orario normale di lavoro è di 40 ore alla settimana, escluse le pause (cfr. art. 15 LL). In azienda può essere concordato un orario normale di lavoro settimanale di 42 ore al massimo, escluse le pause. L orario normale di lavoro settimanale per le tipografie di giornali è di 40 ore al massimo, escluse le pause (cfr. art. 15 LL). Esso dev essere ripartito su cinque giorni. 2. Non è consentito presentarsi regolarmente al lavoro più di due volte nello stesso giorno. 3. Con riserva per gli art. 203, 204 e si concorda inoltre che: l orario normale di lavoro quotidiano deve essere compreso fra le 6.00 e le e non deve superare le nove ore; il lavoro serale (fascia oraria: dalle alle 23.00) non dà diritto a nessun supplemento; se il/la datore/datrice di lavoro e la maggioranza dei/delle dipendenti non raggiungono un intesa sulla ripartizione del lavoro, l istanza paritetica competente rilascia una raccomandazione. 15

18 Disposizioni contrattuali di lavoro 4. Per aumentare l orario di lavoro a 42 ore alla settimana è necessario un accordo scritto fra la direzione, la rappresentanza dei dipendenti e/o il dipendente interessato. Il datore di lavoro deve fornire alla rappresentanza dei dipendenti, o al dipendente stesso in assenza di rappresentanza, le relative opportune informazioni. Gli stessi possono, di comune accordo, consultare le parti contraenti. L accordo deve essere rivisto, un unica volta, due anni dopo la sua applicazione. 5. Prima di effettuare dei licenziamenti per motivi economici e/o strutturali, deve essere consultata la rappresentanza dei lavoratori, oppure, nelle aziende prive di rappresentanza, il dipendente in causa, al fine di esaminare se possono essere adottate misure atte a evitare il licenziamento. 6. Qualora in un azienda avvengano licenziamenti per motivi economici e/o strutturali dopo l'introduzione della settimana di lavoro di 42 ore, il datore di lavoro si impegna a compensare ai dipendenti interessati l aumento dell orario di lavoro (la differenza fra 40 e 42 ore alla settimana, oppure pro rata nel caso di dipendenti a tempo parziale) per un anno al massimo (pagamento del salario 1:1). Art. 203 Orario di lavoro annuale: il sistema 1. L orario di lavoro annuale viene calcolato in base all orario di lavoro giornaliero medio concordato, moltiplicato per il numero di giorni lavorativi dell anno civile, escluse le pause ed eventuali recuperi. 2. I giorni festivi e le assenze pagate che cadono durante le ferie vengono conteggiati sulla base dell orario di lavoro giornaliero medio concordato. 3. L orario di lavoro può essere ripartito su 5 giorni da lunedì a sabato, fatta eccezione per le tipografie che stampano giornali o per quelle industrie che lavorano con tre o più turni. 4. L organizzazione del tempo di lavoro dovrebbe essere regolamentata tenendo in considerazione le esigenze del dipendente e le possibilità aziendali. Si consiglia alle aziende di allestire un programma di lavoro che tenga in considerazione orari dei mezzi pubblici o i mezzi di trasporto collettivi utilizzati per arrivare sul posto di lavoro e, nel limite del possibile, di prendere in considerazione le esigenze personali dei dipendenti. 5. Ogni lavoratore/trice interessato/a dovrà essere informato/a almeno con 10 giorni di anticipo sul proprio piano di lavoro e dovrà riceverne conferma al più presto possibile. 16

19 Disposizioni contrattuali di lavoro Art. 204 Art Passaggio all orario di lavoro annuale in azienda L introduzione dell orario di lavoro annuale nelle aziende si basa su una settimana di 40 ore. Nelle aziende in cui è stata concordata la settimana di 42 ore ci si basa su quest ultima. In ambedue i casi ci si attiene alle seguenti condizioni-quadro: 1. La durata settimanale del lavoro non deve eccedere le 45 ore e, riserva fatta per l uso di giorni di compensazione, non risulterà inferiore alle 24 ore. Se la durata sarà inferiore alle 24 ore, il/ la datore/datrice di lavoro non potrà chiedere compensazione alcuna al/alla dipendente. Il tempo di lavoro oltre le 45 ore settimanali è calcolato come lavoro straordinario. 2. È possibile abbassare a zero ore il limite inferiore previsto al paragrafo 1 durante il periodo di due settimane e durante ulteriori due settimane è permesso scendere al di sotto delle 24 ore settimanali. 3. Per i dipendenti a tempo pieno il giorno lavorativo è di almeno 5 ore. 4. La normale giornata di lavoro non deve superare 9 ore lavorative. Eccezione per turni di 12 ore in aziende che praticano il lavoro a turno con il consenso dei lavoratori interessati. 5. Il salario viene versato regolarmente, indipendentemente dalle variazioni dell orario di lavoro, e si basa sulle ore settimanali concordate. 6. Il periodo di computo massimo è di un anno. Possono essere trasferite al periodo seguente al massimo 120 ore in più e 100 ore in meno. Se tale limite viene superato, le ore in meno decadono, mentre quelle in eccedenza valgono come straordinari. Le ore lavorate in meno su ordine del datore di lavoro non possono essere detratte dallo stipendio al dipendente al momento in cui lascia l azienda. 7. Non è consentito presentarsi regolarmente al lavoro più di due volte nello stesso giorno. 8. Le ore straordinarie possono essere compensate, dietro consenso del dipendente e del datore di lavoro, in ore, giorni oppure settimane. Procedura per il passaggio al sistema d orario di lavoro annuale 1. Il passaggio all orario di lavoro annuale avverrà sulla base di un accordo scritto tra la direzione dell azienda, i rappresentanti dei lavoratori ed i dipendenti coinvolti nel cambiamento. Questi potranno farsi consigliare già prima della conclusione dalle parti contraenti. L accordo aziendale sarà riesaminato annualmente. 17

20 Disposizioni contrattuali di lavoro 2. Qualora direzione e rappresentanza dei dipendenti non raggiungessero alcun accordo, potranno rivolgersi alle parti contraenti per una mediazione. Se non si arrivasse comunque ad alcun accordo, sarà applicato l orario normale di lavoro come previsto dall art. 202 del presente CCL. Qualora al momento del riesame annuo del sistema non si dovesse raggiungere alcun accordo, resterà in vigore il modello applicato fino a quel momento. Art. 205 Art. 206 Lavoro a turni 1. Il lavoro a turni comprende l impiego successivo di più squadre di dipendenti allo stesso posto di lavoro. 2. Nelle aziende, il lavoro a turni viene regolato individualmente o mediante regolamento. Questi regolamenti devono prevedere in particolare il piano dei turni, le possibilità d aggiornamento professionale, la protezione della salute e il lavoro al di fuori dei turni. 3. I regolamenti sul lavoro a turni devono essere stabiliti con la partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori e con l accordo della maggioranza dei/delle dipendenti interessati/e. 4. In caso di lavoro a turni, il/la dipendente ha diritto a una pausa di mezz ora. 4.a se il/la dipendente può abbandonare il suo posto di lavoro durante questa pausa, la pausa va retribuita, ma non viene considerata come orario di lavoro. Non sussistono altri diritti. 4.b se il/la dipendente non può abbandonare il posto di lavoro durante la pausa o se non può disporre liberamente del proprio tempo, oltre alla pausa remunerata egli/ella ha diritto ad un supplemento extra equivalente a mezz ora di lavoro, incluso il supplemento per lavoro a turni. Questa pausa sul luogo di lavoro fa parte dell orario di lavoro. 4.c la pausa dev essere effettuata in una volta e deve interrompere l orario di lavoro (art. 15 LL e art. 18 OLL1). Lavoro straordinario 1. Il/La dipendente è tenuto/a a prestare ore straordinarie nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui/lei secondo le norme della buona fede (art. 321c CO). 2. Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l orario di lavoro settimanale concordato e oltre l orario di lavoro quotidiano concordato. 3. In caso di lavoro straordinario effettuato dopo il lavoro normale oltre le ore 19.00, va concessa una pausa di 15 minuti. 18

21 Disposizioni contrattuali di lavoro 4. In aziende con il sistema d orario annuale di lavoro ai sensi dell art. 203, 204 e 204.1, il lavoro straordinario richiesto verrà sin dall inizio pagato con un supplemento del 25 %. Di comune accordo fra il/la datore/datrice di lavoro e il/la dipendente, il lavoro straordinario può essere compensato mediante un congedo di durata corrispondente. 5. In aziende senza il sistema d orario annuale di lavoro ai sensi dell art. 203, 204 e 204.1, il diritto al supplemento del 25 % sussiste anche quando il lavoro straordinario viene compensato mediante congedo. Art. 207 Art. 208 Assenze di breve durata Brevi assenze per il disbrigo di faccende private improrogabili sono da compensare, a meno che il/la datore/datrice di lavoro non le autorizzi computandole nell orario di lavoro. Vacanze: diritto 1. Il diritto minimo alle vacanze pagate ogni anno civile è di: Fino a 49 anni compiuti Dal 50.esimo anno 5 settimane 6 settimane 2. Il diritto alle vacanze più lunghe inizia nell anno in cui si compie l età determinante. 3. Se un/una dipendente entra alle dipendenze di un azienda oppure ne esce durante un anno civile, il suo diritto alle vacanze viene calcolato pro rata temporis. 4. Se un/una dipendente disdice il rapporto di lavoro dopo aver fruito delle vacanze, al momento di lasciare l azienda gli vien dedotto dal salario quanto percepito in esubero. 5. In caso di assenze per malattia, infortunio e servizio militare fino a tre mesi complessivi, le vacanze non subiscono riduzione alcuna. Per assenze più lunghe o di altra natura, il diritto alle vacanze viene ridotto di un dodicesimo per ogni mese complessivo di assenza. Assenze a causa di maternità (art. 213) non comportano riduzione alcuna delle vacanze. Art. 209 Vacanze: principi 1. La base di calcolo per una settimana di vacanza è la settimana lavorativa concordata. 2. Il/La datore/datrice di lavoro stabilisce la ripartizione delle vacanze considerando per quanto possibile i desideri dei/delle dipendenti. 19

22 Disposizioni contrattuali di lavoro 3. Se il/la datore/datrice di lavoro intende spostare la data di vacanze già fissate, deve risarcire i danni causati al/alla dipendente (costi di annullamento o di storno). 4. Durante le vacanze il/la dipendente non può effettuare un lavoro retribuito. 5. Giorni festivi pagati giusta l art. 210, che cadono nel periodo delle vacanze contrattuali, non sono considerati giorni di vacanza. 6. Per i/le dipendenti che nei 12 mesi precedenti l inizio delle vacanze hanno lavorato costantemente o a ricorrenze regolari durante otto mesi almeno a turni di notte (dalle alle 6.00), di domenica o nei giorni festivi, i supplementi di salari a turni vanno computati sul salario per le vacanze: fa stato la media dei supplementi pagati nei quattro mesi precedenti le vacanze. 7. In caso di lavoro a tempo parziale il salario per le vacanze equivale alla media salariale dell anno civile in corso. 8. Se il/la datore/datrice di lavoro disdice il contratto, il/la dipendente ha il diritto di percepire le vacanze durante il termine di disdetta, a meno che questa non sia stata pronunciata in virtù dell art. 401 ss. e in particolare dell art Se il contratto viene disdetto dal/dalla dipendente, il/ la datore/datrice di lavoro ha il diritto di stabilire se le vacanze possono ancora essere percepite durante il termine di disdetta, se il periodo di vacanza non è già stato precedentemente stabilito. 10. La data e la durata delle vacanze devono essere comunicate dopo aver ricevuto la disdetta. Art. 210 Giorni festivi 1. Ammontano fino a 10 i giorni festivi pagati, 1 o maggio compreso, per i quali nessuna deduzione può essere fatta sul salario. Se il datore di lavoro riduce l orario di lavoro in un giorno che precede una festività, e paga il tempo corrispondente, i dipendenti che lavorano a turno hanno diritto alla stessa riduzione dell orario di lavoro, senza deduzione alcuna dal salario. 2. Un/Una dipendente che deve lavorare durante un giorno festivo può, d intesa con il/la datore/datrice di lavoro, compensarlo mediante un congedo corrispondente. 3. Il giorno festivo non va pagato se il/la dipendente risulta assente senza valida giustificazione il giorno precedente o seguente il giorno festivo. 20

23 Disposizioni contrattuali di lavoro Art. 211 Pagamento di altre assenze 1. Il/La dipendente è tenuto/a ad annunciare al più presto le assenze prevedibili al/alla proprio/a superiore. 2. Non vien fatta deduzione alcuna dal salario per le assenze seguenti: Evento Durata 2.a matrimonio due giorni 2.b matrimonio di un/a figlio/a un giorno per partecipare alla cerimonia 2.c nascita di un/a figlio/a due giorni 2.d decesso del coniuge, tre giorni di un/a figlio/a o di un genitore 2.e decesso dei nonni, dei suoceri, un giorno dei cognati, del genero o della nuora, del fratello o della sorella 2.f trasloco in caso di economia un giorno domestica propria (una volta all anno) 2.g adempimento dei doveri civici, il tempo se possono essere compiuti solo necessario durante l orario di lavoro (attività in uffici elettorali o giurato fino a un giorno, pompiere obbligatorio, ispezioni militari, leva, visite sanitarie e ogni altro servizio militare obbligatorio senza soldo e senza IPG) 2.h in caso di malattia di un/a figlio/a il tempo necessario per organizzarsi 3. Se una di queste assenze cade in un giorno festivo ai sensi dell art. 210, il/la dipendente ha il diritto al pagamento del tempo libero necessario per adempiere alle formalità negli uffici pubblici quando queste sono il motivo dell'assenza. Art. 212 Pagamento del salario in caso di malattia 1. In caso d impedimento al lavoro a seguito di malattia non imputabile a una colpa del/della dipendente e certificata da un medico, il/la dipendente ha diritto al pagamento del salario da parte del/della datore/datrice di lavoro nella misura del 90 % del salario lordo durante 720 giorni per singolo caso, che corrisponda al salario netto percepito quando non è malato/a. Ciò signifi- 21

24 Disposizioni contrattuali di lavoro ca che il/la dipendente deve percepire lo stesso salario come se fosse abile al lavoro. Non è invece possibile percepire un salario più alto dovuto all esonero dai premi per le assicurazioni sociali. 2. Se l assenza dura più di tre giorni, il/la dipendente deve consegnare un certificato medico al/alla datore/datrice di lavoro entro quattro giorni. 3. In caso di fondato sospetto d abuso, il/la datore/datrice di lavoro può esigere una visita medica da parte di un medico di fiducia. 4. Se il/la dipendente percepisce anche delle prestazioni da un assicurazione sociale (LPP, AI, ecc.), il pagamento del/della datore/datrice di lavoro si riduce in proporzione. 5. Il diritto al salario si estingue all età dell AVS. Se il rapporto di lavoro viene continuato dopo tale età, viene dimezzata la durata del diritto alle prestazioni giusta il cpv. 1 di questo articolo. 6. Il/La datore/datrice di lavoro deve assicurare il salario in caso di malattia al più tardi a decorrere dal 31 o giorno. I premi effettivi per l assicurazione sono pagati dai/dalle datori/datrici di lavoro e dai/dalle dipendenti in ragione del 50 % a testa. Non sono tenuti a stipulare un assicurazione quei/quelle datori/datrici di lavoro che garantiscono una copertura equivalente del rischio con i mezzi propri. Su richiesta il/la dipendente può chiedere al/alle datore/datrici di lavoro di visionare le condizioni d assicurazione. 7. Se il/la datore/datrice di lavoro disdice il contratto dopo l inizio dell incapacità lavorativa a causa di malattia, rimane tuttavia vincolato al pagamento del salario ai sensi del cpv. 1. Art. 213 Pagamento del salario in caso di maternità 1. In caso di maternità, la lavoratrice ha diritto a un assenza pagata di 16 settimane, senza dover produrre un certificato medico. Quest assenza inizia al più presto quattro settimane prima del parto e dura al massimo fino a 16 settimane dopo il parto. 2. Durante questo periodo la lavoratrice ha diritto al pagamento, da parte del/della datore/datrice di lavoro del 100 % del salario durante il primo mese e dell 80 % durante i mesi seguenti. 3. Se la lavoratrice è stata assunta dall azienda meno di 270 giorni prima del parto, ella ha diritto solo al pagamento del salario di un mese. 4. Le prestazioni dell assicurazione maternità federale si inseriranno sulle prestazioni contrattuali come alle cifre da 1 a 3. Le prestazioni garantite dal CCL (100 % il primo mese e 80 % dal secondo mese fino alla sedicesima settimana compresa) saranno pagate in più. 22

25 Disposizioni contrattuali di lavoro Art. 214 Art. 215 Pagamento del salario in caso d infortunio 1. Dal primo giorno d infortunio il/la dipendente ha diritto al pagamento del salario nella misura del 100 % durante il primo mese e dell 80 % a partire dal secondo mese, riserva fatta per il cpv. 3. La durata delle prestazioni è identica a quella dell assicurazione infortuni. 2. I/Le dipendenti sono obbligatoriamente assicurati/e per le conseguenze sia degli infortuni professionali che di quelli non professionali. I premi dell assicurazione infortuni professionali sono a carico del/della datore/datrice di lavoro, quelli dell assicurazione infortuni non professionali sono a carico del/della dipendente e vengono dedotti mensilmente dal salario. 3. In caso di riduzione delle prestazioni da parte dell assicurazione infortuni, il/la dipendente ha diritto solo alla prestazione ridotta. 4. A decorrere dal 31 o giorno il/la dipendente può assicurare il 20 % del salario pieno sia presso l assicurazione del/della datore/datrice di lavoro, sia, quale affiliato, presso la cassa malati del proprio sindacato. I premi d assicurazione per questo 20% sono a carico del/della dipendente, vengono dedotti dal salario e versati direttamente alla cassa malati scelta dal dipendente. Congedo di formazione 1. Fino a 15 dipendenti e per ogni altro contingente di 15 dipendenti o frazioni dello stesso, un/una singolo/a dipendente ha diritto annualmente a un congedo di formazione pagato di due settimane al massimo per partecipare a corsi di aggiornamento professionale. Questo diritto può anche essere ripartito fra più dipendenti. 2. I/Le dipendenti designati/e in questa cifra hanno inoltre diritto a un congedo di formazione supplementare di tre giorni al massimo per ogni biennio: i/le dipendenti incaricati/e dell istruzione delle persone in formazione; gli/le esperti/e designati/e per gli esami di fine tirocinio. 3. La formazione dei/delle rappresentanti dei/delle dipendenti è contemplata all art Il/La datore/datrice di lavoro e il/la dipendente stabiliscono di comune accordo la data del congedo di formazione, tenendo in debita considerazione i desideri del/della dipendente e le date dei corsi. 23

26 Disposizioni contrattuali di lavoro 5. Le parti contraenti decidono di comune accordo per quali corsi di aggiornamento professionale può esser preteso un congedo di formazione. In particolare si tratta dei casi seguenti: 5.a quelli organizzati in comune fra le parti contraenti; 5.b quelli organizzati dall Istituto di formazione dei sindacati (Movendo) e dall Istituto di formazione ARC, scelti di comune accordo fra le parti contraenti; 5.c corsi per la formazione continua libera che sono organizzati tramite syndicom/syna; 5.d quelli di formazione sindacale; 6. Possono venir concessi dei congedi di formazione non pagati per corsi di aggiornamento professionale generici. La formazione in seno all azienda e quella tecnica vengono pure considerati elementi essenziali dell aggiornamento professionale. La riconversione professionale in relazione all evoluzione tecnologica del posto di lavoro non viene considerata quale congedo di formazione. Art. 216 Pagamento del salario in caso di servizio militare 1. In caso di impedimento al lavoro a causa del servizio militare, di protezione civile (SFA incluso) o di servizio civile svizzeri, il/la dipendente ha diritto a un indennità se per questo servizio viene versata una IPG e se non si tratta espressamente di un volontariato. 2. Queste indennità ammontano a: 2.a durante la scuola reclute, il 50 % del salario la formazione dei quadri ed i relativi servizi, come pure durante il servizio civile e l approfondimento del servizio 2.b durante i corsi obbligatori di il 100 % del salario ripetizione, per i corsi complementari e quelli per i quadri Art. 217 Assunzione 3. Nella misura in cui non ecceda le indennità previste al cpv. 2, l IPG viene percepita dal/dalla datore/datrice di lavoro. 1. L assunzione avviene in virtù di un accordo orale o scritto. 2. Salvo deroghe stipulate per accordo scritto, il primo mese è considerato tempo di prova (art. 335b CO). 3. Rapporti di lavoro di durata determinata devono esser stipulati per iscritto: possono essere rinnovati un unica volta senza 24

27 Disposizioni contrattuali di lavoro interruzione. Se il rapporto di lavoro di durata determinata viene tacitamente continuato dopo la scadenza della durata pattuita, è considerato di durata indeterminata. 4. Assunzioni per lavoro a tempo parziale devono essere designate come tali in un contratto di lavoro scritto: la durata del lavoro convenuta deve essere espressa in ore lavorative. 5. Viene raccomandato di ridurre l importo di coordinamento previsto dalla LPP proporzionalmente alla durata settimanale ridotta del lavoro effettuato dai/dalle dipendenti a tempo parziale. Art. 218 Assunzione temporanea 1. L assunzione temporanea deve essere fatta per iscritto e durare quattro settimane al massimo. Un assunzione temporanea può esser rinnovata un unica volta senza interruzione. 2. La disdetta per un assunzione temporanea deve essere pronunciata per l ultimo giorno lavorativo di una settimana. Il termine di disdetta è di tre giorni lavorativi. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del contratto di assunzione temporanea, valgono i termini di disdetta generali. Art. 219 Disdetta 1. I termini di disdetta per ambo le parti sono: Anno di assunzione termine di disdetta 1.a nel primo anno di servizio un mese 1.b dopo il primo anno di servizio due mesi 1.c dopo il nono anno di servizio tre mesi 1.d dopo il ventesimo anno di sei mesi servizio e dopo il compimento del sessantesimo anno d età 1.e dopo il fanno stato raggiungimento i termini di dell età AVS disdetta legali Questi termini di disdetta non possono essere ridotti attraverso un accordo individuale. 2. La disdetta deve essere notificata per iscritto per l ultimo giorno lavorativo del mese e deve pervenire al/alla destinatario/a prima della cessazione del lavoro. 3. Non è lecito disdire il rapporto di lavoro ad una lavoratrice durante una gravidanza comprovata dal medico e durante le 16 settimane successive al parto. 25

28 Disposizioni contrattuali di lavoro Art. 220 Salario: principi 1. Riserva fatta per i salari minimi giusta l art. 221, il salario viene stipulato individualmente fra datore/datrice di lavoro e dipendente: esso viene fissato quale salario mensile o quale salario orario. Gli elementi essenziali per questa determinazione individuale del salario sono la funzione, le prestazioni e la responsabilità del/della dipendente. Indipendentemente dal sesso, a lavoro uguale dev esser corrisposto un uguale salario(art. 8, cpv. 3 CF). 2. Viene rimunerato solo il tempo di lavoro effettivamente prestato (cfr. anche art. 203, 204 e 204.1). 3. Il salario deve essere disponibile il 28 di ogni mese al più tardi, anche in caso di versamento su di un conto bancario o postale. 4. Sono vietate cessioni di salario a terzi. 5. Per la conversione del salario mensile in salario settimanale è applicabile la formula seguente: salario mensile x 12 = salario mensile x /6 313 salario mensile x 1= salario mensile x 0,23 6. Per la conversione del salario mensile in salario orario è applicabile la formula seguente: salario mensile x 12 = salario mensile x /6 x ore settiman. 313 x ore settiman. In caso di 40 ore settimanali, il risultato è il seguente: salario mensile = salario mensile x ,89 In caso di 42 ore settimanali, il risultato è il seguente: salario mensile = salario mensile x 0, ,58 26

29 Disposizioni contrattuali di lavoro Art. 221 Salari minimi 1. Il salario mensile minimo dall è di: 1.a qualificati/e (apprendistato di 4 anni) dal 1. al 4. anno di lavoro: CHF dal 5. anno di lavoro: CHF b qualificati/e (apprendistato di 4 anni operatori/trici legatorie industriali) dal 1. dal 4. anno di lavoro: ramo professionale industria CHF ramo professionale artigianato CHF dal 5.anno di lavoro: ramo professionale industria CHF ramo professionale artigianato CHF c qualificati/e (apprendistato di 3 anni operatori/trici legatorie industriali) dal 1. al 4. anno di lavoro CHF dal 5. anno di lavoro CHF d qualificati/e (apprendistato di 2 anni operatori/trici legatorie industriali) CHF e non qualificati/e CHF non qualificati/e, operatori/trici legatorie industriali CHF Art. 221a Adeguamento annuale dei salari 1. Le trattative inerenti l adeguamento generale dei salari hanno luogo una volta l anno tra la direzione e la commissione aziendale. 2. Le parti contraenti si riuniscono una volta l anno nel 4. trimestre per analizzare l attualità della situazione economica, tenere in considerazione lo sviluppo dei prezzi e fare delle raccomandazioni inerenti gli stipendi. 27

30 Disposizioni contrattuali di lavoro Art. 222 Art. 223 Tredicesima 1. Il/La dipendente ha diritto a una tredicesima pro rata, ammontante al salario mensile medio (supplementi per turni compresi) dell anno di computo. 2. Non vengono per contro calcolati nella tredicesima gli assegni familiari, i supplementi per gli straordinari e le indennità di pasto. Supplementi 1. Vanno pagati i supplementi seguenti: 1.a per lavoro notturno e a turni, svolto regolarmente in tipografie di stampa commerciale dalle alle 6.00 dal % dal % 1.b per lavoro alla vigilia della domenica o di un giorno festivo (vedi art. 210), nelle aziende con lavoro notturno regolare vale il cpv. 1a per l orario di lavoro dalle alle c per lavoro notturno e a turni svolto regolarmente in tipografie che stampano giornali dalle alle % 1.d per lavoro domenicale e festivo (vedi art. 210) dalle 0.00 alle 24.00: 100 % 2. Nelle aziende con lavoro notturno e a turni, fra la direzione ed i rappresentanti dei/delle dipendenti possono esser convenute altre regolamentazioni di pari valore per indennizzare quest attività lavorativa. 3. Il supplemento legale del 10 % per l orario notturno è compreso nel supplemento per il lavoro notturno. 4. Le aziende che, ai sensi del cpv. 1a, riducono i supplementi al 50% a partire dal , o dopo tale data, devono compensare in denaro tale riduzione. Con il consenso della maggioranza dei dipendenti la riduzione può essere compensata anche con del tempo libero. Compensazioni dovute per periodi precedenti (diritti acquisiti prima del ) non devono più essere corrisposte. Nelle tipografie che stampano giornali le compensazioni dovute per periodi precedenti (diritti acquisiti prima del ) non possono essere annullate. 28

31 Disposizioni contrattuali di lavoro Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Indennità di pasto 1. Se a causa del lavoro, ad un/una dipendente viene impedito di pranzare o di cenare all ora usuale, egli/ella ha diritto a un indennità di CHF 5., a meno che non sussistano altre indennità per pasti. 2. Le indennità di pasto vanno pagate unicamente se il pasto non può essere consumato fra le e le 13.00, risp. fra le e le 20.00: occorrerà tuttavia tenere in debita considerazione circostanze particolari. 3. In caso di lavoro a turni regolari, mediante accordo fra il/ la datore/datrice di lavoro e il/la dipendente, l indennità di pasto può essere inclusa nel salario complessivo: tale accordo dev essere esplicitamente menzionato nel contratto. Costituzione del fondo di risparmio: principi Gli articoli 225, 226, 227 e 228 sono applicabili a dipendenti qualificati/e affiliati/e a syndicom o Syna. Questi articoli trovano inoltre applicazione agli/alle affiliati/e di syndicom o Syna se sono stati/e in attività per quattro anni consecutivi nella medesima azienda o se avevano già firmato un accordo di risparmio presso il/la datore/datrice di lavoro precedente. Costituzione del fondo di risparmio: contributi di risparmio 1. Se il/la dipendente s impegna per iscritto a risparmiare da CHF 25. a CHF 50. al mese, il/la datore/datrice di lavoro deve versare la stessa somma sul fondo di risparmio del/della dipendente. 2. Il/La dipendente può aumentare o diminuire il contributo di risparmio contemplato al cpv. 1, rispettivamente disdire l impegno di risparmio, solamente per l inizio di un anno civile, con preavviso di un mese. Costituzione del fondo di risparmio: investimento 1. Ogni mese il/la datore/datrice di lavoro versa a un istituto bancario designato dalle parti contraenti il proprio contributo assieme a quello del/della dipendente, direttamente dedotto dal salario. 2. L istituto bancario apre un conto a nome del/della dipendente su cui accredita i versamenti mensili del/della datore/ datrice di lavoro, come pure gli interessi periodici. 3. Il/La titolare del conto non può cedere o costituire in pegno a terzi l avere presso l istituto bancario. 29

32 Disposizioni contrattuali di lavoro Art. 228 Costituzione del fondo di risparmio: incasso 1. Per l incasso del capitale da parte del/della dipendente fa testo la seguente tabella: Età alla stipulazione Durata dell investimento del risparmio (no. di anni) 20 e e e e e e e e e e fino a fino a e e e e e Le parti contraenti decidono sul rimborso anticipato per gli scopi seguenti: 2.a per l acquisto di terreni, immobili o appartamenti; 2.b per il finanziamento dei costi di formazione dei/delle figli/e; 2.c per le coperture di costi straordinari in caso di malattia. 30

33 Disposizioni contrattuali di lavoro Partecipazione Art. 301 Art. 302 Scopi della partecipazione La partecipazione dei/delle dipendenti alla vita dell'azienda ha i seguenti obiettivi: lo sviluppo personale dei/delle dipendenti e la soddisfazione sul posto di lavoro; il rafforzamento dei diritti di partecipazione e della corresponsabilità dei/delle dipendenti; la promozione di un buon clima aziendale; la promozione della competitività dell azienda; la realizzazione della parità di diritti tra uomo e donna; la prevenzione di molestie sessuali. Partecipazione alla sfera di lavoro personale (posto di lavoro) 1. Le parti contraenti sono convinte che gli scopi della partecipazione siano da perseguire in primo luogo nella sfera di lavoro personale: esse sono del parere che un/una dipendente informato/a compartecipe e interessato/a all azienda possa utilizzare in modo ottimale le proprie conoscenze e capacità. 2. Le parti ritengono che per raggiungere questo scopo occorra applicare quei metodi di conduzione aziendale che assegnino al/alla dipendente mansioni chiave con le corrispettive competenze e responsabilità. Questa attribuzione di responsabilità deve avvenire in modo da utilizzare completamente le conoscenze e le capacità dei/delle dipendenti e promuovere il loro coinvolgimento nella preparazione delle decisioni e nel processo decisionale stesso. I/Le dipendenti devono essere informati/e e motivati/e attraverso colloqui individuali o di gruppo. 3. Le parti contraenti appoggiano tutte le misure atte a promuovere questi obiettivi. 31

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