LE MANOVRE ESTIVE CONVEGNO PER ASSOCIAZIONI: 22 Ottobre 2011 Cagliari. RELATORE Dott. Leonardo Ambrosi. Assessorato allo Sport PROVINCIA DI CAGLIARI

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1 Assessorato allo Sport PROVINCIA DI CAGLIARI In collaborazione con: STUDIO AMBROSI & PARTNERS CONVEGNO PER ASSOCIAZIONI: LE MANOVRE ESTIVE 22 Ottobre 2011 Cagliari RELATORE Dott. Leonardo Ambrosi

2 PROVINCIA DI CAGLIARI LE MANOVRE ESTIVE 1. Ultime novità relative agli enti no profit 2. La nuova mappa dei reati tributari 3. Taglio alle agevolazioni fiscali? Previsioni per il

3 AGEVOLAZIONI PER IL NO PROFIT LE PROMESSE Il 14/06/2011 è stato approvato il documento conclusivo dell indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico che prevede un consistente aumento delle agevolazioni fiscali, quali per esempio: Incremento da a del plafond ex l. 398/91 Incremento da a della detrazione dalla propria IRPEF, delle erogazioni liberali eseguite in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche Incremento da a dell importo relativo all ammontare delle indennità, rimborsi, premi e compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell articolo 67 del t.u.i.r. 3

4 AGEVOLAZIONI PER IL NO PROFIT LA REALTA 20 giorni dopo il documento conclusivo dell indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico è stata approvata la prima manovra correttiva... Le grandi manovre estive d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo, in vigore dal 14/05/11, convertito, con modificazioni, dalla l. 12/07/11 n. 106, in vigore dal 13/07/11) d.l. 06 luglio 2011 n. 98 (c.d. Manovra Correttiva 2011, in vigore dal 06/07/11, convertito, con modificazioni, dalla l. 15/07/11 n. 111, in vigore dal 17/07/11) d.l. 13 agosto 2011 n. 138 (c.d. Manovra di Ferragosto, in vigore dal 13/08/11, convertito, con modificazioni, dalla l. 14/09/11 n. 148, pubblicata in G.U. 216 del 16/09/11, in vigore da 17/09/11) 4

5 IVA Le operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011 sono soggette alla nuova aliquota ordinaria del 21% Per le associazioni in regime ex lege n. 398/91, l incremento dell aliquota ordinaria IVA comporterà un incremento di pari importo dei costi di acquisizione dei beni e dei servizi assoggettati a tale aliquota in caso di emissione di fattura per prestazione di servizi di natura commerciale potrebbe addirittura comportare un vantaggio 5

6 SPESOMETRO Il decreto sviluppo, ha apportato alcune variazioni alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore: a 3.000,00 al netto dell IVA a 3.600,00 al lordo dell IVA, per le operazioni non soggette all obbligo di fatturazione Obbligati al nuovo adempimento sono tutti i soggetti passivi ai fini Iva e, quindi, anche gli enti non commerciali Devono essere oggetto di comunicazione le operazioni, sia attive che passive, relative alle attività commerciali 6

7 SPESOMETRO Termini di presentazione Entro il 31/12/2011 Per le operazioni pari o superiori ai al netto dell Iva rese e ricevute nel periodo d imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura Entro il 30/04/2012 Per le operazioni pari o superiori a al netto dell Iva rese e ricevute nel periodo d imposta 2011, per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura Entro il 30/04/2012 Per le operazioni pari o superiori a al lordo dell Iva per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1 luglio 2011 Se sono stipulati più contratti tra loro collegati, il limite va calcolato considerando l ammontare complessivo dei corrispettivi 7

8 SPESOMETRO La comunicazione dei dati in oggetto dovrà avvenire esclusivamente in via telematica L omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di Più pesante appare il rischio che l omessa presentazione della comunicazione faccia scattare un accertamento nei confronti del soggetto artefice della violazione 8

9 ADDIZIONALI REGIONALI Ciascuna regione a statuto ordinario può aumentare o diminuire l aliquota di base dell addizionale regionale pari attualmente allo 0,9% La maggiorazione dell aliquota di base non può comunque essere superiore: allo 0,5%, per gli anni 2012 e 2013 all 1,1%, per l anno 2014 al 2,1%, a decorrere dall anno 2015 Gli effetti per le società e associazioni sportive saranno relativi nella maggiorazione della ritenuta da applicare ai compensi erogati ai collaboratori sportivi per la parte degli stessi superiore alla soglia esente di 7.500,00 9

10 RINTRACCIABILITA Con la Manovra di Ferragosto si riduce da un importo pari o superiore a a un importo pari o superiore a il limite di utilizzo del denaro contante e/o degli assegni bancari trasferibili o dei libretti al portatore Tale decreto non incide sulle società e associazioni sportive dilettantistiche che in base all art. 25 della legge 133/1999, sono obbligate ad effettuare tutti gli incassi e i pagamenti di importo superiore ad attraverso strumenti bancari 10

11 REDDITI DIVERSI Normativa di riferimento: art. 2, co. da 36-terdecies a 36-duodecies, DL 138/2011 Normativa interessata/modificata: art. 67, co. 1, lett. h-ter), DPR 917/1986 Con la Manovra di Ferragosto è stata introdotta una norma anti evasiva che agisce attraverso l introduzione di una nuova tipologia di reddito diverso Soggetti interessati: persone fisiche ed enti non commerciali Ambito applicazione: la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore è considerato reddito diverso e concorre a formare il reddito complessivo del socio o familiare. Inoltre i costi relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari ad un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato sono in ogni caso da considerare indeducibili dal reddito dall impresa concedente 11

12 REDDITI DIVERSI Adempimenti: obbligo di comunicazione all Agenzia delle Entrate da parte dell impresa concedente o dai soci o familiari, dei dati dei beni concessi in godimento Familiari: per l Agenzia delle Entrate sono considerati familiari, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado Decorrenza: la norma entra in vigore dal 2012 e risulta applicabile già in sede di calcolo negli acconti 2012 Esempio: una SRL concede in affitto un immobile ad uno dei soci ad un canone annuo di Se il corrispettivo di mercato è identificato in 5.000, la differenza ( 2.000) dovrà essere dichiarata quale reddito diverso da parte del socio e tutti i costi relativi allo stesso immobile dovranno essere considerati indeducibili dalla società 12

13 CONDONO DELLE LITI FISCALI PENDENTI L art. 39, comma 12 del d.l. 98/2011 (Manovra Correttiva) permette di definire tutte le controversie, del valore non superiore a euro, pendenti alla data del 1 maggio 2011, nelle quali sia parte l Agenzia delle Entrate Per effetto dell art. 39 del d.l. n. 98/2011, tutte le liti potenzialmente condonabili rimangono sospese sino al prossimo 30 giugno 2012 Il costo del condono è legato all andamento del processo, salvo il caso di liti di valore sino a euro, per le quali è prevista una tassa fissa di 150 euro Per le liti di valore superiore a euro (il valore è sempre da determinarsi con riferimento alle imposte contestate nell atto introduttivo del giudizio, al netto di sanzioni e interessi), occorrerà versare una somma pari al: 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell Agenzia delle Entrate 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente 30% del valore della lite, se il giudice non si fosse ancora pronunciato 13

14 OBBLIGO DI GARANZIA PER ACCERTAMENTI La Manovra Correttiva ha riformato il sistema delle garanzie negli istituti deflativi del contenzioso, eliminandone l obbligo a prescindere dagli importi che devono essere versati per il perfezionamento dell istituto stesso Per effetto del d.l. n. 40/2010 (c.d. Decreto Incentivi ), nell accertamento con adesione, nell acquiescenza e nella conciliazione giudiziale, il contribuente avrebbe dovuto prestare apposita garanzia fideiussoria ove le rate successive alla prima fossero state nel complesso superiori a euro Ora, la garanzia non è più necessaria, e ciò si applica alle definizioni poste in essere successivamente all entrata in vigore del decreto (17/07/2011) Vengono, però, inasprite le conseguenze sanzionatorie dell inadempimento: in caso di mancato pagamento di anche solo una delle rate successive alla prima entro il termine previsto per la rata successiva, verranno irrogate le sanzioni da omesso versamento sull importo residuo a titolo di tributo nella misura doppia, pari al 60% sull importo residuo a titolo di tributo 14

15 PROVINCIA DI CAGLIARI LE MANOVRE ESTIVE 1. Ultime novità relative agli enti no profit 2. La nuova mappa dei reati tributari 3. Taglio alle agevolazioni fiscali? Previsioni per il

16 REATI TRIBUTARI La legge di conversione del d.l. n. 138/2011 apporta rilevanti novità in materia di reati tributari, tra le quali: 1. Viene abrogata l attenuante in tema di fatture per operazioni inesistenti sia per la fattispecie di dichiarazione fraudolenta sia per l emissione Indipendentemente dall importo della fattura falsa utilizzata in dichiarazione dei redditi, o emessa, la pena sarà rappresentata dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 2. Vengono ridotte le soglie di punibilità delle fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di dichiarazione infedele Nel primo caso la soglia correlata all imposta evasa si abbassa da ,53 a ,00. Nel secondo caso la soglia dell imposta evasa si abbassa da ,38 ad ,00 3. Viene ridotta la soglia di punibilità della fattispecie di omessa dichiarazione La soglia correlata all imposta evasa passa da ,53 a ,00 16

17 POSSIBILI CONSEGUENZE SOVRAFATTURAZIONE Nell ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l abrogazione di qualsiasi limite attenuante in relazione all importo di tali fatture, comporta che in ogni caso di sovrafatturazione, anche minimo, la pena sarà rappresentata dalla reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, con pesanti conseguenze anche in termini di possibilità di sospensione condizionale della pena OMESSA DICHIARAZIONE In caso di disconoscimento delle agevolazioni di cui alla l. 398/1991 scatta automaticamente la sanzione dell omessa dichiarazione IVA. L ipotesi che venga contestata un imposta evasa superiore a ,00 è abbastanza probabile: qualora, infatti, non fosse riconosciuto il diritto alla detrazione dell IVA pagata sugli acquisti in quanto le relative fatture non sono state registrate nell apposito registro, sono sufficienti ,14 di ricavi per far scattare l ipotesi penale, importo certamente non eccezionale 17

18 IL RISCHIO PROCESSO PENALE Con la manovra diventa alto il rischio di procedimento penale per i contribuenti colpiti da accertamenti fiscali, che portano alla constatazione di violazioni derivanti non da evasioni, ma da interpretazioni normative, errori, e comunque irregolarità prive di fraudolenza Violazioni ritenute fino ad ora sanzionabili solo in via amministrativa sono state ritenute meritevoli di essere perseguite anche in via penale La prassi della Gdf di segnalare sempre alla Procura gli accertamenti che conducono al superamento di queste soglie, a prescindere dal tipo di violazione e quindi anche quando basati su problematiche interpretative o errori, rischia di criminalizzare comportamenti che nulla hanno a che vedere con l evasione fiscale 18

19 TERMINI DI PRESCRIZIONE Si allungano i termini di prescrizione: si passa infatti da 7 anni e mezzo a 10 anni per la maggior parte dei reati tributari Non subiscono questo incremento le violazioni penali relative a omesso versamento, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta, per le quali continueranno ad applicarsi i precedenti termini Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs 74/2000 (si tratta quindi della dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o con altri artifici, la dichiarazione infedele, l omessa dichiarazione, l emissione di fatture false, l occultamento e distruzione di scritture contabili) gli ordinari termini di prescrizione sono aumentati di un terzo 19

20 TERMINI DI ACCERTAMENTO A seguito del d.l. 223/2006 il termine decadenziale dell azione di accertamento ai fini dell imposte dirette e dell Iva è stato raddoppiato: in presenza di notizia di reato è passato dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione all ottavo anno in caso di omessa presentazione è passato dal quinto anno successivo al decimo anno La Consulta con la sentenza 247/2011, ha evidenziato che nel caso di violazioni che comportano l obbligo di denuncia, il contribuente deve conservare la documentazione contabile sostanzialmente per oltre 8 anni, ovvero fino a quando non sia decaduta l azione di accertamento 20

21 TERMINI DI ACCERTAMENTO In tale contesto si inseriscono ora le modifiche al regime penale tributario. Il legislatore ha ritenuto penalmente rilevante e quindi meritevole di un procedimento penale alcune violazioni fiscali fino ad oggi considerate soltanto di tipo amministrativo Diventando reati, tali violazioni faranno scattare automaticamente anche il raddoppio dei termini di decadenza per l accertamento fiscale Tutto ciò comporterà anche il raddoppio dei termini per la decadenza dell azione di accertamento fiscale e quindi, sempre più, la possibilità per l amministrazione finanziaria di controllare i contribuenti, non entro gli ordinari termini, ma entro 8 anni dalla presentazione della dichiarazione 21

22 PROVINCIA DI CAGLIARI LE MANOVRE ESTIVE 1. Ultime novità relative agli enti no profit 2. La nuova mappa dei reati tributari 3. Taglio alle agevolazioni fiscali? Previsioni per il

23 PREVISIONI PER IL 2012 La Manovra di Ferragosto ha previsto la riduzione di tutte le agevolazioni fiscali previste del nostro ordinamento (oltre 450) sia per le persone fisiche che per le imprese a partire dal 2012 verrà applicato un taglio del 5% a tutte le agevolazioni fiscali a partire dal 2013 verrà applicato un taglio complessivo del 20% su tutte le agevolazioni I tagli colpiranno indistintamente tutti i soggetti IRES e IRPEF, compresi gli enti non commerciali e le società e associazioni sportive dilettantistiche 23

24 I POSSIBILI TAGLI Legge 398/1991 Regime speciale IVA ex art. 74-quater, d.p.r. 633/1972 Tassazione agevolata dei compensi, rimborsi e premi corrisposti ai c.d. sportivi dilettanti ex art. 67, c. 1, lett. m) e art. 69, c. 2, t.u.i.r. Esenzione dall imposta sul reddito delle quote associative e non commercialità delle attività svolte in favore dei soci, associati e tesserati ex art. 148 t.u.i.r. e art. 4, 4 c., d.p.r. 633/1972 Estensione alle società sportive dilettantistiche di capitali e cooperative delle disposizioni tributarie riguardanti le A.S.D. di cui all art. 90, c.1, L. 289/2002 Possibilità di optare per la determinazione forfettaria del reddito di impresa per gli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata, ex art. 145 t.u.i.r. 24

25 I POSSIBILI TAGLI Esclusione dal reddito imponibile per un numero complessivo di 2 eventi annui e per un importo non superiore a complessivi ,69 dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ex art. 25, c. 1 bis e 2, l. 133/1999 Esenzione dall imposta di pubblicità per le prestazioni realizzate in impianti aventi capienza < posti, presunzione natura pubblicitaria per le prestazioni erogate da sodalizi sportivi dilettantistici Esenzione ICI per gli immobili utilizzati esclusivamente in attività sportive dilettantistiche Detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche Detrazione per l iscrizione annuale/abbonamento a società sportive, palestre, piscine, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni 25

26 LE MANOVRE ESTIVE GRAZIE PER L ATTENZIONE LEONARDO AMBROSI & PARTNERS Via Caprera, Verona leonardoambrosiepartners@interfree.it Tel. 045/ Fax 045/

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