La riforma della contabilità nelle università la legge n. 240/2010-Dlgs 18/2012 Il bilancio unico: aspetti teorici e tecnici

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1 La riforma della contabilità nelle università la legge n. 240/2010-Dlgs 18/2012 Il bilancio unico: aspetti teorici e tecnici Evoluzione del sistema contabile, della struttura organizzativa e del sistema di Tesoreria, ricaduta sui sistemi informatici. Viterbo, marzo 2012 Corrado Coppolecchia Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 1

2 Percorso evolutivo del sistema contabile universitario Legge 9 maggio 1989, n.168 Istituzione del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Art. 7 Autonomia finanziaria e contabile delle università Le entrate delle università sono costituite da: - Trasferimenti dello Stato; - Contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente; - Forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 2

3 STATUTI indicano: - le strutture didattiche, - di ricerca, - di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 3

4 LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n. 240 (S.O. n. 11 alla G.U. n. 10 del 14/1/2011) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 4

5 Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario (art.5) - il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:... b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne: -coerenza con la programmazione triennale di ateneo -maggiore trasparenza ed omogeneità, -consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; -previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;... Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 5

6 2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n INOLTRE: Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di un sistema di contabilità economicopatrimoniale e analitica b) del bilancio unico c) del bilancio consolidato di ateneo d) sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 6

7 e) garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 7

8 G.U. n. 57 del 8 marzo DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 18 Introduzione di un sistema di contabilità economicopatrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n RICHIAMI NORMATIVI: - la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l articolo 6; - la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario, ed in particolare l articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l articolo 5, comma 4, lettera a); Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 8

9 - l articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni recanti attuazione dell articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili; IN VIGORE DAL 23 MARZO 2012 SCOPO LEGGE Al fine di garantire trasparenza ed omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell andamento complessivo della gestione: le università adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 9

10 QUADRO INFORMATIVO ECONOMICO PATRIMONIALE DELLE UNIVERSITA - il bilancio unico d ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo; redatto con riferimento all anno solare, composto da: -Stato patrimoniale; -conto economico; -rendiconto finanziario; -nota integrativa; -corredato da una relazione sulla gestione; - il bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da: -Stato patrimoniale; -conto economico; -nota integrativa. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 10

11 CONSENTIRE IL CONSOLIDAMENTO E MONITORAGGIO DEI CONTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono: il bilancio preventivo unico d ateneo non autorizzatorio; il rendiconto unico d ateneo in contabilità finanziaria. CONTROLLO DI GESTIONE Le università si dotano, nell ambito della propria autonomia: di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione. PRINCIPI CONTABILI Le università si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati, con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 11

12 CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI Le università sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio ( documento contabile che contiene le previsioni di Entrata e di Spesa relative all'esercizio cui il Bilancio si riferisce. E definito autorizzatorio o vincolante perché gli Stanziamenti di Spesa costituiscono limite agli Impegni fatta eccezione per i servizi in conto terzi, mentre gli Stanziamenti in Entrata autorizzano il reperimento delle relative forme di finanziamento. Il principio di competenza finanziaria impone che nel Bilancio Preventivo di Competenza debbono essere indicate, relativamente all'esercizio considerato, le Entrate che si prevede di Accertare e le Spese che si prevede di Impegnare ) ed al bilancio unico d esercizio, contenente: la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 12

13 SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell ambito delle missioni. Al fine di assicurare quanto previsto dal decreto legislativo, emanato in attuazione dell articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ciascun programma è corredato con l indicazione della corrispondente codificazione della COFOG (cassificazione delle funzioni di governo) di secondo livello, secondo l articolazione prevista dal piano dei conti. Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono stabiliti l elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 13

14 MISSIONE ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PROGRAMMA SISTEMA UNIVERSITARIO E POST-UNIVERSITARIO SPESE SPESE ESEMPIO DI BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI IMPUTAZIONE DIRETTA: DOCENTI E RICERCATORI (imputate tenendo conto dell effettivo impegno del docente art.6 c.1,2,3,4 e art. 24 legge 240) INCARICHI INSEGNAMENTO DOCENTI A CONTRATTO COLL.ESPERTI LINGUISTICI BORSE DI STUDIO SPECIALIZZANTI IMPUTAZIONE INDIRETTA: SERVIZI DIRITTO ALLO STUDIO MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZI ED UTENZE Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 14

15 MISSIONI PROGR_1 PROGR_2 PROG_N ESEMPIO DI BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI IMPUTAZIONE SPESE DIRETTE (UTILIZZO PIANO DEI CONTI) (UTILIZZO CRITERI GENERALI) ATTENZIONE: LE SPESE DESTINATE A PIU PROGRAMMI IMPUTAZIONE A SINGOLO PROGRAMMA UTILIZZO DELLA CONTABILITA ANALITICA Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 15

16 BILANCIO DI ATENEO Le università sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico d ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e degli investimenti unico, entro il 31 dicembre dell anno precedente all esercizio di riferimento, nonché all approvazione contestuale di un bilancio preventivo unico d ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria. Le università strutturano il bilancio unico d ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale, ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 16

17 BILANCIO DI ATENEO Entro il 30 aprile di ciascun anno le università approvano il bilancio unico d ateneo di esercizio, accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativocontabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, approvano contestualmente un rendiconto unico d ateneo in contabilità finanziaria. Attraverso un decreto saranno definite le modalità ed i criteri contabili con cui sono predisposti il bilancio preventivo unico d ateneo non autorizzatorio ed il rendiconto unico d ateneo in contabilità finanziaria. Nella nota integrativa del bilancio unico d ateneo di esercizio viene riportato l elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 17

18 BILANCIO DI ATENEO I documenti di bilancio sono approvati: a) per le università statali: dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza, ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) per le università non statali: sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 18

19 BILANCIO CONSOLIDATO Le università sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato L area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società, anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: a) le fondazioni universitarie istituite ai sensi dell articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) le società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile; c) gli altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell assemblea dei soci; d) gli altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 19

20 BILANCIO CONSOLIDATO I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati, con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 20

21 Entro tre mesi ( 23 GIUGNO 2012)dall entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la CRUI, emana i decreti di cui all articolo 2, all articolo 4, comma 4, e all articolo 6, comma 3. ( PRINCIPI CONTABILI MISSIONI E PROGRAMMI) CONTABILITA ECONOMICA PATRIMONIALE Le università adeguano il proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità alle disposizioni di cui al presente decreto, entro il termine di dodici mesi dall entrata in vigore del presente decreto (22 MARZO 2013) Le università adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica, entro il 1 gennaio A valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università, per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca destina una Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 21

22 quota agli atenei che si impegnano ad adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1 gennaio OBBLIGHI DI TRASPARENZA Le università hanno l obbligo di trasmettere al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca e al Ministero dell economia e delle finanze i documenti contabili di cui all articolo 1, commi 2 e 3, e di cui all articolo 10, comma 1, con le modalità e le procedure informatizzate definite dai Ministeri. Il bilancio unico d esercizio nella fase transitoria per le università in contabilità finanziaria, il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale delle università. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 22

23 COMMISSIONE PER LA CONTABILITA ECONOMICA Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca è nominata, con mandato triennale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università. Il Ministero si avvale della Commissione ai fini della revisione e dell aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al presente decreto, nonché per il monitoraggio dell introduzione della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica, in coerenza con i principi ed i criteri definiti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n La Commissione può procedere ad analisi e confronti, anche attraverso incontri diretti con gli atenei, dei criteri e delle metodologie adottate, nonché dei risultati ottenuti. La Commissione è composta da rappresentanti del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, del Ministero dell economia e delle finanze, del Consiglio universitario nazionale, della CRUI, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell università e da esperti del settore. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 23

24 FASE TRANSITORIA Nel periodo transitorio sino all adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d ateneo, le università in contabilità finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio, definiti con decreto del Direttore della direzione generale per l università, lo studente e il diritto allo studio universitario, nonché alla classificazione della spesa per missioni e programmi con le modalità di cui all articolo 4 del presente decreto. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro tre mesi dall entrata in vigore del presente decreto (23 GIUGNO 2012) Ai fini conoscitivi previsti dall articolo 2, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nel periodo transitorio sino all adozione della contabilità economico patrimoniale, le università predispongono lo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, secondo le modalità di cui all articolo 2 del presente decreto. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 24

25 NORME ABROGATE DALL ART. 11 DEL DLGS 18/ Il consiglio di dipartimento approva, sulla base delle somme all'uopo assegnate dal consiglio di amministrazione di cui al successivo comma settimo, su proposta del direttore i bilanci preventivo e consuntivo del dipartimento stesso, corredati da una dettagliata relazione. Art. 86 DPR 382/1980, commi 2, 3, 4, 5 e 8 3 Tali bilanci saranno affissi all'albo del dipartimento ed inviati al consiglio di amministrazione per essere allegati al bilancio generale dell'università e saranno gestiti quali contabilità speciali con le modalità di cui all'art. 58 del testo unico delle legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento e di amministrazione e contabilità generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 25

26 5 Tale regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilità diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso l'istituto tesoriere dell'università. 8 Il consiglio di amministrazione assegna al dipartimento un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento per acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento, tenendo conto delle richieste di cui all'art. 85, punto 1) del secondo comma. Art. 87 DPR 382/1980 Art. 7 L.168/89, c. 4 e 9 Limiti di spesa ed istituti; modalità della gestione amministrativa e contabile. 4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa. 9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9. Art. 7 L.168/89, c. 7 (sostituito) 7 Le Università adottano un regolamento di ateneo per l amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 26

27 amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all art. 6, comma 9. Art. 86 DPR 382/80, c.1 Il dipartimento ha autonomia (finanziaria) gestionale ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 27

28 SINTESI DELLE NOVITA INTRODOTTE Regole contabili uniformi e unico piano dei conti; Raccordo fra il sistema di rilevazione finanziario con la contabilità economica patrimoniale; Schemi comuni per le missioni-programmi; Banca dati unica delle pubbliche amministrazioni che contenga: bilanci di previsione; variazioni; conti consuntivi; Contablità economico-patrimoniale e analitica; Bilancio unico di ateneo; Bilancio consolidato; Piano economico triennale che garantisca la sostenibilità di tutte le attività dell ateneo; Utilizzo di unico conto bancario; CRITICITA : Unico centro decisionale? Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 28

29 NO! I Centri autonomi acquisiscono le decisioni centrali come indirizzo ma possono svilupparle con autonomia; CONSEGUENZE: Autonomia gestionale e amministrativa : differente da autonomia contabile; La mancanza di Autonomia contabile non riduce le competenze di un Centro autonomo; ANZI: Libera risorse da investire nell Autonomia didattica e di ricerca che non sono influenzate dalle norme di bilancio; Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 29

30 COSA ATTENDIAMO? Attuazione della delega prevista dalla legge 240/2010 che definisca: o I documenti obbligatori; o I principi contabili (valutazione delle poste) e schemi di bilancio (stato patrimonialee conto economico); o Previsione delle missioni e programmi (criteri di classificazioni); o Bilancio consolidato; o Piano dei conti; o La disciplina transitoria. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 30

31 SCADENZIERE Entro tre mesi (23/6/2012) dall entrata in vigore del decreto legislativo, il MIUR, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la CRUI, deve emanare i decreti necessari all applicazione del decreto stesso; Le università devono adeguare il proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità alle disposizioni del decreto, entro il termine di dodici mesi (22/3/2013) dall entrata in vigore del decreto stesso; Le università adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d ateneo, nonché sistemi e le procedure di contabilità analitica, entro il 1 gennaio 2014 Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 31

32 di conseguenza: Le università strutturano il bilancio unico d ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e di ricerca, in CENTRI DI RESPONSABILITA DOTATI DI AUTONOMIA GESTIONALE, ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio COME GESTIRE IL BILANCIO UNICO: proposte Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 32

33 a) fingere che non sia intervenuta nessuna novità? IMPOSSIBILE! Non sarebbe tecnicamente possibile gestire quanto i Ministeri richiedono b) Budget unico con ripartizioni e sottoripartizioni di bilancio con gestione del conto corrente? c) Budget unico con ripartizioni e sottoripartizioni di bilancio senza gestione del conto corrente? d) Budget unico con ripartizioni e sottoripartizioni solo gestionali e non di bilancio? Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 33

34 ATTENZIONE PERO : La scelta non PUO e NON DEVE essere condizionata dal SISTEMA INFORMATICO La struttura contabile non dovrà essere condizionata dalla struttura organizzativa Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 34

35 EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI TESORERIA DPR 371/82-- Sistema di Tesoreria Unica (amministrazione centrale e dipartimenti); dal Fuoriuscita graduale dal suetma di Tesoreria Unica delle Università / Dipartimenti / Centri di spesa; dal Rientro in Tesoreria Unica per l Amministrazione Centrale; i Dipartimenti / Centri di spesa sono invece fuori dalla Tesoreria Unica (Legge 133/2008 art. 77); DL 1/ RIENTRO PER TUTTI IN TESORERIA UNICA Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 35

36 IL BILANCIO UNICO D ESERCIZIO (preventivo e consuntivo) OBIETTIVO Visione unitaria dell Ateneo sulla base di dati omogenei e confrontabili Eliminazione dei trasferimenti interni tra centro e periferie Disponibilità di informazioni sia a livello sintetico che di dettaglio Reporting unitario viste gestionali per AREA e/o CENTRO GESTIONALE Salvaguardia dell autonomia e responsabilizzazione Le risorse sono assegnate direttamente ai Centri Gestionali (dotati di autonomia di spesa) e non solo ai dipartimenti (anche facoltà e Direzioni) Assegnazione di risorse e non trasferimenti Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 36

37 a) NECCESSITA 1): tutti i processi di gestione delle risorse e di governo del bilancio siano coordinati (ed in un certo sensogovernati) dall Amministrazione Centrale; b) FUNZIONAMENTO: il bilancio di previsione predisposto dall Amministrazione sulla base delle proposte pervenute dalle diverse strutture (CENTRI DI RESPONSABILITA ); c) OBIETTIVO: il bilancio consuntivo predisposto dall Amministrazione che deve quindi farsi garante, rispetto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci, della correttezza, qualità e omogeneità dei dati inseriti nel sistema contabile di ateneo; d) NECESSITA 2): d.1) coordinamento centrale dei processi amministrativo gestionali al fine di garantire una omogenea qualità di servizio a tutti i docenti e utenti dell ateneo; Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 37

38 d.2) maggiore possibilità di attuare aggregazioni volte all efficienza e alla realizzazione di economie di scala (esempio aggregazioni acquisti, negoziazione condizioni contrattuali omogenee per tutto l ateneo); d.3) gestione unitaria di tutta la liquidità, evitando che a fronte di giacenze stabili sul medio lungo termine in alcune strutture vi sia carenza di liquidità o ricorso ad indebitamento da parte dell Amministrazione Centrale; ATTENZIONE: Il bilancio unico non implica necessariamente accentramento delle attività e minore gestione di tutte le diverse strutture; INFATTI: I processi tipicamente vicini all utente (ordini, missioni, contratti) continuano ad essere gestiti nelle strutture. IL RUOLO DELL AMMINISTRAZIONE CENTRALE è quello di verificare che le direttive impartite siano rispettate. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 38

39 GESTIONE ORDINARIA: L amministrazione, sulla base della situazione di cassa e delle priorità definite, nonché sulla base di tempi massimi di pagamento effettua i pagamenti. DI CONSEGUENZA: per la gestione equilibrata della liquidità è importante definire i criteri gestionali, al fine di evitare, che con la mancanza di controlli trasversali si possa rischiare di non sostenere finanziariamente le spese e quindi avere anche dei problemi nella gestione/rendicontazione dei progetti definire i tempi massimi di pagamento missioni, rimborso spese, effettuazione ordini. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 39

40 CAMBIAMENTO GESTIONE Pianificazione delle attività attività finalizzate ad implementare il modello contabile ed il controllo di gestione: Nuovi Bilanci Nuovo sistema di gestione del bilancio Introduzione del sistema del controllo di gestione Allocazione dei costi attività finalizzate ad implementare l organizzazione ed a formare il personale: Gestire l AUTOMIA GESTIONALE dei Centri di Responsabilità Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 40

41 Essendo stata abrogata l autonomia finanziaria dei Dipartimenti e dei Centri di Spesa sicuramente non si parla più di CENTRI AUTONOMI di SPESA nel senso di avere un proprio BilancioQuindi NON PIU GESTIONE AUTONOMA DELLE ENTRATE MA SOLO--- GESTIONE DELLE SPESE Per quanto riguarda l Amministrazione Centrale-- Rimane sostanzialmente inalterato il sistema di gestione essendo gli uffici dirigenziali dotati di autonomia finanziaria; POSSIBILI SOLUZIONI ALLA GESTIONE DELL AUTONOMIA DEI CENTRI DI RESPONSABILITA : 1. Attribuzione delle quote-parti di bilancio 2. Delega del potere di spesa ai Centri di Responsabilità 3. Accentramento della gestione complessiva presso l Amministrazione Centrale Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 41

42 attività finalizzate ad implementare i nuovi processi amministrativi e le nuove regole: I processi amministrativi sono integralmente riscritti per essere coerenti con il nuovo sistema di contabilità La regolazione di Ateneo è ispirata a criteri innovativi e fortemente indirizzata a supportare l impianto contabile attività finalizzate a realizzare l impianto tecnologico: CENTRALIZZAZIONE della CONTABILITA IMPLEMENTAZIONE della nuova CONTABILITA (economico-patrimoniale ed analitica) ADOZIONE di UN NUOVO SISTEMA INFORMATICO COMPLETO DI TUTTI I SISTEMI DI RILEVAZIONE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 42

43 Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività Art. 35 commi da 8 a 12 disposizioni in materia di tesoreria unica Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 43

44 L art. 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012, interviene sulla gestione della tesoreria unica delle Università, sospendendo l efficacia delle disposizioni vigenti e riportando in vigore le norme che erano state modificate se non addirittura accantonate. LE MODIFICHE INTERVENUTE: a) a decorrere dal 26/1/2012 e fino al 31/12/2014 è sospeso il regime di tesoreria unica art. 7 dlgs 279/97 ;(comma 8) Il D. Lgs. 279/1997 ha introdotto significative modifiche alle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 720/1984, introducendo un sistema di Tesoreria mista. Il sistema di tesoreria mista prevede che: 1) le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, vanno versate nelle contabilità speciali infruttifere intestate alle università presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d Italia; 2) le altre entrate, devono essere accredidate su conti fruttiferi presso il proprio istituto cassiere e vanno prioritariamente utilizzate per i pagamenti effettuati dagli enti. Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 44

45 Il regime di tesoreria mista riconosce alle università una maggiore autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie e una maggior capacità di programmazione delle proprie risorse attraverso un maggior controllo delle risorse liquide disponibili. Il DLgs. 279/1997 ha consentito infatti di gestire fuori dalla tesoreria dello Stato, tutte le cosiddette entrate proprie. Tale gestione oltre a rendere le università più autonome, ha consentito anche di realizzare alle stesse, su quelle disponibilità, interessi attivi, la cui consistenza è determinata dai contratti che ognuna di essa ha stipulato con gli istituti cassieri. b) dal 26/1/2012 al 31/12/2014 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. (comma 8) OVVERO: L art. 1 della legge 720/1984 prevede che gli istituti di credito, tesorieri o cassieri delle università effettuano le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie delle università, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni e indennizzi, o da altri Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 45

46 introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate quali le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello stato devono affluire in contabilità speciale infruttifera. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi. Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere deve essere fissato con decreto del ministero del tesoro. Il decreto ministeriale stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge, deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere. c) restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.(comma 8) Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 46

47 d)entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012.(comma 9) CONSEGUENZA: gli istituti cassieri determinano le disponibilità liquide ed esigibili alla data del 26/1/2012 che dovranno essere versate, nella misura del 50% entro il 29/2/2012 e la somma residua entro il 16/4/2012, sul conto di contabilità speciale, sottoconto fruttifero, intestato all università presso la banca d Italia. e)gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.(comma 9) CONSEGUENZA: entro il 30/4/2012 il MEF emanerà un decreto con il quale saranno individuati gli investimenti finanziari che le università dovranno Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 47

48 smobilizzare entro il 30/6/2012 e versare sui conti di tesoreria speciale. Gli investimenti in titoli dello stato italiano non dovranno essere smobilizzati. f) Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo (comma 9) ESEMPIO: eventuali altri conti di transito intrattenuti g)fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.(comma 10) h)a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo.(comma 11). Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 48

49 CONSEGUENZA: a decorrere dal 26/1/2012 e fino all adozione del bilancio unico di ateneo di cui all art. 5 della legge 240/2010, ai dipartimenti ed ai centro di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le stesse disposizioni dell amministrazione centrale previste dai commi 8, 9 e 10 del dl 1/2012. OVVERO i dipartimenti ed i centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa, dovranno: - Gestire le proprie entrate ed i propri pagamenti utilizzando i sottoconti fruttiferi a loro intestati presso la tesoreria provinciale dello stato; - Gli istituti cassieri dovranno versare,entro il 29/2/2012, il 50% delle disponibilità liquide ed esigibili alla data del 26/1/2012, presso i sottoconti fruttiferi a loro intestati; - Entro il 16/4/2012, gli stessi istituti cassieri dovranno versare la rimanente somma del 50% si cui al punto precedente; - dovranno smobilizzare entro il 30/6/2012 e versare sui conti di tesoreria speciale, gli investimenti finanziari che saranno individuati, entro il 30/4/2012 dal MEF. i)a decorrere dall'adozione del bilancio unico d'ateneo, le risorse liquide delle Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 49

50 università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata. (comma 12) CONSEGUENZA: quando le università adotteranno il bilancio unico di cui all art. 5 della legge 240/2012, la cui scadenza massima è il 1/1/2014, le risorse dell università sia quelle di pertinenza dell amministrazione centrale che dei dipartimenti e dei centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa saranno gestite in maniera accentrata. l) Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.(comma 13) CONSIDERAZIONI: Con l introduzione del sistema di tesoreria unica le amministrazioni centrali ed i dipartimenti e centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 50

51 università non hanno più disponibilità diretta delle proprie risorse depositate presso l istituto cassiere. Il compito di quest ultimo è quello di curare i pagamenti e le riscossioni, senza potere gestire, però, la liquidità dell ente, secondo le disposizioni e le decisioni di quest ultimo. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 51

52 Grazie per l attenzione e buon lavoro! Corrado Coppolecchia Corrado Coppolecchia Aggiornamento previdenziale, fiscale e tributario anno 2012 Pagina 52

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