Il credito d imposta per investimenti nelle aree svantaggiate relatore: Guerino Russetti
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1 Il credito d imposta per investimenti nelle aree svantaggiate relatore: Guerino Russetti
2 Normativa/Prassi di riferimento legge 29/12/2006 n. 296 (art. 1, co ) Decisione C (2008) 380 cor del 25/01/2008 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (in GUUE C 54 del 4 marzo 2006) Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (in GUUE C 319 del 27 dicembre 2006 Circolare n. 38/E del 11/04/2008
3 Descrizione Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate (territori di cui all articolo 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato UE) delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
4 BENEFICIARI Titolari di reddito d impresa, individuabili in base all articolo 53 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti [anche grandi progetti d investimento (con spese ammissibili > 50 mln)]
5 SOGGETTI ESCLUSI Sono ammessi tutti i settori economici eccetto le imprese: dell industria siderurgica, delle fibre sintetiche e carbonifera dei settori creditizio, finanziario e assicurativo del settore della pesca e dell acquacoltura Sono altresì escluse le imprese in difficoltà finanziaria secondo la definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in GUUE C 244 del 1/10/2004)
6 SOGGETTI ESCLUSI Secondo la definizione comunitaria, un impresa è in difficoltà quando non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. In generale: nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi ovvero nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza
7 OGGETTO DELL AGEVOLAZIONE Progetti di investimento iniziale relativi a beni strumentali nuovi. Investimento iniziale (*) è un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante: - la creazione di un nuovo stabilimento; - l ampliamento di uno stabilimento esistente; - la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; - un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente (*) Orientamenti, paragrafo 4.1.1, punto 33
8 OGGETTO DELL AGEVOLAZIONE Progetto di investimento iniziale formulario
9 OGGETTO DELL AGEVOLAZIONE Progetto di investimento iniziale Per investimento iniziale si intende (vedi punto 33 degli Orientamenti) un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante: la creazione di un nuovo stabilimento; l ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
10 OGGETTO DELL AGEVOLAZIONE Costi di acquisto/costruzione relativi a determinate categorie di beni materiali e immateriali: - strumentali (ammortizzabili ex art. 102, 102-bis e 103 del TUIR) - nuovi (mai utilizzati o sui quali sono operati prevalenti interventi di ammodernamento)
11 OGGETTO DELL AGEVOLAZIONE Sono altresì agevolabili i beni acquisiti in locazione finanziaria (per il costo sostenuto dal concedente), a condizione che i relativi contratti contengano l obbligo di acquisire l attivo alla scadenza del contratto di locazione, in conformità al punto 53 degli Orientamenti
12 OGGETTO DELL AGEVOLAZIONE Beni materiali: - impianti non infissi al suolo - macchinari non infissi al suolo - attrezzature classificabili (*) nelle voci B.II.2 ( Impianti e macchinario ) e B.II.3 ( Attrezzature industriali e commerciali ) dello schema di Stato Patrimoniale di cui all art del codice civile (*) Per i beni in leasing e per le imprese che non utilizzano tale classificazione, è sufficiente la teorica riconducibilità alle predette voci dello Stato Patrimoniale
13 OGGETTO DELL AGEVOLAZIONE Impianti/macchinari sono non infissi al suolo se: - diversi da quelli che costituiscano fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano ovvero da quelli che ne sono parte integrante - possono essere agevolmente (*) rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (vedi cir. n. 46/E/2007 e n. 38/E/2008) - stabilmente e definitivamente incorporati al suolo, suscettibili di essere utilizzati altrove con le medesime finalità senza dover effettuare antieconomici (*) interventi di trasformazione e adattamento (vedi cir. n. 38/E/2008) (*) criterio di economicità
14 OGGETTO DELL AGEVOLAZIONE Beni immateriali: - programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell impresa nella misura in cui i medesimi programmi siano riferibili a trasferimenti di tecnologia mediante l acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche (*) - brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l attività svolta nell unità produttiva (nei limiti del 50% per le Grandi Imprese (*) Orientamenti, paragrafo 4.1.1, punto 34.
15 AMBITO TERRITORIALE I beni agevolati devono essere destinati ad una struttura produttiva è l unità locale in cui sono inseriti i beni agevolati l insieme di valori da utilizzare al fine di determinare l agevolazione è individuata su base comunale
16 AMBITO TERRITORIALE La circolare n. 38/E/2001 precisa che - può trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato. - può trattarsi, altresì, di una autonoma diramazione territoriale dell azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale
17 AMBITO TERRITORIALE La struttura produttiva deve essere ubicata in area svantaggiata, vale a dire in un territorio ammesso alle deroghe previste dall articolo 87, paragrafo 3: lettera a) lettera c) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse
18 AMBITO TERRITORIALE Le aree ammesse alle deroghe sono individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale (elenco è disponibile su Tra queste, il credito d imposta è concesso limitatamente a: Area Basilicata (1), Calabria, Campania, Puglia, Sicilia Abruzzo (3), Molise (3), Sardegna Deroga 87.3.a 87.3.c Estensione Interamente ammessa Parzialmente ammessa (2) (1) Dal 1 gennaio 2011 sarà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) (2) Ammesse soltanto le zone censuarie dei singoli comuni specificate nelle Carta (3) Talune territori di tali regioni sono ammessi solo per il periodo (Phasing out)
19 AMBITO TEMPORALE 01 gen gen dic 2013 Il credito d imposta spetta per investimenti realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre Non sono agevolabili progetti d investimento avviati in epoca anteriore.
20 AMBITO TEMPORALE Gli investimenti si considerano realizzati al momento della: - consegna o spedizione, per le acquisizioni di beni mobili - ultimazione dell opera, per le prestazioni di servizi - consegna o collaudo del bene, per i beni acquisiti in leasing - capitalizzazione dei costi, per i beni costruiti in economia
21 DETERMINAZIONE DELL AGEVOLAZIONE Il credito d imposta è ottenuto moltiplicando le intensità di aiuto, previste dalla Carta italiana degli aiuti regionali, al montante dei costi sostenuti al netto degli ammortamenti (*) dei beni appartenenti alle categorie agevolate ( investimento netto ) relativi alla medesima struttura produttiva Investimento netto X Intensità = di aiuto Credito d imposta (*) Escluse le quote di ammortamento dei beni agevolati relative al periodo d imposta in cui gli stessi entrano in funzione
22 DETERMINAZIONE DELL AGEVOLAZIONE Impianti Macchinari Attrezzature Programmi informatici Brevetti INVESTIMENTO LORDO Ammortamento impianti Ammortamento macchinari Ammortamento attrezzature Ammortamento programmi informatici Ammortamento brevetti INVESTIMENTO NETTO
23 MISURA DELL AGEVOLAZIONE Per le aree in deroga per le quali è concesso il credito d imposta le intensità sono: Intensità Area Grande impresa Media impresa Piccola impresa Calabria (fino al 31/12/2010) 40% 50% 60% Calabria (dal 01/01/2011) 30% 40% 50% Campania, Puglia, Sicilia 30% 40% 50% Basilicata (fino al 31/12/2010) 30% 40% 50% Basilicata (dal 01/01/2011) 20% 30% 40% Abruzzo, Molise 15% 25% 35% Abruzzo, Molise (Phasing out) 10% 20% 30% Sardegna (fino al 31/12/2010) 25% 35% 45% Sardegna (dal 01/01/2011) 15% 25% 35%
24 MISURA DELL AGEVOLAZIONE La Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (art. 2) definisce la microimpresa, la piccola impresa e la media impresa: a) la media impresa (MI) occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro b) la piccole impresa (PI) occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro c) la microimpresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro L impresa di dimensioni superiori a quelle indicate al punto a) è, per esclusione, una grande impresa.
25 PROCEDURA La decisione C (2008) 380 del 25/01/2008 prevede che i beneficiari devono inviare all Agenzia delle entrare un formulario (semplice comunicazione su apposto modello approvato con provvedimento del Direttore dall Agenzia delle entrate) nel quale sono contenute notizie sull impresa beneficiaria e sul progetto d investimento, nonché quantificato il credito d imposta corrispondente.
26 PROCEDURA La fruizione del credito d imposta è automatica solo successivamente alla presentazione del formulario. Tale adempimento comporta una mera presa d atto da parte dell Amministrazione e costituisce una mera condizione sospensiva al verificarsi della quale è possibile, nel rispetto di quanto previsto dalla norma agevolativa, utilizzare il credito d imposta. In ogni caso, il formulario deve essere inviato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all anno in cui sono realizzati gli investimenti agevolati.
27 PROCEDURA La presentazione del formulario può avvenire tanto prima che dopo la realizzazione degli investimenti previsti dal progetto; in ogni caso, deve essere presentato entro il termine per la dichiarazione dei redditi FORMULARIO INVESTIMENTO
28 PROCEDURA Per i grandi progetti di investimento si rende necessaria l invio del formulario anche al MISE al fine di: - verificare il rispetto dei massimali ridotti previsti dalla Carta, per i progetti superiori a 50 milioni di euro ed inferiori a 100 milioni di euro - verificare il rispetto dei massimali ridotti previsti dalla Carta, per i progetti superiori a a 100 milioni di euro per i quali il beneficiario voglia contenere il credito al di sotto della soglia di notifica - procedere alla notifica individuale del progetto, nel caso di progetto superiore a 100 milioni di euro (25 milioni di euro per progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)
29 Grandi progetti di investimento PROCEDURA Grande progetto non soggetto a notifica individuale Il MISE comunica al beneficiario il positivo riscontro Il beneficiario invia il formulario anche all AGENZIA DELLE ENTRATE L impresa invia il formulario MISE Utilizzo del credito d imposta Grande progetto soggetto a notifica individuale Il MISE notifica il progetto alla CE La CE (tramite il MISE) comunica al beneficiario l autorizzazione Il beneficiario invia il formulario anche all AGENZIA DELLE ENTRATE
30 PROCEDURA Per i tutti i progetti realizzati da imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli il progetto di investimento iniziale (quindi anche il formulario) dovrà essere accompagnato da una dichiarazione che assicuri la coerenza e la conformità degli investimenti al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Regione interessata La Regione rilascia dichiarazione di conformità L impresa invia il formulario all Agenzia delle Entrate Utilizzo del credito d imposta
31 PROCEDURA PRESENTAZIONE FORMULARIO REALIZZAZIONE INVETIMENTO REALIZZAZIONE INVETIMENTO PRESENTAZIONE FORMULARIO U T I L I Z Z O
32 UTILIZZO Il credito d imposta è utilizzabile: 1. per il versamento delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF in acconto e saldo relative ai periodi d imposta agevolati); 2. per l eccedenza, in compensazione (con Mod. F24) ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 1) Versamento delle imposte sui redditi 2) Compensazione con modello F24
33 Esempio 1 Credito investimenti aree svantaggiate UTILIZZO Credito maturato nell anno I rata acconto (giugno 2007) II rata acconto (novembre 2007) Saldo 2007 (giugno 2008) Credito residuo I rata acconto (giugno 2008) II rata acconto (novembre 2008) Credito residuo Compensazione F24 (gennaio-maggio 2009) Saldo 2008 (giugno 2009) I rata acconto 2009 (giugno 2009) Credito residuo 0 T E M P O
34 Esempio 2 Credito investimenti aree svantaggiate UTILIZZO Credito maturato nel marzo I rata acconto (giugno 2007) rata acconto (giugno 2007) II rata acconto (novembre 2007) Saldo 2007 (giugno 2008) Credito residuo I rata acconto (giugno 2008) II rata acconto (novembre 2008) Credito residuo 0 T E M P O
35 Esempio 3 Credito investimenti aree svantaggiate UTILIZZO Credito maturato nel settembre I rata acconto (giugno 2007) II rata acconto (novembre 2007) Saldo 2007 (giugno 2008) I rata acconto (giugno 2008) II rata acconto (novembre 2008) Credito residuo Saldo 2008 (giugno 2009) I rata acconto 2009 (giugno 2009) II rata acconto 2009 (novembre 2009) Credito residuo Compensazione F24 ( da gennaio 2010) Credito residuo 0 T E M P O
36 UTILIZZO Il credito d imposta deve essere evidenziato nel Quadro RU Sezione XVII bis (rigo RU86) del Modello UNICO Redditi 2007 indicando in: colonna 1, l ammontare dei costi sostenuti nel periodo d imposta; colonna 2, l ammontare dell investimento netto agevolabile; colonna 3, l ammontare del credito spettante nel periodo d imposta; colonna 4, l ammontare del credito utilizzato in diminuzione degli acconti dell IRES IRES relativa al periodo d imposta (2007); colonna 5, l ammontare del credito utilizzato in diminuzione del saldo dell IRES relativa al periodo d imposta (2007); colonna 6, l ammontare del credito residuo [col. 3 - (col col. 5] da utilizzare secondo le modalità già illustrate (acconto 2008?)
37 UTILIZZO Articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) A partire dal 1 gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l eccedenzal eccedenza il tetto previsto non si applica al credito d imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1 gennaio 2010 Risoluzione n. 3/DPF del 3 aprile 2008 il limite dei euro opera non già come limite interno su ciascun singolo credito d imposta, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti d imposta della specie (fatta sempre eccezione per quelli espressamente esclusi dalla nuova regola,che rimangono utilizzabili senza alcun limite) che il contribuente potrebbe utilizzare in compensazione in ciascun anno solare tale limite si cumula con quello di carattere generale, fissato a ,90 euro (dall articolo 25) del d. lgs. n. 241 del 1997 pertanto, per un importo complessivo pari a ,90 euro
38 UTILIZZO Limite di Regola generale Utilizzi Utilizzi Utilizzi Utilizzi Utilizzi Eccedenza 2008 Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Utilizzo eccedenza 2008 Utilizzo eccedenza 2009
39 UTILIZZO Limite di Regola credito aree svantaggiate Utilizzi Utilizzi Utilizzi 2010 (no limits) Utilizzi 2011 (no limits) Utilizzi 2012 (no limits) Eccedenza 2008 Eccedenza 2009 Utilizzo eccedenza 2008 Utilizzo eccedenza 2009 Utilizzo eccedenza 2008 Utilizzo eccedenza 2009 Le eccedenze 2008 e 2009 si svicolano anticipatamente rispetto al termine triennale (Ris. n. 9/DPF/2008)
40 UTILIZZO Credito d imposta 2007 Credito residuo Credito 2007 ( ) Credito 2008 ( ) Credito 2009 ( ) Credito 2010 ( ) Totale credito aree svantaggiate disponibile U T I L I Z Z I Utilizzi credito aree svantaggiate) Utilizzi altri crediti Quadro RU Utilizzi imposte a credito Utilizzo massimo complessivo
41 Il credito d imposta: CUMULABILITA non è cumulabile con altri aiuti di Stato o altre misure agevolative concesse secondo la regola de minimis che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili non è cumulabile con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale è cumulabile con misure agevolative diverse da quelle di cui al punto precedente (quindi incentivi a carattere generale) che abbiamo ad oggetto i medesimi costi ammissibili
42 CUMULABILITA Il beneficiario - onde garantire che l investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile - deve partecipare al finanziamento del progetto d investimento con un apporto minimo pari almeno al 25 % dei costi ammissibili o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico
43 CUMULABILITA 25% 40% nuova visco sud incentivo cumulabile 35% apporto minimo
44 TRATTAMENTO FISCALE Il credito d imposta (contributo in conto impianti) non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive (art. 12, co. 276, legge n. 296/2006). Occorre sterilizzare gli effetti della contabilizzazione del credito con variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi: a) se contabilizzato come rettifica del costo dei beni agevolati, la variazione in diminuzione sarà pari alla differenza tra le quote di ammortamento fiscalmente deducibili, calcolate sul costo del bene al lordo del contributo, e le minori quote imputate in bilancio, determinate sul costo al netto del contributo stesso; b) se contabilizzato secondo la tecnica dei risconti, la variazione in diminuzione sarà pari alla quota del credito d imposta maturato imputata al conto economico come componente positivo in funzione della durata dell ammortamento dei beni agevolati.
45 TRATTAMENTO FISCALE Il credito d imposta (contributo in conto impianti) non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive (art. 1, co. 276, legge n. 296/2006). Occorre sterilizzare gli effetti della contabilizzazione del credito con variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi: a) se contabilizzato come rettifica del costo dei beni agevolati, la variazione in diminuzione sarà pari alla differenza tra le quote di ammortamento fiscalmente deducibili, calcolate sul costo del bene al lordo del contributo, e le minori quote imputate in bilancio, determinate sul costo al netto del contributo stesso; b) se contabilizzato secondo la tecnica dei risconti, la variazione in diminuzione sarà pari alla quota del credito d imposta maturato imputata al conto economico come componente positivo in funzione della durata dell ammortamento dei beni agevolati.
46 TRATTAMENTO FISCALE Il credito d imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 (e 61) e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (art. 1, co. 276, legge n. 296/2006), vale a dire in ordine alla determinazione del rapporto di deducibilità : degli interessi passivi, (artt. 61 e 96 del TUIR) delle spese generali (art. 109, co. 5, del TUIR)
47 TRATTAMENTO FISCALE Deducibilità degli interessi passivi Art. 61 I R P E F Deduzione in misura pari al rapporto tra l ammontare di ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi Esclusione del contributo sia dal numeratore che dal denominatore del rapporto Interessi passivi I R E S Art. 96 Deduzione fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica Sterilizazione del reddito operativo lordo?
48 TRATTAMENTO FISCALE Deducibilità delle spese generali Art. 109, co. 5 Spese generali Deduzione per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi Esclusione del contributo sia dal numeratore che dal denominatore del rapporto
49 NORMA ANTIELUSIVA Il credito è revocato ( rideterminato ) se i beni agevolati: non entrano in funzione entro il secondo periodo d imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione (art. 1, co. 277, primo periodo); sono distratti dall originaria destinazione in quanto dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all agevolazione entro il quinto periodo d imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione (comma 277, secondo periodo). La rideterminazione è effettuata, per anno di maturazione, escludendo dall investimento lordo (e, quindi, dal calcolo del credito d imposta) il costo dei beni non entrati in funzione ovvero distratti dall originaria destinazione
50 NORMA ANTIELUSIVA Per effetto della rideterminazione, l Amministrazione finanziaria disconosce il diritto al credito maturato per un importo pari alla differenza tra il credito calcolato nel periodo d imposta di maturazione ed il credito rideterminato nel periodo in cui si verifica l ipotesi di rideterminazione; tale differenza, qualora già utilizzata, deve essere restituita, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sui redditi dovuta per il periodo d imposta in cui si verificano dette ipotesi. Anno di determinazione 2008 Anno di rideterminazione 2011 IMPIANTI IMPIANTI MACCHINARI MACCHINARI Ammortamenti Ammortamenti Investimento netto Investimento netto Credito calcolato Credito rideterminato
51 NORMA ANTI-ANTIELUSIVA Se, nel periodo di imposta in cui un bene agevolato è distratto dall originaria destinazione, vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni (art. 1. co. 275, terzo periodo) La sostituzione ( rimpiazzo ) del bene agevolato con un bene (anche non nuovo) di costo superiore al costo non ammortizzato del bene sostituito: non può essere oggetto di agevolazione comporta la rideterminazione del credito corrispondente al bene sostituito solo nella misura in cui il costo non ammortizzato di quest ultimo bene (sostituito) è superiore a quello del bene acquisito (sostituto)
52 NORMA ANTI-ANTIELUSIVA Calcolo 2008 Bene agevolato Costo di acquisto Valore residuo Bene uscente Nuovo acquisto Δ Rideterminazione 2008 Bene agevolato Costo di Acquisto Impianto Impianto Macchinario Macchinario Brevetto Brevetto Ammortamenti Ammortamenti Investimento netto Investimento netto Credito d imposta Credito d imposta
53 Questioni ricorrenti: avvio dell investimento investimenti su beni di terzi operazioni straordinarie trasferibilità del credito
l aumento della misura del credito d imposta spettante; Campania;
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