COMUNE DI SASSARI Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane
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- Edmondo Alberto Ippolito
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1 COMUNE DI SASSARI Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane Protocollo n Sassari, 3 Novembre 2009 AL COLLEGIO DEI REVISORI S E D E Oggetto: Preintesa sottoscritta con le parti sindacali in data 28 Ottobre Relazione illustrativa e trasmissione per il controllo. Con riferimento all argomento in oggetto si trasmette, in allegato come previsto dall art. 5, comma 3 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie locali del , come sostituito dall art. 4 del C.C.N.L. del , e dagli artt. 40, comma 3 e 48, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 copia della preintesa, sottoscritta in data 28 Ottobre 2009 con le organizzazioni sindacali e le R.S.U., relativa ai seguenti istituti: 1) Determinazione e ripartizione delle risorse del fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2009; 2) Attivazione di una selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale a una percentuale prefissata di dipendenti; 3) Adeguamento dell'importo del buono pasto; 4) Estensione delle figure a cui è riconosciuta l'indennità di maneggio valori. In particolare, nel sottoporre la preintesa in oggetto al controllo di cui alla normativa sopracitata, si fa presente che codesto Organo potrà comunicare i propri rilievi entro 15 giorni dalla trasmissione della relazione stessa, decorsi i quali si sottoporrà l accordo all approvazione della Giunta Comunale. Al riguardo, al fine di effettuare la verifica rivolta ad accertare l esatta quantificazione degli oneri finanziari derivanti dagli accordi sottoscritti, della coerenza con le regole e i limiti stabiliti dal contratto nazionale nonché della corretta copertura degli oneri a carico del bilancio dell ente si illustrano di seguito i principali aspetti. 1
2 Preliminarmente si conferma che il presente Accordo non è in contrasto con i vincoli risultanti dal C.C.N.L. e che non sono previste clausole difformi da quelle del C.C.N.L.. Passando ad esaminare nel dettaglio le singole previsioni dell'accordo, si precisa quanto segue: Per quanto riguarda il punto 1) (Determinazione e ripartizione delle risorse del fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l anno 2009), l'accordo prevede di integrare le risorse della parte variabile del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, attraverso due nuove fonti di finanziamento: l'utilizzo delle risorse aggiuntive messe a disposizione della contrattazione dall'art. 4, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. del 31 Luglio 2009, per un importo pari a Euro ,30; l'utilizzo di maggiori somme derivanti dal fondo unico regionale istituito dall'art. 10 della L.R. n. 10/2007 per le finalità della la L.R. 23 Maggio 1997, n. 19 (Contributo per l incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), per un incremento del relativo stanziamento rispetto ai precedenti esercizi pari a Euro ,00. L'art. 4 del C.C.N.L. 31 Luglio 2009 riconosce, a decorrere dal ed a valere per l anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, nella misura del 1% del Monte salari riferito all anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli enti abbiano rispettato le seguenti condizioni: aver rispettato il Patto di stabilità interno per il triennio ; aver rispettato le vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; l'aver attivato rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell amministrazione; avere un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non superiore al 38%. Qualora il patto di stabilità interno sia stato rispettato anche per l'anno 2008 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%, la percentuale di incremento autorizzata può essere portata fino al 1,5% del monte salari Le suddette condizioni sono tutte presenti nel caso del Comune di Sassari; infatti: il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno negli anni ; come attestato dalle relazioni trasmesse a codesto spett.le Collegio in occasione della programmazione triennale del fabbisogno del personale, sono state rispettate le norme vigenti in materia di contenimento della spesa del personale; da diversi anni esiste ed è regolarmente applicato un sistema di valutazione delle prestazioni sia del personale dirigente che del personale delle categorie; l'ente si è inoltre dotato di moderni strumenti di valutazione delle proprie attività (sistemi di controllo di gestione e controllo strategico; bilancio sociale, etc.). Infine, per quanto riguarda il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, il responsabile del settore Politiche finanziarie, Bilancio e Tributi ha attestato che tale rapporto, con riferimento al rendiconto per l anno 2008, è pari al 18,85%. In considerazione del valore particolarmente contenuto di tale rapporto, che testimonia una gestione oculata delle spese del personale, e considerata la presenza di tutti gli indicatori richiesti, le parti hanno concordato di utilizzare le risorse rese disponibili dal nuovo contratto nella misura massima concessa. 2
3 L'art. 10, commi 1 e 2, della L.R. n. 2/2007 ha stabilito che i fondi previsti da diversi leggi regionali di finanziamento agli enti locali, tra le quali la L.R. 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), confluiscono in un unico fondo (il cosiddetto Fondo unico regionale), ripartito tra gli enti locali, i quali provvedono in piena autonomia all utilizzo delle somme assegnate, avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle medesime leggi regionali, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza. L'art. 1 della citata L.R. n. 19/97 prevede un apposito contributo annuale agli enti locali della Sardegna per l' incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del loro personale, al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali medesimi dall'esercizio delle funzioni ad essi trasferite o delegate dalla Regione, ed in particolare il comma 2, lett. a), prevede l'utilizzo di tale contributo per incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 31, comma 1, del C.C.N.L. del 6 luglio Lo stanziamento complessivo del fondo unico regionale ha evidenziato in questi anni un costante trend di crescita; pertanto, a parità di percentuale garantita ai diversi fondi che sono in esso confluiti, sarebbe comunque consentito un incremento dello stanziamento per le finalità di cui alla citata L.R. n. 19/97; tuttavia la stessa Sezione di controllo regionale della Corte dei Conti (vedi i pareri n. 28 e n. 29 del 2009), in risposta ad una specifica richiesta di un comune, ha confermato la piena autonomia degli enti locali nella ripartizione delle risorse di cui al citato fondo unico regionale, e quindi anche la possibilità di destinare risorse crescenti del fondo unico alle finalità di incentivazione del personale. Il notevole carico di funzioni trasferite dalla Regione agli enti locali negli ultimi anni, a fronte di un mancato trasferimento di risorse umane collegate, ha indubbiamente reso più gravoso il lavoro dei dipendenti in servizio, chiamati a far fronte a nuovi e complessi adempimenti; in un quadro di questo tipo, appare assolutamente corretto e appropriato un ricorso ad ulteriori risorse derivanti dal fondo unico regionale per incentivare la crescita di produttività, che è stata richiesta ai dipendenti dell'ente per una corretta gestione delle nuove funzioni ed una efficiente erogazione dei servizi delegati o trasferiti. Una specifica relazione, che si allega, evidenzia l'ampiezza di tali maggiori e nuovi compiti e esplicita il metodo utilizzato per la quantificazione del maggiore importo da stanziare. Pertanto, a seguito di tali incrementi il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività risulta determinato, per l anno 2009, nella parte stabile in Euro ,01 e nella parte variabile in Euro ,44. Per quanto riguarda la copertura di tali maggiori oneri a carico del bilancio dell'ente, le risorse necessarie per l applicazione dell accordo sono disponibili al Capitolo di spesa 20510/08 Risorse destinate al rinnovo dei contratti parte accessoria del Bilancio dell esercizio finanziario relativo all anno Si ricorda che le maggiori risorse sono destinate ad incrementare la parte variabile del Fondo e, pertanto, non possono essere utilizzate per finanziare istituti economici contrattuali di natura stabile. Si evidenzia peraltro che, al netto del nuovo stanziamento autorizzato dal C.C.N.L. del 31 luglio scorso, il trend delle risorse complessivamente stanziate per la contrattazione collettiva rispetto a quanto stanziato nei precedenti esercizi è in realtà in diminuzione, non 3
4 essendo stati riproposti, per il corrente esercizio, nuovi progetti di miglioramento dei servizi da finanziare con risorse del bilancio comunale ai sensi dell'art. 15, comma 5, del C.C.N.L Per quanto riguarda il punto 2) (Attivazione di una selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale a una percentuale prefissata di dipendenti), l'accordo prevede che, entro 90 giorni dalla sottoscrizione definitiva, verrà attivata e portata a termine una selezione per l assegnazione della progressione orizzontale, nella misura del 40% del personale in possesso dei requisiti maturati alla data del 1 gennaio 2010, con decorrenza giuridica ed economica decorrente dal 1 gennaio 2010; tale percentuale sarà garantita non solo a livello complessivo, ma anche nell'ambito di ogni singola categoria di inquadramento professionale (A, B, C, D). Si tratta di una previsione del tutto in linea con le disposizioni contrattuali e normative, che hanno ripetutamente posto l'accento sull'esigenza che le progressioni abbiano carattere selettivo e non vengano distribuite a pioggia alla totalità del personale. Va inoltre evidenziato che, nell ambito delle risorse che già nei passati esercizi sono state destinate a tale voce dalla contrattazione decentrata integrativa, esiste un margine di risorse stanziate ma non effettivamente utilizzate, che consentirà di affrontare la maggiore spesa sostenuta per questa specifica voce. Si tratta in ogni caso di fondi già stanziati nella parte stabile del fondo e pertanto da questo punto dell'accordo non deriva alcun incremento alle somme da destinare alla contrattazione integrativa. L'accordo ha altresì previsto che il 50% degli eventuali incrementi della parte stabile del fondo, di cui all'art. 31, comma 1, del C.C.N.L , che dovessero derivare dagli accordi contrattuali nazionali per il triennio 2010/2012, debba essere destinato a nuove procedure di progressione orizzontale nelle annualità immediatamente successive a quella del medesimo accordo nazionale. Ciò potrà consentire di realizzare anche nei prossimi esercizi politiche di riconoscimento della crescita professionale dei dipendenti più validi, attraverso l'attivazione di nuove procedure selettive di progressione orizzontale. Per quanto riguarda il punto 3) (Adeguamento dell'importo del buono pasto), la preintesa sottoscritta prevede l'incremento del valore nominale del buono pasto, erogato in sostituzione del servizio mensa ai sensi dell'art. 46 del C.C.N.L , venga adeguato al maggiore costo della vita e portato all'importo di Euro 9,50. L'incremento decorrerebbe dal mese successivo a quello della sottoscrizione dell'accordo definitivo. L'adeguamento è stato ritenuto opportuno, in considerazione del fatto che il valore del buono pasto è bloccato all'attuale valore fin dall'anno 2004, a fronte di un'evoluzione del costo della vita, che ha determinato un generalizzato aumento dei costi dei generi alimentari nonché delle spese di eventuale gestione diretta del servizio e che nei maggiori enti pubblici presenti nel territorio (Regione Sardegna; A.S.L.; Provincia di Sassari; 4
5 Comune di Porto Torres) tale valore è significativamente maggiore di quello attualmente riconosciuto ai dipendenti del Comune di Sassari. Per quanto riguarda le risorse necessarie ad applicare l'adeguamento, per l'anno 2009, qualora l'accordo definitivo venga sottoscritto in tempo utile, le disponibilità finanziarie sono già presenti nello specifico capitolo di spesa del bilancio esercizio finanziario 2009 (cap ). Per l'anno 2010, apposita previsione terrà conto del maggior stanziamento necessario, pari a circa euro annui. Per quanto riguarda il punto 4) (Estensione delle figure a cui è riconosciuta l'indennità di maneggio valori), l'accordo si propone di modificare l'art. 45 del vigente C.C.D.I., estendendo il riconoscimento delle indennità di maneggio valori prevista dell'art. 36 del C.C.N.L ad un numero maggiore di figure rispetto agli attuali beneficiari. Infatti l'art. 45, nella attuale formulazione, individua il personale beneficiario di tale indennità, circoscrivendolo alle figure dell'economo comunale e del personale addetto all'ufficio Cassa del Comando P.M.; tuttavia esistono altre figure presenti in differenti settori che sono chiamate, con incarico formale, a gestire servizi che comportano maneggio di valori. Si propone pertanto di estendere il riconoscimento anche a tali figure, purché risultino adibite in via continuativa, con incarico formale del Dirigente del Settore, a servizi che comportino maneggio di valori. Tale modifica contrattuale non richiede lo stanziamento di alcuna nuova o maggiore risorsa, posto che le indennità vengono erogate a valere sugli stanziamenti che già costituiscono il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane. Le maggiori somme erogate per tale voce determineranno unicamente, a consuntivo, un minor residuo da destinare all'incentivazione della produttività collettiva e individuale. Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l occasione per porgere i migliori saluti. PER IL DIRETTORE GENERALE IL DIRIGENTE (Dott. Mario Mura) 5
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