CAT Informa : Circolare Ministeriale 3635/C interpretativa sulla Direttiva Servizi.
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1 UFFICIO LEGISLATIVO Prot. 14/2010 Modena 24 maggio 2010 Ai Segretari di Zona Al personale Cat Loro sedi CAT Informa : Circolare Ministeriale 3635/C interpretativa sulla Direttiva Servizi. Gent.mi colleghi, il Ministero dello Sviluppo economico, per effetto dell entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Direttiva sui Servizi nel mercato interno (la cosiddetta Bolkestein), a decorrere dal 8 maggio 2010, ha pubblicato una prima circolare esplicativa (n. 3635/C, in allegato) relativa ai procedimenti di propria competenza, così come riportati nel Titolo II del medesimo decreto, che illustra a Regioni, Comuni, Camere di commercio e Associazioni imprenditoriali le principali innovazioni introdotte nei settori di competenza. La circolare in esame fornisce innanzitutto un chiarimento di carattere generale in relazione alla clausola di cedevolezza contenuta all articolo 84, comma 1, del citato decreto legislativo, relativamente alle ipotesi di conflitto tra le disposizioni nazionali e quelle regionali nelle materie di competenza esclusiva delle regioni. A tal proposito, infatti, viene precisato che le disposizioni contenute nel decreto legislativo di recepimento ( ) prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino all adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in argomento. Viene anche ribadito che le disposizioni del decreto riconducibili alla competenza statale riservata non sono in alcun modo derogabili da leggi regionali di settore. Quanto alle disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo economico (artt. da 64 ad 81), si riportano di seguito i principali chiarimenti forniti dal MISE. Unificazione requisiti di accesso al commercio Nel nostro ordinamento, nella quasi totalità dei casi, la legittimazione all avvio di una attività è indissolubilmente correlata al possesso dei requisiti soggettivi od oggettivi prescritti. Ciò significa che sono i requisiti e i presupposti a determinare la sussistenza in capo al soggetto aspirante del diritto all avvio dell attività e al relativo esercizio. Il decreto è intervenuto eliminando la differenziazione esistente nelle varie Regioni e unificando, su tutto il territorio nazionale, i requisiti di onorabilità e quelli di professionalità.
2 Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita Nel caso dell apertura degli esercizi di vicinato (+ 150 mq. nei comuni con meno di abitanti; + di 250 mq. nei comuni con meno di abitanti ), nonché per le forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendite presso il domicilio dei consumatori) è stata prevista la dichiarazione di inizio attività (DIA) ad efficacia immediata in luogo della comunicazione. La DIA immediata consente l avvio dell attività contestualmente all invio della comunicazione al comune competente per territorio. La precedente disciplina obbligava l aspirante commerciante ad attendere il decorso di trenta giorni a far data dalla comunicazione. Somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di nuova apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la disciplina del decreto conferma la necessità del provvedimento di autorizzazione da parte del comune competente per territorio con procedura di silenzio assenso, nonché delle ulteriori autorizzazioni o licenze richieste dalle leggi speciali (ad es. dal TULPS per la vendita di alcolici), vista anche la necessità di garantire particolari tutele di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità ed ordine pubblico, nonché di tutela di zone di pregio storico ed artistico. Il trasferimento di sede è assoggettato a DIA con efficacia differita a 30 gg. mentre il trasferimento di titolarità o di gestione a DIA ad efficacia immediata. Dal momento in cui si avvia effettivamente l attività deve essere altresì inviata un ulteriore comunicazione (che si aggiunge, pertanto, alla DIA) al comune competente avente ad oggetto proprio l avvio dell attività. Naturalmente, in caso di DIA ad effetto immediato, la comunicazione di inizio attività dovrà essere inviata al comune contestualmente alla medesima DIA, mentre nel caso di DIA differita tale comunicazione sarà successiva. La circolare precisa tuttavia che l istituto della DIA non può essere applicato nelle zone sottoposte a tutela e a programmazione poiché in questi casi, l avvio delle attività, a prescindere che si tratti di nuova attività o di attività trasferita, dovrebbe essere assoggettato ad autorizzazione espressa. In questi casi i Comuni possono adottare provvedimenti di programmazione delle aperture. Tale programmazione può prevedere, divieti o limitazioni all apertura di nuovi esercizi; deve limitarsi, però, ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione. Nel caso di subingresso, in assenza del requisito professionale o in presenza di qualsiasi impedimento di altro genere, l attività deve riprendere entro un anno dall acquisto del titolo ad eccezione del trasferimento mortis causa dove continuano ad essere previsti i sei mesi per la maturazione del requisito professionale. Per quanto riguarda i requisiti professionali si precisa che l art. 71 del D. Lgs. 59/2010 oltre ad abolire i commi 2, 4 e 5 dell art. 5 legge 114/98 e l art. 2 della legge 287/91 sottoevidenziati, precisa che: L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
3 b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Pertanto sulla base di questa disposizione l iscrizione al Rec risulta superata come requisito valido per il riconoscimento del requisito professionale. La Regione ci fa sapere (verbalmente), però, che è sua intenzione reintrodurre la validità del Rec; vedremo se il provvedimento di emanazione regionale sanerà questa situazione che attualmente vede il Rec superato. Parte degli articoli aboliti inerenti i requisiti professionali Legge 114/98 Art. 5.Requisiti di accesso all'attivita' 5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'inps; c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n legge 287/91 Art. 2. Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio 1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e' subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge. 2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale; b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente; c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande. 3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. Commercio al dettaglio su aree pubbliche Come noto (cfr. comunicazioni precedenti), l individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi, nonché la definizione della disciplina transitoria per le concessioni (e parliamo di tutte le concessioni su aree pubbliche non solo di quelle degli ambulanti) in essere e quelle prorogate, vengono rimandate dall art. 70, comma 5. del d.lgs. 59/2010 ad un intesa in sede di Conferenza unificata.
4 La circolare in esame specifica altresì che i suddetti criteri dovranno prevedere una durata adeguata delle concessioni, tenuto conto non solo degli investimenti necessari per attrezzare i posteggi, ma anche delle esigenze organizzative dell impresa e delle problematiche anche di ordine sociale rilevanti nel settore. Per quanto riguarda le concessioni in essere al momento dell entrata in vigore del decreto, viene espressamente stabilito che restano in ogni caso efficaci fino alla scadenza dell originario termine decennale e saranno successivamente rinnovate secondo le modalità previste dalla citata intesa. Le concessioni che tuttavia scadranno prima dell effettiva applicazione della disciplina transitoria individuata nell intesa in questione, devono ritenersi prorogabili a semplice richiesta (ovvero tacitamente prorogate, se così previsto dalla legge regionale applicabile) fino a detta ultima data, ferma restando per il periodo successivo l applicazione delle soluzioni a tal fine direttamente individuate in tali disposizioni transitorie. Diventa importante ed opportuno spingere le Amministrazioni Comunali ad anticipare il rinnovo delle concessioni, rispetto alle attuali scadenze, finalizzato ad anticipare il provvedimento che scaturirà dall intesa, chiedendo durante la fase transitoria il rinnovo in concessioni di maggiore durata (20ennali o 30ennali utili per garantire la continuità e gli investimenti). Viene inoltre precisato che potranno essere previsti limiti al numero dei posteggi concedibili ad una stessa impresa nella medesima area pubblica mercatale, a prescindere dalla forma giuridica di tale impresa, al fine di garantire una maggiore gamma di prodotti e di offerte ed una maggiore concorrenza. Attività artigianali Come già anticipato in altre circolari, il decreto interviene, nel caso dell apertura delle attività di acconciatore, di estetista e di tintolavanderia, semplificando l accesso all attività. Viene pertanto prevista la dichiarazione di inizio attività (DIA) ad efficacia immediata in luogo della autorizzazione. La DIA immediata consente l avvio dell attività contestualmente all invio della comunicazione al comune competente per territorio. La precedente disciplina obbligava l aspirante artigiano ad ottenere l autorizzazione. Agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri (art 73, 74, 75, 76) Nel ricordare che nel caso delle attività di intermediazione commerciale e di affari, di agente e rappresentante dì commercio e di mediatore marittimo, il decreto ha eliminato ruoli ed elenchi quale presupposto per l avvio dell attività, va evidenziato che le suddette eliminazioni non modificano in alcun modo i requisiti per l accesso all attività, né tantomeno la potestà di verificarne il possesso da parte delle autorità competenti. La scelta risulta quindi in linea con i criteri di semplificazione della Direttiva e non inficia in alcun modo il livello di professionalità richiesto ai soggetti aspiranti. Con riferimento a tali figure professionali, viene affrontato il problema della vacatio legis tra l entrata in vigore del nuovo regime previsto dalle specifiche disposizioni del Decreto n. 59/2010 e la previsione di cui all art. 80 del medesimo decreto che delega proprio al MISE la definizione delle modalità di passaggio al nuovo regime attraverso un apposito decreto ministeriale da emanare entro sei mesi. In particolare, dovranno essere definite sia le modalità di passaggio nel registro delle imprese o nel REA delle posizioni già iscritte nei ruoli camerali, sia le modalità di iscrizione, nei medesimi Registro delle imprese e REA, dei soggetti che intendono iniziare ex novo ad esercitare tale attività. Secondo l interpretazione fornita nella circolare in esame, le Camere di commercio, in via assolutamente transitoria, dovranno comunque applicare la nuova disciplina in tutti gli aspetti non condizionati dall assenza
5 delle suddette indicazioni procedurali. L art. 80 del citato D. Lgs. 59 del 23 marzo 2010 sottolinea che Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica. Questo sta a significare che in attesa di tale decreto il ruolo soppresso continuerà la sua vita con i relativi oneri da versare di 168,00 di CC.GG. e di 31,00 di diritti camerali. Pertanto, fino all entrata in vigore del decreto che dovrà essere emanato ai sensi del citato articolo 80, coloro i quali intendono svolgere le attività professionali in questione dovranno presentare, all ufficio preposto alla tenuta degli albi e ruoli o all ufficio del registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, una DIA (con efficacia differita a 30 gg. e, di conseguenza, successiva comunicazione di inizio attività) corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti professionali e morali richiesti dalle singole leggi. Questo perché l art. 85 del D. Lgs. ha modificato anche l art. 19, 2 comma, della legge 241/90 sostituendolo con: 2. L'attività' oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attività', ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente." La circolare in esame specifica inoltre che L ufficio camerale competente, effettuate le debite verifiche, e previa comunicazione di inizio attività, iscriverà provvisoriamente i soggetti richiedenti nei soppressi ruoli ed elenchi, nella eventuale sezione richiesta, anche al fine di mantenere aggiornata la base su cui dovrà successivamente operarsi il passaggio nel Registro delle imprese o nel REA. Ai medesimi fini i predetti ruoli ed elenchi soppressi saranno gestiti dinamicamente, curandone gli adempimenti, anche per quanto riguarda revisioni, sospensioni e cancellazioni, secondo la disciplina vigente. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti ovvero sollecitazioni di approfondimenti che dovessero essere richiesti. Nel frattempo provvederemo ad informarvi nel caso ci fossero evoluzioni normative, giurisprudenziali o esplicative in merito la norma in oggetto. Cordiali saluti. Maurizio BRAMA Ascom Confcommercio Modena Via Begarelli MODENA (MO) tel fax e mail maurizio.brama@confcommerciomodena.it
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