Sicurezza e Salute A Bordo delle Imbarcazioni da Pesca. Pescara 15 aprile 2005

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1 Sicurezza e Salute A Bordo delle Imbarcazioni da Pesca Pescara 15 aprile

2 Dipartimento di prevenzione Ufficio tutela della salute nei luoghi di lavoro 2

3 Decreto Legislativo n 271/99n Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionale, a norma della L. 485/98 3

4 Le basi della normativa sulla sicurezza Art C. Civile L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro Art. 32 Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti Art. 41 Costituzione L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana 4

5 Le Norme D. Lgs.. 271/99 Sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali D. Lgs.. 272/99 Sicurezza e salute dei lavoratori nell espletamento espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale D-Lgs.. 298/99 Prescrizioni minime di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca 5 Dpr 547/55

6 Si applicano Quando ci sono lavoratori marittimi imbarcati Navi da pesca con a bordo il solo comandante socio di cooperativa armatrice Navi da pesca con a bordo l armatore ed il solo comandante 6

7 Non si applicano Navi da pesca sportiva Navi da pesca turismo con a bordo il solo comandante- armatore Navi da pesca con a bordo il solo comandante armatore Navi da pesca date in uso con a bordo il solo comandante 7

8 I soggetti coinvolti Interni al rapporto di lavoro Armatore Comandante della nave Lavoratore marittimo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Addetti SPP Rappresentante alla sicurezza dell ambiente di lavoro Addetti emergenza Esterni al rapporto di lavoro Medico competente Progettista Fabbricante Installatore Venditore e fornitore Personale di Vigilanza ed Ispezione 8

9 I soggetti responsabili Armatore Comandante della nave RSPP Medico competente 9

10 ARMATORE Il responsabile dell esercizio esercizio dell impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l equipaggiol 10

11 Comandante della Nave Persona cui è affidato il comando della nave 11

12 Medico Competente Medico in possesso di uno dei seguenti titoli: Specializzazione in medicina del lavoro o preventiva o tossicologia industriale o in igiene industriale, igiene pubblica, medicina legale 12

13 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Persona designata dall armatore armatore tra il personale di bordo al fine di attuare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro Per le navi di lunghezza inferiore a 24 m. o con equipaggio fino a sei unità tale figura può essere nominata tra il personale armatoriale di terra 13

14 LAVORATORE MARITTIMO QUALSIASI PERSONA FACENTE PARTE DELL EQUIPAGGIO EQUIPAGGIO CHE SVOLGE, A QUALSIASI TITOLO, ATTIVITA LAVORATIVA A BORDO DI UNA NAVE DA PESCA 14

15 Cooperative Se i lavoratori autonomi si associano in cooperativa, gli obblighi penali spettano ai legali rappresentanti della cooperativa 15

16 Misure Generali di Tutela (art. 5 D. Lgs.. 271/99) Eliminazione e/o riduzione dei rischi alla fonte Programmazione delle attività di prevenzione Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è Utilizzo di principi ergonomici 16

17 Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali Limitazione nell impiego degli agenti chimici, fisici e biologici Controllo sanitario dei lavoratori Allontanamento del marittimo dall esposizione a rischio per motivi sanitari Adozione di idonee misure igieniche 17

18 Predisposizione di misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antincendio, abbandono della nave e di pericolo grave ed immediato Impiego di idonea segnaletica di sicurezza Corretta e regolare manutenzione di tutti gli ambienti, attrezzature e dispositivi di sicurezza 18

19 Informazione,formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori Istruzione per i lavoratori adeguata all attivit attività lavorativa da svolgere Le misure relative alla prevenzione sono a carico dell armatore 19

20 Obblighi dell Armatore Valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori predisponendo il piano di sicurezza dell ambiente di lavoro che deve contenere: Progetto dettagliato dell unit unità Specifica tecnica Relazione tecnica sulla valutazione dei rischi 20

21 L armatore invia al Ministero il piano di sicurezza redatto da personale tecnico delle costruzioni navali Per le navi di stazza lorda fino a 200 e le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 m. o con equipaggio fino a 6 unità,, il piano di sicurezza può essere autocertificato dall armatore armatore o dal proprietario, non va inviato al Ministero ma conservato a bordo a disposizione degli organi di vigilanza 21

22 Valutazione dei rischi Chiara nella descrizione dei locali, delle apparecchiature, degli impianti Specifica e congrua al tipo di pesca Puntuale nella descrizione delle mansioni Completa nella individuazione dei fattori di rischio Deve individuare i rischi residui Prevedere le azioni di miglioramento e i tempi di attuazione Tener conto della variabilità delle condizioni operative 22

23 L armatore ed il comandante devono: Designare il R.S.P.P. Designare gli addetti al Serv. Prev.. e Prot. Designare il Medico competente Organizzare il lavoro a bordo Formare ed informare i lavoratori Limitare gli esposti a agenti nocivi Fornire i D.P.I. Informare i lavoratori sulle procedure per le emergenze Richiedere ai lavoratori l osservanza l delle norme 23

24 Tenere a bordo ed aggiornare il registro degli infortuni Garantire la regolare manutenzione tecnica delle attrezzature Permettere ai lavoratori di verificare l applicazione delle misure di sicurezza Attuare le misure tecniche ed organizzative per ridurre i rischi L armatore non può delegare gli adempimenti: Predisposizione del piano di sicurezza Invio del piano al Ministero Aggiornamento del piano di sicurezza Autocertificazione del piano Designazione del R.S.P.P. 24

25 Obblighi del Comandante della Nave Oltre a quanto previsto dal codice della navigazione D E V E Emettere procedure ed istruzioni per l equipaggio l per l igiene l e la sicurezza del lavoro Segnalare all armatore armatore deficienze che possano compromettere la sicurezza a bordo Valutare e comunicare all armatore armatore la tipologia degli infortuni Designare i marittimi incaricati delle emergenze Informare l armatore l del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza 25

26 Obblighi del lavoratore marittimo Osservare le misure imposte dall Armatore e dal Comandante ai fini dell igiene e sicurezza Non compiere operazioni che possano compromettere la sicurezza propria o altrui Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI Segnalare al Comandante o al RSPP eventuali anomalie Cooperare all attuazione attuazione delle prescrizioni impartite dagli Organi di Vigilanza Sottoporsi ai controlli sanitari Attuare le procedure di emergenza 26

27 Servizio di prevenzione e protezione L armatore designa tra il personale di bordo una o più persone per il servizio di prevenzione Per le navi di stazza lorda fino a 200 e le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 m. o con equipaggio fino a 6 unità,, il servizio di prevenzione può essere istituito a terra 27

28 Servizio di Prevenzione e Protezione a bordo Collabora con il Comandante e il R. S. P. P. Segnala al R. S. P. P. deficienze ed anomalie riscontrate Individua i fattori di rischio connessi all attivit attività lavorativa svolta Individua con l armatore l le misure di igiene e sicurezza Esamina gli infortuni verificatisi Informa l equipaggio l sui problemi inerenti l igiene e la sicurezza del lavoro Propone programmi di formazione ed informazione 28

29 Riunione periodica di prevenzione L armatore, tramite il SPP, deve convocare almeno una volta l anno, l una riunione alla quale partecipano il Comandante, l RSPP l e il rappresentante alla sicurezza per esaminare: Le misure igieniche e di sicurezza L idoneità dei mezzi di protezione I programmi di formazione ed informazione Eventuali variazioni delle situazioni di rischio Della riunione viene redatto apposito verbale 29

30 Informazione e Formazione dei lavoratori L Armatore ed il Comandante provvedono affinché ciascun lavoratore imbarcato riceva adeguata formazione su: I rischi per la sicurezza e la salute Le misure e le attività di protezione adottate I pericoli connessi all uso di sostanze e preparati pericolosi Le procedure che riguardano il pronto soccorso, l antincendio l e l evacuazionel L RSPP a bordo e il medico competente 30

31 La formazione deve avvenire in occasione: Dell imbarco Del trasferimento o cambio di mansioni Dell introduzione di nuove attrezzature o nuove sostanze La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all evoluzione dei rischi 31

32 Documenti a terra Attestazione di avvenuta formazione, informazione, addestramento Attestazione consegna dpi Documentazione relativa al controllo sanitario Verbali sopralluogo medico competente Registro infortuni 32

33 Medico Competente Collabora con l armatore l ed il servizio di prevenzione e protezione Effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica Istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari e sui risultati e, a richiesta, rilascia copia della documentazione sanitaria 33

34 Comunica in occasione della riunione periodica i risultati anonimi collettivi degli accertamenti effettuati Visita i luoghi di lavoro almeno due volte l annol Effettua le visite mediche richieste dai lavoratori Informa l armatore l in caso di giudizio di idoneità con limitazioni o inidoneità Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso all Ufficio di sanita marittima 34

35 Infortuni L armatore, sulla base di quanto indicato dal servizio di prevenzione e protezione, segnala l infortunio l all autorit autorità marittima,all istituto istituto assicuratore, all azienda azienda sanitaria locale del compartimento d iscrizione d della nave 35

36 Organi di vigilanza Autorità Marittima AUSL Ufficio di Sanità Marittima 36

37 Autorità Marittima Organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione e, all estero, le autorità consolari 37

38 AUSL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio tutela della salute nei luoghi di lavoro 38

39 Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea Organo del Ministero della Salute con competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori a bordo di navi ed in ambito portuale 39

40 Commissione territoriale Il Direttore marittimo istituisce le commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo 40

41 Commissione territoriale (composizione) Ufficiale responsabile della sezione sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto Medico di porto o medico designato dall Ufficio di Sanità Marittima Un rappresentante della ASL Un ingegnere o capo tecnico, dipendente del Ministero Due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare Due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori 41

42 Commissione territoriale (funzioni) Effettuare le visite previste dall art. art. 18 (visita iniziale, periodica e occasionale) Effettuare visite occasionali per rilevare le condizioni tecniche ed igieniche delle navi mercantili e da pesca, numero e condizioni di lavoro dei marittimi imbarcati, il numero e le cause degli infortuni Formulare proposte al Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro Effettuare accertamenti preliminari durante i lavori di costruzione o trasformazione delle navi Vigilare sulla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro Inviare al Comitato tecnico una relazione sull attivit attività di vigilanza effettuata 42

43 Visite Iniziale Per le navi o unità mercantili nazionali nuove Per le navi da pesca nuove di lunghezza superiore ai 24 m Periodica Per le navi o unità mercantili nazionali esistenti di stazza lorda superiore a 200 Per le navi da pesca esistenti di lunghezza superiore a 24 m 43

44 Occasionale Per le navi o unità mercantili nazionali nuove ed esistenti Per le navi da pesca nuove ed esistenti Per le navi adibite al servizio di pilotaggio e e per quelle adibite a servizio di rimorchio in ambito portuale Per le navi in regime di sospensione temporanea di bandiera Per le navi o unità mercantili straniere 44

45 Visita occasionale attivata da: Autorià marittima Ausl Rappresentanti organizzazioni sindacali Rappresentanti degli armatori (preventiva) Direttamente dai lavoratori 45

46 Certificato di sicurezza Rilasciato dal Ministero Rilasciato dall Autorit Autorità marittima 46

47 Sanzioni amministrative Provvede l Autoritl Autorità Marittima 47

48 Sanzioni penali Ai sensi del D.Lgs 758/94 Provvedono gli organi di vigilanza in coordinamento tra di loro 48

49 Struttura di terra Superare le difficoltà di sovrapposizione dei ruoli Essere punto di raccordo tra linea operativa e linea consultiva Organizzare una gestione integrata di alcune funzioni Facilitare il dialogo tra armatori e organi di vigilanza Essere punto di riferimento per tutta la categoria Assicurare più facilmente risorse adeguate a costi sostenibili 49

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