Differenza tra clausola Claims made pura e Claims made mista

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Differenza tra clausola Claims made pura e Claims made mista"

Transcript

1 Avv. Francesco Napolitano Viale Augusto Napoli - Tel Fax: E_Mail: francesconapolitano1@avvocatinapoli.legalmail.it Differenza tra clausola Claims made pura e Claims made mista Nell ambito del diritto assicurativo, la garanzia impropria invocata dall assicurato nei giudizi di responsabilità professionale ha assunto nel corso degli anni particolare rilievo, stante l evoluzione giurisprudenziale che ha subito l interpretazione della c.d. clausola claim made. La locuzione claims made è un espressione inglese che potrebbe tradursi con a richiesta fatta ed è uno dei due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi (con esclusione delle polizze per responsabilità derivante da circolazione di veicoli di a motore; quest'ultimo tipo di polizza è infatti rigidamente vincolato da un'articolata normativa sulla responsabilità civile obbligatoria). In sostanza, con il regime di claims made si assume che il sinistro venga attivato dalla richiesta di risarcimento che l assicuratore riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. La differenza tra una polizza assicurativa in regime claims made ed una in regime loss occurrence è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l'errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell'errore professionale può passare molto tempo. Con una polizza loss occurrence affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell'errore professionale; con una polizza claims made pura, il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.

2 Da circa un decennio la giurisprudenza è alla ricerca di una comune impostazione, sulla valutazione delle clausole claims made, che hanno scalzato la precedente prassi assicurativa che applicava, alle polizze assicurative soprattutto in materia di responsabilità professionale, le clausole loss occurrence. L orientamento giurisprudenziale maggioritario (Corte d'appello di Roma, Sezione III, Sentenza 18 gennaio 2012, n. 312 e e dal Tribunale di Milano V Sezione Civile Sent. inedita n. 3527/2010 del ), ha negato che l inserimento della clausola contrattuale renda automaticamente il contratto atipico, la clausola claims made non solo non si pone in deroga alla previsione del dettato codicistico ex art cod. civ., ma ne integra semplicemente il precetto, al pari della clausola loss occurrence, secondo che i contraenti adottino l una o l altra prospettiva. La clausola claims made non modifica e non elimina la natura aleatoria del contratto, né l oggetto, che continua ad essere rappresentato dal fatto illecito dedotto nella polizza ; la clausola così come prevista si limita semplicemente a condizionare l operatività alla circostanza che il danneggiato avanzi la relativa richiesta di risarcimento nel periodo di vigenza della polizza. Dello stesso avviso è la Sentenza della Corte d'appello di Roma, Sezione III, n. 312/2012, la quale (contrariamente a quanto enunciato dalla Suprema Corte nell interpretazione dell art c.c., che fa coincidere il fatto illecito accaduto durante il tempo dell assicurazione con il fatto fatto illecito dell assicurato dal quale sorge l obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo ) sostiene che, può agevolmente obiettarsi che il fatto illecito dell assicurato non fa di per sé divenire attuale l obbligazione di garanzia dell assicuratore, fin tanto che il terzo non avanzi la propria pretesa risarcitoria. Pertanto il fatto illecito, secondo la sentenza in commento, coincide con la richiesta risarcitoria, rendendo attuale quel danno accaduto, ma non ancora noto. Quindi, la clausola claims made non solo non si pone in deroga alla previsione del dettato codicistico ex art cod. civ., ma ne integra semplicemente il precetto, al pari della clausola loss occurrence, secondo che i contraenti adottino l una o l altra prospettiva. con la Sentenza n. 562/05, la Cassazione ha affermato che la clausola è lecita, ma vessatoria, dal momento che comporta per l assicuratore un evidente limitazione di responsabilità. Di conseguenza è necessaria l approvazione scritta del contraente. Che tale sentenza fosse stata oggetto di numerose critiche non è un mistero e raramente, infatti, l indirizzo indicato dalla Suprema Corte ha avuto così scarso seguito. Con la sentenza n /07 il Tribunale di Roma, completamente in controtendenza, ha addirittura precisato che la clausola claims made è nulla.. I giudici romani, fondando la loro analisi sul concetto di rischio, elemento essenziale del contratto assicurativo, hanno affermato che esso deve preesistere alla stipula del contratto, e perdurare dopo tale

3 momento ; in caso contrario, la previsione legislativa applicabile sarebbe quella di cui all art c.c., che ipotizza: 1. il caso in cui il rischio non è mai esistito, (circostanza ravvisabile solo nell assicurazione contro i danni quando la res oggetto dell interesse protetto non esiste) e quindi l assicurazione non è mai stata esposta al pregiudizio; 2. il caso in cui il rischio abbia cessato di esistere prima della stipula del contratto. Pertanto la nullità della clausola sarebbe determinata dal fatto che, essendo il rischio rappresentato dalla commissione di illeciti colposi da parte dell assicurato, consente l indennizzabilità di quel rischio già verificatosi al momento della stipula del contratto. Sul punto, il Tribunale di Milano con la recente sentenza n. 2738/11 ha precisato che appaiono lecite tutte le clausole in cui si intende assicurare anche un periodo antecedente alla stipulazione del contratto, alla condizione che vi sia un alea di incertezza indispensabile nel contratto di assicurazione. Quindi, affinché la clausola claims made abbia effetti retroattivi rispetto alla data di stipula del contratto assicurativo e l elemento rischio sia fatto salvo è necessario, al momento della stipula, o che entrambe le parti ignorino che prima della stessa abbia avuto inizio la serie causale dannosa, oppure che solo parte assicurata lo ignori, ma non gli sia giunta alcuna richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo. Invero, secondo l orientamento seguito dal Tribunale di Milano, il rischio può essere sia quello strictu sensu relativo al danno, sia una serie di elementi, che pur non essendo effettivamente dannosi, rendono lo stesso attuale: se il terzo formulerà una richiesta risarcitoria, quale sarà l entità, quali ripercussioni potrà avere ecc. L orientamento maggiormente seguito, e che evidentemente soddisfa la giurisprudenza di merito, è quello che sdoppia la fattispecie della clausola claims made prevedendone una c.d. pura ed una spuria. Per orientamento maggioritario, la clausola pura, non solo non renderebbe il contratto atipico (Sent. Trib. Milano 3527/10), ma sarebbe da ritenersi legittima quando, durante il periodo di vigenza del contratto, ogni richiesta danni pervenuta all'assicurato sia considerata valida fino alla prescrizione del diritto del danneggiato. Il Tribunale di Milano ha precisato che con la clausola claims made pura si ha la copertura dei rischi relativi a tutte le eventuali richieste di risarcimento che dovessero pervenire nel corso della durata della polizza assicurativa stessa, senza che possa essere sollevata alcuna eccezione in ordine al momento in cui si procede con la richiesta di indennizzo e l effettiva data in cui si è verificato il danno. Inoltre la clausola avrebbe tutte le caratteristiche di validità del caso e non si verificherebbe neppure una configurazione vessatoria per l assicurato, dal momento che ben si adatterebbe alle necessità di quest ultimo senza limitare la responsabilità dell assicuratore. La pronuncia in commento (Corte App. Roma, Sez. III, n. 312/12 cit.) sposa completamente l orientamento ora delineato, e addirittura ne rinforza il valore precisando che se la clausola ha lo

4 scopo di individuare e circoscrivere l oggetto del contratto, ma non di limitare la responsabilità dell assicuratore, essa si pone completamente al di fuori delle clausole vessatorie, sia per gli effetti dell art c.c., sia con riguardo alla disciplina di tutela del consumatore. Il giudice di secondo grado ha fondato tale conclusione sull assunto che la clausola claims made non comporta un restringimento della responsabilità dell assicuratore, ma concorre semplicemente alla determinazione dell oggetto del contratto. Infatti, secondo il Giudice di secondo grado, le clausole vessatorie sono solo quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell inadempimento, o che escludono il rischio del garantito, mentre, nel caso delle clausole claims made, l assicurato può garantirsi non solo dagli errori professionali posteriori alla vigenza del contratto, ma anche da quelli precedenti, purchè non ne sia consapevole. A quanto sembra la giurisprudenza tende ad essere flessibile e duttile alle innovazioni contrattuali, tentando di conciliare la tutela delle parti e l adeguamento all ordinamento codicistico. A parere di chi scrive, la giurisprudenza, correttamente si è mossa lungo i binari degli elementi del contratto assicurativo (il rischio, il fatto dannoso, la richiesta risarcitoria e l alea), valutandoli volta per volta, al fine di verificare se fossero compatibili con la clausola claim made.. Le clausole claims made, pertanto, pongono una regolamentazione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile derogatoria rispetto a quella di cui all'art co. 1 cod. civ. a mente del quale tale contratto copre i rischi relativi ai fatti che si verificano durante il periodo di esplicazione degli effetti della polizza assicurativa, a prescindere, dunque, dalla dislocazione temporale della richiesta risarcitoria che può sopravvenire anche a distanza di tempo. La clausola claims made pura stabilisce, invece, che il contratto assicurativo copra i rischi relativi a tutte le richieste di risarcimento che pervengono durante il periodo di vigenza della polizza a prescindere dalla data della verificazione dell'evento produttivo di danno. In tale versione pura, la clausola è valida, non rende il contratto atipico e non è neppure vessatoria potendo, al contrario, rispondere meglio alle esigenze di volta in volta cangianti dell'assicurato. In tale guisa il Tribunale di Milano (sentenza n. 3527/10) si discosta dall'orientamento della Suprema Corte che, pur valutando la liceità della clausola, aveva tuttavia ritenuto la stessa idonea a modificare il tipo legale di cui all'art cod. civ., riconducendo il contratto di assicurazione per la responsabilità professionale con clausola claims made pura nell'alveo dei contratti atipici con interesse meritevole di tutela. Ricapitolando, quindi, sino ad ora la Giurisprudenza dei Tribunali aveva preso spunto dalla decisone del 2005 n 5624 della Cassazione secondo la quale il contratto assicurativo contenente la clausola claims made (a richiesta fatta) è atipico, in quanto difforme dallo schema previsto dall'art cod. civ. Su questa linea la clausola veniva ritenuta di volta in volta vessatoria oppure nulla.

5 Con la conseguenza che, in caso di nullità, la clausola verrebbe addirittura sostituita con il regime ordinario dell' art cod. civ., trasformando il contratto da claims made a loss occurence (insorgenza del danno). I redattori delle sentenze di cui innanzi hanno dimostrato in primo luogo di avere cognizione della importanza economica e di mercato della clausola, ormai presente nella quasi totalità dei contratti assicurativi dei liberi professionisti, ed operano una diversa e più equilibrata analisi dei suoi contenuti giuridici. In particolare ed in estrema sintesi: si ritiene che il contratto di assicurazione della responsabilità civile contenente claims made costituisca contratto tipico; tale statuizione, determinata dalla deroga (consentita) all art cod. civ., esclude in radice che possa ravvisarsi la nullità della clausola e dell intero contratto; si afferma che la clausola non sia vessatoria e quindi non necessiti di doppia sottoscrizione ai sensi dell art 1341 cod. civ. In tema di validità della garanzia della clausola claims made, si sottopongono all attenzione una serie di pronunce favorevoli ottenute nel corso di procedimenti in cui lo Studio Legale Napolitano ha avuto l onore di rappresentare La Compagnia di Assicurazioni. In tema di claims made, si sottopone all attenzione del lettore una sentenza favorevole ottenuta in un giudizio in cui lo Studio Legale Napolitano ha avuto l onore di rappresentare la Compagnia di Assicurazioni. In particolare, lo Studio Legale Napolitano, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva della propria mandante, stante l art. 1 delle condizioni particolari di contratto, secondo cui l assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all assicurato nel corso di efficacia dell assicurazione stessa e relative a fatti verificatesi nel periodi di validità della garanzia. Il Tribunale di Torre Annunziata, ex Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia, r.g.n. 893/2008, con ordinanza del ha pienamente accolto l eccezione di inoperatività della polizza invocata dalla azienda, formulando un ragionamento logico giuridico inconfutabile. Secondo il redattore dell ordinanza in argomento, non è contestato che, in caso che ci occupa, se il fatto risale al , l'odierna attrice ha formulato, per la prima volta, una richiesta di risarcimento danni solo in data , e cioè dopo la scadenza del periodo di operatività della polizza (31/12/2006): in tal senso, peraltro depone la stessa missiva del indirizzata alla compagnia La clausola in esame rientra pacificamente tra quelle c.d. claims made, ossia a richiesta fatta. Il contratto contenente la clausola claims made offre la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che pervengono all assicurato durante il periodo di vigenza della polizza, indipendentemente sia dal

6 momento in cui si è verificato il rischio dedotto nel contratto, sia dal momento in cui si è prodotto un danno in capo al terzo. Pertanto, la clausola in esame estende l operatività della garanzia assicurativa anche a tutti i fatti colposi posti in essere prima della stipulazione della polizza (nella fattispecie concreta) fino a dieci anni precedenti (termine di prescrizione entro il quale il terzo potrà proporre una richiesta di risarcimento. Il contratto di assicurazione, contenente una clausola claims made, non rientra nel tenore letterale di cui all art primo comma cod. civ. In particolare, l'inciso - "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione" - collega direttamente il sorgere dell'obbligo in capo all'assicuratore al comportamento colposo posto in essere durante il periodo di vigenza della polizza, e non alla richiesta di risarcimento, come previsto invece dalla clausola in esame. Pertanto, risulta pacifico che la clausola claims made deroga al primo comma del citato articolo: tale deroga è lecita, e ciò per più ragioni. In primo luogo, va osservato che l'art cod. civ. dispone l'inderogabilità della disciplina prevista ai commi terzo e quarto dell'art cod. civ.; conseguentemente, il primo comma di questo articolo è certamente derogabile. In secondo luogo, non merita pregio neppure la tesi secondo cui la disposizione in esame sia da considerarsi implicitamente inderogabile, in quanto "norma primaria e imperativa, di immediata applicazione" (Tribunale di Bologna, n.3318). Occorre, infatti, evidenziare che l'inderogabilità prevista dall'art cod. civ. opera esclusivamente in senso favorevole all'assicurato, e non è neppure sostenibile (come si spiegherà più avanti) la tesi secondo cui la suddetta clausola sarebbe sempre svantaggio sa per l'assicurato. Nella fattispecie in esame, la clausola, quindi, deroga nei termini anzidetti all' art cod. civ. Detta clausola claims made, peraltro, non comporta né una diversa natura del rischio oggetto del contratto assicurativo, né il venir meno del rischio stesso. In realtà, oggetto della copertura assicurativa rimane il fatto colposo dedotto in polizza. Tuttavia, tale fatto, generatore del danno, diviene "rilevante" soltanto nell'ipotesi in cui la richiesta di risarcimento del danno (in conseguenza di tale fatto) pervenga all'assicurato "durante il tempo dell'assicurazione". In definitiva, nonostante il rischio dedotto si riferisca direttamente all eventualità che il terzo avanzi una richiesta di risarcimento e - solo indirettamente al verificarsi del comportamento colposo, l oggetto della garanzia assicurativa rimane pur sempre quest ultimo, ovvero il fatto illecito dedotto in polizza. Consegue a quanto esposto che il contratto di assicurazione della R.C. contenente claims made è tipico. Questa statuizione determina una deroga (consentita) all art cod. civ., esclude in radice che possa

7 ravvisarsi la eccepita nullità della clausola e dell intero contratto. In ogni caso, anche a voler ritenere l atipicità del negozio, deve dichiararsi certamente sussistente un interesse lecito e meritevole di tutela ex art cod. civ., in capo ad entrambi i contraenti, alla stipulazione di un contratto contenente la clausola claims made (come del resto riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza n. 5624/2005). Infatti, il danneggiato può avvalersi di tale clausola per ottenere una copertura assicurativa in relazione a fatti verificatisi precedentemente rispetto alla stipulazione della polizza (particolarmente utile se l'assicurato non fosse coperto da altra polizza per il periodo indicato). L'assicuratore, invece, si avvale di questo nuovo schema contrattuale per gestire in maniera più idonea le riserve e per adeguare l'ammontare dei premi richiesti ai massimali di polizza. Occorre ora valutare se la clausola in esame debba essere ritenuta vessatoria e pertanto assoggettabile alla disciplina di cui all'art c. 2 cod. civ.. Alcune pronunce giurisprudenziali hanno motivato la necessità della specifica approvazione per iscritto al fine di richiamare l'attenzione dell'assicurato sul particolare assetto di interessi disciplinato con la clausola claims made. La Corte di Cassazione ha correttamente affermato che la clausola in esame non è di per sé limitativa della responsabilità ex art c.c., e la sua eventuale vessatorietà dipende dallo specifico contenuto che in concreto le parti abbiano inteso attribuirle (apprezzamento rimesso al giudice di merito). Ha inoltre aggiunto che "una clausola contrattuale può essere ricompresa tra quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che l'ha predisposta a condizione che essa restringa (ad es. sotto il profilo quantitativo, spaziale o temporale) l'ambito di responsabilità così come fissato, con più ampia estensione, da precetti normativi" (Cass. Civ. n. 5624/05); "non possono, pertanto, qualificarsi vessatorie quelle clausole che abbiano, per contenuto, una mera detenni nazione della effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione" (Cass. n del 16 giugno 1997). Alla luce dei citati principi di diritto, a dire del Tribunale di Castellammare ritiene che la clausola claims made c.d. pura. di per sé non sia vessatoria, perché non limitativa della responsabilità. Infatti, nel regime ordinario ex art 1917 cod. civ. (contratto c.d. loss occurrence) l'assicurato copre la propria responsabilità in relazione ai rischi che si verificano durante il periodo di efficacia della polizza, ma può far valere tale copertura assicurativa (relativa al fatto commesso durante il periodo di efficacia della polizza, di solito annuale) fino al termine di prescrizione del diritto del terzo di proporre una richiesta di risarcimento danni (nella specie, poiché trattasi di responsabilità medica, addirittura fino a 10 anni successivi). In presenza della clausola claims made c.d. pura, invece, l'assicurazione copre le richieste di risarcimento del danno pervenute all assicurato nel periodo (di regola annuale) di efficacia della polizza, ma relativamente a tutti i rischi (dedotti m polizza) verificatisi nel decennio precedente, cioè fino al

8 momento in cui esso assicurato potrà ritualmente eccepire la prescrizione del diritto del danneggiato di chiedere il risarcimento del danno. È di tutta evidenza che talora potrebbe essere addirittura vantaggioso per l'assicurato stipulare la polizza contenente la clausola claims made (si pensi all'ipotesi in cui l'assicurato sia in tutto o in parte privo di copertura assicurativa per i fatti illeciti eventualmente posti in essere in epoca anteriore alla stipulazione della polizza). Ma quid iuris, invece, nell' ipotesi di clausola claims made inserita in un sistema c.d. misto? Questa ipotesi ricorre laddove la clausola in esame sia utilizzata congiuntamente con una diversa clausola, loss occurrence o act committed, spesso proprio al fine di limitare l'estensione della garanzia, che si produrrebbe con l'applicazione della claims made c.d. pura. In particolare, si verifica spesso l'ipotesi - come quella in esame - in cui la clausola escluda dalla copertura assicurativa i rischi (condotte colpose e/o eventi dannosi) verificatisi oltre i due-tre anni (o anche più) precedenti alla stipulazione della polizza, fermo restando che la denuncia del terzo deve pervenire all'assicurato durante il periodo di vigenza della stessa; nel caso di specie, in particolare, l'estensione della garanzia vale per i fatti verificati si non già a partire dal decennio antecedente la stipula della polizza ( ), e cioè a far data dal , bensì per i fatti verificatisi dal Certamente in queste ipotesi, come quella in esame, si determina una limitazione di responsabilità (in relazione ai rischi dedotti e/o al tempo in cui gli stessi si siano verificati) che riduce il lasso di tempo (altrimenti decennale, fino al decorso della prescrizione) entro il quale rimane fermo l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato. Consegue che la clausola in esame debba essere qualificata come vessatoria, e richiede, quindi, la specifica approvazione per iscritto ex art co. 2, cod. civ. È incontroverso che, nella vicenda in oggetto, la clausola non sia stata specificatamente approvata. Il convenuto facendo valere la vessatorietà della clausola ha eccepito la nullità e/o l'inefficacia dell'intera clausola c1aims made. Il Tribunale di Torre Annunziata, ex Tribunale di C/mare, non ha ritenuto valide dette controeccezioni dell assicurato. L'inefficacia prevista dall'art c.2 deve incidere esclusivamente sulla parte della clausola che comporta una limitazione della responsabilità. Se si adottasse, dunque, il regime ordinario si violerebbe la libera estrinsecazione dell autonomia negoziale delle parti. Appare, quindi, più coerente con la volontà negoziale manifestata dalle parti applicare la disciplina prevista dalla citata clausola claims made c.d. pura. Inoltre, la nullità dell'intera clausola potrebbe addirittura comportare un'alterazione del rapporto

9 sinallagmatico: l'assicurato potrebbe scegliere se far operare la copertura assicurativa per coprire i rischi verificatisi nei dieci anni precedenti alla stipulazione della polizza, ovvero, facendo valere la nullità dell'intera clausola claims made, potrebbe coprire così anche le condotte colpose poste in essere durante il periodo di vigenza del contratto, in relazione a tutte le richieste di risarcimento effettuate fino alla prescrizione del diritto del terzo danneggiato In definitiva, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie concreta, debba dichiararsi la vessatorietà e la conseguente inefficacia della limitazione di responsabilità contenuta nella seconda parte dell' art. 1 delle condizioni particolari della polizza, e cioè nella parte in cui si estende la copertura assicurati va ai fatti " verificatisi dal " e non anche a quelli verificatisi dal Tuttavia, poiché la richiesta di risarcimento all'assicurato è stata pacificamente effettuata oltre il periodo di efficacia della polizza, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dal convenuto nei confronti della Compagnia, rappresentata dallo Studio Legale Napolitano.

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 AMBITO ASSICURARSI COME. CIRCA IL PROBLEMA DELLA COLPA GRAVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROBLEMI DI COPERTURA ASSICURATIVA. Responsabilità del

Dettagli

Definizione, tipologie e struttura negoziale (1)

Definizione, tipologie e struttura negoziale (1) LE POLIZZE FIDEIUSSORIE INQUADRAMENTO GIURIDICO E TEMATICHE OPERATIVE AVV. MATTEO BET DOTTORE DI RICERCA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 0 Definizione, tipologie e struttura negoziale (1) E il contratto

Dettagli

LOSS OCCURRENCE (insorgenza del danno) CLAIMS MADE (a richiesta fatta)

LOSS OCCURRENCE (insorgenza del danno) CLAIMS MADE (a richiesta fatta) LOSS OCCURRENCE (insorgenza del danno) E CLAIMS MADE (a richiesta fatta) Questi termini, utilizzati per le coperture di responsabilità civile, identificano la validità della copertura assicurativa in funzione

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma, Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

LA SURROGA DELL ASSICURATORE

LA SURROGA DELL ASSICURATORE LA SURROGA DELL ASSICURATORE L ASSICURATORE CHE HA PAGATO L INDENNITÀ È SURROGATO, FINO ALLA CONCORRENZA DELL AMMONTARE DI ESSA NEI DIRITTI DELL ASSICURATO VERSO I TERZI RESPONSABILI. (Art. 1916 C.C.)

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 A VV. I TALO PARTENZA IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 Il lontano passato: responsabilità extracontrattuale Il paziente che si riteneva danneggiato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

INDICE SOMMARIO PROFILO STORICO-COMPARATISTICO

INDICE SOMMARIO PROFILO STORICO-COMPARATISTICO INDICE SOMMARIO CAPITOLO I PROFILO STORICO-COMPARATISTICO 1. Premessa.... 1 2. L assicurazione a sinistro seguito nelle ordinanze e negli statuti dei secoli XV, XVI e XVII: la presunzione di conoscenza

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

1) SULL OPERATIVITA IN PRIMO O SECONDO RISCHIO DELLE DUE

1) SULL OPERATIVITA IN PRIMO O SECONDO RISCHIO DELLE DUE A.- POLIZZA R.C. PROFESSIONALE 1) SULL OPERATIVITA IN PRIMO O SECONDO RISCHIO DELLE DUE POLIZZE. La polizza Assicuratrice Milanese spa regolamenta il profilo in esame all art. 16 n. 2 delle condizioni

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità

Dettagli

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009 RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

CORTE APPELLO TORINO 16 NOVEMBRE 2009 (E. Goria v/ Banca Fideuram S.p.A., Eurizon Vita S.p.A., P. Vercelli): con

CORTE APPELLO TORINO 16 NOVEMBRE 2009 (E. Goria v/ Banca Fideuram S.p.A., Eurizon Vita S.p.A., P. Vercelli): con CORTE APPELLO TORINO 16 NOVEMBRE 2009 (E. Goria v/ Banca Fideuram S.p.A., Eurizon Vita S.p.A., P. Vercelli): con riferimento alla negoziazione di una polizza unit linked, la Corte d Appello accerta la

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI LUGLIO 2012 Oggetto della Convenzione (1) La polizza tutela il pubblico dipendente, in forza della sua iscrizione alla FP

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

Cos è un consorzio. Aspetti Generali

Cos è un consorzio. Aspetti Generali Cos è un consorzio Cos è un consorzio Aspetti Generali I consorzi stabili sono una particolare categoria di consorzi ex art. 2602 Codice Civile, ai quali si applica la disciplina generale dettata dallo

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

Circolare N.126 del 31 Luglio 2013

Circolare N.126 del 31 Luglio 2013 Circolare N.126 del 31 Luglio 2013 RC professionisti. Dal 15 agosto diventa un obbligo! Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che entro il prossimo 15.08.2013, secondo quanto previsto

Dettagli

Circolare N.120 del 4 Settembre 2012. Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa

Circolare N.120 del 4 Settembre 2012. Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa Circolare N.120 del 4 Settembre 2012 Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa Professioni regolamentate: più tempo per la copertura assicurativa Gentile cliente, con la presente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 52 /E

RISOLUZIONE N. 52 /E RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

LA TUTELA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA Principi generali e linee guida pratiche

LA TUTELA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA Principi generali e linee guida pratiche LA TUTELA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA Principi generali e linee guida pratiche Clinica Universitaria O.I.R.M. S.Anna Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di Torino ed Asti Torino 16 18 ottobre

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri L estensione dell obbligo di assicurazione agli iscritti all Ordine degli ingegneri (art. 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

Dettagli

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO DI RESPONSABILITA SANITARIA Responsabilità contrattuale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso

Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto

Dettagli

PORTATA GENERALE DELLE GARANZIE ASSICURATIVE. Sesto corso di aggiornamento ASSIT

PORTATA GENERALE DELLE GARANZIE ASSICURATIVE. Sesto corso di aggiornamento ASSIT PORTATA GENERALE DELLE GARANZIE ASSICURATIVE RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Delle varie figure professionali : nell ambito e nel limite delle attività e competenze consentite dai regolamenti dei relativi

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Le polizze assicurative in ambito odontoiatrico. Roberto Musso

Le polizze assicurative in ambito odontoiatrico. Roberto Musso Le polizze assicurative in ambito odontoiatrico Roberto Musso L assicurazione della responsabilità civile: una primaria necessità del professionista. In tale contesto il rischio professionale non può più

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. RISOLUZIONE 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 25 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. Con l istanza di

Dettagli

Rinvio obbligo assicurazione R.C. Professionale

Rinvio obbligo assicurazione R.C. Professionale Rinvio obbligo assicurazione R.C. Professionale Il 4 agosto 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di riforma degli ordinamenti professionali. Concessa una proroga di 12 mesi (quindi agosto

Dettagli

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

RINUNCIA ALLA RIVALSA

RINUNCIA ALLA RIVALSA A) La clausola RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 del Codice Civile, verso: - le persone delle quali l assicurato deve rispondere

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (posti in data 3 aprile 2014) Sono stato assunto quale dirigente medico a tempo determinato presso un azienda ospedaliera del SSN, per la sostituzione

Dettagli

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE 331/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 luglio 2008 OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013 RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 23/E. Roma, 19 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 23/E. Roma, 19 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 23/E Roma, 19 febbraio 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Scambio punti nell ambito di operazioni a premio rilevanza ai fini dell imposta sostitutiva di cui all articolo 19, comma

Dettagli

La nuova classificazione dei rifiuti alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione n. 5300/02 del 30.5.2002 Mauro Sanna

La nuova classificazione dei rifiuti alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione n. 5300/02 del 30.5.2002 Mauro Sanna La nuova classificazione dei rifiuti alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione n. 5300/02 del 30.5.2002 Mauro Sanna Ai fini dell applicazione della nuova classificazione dei rifiuti, introdotta

Dettagli

Memorandum : indennità di fine rapporto di agenzia. 1. Si applica l accordo economico collettivo o l art. 1751 c.c.?

Memorandum : indennità di fine rapporto di agenzia. 1. Si applica l accordo economico collettivo o l art. 1751 c.c.? Milano, 4 febbraio 2015 Memorandum : indennità di fine rapporto di agenzia 1. Si applica l accordo economico collettivo o l art. 1751 c.c.? 1.1 L intervento interpretativo della Corte di Giustizia della

Dettagli

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi La responsabilità civile Responsabilità civile verso terzi chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi Responsabilità civile verso i prestatori d opera (RCO)

Dettagli

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010 Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi IL QUESITO Il giudice, a conclusione di una causa tra me ed

Dettagli

Roma, 01 dicembre 2008

Roma, 01 dicembre 2008 RISOLUZIONE N. 456/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 dicembre 2008 Prot.: 2005/ OGGETTO: Interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Acconti relativi a cessione all esportazione

Dettagli

Ministero delle Attività Produttive

Ministero delle Attività Produttive Ministero delle Attività Produttive DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119/E

RISOLUZIONE N. 119/E RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2010 OGGETTO: interpello - articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF Voucher di conciliazione - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 QUESITO

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

Prot. 410/13/cnc/fta Roma, 31 luglio 2013. Oggetto: Assicurazione obbligatoria Responsabilità civile professionale

Prot. 410/13/cnc/fta Roma, 31 luglio 2013. Oggetto: Assicurazione obbligatoria Responsabilità civile professionale Prot. 410/13/cnc/fta Roma, 31 luglio 2013 A Tutti gli Ordini dei Chimici Territoriali A tutti gli iscritti agli Albi dei Chimici Loro Sedi Oggetto: Assicurazione obbligatoria Responsabilità civile professionale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Periodico informativo n. 62/2013

Periodico informativo n. 62/2013 Periodico informativo n. 62/2013 Regime IVA per le locazioni - I chiarimenti Gentile Cliente, dell'agenzia con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza dei recenti

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 209/E

RISOLUZIONE N. 209/E RISOLUZIONE N. 209/E Roma, 18 novembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 Attività di procacciatore d affari Società XY S.p.A.

Dettagli

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE

Dettagli

Spett.le ASSOFIDUCIARIA Via Piemonte, 39 00187 ROMA. Alla cortese attenzione di Dott.ssa Lucia FRASCARELLI. Roma, 3 giugno 2004

Spett.le ASSOFIDUCIARIA Via Piemonte, 39 00187 ROMA. Alla cortese attenzione di Dott.ssa Lucia FRASCARELLI. Roma, 3 giugno 2004 Spett.le ASSOFIDUCIARIA Via Piemonte, 39 00187 ROMA Alla cortese attenzione di Dott.ssa Lucia FRASCARELLI Roma, 3 giugno 2004 Rispondo alla Vostra richiesta di parere in merito all operatività dell art.

Dettagli

Roma, 25 luglio 12 SPETT.LE ISVAP ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VIA DEL QUIRINALE, 21 00187 ROMA

Roma, 25 luglio 12 SPETT.LE ISVAP ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VIA DEL QUIRINALE, 21 00187 ROMA Roma, 25 luglio 12 SPETT.LE ISVAP ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VIA DEL QUIRINALE, 21 00187 ROMA Lo scrivente Roberto Salvi, nella sua qualità di Presidente

Dettagli

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R.

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R. Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R. 116/2007, la legge 166/2008 1 Legge 266/2005 Con legge 266/2005

Dettagli

Con la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di

Con la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di L allaccio alla pubblica fognatura è il presupposto imprescindibile per il pagamento del canone di depurazione ai sensi dell art. 14 della legge Galli? Dubbi ed interpretazioni Franco Giampietro e Sonia

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

Orientamenti di merito Quando l'imposta sulle donazioni si applica al trust

Orientamenti di merito Quando l'imposta sulle donazioni si applica al trust Orientamenti di merito Quando l'imposta sulle donazioni si applica al trust In due recenti sentenze della giurisprudenza di merito viene chiarito che l imposta sulle donazioni e successioni si applica

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI. Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria

MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI. Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI Il presente questionario è relativo alla stipulazione di una polizza Claims Made, in base alla quale la copertura assicurativa riguarderà esclusivamente le richieste

Dettagli