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1 CONTRIBUZIONE PER LA MOBILITÀ di Andrea Bergamini Risorse Umane >> Amministrazione del personale

2 Agli inizi degli anni novanta il legislatore è intervenuto con l intento di introdurre uno strumento in grado di fronteggiare adeguatamente la crisi occupazionale determinatasi a seguito delle numerose riduzioni di personale attuate dalle imprese. A tal fine è stata emanata la legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. Una delle principali strategie utilizzate nella legge è stata di favorire il reingresso lavorativo dei dipendenti licenziati (messi in mobilità) rendendoli fortemente appetibili per le imprese disposte ad assumerli sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Nel primo caso il nuovo datore di lavoro è infatti esentato dal versamento dei contributi previdenziali per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili per altri 12. Nel secondo caso l esenzione è prevista per i primi 18 mesi del rapporto. A fianco di questo forte incentivo per le imprese è stato anche introdotto un ammortizzatore sociale che permette ai lavoratori messi in mobilità di percepire un sostegno economico mensile (indennità di mobilità) per periodi che vanno da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 48 in relazione all età del beneficiario e alla sua ubicazione territoriale (aree del mezzogiorno). Per finanziare questo doppio sistema di sostegno sono state previste due forme di contribuzione: contribuzione corrente, che prevede il versamento sulla denuncia mensile DM10 del contributo di mobilità pari allo 0,30%, a completo carico del datore di lavoro, da applicare alle retribuzioni soggette all assicurazione sulla disoccupazione; contribuzione una tantum (cd. tassa di ingresso alla mobilità), dovuta dalle imprese che attivano le procedure per la messa in mobilità dei lavoratori. CONTRIBUZIONE CORRENTE Datori di lavoro interessati Tale contribuzione è dovuta solo dalle imprese che rientrano nel campo di applicazione della Cigs (cassa integrazione straordinaria) ad esclusione delle imprese edili (anche se artigiane dell indotto). In generale si tratta delle imprese industriali, comprese quelle lapidee, a condizione che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre che precede il mese per il quale si effettua il versamento dei contributi. A queste vanno aggiunte imprese appartenenti a settori particolari: imprese artigiane, comprese quelle lapidee, dell indotto: a condizione che abbiano occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Per essere considerate dell indotto è necessario che nel biennio precedente abbiano emesso fatture per oltre il 50% del totale nei confronti di una sola impresa committente rientrante nella disciplina Cigs, in relazione a contratti di esecuzione di opere, prestazioni di servizi, produzione di beni e semilavorati costituenti l oggetto dell attività produttiva o commerciale della medesima impresa committente; imprese commerciali con più di 200 dipendenti: si tratta delle imprese commerciali in senso stretto classificate dall Inps con i C.S.C. rientranti nei gruppi 701XX e 702XX. A queste vanno aggiunte anche le imprese che operano nei servizi logistici per conto terzi inquadrate con C.S.C poiché la loro attività è stata riconosciuta dall Inps di natura commerciale; imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti: l obbligo contributivo per queste aziende non è a regime ma viene disposto anno per anno con interventi specifici. Per l anno 2006 l intervento della Cigs/mobilità è già stato prorogato dalla legge finanziaria. I limiti dimensionali si computano con le stesse modalità delle altre imprese commerciali; Pagina 2 di 11

3 imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti: anche in questo caso l obbligo contributivo viene disposto anno per anno ed è stato prorogato anche per il I limiti dimensionali si computano come per la generalità delle imprese industriali; imprese di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici che occupano più di 50 addetti: anche in questo settore l intervento della Cigs/mobilità non è strutturale ma viene finanziato anno per anno. Per quanto concerne il 2006 l intervento è già stato ripristinato dalla legge finanziaria; imprese appaltatrici di servizi di mensa con più di 15 dipendenti: in questo caso la contribuzione alla Cigs/mobilità è permanente al verificarsi del superamento del limite dimensionale dei 15 dipendenti calcolato secondo le modalità previste per la generalità delle imprese industriali. Tale elencazione non è da ritenersi esaustiva poiché può essere integrata a seguito di provvedimenti emanati volta per volta, per settori specifici in difficoltà occupazionale non rientranti tra quelli citati. Va inoltre precisato che la contribuzione per la Cigs è dovuta anche dalle imprese appaltatrici di servizi di pulizia con più di 15 dipendenti diverse da quelle già inquadrate nel settore dell industria che però non sono incluse nell elencazione in quanto non tenute al versamento della contribuzione per la mobilità. COMPUTO DEI LIMITI DIMENSIONALI Come detto, la contribuzione per la Cigs/mobilità è dovuta al raggiungimento di determinati limiti dimensionali che si differenziano in relazione al settore economico interessato: limite di 15 dipendenti nel semestre precedente quello cui si riferisce la denuncia contributiva: imprese appartenenti al settore industriale, artigiani dell indotto, imprese appaltatrici di servizi di mensa, imprese di vigilanza; limite dei 51 dipendenti nel mese cui si riferisce la denuncia contributiva: imprese commerciali, servizi logistici c/terzi, agenzie di viaggio e turismo compreso gli operatori turistici. In entrambi i casi, l Inps ha precisato che per i datori di lavoro che esercitano attività plurime con separati inquadramenti (es. una posizione nell industria e una nel commercio) il computo del numero dei dipendenti deve essere eseguito con riferimento a ciascuna delle distinte attività. Esaminiamo ora nel dettaglio le modalità di calcolo di tali limiti. Limite semestrale dei 15 dipendenti Nella determinazione dei dipendenti occupati vanno compresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, etc.) anche se non tutti beneficiano della Cigs e dell indennità di mobilità, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro. Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. servizio militare, gravidanza e puerperio ecc.) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tale caso si sarà computato il sostituto. Per quanto concerne i lavoratori part time, vanno computati in proporzione all orario di lavoro svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all unità di frazione di orario superiore alla metà di quello a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale verticali o misti si dovrà far riferimento al numero delle ore di lavoro prestate rapportate su base annua. Per esempio: dipendenti part-time: 2 al 50% dell orario contrattuale settimanale e 1 al 60% = vanno computati 2 lavoratori; dipendenti part-time: 1 al 40% dell orario contrattuale settimanale e 2 al 50% = va computato un solo lavoratore. Pagina 3 di 11

4 L arrotondamento va effettuato sui valori di ogni singolo mese considerato nel semestre dopodiché si effettua il calcolo della media semestrale. Esempio Contribuzione da applicare al mese di febbraio Il semestre da considerare va da agosto 2005 a gennaio 2006: 08/2005: n. 18 dipendenti a tempo pieno + 2 p.t. al 40% = 19 dipendenti validi 09/2005: n p.t. al 40% = 19 10/2005: n p.t. al 50% = 17 11/2005: n p.t. al 50% = 18 12/2005: n p.t. al 50% = 16 01/2006: n p.t. al 40% = 15 Totale 104 Calcolo della media: 104 = 17,33 6 Poiché il requisito occupazionale è parametrato su un arco temporale di sei mesi mobili, si può verificare una fluttuazione dell obbligo contributivo nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o meno di 15. In tale ipotesi la decorrenza dell obbligo sussiste dal primo periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti. Esempio Contribuzione da applicare ai mesi di dicembre 2005, gennaio e febbraio 2006, dello stesso datore di lavoro. Dicembre 2005: il semestre da considerare va da giugno a novembre 2005: 06/2005: n. 16 dip. 07/2005: n. 16 dip. 08/2005: n. 16 dip. 09/2005: n. 15 dip. 10/2005: n. 15 dip. 11/2005: n. 14 dip. Totale 92 Calcolo della media: 92 = 15,33 6 Gennaio 2006: il semestre da considerare va da luglio a dicembre 2005: 07/2005: n. 16 dip. 08/2005: n. 16 dip. 09/2005: n. 15 dip. 10/2005: n. 15 dip. 11/2005: n. 14 dip. 12/2005: n. 13 dip. Totale 89 Calcolo della media: 89 = 14,83 6 Febbraio 2006: il semestre da considerare va da agosto 2005 a gennaio 2006: 08/2005: n. 16 dip. 09/2005: n. 15 dip. 10/2005: n. 15 dip. 11/2005: n. 14 dip. 12/2005: n. 13 dip 01/2006: n. 18 dip. Totale 91 Pagina 4 di 11

5 Calcolo della media: 91 = 15,17 6 Sulla retribuzione denunciata nei DM10 relativi ai mesi di dicembre e febbraio andrà applicata anche l aliquota contributiva della mobilità poiché non sono previsti arrotondamenti sul risultato della media ma solo il superamento del limite dei 15 lavoratori. Sulla retribuzione relativa a gennaio 2006 la contribuzione non è dovuta poiché la media è inferiore a 15. Per le aziende di nuova costituzione il requisito occupazionale si dovrà determinare in relazione ai mesi di attività, anche se inferiori al semestre. Pertanto nel primo mese di attività si dovrà fare riferimento alla forza occupazionale di tale mese. Dal secondo in poi si farà la media in base al numero di mesi disponibili fino al raggiungimento del semestre intero. Anche in caso di trasferimento di azienda il requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del trasferimento: esso andrà pertanto determinato analogamente a quanto visto per le aziende di nuova costituzione. Limite dei 51 dipendenti Come detto, questo limite si applica alle imprese commerciali in senso stretto, a quelle che operano nei servizi logistici conto terzi, alle agenzie di viaggio e turismo compreso gli operatori turistici Il requisito occupazionale va valutato in ciascun mese cui si riferisce la denuncia contributiva. Non si computano a tal fine gli apprendisti, gli assunti con CFL e contratto di reinserimento. Riteniamo che anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento introdotto dalla cd. riforma Biagi vadano esclusi dal computo in quanto beneficiari delle stesse agevolazioni normative previste per i CFL. Va preso in considerazione il totale dei lavoratori occupati anche se distribuiti su più filiali. Per il computo dei lavoratori part-time si applicano le modalità già riportate in precedenza. Controlli dell Inps In ordine alla determinazione dei predetti limiti dimensionali che fanno scattare l obbligo del versamento della contribuzione in argomento, la procedura di controllo dei DM10/2 dell Inps prende a riferimento il valore riportato mensilmente nel quadro A del Mod. DM10/2. Per le imprese cui si applica il limite dimensionale dei 51 dipendenti (commercio, etc.) tale valore viene ridotto del numero di lavoratori assunti con contratto di formazione, apprendistato, reinserimento e inserimento, in quanto non computabili (cfr. esempio di compilazione del DM10/2). RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO La contribuzione per la mobilità, pari allo 0,30%, è a completo carico del datore di lavoro e va applicata sulle retribuzioni assoggettate all assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Viene pertanto applicata sulla retribuzione erogata alla generalità dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati, viaggiatori e piazzisti) compresi i dirigenti, i lavoranti a domicilio, etc., indipendentemente dalla circostanza che, in ragione della qualifica o delle peculiarità che contraddistinguono il rapporto, i lavoratori possano o meno beneficiare della indennità di mobilità. Rimangono escluse le retribuzioni erogate agli apprendisti, ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro limitatamente a quelli per i quali è dovuto unicamente il contributo settimanale per gli apprendisti (ciò vale anche per i contratti di inserimento introdotti dalla cd. legge Biagi in quanto beneficiari delle stesse agevolazioni dei CFL) e altre categorie particolari per le quali sia parimenti previsto il beneficio del contributo ridotto per gli apprendisti. Pagina 5 di 11

6 CONTRIBUZIONE UNA TANTUM La seconda forma di finanziamento della mobilità consiste nel versamento di una contribuzione una tantum, comunemente chiamata tassa d ingresso alla mobilità, dovuta dai datori di lavoro che attivano la procedura per la messa in mobilità dei lavoratori. La procedura può essere avviata nei seguenti casi: da imprese che nel corso o al termine dell intervento della cassa integrazioni guadagni straordinaria valutino di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorre a misure alternative; da imprese con più di 15 dipendenti che in conseguenza di una riduzione, trasformazione o cessazione dell attività o lavoro intendano effettuare licenziamenti collettivi (almeno 5 licenziamenti nell arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più produttive nell ambito della stessa provincia purchè siano tutti riconducibili alla stessa riduzione o trasformazione di attività). Questa disposizione non si applica alle imprese di costruzione, limitatamente alla fase di fine lavori, alle attività stagionali o saltuarie, ai rapporti di lavoro a termine. Per ciascun lavoratore posto in mobilità le imprese con più di 15 dipendenti soggette alla Cigs, diverse da quelle edili, sono tenute a versare, in una unica soluzione o in 30 rate mensili, una somma pari a: 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità (valore al netto della trattenuta del 5,54%), se il licenziamento è avvenuto dopo un periodo di fruizione della Cigs; 9 volte lo stesso valore in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale. In entrambi i casi la somma da versare è ridotta a 3 mensilità qualora la procedura sia conclusa con accordo sindacale. Il contributo è parametrato sul valore dell indennità di mobilità teoricamente spettante ai lavoratori, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per il diritto alla prestazione. Per la determinazione del valore da utilizzare occorre tenere conto della retribuzione di riferimento del lavoratore per il calcolo della Cigs cioè della retribuzione lorda aumentata dei ratei delle mensilità o indennità aggiuntive poiché in caso di superamento di un tetto mensile fissato annualmente, l importo da versare è più elevato, come da tabella sottoriportata valida per il 2005: Retribuzione Cigs lorda Cigs netta (trattenuta del 5,54%) Generalità dei lavoratori 830,77 784,75 Superiore a ,31 mensili 998,50 943,18 All atto dell attivazione della procedura le imprese devono versare all Inps, a titolo di anticipo sulle predette somme, una cifra pari al trattamento massimo di Cigs (al lordo della trattenuta del 5,54%) moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. Copia della ricevuta del versamento va allegata alla comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali (e in copia alla Dpl, Provincia o Regione o Ministero del lavoro). In occasione del versamento della prima rata va presentata all Inps la dichiarazione attestante la conclusione della procedura di mobilità (Mod. SC29) con allegato l elenco dei lavoratori collocati in mobilità. In relazione al numero dei lavoratori effettivamente collocati in mobilità, rispetto a quelli ritenuti eccedenti, nella fase di avvio della procedura, si potrà pertanto determinare un credito o un debito dell azienda. Pagina 6 di 11

7 L anticipazione va versata con bollettino di c/c postale recante sul retro la causale e il numero dei lavoratori cui il versamento si riferisce. Il pagamento della prima rata del contributo di ingresso, calcolata al netto della predetta anticipazione, decorre invece dal periodo di paga in corso alla data di comunicazione del recesso ai lavoratori (indipendentemente dalla data di effettiva interruzione del rapporto). Il versamento delle rate va effettuato a mezzo del mod. DM10 utilizzando un rigo in bianco dei quadri B-C indicandovi il codice M000, ovvero il codice M001 in caso di versamento in una unica soluzione. Per il pagamento delle rate già scadute si usa invece il codice M002. Nel caso di cessazione o sospensione di attività il contributo d ingresso è dovuto in una unica soluzione. Per effettuare il controllo del puntuale pagamento delle rate l Inps attribuisce alle aziende interessate il c.a. 6K. Esempio Impresa soggetta alla Cigs che prevede la messa in mobilità per licenziamento collettivo di n. 10 lavoratori con retribuzione pari a 1.300,00 per 13 mensilità. In data 27 marzo attiva la procedura inviando la comunicazione alle parti sociali. In data 14 aprile la procedura si conclude con accordo sindacale e contestuale comunicazione del licenziamento a n. 7 lavoratori. 1) Calcolo dell acconto: retribuzione di riferimento: (1.300,00 : 12) x 13 = 1.408,33 importo dovuto : 830,77 x 10 lavoratori = 8.307,70 da versare con bollettino di c/c in data 27 marzo. 2) Calcolo del dovuto complessivo: (784,75 x 3) x 7 lavoratori = ,75 acconto già versato = 8.307,70 Netto dovuto = 8.172,05 Rate mensili: 8.172,05 = 268,74 arrotondati a 269,00 da versare tramite DM10 a 30 decorrere dal 16 maggio con contestuale presentazione del Mod. SC29. In caso di omesso o ritardato pagamento dell importo complessivo o delle singole rate si applicano le ordinarie sanzioni civili. Maggiorazione Nelle situazioni in cui il lavoratore viene messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo all emanazione del decreto di concessione della Cigs e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento nell unità produttiva interessata, l importo da versare una tantum è aumentato del 5% per ogni periodo di 30 giorni intercorrenti tra l inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma di risanamento. Le frazioni inferiori a 30 giorni non si computano. In tal caso non è possibile chiedere il rimborso del trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di integrazione. Il contributo d ingresso è inoltre aumentato del 4,50% ovvero del 3% per i lavoratori interessati a programmi di intervento della Cigs di durata superiore ai 12 mesi che siano stati licenziati prima del termine dei programmi stessi. Altre situazioni che comportano la maggiorazione della contribuzione possono essere inserite volta per volta per interventi specifici. Pagina 7 di 11

8 Esonero dal versamento I datori di lavoro che attivano le procedure per la mobilità possono essere esentati dal versamento, totale o parziale, del contributo d ingresso nelle seguenti ipotesi: esonero totale, in presenza di procedure concorsuali; esonero parziale, per le imprese che procurano offerte di lavoro ai lavoratori in mobilità. Nel primo caso, l esonero è totale e riguarda le aziende sottoposte a procedura concorsuale, a condizione che non siano stati gli organi della procedura concorsuale (e cioè il curatore, il liquidatore o il commissario anche nei casi in cui la procedura sia stata disposta dal commissario giudiziale prima della emanazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo) ad attivare le procedure di mobilità e che la continuazione dell attività non sia stata disposta o sia cessata. Non è invece mai possibile consentire l'esonero qualora sia l'imprenditore ad attivare tali procedure. Nel secondo caso si tratta di un esonero parziale che riguarda il versamento delle rate residue qualora l azienda procuri, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l impiego competente, offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le seguenti caratteristiche: siano professionalmente equivalenti; ovvero, in mancanza, presentino omogeneità anche intercategoriale; e che comunque siano ad un livello retributivo non inferiore al 10% rispetto alle mansioni di provenienza. L'impresa è esonerata dal pagamento delle rate residue relativamente ai lavoratori che perdano il diritto alla mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettandole, abbiano prestato lavoro. L impresa deve procurare delle offerte di lavoro presso complessi aziendali diversi da quello di provenienza dei lavoratori. L esonero è infatti giustificato dal fatto che per l azienda che cessa non sussistono prospettive di ripresa (per esempio attraverso una cessione del complesso aziendale), e che il datore di lavoro che effettua i licenziamenti si attiva al fine di procurare nuove offerte di lavoro. Pertanto l esonero parziale in esame non sarà concesso nelle ipotesi di "operazioni societarie" (quali, ad esempio, cessione o affitto d azienda) le quali determinano invece il semplice passaggio dei lavoratori presso complessi aziendali che hanno qualche forma di collegamento con quello in dismissione. Pagina 8 di 11

9 Esempio Azienda commerciale con piu` di 50 dipendenti inquadrata all Inps nel settore terziario (cfr. Limite dei 51 dipendenti). Per determinare il limite dimensionale di 51 dipendenti che fa scattare l obbligo di versamento della contribuzione per la mobilita`, l Inps detrae dal valore indicato al campo «N. Dipendenti occupati» (63 nell esempio), il numero degli apprendisti,cfl, inserimento, etc. non computabili a tal fine (n. 8 apprendisti nell esempio). Pagina 9 di 11

10 Esempio Il Mod. SC29 va presentato all Inps insieme all elenco dei lavoratori effettivamente posti in Mobilità, in occasione del versamento del saldo ovvero della prima rata di quanto dovuto come contributo di ingresso alla mobilità. Tale valore va determinato in relazione al numero dei lavoratori effettivamente posti in mobilità (n. 7 nell esempio). Pagina 10 di 11

11 GLOSSARIO Denuncia mensile DM10 Il modello DM10 è utilizzato dal datore di lavoro per denunciare all'inps le retribuzioni mensili corrisposte ai lavoratori dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'inps, delle agevolazioni e degli sgravi. Il versamento dei contributi indicati sul modello DM10 va fatto con il modello F24, con il quale si pagano anche i tributi dovuti al fisco. A decorrere dal 1 gennaio 2004 i modelli DM10/2 devono essere trasmessi mensilmente mediante l'utilizzo di Internet (legge 326/2003). CFL L acronimo sta per Contratto di Formazione Lavoro. Questo tipo di contratto è stato sostituito con la riforma Biagi dal contratto di inserimento. Quest ultimo è un contratto diretto a realizzare il reinserimento nel mercato del lavoro di categorie "critiche" di lavoratori, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del soggetto ad un determinato contesto lavorativo. Momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la formazione sul luogo di lavoro.. Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore Fonte: Guida alle Paghe Mensile di consulenza per le paghe e le procedure del personale, Ipsoa Editore Copyright: WKI - Ipsoa Editore Pagina 11 di 11

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